Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117

ID 5191 | | Visite: 6822 | Legislazione inquinamentoPermalink: https://www.certifico.com/id/5191

BAT prodotti chimici

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 - BAT fabbricazione prodotti chimici organici

della Commissione del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi

Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi riportate in allegato. 

________

ALLEGATO
CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI IN GRANDI VOLUMI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alla fabbricazione dei prodotti chimici organici seguenti, di cui all'allegato I, sezione 4.1, della direttiva 2010/75/UE:

a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;
c) idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, ammidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti organometallici;
k) tensioattivi e agenti di superficie.

Le presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono anche alla fabbricazione di perossido di idrogeno, di cui all'allegato I, sezione 4.2, lettera e), della direttiva 2010/75/UE.

Le presenti conclusioni sulle BAT contemplano la combustione dei combustibili nei forni/riscaldatori di processo, se inclusa nelle suddette attività.

Le presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alla fabbricazione dei prodotti chimici summenzionati in processi a ciclo continuo con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:
- combustione di combustibili diversa da quella che avviene in un forno/riscaldatore di processo o in un ossidatore termico/catalitico, contemplata nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants – LCP),
- incenerimento dei rifiuti, contemplato nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration – WI),
- fabbricazione di etanolo che si svolge in un'installazione che ricade nell'attività di cui all'allegato I, sezione 6.4, lettera b), punto ii), della direttiva 2010/75/UE o che corrisponde a un'attività accessoria di tale installazione, contemplata dalle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (Food, Drink and Milk Industries – FDM).
Tra le conclusioni sulle BAT che sono complementari alle attività contemplate dalle presenti conclusioni rientrano:
- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (Common Waste Water/Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector – CWW),
- trattamento comune dei gas di scarico nell'industria chimica (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector – WGC).

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che potrebbero rivestire interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:
- effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects – ECM),
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage – EFS),
- efficienza energetica (Energy Efficiency – ENE),
- sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems – ICS),
- grandi impianti di combustione (LCP), — raffinazione di petrolio e di gas (Refining of Mineral Oil and Gas – REF),
- monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations – ROM),
- incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration – WI),
- trattamento dei rifiuti (Waste Treatment – WT).

[...]

GUUE L 323/1 del 07.12.2017

Normativa di riferimento:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione di esecuzione (UE) 2017 2117.pdf)Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117
BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi
IT828 kB1459

Tags: Ambiente Emissioni Emergenze

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Impianti con prodotti refrigeranti   esercizio e manutenzione
Feb 12, 2025 215

Impianti con prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione

Impianti con prodotti refrigeranti - esercizio e manutenzione / UFAM CH 2022 ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni legali per il registro di manutenzione, il controllo della tenuta stagna e l’obbligo di notifica. 4a edizione aggiornata… Leggi tutto
Impianti con prodotti refrigeranti   dal progetto all immissione sul mercato
Feb 12, 2025 300

Impianti con prodotti refrigeranti: progetto e immissione sul mercato

Impianti con prodotti refrigeranti: dal progetto all’immissione sul mercato / UFAM CH 2022 ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni normative per impianti di refrigerazione, di climatizzazione e di pompe di calore che funzionano con… Leggi tutto
Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura   Natura 2020 Genn  2025
Feb 07, 2025 211

Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura

Il nuovo Regolamento sul Ripristino della Natura / Natura 2000 ID 23423 | 07.02.2025 Il Regolamento europeo 2024/1991 sul Ripristino della Natura è entrato in vigore il 18 agosto 2024. Il suo obiettivo è ripristinare una varietà di ecosistemi, habitat e specie degradati sulla terraferma e nei mari… Leggi tutto
Interconfronto 2023 2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d acqua dolce
Feb 05, 2025 149

Interconfronto 2023-2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d’acqua dolce

Interconfronto 2023-2024 sulla tassonomia delle diatomee bentoniche d’acqua dolce ID 23409 | 05.02.2025 / In allegato Il presente rapporto illustra i risultati di un confronto interlaboratorio volto a valutare le prestazioni degli operatori coinvolti nell’identificazione tassonomica delle diatomee… Leggi tutto
Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori
Feb 04, 2025 156

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori

Controllo dei distributori di benzina con recupero dei vapori / UFAM CH 2021 ID 23406 | 04.02.2025 / In allegato Aiuto all’esecuzione per i distributori di benzina. Stato 2021 Durante il travaso di benzina e il rifornimento degli autoveicoli, il rilascio di vapori di benzina deve essere limitato in… Leggi tutto

Più letti Ambiente