Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche | 07.2022
ID 7102 | Rev. 22.0 del 25 Luglio 2022*
Nel Documento Tabella allegato PDF scaricabile Abbonati e al link sotto indicato, sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. Con l'ed. 6.0 aggiunta colonna relativa obbligo Codice DM 3 agosto 2015 e indicazione della stesso Decreto nella colonna 7 (vedi note in calce).
Colonna 1 | n. Attività D.P.R. 151/2011
Colonna 2 | n. Attività DM 16/2/1982
Colonna 3 | Descrizione
Colonna 4 | Categoria A
Colonna 5 | Categoria B
Colonna 6 | Categoria C
Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo**
Colonna 8 | Obbligo Codice [1]
NB.
[1] Dal 20 Ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi (segnalate con SI nella Tabella Elenco - colonna 8) di nuova realizzazione sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.
Eventuali norme o indicazione “Quadro normativo” nella colonna 7, saranno da prendere in considerazione come supporto all’applicazione del Codice se obbligatorio (colonna 8). Tali indicazioni, infatti, sono state introdotte in precedenza alla pubblicazione del Decreto 12 Aprile 2019 (Vedasi Ed. 4.0 e precedenti del presente documento).
Il Documento Tabella Rev. 21.0 Maggio 2022 | Preview
* Attenzione - Quadro aggiornato alla data del 25.07.2022
** Se presente riportata la RTV
Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito, è stata dedicata una pagina unica con rimandi agli articoli delle pertinenti Regole Tecniche/Quadro normativo.
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La Tabella PDF scaricabile
La Tabella consultabile Rev. 22.0 Luglio 2022
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N
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N.*
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ATTIVITA'
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CAT. A
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CAT. B
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CAT. C
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Regola Tecnica
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Obbligo Codice [1] [2] [3] [4]
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[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.
I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".
_______
Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)
[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 - ndr).
[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr); 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato
[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad eslusione asili nido; (frase soppressa dal Decreto 06 aprile 2020 - ndr);
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (lettera aggiunta dal Decreto 10 luglio 2020 - ndr)
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
...
_______
[4] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.
[5] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020, ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).
[6] Nota VVF 18.12.2020 n. 17496 Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m².
[7] In accordo con l’Art. 5 c. 2 del DPR 1° agosto 2011 n. 151, per le attività di cui sopra (numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96, 97 del DM 16 febbraio 1982 (una tantum) è prevista, ora, una richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 10 anni (scadenza primo rinnovo entro 07.10.2021 per il CPI rilasciato tra lo 01.01.2000 e lo 07.10.2011 - Vedi doc)
Certifico Srl - IT | Rev. 22.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Changelog
Rev. |
Data |
Attività |
Oggetto |
1.0 |
Ottobre 2018 |
--- |
-- |
2.0 |
Novembre 2018 |
13 |
- Aggiornata Attività - Decreto 23 ottobre 2018 (H2) |
30 |
Febbraio 2019
|
43 |
- Quadro normativo |
4
|
- D.M. 24 novembre 1984 |
- D.M 13 ottobre 1994 |
- Decreto 3 febbraio 2016 |
6 |
- D.M. 24 novembre 1984 |
- Decreto 16 aprile 2008 |
- Decreto 17 aprile 2008 |
78 |
- Decreto 17 Luglio 2014 |
79 |
- Decreto 18 Luglio 2014 |
4.0 |
Marzo 2019 |
55 |
- Decreto 1 luglio 2014 |
72 |
- Quadro normativo |
5.0 |
Aprile 2019 |
13 |
- Quesiti |
- DM 24 maggio 2002 |
- Aggiunta colonna 8 [1] |
6.0 |
Maggio 2019 |
Tutte |
- Aggiornamento generale da VVF |
7.0 |
Luglio 2019 |
66 |
- Decreto 2 Luglio 2019 |
8.0 |
Novembre 2019 |
3b/4b |
- Depositi GPL |
--- |
- Quesiti Prevenzione Incendi |
9.0 |
Giugno 2020 |
8 |
- Quadro normativo |
9 |
- Decreto 6 ottobre 2009 - Decreto 30 aprile 2012 - Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000 |
75 |
- Decreto 15 maggio 2020 (in vigore dal 19.11.2020) [3] |
78 |
- Decreto 11 Gennaio 1988 (New) |
79 |
- Decreto 18 Luglio 2014 (Update) |
10.0 |
Giugno 2020 |
74 |
- Decreto 8 novembre 2019 (G) - Decreto 28 aprile 2005 (L) - Chiarimento PROT. N° 0003746 del 25 marzo 2014 (S) |
15 |
- Quesiti e chiarimenti |
66 |
- Quesiti e chiarimenti |
11.0 |
Luglio 2020 |
--- |
- Precisazioni su Modalità alternative colonna (8) |
12.0 |
Dicembre 2020 |
75 |
- Nota VVF prot. n. 17496 del 18 dicembre 2020 [4] |
1 |
- Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro PI |
13.0 |
Gennaio 2021 |
65 |
- Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI |
14.0 |
Febbraio 2021 |
Attiività "una tantum" 67 |
- Att. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (già 6, 82, 89, 90, 94, 95, 96) - Decreto 26 agosto 1992 - Quadro normativo scuole |
15.0 |
Aprile 2021 |
68 |
- Decreto 29 marzo 2021 | RTV Strutture sanitarie - Aggiornamento note |
16.0 |
Luglio 2021 |
13b |
- Decreto 30 giugno 2021 | RTV distributori L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL |
17.0 |
Settembre 2021 |
72 |
- D.M. n. 569 del 20 maggio 1992 - D.P.R. n. 418 del 30 giugno 1995 |
18.0 |
Novembre 2021 |
72 72 67 |
- Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015: - Decreto 14 Ottobre 2021 - Decreto 10 luglio 2020 - Decreto 06 aprile 2020 |
19.0 |
Gennaio 2022 |
80 13 |
- D.Lgs 05 ottobre 2006 n. 264 - Quadro Normativa distributori |
20.0 |
Marzo 2022 |
17 18 19 20 41 58 59 60 61 62 |
- Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Aggiornamento RD 6 maggio 1940 n. 635 - Decreto 3 agosto 2015 - Decreto 3 agosto 2015 - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo - Quadro normativo |
21.0 |
Maggio 2022 |
72 72
|
- Quadro normativo - Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 - Aggiornamenti Art. 2-bis Decreto 3 agosto 2015 |
22.0 |
Luglio 2022 |
80 80 58 --- --- |
- Gallerie stradali e ferrioviarie - Quadro normativo - D.Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264 - D.M. 18 settembre 2002 - Decreto 16 febbraio 2007 - Decreto 9 marzo 2007 |
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