Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE) | Rev. 9.0 Sett. 2022
Appunti Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salve Visitatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabella Documenti BREF / BAT Direttiva IED (2010/75/UE) 09.2022 ID 8698 | Rev. 9.0 del 05.09.2022 / Documento completo allegato in calce 9.0 - Nota di aggiornamento Documento 05.09.2022 Aggiornati BREF: 8.0 - Nota di aggiornamento Documento 07.05.2022 Aggiornati BREF: 7.0 - Nota di aggiornamento Documento 15.01.2022 Aggiornati BREF: 6.0 - Nota di aggiornamento Documento 30.12.2021: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. (GU L 469/1 del 30.12.2021) 5.0 - Nota di aggiornamento Documento 09.02.2021 Con Sentenza del Tribunale Europeo il 27 gennaio 2021 la Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione, è annullata. 4.0 - Nota di aggiornamento Documento 09.12.2020 In data 09 dicembre 2020 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici (GU L 414/19 del 09.12.2020). 3.0 - Nota di aggiornamento Documento 23.05.2020 In data 23 maggio 2020 è stato effettuata una rivisitazione completa di tutti i BREF alla data. 2.0 - Nota di aggiornamento Documento 04.12.2019: BAT Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte In data 04 dicembre 2019 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per le Industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (GU L 313/60 del 04.12.2019) Status Quadro generale (con Documento allegato) dei Documenti di riferimento BREF (BAT Reference Document) delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) sviluppati nell'ambito della direttiva IED (Direttiva 2010/75/UE) e IPPC (Direttiva 2008/1/CE, rifusa in IED) o se BREF adottato è indicata la relativa Decisione di Esecuzione della BAT (BATC - BAT Conclusions). Le Decisioni di Esecuzione delle BAT sono 17 alla data del 07 Maggio 2022. Download Tabella Rev. 8.0 2022 La Decisione di esecuzione 2012/119/EU della Commissione del 10 febbraio 2012 stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT (BREF) e l’assicurazione della loro qualità di cui alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012). Le Decisioni di Esecuzione delle BAT sono 17 alla data del 07 Maggio 2022 (vedi in rosso ultima Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009):
(*) Sezione dell'allegato I della Direttiva Direttiva 2010/75/UE (**) Decisione di esecuzione (UE) 2021/2326 della Commissione del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. (GU L 469/1 del 30.12.2021) I BREF sono una serie di documenti di riferimento che coprono, per quanto possibile, le attività industriali elencate nell'allegato 1 della direttiva IPPC dell'UE. Forniscono descrizioni di una serie di processi industriali e, ad esempio, le rispettive condizioni operative e i tassi di emissione. Gli Stati membri sono tenuti a prendere in considerazione questi documenti al momento di determinare le migliori tecniche disponibili in generale o in casi specifici ai sensi della direttiva. La tabella che segue presenta, in ordine alfabetico, l'elenco dei documenti di riferimento che sono stati redatti (o che si prevede siano disegnati) come parte dello scambio di informazioni effettuato nel quadro dell'articolo 13, paragrafo 1 della Direttiva 2010/75/UE. Per ogni BREF nella tabella seguente, è possibile trovare le seguenti informazioni: In rosso novità aggiornamento Revisione:
(*) La bozza formale di (B) RIF non ha valore legale. Esse riflettono solo i lavori in corso e sono disponibili per informazioni solo a coloro che sono interessati allo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva. (**) Per ulteriori indicazioni, si prega di consultare l'ultima iterazione nel programma di lavoro EIPPCB per la revisione dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF); gli aggiornamenti del programma di lavoro EIPPCB possono essere trovati seguendo i lavori dell'arte di IED. 13 forum. (***) Indica che un documento BREF o REF, è stato adottato formalmente dalla Commissione europea ai sensi della direttiva IPPC (2008/1/CE). BREF o REF, indica che un documento è stato pubblicato dalla Commissione europea ai sensi della IED (post 2010). Nel documento adottato, è possibile trovare sia il BREF sia le relative conclusioni sulle BAT. REF o "documento di riferimento" o "relazione di riferimento" indica un documento, che non è un BREF, utilizzato come riferimento principale per uno specifico compito orizzontale o argomento nel processo di Siviglia. BATC o "Conclusioni sulle BAT": un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutare la loro applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, livelli di consumo e, se del caso, misure di bonifica dei siti pertinenti. Ai sensi della decisione della Commissione del 12 dicembre 2011 sul riutilizzo dei documenti della Commissione (2011/833/UE), i documenti BREF sono soggetti a un riutilizzo gratuito, ad eccezione delle parti coperte da eventuali diritti di terzi che possono essere presenti in i documenti (come immagini, tabelle, dati, materiale scritto o simili, i cui diritti devono essere acquisiti separatamente dai rispettivi titolari dei diritti per un ulteriore utilizzo). Documenti di riferimento sotto altri strumenti legislativi / documenti di politica I seguenti documenti di riferimento sono elaborati nell'ambito di altri strumenti legislativi / documenti programmatici che non fanno parte dello scambio di informazioni ai sensi della direttiva IED / IPPC (ossia gestione degli sterili e delle attività minerarie da rifiuti (MTWR), esplorazione ed estrazione di idrocarburi (HC)):
... Certifico Srl - IT | Rev. 9.0 2022 Matrice Revisioni
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifico Srl 2000-2021 | VAT IT02442650541 |