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Dispositivi medici - Linee guida per la classificazione / Ottobre 2021

ID 14756 | | Visite: 5234 | Regolamento Dispositivi medici

Dispositivi medici Linee guida classificazione 2021

Dispositivi medici - Linee guida per la classificazione / Ottobre 2021

MDCG 2021- 24 - Ottobre 2021

Il Medical Device Coordination Group (MDCG), composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione Europea, ha approvato il documento MDCG 2021- 24 Guidance on classification of medical devices.

Il documento riporta esempi delle classi di rischio da attribuire ai diversi dispositivi medici in conformità all'Allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745.

Raccolta Linee guida MEDDEV Dispositivi medici Rev. 25.0 del 16.10.2021

_______

Table of contents

1 Purpose of medical device classification
2 Practical relevance of classification
2.1 General requirements
2.2 Conformity assessment
2.3 Clinical evaluation and investigation
2.4 Post-market surveillance
2.5 Traceability
2.6 Instructions for use
3 How to carry out classification
3.1 Basic terms and definitions
Specific medical purpose
Duration of use
Continuous use
Invasiveness
Active medical devices
Devices with a measuring function
Systems and procedure packs
Other terms
3.2 Application of the classification rules
How to use the rules
Practical example
3.3 Handling of interpretational problems
4 Explanations of individual rules
4.1 Graphical summary
Non-invasive devices
Invasive devices
Active devices
Special rules
4.2 General explanation of rules/practical issues/examples
Non-invasive devices
Invasive devices
Active devices
Special rules

...

Fonte: EC

Collegati
[box-note]Dichiarazione di conformità UE Regolamento (UE) 2017/745
Il Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 - (MDR)
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Raccolta Linee guida MEDDEV Dispositivi medici[/box-note]

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Allegato riservato Dispositivi medici - Linee guida per la classificazione MDCG 2021- 24.pdf
Ottobre 2021
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Regolamento delegato (UE) 2021/1768

ID 14708 | | Visite: 3153 | Regolamento fertilizzanti

Regolamento delegato UE 2021 1768

Regolamento delegato (UE) 2021/1768

Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione del 23 giugno 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, degli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE

GU L 356/8 dell'8.10.2021

Entrata in vigore: 28.10.2021

Applicazione dal 16.07.2022

...

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1) l’allegato I è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato II è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;
3) l’allegato III è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;
4) l’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.

[...] Segue in allegato

Collegati
[box-note]Dichiarazione UE di conformità Fertilizzanti - Modello
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 2003/2003
Concimi: in arrivo il regolamento che prevede la marcatura CE[/box-note]

RAPEX Report 37 del 17/09/2021 N. 13 A12/01310/21 Cipro

ID 14670 | | Visite: 1172 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 37 del 17/09/2021 N. 13 A12/01310/21 Cipro

Approfondimento tecnico: Accendino

Accendino pistola

Il prodotto, di marca AK, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti ed alla norma tecnica europea “EN 13869:2016 - Accendini - Requisiti di sicurezza relativi ai bambini per gli accendini - Requisiti di sicurezza e metodi di prova”.

Il prodotto può essere facilmente scambiato per un giocattolo ed attrarre i bambini. I bambini giocandoci possono causare un incendio oppure possono ustionarsi.

La norma tecnica EN 13869:2016 stabilisce che nessun accendino deve essere attraente per i bambini.

Inoltre, il meccanismo o il sistema di un accendino che rende il prodotto resistente all’azionamento corretto da parte dei bambini deve:

a) azzerarsi automaticamente dopo ogni azionamento del meccanismo di accensione dell’accendino;
b) evitare di pregiudicare l’azionamento sicuro dell’accendino quando utilizzato in modo abituale e convenzionale;
c) essere efficace per la vita utile ragionevolmente prevista dell’accendino; e
d) essere difficile da inibire o disattivare.

Per accendino attraente per i bambini si intende:

“accendino, compreso qualsiasi supporto che possa essere incorporato successivamente o qualsiasi accessorio che possa essere montato successivamente, che assomiglia mediante qualunque mezzo a un altro oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini più giovani di 51 mesi o destinato al loro utilizzo, oppure che ha effetti audio di intrattenimento o effetti animati”

Tutti i Report Rapex 2021

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 37 del 17_09_2021 N. 13 A12_01310_21 Cipro.pdf
Accendino
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Guidance Directive 2009/48/EC on the Safety Toys - Rev. 1.10 2021

ID 14625 | | Visite: 5414 | Nuovo Approccio

Toy safety directive 2009 48 EC 1 1 2021

Guidance Directive 2009/48/EC on the Safety Toys - Rev. 1.10 2021 Pubblicata in Italiano

EC, 22.09.2021

16.12.2021 - Pubblicata in italiano la guida esplicativa Rev. 1.10 2021.

These guidelines are intended to be a manual for all parties directly or indirectly affected by Directive 2009/48/EC, commonly referred to as the TSD (Toy Safety Directive). Readers’ attention is drawn to the fact that this guide is intended only to facilitate the application of Directive 2009/48/EC and it is the relevant national transposition of the text of the directive which is legally binding. However, this document does represent a reference for ensuring consistent application of the directive by all stakeholders. The guidelines are intended to help ensure the free movement of toys in the Community territory by consensus amongst Member States’ government experts and other parties concerned.

These guidelines have been prepared by the relevant services of the Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs of the European Commission in consultation with Member States, European industry, European standardisation bodies, European consumer organisations and Notified Bodies.

The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to the information in this guide and aims at giving advice only.

This information is:

- οf a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;
- sometimes refers to external information over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility;
- a living document which will be regularly updated and subject to review;
- no legal advice.

All references to the CE marking and EC declaration of conformity in this Guide relate only to Directive 2009/48/EC

Rev. 1.10 2021 - 22.09.2021

[panel]Rev 1.10 Section 1.2.3 on Article 2(2) now explains how to deal with secondhand toys.
Rev 1.10 Section 2.1.1 on Articles 4 to 9 now clarifies regarding Article 4(7) that instructions and safety information on the web cannot replace those that have to accompany the toy on the packaging, in a leaflet or notice.
Rev 1.10 Section 2.1.4 on Articles 4 to 9 now clarifies regarding Article 7 that instructions and safety information on the web are not sufficient.
Rev 1.10 Section 3.2.7 on Article 11(3) now refers to good practice for the visibility and legibility of warnings, markings and instructions for use.
Rev 1.10 Section 3.3 on Article 12 now refers to other pieces legislation which impose safety and other requirements on toys.
Rev 1.10 Section 3.6.2 on Article 15(2) now refers to multilingual EC declarations of conformity.
Rev 1.10 Section 4.4.4 on Article 21(4) now clarifies that notified bodies are also empowered to carry out a test under Article 21(4).
Rec 1.10 Section 6.2 on Article 40 clarifies that Regulation (EC) No 765/2008 was amended by Regulation (EU) 2019/1020.
Rev 1.10 Section 7.1.1 on Article 46 (1), first subparagraph now refers to the two amendment Directives on allergenic fragrances.
Rev 1.10 Section 8.2 on Article 49 clarifies that Regulation (EC) No 765/2008 was amended by Regulation (EU) 2019/1020.
Rev 1.10 Section 10.1.1 on Point 1 of Annex I now also refers to Guidance document No 20 on decorative products and products for collectors.
Rev 1.10 Section 10.1.2 on Point 2 of Annex I now refers to Guidance document No 6 on the treatment of 'grey zone' products
Rev 1.10 Section 10.1.2.3 on Folk dolls and decorative dolls and other similar articles now also refers to Guidance document No 20 on decorative products and products for collectors.
Rev 1.10 Section 10.1.17 on Point 17 of Annex I now clarifies that childappealing luminaires are no toys. Previous (wrong) web link deleted.
Rev 1.10 Section 11.1.19 on Point 11 of Annex II, Part I clarifies that activity toys shall fulfill also other applicable requirements in the EN 71-series of standards.
Rev 1.10 Section 11.3.7 on Point 7 of Annex II, Part III clarifies that the reference to Regulation (EC) No 1935/2004 is no longer applicable since 21 July 2017. The previous explanations on that Regulation were deleted.
Rev 1.10 Section 11.3.8 on Point 8 of Annex II, Part III now clarifies that also water balloons are intended to be placed in the mouth.
Rev 1.10 Section 11.3.11 on Point 11 of Annex II, Part III: 3 allergenic substances that will be prohibited as of 5.7.2022 added to the table.
Explanatory text adapted.
Rev 1.10 Section 11.3.11 on Point 11 of Annex II, Part III: 61 allergenic substances added to the table that will have to be labelled as of 5.7.2022. Entries 4 and 10 adapted (see the related footnotes).
Explanatory text adapted.
Rev 1.10 Section 11.3.13 on Point 13 of Annex II, Part III:
− Update of the limit values for the elements. Explanations added;
− Squishy toys added as an example for pliable toy material in the table on “Dry, brittle, powder-like or pliable toy material”
Rev 1.10 Section 11.7 on Appendix A: Deletion of the reference to the application date, since Appendix A now fully applicable.
Rev 1.10 Section 11.9 on Appendix C: Update on the substances in Appendix C.
Rev 1.10 Section 14.2.1 on Annex V, Part B, Point 1: Addition of references to age-related sources of information
Rev 1.10 Section 15 on Overview of standards and guidelines:
− References to harmonised standards referenced in the OJEU replaced with the relevant web link;
− References added to explanations within this document about the meaning of “referenced” and “not referenced”.
Rev 1.10 Section 16 on Explanation I – Obligations of economic operators:
− Update of the table summarising the obligations of economic operators;
− Update of link to national language requirements for warnings, information and documentation.
Rev 1.10 Section 17 on Explanation II: Clarified. References added to guidance on the visibility and legibility of warnings, markings and instructions for use.
Rev 1.10 Section 18 on Explanation III: Table referring to superseded Directive 88/378/EEC deleted.
Rev 1.10 Section 21 on guidance outlining the relationship between the General Section 21 on guidance outlining the relationship between the General
Product Safety Directive and Regulation (EC) No 765/2008 deleted, since superseded.[/panel]

Collegati
[box-note]Dichiarazione CE di Conformità | Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Giocattoli | Direttiva 2009/48/CE e NTA
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]

Guanti di protezione per saldatori - EN 12477:2001/A1:2005

ID 14611 | | Visite: 10819 | Documenti Riservati Marcatura CE

Guanti di protezione saldatori rev 0 0 2021

Guanti di protezione per saldatori - EN 12477:2001/A1:2005 / Rev. 0.0 del 25.09.2021

ID 14611 | 25.09.2021 / Documento di lavoro completo in allegato

Documento sui guanti di protezione per saldatori DPI di cui alla norma EN 12477:2001/A1:2005 (UNI EN 12477:2006), norma armonizzata al regolamento (UE) 2016/425 DPI, che prevede la marcatura CE, con l’illustrazione dei requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.

La norma europea EN 12477:2001/A1:2005 si applica ai guanti protettivi da utilizzare per saldatura manuale, taglio e processi analoghi e stabilisce dei requisiti minimi di protezione in base agli standard delle norme EN 420, EN 388 e EN 407.

I guanti per saldatura, in base alla EN 12477:2001/A1:2005, vengono classificati in due sottocategorie: tipo A e tipo B.

Tipo A: per gli altri processi di saldatura.
Tipo B: quando è richiesta elevata destrezza, per esempio per operazioni di saldatura TIG

La natura e la gravità dei rischi per le mani dei saldatori variano secondo i vari procedimenti di saldatura. La prestazione (protezione e destrezza) richiesta per i guanti di protezione può pertanto differire in base al loro utilizzo previsto.

[alert]I guanti di tipo B sono raccomandati quando è richiesta un'alta destrezza, come per la saldatura TIG.

I guanti di tipo A sono raccomandati per altri procedimenti di saldatura[/alert]

[panel]La Saldatura TIG (Tungsten Inert Gas) è un procedimento di saldatura ad arco con elettrodo infusibile (di tungsteno), sotto protezione di gas inerte, che può essere eseguito con o senza metallo di apporto[/panel]

Figura 1 - Immagine guanti per saldatura di Tipo B

Guanti di protezione per i saldatori Figura1

La presente norma europea specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.

I guanti di protezione per saldatori proteggono le mani e i polsi durante il procedimento di saldatura e le operazioni collegate.

I guanti di protezione per saldatori proteggono da piccoli spruzzi di metallo fuso, breve esposizione con contatto ad una fiamma limitata, calore convettivo, calore per contatto e raggi UV dall'arco. Il materiale dei guanti offre una resistenza elettrica minima fino a 100 V (CC) per saldature ad arco. Inoltre, proteggono dalle aggressioni meccaniche.

[box-warning](!) AVVERTENZA: La norma non è destinata a fornire alcuna protezione in caso di difetti o errato utilizzo dell’apparecchiatura di saldatura. Essa non qualifica guanti per protezione contro lo shock elettrico quando si devono utilizzare guanti di protezione progettati secondo la EN 60903.[/box-warning]

EN 12477:2001 Guanti di protezione per saldatori

La norma EN 12477:2001 è armonizzata al regolamento (UE) 2016/425 in base alla Comunicazione 2018/C 113/04, primo elenco di riferimenti di norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[box-info]Marcatura CE

I guanti per saldatura conformi ad EN 12477 devono essere Marcati CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 (DPI). [/box-info]

Normativa

La norma EN 12477 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001.

[alert]D.Lgs. 81/2008

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. 

ALLEGATO VIII
…[/alert]

Estratto norma EN 12477:2001/A1:2005

[...]

Requisiti specifici

I guanti di protezione per saldatori devono essere sottoposti a prova e, in base ai risultati della prova, essere classificati come tipo A e/o tipo B, in base al prospetto 2.

prospetto 2

Guanti di protezione per i saldatori Prospetto2

Dopo ogni prova termica, tutti i materiali interni devono essere ispezionati per accertare che non si sia verificata alcuna fusione.

Durante la prova per la resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso, se delle gocce aderiscono al materiale, il materiale non deve infiammarsi.

[...]

Marcatura

La marcatura deve essere conforme a 7.1 e 7.2 della EN 420:2003. Inoltre, ogni guanto deve essere marcato con il numero della presente norma, seguito dalla lettera A o B secondo che sia un prodotto di tipo A o un prodotto di tipo B, più i pittogrammi per i rischi termici e i rischi meccanici.

Figura 2 - Immagine guanti per saldatore (Tipo A: per gli altri processi di saldatura)

Guanti di protezione per i saldatori Figura2

Figura 3 - Dettaglio marcatura

Guanti di protezione per i saldatori Figura3

Ciascuna confezione per l'imballaggio che contiene direttamente il guanto deve essere marcata con il pittogramma per i guanti di protezione contro i rischi termici più il numero della presente norma e il tipo di guanto.

Su ogni confezione per l'imballaggio il fabbricante può anche scegliere di applicare il pittogramma specifico per i guanti di protezione contro i rischi meccanici.

Informazioni fornite dal fabbricante

Le istruzioni per l'uso devono essere conformi a 7.1 e 7.3 della EN 420:2003.

Il fabbricante deve fornire alcune informazioni sull'utilizzo raccomandato del guanto. I guanti di tipo B sono raccomandati quando è richiesta un'alta destrezza, come per la saldatura TIG. I guanti di tipo A sono raccomandati per altri procedimenti di saldatura.

Il fabbricante deve indicare che:

[box-info]- non esiste al momento alcun metodo di prova normalizzato per rilevare la penetrazione dei raggi UV dei materiali per guanti, ma che i metodi correnti di costruzione di guanti di protezione per saldatori solitamente non consentono la penetrazione dei raggi UV;
- nel caso in cui i guanti sono destinati alla saldatura ad arco: questi guanti non forniscono protezione contro lo shock elettrico originato da apparecchiatura difettosa o lavoro sotto tensione e la resistenza elettrica è ridotta se i guanti sono umidi, sporchi o bagnati di sudore, ciò potrebbe aumentare il rischio.[/box-info]
... segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/425
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425[/box-note]

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Allegato riservato Guanti di protezione per i saldatori EN EN 12477 2001 A1 2005 Rev. 0.0 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
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Proposta di Direttiva di modifica della Direttiva 2014/53/UE (RED)

ID 14596 | | Visite: 1808 | News Marcatura CE

Proposta di Direttiva di modifica della Direttiva 2014 53 UE RED

Proposta di Direttiva di modifica della Direttiva 2014/53/UE (RED)

ID 14596 | Update 07.12.2022

07.12.2022 - Pubblicata nella GU L 315/30 del 7.12.2022 la Direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio

Entrata in vigore: 27.12.2022

Recepimento: entro il 28 dicembre 2023

Applicazione: a decorrere dal 28 dicembre 2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, punti da 1.1. a 1.12., e dal 28 aprile 2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui all’allegato I bis, parte I, punto 1.13.

______

Commissione Europea, 23.09.2021 - Proposta di Direttiva che modifica la Direttiva 2014/53/UE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio

Nel 2018 la Commissione ha avviato uno studio di valutazione d'impatto per un'eventuale proposta volta ad attuare una soluzione standardizzata per la ricarica dei telefoni cellulari (ed eventualmente di altre categorie o classi analoghe di apparecchiature radio).

Sebbene l'obiettivo originario di questa iniziativa fosse quello di migliorare la convenienza dei consumatori, lo studio ha concluso che imporre un'interfaccia di ricarica e un protocollo di comunicazione per la ricarica standardizzati dal lato dell'apparecchiatura radio (smartphone, ma eventualmente anche tablet, macchine fotografiche, lettori, ecc.), incoraggiando o imponendo nel contempo la vendita separata o unbundling (ossia la fornitura all'utente finale dell'apparecchiatura radio senza il dispositivo di ricarica), gioverebbe ai consumatori e ridurrebbe i rifiuti elettronici. Lo studio ha altresì concluso che la sola armonizzazione dell'interfaccia di ricarica (nel caso delle apparecchiature radio caricate con cavo è la presa di ricarica sul dispositivo) non consentirebbe di raggiungere la piena interoperabilità.

Attualmente, infatti, esistono vari protocolli di comunicazione per la ricarica che non garantiscono tutte le stesse prestazioni di ricarica in caso di utilizzo di un dispositivo di ricarica di un'altra marca. Lo studio ha inoltre concluso che disporre di un dispositivo di ricarica standardizzato per diversi tipi di apparecchiature radio aumenterebbe la convenienza per i consumatori in generale. Per quanto riguarda la ricarica senza fili (ossia, più in generale, le tecnologie di ricarica diverse dalla ricarica con cavo), lo studio ha concluso che, se dovessero verificarsi progressi nella tecnologia di ricarica senza fili, ciò potrebbe compromettere la logica di una soluzione che prevede un connettore standardizzato, poiché ridurrebbe notevolmente la rilevanza delle soluzioni di ricarica con cavo in generale. Alla luce di tali conclusioni, nell'ottobre 2020 la Commissione ha avviato due studi complementari relativi all'unbundling dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici portatili analoghi e alle tecnologie di ricarica senza fili al fine di rafforzare la base di elementi concreti per la proposta.

Nel gennaio 2020 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui chiede l'adozione urgente di una norma relativa a un caricabatteria standardizzato per i telefoni cellulari al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato interno. In particolare la risoluzione ha invitato la Commissione ad adottare, se del caso, una misura legislativa per l'introduzione di un caricabatteria standardizzato. Essa ha inoltre esortato la Commissione a garantire che i consumatori non siano più costretti ad acquistare un nuovo caricabatteria con ogni nuova apparecchiatura radio e che siano introdotte misure di unbundling (consistenti nella fornitura all'utente finale di apparecchiature radio senza il dispositivo di ricarica) insieme a una soluzione di ricarica standardizzata, poiché diversamente non sarebbe possibile conseguire l'obiettivo di ridurre il volume di dispositivi di ricarica prodotti ogni anno e, di conseguenza, di ridurre i rifiuti elettronici.

La Commissione, nel suo programma di lavoro adattato 2020, afferma in modo specifico che sarà presentata una nuova proposta relativa a caricabatteria comuni per telefoni cellulari e categorie o classi analoghe di apparecchiature radio.

Al fine di conseguire l'obiettivo ultimo relativo all'utilizzo di un caricabatteria standardizzato e come prerequisiti per un unbundling efficace e significativo, i tre studi di supporto condotti hanno rilevato che le apparecchiature radio devono integrare: un'interfaccia di ricarica armonizzata dal lato dell'apparecchiatura radio (la presa di ricarica nel caso di apparecchiature radio caricate con cavo), un'interoperabilità minima comune della ricarica mediante un protocollo di comunicazione per la ricarica armonizzato e informazioni dettagliate sui requisiti di ricarica dell'apparecchiatura radio.

La progettazione delle apparecchiature radio rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

D'altro canto, le caratteristiche dell'alimentatore esterno rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia.

La presente proposta mira a prevenire la frammentazione del mercato per quanto riguarda le interfacce di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica, a migliorare la convenienza dei consumatori e a ridurre i rifiuti elettronici. In particolare essa:

[alert]- armonizzerà l'interfaccia di ricarica per telefoni cellulari e categorie o classi analoghe di apparecchiature radio (tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili per videogiochi e altoparlanti portatili) ricaricabili con cavo, in modo che possano essere ricaricati utilizzando una presa di ricarica standardizzata;
- garantirà che tali dispositivi, qualora supportino la ricarica rapida, includano almeno lo stesso protocollo di comunicazione per la ricarica;
- consentirà la futura armonizzazione in questo settore in risposta agli sviluppi tecnologici, compresa l'armonizzazione di tutti i tipi di interfaccia di ricarica diversi dalla ricarica con cavo;
- introdurrà requisiti affinché gli utenti finali non siano obbligati ad acquistare un nuovo dispositivo di ricarica ogni volta che acquistano un nuovo telefono cellulare o un'apparecchiatura radio analoga; e
- introdurrà requisiti in modo che, al momento dell'acquisto di un telefono cellulare o di un'apparecchiatura radio analoga, gli utenti finali ricevano le informazioni necessarie sulle caratteristiche delle sue prestazioni di ricarica e sul dispositivo di ricarica che può essere utilizzato con essi.[/alert]

È stata effettuata una valutazione d'impatto per esaminare le opzioni strategiche per:

a) l'armonizzazione dell'interfaccia di ricarica delle apparecchiature radio;
b) il sostegno al pertinente protocollo di comunicazione per la ricarica sulle apparecchiature radio e l'informazione dei consumatori sulle prestazioni di ricarica; e
c) la messa a disposizione sul mercato di almeno una soluzione che preveda la vendita separata del caricabatteria.

Fonte: CE

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)[/box-note]

RAPEX Report 34 del 27/08/2021 N. 27 INFO/00148/21 Germania

ID 14530 | | Visite: 1055 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 34 del 27/08/2021 N. 27 INFO/00148/21 Germania

Approfondimento tecnico: Collana con ciondolo

Collana Witcher

Il prodotto, di marca JINX, mod. 840285193338, è stato sottoposto alla procedura di rimozione dal mercato online perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Il contenuto di cadmio nel prodotto è troppo alto (valore misurato: 90% in peso).

Il cadmio è dannoso per la salute umana, perché si accumula nell'organismo, può danneggiare reni ed ossa e può provocare il cancro.

Regolamento (CE) n. 1907/2006
Allegato XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

23. Cadmium

[…] 10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:

i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:

- braccialetti, collane e anelli
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini. […]

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Collana con ciondolo
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Direttiva 82/130/CEE

ID 14499 | | Visite: 2328 | Direttiva ATEX

Direttiva 82/130/CEE

Direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose

(GU L 59 del 2.3.1982)

Abrogata da: Direttiva 94/9/CE

Collegati
[box-note]Legge 17 aprile 1989 n. 150
Direttiva 94/9/CE ATEX
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE[/box-note]

Direttiva 76/117/CEE

ID 14497 | | Visite: 1979 | Direttiva ATEX

Direttiva 76/117/CEE

Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera esplosiva»

(GU L 24 del 30.1.197)

Abrogata da: Direttiva 94/9/CE

Collegati
[box-note]DPR 21 luglio 1982 n. 727
Direttiva 94/9/CE ATEX
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE[/box-note]

DPR 21 luglio 1982 n. 675

ID 14495 | | Visite: 1827 | Direttiva ATEX

DPR 21 luglio 1982 n. 675

Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

(GU n.264 del 24.09.1982)

Collegati
[box-note]Direttiva 79/196/CEE
Direttiva 94/9/CE ATEX
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE[/box-note]

RAPEX Report 33 del 20/08/2021 N. 04 A12/01225/21 Finlandia

ID 14460 | | Visite: 957 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 33 del 20/08/2021 N. 04 A12/01225/21 Finlandia

Approfondimento tecnico: Pistola massaggiatrice

Pistola massaggiatrice

Il prodotto, di marca Jinhua Hengguang electronic Out of the blue KG, mod. 61-1840, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alle norme tecniche EN 60335-1:2012 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare – Sicurezza Parte 1: Norme generali” ed EN 60335-2-32:2003 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2: Norme particolari per apparecchi per massaggio”.

La distanza di isolamento tra le parti attive del circuito primario e del circuito secondario del trasformatore nell’alimentatore è insufficiente. Inoltre, l'alimentatore del prodotto ha un isolamento insufficiente. Un utilizzatore potrebbe toccare le parti in tensione e ricevere una scossa elettrica.

Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

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Pistola massaggiatrice
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RAPEX Report 32 del 13/08/2021 N. 02 A11/00062/21 Danimarca

ID 14417 | | Visite: 1000 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 32 del 13/08/2021 N. 02 A11/00062/21 Danimarca

Approfondimento tecnico: Altalena in legno

Altalena in legno

Il prodotto, di marca KREA, mod. 51327 (Maki - Nr. 374), è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme  alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-8:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 8: Giocattoli di attività per uso domestico”.

Il prodotto è dotato di aperture e fori in cui i bambini possono rimanere intrappolati o per causa dei quali possono farsi male.

Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza

I. Proprietà fisico-meccaniche

[…] 2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l’incolumità fisica dovuti al contatto con essi. […]

11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso. […]

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Altalena in legno
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Regolamento Delegato (UE) 2021/1398

ID 14371 | | Visite: 1999 | Regolamento Emissioni

Regolamento Delegato (UE) 2021/1398

Regolamento Delegato (UE) 2021/1398 della Commissione del 4 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accettazione delle omologazioni rilasciate in conformità ai regolamenti n. 49 e n. 96 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

(GU L 299/1 del 24.08.2021)

Entrata in vigore: 13.09.2021

Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2017/654
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM - Note
Rettifica del regolamento (UE) 2016/1628 | 06.09.2019
Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) 1024/2016
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)[/box-note]

Orgalim Position Paper on the Proposal for a Machinery Regulation

ID 14326 | | Visite: 3176 | News Direttiva macchine

Position paper Orgalim 16 08 2021

Orgalim Position Paper on the Proposal for a Machinery Regulation / 16.08.2021

Orgalim’s input to the European Commission Consultation on the proposal for a new Machinery Products Regulation “Machinery Directive Revision”

Orgalim, 16.08.2021

Orgalim represents Europe’s technology industries, a dynamic and highly competitive sector that relies on European Union harmonisation legislation for its success. Orgalim also acts as an industry platform (our Machinery Task Force includes stakeholders from outside our membership) and adviser to the European Commission on the machinery topic. Our industries welcome the Commission’s proposal for a Regulation on machinery products (hereafter “the Regulation”), but also have a number of concerns. This input into the Commission’s consultation addresses key points for our industry.

We welcome:

- Alignment to the New Legislative Framework (NLF) and transposition into a Regulation
- Digitalisation of instructions, EU Declaration of Conformity and technical documentation

We call for changes on the following points:

- Preserve module A for Annex I machinery manufactured in accordance with harmonised standards
- Remove the misleading description “high-risk machinery” in favour of a more neutral term and better rules for the amendment of the list in Annex I
- Ensure coherence between the AI and Machinery Regulations for conformity assessment
- Clarify the characteristics of substantial modification
- Ensure essential health and safety requirements that are technology-neutral
- Remove the Commission’s power to develop technical specifications via implementing acts instead of relying on harmonised standards
- Extend the use of digital formats to the declaration of incorporation and assembly instructions
- Amend provisions for entry into force and the transition period

...

Fonte: Orgalim

Collegati
[box-note]Proposal for a Regulation on machinery products
Tavola di concordanza estesa Direttiva/Regolamento Macchine
Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva macchine 2021: la proposta di revisione[/box-note]

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Allegato riservato Orgalim Position Paper on the Proposal for a Machinery Regulation.pdf
Orgalim 16.08.2021
311 kB 15

RAPEX Report 30 del 30/07/2021 N. 01 A11/00060/21 Ungheria

ID 14301 | | Visite: 1097 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 30 del 30/07/2021 N. 01 A11/00060/21 Ungheria

Approfondimento tecnico: Costume/maschera per bambini

Costume maschera per bambini

Il prodotto di marca Jie Pai, mod. N0.1581, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-2:2020 “Sicurezza dei giocattoli - Infiammabilità”.

Il costume è facilmente infiammabile e la propagazione della fiamma è troppo veloce. Se prende fuoco, il bambino potrebbe ustionarsi.

Direttiva 2009/48/CE
Allegato II
Requisiti particolari di sicurezza

[…] II. Infiammabilità

1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell’ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:

a) non bruciano se direttamente esposti all’azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;
d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.

Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo. […]

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Costume/maschera per bambini
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Anima - Position Paper proposta del Nuovo Regolamento Macchine

ID 14262 | | Visite: 2700 | News Direttiva macchine

Position paper ANIMA 2021

Anima - Position Paper proposta del Nuovo Regolamento Macchine

04.08.2021, ANIMA

Il nuovo Regolamento Macchine, una volta terminato il percorso di approvazione, sostituirà l’attuale Direttiva Macchine, l’atto legislativo che garantisce la libera circolazione delle macchine all'interno del mercato unico e un elevato livello di sicurezza dei lavoratori e dei cittadini dell'Unione utilizzatori di macchine. Anima Confindustria sta seguendo i lavori di revisione e ha pubblicato un Position Paper che commenta la proposta del Nuovo Regolamento Macchine in risposta alla consultazione pubblica aperta dalla Commissione Europea.

La priorità per la meccanica è garantire che il futuro regolamento mantenga un equilibrio tra gli aspetti legati alla sicurezza e quelli legati all’innovazione.

Nel Position Paper, Anima individua aspetti positivi, come l’adeguamento della legislazione al NLF e la conversione in un regolamento. Viene apprezzato inoltre il passo avanti in termini di digitalizzazione delle istruzioni e l’introduzione del concetto di modifica sostanziale accompagnata dal chiarimento degli obblighi in capo ai soggetti che modificano in modo sostanziale le macchine già in servizio.

Sono evidenziati, tuttavia, alcuni elementi preoccupanti di cui si propone una modifica o un miglioramento.

Anima chiede un alto livello di coordinamento e interazione tra il Regolamento Macchine e il Regolamento sull’Intelligenza Artificiale, per evitare requisiti contraddittori o sovrapposti (a oggi non è chiaro come sarà garantita la piena coerenza durante l'intero processo legislativo). È inoltre contraria alla certificazione obbligatoria da parte di enti terzi per le macchine ad alto rischio, un obbligo che comporterebbe un grande aggravio per i produttori dei macchinari interessati, in particolare le PMI, senza concreti benefici per la sicurezza degli utilizzatori.

Vengono inoltre sottolineati i rischi nel processo di standardizzazione, rispetto a quanto accade attraverso le tradizionali procedure, dovuti al potere della Commissione di adottare specifiche tecniche attraverso atti di esecuzione. Infine, Anima ritiene che alcuni dei nuovi requisiti essenziali di salute e sicurezza relativi alle tecnologie emergenti sarebbero meglio affrontati attraverso una legislazione orizzontale dedicata o norme per garantire la neutralità tecnologica.

...

Fonte: ANIMA

Collegati
[box-note]Proposal for a Regulation on machinery products
Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva / Regolamento Macchine
Tavola di concordanza estesa Direttiva/Regolamento Macchine[/box-note]

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Allegato riservato Position Paper proposta del Nuovo Regolamento Macchine.pdf
ANIMA 04.08.2021
665 kB 31

Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018

ID 14243 | | Visite: 55826 | Documenti Riservati Marcatura CE

Cover Guanti di protezione rischi meccanici EN 388 2016 A1 2018

Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018 / UNI EN 388:2019

ID 14243 | 08.08.2021 / Documento di lavoro completo in allegato (IT/EN)

Documento sui guanti di protezione da rischi meccanici DPI di cui alla norma EN 388:2016+A1:2018 (UNI EN 388:2019), norma armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425 DPI, che prevede la marcatura CE, con l’illustrazione delle novità inerenti i metodi ed i livelli di prestazione al taglio ed alla marcatura specifica della norma.

[box-warning]Occorre effettuare la scelta del tipo dei guanti di protezione meccanica valutando i rischi della mansione.

I guanti di protezione dai rischi meccanici DPI, poiché presenti in diverse tipologie (livelli di prestazione e risposta all'uso) in relazione a parametri di:

- abrasione,
- taglio,
- lacerazione,
- perforazione,

devono essere scelti con cura ed in modo adeguato all'attività lavorativa/mansione (valutazione dei rischi) in accordo con la norma EN 388:2016+A1:2018.
[/box-warning]

I guanti di protezione che tutelano dai rischi meccanici devono rispettare la EN 388. Questo standard era stato introdotto, per la prima volta, nel 2003, è stato poi integrato e sostituito nel 2016 ed emendato nel 2018 (A1 2018), ora UNI EN 388:2019.

La EN 388 specifica i requisiti per i guanti contro i rischi meccanici, i metodi di prova, la marcatura e tutte le informazioni relative necessarie.

I guanti di protezione contro i rischi meccanici devono essere resistenti all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione.

La resistenza all'abrasione è testata sottoponendo il guanto ad una escoriazione causata da una pressione conosciuta.

La resistenza ai tagli, invece, viene testata attraverso il passaggio di una lama a velocità costante necessaria per tagliare il guanto (Ccoup Test), 2° Indice del codice di classificazione e dal 2016 anche attraverso il TDM test della EN ISO 13997:1999, che ha introdotto il 5° indice codice di classificazione dei guanti (vedi a seguire).

La resistenza allo strappo viene testata calcolando la forza necessaria per lacerare un guanto.

La resistenza alla perforazione viene valutata misurando la forza necessaria a provocare un foro con una punta di dimensioni standard.

Infine, la resistenza agli impatti può essere prevista se le prestazioni di prova soddisfano la EN 13594:2015

[box-warning]Resistenza al taglio: Coup Test e il Cut Test ISO (TDM test) conforme a EN ISO 13997:1999.

La EN 388:2016+A1:2018 prevede un Coup Test per calcolare il numero di cicli necessari per tagliare il guanto (Indici 1,2, 2,5, 5,0, 10,0 20,0 - Livelli da 1 a 5), e un TDM test (Test Lama Dritta test che utilizza un dispositivo chiamato Tomodynamometer (TDM).), definito dalla EN ISO 13997:1999, per valutare la resistenza ad un taglio effettuato da lama che si muove ad una distanza prefissata, soggetta a forza variabile (in Newton: 2, 5, 10, 15, 22, 30 - Livelli da A ad F.).[/box-warning]

[box-info]EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro rischi meccanici

La norma EN 388:2016+A1:2018 è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425 (Decisione della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L 156/13 del 19.05.2020. Entrata in vigore: 19.05.2020).[/box-info]
...

1. Nuova marcatura EN 388 (Ed. 2003 / Ed. 2018)

Guanti di protezione rischi meccanici Nuova marcatura

EN 388 Tabella classificazione 2016

Scelta DPI: Guanti di protezioni meccaniche in base alla mansione svolta durante l’attività lavorativa

(*) Esempio: Addetto che svolge durante l’attività lavorativa la mansione i cui compiti sono:

- 50% dell’attività lavorativa consistente nel serraggio bulloni manuale/utensile elettrico e
- 50% consistente nel movimentare e posizionare lamiere

A. Categoria DPI

Categoria guanti DPI: I (lesioni meccaniche superficiali)

Tabella scelta DPI guanti di protezione meccanica in base ai livelli di resistenza

Modalita  di scelta guanti di protezione meccanica EN 388 2016

B. Livelli di resistenza e marcatura EN 388

In base alla valutazione effettuata all’addetto verrà assegnato il guanto contro i rischi meccanici, riportante il seguente pittogramma e marcatura (Classificazione minima)(**):

Guanti di protezione rischi meccanici Pittogramma e marcatura

(*) Esempio e valutazione generica per la scelta di un tipo di guanto di protezione meccanica rispetto ad un'altro in relazione ai rischi della mansione

(**) Classificazione minima per il la mansione svolta, nel caso di utilizzo di sostanze chimiche o rischi termici / altro occorre scegliere anche guanti adeguati a tali rischi (marcatura combinata).

EN 374 - Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi
EN 407 - Guanti di protezione contro rischi termici
Altro

Normativa

La norma EN 388 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001.

[panel]D.Lgs. 81/2008

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001.
....

ALLEGATO VIII

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI

[…]

Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

[…]

4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale

1. Elementi di protezione per l’industria.
2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.
3. Otoprotettori.
4. Autorespiratori.
5. Guanti di protezione.
6. Stivali e scarpe di sicurezza.
7. Indumenti di protezione.
8. Giubbotti di salvataggio per l’industria.
9. Dispositivi di protezione contro le cadute.

5. GUANTI DI PROTEZIONE

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Generali

Contatto

Zona della mano da proteggere

Sollecitazioni connesse con l'utilizzo

Resistenza allo strappo, allungamento, abrasione

Meccanici

Abrasivi, oggetti taglienti o appuntiti

Resistenza alla penetrazione, al taglio

Impatto

Imbottitura

Termici

Materiali caldi o freddi, temperatura dell'ambiente

Isolamento contro il caldo o il freddo

Contatto con fiamme

Non infiammabilità, resistenza alla fiamma

Lavori di saldatura

Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi

Elettrici

Elettricità

Isolamento elettrico

Chimici

Effetti dei prodotti chimici

Impenetrabilità, resistenza

Vibrazioni

Vibrazioni meccaniche

Attenuazione delle vibrazioni

Contaminazioni

Contatto con materiali radioattivi

Impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO
(Guanti di protezione)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con l'attività lavorativa

Comfort inadeguato

-Progetto ergonomico:
- - massa, progressione delle taglie, area della superficie, comfort, permeabilità al vapore acqueo

Infortuni e rischi per la salute

Scarsa compatibilità

Qualità dei materiali

Carenza di igiene

Facilità di manutenzione

Calzata insoddisfacente

Progetto del modello

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell'ambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali
-Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
-Inalterabilità dimensionale

RISCHI DERIVANTI DALL'USO DEL DISPOSITIVO
(Guanti di protezione)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

- Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e condizioni di lavoro
- - osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
- - osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici)
- Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell'utilizzatore

Uso non corretto del dispositivo

-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio
-Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato
-Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito
-Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

[/panel]

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

I Guanti di protezione contro i rischi meccanici possono rientrare in categoria 1, 2 o 3:

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.
_________

EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Estratto (Traduzione IT non ufficiale)

3 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento, si applicano i seguenti termini e definizioni.

3.1 guanto di protezione contro i rischi meccanici

guanto che fornisce protezione contro almeno uno dei seguenti rischi meccanici: abrasione, taglio da lama, strappo e perforazione

3.2 guanto che fornisce una protezione specifica

guanto progettato per fornire un'area di protezione migliorata per l'intera mano o parte di essa

Nota 1 alla voce: Ad esempio, stile di protezione del palmo o protezione contro gli urti.

3.3 serie di guanti

tipo di guanto singolo o tipo di guanto con lo stesso materiale del palmo fino alla linea del polso dove le uniche varianti sono taglia, lunghezza, mano sinistra/destra e colore.

3.4 braccio

parte del corpo tra il polso e la spalla

3.5 guanti composti da più strati

- strati non incollati: guanto costituito da 2 o più strati di materiali non collegati tra loro, previa preparazione del campione per il test;

- strati incollati: un guanto costituito da 2 o più strati di materiali collegati tra loro (ad esempio incollati, cuciti, immersi, impregnati) dopo aver preparato il campione per il test

3.6 ciclo di abrasione

completamento di tutti i movimenti di abrasione traslazionale tracciando una figura di Lissajous composta da 16 sfregamenti, ovvero 16 giri dei due motori esterni e 15 giri del motore interno dell'abrasimetro Martindale

[FONTE: EN ISO 12947-1]

Nota 1 alla voce:
Uno sfregamento da abrasione è un giro degli azionamenti esterni del tester di abrasione Martindale (vedi EN ISO 12947-1).

3.7 protezione del braccio

manica protettiva separata dal guanto o dall'abbigliamento che fornisce protezione contro almeno uno dei seguenti rischi meccanici: abrasione, taglio da lama, strappo e perforazione

[...]

7 Marcatura

7.1 Generale

La marcatura del guanto protettivo o della protezione per le braccia deve essere conforme alle clausole applicabili della EN 420.

7.2 Pittogrammi

Per i guanti che soddisfano i requisiti della clausola 4, le proprietà meccaniche del guanto devono essere indicate dal pittogramma, vedere la Figura 10, per i rischi meccanici seguiti dai rispettivi livelli di prestazione di ciascuna prova meccanica (vedere la Figura 11).

Il primo numero corrisponde alla resistenza all'abrasione, il secondo alla resistenza al taglio della lama, il terzo alla resistenza allo strappo, il quarto alla resistenza alla perforazione e il quinto carattere (una lettera) alla resistenza al taglio EN ISO 13997:1999 (come mostrato nelle tabelle 1 e 2).

Il livello di taglio numerico come da 6.2 può essere facoltativamente riportato nella marcatura a fianco del livello alfabetico dato dai risultati della prova secondo il livello alfabetico del metodo EN ISO 13997:1999.

Il posizionamento del pittogramma e dei livelli di prestazione l'uno rispetto all'altro deve essere conforme alla EN 420.

Figura 10   Pittogramma per rischi meccanici

Figura 10 - Pittogramma per rischi meccanici

7.3 Marcatura di requisiti aggiuntivi

Protezione dagli urti

Quando i requisiti forniti in 4.2.1 sono soddisfatti dai guanti, il codice di marcatura "P" viene aggiunto dopo il numero dei cinque livelli di prestazione (vedi esempio in Figura 11).

7.4 Esempi di marcatura

Guanti di protezione rischi meccanici Figura 11

Figure 11 - Esempio di marcatura per i rischi meccanici

Tabella 4 - Spiegazione degli esempi forniti in Figura 11

Guanti di protezione rischi meccanici Tabella 4

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT/EN | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati
[box-note]UNI EN 388:2019
Regolamento (UE) 2016/425
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Guanti di protezione rischi chimici - EN 374-1:2016/A1:2018[/box-note]

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Vademecum Guanti di Protezione / DPI mani e braccia

ID 14234 | | Visite: 19907 | Documenti Riservati Marcatura CE

Cover guanti di protezione Rev 00 2022

Vademecum Guanti di Protezione / DPI mani e braccia New 2022

ID 14234 | 03.04.2022 / Vademecum completo in allegato

Documento illustrativo sui dispositivi di protezione delle mani e delle braccia, DPI guanti atti a proteggere il più possibile i lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa, indicandone i principi di progettazione e fabbricazione ed i criteri di scelta da parte del datore.

Il documento rielabora, anche per mezzo di schemi ed immagini, la normativa di riferimento e le seguenti norme tecniche.

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1. Norma tecnica generale:

EN ISO 21420:2020 - Guanti protezione - Requisiti generali (sostituisce EN 420)

EN ISO 21420

2. Norme tecniche specifiche:

EN 388 - Guanti di protezione contro i rischi meccanici
EN ISO 374-1 - Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi
EN 511 - Guanti di protezione contro il freddo
EN 407 - Guanti di protezione/altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici
EN 421 - Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattivà
EN 12477 - Guanti di protezione per saldatori

EN 388 EN ISO 374-1 EN 511 EN 407 EN 421 EN 12477

[box-warning]NB

Il Documento è aggiornato alle norme tecniche e riferimenti legislativi in vigore al 03.04.2022[/box-warning]

[panel]Vademecum (pagine documento: nr. 100), così strutturato:

Indice

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
2.1 D.M. 2 maggio 2001
2.2 D.Lgs 81/2008
2.3 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
2.4 Norme armonizzate Guanti DPI
3. Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
4. Guanti di protezione contro i rischi meccanici (EN 388)
5. Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi (EN ISO 374-1)
6. Guanti di protezione contro il freddo (EN 511)
7. Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)  (EN 407)
8. Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattivà (EN 421)
9. Guanti di protezione per saldatori (EN 12477)
Fonti[/panel]

I guanti devono essere progettati secondo le condizioni d’impiego in modo da proteggere il più possibile i lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa ed è cura del fabbricante, progettare e fabbricare guanti destinati a rischi specifici, mentre è cura del datore di lavoro effettuare una scelta oculata del guanto stesso in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti dall’attività lavorativa. Scelta che deve avvenire basandosi sulle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 81/2008 e attraverso una idonea valutazione dei rischi.

I guanti devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

La scelta dei guanti dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche del guanto e dalla biocompatibilità. La “presa” deve essere sempre garantita. In commercio sono disponibili guanti di materiale diverso e con caratteristiche diverse, quindi il termine generico “guanto” non è indicativo della esclusività del dispositivo di protezione.

I DPI per le mani e per le braccia vengono classificati in funzione dei rischi per i quali sono progettati e costruiti:

[alert]- Meccanici (tagli, graffi, abrasioni ecc.);
- Biologici (schizzi, contatto con materiale biologico ecc);
- Fisici (freddo, caldo, radiazioni, tensioni elettriche, ecc);
- Chimici (contatti con prodotti e preparati pericolosi ecc.).
- Rischi termici;
- Rischi elettrici.[/alert]

La protezione da tali rischi si può ottenere tramite DPI di diversa conformazione anche in funzione della parte della mano e/o del braccio che si vuol proteggere.

Per affrontare al meglio i rischi specifici questi DPI sono costruiti nelle seguenti tipologie.

Guanti:
- a manopola,
- a tre dita,
- a cinque dita,
- a mezze dita.

Tabella - DPI modalità di progettazione

Vademecum Guanti di protezione   Tabella 1

I requisiti generali e fondamentali sono:

Fabbricazione e design

- I guanti devono offrire il più alto grado possibile di protezione nello svolgimento del lavoro
- Le cuciture eventualmente presenti sul guanto non devono diminuire le prestazioni generali dello stesso

Innocuità

- I guanti non devono creare rischi per l’utilizzatore
- Il valore del PH del guanto deve essere fra 3,5 e 9,5.

Comfort

La confortevolezza è legata alla taglia, e quindi alla misura, delle mani e dei guanti. Le taglie dei guanti sono definite sulla base di due caratteristiche dimensionali delle mani:

- Circonferenza;
- Lunghezza.

Destrezza

La destrezza offerta dal guanto dovrebbe essere la massima possibile. Dipende da vari fattori quali lo spessore del materiale, la sua elasticità e la sua deformabilità.

Istruzioni per la pulizia

Nel caso in cui vengano fornite istruzioni per il lavaggio, il massimo numero di cicli di lavaggio raccomandati non deve pregiudicare i livelli di prestazione dei guanti.

Permeabilità e assorbimento del vapore acqueo

I guanti devo permettere la permeabilità al vapore acqueo. Qualora le caratteristiche del DPI impediscano o escludano la permeabilità al vapore acqueo, il DPI dovrà essere progettato per ridurre il più possibile gli effetti della traspirazione. L’assorbimento del vapore acqueo deve essere almeno 8 mg/cm2 per 8 ore.

Marcatura

Ogni guanto di protezione deve essere marcato con le seguenti informazioni:

[box-info]a) Nome, marchio o altro mezzo di identificazione del produttore o del suo rappresentante autorizzato.
b) Designazione del guanto (nome commerciale o codice che consente all'utilizzatore di identificare chiaramente il prodotto all'interno della gamma del produttore/rappresentante autorizzato).
c) Designazione delle taglie.
d) Se il guanto è conforme a una o più norme specifiche, il pittogramma o i pittogrammi devono essere conformi a quanto specificato nell'appendice C. Ogni pittogramma deve essere accompagnato dal riferimento della norma specifica applicabile e dai livelli di prestazioni, che devono essere sempre riportati nella stessa sequenza fissa definita nella norma corrispondente.
e) Data di produzione, almeno il mese e l'anno (per esempio 11/2021), o qualsiasi mezzo che garantisca la tracciabilità del lotto di produzione.
f) Se applicabile, la data di obsolescenza, almeno il mese e l'anno (per esempio 11/2021), dietro il pittogramma della clessidra.[/box-info]

Normativa di riferimento

D.M. 2 maggio 2001
D.Lgs. 81/2008
Regolamento (UE) 2016/425
- Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
- Norma armonizzate Regolamento (UE) 2016/425
- Norme tecniche

Quadro normativo Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato:

1. Entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17  di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475);

3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica).

Il D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)" è stato emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

4. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di emanazione restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore).

Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001.

D.Lgs. 81/2008

[panel]Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

4. Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 79 - Criteri per l’individuazione e l’uso 

1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001. 

ALLEGATO VIII

[...][/panel]

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo
...

Norme armonizzate DPI guanti

I requisiti generali e fondamentali che “devono possedere tutti i tipi di guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi sono definiti nella norma EN ISO 21420:2020”.

Ad esempio sono definiti:

- i criteri di realizzazione del guanto; 
- i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e di pulizia; 
- le modalità di marcatura; 
- le informazioni da applicare a tutti i tipi guanti di protezione.

UNI EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova (Sostituisce: UNI EN 420:2010)

La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.

Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento.

La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.

Un elenco non esaustivo di tali norme è fornito in bibliografia.

I guanti devono “essere progettati secondo le condizioni d’impiego in modo da proteggere il più possibile i lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa”: è “cura del fabbricante, progettare e fabbricare guanti destinati a rischi specifici, mentre è cura del datore di lavoro effettuare una scelta oculata del guanto stesso in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti dall’attività lavorativa”. Scelta che deve avvenire basandosi sulle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 81/2008 e attraverso una idonea valutazione dei rischi.

[box-info] Tra i guanti che possono essere utilizzati dai lavoratori vi sono:

guanti di protezione contro i rischi meccanici: devono rispettare i requisiti della UNI EN 420/EN ISO 21420:2020 e della EN 388:2016+A1:2018); 

guanti di protezione contro gli agenti chimici e i microrganismi (UNI EN 374-1:2019): la norma citata “fornisce i requisiti prestazionali dei guanti sottoposti all’azione degli agenti chimici e biologici”. Ad esempio fa riferimento alla  penetrazione (“processo di diffusione di un prodotto chimico e/o di un microrganismo attraverso porosità, linee di saldatura, punti di spillo o altre imperfezioni del guanto di protezione”) e la permeazione (“il tempo impiegato dal prodotto chimico per passare dalla superficie esterna alla superficie interna al guanto; questo valore varia da 1 a 6 in funzione del tempo di passaggio”) di cui bisognerà tener conto quando si procede alla scelta del guanto più adatto. Queste informazioni “sono riportate sul foglietto informativo predisposto dal fabbricante e allegato al prodotto”. Inoltre in fase di scelta “oltre al tempo di permeazione, è necessario tenere conto anche del tasso di permeazione” e del livello di degradazione (“inteso come il tempo che occorre al materiale per perdere il 30% circa delle sue caratteristiche meccaniche iniziali”);

guanti di protezione contro il freddo (UNI EN 511:2006): la norma “si applica ai guanti che proteggono le mani dal freddo convettivo e da contatto” e “l’efficacia della protezione termica contro il freddo e la penetrazione dell’acqua è indicata da un codice di tre cifre”;  

guanti di protezione contro i rischi termici (UNI EN 407:2020): la norma “definisce i metodi di prova, i requisiti generali, i livelli di prestazione termica e marcatura dei guanti di protezione contro il calore e/o fuoco” e “si applica a tutti i guanti che proteggono contro il calore e/o fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, radiante, convettivo, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso”.  Nel D.Lgs. 475/92 questi DPI “sono suddivisi in tre categorie in base al grado di rischio”;
- guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva (UNI EN 421): la norma “stabilisce i requisiti e i metodi di prova dei guanti per la protezione da radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva e i guanti devono rispondere sia alla norma tecnica EN 421 (“per la protezione dalla contaminazione, l’efficienza di attenuazione e l’uniformità di distribuzione del materiale da protezione”) che agli “standard stabiliti dalla norma EN 374”.

- guanti di protezione per saldatori (UNI EN 12477:2006): la norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.[/box-info]

[...]

[alert]Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova EN 21420

[/alert]

La norma UNI EN ISO 21420:2020 specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.

Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento.

La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.

Un elenco non esaustivo di tali norme è fornito in bibliografia.

Il guanto di protezione deve essere progettato e fabbricato in modo che, nelle condizioni d'uso prevedibili, la persona che lo indossa possa svolgere l'attività nel modo più normale possibile con una protezione adeguata.

Il presente documento, insieme alle norme specifiche appropriate, deve essere utilizzato per verificare tale adeguatezza.

Se richiesto dalla norma specifica pertinente, il guanto deve essere progettato in modo da ridurre al minimo i tempi necessari a indossarlo e sfilarlo.

Per i guanti multistrato riutilizzabili, i guanti devono poter essere rimossi senza separazione degli strati delle dita. Quando la costruzione del guanto comprende le cuciture, il materiale e la resistenza delle cuciture devono essere tali che le prestazioni complessive del guanto non vengano significativamente ridotte, come richiesto dalle norme specifiche pertinenti.

[...]

La marcatura deve essere apposta in modo da essere visibile e leggibile per tutta la vita utile prevedibile del guanto. I marchi o le iscrizioni che potrebbero essere confusi con i marchi di cui sopra non devono essere apposti sul guanto.

Se non è possibile apporre la marcatura sul guanto date le caratteristiche del prodotto, la marcatura deve essere apposta sull'imballaggio o su qualsiasi documento fornito con il guanto.

Un pittogramma deve essere usato solo quando il guanto soddisfa almeno il requisito minimo della norma specifica pertinente.

Nota
La marcatura sul guanto, compresi i pittogrammi, non è di per sé sufficiente a trasmettere all'utilizzatore finale informazioni complete sulla protezione. Essa viene considerata solo congiuntamente alle informazioni fornite dal fabbricane.

Vademecum guanti Immagine 2

Immagine - Esempio marcatura guanto

[...] Segue in allegato

Pittogrammi

Vademecum guanti Immagine 3

[...]

[alert]Guanti di protezione contro i rischi meccanici EN 388

 

[/alert]

I guanti di protezione che tutelano dai rischi meccanici devono rispettare la EN 388. Questo standard era stato introdotto, per la prima volta, nel 2003 ed è stato poi integrato e sostituito nel 2016. La norma specifica i requisiti essenziali per dei guanti contro i rischi meccanici, i metodi di prova, la marcatura e tutte le informazioni relative necessarie.

I guanti di protezione contro i rischi meccanici devono essere resistenti all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla perforazione. La tutela contro il rischio di abrasione è testata sottoponendo il guanto ad una escoriazione causata da una pressione conosciuta. Per la protezione contro i tagli, invece, viene calcolato il numero di passaggi di una lama a velocità costante necessari per tagliare l’attrezzatori.

La resistenza allo strappo viene testata calcolando la forza necessaria per lacerare un guanto. Infine, la resistenza alla perforazione viene valutata misurando la forza necessaria a provocare un foro con una punta di dimensioni standard.

La EN 388:2016+A1:2018 prevede un Coup Test per calcolare il numero di cicli necessari per tagliare il guanto, e un TDM test, definito dalla EN ISO 13997:1999, per valutare la resistenza ad un taglio effettuato da lama che si muove ad una distanza prefissata, soggetta a forza variabile.

[box-info]EN 388:2016+A1:2018 Guanti di protezione contro rischi meccanici

La norma è 388:2016+A1:2018 è armonizzata al regolamento (UE) 2016/425 (Decisione della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. GU L 156/13 del 19.05.2020. Entrata in vigore: 19.05.2020)

La norma EN 388:2016 verrà ritirata il 19 novembre 2021.[/box-info]

...

Scelta DPI: Guanti di protezioni rischi chimici

Per essere certificati come "protettivi chimicamente" in conformità alla norma EN ISO 374-1 e recare uno dei pittogrammi della beuta, i guanti devono prima soddisfare i requisiti di resistenza alla penetrazione di cui alla norma EN 374-2:2014 clausole 7.2 e 7.3.

La penetrazione è il movimento di una sostanza chimica attraverso un'imperfezione, come un foro stenopeico o un altro difetto, ed è un fenomeno fisico in cui il liquido passa attraverso il materiale a livello non molecolare. La penetrazione viene valutata riempiendo il guanto separatamente con aria e acqua, seguita da una valutazione per determinare se vi sono perdite.

La resistenza alla permeazione è valutata secondo EN 16523-1.

Ci sono sei diversi livelli di prestazione:

Vademecum guanti Immagine 5

Questo è il tempo che intercorre dall'inizio del test al momento in cui viene rilevato che la sostanza chimica si muove attraverso il materiale a una velocità definita di 1µg per cm 2 al minuto.

Nella norma EN ISO 374-1 è presente un elenco di 18 sostanze chimiche ed il livello di prestazione di un guanto rispetto a queste sostanze chimiche definisce il "tipo" di guanto resistente alle sostanze chimiche e, quindi, il pittogramma utilizzato nella marcatura dei guanti.

I guanti saranno classificati come "tipo C" se si ottiene almeno il "livello 1" di prestazione rispetto ad almeno una delle 18 sostanze chimiche elencate. La classificazione di "Tipo B" riguarda i guanti che soddisfano un minimo di "livello 2" rispetto ad almeno tre delle 18 sostanze chimiche e i guanti di "tipo A" sono quelli che raggiungono un livello minimo di prestazione 2 rispetto ad almeno sei delle 18 sostanze chimiche.

Vademecum guanti Immagine 6

Pe quanto attiene inoltre la scelta dei guanti adeguati, indicazioni generali possono essere ricavate dall’allegato VIII del DLgs 81/08.

Inoltre si deve tenere conto della scheda di sicurezza che nella Sezione 8, punto 8.2.2.2, in riferimento alla protezione delle mani, il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso e del potenziale di contatto, tenendo presenti l’entità e la durata dell’esposizione dermica; in particolare deve indicare:

- il tipo di materiale ed il suo spessore,
- tempi minimi di permeazione del materiale dei guanti.

[...]

[alert]Guanti di protezione contro il freddo EN 511

[/alert]

La norma EN 511:2006 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti che proteggono contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50 °C. Tale temperatura può essere messa in relazione con le condizioni climatiche o un’attività industriale.

Nel processo di selezione di un guanto di protezione contro il freddo dovrebbero essere presi in considerazione diversi parametri, quali:
- ambiente (temperatura ambientale, condizioni atmosferiche e velocità del vento);
- condizioni individuali (salute e benessere della persona, effetto di altri indumenti di protezione indossati dalla persona);
- occupazione (tempo di esposizione, livello di attività, requisiti di destrezza, contatto con elementi freddi e contatto con oggetti bagnati o asciutti).

I valori specifici dei vari livelli di prestazione sono determinati dai requisiti speciali per ogni classe di rischio o dalle specifiche aree di applicazione. Le prove di prodotto possono solo fornire livelli di prestazione e non livelli di protezione.

La protezione contro il freddo è espressa dalla norma EN 511:2006 con un pittogramma seguito da una serie di 3 livelli di prestazione, riguardanti le proprietà di protezione specifiche dei guanti anti freddo:

Vademecum guanti Immagine 7

a. Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0–4)

Si basa sulle proprietà di isolamento termico del guanto, che si ottengono misurando il trasferimento del freddo tramite convezione.

b. Resistenza al freddo da contatto (livello di prestazione 0–4)

Si fonda sulla resistenza termica del materiale che costituisce il guanto, se esposto al contatto con un oggetto freddo.

c. Penetrazione dell’acqua (0 o 1)

0 = penetrazione d’acqua
1 = nessuna penetrazione d’acqua

Immagine - Esempio pittogramma “pericolo di freddo”

Vademecum guanti Immagine 8

[alert]Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco) EN 407

[/alert]

La norma EN 407:2020 definisce le proprietà di isolamento termico dei guanti che devono proteggere il lavoratore dal calore e/o fiamme. I materiali con cui sono prodotti i DPI devono far sì che il calore sia trasmesso assolutamente in maniera graduale, in modo da garantire protezione delle mani.

I livelli di prestazione sono indicati da una scala che va da 1 minor livello di protezione, ad un massimo di 4 maggior livello di protezione.

UNI EN 407:2020 - Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)
Recepisce: EN 407:2020
Data entrata in vigore: 12 giugno 2020
Sostituisce: UNI EN 407:2004.

La norma EN 407:2004 Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco) è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425.

La norma EN 407:2020 è applicabile anche ai dispositivi di protezione delle braccia. Essa è utilizzata per tutti i guanti e gli altri dispositivi di protezione delle mani che proteggono le mani o parti di esse contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. La norma è applicabile solo congiuntamente alla UNI EN ISO 21420.

Il documento è sviluppato per trattare tutti i tipi di Dispositivi di Protezione Individuale che proteggono le mani, una parte della mano o una parte del braccio contro i rischi termici, indipendentemente dal luogo in cui vengono utilizzati (uso professionale, di consumo, domestico...).

I criteri di classificazione e distinzione di questi guanti di protezione sono molto scrupolosi a seconda dei rischi da cui devono proteggere.

- Propagazione limitata della fiamma:

Il guanto di lavoro, per superare il test, viene esposto a una fiamma di gas per 15 secondi. Successivamente viene misurato dopo quanto tempo il materiale di realizzazione del guanto smette di bruciare.

Per il livello di prestazione massimo è 4, il tempo di persistenza della fiamma 2 secondi; il tempo di incandescenza residua è invece di 5 secondi.

- Protezione dal calore da contatto:

In questo caso viene effettuata la misurazione della temperatura (da 100 °C a 500 °C) alla quale il guanto è chiamato a proteggere la mano per 15 secondi, senza un riscaldamento del lato interno di oltre 10 °C.

Il livello di prestazione massimo è 4 pari a più di 500 °C.

- Protezione dal calore convettivo

Per calore convettivo ci si riferisce a quello che penetra lentamente all’interno del guanto.

Per raggiungere i livelli di protezione stabiliti dalla norma si prende in considerazione la misurazione dell'intervallo di tempo durante il quale il DPI è in grado di rallentare l’aumento della temperatura del lato interno, attraverso la penetrazione del calore sprigionato da fiamme libere, di oltre 24 °C.

Il livello di prestazione massimo è 4.

- Protezione dal calore radiante:

Il guanto da lavoro è sottoposto a radiazione termica. Si misura il tempo impiegato dal calore per penetrare all'interno del guanto.

Livello di prestazione massimo 4 per una durata di almeno 150 secondi.

- Protezione dal gocciolamento di metallo fuso:

Viene misurato il numero di gocce di metallo fuso necessarie ad aumentare la temperatura tra il materiale del guanto e la pelle di 40 °C.

Il livello di prestazione massimo è 4 pari con oltre 35 gocce.

- Protezione da metallo fuso:

La misurazione riguarda la quantità di ferro fuso in grammi che va a danneggiare una pelle artificiale in PVC fissata sul lato interno del guanto, in modo da simulare la pelle umana.

Il livello di prestazione massimo è 4 pari a 200 grammi.

[...]

Vademecum guanti Immagine 9

Immagine  - Guanti di protezione contatto da calore livello 2

[...]

[alert]Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattivà EN 421

[/alert]

La norma EN 421:2010 specifica i requisiti e i metodi di prova per i guanti destinati a proteggere contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva. La norma si applica ai guanti che forniscono protezione alla mano ed a varie parti del braccio e della spalla.

Essa si applica anche ai guanti destinati ad essere montati permanentemente su camere di contenimento.

Per camera di contenimento si intende la recinzione che impedisce la diffusione dei prodotti contenuti nell'ambiente interno verso l'ambiente esterno, o la penetrazione dell'atmosfera esterna nell'ambiente interno, o entrambi.

La presente norma europea si applica anche alle maniche intermedie utilizzate tra un guanto e una camera di contenimento permanente.

I requisiti della presente norma europea non si applicano ai guanti di protezione contro le radiazioni da raggi X.

La norma EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425.

Questa norma stabilisce i requisiti e i metodi di prova dei guanti per la protezione da radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva.

Questa tipologia di guanti di protezione è utilizzato per lo più in cardiologia, in oncologia, nella ricerca e nell’industria nucleare.

Secondo la norma EN 421, le qualità di protezione e protezione sono indicate da pittogrammi.

Il pittogramma EN 421 (Pittogramma ISO 7000 - 2484) indica la protezione contro le particelle radioattive.

Vademecum guanti Immagine 10

Figura Pittogramma ISO 7000 - 2484 - Protezione contro la contaminazione da particolato radioattivo

Il pittogramma EN 421 (Pittogramma ISO 7000 - 2809) indica la protezione contro le radiazioni ionizzanti.

Vademecum guanti Immagine 11

figura Pittogramma ISO 7000 - 2809 - Protezione contro le radiazioni ionizzanti

La natura della protezione e indicata da un pittogramma che riguarda proprietà protettive specifiche.

- Contaminazione radioattiva: Per proteggere contro la contaminazione radioattiva, il guanto deve essere impermeabile e superare il test di penetrazione di cui alla norma EN 374. Per l’uso in spazi confinati, il guanto deve superare un ulteriore test specifico di tenuta della pressione dell’aria. I materiali potrebbero macchiarsi a causa delle screpolature da ozono. Questo test e facoltativo e può contribuire quale aiuto nel selezionare i guanti.

- Radiazioni ionizzanti: Per proteggere dalle radiazioni ionizzanti, il guanto deve contenere una certa quantità di piombo o di metallo equivalente, riportata come equivalenza in piombo. Questa equivalenza in piombo deve essere marcata in ogni guanto.

Per proteggere dalla contaminazione radioattiva, il guanto protettivo deve essere a tenuta di liquidi e superare il test di penetrazione definito nella norma EN 374 (EN ISO 374 Guanti di protezione contro sostanze chimiche pericolose e microrganismi).

Inoltre, i guanti protettivi utilizzati negli involucri devono superare un test di tenuta della pressione dell'aria. Questi guanti dovrebbero fornire un alto livello di resistenza alla penetrazione del vapore acqueo. 1 indica la resistenza più alta, 4 indica la resistenza più bassa.

I materiali dei guanti protettivi sono modellati per la loro resistenza alla rottura dell'ozono, ma questo test è facoltativo e viene utilizzato come ausilio nella selezione dei guanti. 1 indica la resistenza più bassa, 4 la resistenza più alta.

Per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, i guanti devono contenere determinate quantità di piombo o metalli equivalenti. L'equivalente di piombo deve essere contrassegnato su ogni guanto con una misura in millimetri e una descrizione delle condizioni di prova.

I guanti devono rispondere sia alla norma tecnica EN 421 (per la protezione dalla contaminazione, l’efficienza di attenuazione e l’uniformità di distribuzione del materiale da protezione) che agli standard stabiliti dalla norma EN 374.

La capacità del materiale del guanto di:

- assorbire le radiazioni in genere viene indicata come spessore equivalente di piombo (in mm variabili da 0 a 0,5);
- resistere alle criccature da ozono, viene indicata con un parametro variabile da 1 a 4 (che indica la resistenza all’invecchiamento del materiale se soggetto a radiazione ionizzante);
- impermeabilità all’acqua o al suo vapore, viene indicata con un parametro che va da 1 a 5.

[...] Segue in allegato

Pagine documento: 100

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
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Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/425
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Guanti di protezione contro il freddo - EN 511:2006
Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti - EN 421:2010
Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020
UNI EN ISO 21420:2020 - Guanti di protezione
Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco) - EN 407:2020
Guanti di protezione per saldatori - EN 12477:2001/A1:2005
Guanti di protezione rischi chimici - EN 374-1:2016/A1:2018
Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018[/box-note]

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Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
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RAPEX Report 38 del 24/09/2021 N. 04 A11/00075/21 Repubblica Ceca

ID 14715 | | Visite: 978 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 38 del 24/09/2021 N. 04 A11/00075/21 Repubblica Ceca

Approfondimento tecnico: Pianoforte giocattolo a batteria

Pianoforte giocattolo

Il prodotto, di marca JIN BO, mod. 49506119, è stato sottoposto alla procedura di ritiro del mercato percvhè non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III.

Le saldature contengono una quantità eccessiva di piombo (valori misurato: 8% in peso).

Il piombo è dannoso per la salute umana, si accumula nel corpo e può causare danni nello sviluppo neurologico.

Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4 - Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.

Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III

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Info RAPEX Certifico

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Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/340 - 07.10.2021

ID 14705 | | Visite: 1625 | Direttiva Ecodesign

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/340 - 07.10.2021

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016(UE) 2019/2017(UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 68 del 26 febbraio 2021)

GU L 355/142 del 7.10.2021

...

Pagina 67, allegato I, punto (4) che modifica l’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2013, lettera b), testo modificato,
anziché: «Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del grado di luminanza bianca di picco, nonché le altre misurazioni connesse alla luminanza, sono effettuate come indicato nell’allegato III, tabella 3 bis, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.»,
leggasi: «Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del rapporto di luminanza bianca di picco, nonché le altre misurazioni connesse alla luminanza, sono effettuate come indicato nell’allegato III, tabella 3 bis, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.».
Pagina 71, allegato I, punto (6) che modifica l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/2013, lettera b), tabella 5, seconda colonna, riga 26, frase introduttiva,
anziché: «Grado di luminanza bianca di picco (calcolato come segue:»,
leggasi: «Rapporto di luminanza bianca di picco (calcolato come segue:»

_____

Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2021/340[/box-note]

CEN-CENELEC Specifiche tecniche in alternativa a norme armonizzate

ID 14638 | | Visite: 2998 | News Marcatura CE

Position Paper CEN CENELEC on the use of technical specifications i

Position Paper CEN-CENELEC Specifiche tecniche in alternativa a norme armonizzate

Position Paper CEN-CENELEC on the use of technical specifications in NLF-legislation

Nelle proposte di regolamento, la Commissione ha inserito articoli che aprono alla possibilità per la stessa di sviluppare specifiche tecniche da utilizzare in alternativa alle norme armonizzate nel caso in cui le stesse non siano disponibili per specifici prodotti o aspetti da normare, come ad esempio nelle recenti proposte di armonizzazione normativa:

Proposta di regolamento sulle pile e sui rifiuti di pile
Proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale
Proposta di regolamento macchine

La piattaforma legale CEN-CENELEC (LP) ha sviluppato un documento di posizionamento sull'uso delle specifiche tecniche nella legislazione NLF. Questa posizione fornisce il parere che l'approccio delle specifiche tecniche sarebbe in contrasto con l'articolo 3 della decisione 768/2008/CE in quanto tale articolo non prevede l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche. 

[panel]Decisione 768/2008/CE 

Articolo 3 Livello di protezione degli interessi pubblici

1. Per quanto riguarda la protezione degli interessi pubblici, la normativa comunitaria di armonizzazione si limita a stabilire le prescrizioni fondamentali che determinano il livello di tale protezione e formula tali prescrizioni in termini di risultati da raggiungere.
Qualora il ricorso alle prescrizioni fondamentali non sia possibile o appropriato, tenuto conto dell’obiettivo di garantire un’adeguata protezione dei consumatori, della salute pubblica e dell’ambiente o di altri aspetti di protezione dell’interesse pubblico, la normativa comunitaria di armonizzazione in questione può stabilire specificazioni dettagliate.
2. La normativa comunitaria di armonizzazione, qualora stabilisca prescrizioni fondamentali, prevede il ricorso alle norme armonizzate, adottate conformemente alla direttiva 98/34/CE, che esprimono tali prescrizioni in termini tecnici e che, da sole o insieme ad altre norme armonizzate, forniscono la presunzione di conformità a tali prescrizioni, pur mantenendo la possibilità di stabilire il livello di protezione mediante altri strumenti.[/panel]

Fonte: CEN-CENELEC 31.07.2021

Collegati
[box-note]Decisione 768/2008/CE[/box-note]

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Allegato riservato Position Paper CEN-CENELEC on the use of technical specifications in NLF-legislation.pdf
CEN-CENELEC 31.07.2021
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RAPEX Report 36 del 10/09/2021 N. 06 A12/01285/21 Cipro

ID 14616 | | Visite: 1094 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 36 del 10/09/2021 N. 06 A12/01285/21 Cipro

Approfondimento tecnico: Vestito da ragazza

Vestito da ragazza

Il prodotto, di marca Joyce, mod. 21546, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti ed alla norma tecnica europea EN 14682:2015 “Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini - Specifiche”.

Il prodotto ha delle spalline con estremità libere. Le estremità libere possono rimanere incastrate durante le normali attività dei bambini, con conseguente strangolamento.

EN 14682:2015 Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini – Specifiche

3.2 - Zona testa, collo e parte superiore del torace nei capi di abbigliamento per bambini piccoli  […]

Le spalline devono essere realizzate in modo tale che, quando indossate, non devono esserci estremità libere esterne al capo di abbigliamento. Le spalline possono essere fissate in modo permanente sul davanti e sul dietro, oppure fissate in modo da consentire la regolazione della lunghezza della spallina per esempio mediante bottoni, automatici, purché l’estremità libera sia all’interno del campo di abbigliamento. L’utilizzo di un fermaglio o l’allacciatura di due cordoncini è accettabile, sempre che questi non creino estremità libere dei cordoncini quando il capo è indossato.

Laddove è utilizzato un meccanismo, per esempio anello e cursore, per regolare la lunghezza della spallina, la parte che comprende il passante deve restare appiattita sul corpo quando il campo è indossato.

Quando è utilizzato questo meccanismo, il passante deve essere di lunghezza variabile.

I cordoncini decorativi fissati a una spallina non devono avere estremità libere di lunghezza maggiore di 7,5 cm e i passanti fissi non devono avere circonferenza maggiore di 7,5 cm. […]

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Caricabatteria standardizzato per i dispositivi elettronici

ID 14602 | | Visite: 1978 | News Marcatura CE

Caricabatteria standardizzato cover

Caricabatteria standardizzato per i dispositivi elettronici

23.09.2021 - La Commissione propone un caricabatteria standardizzato per i dispositivi elettronici

Dopo aver lavorato dal 2009 con gli operatori del settore per promuovere un approccio volontario, che ha già permesso di ridurre il numero di caricabatteria per telefoni cellulari da 30 a 3, la Commissione propone ora un approccio legislativo per consentire ai consumatori europei di alimentare i propri dispositivi elettronici con un unico caricabatteria standardizzato.

Le porte di ricarica USB-C diventeranno il nuovo formato standard per tutti gli smartphone, i tablet, le videocamere, le cuffie, gli altoparlanti portatili e le console portatili per videogiochi. La Commissione propone inoltre di separare la vendita dei caricabatteria da quella dei dispositivi elettronici.

Si ridurranno così i rifiuti elettronici e i disagi per i consumatori: un contributo importante agli obiettivi delle trasformazioni verde e digitale.

Quali misure sta adottando la Commissione? Le principali nuove misure comprendono:

Caricabatteria standardizzato Fig 1

Caricabatteria standardizzato Fig 2

Far diventare il caricabatteria standardizzato una realtà Per arrivare a disporre di un caricabatteria standardizzato, è necessario garantire la piena interoperabilità da un capo all’altro del cavo, vale a dire tra il dispositivo elettronico e l’alimentatore esterno. La proposta odierna riguarda proprio l’interoperabilità dei dispositivi, che è di gran lunga l’obiettivo più complesso. L’interoperabilità degli alimentatori esterni sarà affrontata nell’ambito della revisione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile della Commissione, che sarà avviata nel prossimo futuro e dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla proposta odierna.

INIZIATIVE PER ARMONIZZARE LE PORTE DI RICARICA DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Revisione della direttiva sulle apparecchiature radio

Caricabatteria standardizzato Fig 3

E

INIZIATIVE PER ARMONIZZARE GLI ALIMENTATORI ESTERNI

Revisione del regolamento della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni

Caricabatteria standardizzato Fig 4

Fonte: Commissione europea

RAPEX Report 35 del 03/09/2021 N. 03 A12/01272/21 Italia

ID 14567 | | Visite: 1915 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 35 del 03/09/2021 N. 03 A12/01272/21 Italia

Approfondimento tecnico: Adattatore multipresa

Adattatore multipresa

Il prodotto, di marca AIGOSTAR, mod. P 17/11, P40, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla  Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

I fori dei pin attivi delle prese non vengono chiusi automaticamente quando non viene inserita una spina. Di conseguenza, l'acqua potrebbe entrare e un utente o un bambino potrebbe inserire un oggetto nelle parti in tensione e ricevere una scossa elettrica.

Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.

3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.

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Direttiva 79/196/CEE

ID 14501 | | Visite: 2193 | Direttiva ATEX

Direttiva 79/196/CEE

Direttiva 79/196/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione

(GU L 43 del 20.2.1979)

Abrogata da: Direttiva 94/9/CE

Collegati
[box-note]DPR 21 luglio 1982 n. 675
Direttiva 94/9/CE ATEX
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE[/box-note]

Legge 17 aprile 1989 n. 150

ID 14498 | | Visite: 1896 | Direttiva ATEX

Legge 17 aprile 1989 n. 150 

Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva. 

(GU n.97 del 27.04.1989)

Entrata in vigore della legge: 28/4/1989
_______

Aggiornamenti all'atto

31/07/1991
DECRETO 8 aprile 1991, n. 228 (in G.U. 31/07/1991, n.178)

22/10/1994
DECRETO 10 agosto 1994, n. 587 (in G.U. 22/10/1994, n.248)

09/07/1997
DECRETO 1 luglio 1997 (in G.U. 09/07/1997, n.158)

10/04/2002
DECRETO 4 aprile 2002 (in G.U. 10/04/2002, n.84)

Collegati
[box-note]Direttiva 82/130/CEE[/box-note]

Marchio UKCA: Posticipata la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2023

ID 14473 | | Visite: 2954 | News Marcatura CE

Marchio UKCA Posticipata la data di entrata in vigore al 1  gennaio 2023

Marchio UKCA: Posticipata la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2023

In data 24 Agosto 2021, il governo inglese ha deciso di posticipare la data di entrata in vigore dell’obbligatorietà del marchio UKCA al 01/01/2023, concedendo di fatto un ulteriore anno ai costruttori per adeguarsi alla regolamentazione inglese rispetto alle indicazioni iniziali.

Questo significa che la marcatura CE sarà accettata in UK fino alla fine del 2022 (31/12/2022), ovviamente a condizione che la legislazione UE non subisca modifiche durante tale periodo di transizione (quindi a condizione che le legislazioni rimangano “allineate”).

Per i dispositivi medici, per ora, la scadenza del periodo di transizione rimane inalterata e fissata al 30 giugno 2023.

...

Fonte: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking#history

Collegati
[box-note]Guida marcatura UKCA
Regno Unito: La Marcatura CE sarà sostituita dalla marcatura UKCA[/box-note]

Raccomandazione (UE) 2021/1433

ID 14448 | | Visite: 2888 | News Marcatura CE

Raccomandazione 2021 1433

Raccomandazione (UE) 2021/1433

Raccomandazione (UE) 2021/1433 della Commissione del 1° settembre 2021 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19

GU L 310/1 del 2.9.2021

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) All’inizio del 2020 la pandemia di COVID-19 ha innescato una crescita esponenziale e senza precedenti della domanda sul mercato dell’UE di dispositivi di protezione individuale (di seguito «DPI») quali maschere, guanti, tute od occhiali protettivi, come pure di dispositivi medici quali maschere chirurgiche, guanti da esplorazione e determinati tipi di camici. In particolare, la catena di approvvigionamento di determinati tipi di DPI, quali le maschere monouso, è stata sottoposta a una forte pressione. La catena di approvvigionamento globale di tali prodotti ha inoltre subito gravi perturbazioni, le cui ripercussioni si sono fatte sentire anche sul mercato dell’UE.
(2) Gli operatori economici attivi in tutta l’UE hanno lavorato incessantemente per aumentare le loro capacità di produzione e distribuzione. Al fine di mitigare gli effetti dei diversi fattori di turbativa, gli operatori economici hanno spesso riprogettato le loro catene di approvvigionamento con l’apertura di nuove linee di produzione e/o la diversificazione della loro base di fornitori.
(3) I requisiti per la progettazione, la fabbricazione e l’immissione sul mercato di dispositivi di protezione individuale sono stabiliti dal regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
(4) I requisiti per la progettazione, la fabbricazione e l’immissione sul mercato di dispositivi medici sono stabiliti dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici a decorrere dal 26 maggio 2021.
(5) Le maschere monouso e riutilizzabili che garantiscono la protezione dal particolato, le tute monouso e riutilizzabili, i guanti e gli occhiali protettivi, impiegati a fini di prevenzione e protezione dagli agenti biologici nocivi come i virus, sono prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del  regolamento (UE) 2016/425.
(6) Le maschere chirurgiche, i guanti da esplorazione e determinati tipi di camici sono prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 e della direttiva 93/42/CEE abrogata.
(7) Nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19, tali DPI e dispositivi medici si sono dimostrati essenziali per gli operatori sanitari, il personale di primo intervento e altre categorie di personale che partecipano agli sforzi per contenere il virus ed evitarne l’ulteriore diffusione.
(8) Il regolamento (UE) 2016/425 armonizza tutte le norme in materia di progettazione, fabbricazione e immissione sul mercato dell’Unione di DPI e stabilisce una serie di requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai DPI, sulla base di una classificazione di tali dispositivi in funzione del rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori. Gli esemplari di DPI fabbricati conformemente al regolamento (UE) 2016/425 possono pertanto circolare liberamente in tutto il mercato interno e gli Stati membri non possono introdurre requisiti aggiuntivi e divergenti per quanto riguarda la fabbricazione e l’immissione sul mercato di tali prodotti.
(9) Il regolamento (UE) 2017/745, così come la direttiva 93/42/CEE abrogata, armonizza tutte le norme in materia di progettazione, fabbricazione e immissione sul mercato dell’Unione di dispositivi medici e stabilisce una serie di requisiti generali di sicurezza e prestazione secondo una classificazione dei dispositivi medici, in funzione di regole specifiche basate sulla destinazione d’uso di tali dispositivi. I dispositivi fabbricati conformemente al regolamento (UE) 2017/745 e alla direttiva 93/42/CEE, a determinate condizioni, possono pertanto circolare liberamente in tutto il mercato interno e gli Stati membri non possono introdurre requisiti aggiuntivi e divergenti per quanto riguarda la fabbricazione e l’immissione sul mercato di tali prodotti.
(10) I DPI destinati a proteggere gli utilizzatori dagli agenti biologici nocivi come i virus sono elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/425 nell’ambito della categoria III, che comprende esclusivamente i rischi che possono causare «conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili».
(11) I dispositivi medici, in quanto dispositivi non invasivi, rientrano nella classe I, a meno che non si applichino regole specifiche.
(12) Conformemente all’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/425, al fine di immettere i DPI sul mercato i fabbricanti eseguono le pertinenti procedure di valutazione della conformità e, qualora la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, appongono la marcatura CE.
(13) Conformemente all’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745 e all’articolo 11 della direttiva 93/42/CEE abrogata, al fine di immettere i dispositivi medici sul mercato i fabbricanti eseguono le pertinenti procedure di valutazione della conformità e, qualora la conformità ai requisiti generali di sicurezza e prestazione applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, appongono la marcatura CE. Gli Stati membri possono autorizzare, su richiesta debitamente motivata, deroghe alle procedure di valutazione della conformità per quanto riguarda l’immissione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di dispositivi specifici il cui impiego è nell’interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti.
(14) Il regolamento (UE) 2016/425 è tecnologicamente neutro e non stabilisce specifiche soluzioni tecniche obbligatorie per la progettazione dei DPI. Al contrario, l’allegato II del regolamento (UE) 2016/425 stabilisce i requisiti essenziali di salute e di sicurezza che i DPI dovrebbero soddisfare per poter essere immessi sul mercato e circolare liberamente in tutto il mercato dell’UE.
(15) Il regolamento (UE) 2017/745, così come la direttiva 93/42/CEE abrogata, è tecnologicamente neutro e non stabilisce specifiche soluzioni tecniche obbligatorie per la progettazione dei dispositivi medici. Al contrario, l’allegato I del regolamento (UE) 2017/745 stabilisce i requisiti generali di sicurezza e prestazione che i dispositivi medici dovrebbero soddisfare per poter essere immessi sul mercato e circolare liberamente in tutto il mercato dell’UE.
(16) L’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/425 stabilisce specifiche procedure di valutazione della conformità, applicabili alle diverse categorie di DPI. A norma di detto articolo i DPI appartenenti alla categoria III, quali quelli progettati per la protezione dagli agenti biologici nocivi, dovrebbero essere sottoposti a una combinazione specifica di procedure di valutazione della conformità, descritte rispettivamente negli allegati V, VII e VIII del medesimo regolamento. Ciascuna delle diverse procedure di valutazione della conformità cui è possibile fare ricorso implica l’intervento obbligatorio di un organismo terzo di valutazione della conformità.
(17) L’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745 stabilisce specifiche procedure di valutazione della conformità, applicabili alle diverse classi di dispositivi medici. A norma di detto articolo, i dispositivi medici che rientrano nella classe I, diversi dai dispositivi su misura od oggetto di indagine, dovrebbero essere sottoposti alla procedura di valutazione della conformità ai fini della dichiarazione di conformità UE, senza che sia necessario l’intervento di un organismo terzo di valutazione della conformità.
(18) Gli organismi notificati sono gli organismi di valutazione della conformità designati dagli Stati membri e autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità in quanto terzi a norma del regolamento (UE) 2016/425. A norma dell’articolo 24, paragrafo 6, e dell’allegato V, punto 4, lettera f), del regolamento (UE) 2016/425, gli organismi notificati sono tenuti a valutare se un DPI soddisfi i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.
(19) Inoltre, conformemente alle pertinenti procedure di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2016/425, in particolare all’articolo 38, paragrafi 1 e 2, qualora si trovino in presenza di un DPI privo della marcatura CE, le autorità di vigilanza del mercato sono tenute a valutare il dispositivo in questione. Se, nel corso della valutazione, concludono che il DPI non rispetta i requisiti di cui al regolamento, le autorità di vigilanza del mercato chiedono all’operatore economico di adottare misure correttive al fine di rendere il DPI conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo, proporzionalmente alla natura del rischio. Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, esse informano inoltre la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di prendere.
(20) Al fine di consentire all’aumento dell’offerta di DPI e di dispositivi medici di confluire nel mercato rapidamente e senza indebiti ritardi, il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/403 sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19.
(21) Per quanto riguarda le procedure di valutazione della conformità per i DPI e i dispositivi medici, la raccomandazione (UE) 2020/403 ha esortato gli organismi notificati di cui al regolamento (UE) 2016/425 a trattare in via prioritaria e condurre rapidamente le attività di valutazione della conformità nel quadro di tutte le nuove richieste presentate dagli operatori economici in relazione ai DPI necessari per garantire la protezione nel contesto dell’epidemia di COVID-19.
La raccomandazione (UE) 2020/403 ha inoltre ricordato che per la progettazione dei DPI possono essere utilizzate soluzioni tecniche diverse dalle norme armonizzate, a condizione che esse garantiscano un adeguato livello di protezione corrispondente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili in forza del regolamento (UE) 2016/425. Al riguardo, le raccomandazioni dell’OMS sulla selezione appropriata dei DPI sono state indicate come fonte di riferimento potenziale per tali soluzioni tecniche.
(22) Per quanto riguarda i DPI o i dispositivi medici che non sono stati sottoposti alle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/425 o all’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745, la raccomandazione (UE) 2020/403 ha previsto per le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri due meccanismi distinti.
(23) Da un lato, conformemente al punto 7 della raccomandazione (UE) 2020/403, qualora le autorità di vigilanza del mercato constatino che i DPI o i dispositivi medici garantiscono un adeguato livello di salute e di sicurezza conformemente ai requisiti essenziali stabiliti dal regolamento (UE) 2016/425 o ai requisiti di cui alla direttiva 93/42/CEE o al regolamento (UE) 2017/745, anche se le procedure di valutazione della conformità (compresa l’apposizione della marcatura CE) non sono state interamente finalizzate in conformità alle norme armonizzate, le autorità di vigilanza del mercato possono autorizzare la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell’Unione per un periodo di tempo limitato mentre vengono completate le necessarie procedure.
(24) Dall’altro, anche i DPI o i dispositivi medici privi della marcatura CE potrebbero essere valutati e far parte di acquisti organizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, purché sia garantito che tali prodotti siano resi disponibili unicamente agli operatori sanitari per la durata dell’attuale crisi sanitaria e che non siano introdotti nei circuiti di distribuzione regolari e messi a disposizione di altri utilizzatori.
(25) Inoltre, conformemente al punto 9 della raccomandazione (UE) 2020/403, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualunque regime temporaneo da esse concesso a specifici DPI o dispositivi medici. Per quanto riguarda i DPI, ciò dovrebbe avvenire tramite il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS).
(26) La raccomandazione (UE) 2020/403 ha infine ricordato che le competenti autorità di vigilanza del mercato dovrebbero concentrarsi in via prioritaria sui DPI o sui dispositivi medici non conformi che sollevano seri rischi per la salute e la sicurezza degli utilizzatori cui sono destinati.
(27) Dal marzo 2020 diverse autorità di vigilanza del mercato si sono avvalse dei meccanismi descritti ai punti 7 e 8 della raccomandazione (UE) 2020/403. In particolare, talune autorità nazionali di vigilanza del mercato hanno messo a punto protocolli di prova specifici e inserito nel proprio ordinamento giuridico nazionale i meccanismi descritti ai punti 7 e 8 della raccomandazione (UE) 2020/403. Nella maggior parte dei casi ciò è avvenuto nel quadro degli strumenti giuridici nazionali che organizzano la risposta alla COVID-19 a livello nazionale.
(28) Dall’inizio della pandemia di COVID-19 la Commissione monitora attentamente lo stato delle catene di approvvigionamento per i DPI e i dispositivi medici. In tale contesto la Commissione mantiene contatti costanti con tutte le autorità di vigilanza del mercato e i soggetti interessati negli Stati membri, quali gli organismi notificati, gli operatori economici e le associazioni dei consumatori, degli utilizzatori e dei pazienti.
(29) Le informazioni raccolte sia dagli operatori industriali che dalle autorità nazionali competenti portano a concludere che non vi sono più carenze significative di DPI e di dispositivi medici sul mercato dell’UE e a prevedere che la situazione rimarrà stabile in futuro.
(30) La raccomandazione (UE) 2020/403 mirava a consentire una più rapida immissione sul mercato dell’UE di DPI e dispositivi medici essenziali utilizzati nel contesto della COVID-19, con l’obiettivo di contribuire al ventaglio di misure attuate al fine di aumentare l’offerta e la disponibilità di tali DPI e dispositivi medici essenziali.
(31) Considerando che negli ultimi mesi non si sono registrate drastiche fluttuazioni dell’offerta o della domanda di DPI e dispositivi medici essenziali utilizzati nel contesto della COVID-19 e alla luce delle prospettive di un’evoluzione stabile dell’offerta e della domanda, non sussistono più le condizioni di base che giustificano l’applicazione della raccomandazione (UE) 2020/403. È pertanto opportuno cessare in particolare l’applicazione dei meccanismi descritti ai punti 7 e 8 della raccomandazione (UE) 2020/403.
(32) Al fine di garantire la certezza del diritto e, in particolare, di fornire alle autorità nazionali di vigilanza del mercato e agli operatori economici interessati il tempo sufficiente per adeguarsi, è opportuno rinviare la data a decorrere dalla quale i meccanismi di cui ai punti 7 e 8 della raccomandazione (UE) 2020/403 cesserebbero di applicarsi.
(33) I DPI o i dispositivi medici che sono stati valutati da un’autorità di vigilanza del mercato conformemente ai meccanismi descritti ai punti 7 e 8 della raccomandazione (UE) 2020/403 e per i quali l’autorità di vigilanza del mercato competente ha rilasciato una decisione di approvazione si sono dimostrati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/425 o all’allegato I del regolamento (UE) 2017/745 o all’allegato I della direttiva 93/42/CEE abrogata. Al fine di consentire l’assorbimento e l’utilizzo da parte degli utilizzatori finali di eventuali scorte di DPI o di dispositivi medici che hanno dimostrato di garantire un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno rinviare la data a decorrere dalla quale i prodotti approvati secondo i meccanismi descritti ai punti 7 e 8 della raccomandazione (UE) 2020/403 non possono più essere messi a disposizione degli utilizzatori finali. Oltre tale data nessun DPI o dispositivo medico dovrebbe essere messo a disposizione sul mercato dell’UE a meno che non sia stato sottoposto alle obbligatorie procedure di valutazione della conformità e non vi sia stata legittimamente apposta la marcatura CE o, nel caso dei dispositivi medici, a meno che gli Stati membri non abbiano autorizzato deroghe specifiche alla procedura di valutazione della conformità a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/745.
(34) Il meccanismo descritto al punto 8 della raccomandazione (UE) 2020/403 mirava a garantire che i DPI e i dispositivi medici essenziali fossero resi rapidamente disponibili agli operatori sanitari. Tenuto conto della notevole domanda di DPI e di dispositivi medici generata dal settore sanitario nel contesto della pandemia di COVID-19, non si può escludere che negli ultimi mesi talune strutture sanitarie possano aver realizzato scorte di DPI e di dispositivi medici per i quali è stata rilasciata una decisione di approvazione sulla base del meccanismo descritto al punto 8 della raccomandazione (UE) 2020/403. Ci si può ragionevolmente attendere che la domanda di DPI e dispositivi medici essenziali generata dal settore sanitario rimarrà elevata per tutta la durata della pandemia di COVID-19. Al fine di evitare il rischio di creare distorsioni nell’offerta di DPI e dispositivi medici essenziali a beneficio degli operatori sanitari, è opportuno garantire che le strutture sanitarie e il personale di primo intervento possano utilizzare tutti i DPI e i dispositivi medici interessati che si sono dimostrati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2016/425 o all’allegato I del regolamento (UE) 2017/745 o all’allegato I della direttiva 93/42/CEE abrogata, compresi i prodotti valutati conformemente al meccanismo descritto al punto 8 della raccomandazione (UE) 2020/403,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Procedure di vigilanza del mercato

1. A decorrere dal 1° ottobre 2021 le autorità di vigilanza del mercato non dovrebbero più autorizzare i DPI che non sono stati sottoposti con esito positivo alle pertinenti procedure di valutazione della conformità a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/425. I DPI autorizzati dalle autorità di vigilanza del mercato conformemente ai meccanismi descritti ai punti 7 e 8 della raccomandazione (UE) 2020/403 della Commissione non possono essere immessi sul mercato dell’Unione dopo il 1° ottobre 2021.
2. Le autorità di vigilanza del mercato possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato dell’Unione di dispositivi medici che non sono stati sottoposti con esito positivo alle pertinenti procedure di valutazione della conformità a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745 solo seguendo la procedura di deroga alle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 59 del medesimo regolamento.
3. I DPI o i dispositivi medici per i quali un’autorità di vigilanza del mercato ha rilasciato un’autorizzazione conformemente ai meccanismi descritti al punto 7 o 8 della raccomandazione (UE) 2020/403 della Commissione sono messi a disposizione solo fino al 31 maggio 2022. In via eccezionale, i suddetti DPI o dispositivi medici che fanno parte delle scorte esistenti a disposizione degli operatori sanitari, del personale di primo intervento e di altre categorie di personale che partecipano agli sforzi per contenere il virus ed evitarne l’ulteriore diffusione possono essere messi a disposizione fino al completo esaurimento di tali scorte e comunque non oltre il 31 luglio 2022.
4. Le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri dovrebbero continuare a concentrarsi in via prioritaria sui DPI o sui dispositivi medici non conformi che sollevano seri rischi per la salute e la sicurezza degli utilizzatori. In particolare, a decorrere dal 1° agosto 2022 le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero garantire che tutti i DPI o i dispositivi medici che sono stati immessi sul mercato dell’UE abbiano superato con esito positivo le pertinenti procedure di valutazione della conformità a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/425 o dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745 e rechino una marcatura CE legittimamente apposta a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/425 o dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2017/7455, a meno che, nel caso dei dispositivi medici, gli Stati membri non abbiano autorizzato deroghe specifiche alla procedura di valutazione della conformità a norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2017/745.
5. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i casi in cui identificano un DPI o un dispositivo medico non conforme. Per quanto riguarda i DPI, ciò dovrebbe avvenire tramite il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS). Se alcuni prodotti risultano non sicuri e sono adottate misure nei confronti di tali prodotti che non garantiscono una protezione adeguata, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero segnalarli nel sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi (Safety Gate/RAPEX).
6. Qualora identifichino un DPI o un dispositivo medico non conforme, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero avviare immediatamente le pertinenti procedure di cui al capo VI del regolamento (UE) 2016/425 o al capo VII del regolamento (UE) 2017/745.

Collegati
[box-note]Raccomandazione (UE) 2020/403
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
UNI EN 149:2009 | Marcatura CE semimaschere filtranti FFP
Decisione di esecuzione (UE) 2020/437
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
Coronavirus: Corretto uso delle mascherine
MDR Regolamento dispositivi medici | Reg. (UE) 2017/745
Rischio biologico Coronavirus | Titolo X D.Lgs. 81/08
DPCM 22 Marzo 2020
DPCM 11 marzo 2020
DPCM 9 Marzo 2020
DPCM 8 Marzo 2020
Nuovo Coronavirus: fonti di informazione
Protocollo Sicurezza luoghi di lavoro Covid-19[/box-note]

Recipienti a pressione non esposti a fiamma: le norme della Serie EN 13445-X

ID 14372 | | Visite: 11021 | Documenti Riservati Marcatura CE

Recipienti a pressione non esposti a fiamma le norme della Serie EN 13445 X   10 2024

Recipienti a pressione non esposti a fiamma: le norme della Serie EN 13445-X / Update Ottobre 2024

ID 14372 | Rev. 5.0 del 09.10.2024 / Documento completo allegato

Aggiornate a Ottobre 2024 l'elenco delle norme della serie EN 13445-X per i Recipienti a pressione non esposti a fiamma, soggetti a Direttiva 2014/68/UE PED.
________

UNI EN 13445-1:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 1: Generalità

UNI EN 13445-2:2023
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 2: Materiali

UNI EN 13445-3:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 3: Progettazione

UNI EN 13445-4:2023
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 4: Costruzione

UNI EN 13445-5:2024
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 5: Controlli e prove

UNI EN 13445-6:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 6: Requisiti per la progettazione e la costruzione di recipienti a pressione e parti in pressione realizzati in ghisa sferoidale

UNI EN 13445-8:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 8: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione di alluminio e leghe di alluminio

UNI CEN/TR 13445-9:2012
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 9: Conformità della serie EN 13445 alla ISO 16528

UNI EN 13445-10:2021
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in pressione in nichel e leghe di nichel

UNI EN 13445-11:2024
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 11: Requisiti aggiuntivi per recipienti a pressione in titanio e leghe di titanio

UNI CEN/TS 13445-501:2019
Recipienti a pressione non esposti a fiamma - Parte 501: Emissione acustica per recipienti a pressione

[box-note]EN 13445-1:2021

Scope

This document defines the terms, definitions, quantities, symbols and units that are used throughout the EN 13445 series and gives general information on the design and manufacturing of vessels under this standard.

It also contains instructions on how to use the standard (Annex A) as we ll as an index which covers the whole standard (Annex B). This information is aimed to aid users of th e EN 13445 series.

This document applies to unfired pressure vessels with a maximum allowable pressure greater than 0,5 bar gauge but may be used for vessels operating at lower pressures, including vacuum.

This document is not applicable to pressure vessels of th e following types:

- vessels of riveted construction;

- vessels of lamellar cast iron or any other materials not included in Parts 2, 6, or 8 of the standard;

- multilayered, autofrettaged or pre-stressed vessels.

This document can be applied to the following pressure vessels, provided that account is taken of additional and/or alternative requirements resulting from the hazard analysis and from rules or inst ructions specific for:

- transportable vessels;

- items specifically designed for nuclear use;

- pressure vessels with a risk of overheating.

NOTE
EN 14222 covers electrically fired boilers made from stainless steel and can be used as an example of additional requirements for such vessels.

Other European sta ndards apply to industrial piping (EN 13480 series) and to water tube and shell boilers (EN 12952 series and EN 12953 series).[/box-note]

[box-note]Presunzione conformità Direttiva 2014/68/UE PED

Annex ZA (informative)

Relationship between this European Standard and the essential requirements of Directive 2014/68/EU aimed to be covered

This European Standard has been prepared under a Commission's standardization request M/071 to provide one voluntary means of conforming to esse ntial requirem ents of Directive 2014/68/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment.

Once this standard is cited in the Official Journal of the Eu ro pean Union under that Directive , compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZA.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformi ty with the corres ponding essential requirements of that Directive , and associated EFTA regulations.

Table ZA.1- Correspondence between this European Standard and Directive 2014/68/EU

Essential Requirements (ERs) of
Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Clause(s)/subclause(s) of this EN

Remarks/Notes

1.1

Clause 4

General

WARNING 1 Presumption of conformity stays valid only as long as a reference to this European Standard is maintained in the list published in the Official Journal of the European Union. Users of this standard should consult frequently the latest list published in the Official Journal of the European Union.

WARNING 2 Other Union legislation may be applicable to the product(s) falling within the scope of this standard.[/box-note]

....
Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
5.0  09.10.2024  UNI EN 13445-11:2024 Certifico Srl 
4.0 19.09.2024 UNI EN 13445-5:2024 Certifico Srl
3.0 30.06.2023 UNI EN 13445-2:2023
UNI EN 13445-4:2023
Certifico Srl
2.0 21.11.2022 UNI EN 13445-2:2021
Eliminata UNI CEN/CR 13445-7:2010
Certifico Srl
1.0 27.08.2021 UNI EN 13445-10:2021 Certifico Srl
0.0 24.08.2021 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Norme armonizzate Direttiva 2014/68/UE PED
Recipienti a pressione non esposti a fiamma | Serie UNI EN 13445-X:2019
Recipienti PED non esposti a fiamma: serie UNI EN 13445-X:2018
UNI CEN/TS 13445-501:2019
UNI EN 13445-3:2019
Recipienti PED non esposti a fiamma: la norma di riferimento EN 13445-1 Allegato A[/box-note]

Guida registrazione degli attori italiani in Eudamed

ID 14351 | | Visite: 4104 | Documenti Riservati Marcatura CE

Registrazione attori italiani Eudamed

Guida registrazione degli attori italiani in Eudamed

Ministero della Salute, 19.08.2021

Eudamed, la banca dati europea dei dispositivi medici, può essere utilizzata parzialmente dalle imprese su base volontaria. In particolare, il modulo “registrazione degli attori” è utilizzabile dal primo dicembre 2020. La banca dati non è ancora pienamente funzionante, ma in via di sviluppo da parte della Commissione europea.

Per facilitare le imprese nell’attività di sottomissione delle richieste di registrazione, gli uffici 3 e 4 della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico hanno elaborato una breve guida operativa.

La guida prevede indicazioni operative, presentate in un formato grafico semplice e intuitivo, destinate a fabbricanti, mandatari, importatori e produttori di sistemi e kit procedurali che vogliono registrarsi volontariamente in Eudamed.
In particolare, per ogni fase della registrazione, sono riportate le informazioni richieste dal Ministero della Salute per la verifica e l'approvazione delle richieste di registrazione.

Questo documento è destinato a fabbricanti, mandatari, importatori e produttori di sistemi e kit procedurali con sede legale sul territorio italiano (gli “Attori”).

Descrive, in ogni fase della registrazione dell'attore in Eudamed, le informazioni richieste dal Ministero della Salute per la verifica e l'approvazione delle richieste di registrazione.

Per ottenere l’SRN è necessaria la validazione da parte del Ministero della Salute delle richieste di registrazione presentate dagli attori.

In caso di domanda ritenuta incompleta (informazioni mancanti), il Ministero della Salute può chiedere all'attore di completare la sua richiesta.

Quando la richiesta di registrazione è stata validata dal Ministero della Salute, l'Attore sarà avvisato tramite un’e-mail automatica generata da Eudamed e riceverà il suo SRN.

...

Fonte: Ministero della Salute

Collegati
[box-note]Dispositivi medici: Registrazione in Eudamed e banca dati nazionale
Medical Devices - EUDAMED
MDR Eudamed Functional Specifications[/box-note]

RAPEX Report 31 del 06/08/2021 N. 01 A12/01179/21 Germania

ID 14302 | | Visite: 1067 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 31 del 06/08/2021 N. 01 A12/01179/21 Germania

Approfondimento tecnico: Macchina per incisione laser

Macchina per incisione laser

Il prodotto di marca sconosciuta, mod. 960-100W, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

Il prodotto può emettere radiazioni laser invisibili senza restrizioni. Se i raggi riflessi o diffusi colpiscono l'occhio, possono causare cecità o lesioni.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I

[…] 1.5.12 Radiazioni laser

In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati sulle macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni utili, né le radiazioni prodotte da riflessione o da diffusione e le radiazioni secondarie possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l’osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati sulle macchine devono essere tali che le radiazioni laser non creino alcun rischio per la salute. […]

Il rischio che comporta l’esposizione al laser dipende dalla lunghezza d’onda e dall’intensità della radiazione. L’esposizione alle radiazioni laser può causare lesioni e ustioni oculari o all’epidermide. Il requisito di cui al punto 1.5.12 prevede che i fabbricanti incorporino nella macchina generatori o fonti laser in modo che le radiazioni siano prodotte solo dove e quando necessario. Se del caso, si dovranno montare schermi o dispositivi di protezione contro le radiazioni dirette, riflesse, diffuse o disperse potenzialmente pericolose per le persone.

In generale, sulle macchine laser, durante il funzionamento della macchina deve essere vietato l’accesso alla zona di lavorazione. Laddove si richieda agli operatori di osservare i dispositivi laser, ad esempio, per la regolazione o la messa a punto, il fabbricante deve integrare le necessarie misure di protezione per evitare tutti i rischi dannosi per la salute.

Tutti i Report Rapex 2021

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 31 del 06_08_2021 N. 01 A12_01179_21 Germania.pdf
Macchina per incisione laser
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Guanti di protezione rischi chimici - EN 374-1:2016/A1:2018

ID 14278 | | Visite: 49852 | Documenti Riservati Marcatura CE

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1

Guanti di protezione rischi chimici - EN 374-1:2016/A1:2018 / UNI EN 374-1:2018

ID 14278 | 13.08.2021 / Documento di lavoro completo in allegato (IT/EN)

Documento sui guanti di protezione da rischi chimici DPI di cui alla norma EN ISO 374-1:2016/A1:2018 (UNI EN ISO 374-1:2018), norma armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425 DPI, che specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i prodotti chimici pericolosi e definisce i termini da utilizzare.

[alert]La norma EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi  Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici (ISO 374-1:2016) è armonizzata per il regolamento (UE) 2016/425.[/alert]

I guanti protettivi contro agenti chimici devono soddisfare i requisiti della norma europea EN ISO 374-1.

Questa norma è stata sottoposta a modifiche fondamentali per quanto riguarda la certificazione.

[box-info]La nuova EN ISO 374-1:2016/A1:2018 contiene delle novità importanti e precisamente:

- ampliamento degli agenti chimici di prova da 12 a 18.
- eliminazione del vetro dei bicchieri per "guanti protettivi resistenti all'acqua con ridotta protezione contro i pericoli chimici".
- tipizzazione dei guanti protettivi nel tipo A, B o C.
- modifica della marcatura sul prodotto: Pittogramma della beuta di Erlenmeyer con numero diverso di lettere per agenti chimici di prova a seconda del tipo.[/box-info]

Nella scelta dei guanti per la protezione dagli agenti chimici pericolosi, è di primaria importanza la resistenza che il materiale di cui sono costituiti offre al passaggio degli stessi. Questa resistenza è descritta dal tempo di permeazione, cioè il tempo che trascorre tra il contatto iniziale dell’inquinante con la superficie esterna del guanto ed il momento in cui tale inquinante può essere individuato sulla sua superficie interna.

Il fattore che influenza principalmente il tempo di permeazione è ovviamente la natura chimica del materiale che costituisce il guanto in relazione all’agente chimico considerato.

Hanno però importanza anche i seguenti fattori:

- spessore del materiale costituente il guanto;
- concentrazione dell’agente chimico con cui il guanto viene a contatto;
- quantità dell’agente chimico con cui il guanto viene a contatto;
- tempo in cui il guanto è a contatto con l’agente chimico;
- frequenza dei contatti;
- tipo di contatto (immersione, schizzi, contatto con superficie contaminata, nebbiolina ecc.);
- temperatura.

La fonte principale di informazioni per quanto riguarda la scelta dei materiali costituenti il guanto dovrebbe essere la scheda di sicurezza dell’agente chimico impiegato. In realtà, le informazioni riportate su tali schede sono spesso insufficienti, generiche ed in rari casi addirittura fuorvianti.

In alternativa alle schede di sicurezza, informazioni utili alla scelta dei materiali e sui tempi di permeazione possono essere ricavate per molte sostanze dal National Institute for Occupational Safety & Health (NIOSH) o dai produttori di guanti.
________

Scelta DPI: Guanti di protezioni rischi chimici

Per essere certificati come "protettivi chimicamente" in conformità alla norma EN ISO 374-1 e recare uno dei pittogrammi della beuta, i guanti devono prima soddisfare i requisiti di resistenza alla penetrazione di cui alla norma EN 374-2:2014 clausole 7.2 e 7.3.

La penetrazione è il movimento di una sostanza chimica attraverso un'imperfezione, come un foro stenopeico o un altro difetto, ed è un fenomeno fisico in cui il liquido passa attraverso il materiale a livello non molecolare. La penetrazione viene valutata riempiendo il guanto separatamente con aria e acqua, seguita da una valutazione per determinare se vi sono perdite.

La resistenza alla permeazione è valutata secondo EN 16523-1.

Ci sono sei diversi livelli di prestazione:

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Tabella1

Questo è il tempo che intercorre dall'inizio del test al momento in cui viene rilevato che la sostanza chimica si muove attraverso il materiale a una velocità definita di 1µg per cm 2 al minuto.

Nella norma EN ISO 374-1 è presente un elenco di 18 sostanze chimiche ed il livello di prestazione di un guanto rispetto a queste sostanze chimiche definisce il "tipo" di guanto resistente alle sostanze chimiche e, quindi, il pittogramma utilizzato nella marcatura dei guanti.

I guanti saranno classificati come "tipo C" se si ottiene almeno il "livello 1" di prestazione rispetto ad almeno una delle 18 sostanze chimiche elencate. La classificazione di "Tipo B" riguarda i guanti che soddisfano un minimo di "livello 2" rispetto ad almeno tre delle 18 sostanze chimiche e i guanti di "tipo A" sono quelli che raggiungono un livello minimo di prestazione 2 rispetto ad almeno sei delle 18 sostanze chimiche.

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Tabella2

Pe quanto attiene inoltre la scelta dei guanti adeguati, indicazioni generali possono essere ricavate dall’allegato VIII del DLgs 81/08.

Inoltre si deve tenere conto della scheda di sicurezza che nella Sezione 8, punto 8.2.2.2, in riferimento alla protezione delle mani, il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o della miscela, a seconda del rischio connesso e del potenziale di contatto, tenendo presenti l’entità e la durata dell’esposizione dermica; in particolare deve indicare:

- il tipo di materiale ed il suo spessore,
- tempi minimi di permeazione del materiale dei guanti.

...

Esempio: Scelta DPI guanti di protezione rischio chimico per un tecnico di laboratorio che manipola durante la sua attività tre tipologie di sostanze chimiche, quali:

- Metanolo
- Idrossido di sodio 40%
- Diclorometano

Scelta per step

a. Analisi delle schede di sicurezza [...omissis]

b. Livelli di prestazione del materiale dei guanti

Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Scelta DPI b

Scelta pertanto di un guanto di “Tipo B” riportante il pittogramma seguente

c. Individuazione del guanto in base al livello di prestazionale di permeazione e pittogramma

Nel caso di specie la prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 rispetto a un minimo di tre sostanze chimiche in esame. I prodotti chimici testati devono essere identificati dalla loro lettera di codice nel pittogramma.

Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Scelta DPI b1

Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Scelta DPI c

Immagine 1 - Pittogramma

_____

Normativa

La norma EN 374 NON è riportata nell’elenco delle norme presenti nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001.

[panel]

D.Lgs. 81/2008

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008

DPI Terza categoria: obbligo addestramento

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori
...

Art. 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso 

1. Il contenuto dell’allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l’applicazione di quanto previsto all’articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell’attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l’impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. 

ALLEGATO VIII[/panel]

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo

Norme tecniche

[panel]

UNI EN ISO 374-1:2018 
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici

Recepisce: EN ISO 374-1:2016/A1:2018
EN ISO 374-1:2016

Adotta: ISO 374-1:2016/Amd 1:2018
ISO 374-1:2016

Data entrata in vigore: 22 novembre 2018

La norma specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i prodotti chimici pericolosi e definisce i termini da utilizzare.

Sostituisce: UNI EN ISO 374-1:2017

UNI EN ISO 374-2:2020
Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione

Recepisce: EN ISO 374-2:2019

Adotta: ISO 374-2:2019

Data entrata in vigore: 06 febbraio 2020

La norma specifica un metodo di prova per la resistenza alla penetrazione di guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e/o i microorganismi.

Sostituisce: UNI EN 374-2:2015

UNI EN 16523-1:2019
Determinazione della resistenza dei materiali alla permeazione dei prodotti chimici - Parte 1: Permeazione dei prodotti chimici liquidi potenzialmente pericolosi in condizioni di contatto continuo

Recepisce: EN 16523-1:2015+A1:2018

Data entrata in vigore: 21 febbraio 2019

La norma specifica un metodo di prova per la determinazione della resistenza dei materiali degli indumenti di protezione, dei guanti e delle calzature alla permeazione di prodotti chimici liquidi potenzialmente pericolosi in condizioni di contatto continuo.

Il metodo non è applicabile alla valutazione delle miscele chimiche, tranne che per le soluzioni acquose.

UNI EN ISO 374-4:2020 
Guanti di protezione contro prodotti chimici pericolosi e microorganismi - Parte 4: Determinazione della resistenza alla degradazione per i prodotti chimici

Recepisce: EN ISO 374-4:2019

Adotta: ISO 374-4:2019

Data entrata in vigore: 06 febbraio 2020

La norma specifica il metodo di prova per la determinazione della resistenza dei materiali dei guanti di protezione alla degradazione per contatto continuo con prodotti chimici pericolosi.

Sostituisce: UNI EN 374-4:2014

UNI EN ISO 374-5:2017
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi

Recepisce: EN ISO 374-5:2016

Adotta: ISO 374-5:2016

Data entrata in vigore: 02 marzo 2017

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova dei guanti destinati a proteggere l'utilizzatore contro i microorganismi.[/panel]

EN ISO 374-1:2016/A1:2018
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi
Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici

Estratto / Traduzione in IT non ufficiale

[...] 

In base alla loro capacità di permeazione, i guanti di protezione chimica sono classificati in tre tipi: tipo A, tipo B o tipo C.

5.4.2 Tipo A

La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 rispetto a un minimo di sei sostanze chimiche in esame elencate nella tabella 2.

5.4.3 Tipo B

La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 rispetto a un minimo di tre sostanze chimiche in esame elencate nella tabella 2.

5.4.4 Tipo C

La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 rispetto al minimo di una sostanza chimica in esame elencata nella tabella 2.

Tabella 2 - Elenco delle sostanze chimiche in esame

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Tabella3

...

Marcatura

I guanti di protezione contro le sostanze chimiche pericolose devono essere contrassegnati in conformità con i requisiti per i guanti di protezione in EN 420 e con i seguenti.

Marcatura dei guanti di tipo A

Per i guanti protettivi conformi ai requisiti di tipo A indicati in 5.5, i pittogrammi nella Figura 2 devono essere utilizzati con riferimento a questa parte della ISO 374.

Le sei sostanze chimiche testate devono essere identificate dalla loro lettera di codice che deve essere contrassegnata sotto il pittogramma come mostrato nella Figura 2.

Se sono state testate altre sostanze chimiche non presenti nell'elenco, le informazioni sui livelli di prestazione devono essere fornite nelle istruzioni per l'utente.

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1 Tipo A

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT/EN | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/425
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018[/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guanti di protezione rischi chimici EN ISO 374-1 2016 A1 2018 Rev. 0.0 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
477 kB 677

RAPEX Report 29 del 23/07/2021 N. 10 A12/01106/21 Belgio

ID 14238 | | Visite: 1511 | RAPEX 2021


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 29 del 23/07/2021 N. 10 A12/01106/21 Belgio

Approfondimento tecnico: Fuochi d'artificio

Fuochi d artificio

Il prodotto, di marca Zena, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ed alla norma tecnica EN 16263-2:2015 “Articoli pirotecnici - Altri articoli pirotecnici - Parte 2: Requisiti”.

Il prodotto è etichettato in modo errato, nonostante gli articoli pirotecnici siano soggetti a misure specifiche a tal riguardo. Un consumatore che utilizza i fuochi d'artificio per divertimento potrebbe ferirsi.

Direttiva 2013/29/UE
Articolo 10
Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli

1. I fabbricanti assicurano che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l’articolo pirotecnico è messo a disposizione del consumatore. Tale etichettatura deve essere chiara, comprensibile e intelligibile.

2. L’etichetta degli articoli pirotecnici comprende almeno le informazioni sul fabbricante di cui all’articolo 8, paragrafo 6, e, qualora il fabbricante non sia stabilito nell’Unione, le informazioni sul fabbricante e sull’importatore di cui, rispettivamente, all’articolo 8, paragrafo 6, e all’articolo 12, paragrafo 3, il nome e il tipo dell’articolo pirotecnico, il suo numero di registrazione e il suo numero di prodotto, di lotto o di serie, i limiti minimi d’età di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio delle categorie F3 e F4 nonché, se del caso, una distanza minima di sicurezza. L’etichetta comprende il contenuto esplosivo netto (NEC).

3. I fuochi d’artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a) categoria F1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria F2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria F3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria F4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

4. Gli articoli pirotecnici teatrali indicano le seguenti informazioni minime:

a) categoria T1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

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Info RAPEX Certifico

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Allegato riservato RAPEX Report 29 del 23_07_2021 N. 10 A12_01106_21 Belgio .pdf
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ISO 7010 Raccolta segnaletica di sicurezza - Ed. 2021

ID 14201 | | Visite: 8677 | Documenti Marcatura CE

ISO 7010 Raccolta segnaletica di sicurezza   Ed  Dicembre 2021

ISO 7010 Raccolta dei Segnali di sicurezza previsti dalla norma / Ed. 2021 Amd 4 Dicembre 2021

ID 14201 | Ed. 8.0 del 03 Dicembre 2021 / File immagini PNG e Lista segnaletica allegata

Aggiornata la raccolta segnaletica ISO 7010:2019, con altri segnali pubblicati con l'emendamento 4 di Dicembre 2021, in allegato:

Raccolta immagini segnaletica Ed. 8.0 aggiornata con l'emendamento n. 4 di Dicembre 2021

[box-info]Nuovi Pittogrammi Emendamento A4 Dicembre 2021

F018: Fire alarm flashing light,

M059: Wear laboratory coat,
W073: Warning; Large-scale fire zone,
W074: Warning; Tornado zone,
W075: Warning; Active volcano zone,
W076: Warning; Debris flow zone,
W077: Warning; Flood zone,
W078: Warning; Landslide zone.[/box-info]

[box-info]Nuovi Pittogrammi Emendamento A3 Luglio 2021

E067 - Evacuation mattress

E068 - Lifebuoy with light and smoke
E069 - Person overboard call point
F019 - Unconnected fire hose[/box-info]

[box-info]Segnaletica EN ISO 7010 e Segnaletica allegato XXV del TUS

In relazione all'uso della segnaletica di sicurezza di cui all'Allegato XXV D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, che non è aggiornata e armonizzata rispetto alla segnaletica EN ISO 7010 si è espresso il MLPS con la:
Circolare n. 30 del 16.07.2013
Segnaletica di sicurezza - D.Lgs n. 81/2008 e s.m.mi. allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la Norma UNI EN ISO 7010:2017 - Chiarimenti[/box-info]

ISO 7010:2019
Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs

Corrigenda/Amendments:

ISO 7010:2011/Amd 1:2012
ISO 7010:2011/Amd 2:2012
ISO 7010:2011/Amd 3:2012
ISO 7010:2011/Amd 4:2013
ISO 7010:2011/Amd 5:2014
ISO 7010:2011/Amd 6:2014
ISO 7010:2011/Amd 7:2016
ISO 7010:2011/Amd 8:2017
ISO 7010:2011/Amd 9:2018
ISO 7010:2019/Amd 1:2020
ISO 7010:2019/Amd 2:2020
ISO 7010:2019/Amd 3:2021
ISO 7010:2019/Amd 4:2021

ISO 7010:2019: https://www.iso.org/standard/72424.html

Dim.: 800 x 800 px
Formato: png

Raccolta Elaborata su norma Licenza ISO

[box-note]Versioni precedenti:
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2012
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2015
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2017
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2018
La Raccolta dei Segnali di sicurezza EN ISO 7010 - Ed. 2020[/box-note]

Maggiori Info e acquisto Documento

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Allegato riservato ISO 7010 2020 Amd 4 2021.zip
Certifico Srl - Ed. 8.0 Dicembre 2021
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Allegato riservato ISO 7010 2019 Amd 3 2021.zip
Certifico Srl - Ed. 7.0 Agosto 2021
17815 kB 156

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