Apertura del Portale per la presentazione alla CSEA, nel corso della sessione suppletiva, della dichiarazione per l’ammissione all’agevolazione per l’annualità di competenza 2025, da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica.
Con l’art.3 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel (di seguito Allegato A) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito la disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in attuazione del meccanismo di agevolazione introdotto con l’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023.
Con tale provvedimento, l’ARERA ha, tra le altre cose, ritenuto opportuno istituzionalizzare una “sessione suppletiva”, la quale costituisce una misura di “flessibilità” per le imprese che, per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno successivo.
A tal fine, l’ARERA ha stabilito al comma 3.4 dell’Allegato A l’apertura del Portale, in sessione suppletiva, entro il 1° marzo di ciascun anno n per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile al medesimo anno e che, per le imprese che accedono a tale sessione, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorra dal 1° febbraio dell’anno n[1].
Pertanto, la CSEA procederà all’apertura del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2025 – sessione suppletiva – a far data dal 24 febbraio 2025 e fino alle ore 23:59 del 26 marzo 2025
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2025, delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.
Si precisa inoltre che per le imprese in classe di agevolazione VALR.x ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dall’Allegato A secondo le modalità e le tempistiche comunicate da CSEA a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.§
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