Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009
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Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 | BAT trattamento di superficie con solventi organici
Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione del 22 giugno 2020 che stabilisce, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici
GU L 414/19 del 09.12.2020
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Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici riportate in allegato.
ALLEGATO
Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (bat) per il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
6.7: Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, rivestire, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno.
6.10: Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura.
6.11: Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punto 6.7 o 6.10, della direttiva 2010/75/UE.
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività di cui all’allegato I, punti 6.7 o 6.10, della direttiva 2010/75/UE e che il trattamento delle acque reflue non sia coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano:
Per il trattamento di superficie di sostanze, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici:
- Impermeabilizzazione di tessili mediante mezzi diversi dall’uso di una pellicola continua a base solvente. Questo tipo di impermeabilizzazione può rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’industria tessile (Textiles industry — TXT).
- Stampa, appretto e impregnazione di tessili, che potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’industria tessile (TXT).
- Laminazione di pannelli a base di legno.
- Conversione della gomma.
- Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, pitture, inchiostri, semiconduttori, adesivi o prodotti farmaceutici.
- Impianti di combustione in situ a meno che i gas caldi generati siano utilizzati per il riscaldamento a contatto diretto, l’essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali. Questi impianti potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP) o essere disciplinati dalla direttiva 2015/2193/UE.
Per la conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici:
- Modifica chimica e idrofobizzazione (per esempio con uso di resine) del legno e dei prodotti in legno.
- Trattamento contro l’azzurratura del legno e dei prodotti in legno.
- Trattamento del legno e dei prodotti in legno con l’ammoniaca.
- Impianti di combustione in loco. Questi impianti potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP) o essere disciplinati dalla direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:
- effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-MEDIA Effects — ECM);
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage — EFS);
- efficienza energetica (Energy Efficiency — ENE);
- trattamento dei rifiuti (Waste Treatment — WT);
- grandi impianti di combustione (Large Combustion Plants — LCP);
- trattamento di superficie di metalli e materie plastiche (Surface Treatment of Metals and Plastics — STM);
- monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring — ROM).
[...] Segue in allegato
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