UNI/TS 11805-1:2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori
UNI/TS 11805-1-2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori
ID 17409 | 21 Agosto 2022 / Documento completo in allegato
Il Documento illustra il quadro normativo delle attrezzature bracci a forche per il sollevamento abbinati a carrelli elevatori di cui alla specifica UNI/TS 11805-1:2021, la previsione per la marcatura CE della combinazione carrello & attrezzatura, dalla Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012 ai requisiti della UNI/TS 11805-1. Disposte liste di controllo per l'applicazione.
[box-warning]NB
La specifica UNI/TS 11805-1:2021 fornisce un quadro più articolato delle attrezzature bracci gru e loro combinazione con il carrello elevatore, e deve essere considerata integrativa alla Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012. In particolare si sottolinea che la specifica individua i casi in cui l'attrezzatura combinazione di carrello & attrezzatura braccio gru deve essere marcatura CE.[/box-warning]
UNI/TS 11805-1:2021
Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Requisiti addizionali per la movimentazione di carichi sospesi con carrelli semoventi controbilanciati e retrattili, con guidatore a bordo e portata fino a 10.000 kg
La specifica tecnica fornisce i requisiti per le varie tipologie di carrelli industriali controbilanciati e retrattili (con sollevatore o con carrello porta forche retrattile), specificati nello scopo della EN ISO 3691-1, qualora dotati di attrezzature od utensili per la movimentazione di un singolo carico sospeso, libero di oscillare in qualsiasi direzione.
[box-info]Movimentazione dei contenitori flessibili sospesi per prodotti solidi sfusi
Al momento della pubblicazione della presente specifica tecnica è allo studio un documento simile dedicato specificatamente alla movimentazione dei contenitori flessibili sospesi per prodotti solidi sfusi (big bags - Fibcs).[/box-info]
[box-note]Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012
Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette" bracci gru".
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Le prolunghe per forche di carrelli elevatori sono "accessori di sollevamento" ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE e devono essere marcata CE.
Il 24 Dicembre 2012 il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012 relativa ai carrelli elevatori, con la quale è stato chiarito come comportarsi in presenza di prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori per la movimentazione ed il trasporto di materiale.
Le prolunghe (chiamate comunemente “braccio gru”), realizzate dai Fabbricanti di carrelli elevatori, altri Fabbricanti e dagli utilizzatori, vengono applicate difatti modificando la funzionalità della macchina per adoperarla in modo diverso da quanto previsto originariamente.
Al fine di ottenere un’analisi valida a livello Europeo è stato interpellato il gruppo di lavoro macchine che, nella riunione del 15 febbraio 2012, ha concluso:
“Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell’utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un’attrezzatura intercambiabile a norma dell’articolo 1 1.b e 2.b della Direttiva macchine 2006/42/CE.[/box-note]
Vedi Documento
[box-warning]Marcatura CE combinazioni carrello & attrezzatura (SI)
La UNI/TS 11805-1 prevede la marcatura CE (con esclusione delle applicazioni con attrezzatura a ganci ad oscillazione ridotta(1)) della macchina originata dalla combinazioni carrello & attrezzatura e deve essere oggetto di specifica Dichiarazione CE di Conformità.[/box-warning]
Schema 1 - Marcatura CE combinazioni carrello & attrezzatura / UNI/TS 11805-1:2021
Tali attrezzature combinate sono quindi soggette al DM 11 Aprile 2011, comunicazione di messa in servizio (CIVA) e verifiche periodiche Art. 71 D.Lgs. 81/2008.
(1) Attrezzatura a ganci con oscillazione ridotta
Attrezzatura a ganci con oscillazione ridotta per movimentazione di carichi parallelepipedi di altezza massima 1.000 mm rigidi e praticamente assimilabili a solidi omogenei)
Oscillazione ridotta: spostamento del baricentro del carico in una qualsiasi direzione minore di 150 mm. (Appendice A).
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Estratto UNI/TS 11805-1:2021
La presente specifica tecnica definisce i requisiti di sicurezza e di prova per l’installazione, su piastre porta-forche o su bracci forca di carrelli controbilanciati e retrattili con guidatore a bordo e marcati CE sulla base di norme armonizzate di prodotto, di attrezzature a braccio non orientabile con posizioni definite del gancio (Fig. 1 e Fig. 2) per la movimentazione di carichi sospesi che possono oscillare rispetto al carrello e costruite in conformità alle norme pertinenti.
Fig. 1 Esempio di attrezzatura con aggancio alla piastra porta forche normalizzata (ISO 2328)
Fig. 2 Esempio di attrezzatura inforcabile con blocco/posizionamento meccanico
Fig. 3 - Esempio di attrezzatura inforcabile con blocco/posizionamento meccanico
La lunghezza massima del braccio (sbraccio) non deve essere maggiore di 2,5 m dal piano anteriore della piastra porta-forche e l’elevazione del gancio non deve essere maggiore di 5,5 m.
Fig. 4 - Misure massime braccio con gancio (braccio gru)
Nel presente documento, l’attrezzatura sopra descritta è citata, d’ora in poi, con la dizione: “braccio con gancio”.
...
5.1 Generalità
Il braccio con gancio deve riportare una targa indelebile con almeno:
- Identificazione del fabbricante;
- Modello;
- Matricola;
- Anno di fabbricazione;
- Marcatura CE;
- Portata strutturale in ciascuna posizione di lavoro del gancio. Deve essere chiaramente indicato che è riferita al solo braccio con gancio;
- Numero/i di matricola dello/degli specifico/i carrello/i su cui può essere utilizzato lo specifico braccio con gancio.
5.2 Una targa, aggiuntiva a quella della portata del carrello senza attrezzatura, deve specificare:
- tipo e numero di serie dell’attrezzatura;
- portate effettive C dell’abbinamento, in ogni posizione del gancio, ridefinite come previsto nella presente linea guida.
La targa è fissata al carrello e visibile dall'operatore nella sua normale posizione di guida.
[box-warning]Targa aggiuntiva portata braccio con gancio
Deve essere predisposta una targa, aggiuntiva a quella della portata del carrello senza attrezzatura, deve specificare:
- tipo e numero di serie dell’attrezzatura;
- portate effettive C dell’abbinamento, in ogni posizione del gancio, ridefinite come previsto nella presente linea guida.[/box-warning]
5.3 Devono essere previsti dispositivi meccanici al fine di permettere il sollevamento, fissaggio, posizionamento e bloccaggio dell’attrezzatura alle parti strutturali dell’interfaccia del carrello.
L’interfaccia dell’attrezzatura sul lato carrello deve essere progettata in modo da permettere che l’attrezzatura risulti univocamente posizionata, fissata e bloccata da dispositivi meccanici (escludendo per le attrezzature inforcabili l’azione di attrito anche esercitata mediante il serraggio di viti) in modo che il mantenimento dell’attrezzo nella sua prevista e corretta posizione di lavoro sulle forche sia sempre garantito.
Deve essere garantito che i sistemi di fissaggio e centraggio dell’attrezzatura siano protetti dallo sgancio accidentale, imperdibili, di colore contrastante col fondo e facilmente ispezionabili.
5.4 Il carrello con attrezzature a braccio non orientabile con posizione unica e non modificabile del gancio deve essere dotato di un limitatore di carico che deve, in ogni caso, limitare automaticamente il carico massimo sollevabile al valore definito nei punti 8.3 e 8.4. In presenza di un braccio con posizioni del gancio multiple, deve essere presente anche un limitatore di momento.
Questi dispositivi di limitazione devono arrestare almeno i movimenti pericolosi (per esempio sollevamento del carico, aumento comandato di sbraccio, ecc.) al superamento dei limiti di corretto funzionamento.
L’intervento del dispositivo di limitazione deve essere garantito entro il 5% della portata massima ammessa per la specifica condizione di lavoro.
La funzione di sicurezza deve rispettare il PLr c (Performance Level), secondo UNI EN ISO 13849-1.
Se il modo d'intervento dei dispositivi limitatori richiede la presenza di un comando di by pass del blocco, questo comando deve essere attivato solo da una specifica chiave o dispositivo codificato equivalente, il suo comando deve essere ad azione mantenuta e l’attivazione delle funzioni pericolose deve essere possibile soltanto in condizioni di minor rischio.
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6 FORMAZIONE DELL’OPERATORE
I lavoratori incaricati dell’utilizzo di carrelli dotati di braccio con gancio e dell’imbragatura dei carichi devono essere adeguatamente addestrati in merito alle specifiche modalità di montaggio e rimozione dell’attrezzatura, nonché nell’utilizzo sicuro della medesima e nelle modalità di manipolazione sicura dei carichi.
Per l’operatore del carrello questa formazione è aggiuntiva alla formazione e all’addestramento di base per operare con il carrello dotato delle sole forche.
In Italia, la formazione degli operatori addetti alla conduzione di carrelli industriali con operatore a bordo su sedile, è disciplinata dalla Legislazione vigente.
L’operatore addetto alla guida di un carrello elevatore a forche equipaggiabile con braccio con gancio, deve essere abilitato alla conduzione di gru mobili).
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8 DETERMINAZIONE DELLA PORTATA EFFETTIVA
8.1 Portata stimata (P)
La portata stimata P può essere determinata con il carrello posizionato in piano, con il gruppo di sollevamento nella posizione stabilita (vedere punto 5.10) e con il gancio alla massima altezza (in ogni caso non maggiore di 5,5 mm da terra secondo il punto 5.12).
8.5 Prove e procedimenti di prova prima della messa in servizio
8.5.2 Prova statica
Il carico di prova deve essere almeno 1,25 volte la portata massima effettiva C. Devono essere effettuare prove nelle posizioni e configurazioni che impongono i carichi massimi o le sollecitazioni massime ai componenti e alle strutture dell’apparecchio di sollevamento.
8.5.3 Prova dinamica
Durante l’esecuzione delle prove il complesso braccio con gancio carrello deve essere azionato da una persona competente secondo le prescrizioni del punto 9.
Il carico di prova deve essere almeno pari a 1,1 volte la portata massima effettiva C.
Le prove dinamiche devono essere eseguite separatamente per ogni movimento di traslazione e per i movimenti gruppo di sollevamento.
La prova deve essere eseguita aumentando progressivamente le velocità fino al raggiungimento di quelle massime prescritte per il normale funzionamento e deve comprendere l'avviamento e di ogni movimento.
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9 PRESCRIZIONI PER IL MANUALE D’USO
In aggiunta alle prescrizioni di base del carrello e a quelle dell’attrezzo del braccio con gancio, conformi alla UNI EN ISO 3691-1 e UNI EN 1175 un manuale di prescrizioni specifiche integrative per il complesso carrello e braccio con gancio deve contenere almeno:
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APPENDICE A ATTREZZATURA A GANCI CON OSCILLAZIONE RIDOTTA (normativa)
A.1 Scopo
Lo scopo è l’installazione di attrezzatura a ganci con oscillazione ridotta per movimentazione di carichi parallelepipedi di altezza massima 1.000 mm rigidi e praticamente assimilabili a solidi omogenei. In particolare per la movimentazione di batterie di trazione con cassoni DIN 43536.
Fig. 6 - Esempio di attrezzo inforcabile a 4 ganci con oscillazione ridotta
Fig. 7 - Esempio di attrezzo inforcabile a 1 gancio con oscillazione ridotta
...
B.2 Combinazioni carrello & attrezzatura a gancio
Le combinazioni carrello & attrezzatura di cui alla presente specifica tecnica rientrano nel campo di applicazione della direttiva macchine.
- Il Carrello e l’attrezzatura devono essere singolarmente marcati CE ed accompagnati dalla relativa Dichiarazione CE di Conformità alla Direttiva Macchine;
- Le modifiche introdotte sul carrello (con esclusione delle applicazioni descritte nell’appendice A) fanno si che la macchina originata in questa configurazione debba essere oggetto di specifica Dichiarazione CE di Conformità.
...
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segue in allegato
Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Collegati
[box-note]UNI/TS 11805-1:2021
Circolare MLPS n.30 del 24 Dicembre 2012
Prolunghe forche carrelli elevatori: casi e comportamenti
Direttiva macchine 2006/42/CE
www.tussl.it[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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UNI TS 11805-1_2021 Movimentazione di carichi sospesi carrelli elevatori Rev. 00 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
443 kB | 535 |
Direttiva 87/404/CEE
Direttiva 87/404/CEE
Direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di recipienti semplici a pressione
(GU L 220 del 8.8.1987)
Abrogato da: Direttiva 2009/105/CE
FAQ: Proposta di revisione Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
FAQ: Proposta di revisione Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
ID 17301 | 08.08.2022 / In allegato FAQ (EN)
Questions & Answers: Revision of the Construction Products Regulation
Questions and answers refer to the proposal for a new CPR regulation, not to an adopted legal text. Therefore, please keep in mind that the final new CPR could be so different from the proposal that our answers here are no longer valid. The answers should help you to better understand the proposal, but the points are not law yet even if the text stays the same after the legal process.
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Questions & Answers: Revision of the Construction Products Regulation
Question |
Answer |
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General |
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What is the Construction Products Regulation about? |
The Construction Products Regulation aims to ensure that construction products can circulate freely within the Single Market. To achieve this, the Construction Products Regulation lays down harmonised rules for putting construction products on the EU market. The existing harmonised rules focus on how to express the performance of construction products in relation to their essential characteristics, like for instance, how they react to fire, how they conduct heat or insulate sound. The current legislative framework also provides harmonised rules on the CE marking of these products. This ensures that reliable information is available to professionals, public authorities and consumers, so they can compare the performance of products from different manufacturers in different countries. Member States are responsible for the safety, environmental and energy requirements applicable to buildings and civil engineering works. |
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Why do we need a revision of the Construction Products Regulation? |
The Construction Products Regulation needs to be revised because it no longer fit to meet broader policy priorities, particularly on the European Green Deal. It is also necessary to speed up the use of digital technologies in the ecosystem. The new CPR aims to: Ensure a smooth functioning of the Single Market and free movement of construction products. Address the sustainability performances of construction products. Enable the construction ecosystem's contribution to meeting climate and sustainability goals and embrace the digital transformation, because its competitiveness depends on this. Ensure that harmonised standards contribute to the competitiveness of the ecosystem and reduce market barriers. In particular, while the current rules have guaranteed a harmonised framework for the marketing of construction products in the EU, there are still some aspects that need to be improved. This is especially true for the drafting process when creating harmonised standards for construction products. Very few harmonised EU standards have been referenced in the EU Official Journal in recent years. |
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Question |
Answer |
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How will the new revised Regulation contribute to improving the Single Market for construction products? |
In order to achieve a well-functioning Single Market for construction products, the proposal presents a series of tools to create better standards which will ensure a smoother flow of the technical harmonisation system; they will reduce national barriers to trade for products covered by the Regulation and improve enforcement and market surveillance. The proposal will also provide clearer rules through simplification, thereby reducing the administrative burden and help to ensure safe construction products. |
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How will the new revised Regulation improve the standardisation of construction products? |
Standardisation activities for construction products are currently facing a standstill. This is the result of various factors, including outdated standardisation requests, an absence of any technical content related to sustainable use of natural resources as well as legal and technical aspects linked to the mandatory character and exhaustiveness of the standards. In line with the EU Strategy on Standardisation, the revised Regulation foresees the possibility for the Commission to intervene in case the standards are lacking quality or are not provided in time for the market. In addition, the Commission will continue its work with Member States, industry and other relevant parties to revise the outdated standardisation requests, the acquis and to make them future proof for state of the art standards. The so-called “Construction Products Regulation Acquis Process”, launched mid-2020, is the forum where the harmonised standards, the European assessment documents and the legal acts of the Commission are being discussed and shaped, together with Member States, industry and other relevant parties. |
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What is the link between Construction Product Regulation and the Ecodesign for Sustainable Products Regulation? |
The objective of the Ecodesign for Sustainable Products Regulation is to make sustainable products the norm on the EU market and reduce their environmental impact throughout the value chain. The ‘take-make-use-dispose' model can be avoided, and much of a product's environmental impacts is determined at the design stage. The Ecodesigh initiative will have environmental benefits by reducing pollution and resource use. It will have a strategic benefit for the EU by increasing our resource independence, also in the context of the current geopolitical situation. In addition, it will strengthen the Single Market and create economic opportunities for innovation, notably in remanufacturing, recycling and repair. Harmonised rules are needed to avoid fragmentation of the EU Single Market. The Ecodesign for Sustainable Products Regulation provides a general framework, and more precise rules will apply to the specificity of products or categories of products. Following this approach, the revised Construction Products Regulation will intervene, in addition to safety and functionality aspects, to set sustainability criteria for construction products. This is also necessary because the Construction Products Regulation needs to work in coordination with the national regulatory building codes applicable to construction works. However, specific circumstances may justify targeted intervention on construction products under the Ecodesign for Sustainable Products Regulation. This will be the case for example for intermediate products (except for cement) and energy-related construction products, which are already regulated under the existing Ecodesign Directive (heaters, boilers, heat pumps, water and space heating appliances, fans, cooling and ventilating systems and photovoltaic products, for example). |
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Question |
Answer |
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What will the revised CPR mean for construction products in terms of sustainability? |
According to the proposed Regulation, manufacturers will have to deliver environmental information about the lifecycle of their products. Moreover, they will have to comply with several obligations, including: Design and manufacture a product and its packaging in such a way that overall environmental sustainability reaches state-of-the-art level; Give preference to recyclable materials and materials gained from recycling; Respect minimum recycled content obligations and other limit values regarding aspects of environmental sustainability; Make available, in product databases, instructions for use and repair of the products; Design products in such a way that reuse, remanufacturing and recycling are facilitated. |
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How can a manufacturer prove that the product meets all EU requirements? |
To prove that products meet the EU requirements, the manufacturer will need to provide a declaration of performance and a declaration of conformity and affix the CE marking. In addition to this, the manufacturer should provide technical documentation describing the intended use and all the elements necessary to demonstrate performance and conformity. This technical documentation should include the mandatory or facultative calculation of environmental sustainability assessed in accordance with harmonised technical specifications, with the exception of used, remanufactured or surplus products. |
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How are the needs of businesses, SMEs and micro-enterprises covered in the revised Regulation? |
The revised Regulation’s aim is to improve the Single Market for construction products and enhance the circulation of construction products within the EU. The proposal will: minimise compliance costs, notably through an improved standardisation - process, Moreover, the intended work sharing and technical fine-tuning with the Ecodesign for Sustainable Products Regulation will avoid unnecessary costs for businesses, especially SMEs. The proposal makes maximum use of the digitalisation potential to reduce administrative burdens, considering that the current Construction Products Regulation does not foresee the application of digital tools. In the future, all information and documentation may be processed in a digital form (such as Digital Product Passports) and stored, shared and accessed in an information system. This will lead to greater transparency along supply chains, allow data linked to the Construction Products Regulation to be stored in Building Logbooks and used for calculations required under other legislation (e.g. the Energy Performance of Buildings Directive, EPBD). This will also facilitate market surveillance. Additionally, Member States may choose to exempt micro-enterprises from certain obligations of the Construction Products Regulation if they do not trade across borders. |
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Question |
Answer |
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What else is the Commission doing to support the greening and digitalisation of the construction ecosystem? |
The Commission has been developing a transition pathway for the construction industry ecosystem, in a process of co-creation with industry, interested parties and Member States, as part of the updated Industrial Strategy. As part of this work, the Commission published in December 2021 a Staff Working Document that proposes scenarios for construction to become more green, digital and resilient. An enabling and regulatory framework fit for the future, that fosters investments and the building of trust, is key to the ecosystem's resilience and a prerequisite for the twin transitions. In February 2022 the construction sector launched, with the support of the Commission, a skills partnership under the Pact for Skills. The partnership aims to upskill and reskill at least 25% of the construction industry's workforce in the next five years, which corresponds to three million workers. The Commission is also supporting research and innovation into green and digital construction via the Horizon Europe programme. This includes funding in areas such as waste management, digital building permits and logbooks, and a sustainable built environment under the Built4People co-programmed partnership. |
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Question |
Answer |
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Scope |
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Do all used construction products fall within the scope of this proposed regulation if they meet the requirements in letter a) to e) of Article 2(2)? Even if they were put on the market before the first European regulation on construction product came into force, e.g. 100 year old products? |
Yes |
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Articles 1 and 2 (1)(c) include “direct installation” for construction products to the scope of the CPR. Why are they covered under the new CPR? |
Direct installation is, according to the legal view of some stakeholders, already covered by the current CPR, but other stakeholders hold the legal view that it was not covered. The diverging views have created an uneven playing field. The CPR proposal is clarifying this point. |
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Why shall “key parts” be CE marked? This could lead to that for some products several elements have to be CE marked. |
Only where a harmonised technical specification identifies a part as a key part, the CE marking should become mandatory. In the case of windows, the frames / profiles and the glass would probably become “key part”. Glass is already CE marked today, although just as a part and not a construction product in itself. |
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How are prefabricated one family homes going to demonstrate compliance with Member State performance requirements for Building Regulations for their intended use, and the conditions in which they are to be used? |
Member States’ national requirements will be taken into account and addressed during the development of harmonised technical specifications (hTS) so that the harmonised technical specifications cover the most comprehensive requirements. Member States can decide whether they opt out, or not, of the Single Market for these houses. |
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Why does the CPR legislative proposal exclude from its scope systems treating waste water, sanitary appliances, products in contact with drinking water and traffic signalling products? |
These products were excluded because They were not regarded as a priority and have little potential in view of the overall goals of the new CPR (e.g. free circulation of products, protection of the environment and of safety); Standardisation work did in several cases not provide useful results for the Single Market; Some were not affected by any regulatory barriers to trade or; Their function and the materials used are significantly different to the product groups covered by the standardisation work. Some of the products are also covered by other Union Law (e.g. lifts) Note: Not all points mentioned above apply for each of these products. The requirement for additional human resources to standardise these products is questionable therefore, the more so as otherwise generic rules on mutual recognition would apply, which seem to be sufficient for so many other non-regulated construction |
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Will these products lose the CE marking? When will this change become effective? |
These products will not lose the CE marking before 2045 as long as the respective harmonised standards remain listed under the old CPR. |
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Question |
Answer |
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Product declarations |
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Why does the draft not contain the „NPD“(No Performance Declared) option for the manufacturer anymore? |
This option can also be used under the new CPR, to the extent that essential characteristics are not rendered mandatory in a targeted way. However, the declaration of the carbon footprint will be mandatory. |
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Why does the draft not contain the „NPD“(No Performance Declared) option for the manufacturer anymore? |
This option can also be used under the new CPR, to the extent that essential characteristics are not rendered mandatory in a targeted way. However, the declaration of the carbon footprint will be mandatory. |
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Why does Annex II, 11 b) allow to declare only some but not all essential characteristics mentioned in a harmonised Technical Specification (hTS)? |
It is allowed to declare all essential characteristics. |
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Why has a requirement for recycled content been introduced for all construction products? |
The requirement has been introduced to mirror the features of the Ecodesign for Sustainable Products Regulation. |
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Are construction products manufactured in the workshop and assembled by the same manufacturer within the scope of the new Regulation? |
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Is the European Commission aiming at adopting Environmental Product Declarations in order to declare sustainability-related characteristics of construction products? |
No. The Declaration of Performance and the Declaration of Conformity should become more comprehensive and totally sufficient in that regard. |
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The proposal puts that product requirements defined by delegated acts are mandatory. So how, then, is it possible to develop voluntary standards providing presumption of conformity with these mandatory product requirements, as specified in the delegated acts? |
The CPR is following the usual practice under the New Legislative Framework. The European standards that further specify product requirements already specified by Delegated Acts, facilitate the business of manufacturers by giving them more certainty and a presumption of conformity, whilst still being voluntary. The voluntary character is useful in particular for new designs that do not specifically fit under the harmonised standard. |
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Are these standards the same as those regarding essential characteristics? |
No, they are different standards. |
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European Assessment Documents (EADs) |
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According to Art 35(2), new EADs may be developed for new products and / or new “intended use” as long as they are not covered by existing documents. In case of “new intended use” also for mature products new EADs can be developed if needed. Is this the right reading of the CPR and especially of Art 35(2)? |
New EADs can be developed based on new intended uses compared to existing harmonised technical specifications. |
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Declaration of performance / conformity |
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When is it necessary to complement a declaration of performance with a declaration of conformity? |
A “Declaration of Conformity” is required when a delegated act, according to Article 5(2), has specified product requirements for a specific product. |
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Are manufacturers expected to deliver a Declaration of Conformity while being exempted from issuing a Declaration of Performance? |
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Question |
Answer |
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Notified bodies |
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Why has annex V (the AVCP systems) restricted manufacturers from determining the product types for their products? |
This should ensure that all products belonging to the same type are compliant in the same way and have the same performance. It should also prevent circumventing authority measures aimed at specific products. |
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Why are notified test laboratories not mentioned in the proposal? |
The term notified test laboratory is not needed anymore in the new legal text, because they became a sub-type of the notified bodies. This simplifies criteria and procedures and creates a level playing field. |
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Can Environmental Product Declaration (EPD) program operators who comply with the requirements of system 3+ become notified bodies? |
System 3+ is not a requirement applicable to notified bodies, but a system applicable to a certain product type. EPD program operators may apply as notified bodies under the conditions set out in Chapter VI. When designated, they will have to apply System 3+ to a specific product type. |
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Does a notified body need to be notified for the full content of annexes? |
Notifications will be specific to selected areas and/or product groups and can also be specific for certain AVS (former AVCP) systems. Member States are free to limit / specify notifications as they wish, and hence conformity assessment bodies can also apply to be designated as a notified body with all kinds of limitations / specifications. |
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Why was the obligation of informing other notified bodies about negative assessment included? |
This is to instruct national bodies to pay special attention to elements that have already been negatively assessed by at least one other notified body. |
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Labelling and information |
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Article 21 allows for the label “only for professional use” to be applied for products not intended for consumers. How should products used by professionals and non- professionals be labelled? |
The question is not whether a product can be used also by non-professionals, but whether it is intended by the manufacturer to be used by non-professionals. Thus the manufacturer has a choice: Either labelling “only for professional use”; Or fulfilling the additional information obligations for informing consumers / lay- users especially. Products labelled only for professional use are not to be used by consumers, and the distribution chain is expected to ensure this. |
[...]
Collegati
[box-note]Review for a Regulation (EU) 305/2011 (CPR)
Norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR
Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)
DoP - Regolamento CPR 305/2011
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) Armonizzato IT 2017[/box-note]
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Questions Answers Revision of the Construction Products Regulation.pdf CE - August 2022 |
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DM 13 maggio 2022 n. 144
DM 13 maggio 2022 n. 144 / Riqualificazione bombole Reg. UNECE 110
Modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo Regolamento n.110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN n. 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.
(GU n. 162 del 13.7.2022)
Entrata in vigore: 14.07.2022
[box-info]Modalità applicative:
Circolare numero 23296 del 18 luglio 2022
DM 13 maggio 2022 n. 144, concernente la modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo Regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN n. 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa. (GU n. 162 del 13.7.2022) - Modalità applicative.[/box-info]
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Art. 1 (Definizioni e campo di applicazione)
1. Autorità competente: Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito anche solo “Direzione Generale per la motorizzazione”, del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.
2. Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. (di seguito SFBM): soggetto sub-concessionario ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998.
3. Utenti: i soggetti proprietari o utilizzatori delle bombole di metano.
4. Campo di applicazione: serbatoi per il contenimento di metano approvati secondo il regolamento UNECE n. 110 installati su veicoli per la loro propulsione.
Art. 2 (Riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n.110)
1. La riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n.110 è eseguita con le modalità in uso prima dell’entrata in vigore del presente decreto, salvo diverse indicazioni di seguito riportate.
2. La prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in modalità visiva secondo le modalità previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite ogni quattro anni con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, così come riportato in Allegato 1.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riqualificazione periodica delle bombole CNG4, installate sui veicoli di categoria M1 e N1, è operata ogni quattro anni, salvo diversa indicazione del costruttore, con le modalità in uso prima dell’entrata in vigore del presente decreto, così come riportato nell’Allegato 2.
4. La vita utile delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n. 110 è quella indicata dal costruttore delle bombole e comunque non può eccedere i venti anni.
5. Non è ammesso il riuso di bombole CNG2, CNG3 e CNG4 provenienti da veicoli radiati dalla circolazione.
6. Le bombole che non superano le verifiche di riqualificazione periodica sono avviate a distruzione.
7. I costruttori dei veicoli hanno l'obbligo, qualora questi installino serbatoi CNG4 la cui targhetta di identificazione non sia visibile, di applicare una copia della targhetta sulla superficie di detti serbatori in posizione visibile, unitamente ad una dichiarazione che attesti l'abbinamento del numero di serie della bombola con il numero di telaio del veicolo; tanto al fine di evitare smontaggi che sarebbero operati al solo fine di avere accesso visivo alla targhetta identificativa.
8. Se il veicolo su cui è installato il serbatoio per il contenimento del metano è coinvolto in un incidente “grave”, così come definito nell’Allegato 4, l’officina che interviene nella riparazione del danno ha l’obbligo di sottoporre a verifica di integrità il serbatoio stesso. Tale verifica dovrà essere eseguita da personale qualificato così come definito nell’Allegato 3 al presente decreto. A seguito dell’avvenuta verifica, qualora l’esito della stessa sia positivo, verrà rilasciata dall’officina una dichiarazione di integrità dell’impianto a metano. Qualora, invece, la verifica avesse esito negativo, il veicolo dovrà essere sottoposto alle procedure di revisione e sostituzione delle bombole CNG secondo le modalità in uso prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3 (Norme transitorie e finali)
1. La riqualificazione delle bombole con capacità non superiore a 150 lt, rispondenti alla direttiva 2010/35/UE (bombole TPED ovvero Trasportable Pressure Equipment Direct) e delle bombole approvate con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 settembre 1925 (bombole marchiate DGM: Direzione Generale per la Motorizzazione) installate sui carri bombolai (veicoli batteria) e/o casse mobili, è realizzata secondo quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.
2. Conformemente a quanto prescritto dal regolamento UNECE n. 110, che recepisce le indicazioni delle parti I e II della norma ISO 14469 relativamente ai requisiti dei connettori ai serbatoi per CNG, si dispone che, in occasione della prima riqualificazione utile dei serbatoi, vengano sostituite le valvole di rifornimento non conformi al tipo europeo NGV1. A partire dal 31 dicembre 2025 sarà comunque vietato l’uso di adattatori di carico del metano.
3. Ogni modifica o integrazione agli allegati del presente provvedimento finalizzata ad armonizzarne i contenuti con il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all’art. 62-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n. 120, sarà adottata con decreto dell’autorità competente.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
________
Allegato 1 - Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n.110 di tipo CNG1, CNG2 e CNG3
Allegato 2 - Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n.110 di tipo CNG4
Allegato 3 - Requisiti del personale tecnico abilitato ad eseguire ispezioni su impianti CNG
Allegato 4 - Definizione di evento incidentale
...
Collegati
[box-note]Circolare MIMS prot. n. 23296 del 18 luglio 2022
Regolamento ECE/ONU n. 110
Regolamento certificazione T-PED - INAIL 2021
Direttiva TPED Consolidato
Pacchi di bombole ADR | TPED[/box-note]
RAPEX Report 27 del 08/07/2022 N. 19 A12/00967/22 Lettonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 27 del 08/07/2022 N. 19 A12/00967/22 Lettonia
Approfondimento tecnico: Scala
Il prodotto, di marca ATM® (ATES MADENI ESYA SAN. TIC. LTD. STI.), mod. 202195 ATM-200, è stato sottoposto alla procedura che ne prevede la distruzione perchè non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti ed alle norma tecniche europee EN 131-1:2019 Scale - Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali e EN 131-2:2017 Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura.
La scala non ha una resistenza meccanica sufficiente e può piegarsi durante l'uso. I gradini e la piattaforma superiore si deformano troppo e potrebbero rompersi.
In accordo alla norma tecnica EN 131-2:2017 Scale - Parte 2: Requisiti, prove, marcatura, nella posizione di utilizzo della scala si deve applicare un carico di prova F di 2600 verticalmente sul punto mediano del piolo o del gradino più debole di qualsiasi progettazione, distribuito in modo uniforme su una lunghezza di 100 mm e una profondità uguale al piolo/gradino e per la durata di un minuto.
La deformazione permanente massima dopo la rimozione del carico di prova deve essere minore o uguale allo 0,5% della larghezza interna, misurata sotto il gradino sottoposto a prova.
Per quanto riguarda la piattaforma, deve essere sottoposta a prova in due posizioni, nel centro e nell’angolo del bordo frontale. Con la scala posta in posizione di lavoro, un carico di prova F di 2600 N, distribuito in modo uniforme su un’area di 100 mm x 100 mm, deve essere applicato per la durata di un minuto.
La deformazione massima permanente dopo la rimozione di ciascun carico di prova deve essere minore o uguale allo 0,5% della larghezza interna, misurata sopra la piattaforma parallela ai pioli o ai gradini nel punto in cui è stato applicato il carico.
Le prove sui pioli, sui gradini e sulla piattaforma devono essere eseguite solo dopo che sia stato applicato un precarico F di 200 N per la durata di un minuto. La posizione del piolo/gradino/piattaforma dopo la rimozione del precarico rappresenta il valore di origine della misurazione.
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RAPEX Report 27 del 08_07_2022 N. 19 A12_00967_22 Lettonia.pdf Scala |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione del 20 luglio 2022 che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 192/21 del 21.7.2022
Entrata in vigore: 10.08.2022
_________
Articolo 1 Procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione
1. Gli impianti di prova pubblici degli Stati membri sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di un invito a manifestare interesse in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.
2. Gli impianti di prova della Commissione sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di nomina diretta da parte della Commissione in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.
3. Prima della designazione è consultata la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 (la «rete») in merito a:
a) le categorie specifiche di prodotti e ai rischi specifici connessi a una categoria di prodotti per i quali devono essere designati gli impianti di prova dell’Unione;
b) le condizioni per la designazione degli impianti di prova dell’Unione, al fine di garantire un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e un’elevata qualità dei pareri tecnici e scientifici.
Articolo 2 Riesame della designazione
1. In consultazione con la rete, la Commissione riesamina periodicamente la designazione degli impianti di prova dell’Unione al fine di accertare che gli impianti di prova dell’Unione soddisfino le condizioni per la loro designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020.
2. Nella decisione relativa alla designazione dell’impianto di prova dell’Unione è fissato un termine per il riesame di tale designazione.
3. Se del caso e previa consultazione della rete, la Commissione ritira la designazione degli impianti di prova dell’Unione che non soddisfano le condizioni per la designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 3 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1020[/box-note]
Regolamento (UE) 2020/1040
Regolamento (UE) 2020/1040
Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19
GU L 231/1 del 17.7.2020
Entrata in vigore: 17.07.2020
Applicazione dal 1° luglio 2020
...
Articolo 1
L’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1628 è così modificato:
1) il paragrafo 5 è così modificato:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano la proroga del periodo di transizione e del periodo di 18 mesi di cui al primo comma di un ulteriore periodo di 12 mesi per gli OEM con una produzione totale annua inferiore a 100 unità di macchine mobili non stradali dotate di motori a combustione interna. Ai fini del calcolo di tale produzione totale annua, tutti gli OEM sotto il controllo della stessa persona fisica o giuridica sono considerati come un singolo OEM.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2020, utilizzati in gru mobili, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.»;
c) è aggiunto il comma seguente:
«Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data di cui all’allegato III per l’immissione sul mercato dei motori della fase V è il 1° gennaio 2019, a eccezione dei motori di cui al quarto comma, il periodo di transizione e il periodo di 18 mesi di cui al primo comma sono prorogati di 12 mesi.»;
2) al paragrafo 7 è aggiunta la seguente lettera:
«d) 36 mesi a decorrere dalla data applicabile all’immissione sul mercato di motori di cui all’allegato III, nel caso di cui al paragrafo 5, quinto comma.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2022/1171
Regolamento delegato (UE) 2022/1171 / Modifica Alleg. II, III e IV Reg. fertilizzanti
Regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione del 22 marzo 2022 che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiungere i materiali di elevata purezza recuperati come categoria di materiali costituenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE
GU L 183/2 del 8.7.2022
Entrata in vigore: 28.07.2022
Applicazione dal 16.07.2022
_________
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:
1) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
2) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
3) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2022.
[...] Segue in allegato
Collegati
[box-note]Linea guida etichettatura prodotti fertilizzanti regolamento (UE) 2019/1009 (FPR)
Dichiarazione UE di conformità Fertilizzanti - Modello
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Regolamento (CE) n.1107/2009
Regolamento (CE) n. 2003/2003
Concimi: in arrivo il regolamento che prevede la marcatura CE
Decreto legislativo 75/2010 | Disciplina fertilizzanti - Consolidato[/box-note]
DM 30 giugno 2022 | Recepimento direttiva n. 2020/2088/UE
DM 30 giugno 2022 | Recepimento direttiva n. 2020/2088/UE
ID 17027 | 03.08.2022 / In allegato DM pubblicato in GU
Decreto ministeriale 30 giugno 2022 - Decreto di recepimento della direttiva n. 2020/2088/UE (etichettatura fragranze allergizzanti nei giocattoli)
(GU n.180 del 03.08.2022)
...
Il decreto 30 giugno 2022 recepisce la direttiva 2020/2088/UE, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, adeguando le disposizioni in materia di fragranze allergizzanti nei giocattoli alla normativa dell’Unione europea.
In particolare, il decreto introduce modificazioni alle fragranze allergizzanti nei giocattoli contenute nell’allegato II, parte III, punto 11, del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
...
Articolo 1 (Modifiche all’allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54)
1. All’allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54, nella tabella, la voce 4 è sostituita dalla seguente:
N. |
Denominazione della fragranza allergizzante |
Numero CAS |
«(4) |
Citronellolo |
106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4» |
2. All’allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:
Denominazione della fragranza allergizzante |
Numero CAS |
|
«(12) |
acetilcedrene |
32388-55-9 |
(13) |
salicilato di amile |
2050-08-0 |
(14) |
trans-anetolo |
4180-23-8 |
(15) |
benzaldeide |
100-52-7 |
(16) |
canfora |
76-22-2; 464-49-3 |
(17) |
carvone |
99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8 |
(18) |
ossido di beta-cariofillene |
87-44-5 |
(19) |
rose ketone-4 (damascenone) |
23696-85-7 |
(20) |
alfa-damascone (TMCHB) |
43052-87-5; 23726-94-5 |
(21) |
cis-beta-damascone |
23726-92-3 |
(22) |
delta-damascone |
57378-68-4 |
(23) |
acetato di dimetilbenzile carbinile (DMBCA) |
151-05-3 |
(24) |
hexadecanolactone |
109-29-5 |
(25) |
hexamethylindanopyran |
1222-05-5 |
(26) |
(dl)-limonene |
138-86-3 |
(27) |
acetato di linalile |
115-95-7 |
(28) |
mentolo |
1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5 |
(29) |
salicilato di metile |
119-36-8 |
(30) |
3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)pent-4-en- 2-olo |
67801-20-1 |
(31) |
alfa-pinene |
80-56-8 |
(32) |
beta-pinene |
127-91-3 |
(33) |
propilidenftalide |
17369-59-4 |
(34) |
salicilaldeide |
90-02-8 |
(35) |
alfa-santalolo |
115-71-9 |
(36) |
beta-santalolo |
77-42-9 |
(37) |
sclareolo |
515-03-7 |
(38) |
alfa-terpineolo |
10482-56-1; 98-55-5 |
(39) |
terpineolo (miscela di isomeri) |
8000-41-7 |
(40) |
terpinolene |
586-62-9 |
(41) |
tetrametil acetiloctaidronaftaleni |
54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9 |
(42) |
trimetil benzenpropanolo (majantol) |
103694-68-4 |
(43) |
vanillina |
121-33-5 |
(44) |
Cananga odorata e olio di ylang-ylang |
83863-30-3; 8006-81-3 |
(45) |
olio di corteccia di Cedrus atlantica |
92201-55-3; 8000-27-9 |
(46) |
olio di foglie di Cinnamomum cassia |
8007-80-5 |
(47) |
olio di corteccia di Cinnamomum zeylanicum |
84649-98-9 |
(48) |
olio di fiori di Citrus aurantium amara |
8016-38-4 |
(49) |
olio di buccia di Citrus aurantium amara |
72968-50-4 |
(50) |
olio estratto dalla buccia di Citrus bergamia |
89957-91-5 |
(51) |
olio estratto dalla buccia di Citrus limonum |
84929-31-7 |
(52) |
olio estratto dalla buccia di Citrus sinensis (sin.: Aurantium dulcis) |
97766-30-8; 8028-48-6 |
(53) |
oli di Cymbopogon citratus/Cymbopogon schoenanthus |
89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3 |
(54) |
olio di foglie di Eucalyptus spp. |
92502-70-0; 8000-48-4 |
(55) |
olio di foglie/di fiori di Eugenia caryophyllus |
8000-34-8 |
(56) |
Jasminum grandiflorum/Jasminum officinale |
84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6 |
(57) |
Juniperus virginiana |
8000-27-9; 85085-41-2 |
(58) |
olio di frutti di Laurus nobilis |
8007-48-5 |
(59) |
olio di foglie di Laurus nobilis |
8002-41-3 |
(60) |
olio di semi di Laurus nobilis |
84603-73-6 |
(61) |
Lavandula hybrida |
91722-69-9 |
(62) |
Lavandula officinalis |
84776-65-8 |
(63) |
menta piperita |
8006-90-4; 84082-70-2 |
(64) |
Mentha spicata |
84696-51-5 |
(65) |
Narcissus spp. |
vari, tra cui 90064-25-8 |
(66) |
Pelargonium graveolens |
90082-51-2; 8000-46-2 |
(67) |
Pinus mugo |
90082-72-7 |
(68) |
Pinus pumila |
97676-05-6 |
(69) |
Pogostemon cablin |
8014-09-3; 84238-39-1 |
(70) |
olio di fiori di rosa (Rosa spp.) |
vari, tra cui 8007-01-0, 93334-48-6, 84696- 47-9,84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7 e 92347-25-6 |
(71) |
Santalum album |
84787-70-2; 8006-87-9 |
(72) |
trementina (essenza) |
8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0». |
Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 luglio 2022.
[...]
Collegati
[box-note]Dichiarazione CE di Conformità | Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Decreto Legislativo N. 54 del 11 Aprile 2011
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Archivio Comunicazioni Norme armonizzate direttiva giocattoli[/box-note]
Direttiva (UE) 2020/2088
Direttiva (UE) 2020/2088
Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione dell’11 dicembre 2020 che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli
GU L 423/53 del 15.12.2020
Entrata in vigore: 04.01.2021
Applicazione dal 05 luglio 2022
...
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2009/48/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 luglio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 luglio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
...
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 della Commissione del 4 luglio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione
GU L 180/1 del 6.7.2022
Entrata in vigore: 15.08.2022
[box-warning]Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 dal 10.10.2023[/box-warning]
...
Articolo 1
I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 è abrogato.
Articolo 3
1. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 1° settembre 2020 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 1° settembre 2023.
2. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 25 agosto 2021 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 25 agosto 2024.
3. L'equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157» nella colonna 1 dell'allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
[...]
Collegati
[box-note]Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170
Direttiva 2014/90/UE e Direttiva 2014/93/UE Equipaggiamento marittimo
Convenzione SOLAS[/box-note]
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1107
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1107
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1107 della Commissione del 4 luglio 2022 che stabilisce specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro della classe D conformemente al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU L 178/3 del 5.7.2022
Entrata in vigore: 25.07.2022
Applicazione dal 25 luglio 2024.
__________
Articolo 1 Specifiche comuni
Il presente regolamento stabilisce specifiche comuni per alcuni dispositivi medico-diagnostici in vitro della classe D per quanto riguarda i requisiti relativi alle caratteristiche delle prestazioni di cui all'allegato I, sezione 9.1, lettere a) e b), sezione 9.3 e sezione 9.4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746.
L'allegato I stabilisce specifiche comuni per i dispositivi di cui agli allegati da II a XIII, come specificato in tale allegato.
L'allegato II stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare gli antigeni dei gruppi sanguigni nei sistemi ABO, Rh, Kell, Duffy e Kidd.
L'allegato III stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV).
L'allegato IV stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus della leucemia umana a cellule T (HTLV).
L'allegato V stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'epatite C (HCV).
L'allegato VI stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'epatite B (HBV).
L'allegato VII stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus dell'epatite D (HDV).
L'allegato VIII stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare i marcatori della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob (vCJD).
L'allegato IX stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da citomegalovirus (CMV).
L'allegato X stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da virus di Epstein-Barr (EBV).
L'allegato XI stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare i marcatori dell'infezione da Treponema pallidum.
L'allegato XII stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da Trypanosoma cruzi.
L'allegato XIII stabilisce specifiche comuni per i dispositivi destinati a rilevare o quantificare i marcatori dell'infezione da coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2).
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) «vero positivo»: un campione noto come positivo per il marcatore bersaglio e correttamente classificato dal dispositivo;
(2) «falso negativo»: un campione noto come positivo per il marcatore bersaglio e classificato erroneamente dal dispositivo;
(3) «falso positivo»: un campione noto come negativo per il marcatore bersaglio e classificato erroneamente dal dispositivo;
(4) «limite di rilevazione» («LOD»): la quantità minima di marcatore bersaglio che può essere rilevata;
(5) «tecniche di amplificazione degli acidi nucleici»«NAT»: metodi destinati a rilevare o a quantificare gli acidi nucleici mediante l'amplificazione di una sequenza bersaglio, l'amplificazione di un segnale o l'ibridazione;
(6) «sistema NAT»: la combinazione di dispositivi utilizzati per l'estrazione, l'amplificazione e la rilevazione degli acidi nucleici;
(7) «test rapido»: un dispositivo medico-diagnostico in vitro qualitativo o semiquantitativo, usato singolarmente o in una piccola serie, che comporta procedure non automatizzate (ad eccezione della lettura dei risultati) ed è stato progettato per fornire un risultato in tempi rapidi;
(8) «robustezza»: la capacità di una procedura analitica di non essere influenzata da piccole ma volute variazioni dei parametri di metodo, che fornisce un'indicazione dell'affidabilità della procedura analitica stessa durante l'uso normale;
(9) «reattività crociata»: la capacità di analiti o marcatori non bersaglio di produrre risultati falsi positivi in un test a causa della similarità, ad esempio la capacità di anticorpi non specifici di legarsi ad un antigene di un test anticorpale o la capacità di acidi nucleici non bersaglio di essere reattivi in un test NAT;
(10) «interferenza»: la capacità di sostanze non correlate di incidere sui risultati di un test;
(11) «tasso globale di errore del sistema»: la frequenza degli errori quando l'intero processo è eseguito come prescritto dal fabbricante;
(12) «test di prima linea»: un dispositivo usato per rilevare un marcatore o un analita e al cui uso può far seguito quello di un test di conferma. I dispositivi destinati unicamente a essere usati per monitorare un marcatore o un analita precedentemente determinato non sono considerati test di prima linea;
(13) «test di conferma»: un dispositivo usato per confermare un risultato reattivo di un test di prima linea;
(14) «test supplementare»: un dispositivo utilizzato per fornire ulteriori informazioni per l'interpretazione dei risultati ottenuti con un altro test;
(15) «dispositivo di tipizzazione virale»: un dispositivo di tipizzazione con campioni positivi già noti, non utilizzato per la diagnosi primaria dell'infezione o per lo screening;
(16) «valore soglia positivo del 95%»: la concentrazione dell'analita in cui il 95% dei test effettuati fornisce risultati positivi dopo diluizioni seriali di un materiale di riferimento internazionale, ove disponibile, quale ad esempio uno standard internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o un materiale di riferimento calibrato secondo lo standard internazionale dell'OMS.
Articolo 3 Disposizioni transitorie
1. Dal 25 luglio 2022 al 25 luglio 2024 i dispositivi conformi alle specifiche tecniche comuni di cui alla decisione 2002/364/CE sono considerati conformi ai requisiti relativi alle caratteristiche delle prestazioni di cui all'allegato I, sezione 9.1, lettere a) e b), sezione 9.3 e sezione 9.4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746.
Durante tale periodo i fabbricanti di dispositivi non conformi alle specifiche tecniche comuni di cui alla decisione 2002/364/CE dimostrano debitamente di aver adottato soluzioni che garantiscono un livello di sicurezza e prestazione perlomeno equivalente.
2. Dal 25 luglio 2022 al 25 luglio 2024 i dispositivi conformi alle specifiche comuni di cui al presente regolamento sono considerati conformi ai requisiti relativi alle caratteristiche delle prestazioni di cui all'allegato I, sezione 9.1, lettere a) e b), sezione 9.3 e sezione 9.4, lettera a), del regolamento (UE) 2017/746.
Articolo 4 Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 luglio 2024.
Tuttavia l'articolo 3 si applica a decorrere dal 25 luglio 2022.
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746
Decisione 2002/364/CE[/box-note]
Regolamento delegato (UE) 2020/1058
Regolamento delegato (UE) 2020/1058
Regolamento Delegato (UE) 2020/1058 della Commissione del 27 aprile 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda l’introduzione di due nuove classi di sistemi aeromobili senza equipaggio
(GU L 232 del 20.7.2020)
Collegati
[box-note]Regolamento delegato (UE) 2019/945[/box-note]
RAPEX Report 23 del 10/06/2022 N. 01 A11/00075/22 Polonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 23 del 10/06/2022 N. 01 A11/00075/22 Polonia
Approfondimento tecnico: Telefono giocattolo
Il prodotto, di marca HUANGER Happy World, mod. BTEL0947 / HE8001, è stato sottoposto alla ritiro dal mercato ed avviso ai consumatori inerente i rischi perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica EN 71-1:2018 “Sicurezza dei giocattoli - Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”.
Il livello di pressione sonora emessa dal giocattolo è troppo alto (valore misurato: fino a 76,2 dB), e potrebbe portare a una perdita dell'udito permanente o parziale.
In accordo alla norma tecnica EN 71-1, il livello di pressione sonora di emissione ponderata A (LpA), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, deve essere:
- inferiore a 60 dB per i giocattoli di categoria 1;
- inferiore a 65 dB per giocattoli di categoria 2;
- inferiore a 70 dB per giocattoli di categoria 3.
Inoltre, il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderata C (LpCpeak), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, non deve superare i 110 dB.
I giocattoli sono divisi, secondo la norma tecnica EN 71-1, in 3 categorie in base al tipo di esposizione al suono.
Categoria di esposizione 1
- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo superiori ai 30 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente superiori ai 30 s;
- giocattoli che usano cuffie o auricolari;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per più di 1/3 del tempo di gioco.
Categoria di esposizione 2
- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s, dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s;
- sonagli e giocattoli da premere;
- giocattoli a fiato che sono imitazione di strumenti musicali;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/3 del tempo di gioco, ma per più di 1/10.
Categoria di esposizione 3
- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 5 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che per produrre il suono richiedono un notevole sforzo fisico;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 5 s;
- giocattoli a fiato, come i fischietti;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/10 del tempo di gioco.
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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RAPEX Report 23 del 10_06_2022 N. 01 A11_00075_22 Polonia.pdf Telefono giocattolo |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2022/945
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/945
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/945 della Commissione del 17 giugno 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i diritti che possono essere riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
GU L 164/20 del 20.6.2022
Entrata in vigore: 10.07.2022
_______
Articolo 1 Struttura dei diritti
1. Possono essere coperte dai diritti riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE le seguenti categorie di spesa:
a) spese per il personale, comprese le spese di viaggio e le spese di alloggio e di soggiorno correlate;
b) spese per le attrezzature, ove le attrezzature non siano fornite dal fabbricante del dispositivo da sottoporre a test;
c) spese per i materiali di consumo, i campioni di prova e i materiali di riferimento;
d) spese di spedizione dei campioni;
e) spese di traduzione;
f) spese generali di funzionamento del laboratorio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il laboratorio di riferimento dell’UE ha stipulato un contratto con un altro laboratorio a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 o 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/944 della Commissione , il diritto riscosso dal laboratorio di riferimento dell’UE può coprire l’importo versato a tale laboratorio conformemente a tale contratto per lo svolgimento del compito richiesto.
Articolo 2 Livello dei diritti
1. I diritti riscossi dai laboratori di riferimento dell’UE sono non discriminatori, equi, ragionevoli e proporzionati ai servizi prestati.
2. I laboratori di riferimento dell’UE stabiliscono l’importo dei diritti sulla base delle spese sostenute.
Se il calcolo delle spese sostenute è irragionevolmente gravoso per una particolare categoria di spesa di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), i laboratori di riferimento dell’UE possono stimare le spese sostenute sulla base delle spese medie per tale categoria.
L’importo del diritto a copertura delle spese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), è determinato calcolando una percentuale delle spese di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), combinate e non supera il 7 % di tali spese.
Articolo 3 Regole per il calcolo dei diritti
1. I laboratori di riferimento dell’UE stabiliscono le regole in base alle quali calcolano i diritti per lo svolgimento dei compiti richiesti, comprese le regole per la stima delle spese sostenute sulla base delle spese medie, e le pubblicano sui loro siti web.
2. I laboratori di riferimento dell’UE riesaminano le regole di cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni e, se necessario, le adeguano.
[...]
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/944[/box-note]
Direttiva macchine: Timeline evoluzioni del testo
Direttiva macchine: Timeline evoluzioni del testo 1989 / 2023 - Rev. 1.0 Genn. 2024
ID 16884 | Update Rev. 1.0 del 22.01.2024 / Documento completo allegato
Timeline delle evoluzioni del testo della Direttiva macchine dal 1989 alla data odierna.
...
Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 22.01.2024 | Regolamento (UE) 2023/1230 | Certifico Srl |
0.0 | 19.06.2022 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1230
Direttiva 89/392/CEE
Direttiva 98/37/CE
Direttiva macchine 2006/42/CE
Il 21 Settembre 1996 entrava in vigore la "Direttiva Macchine": le tappe[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Direttiva macchine - Timeline evoluzioni del testo Rev.1.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 |
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Direttiva macchine - Timeline evoluzioni del testo Rev. 00 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
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Direttiva 91/368/CEE
Direttiva 91/368/CEE
Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
(GU L 198 del 22.7.1991)
Abrogata da: Direttiva 98/37/CE
Documento timeline evoluzione del testo della Direttiva macchine
Collegati
[box-note]Direttiva macchine: Timeline evoluzioni del testo
Direttiva 89/392/CEE
Direttiva 98/37/CE[/box-note]
Direttiva 89/392/CEE
Direttiva 89/392/CEE / 1a Direttiva macchine
Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine.
(GU L 183 del 29.6.1989)
Abrogata da: Direttiva 98/37/CE
Documento timeline evoluzione del testo della Direttiva macchine
Collegati
[box-note]Direttiva macchine: Timeline evoluzioni del testo
Direttiva 98/37/CE
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Guidance UKCA marking: conformity assessment and documentation
Guidance UKCA marking: conformity assessment and documentation / Gov.uk August 2022
ID 17397 | 19.08.2022 / Documento in allegato (Gov.uk Published 10 August 2022)
How to make sure that your products are properly checked for conformity and your technical documents are managed correctly.
Conformity assessment routes
Certain conformity assessment procedures allow for self-declaration of conformity by the manufacturer.
Other regulations, for those typically more ‘high-risk’ products, may require third-party conformity assessment.
You should check the sector specific guidance which applies to your product to find out whether you can self-declare or need to use a third-party conformity assessment to show the UKCA requirements have been met.
Self-declaration for the UKCA marking
If you self-declare for the CE marking, you can still self-declare for the UKCA marking.
Legislative areas where self-declaration of conformity for UKCA marking is permitted, and in some, instances may be required:
Legislation |
Scope of products which can be self-declared |
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 |
All products |
Toy (Safety) Regulations 2011 |
Products where all essential requirements are covered by designated standards and the manufacturer has applied these standards |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
All products |
Medical Devices Regulations 2002 |
Some Class 1 devices |
Radio Equipment Regulations 2017 |
All products except where designated standards for regulation 6 (2) either do not exist or have not been applied (either in full or in part) by the manufacturer |
The Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016 |
Category I pressure equipment |
Construction Products Regulations (Regulation (EU) 305/2011 as brought into UK law and amended) |
Products within scope of System 4 |
Recreational Craft Regulations 2017 |
Certain categories of recreational craft as specified in the legislation |
The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 |
All products |
The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 |
Any machine which is not in Schedule 2, Part 4 of the Regulations. |
The Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016 |
Equipment-group II, equipment category 3 |
Personal Protective Equipment Regulations (Regulation (EU) 2016/425 as brought into UK law and amended) |
Category I personal protective equipment |
Mandatory third-party conformity assessment for the UKCA marking
Where mandatory third-party conformity assessment was required for CE marked products, it’s also required for UKCA marked products.
Conformity assessment for new product types after 31 December 2022 needs to be carried out by a UK-Approved Body. The conformity assessment procedures and modules applicable are the same as those that were required for the CE marking.
Reducing re-certification/re-testing costs for UKCA marking
The government will be introducing legislation to allow conformity assessment activities undertaken by EU-recognised Conformity Assessment Bodies (CABs), for CE certification before 31 December 2022, to be used by manufacturers to declare existing product types as compliant with UKCA requirements. Products must still bear the UKCA marking and will need to undergo conformity assessment with a UK Approved Body at the expiry of the certificate or after 5 years (31 December 2027), whichever is sooner.
Before 31 December 2022, if an EU-recognised CAB has completed the relevant conformity assessment activities applying to a product, this would allow manufacturers to apply the UKCA mark without the need for any UK Approved Body involvement. They could continue to place their goods on the market on the basis of their existing CE certification following the end of this year, for the lifetime of the certificate issued, or until 31 December 2027 (whichever is sooner).
Where manufacturers are using conformity assessment under existing CE certification before 31 December 2022 as the basis to ensure compliance with UKCA requirements for their products, we recommend that they include in the UK Declaration of Conformity the list of relevant UK designated standards and equivalent EU harmonised standards that apply to their product, as well as details of the EU-recognised CAB (or CAB recognised under an EU Mutual Recognition Agreement with a third country) which carried out the conformity assessment procedures.
This measure applies across all module types for the following regulations:
- Noise Emission in the Environment by Equipment for Outdoor Use Regulations 2001
- Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
- Ecodesign for Energy-Related Products Regulations 2010
- Toys (Safety) Regulations 2011
- Explosives Regulations 2014
- Pyrotechnic Articles (Safety) Regulations 2015
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- Simple Pressure Vessels (Safety) Regulations 2016
- Lifts Regulations 2016
- Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016
- Equipment and Protective Systems Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations 2016
- Non-automatic Weighing Instruments Regulations 2016
- Measuring Instruments Regulations 2016
- Recreational Craft Regulations 2017
- Radio Equipment Regulations 2017
- Regulation 2016/425 on personal protective equipment as it applies in GB
- Regulation 2016/426 on gas appliances as it applies in GB
The UK Market Conformity Assessment Bodies (UKMCAB) database lists all bodies which can provide conformity assessment for the UK market.
Technical documentation
Record keeping
You, or your authorised representative (where allowed for in the relevant legislation), must keep documentation to demonstrate that your product conforms with the regulatory requirements.
This must generally be kept for 10 years after the product is placed on the market.
This information can be requested at any time by market surveillance or enforcement authorities to check that your product conforms with the regulatory requirements.
The information manufacturers must keep will vary depending on the specific legislation relevant to your product.
You must keep general records of:
- how the product is designed and manufactured
- how the product has been shown to conform to the relevant requirements
- the address of the manufacturer and any storage facilities
You should keep the information in the form of a technical file which can be supplied if requested by a market surveillance authority.
UK Declaration of Conformity
The UK Declaration of Conformity is a document which must be drawn up for most products lawfully bearing a UKCA marking before they are placed on the market. We recommend that manufacturers have their UK Declaration of Conformity and their EU Declaration of Conformity in separate documents.
In the document you as the manufacturer, or your authorised representative (where allowed for in the relevant legislation), should (among other things):
- declare that the product is in conformity with the relevant regulatory requirements
- make sure the document has the name and address of the manufacturer (or your authorised representative) together with information about the product and the conformity assessment body (where relevant)
The UK Declaration of Conformity should be available to market surveillance authorities on request.
The information required on the UK Declaration of Conformity is largely the same as what was required on an EU Declaration of Conformity. This can vary depending on the applicable legislation but generally should include:
- your (the manufacturer’s) name and full business address and that of your authorised representative (if applicable)
- the product’s serial number, model or type identification
- a statement, stating you take full responsibility for the product’s compliance
- the details of the approved body which carried out the conformity assessment procedure (if applicable)
- the relevant legislation with which the product complies
- the name and signature of the person authorised to sign on behalf of the manufacturer or their authorised representative
- the date the declaration was issued
- supplementary information (if applicable)
You will need to list:
- relevant UK legislation (rather than EU legislation) (in attachment). This can be listed as a reference to the base statutory instrument or the full title.
- UK designated standards rather than standards cited in the Official Journal of the European Union (Gov.uk)
...
add more in attachment
Gov.uk
Published 10 August 2022
Collegati
[box-note]Il marchio UKCA - Vademecum Dicembre 2021
Guida marcatura UKCA[/box-note]
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Guidance UKCA marking - conformity assessment and documentation Rev. 00 2022.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2022 |
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uk-eu legislation list.xlsx Gov.uk - 10 August 2022 |
11 kB | 61 |
RAPEX Report 29 del 22/07/2022 N. 23 A12/01060/22 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 29 del 22/07/2022 N. 23 A12/01060/22
Approfondimento tecnico: Compressore
Il prodotto, di marca MiniDive, mod. YH-QB01, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alla norma tecnica EN 60204-1:2018 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali”.
Parti in tensione della presa di alimentazione del compressore sono accessibili. Un utente potrebbe toccarle e ricevere una scossa elettrica. Inoltre, il prodotto è privo di un dispositivo di rilevamento del calore per l’attivazione del sistema di raffreddamento e questo potrebbe aumentare il rischio di incendio.
Direttiva 2014/35/UE - Allegato I
Elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza e osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su un documento che l’accompagna;
b) il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata;
c) il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3, sempre che esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l’esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l’isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili.
3. Protezione dai pericoli dovuti all’influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni;
c) nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.
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RAPEX Report 29 del 22_07_2022 N. 23 A12_01060_22 Francia.pdf Compressore |
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RAPEX Report 28 del 15/07/2022 N. 30 A12/01007/22 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 28 del 15/07/2022 N. 30 A12/01007/22 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Caffettiera
Il prodotto, di marca IKEA, barcode 70360225, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Il materiale e la valvola di sicurezza in acciaio inossidabile non sono adatti all’uso. Il prodotto può esplodere provocando ustioni e lesioni agli utilizzatori.
Direttiva 2001/95/CE
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
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RAPEX Report 28 del 15_07_2022 N. 30 A12_01007_22 Bulgaria.pdf Caffettiera |
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Circolare MIMS prot. n. 23296 del 18 luglio 2022
Circolare numero 23296 del 18 luglio 2022
ID 17223 | 30.07.2022 / Circolare in allegato
DM 13 maggio 2022 n. 144, concernente la modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo Regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN n. 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa. (GU n. 162 del 13.7.2022) - Modalità applicative.
...
Con l'art. 62-bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e con il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il legislatore ha delineato il riordino dell’intero settore della riqualificazione delle bombole a metano ricadenti nel campo di applicazione della legge 8 luglio 1950, n. 640.
Le succitate disposizioni rimandano a successive emanazioni di atti di rango ministeriale per la definizione dell’operatività di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di riqualificazione anche al fine di pervenire alla complessiva semplificazione dell’attività di cui trattasi.
Con il DM 13 maggio 2022 n. 144, emanato in attuazione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 come convertito con legge 9 novembre 2021, n. 156, sono state rese le necessarie disposizioni iniziali per la progressiva e graduale riorganizzazione dell’attività di riqualificazione.
Il decreto 13.05.2022 n. 144, nello specifico, oltre a demandare, per quanto attiene agli ambiti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, le competenze concernenti l’attuazione delle disposizioni operative e procedurali, stabilisce esplicitamente la periodicità e modalità di riqualificazione.
In particolare, con l’articolo 2, ferme restando le modalità di riqualificazione previste sino all’entrata in vigore del decreto (comma 1), introduce alcuni cambiamenti, rispetto all’attuale quadro normativo, come sinteticamente di seguito riportato:
a) Serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3:
i. La prima riqualificazione è effettuata solo in modalità visiva secondo le modalità previste dal costruttore;
ii. Le riqualificazioni successive sono eseguite con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del decreto;
b) Serbatoi del tipo CNG4, installate sui veicoli di categoria M1 e N1:
i. La riqualificazione è operata ogni quattro anni, salvo diversa indicazione del costruttore, con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del decreto.
Infine, con il comma 3 dell’articolo 3, è stabilito che le modifiche ed integrazione agli allegati del decreto, che definisco nel dettaglio le modalità operative, siano adottate con provvedimento della Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione al DM 13 maggio 2022 n. 144, si dispone che la riqualificazione dei serbatoi approvati secondo il Regolamento UN n. 110 di tipo CNG1, CNG2, CNG3, sino alla comunicazione delle modalità di riqualificazione delle stesse, effettuata da parte del costruttore del veicolo su cui sono installate, si effettuata secondo le modalità attualmente in uso.
Sino alla definizione dei soggetti preposti alla riqualificazione delle bombole, inoltre, per la quale è necessario il coordinamento con il Ministero della transizione ecologica, competente nelle materie normate con la legge 8 luglio 1950, n. 640 e successive modifiche ed integrazioni, la riqualificazione delle bombole con il metodo visivo sarà effettuato dal personale di questa Amministrazione attualmente preposto a tale modalità di riqualificazione.
Con disposizioni successive saranno definite le modalità per l’approvazione dei corsi di formazione del personale tecnico di cui all’allegato 3 del DM 13 maggio 2022. In seguito alla emanazione di tali disposizioni sarà possibile evadere le eventuali richieste di approvazione dei corsi.
I costruttori di veicoli di categoria M1 e N1 su cui sono installati serbatoi di tipo CNG1, CNG2, CNG3 dovranno comunicare, secondo quanto previsto con la circolare prot. 7865 div 3/H del 27 marzo 2015, le modalità di riqualificazione dei serbatoi stessi, al fine di darne evidenza sui siti istituzionali.
I serbatoi di tipo CNG4 che non sono installati su veicoli di categoria M1 e N1 continuano ad essere riqualificati con le attuali modalità.
Le bombole destinate al contenimento di metano che non ricadono nel campo di applicazione del Regolamento UN n. 110 continuano ad essere riqualificate secondo modalità previste dalle pertinenti disposizioni.
[...]
Fonte: MIMS
Collegati
[box-note]DM 13 maggio 2022 n. 144[/box-note]
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Circolare numero 23296 del 18.07.2022.pdf |
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RAPEX Report 26 del 01/07/2022 N. 09 A12/00924/22 Lituania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 26 del 01/07/2022 N. 09 A12/00924/22 Lituania
Approfondimento tecnico: Crema rivitalizzante
Il prodotto, di marca Belita, barcode 4813406006622, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
Secondo l'elenco dei componenti, il prodotto contiene 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. Il BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, la salute del nascituro e può causare sensibilizzazione cutanea.
Regolamento (CE) 1223/2009
Articolo 14
Restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati
1. Fatto salvo l'articolo 3, i prodotti cosmetici non possono contenere:
a) sostanze vietate:
- sostanze vietate di cui all'allegato II;
b) sostanze soggette a restrizioni:
- sostanze soggette a restrizioni non impiegate conformemente alle restrizioni indicate nell'allegato III; […]
Regolamento (CE) 1223/2009
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
n. 1666
Denominazione chimica/INN 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide
Numero CAS 80-54-6
Numero CE 201-289-8
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RAPEX Report 26 del 01_07_2022 N. 09 A12_00924_22 Lituania.pdf Crema rivitalizzante |
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Regolamento (UE) 2022/992
Regolamento (UE) 2022/992
Regolamento (UE) 2022/992 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda la proroga del potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati
GU L 169/43 del 27.6.2022
Entrata in vigore: 17.07.2022
...
Articolo 1
All’articolo 55 del regolamento (UE) 2016/1628, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 24, paragrafo 11, all’articolo 25, paragrafo 4, all’articolo 26, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 9, all’articolo 42, paragrafo 4, all’articolo 43, paragrafo 5, e all’articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dal 6 ottobre 2016. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere entro il 6 gennaio 2026 e nove mesi prima della scadenza di ciascuno dei successivi periodi di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM[/box-note]
RAPEX Report 25 del 24/06/2022 N. 05 A12/00895/22 Repubblica Ceca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 25 del 24/06/2022 N. 05 A12/00895/22 Repubblica Ceca
Approfondimento tecnico: Giocattolo a batteria
Il prodotto, di marca G21, mod. 60026315, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - RoHS III.
Le saldature nel giocattolo contengono una concentrazione eccessiva di piombo e cadmio (valori misurati rispettivamente fino a 77,2% e 0,1495% in peso). Il piombo e il cadmio sono pericolosi per l'ambiente.
Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4 – Prevenzione
1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.
Allegato II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:
- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva Delegata delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III | Aggiunta da Direttiva delegata (UE) 2015/863 | ROHS III
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RAPEX Report 25 del 24_06_2022 N. 05 A12_00895_22 Repubblica Ceca.pdf Giocattolo a batteria |
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RAPEX Report 24 del 17/06/2022 N. 08 A12/00871/22 Polonia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 24 del 17/06/2022 N. 08 A12/00871/22 Polonia
Approfondimento tecnico: Palla di plastica
Il prodotto, di marca sconosciuta, mod. Z6043-Z6043-2908, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori e distruzione del prodotto perché non conforme al Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il giocattolo contiene una concentrazione eccessiva di diisobutilftalato (DIBP) (valore misurato fino al 25,5% in peso). Questo ftalato può nuocere alla salute dei bambini, causando possibili danni al loro sistema riproduttivo.
Regolamento (CE) n .1907/2006
Allegato XVII | Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
52. Diisononilftalato (DINP) | Diisodecilftalato (DIDP) | Ftalato di diottile (DNOP)
1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini.
2. Tali giocattoli e articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.
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RAPEX Report 24 del 17_06_2022 N. 08 A12_00871_22 Polonia.pdf Palla di plastica |
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Direttiva (UE) 2020/2089
Direttiva (UE) 2020/2089
Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione dell’11 dicembre 2020 che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli
GU L 423/58 del 15.12.2020
Entrata in vigore: 04.01.2021
Applicazione dal 05 Luglio 2022
_________
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2009/48/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 luglio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 luglio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
[...]
Collegati
[box-note]Dichiarazione CE di Conformità | Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Decreto Legislativo N. 54 del 11 Aprile 2011
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Archivio Comunicazioni Norme armonizzate direttiva giocattoli[/box-note]
DM 30 giugno 2022 | Recepimento direttiva n. 2020/2089/UE
DM 30 giugno 2022 | Recepimento direttiva n. 2020/2089/UE
ID 07024 | 03.08.2022 / In allegato DM pubblicato in GU
Decreto 30 giugno 2022 Recepimento della direttiva 2020/2089/UEE della Commissione dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli.
(GU n.180 del 03.08.2022)
...
Il decreto 30 giugno 2022 recepisce la direttiva 2020/2089/UE, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, adeguando le disposizioni in materia di fragranze allergizzanti nei giocattoli alla normativa dell’Unione europea.
In particolare, il decreto introduce modificazioni alle fragranze allergizzanti nei giocattoli contenute nell’allegato II, parte III, punto 11, del D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54.
...
Articolo 1 (Modifiche all’allegato II di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54)
1. All’allegato II, parte III, punto 11, primo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011 nr. 54, nella tabella, sono aggiunte le voci seguenti:
N. |
Denominazione della fragranza allergizzante |
Numero CAS |
«(56) |
Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide) |
526-37-4 |
(57) |
Cloratranolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil- benzaldeide) |
57074-21-2 |
(58) |
Metileptin carbonato |
111-12-6»; |
2. All’allegato II, parte III, punto 11, terzo paragrafo del decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 54, nella tabella, la voce 10 è soppressa.
Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 5 luglio 2022.
2. Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione Europea.
...
Collegati
[box-note]Dichiarazione CE di Conformità | Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Decreto Legislativo N. 54 del 11 Aprile 2011
Norme armonizzate Direttiva 2009/48/CE Giocattoli
Archivio Comunicazioni Norme armonizzate direttiva giocattoli[/box-note]
Decisione 2002/364/CE
Decisione 2002/364/CE
Decisione 2002/364/CE del 7 maggio 2002, relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro
GU n. L 131/17 del 16/05/2002
...
Versione consolidata al 02.03.2021, con le decisioni:
- Decisione della Commissione del 3 febbraio 2009
- Decisione della Commissione del 27 novembre 2009
- Decisione della Commissione del 20 dicembre 2011
- Decisione di esecuzione (UE) 2019/1244 della Commissione dell'1 luglio 2019
- Decisione di esecuzione(UE) 2020/350 della Commissione del 28 febbraio 2020
______
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1107[/box-note]
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Decisione 2002 364 CE Consolidata 02.03.2021.pdf Versione consolidata 02.03.2021 |
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Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022
Guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022
ID 16963 | 29.06.2022 / In allegato Guida blu 2022
La guida all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale (la «Guida Blu») è stata pubblicata nel 2000. Da allora è diventata uno dei principali documenti di riferimento sulle modalità di attuazione della legislazione fondata sul nuovo approccio, cui ora si applica il nuovo quadro legislativo. La guida ha l'ambizione di illustrare i diversi elementi del nuovo quadro legislativo e della vigilanza del mercato. La «Guida Blu» è stata riveduta nel 2014, per tenere conto dei nuovi sviluppi e garantire una comprensione comune più ampia possibile dell'attuazione del nuovo quadro legislativo per la commercializzazione dei prodotti. È stata ulteriormente riveduta e adattata nel 2016.
La presente versione della guida si basa sulle edizioni passate, ma riflette altresì le recenti modifiche della legislazione e in particolare l'adozione di un nuovo regolamento sulla vigilanza del mercato.
La presente guida intende agevolare la comprensione della normativa UE sui prodotti e garantirne un'applicazione più uniforme e coerente nei vari settori e in tutto il mercato unico. Si rivolge agli Stati membri e a tutti coloro che devono essere informati sulle disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei prodotti e un livello elevato di protezione in tutta l'Unione (ad esempio associazioni di categoria, associazioni di consumatori, organismi di normazione, fabbricanti, importatori, distributori, organismi di valutazione della conformità e organizzazioni sindacali). Si fonda sulla consultazione fra tutte le parti interessate.
La guida è intesa puramente come documento di orientamento: solo il testo degli atti di armonizzazione dell'Unione ha valore giuridico. In certi casi possono riscontrarsi differenze tra le disposizioni di un atto di armonizzazione dell'UE e il contenuto della guida, in particolare in presenza di disposizioni leggermente divergenti nei singoli atti che la guida non può descrivere in modo esauriente. L'interpretazione vincolante della legislazione UE è di esclusiva competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le opinioni espresse nella presente guida non possono pregiudicare la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia. La Commissione europea, o qualsiasi soggetto che agisce in suo nome, non sarà ritenuta in alcun modo responsabile dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni che seguono. La presente guida si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, ma anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia in quanto firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), e in alcuni casi alla Svizzera e alla Turchia. I riferimenti all'Unione o al mercato unico sono pertanto da intendersi come riferimenti anche al SEE o al mercato del SEE. Poiché la presente guida rappresenta la legislazione al momento della sua redazione, gli orientamenti in essa contenuti possono essere soggetti a successive modifiche.
_______
[panel]INDICE
1. REGOLAMENTARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1.1. Una prospettiva storica
1.1.1. Il «vecchio approccio»
1.1.2. Il riconoscimento reciproco e il regolamento (UE) 2019/515 sul reciproco riconoscimento delle merci
1.1.3. «Nuovo approccio» e «approccio globale»
1.2. Il «nuovo quadro legislativo»
1.2.1. La modernizzazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato
1.2.2. Natura giuridica degli atti del nuovo quadro legislativo e della normativa in materia di vigilanza del mercato e relazione con altri atti legislativi dell'UE
1.2.3. Un sistema integrato
1.3. La direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti
1.4. La normativa sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi
1.5. Campo di applicazione della guida
2. QUANDO SI APPLICA LA NORMATIVA DI ARMONIZZAZIONE DELL'UNIONE SUI PRODOTTI?
2.1. Prodotti contemplati
2.2. Messa a disposizione sul mercato
2.3. Immissione sul mercato (immissione in commercio)
2.4. Messa a disposizione e immissione sul mercato in caso di vendite a distanza e online
2.5. Prodotti importati da paesi extra-UE
2.6. Messa in servizio o utilizzo (e installazione)
2.7. Applicazione simultanea di più atti di armonizzazione dell'Unione
2.8. Uso previsto e uso scorretto ragionevolmente prevedibili
2.9. Applicazione geografica (stati EFTA membri del SEE, paesi e territori d'oltremare, Turchia)
2.9.1. Stati membri e paesi e territori d'oltremare
2.9.2. Stati EFTA membri del SEE
2.9.3. Monaco, San Marino e Andorra
2.9.4. Turchia
2.9.5. Recesso del Regno Unito dall'Unione europea
2.9.6. Irlanda del Nord
2.10. Periodi transitori in caso di disposizioni UE nuove o modificate
2.11. Disposizioni transitorie per la dichiarazione UE di conformità
2.12. Alcuni esempi in sintesi
3. ATTORI NELLA CATENA DI FORNITURA DEI PRODOTTI E RISPETTIVI OBBLIGHI
3.1. Fabbricante
3.2. Rappresentante autorizzato (mandatario)
3.3. Importatore
3.4. Distributore
3.5. Prestatori di servizi di logistica
3.6. L'operatore economico di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020
3.7. Altri intermediari: prestatori intermediari ai sensi della direttiva sul commercio elettronico
3.8. Utilizzatore finale
4. REQUISITI DEI PRODOTTI
4.1. Requisiti essenziali dei prodotti
4.1.1. Definizione dei requisiti essenziali
4.1.2. Conformità ai requisiti essenziali: norme armonizzate
4.1.3. Conformità ai requisiti essenziali: altre possibilità
4.2. Requisiti di rintracciabilità
4.2.1. Perché la rintracciabilità è importante?
4.2.2. Disposizioni in materia di rintracciabilità
4.3. Documentazione tecnica
4.4. Dichiarazione UE di conformità
4.5. Requisiti di marcatura
4.5.1. Marcatura CE
4.5.2. Altre marcature obbligatorie
5. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
5.1. Moduli per la valutazione della conformità
5.1.1. Che cos'è la valutazione della conformità?
5.1.2. Struttura modulare della valutazione della conformità nella normativa di armonizzazione dell'Unione
5.1.3. Attori nella valutazione della conformità — Posizione della valutazione della conformità nella catena di fornitura
5.1.4. Moduli e relative varianti
5.1.5. Procedure con uno o due moduli — Procedure basate sul tipo (esame UE del tipo)
5.1.6. Moduli basati sulla garanzia della qualità
5.1.7. Panoramica dei moduli
5.1.8. Panoramica delle procedure
5.1.9. Logica alla base della scelta dei moduli appropriati
5.2. Organismi di valutazione della conformità
5.2.1. Organismi di valutazione della conformità e organismi notificati
5.2.2. Ruoli e responsabilità
5.2.3. Competenze degli organismi notificati
5.2.4. Coordinamento tra organismi notificati
5.2.5. Subappalti ad opera degli organismi notificati
5.2.6. Organismi interni accreditati
5.3. Notifica
5.3.1. Autorità di notifica
5.3.2. Procedura di notifica
5.3.3. Pubblicazione da parte della Commissione - Il sito web NANDO
5.3.4. Controllo della competenza degli organismi notificati - Sospensione - Ritiro - Ricorso
6. ACCREDITAMENTO
6.1. Perché l'accreditamento?
6.2. Che cos'è l'accreditamento?
6.3. Ambito dell'accreditamento
6.4. Accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
6.4.1. Organismi nazionali di accreditamento
6.4.2. Non concorrenza e non commercialità degli organismi nazionali di accreditamento
6.5. L'infrastruttura europea di accreditamento
6.5.1. Programmi settoriali di accreditamento
6.5.2. Valutazione inter pares
6.5.3. Presunzione di conformità degli organismi nazionali di accreditamento
6.5.4. Ruolo dell'EA nel sostenere e armonizzare le prassi di accreditamento in Europa
6.6. Accreditamento transfrontaliero
6.7. L'accreditamento nel contesto internazionale
6.7.1. Cooperazione tra organismi di accreditamento
6.7.2. Impatto sulle relazioni commerciali nel campo della valutazione della conformità tra UE e paesi terzi
7. VIGILANZA DEL MERCATO
7.1. Perché occorre la vigilanza del mercato?
7.2. Ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1020
7.3. Organizzazione della vigilanza del mercato
7.3.1. Infrastrutture nazionali
7.3.2. Strategie nazionali di vigilanza del mercato
7.3.3. Informazione del pubblico
7.3.4. Sanzioni
7.4. Controlli da parte delle autorità di vigilanza del mercato
7.4.1. Attività di vigilanza del mercato
7.4.2. Procedure di vigilanza del mercato
7.5. Controlli sui prodotti dei paesi terzi
7.5.1. Il ruolo delle autorità di frontiera
7.5.2. Principi dei controlli di frontiera
7.5.3. Procedure applicabili
7.6. Cooperazione fra Stati membri e con la Commissione europea
7.6.1. Un'azione in materia di non conformità estesa a tutta l'UE
7.6.2. L'applicazione della clausola di salvaguardia
7.6.3. Assistenza reciproca, cooperazione amministrativa e rete UE per la conformità dei prodotti
7.6.4. Sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari che presentano un rischio (RAPEX)
7.6.5. ICSMS
7.6.6. Dispositivi medici: sistema di vigilanza
8. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI ALL'INTERNO DELL'UE
8.1. Clausola sulla libera circolazione
8.2. Limiti e restrizioni
9. ASPETTI INTERNAZIONALI DELLA NORMATIVA UE SUI PRODOTTI
9.1. Accordi sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)
9.2. Accordi sul riconoscimento reciproco (MRA)
9.2.1. Principali caratteristiche
9.2.2. Accordo sul riconoscimento reciproco UE-Svizzera
9.2.3. Stati EFTA membri del SEE: accordi sul riconoscimento reciproco e accordi sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali
9.2.4. Protocollo CETA sulla valutazione della conformità
9.3. L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito
ALLEGATI
Allegato 1 Legislazione UE citata nella guida (elenco non esaustivo)
Allegato 2 Ulteriori documenti orientativi
Allegato 3 Indirizzi web utili
Allegato 4 Procedure di valutazione della conformità (moduli della decisione n. 768/2008/CE)
Allegato 5 Domande frequenti sulla marcatura CE[/panel]
Fonte: CE
Collegati
[box-note]Guida Blu: Guida attuazione direttive nuovo approccio e approccio globale
Nuovo Quadro Normativo (NQN)
Direttiva click
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio[/box-note]
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Guida blu attuazione della normativa UE sui prodotti 2022.pdf |
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Regolamento macchine: il Consiglio adotta un mandato per i negoziati con il Parlamento
Gli Stati membri hanno approvato oggi un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo relativo alla proposta di regolamento sui prodotti macchina.
Tale proposta trasforma la direttiva del 2006 relativa alle macchine in un regolamento. La direttiva del 2006 è uno dei principali atti legislativi che disciplinano l'armonizzazione dei requisiti essenziali in termini di sicurezza e di tutela della salute applicabili alle macchine a livello dell'UE. Promuove la libera circolazione delle macchine all'interno del mercato unico e garantisce un elevato livello di protezione dei lavoratori e dei cittadini dell'Unione.
La trasformazione della direttiva in regolamento è intesa a garantire un quadro giuridico più sicuro e a rafforzare l'armonizzazione delle norme all'interno del mercato unico. Il testo prevede sufficiente flessibilità per le tecnologie emergenti, comprese le future applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore delle macchine.
Ambito di applicazione
Al fine di garantire la certezza del diritto, la proposta chiarisce l'ambito di applicazione della direttiva. Il testo del Consiglio mira in particolare a non escludere i veicoli da trasporto per uso personale di piccole dimensioni o i veicoli elettrici leggeri come i monopattini elettrici e le biciclette elettriche dal momento che sono ampiamente utilizzati e potrebbero essere potenzialmente pericolosi per gli utenti.
Elenco dei prodotti
Il mandato del Consiglio ha modificato la struttura dell'elenco delle macchine o dei prodotti di cui all'allegato I della Commissione. Per la maggior parte degli elementi, la possibilità di un'autovalutazione della conformità è stata così mantenuta e il coinvolgimento obbligatorio degli organismi di valutazione della conformità è rimasto solo per alcuni prodotti. La Commissione europea avrà la possibilità di aggiornare, mediante atti delegati, l'elenco dei prodotti che sono considerati potenzialmente più rischiosi e che richiederanno pertanto un intervento obbligatorio degli organismi di valutazione della conformità. In tal modo si assicura un equilibrio tra la necessità di garantire il massimo livello di sicurezza e la necessità di non imporre oneri sproporzionati all'industria.
Altre modifiche apportate al testo
Il testo del Consiglio propone che la Commissione possa elaborare specifiche tecniche qualora le norme non siano disponibili o non siano soddisfacenti. Tuttavia, tale possibilità rappresenta unicamente l'opzione di ultima istanza e potrebbe essere utilizzata dalla Commissione solo in circostanze specifiche.
Il mandato del Consiglio raggiunge il giusto equilibrio tra la documentazione digitale e la documentazione cartacea. Garantisce che i fabbricanti siano tenuti a fornire gratuitamente, su richiesta dell'acquirente, le istruzioni in formato cartaceo fino a 6 mesi dopo l'acquisto.
Tra le altre modifiche apportate alla proposta della Commissione figurano:
- il chiarimento terminologico relativo a termini quali "macchine", "prodotti macchina", "prodotti soggetti al presente regolamento" e "modifica sostanziale"
- il chiarimento della questione dell'obbligo di valutazione della conformità condotta da una parte terza per talune categorie di prodotti
- la dissociazione dal futuro regolamento sull'intelligenza artificiale
- l'allineamento coerente con il nuovo quadro legislativo
Prossime tappe
Il mandato odierno è stato approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio, il che consentirà alla presidenza del Consiglio di avviare prossimamente i negoziati con il Parlamento europeo.
Collegati
[box-note]Status fasi Regolamento macchine [/box-note]
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ST 9801 2022 REV 1 COR 1.pdf |
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ST 9801 2022 REV 1.pdf |
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ST 9801 2022 INIT.pdf |
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Regolamento delegato (UE) 2022/973
Regolamento delegato (UE) 2022/973
Regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione del 14 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza per l’uso dei sottoprodotti nei prodotti fertilizzanti dell’UE
GU L 167/29 del 24.6.2022
Entrata in vigore: 14.07.2022
Applicazione: 16.07.2022
_______
Articolo 1
1. I sottoprodotti appartenenti alla categoria di materiali costituenti (CMC) 11, di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi, o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:
a) contengono almeno il 95 % in materia secca di sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio, o loro miscele;
b) sono prodotti come parte integrante di un processo di produzione che utilizza come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) hanno un tenore di carbonio organico (Corg) non superiore allo 0,5 % della materia secca del sottoprodotto;
d) non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16);
e) non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF).
Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da sottoprodotti che forniscono nutrienti alle piante o ai funghi o che ne migliorano l’efficienza nutrizionale, o che contiene tali sottoprodotti, non contiene più di:
a) 400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr);
b) 2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl).
2. I sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono utilizzati come additivi tecnici, soddisfano i seguenti criteri in materia di efficienza agronomica e sicurezza:
a) sono intesi a migliorare la sicurezza o l’efficienza agronomica del prodotto fertilizzante dell’UE;
b) sono presenti nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione totale non superiore al 5 % in massa;
c) non contengono più di 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16);
d) non contengono più di 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF).
Articolo 2
1. I criteri di cui all’articolo 1 non si applicano ai sottoprodotti appartenenti alla CMC 11 di cui all’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, che sono:
a) acqua madre ottenuta dalla reazione di 5(β-metil-tioetile)-idantoina con carbonato di potassio nel processo di produzione della metionina; o
b) residui della lavorazione e della purificazione dei minerali, se contengono carbonati di calcio, carbonati di magnesio, solfati di calcio, ossido di magnesio, sali di fosfato e/o sali di potassio, magnesio o sodio solubili in acqua in un tenore totale superiore al 60 % di materia secca dei residui; o
c) liquido post distillazione ottenuto dal processo Solvay; o
d) calce di carburo ottenuta dalla produzione di acetilene; o
e) scorie ferrose; o
f) sostanze derivate dalla lavorazione di concentrati di minerali e dal trattamento di superfici metalliche contenenti almeno il 2 % in massa di cationi bivalenti o trivalenti di metalli di transizione (zinco (Zn), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn) o cobalto (Co)] in soluzione; o
g) acidi umici e fulvici ottenuti dalla decolorazione dell’acqua potabile.
2. I valori di concentrazione di attività dei radionuclidi naturali delle serie dell’U-238 e del Th-232 in un prodotto fertilizzante dell’UE costituito da residui della lavorazione o della purificazione dei minerali di fosfato sedimentari, o contenente tali residui, conformemente al paragrafo 1, lettera b), non superano 1 kBq/kg del prodotto.
3. Un prodotto fertilizzante dell’UE costituito dai sottoprodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), o che contiene tali sottoprodotti, non contiene più di:
a) 400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr);
b) 2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl);
c) 600 mg/kg di materia secca di vanadio (V).
Articolo 3
Nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere d) ed e), all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), e all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto o del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale sottoprodotto, a seconda dei casi, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.
Articolo 4
1. Se un prodotto fertilizzante dell’UE è costituito dai sottoprodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a f), o contiene tali sottoprodotti, e ha un tenore di selenio (Se) superiore a 10 mg/kg di materia secca, il tenore di selenio è indicato.
2. Se un prodotto fertilizzante dell’UE è costituito dai sottoprodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e g), o contiene tali sottoprodotti, e ha un tenore di cloruro (Cl-) superiore a 30 g/kg di materia secca, il tenore di cloruro è indicato tranne qualora il prodotto fertilizzante dell’UE sia prodotto mediante un processo di fabbricazione in cui le sostanze o le miscele contenenti cloruro sono state utilizzate con l’intenzione di produrre o includere sali di metalli alcalini o sali di metalli alcalino-terrosi e le informazioni relative a tali sali siano fornite conformemente all’allegato III.
3. Il tenore di selenio o cloruro, se indicato conformemente ai paragrafi 1 e 2, è chiaramente separato dalla dichiarazione sul nutriente e può essere espresso come un intervallo di valori.
4. Qualora il fatto che il tenore di selenio o cloruro in un simile prodotto fertilizzante dell’UE sia inferiore ai valori limite di cui ai paragrafi 1 e 2 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di fabbricazione del sottoprodotto o del prodotto fertilizzante dell’UE contenente tale sottoprodotto, a seconda dei casi, l’etichetta può essere priva di informazioni su tali parametri senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 16 luglio 2022.
...
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2019/1009
FAQs related to Regulation (EU) 2019/1009[/box-note]
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/944
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/944
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/944 della Commissione del 17 giugno 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea e i criteri per tali laboratori nel settore dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
GU L 164/7 del 20.6.2022
Entrata in vigore: 10.07.2022
_____
Articolo 1 Personale
1. I laboratori di riferimento dell’UE documentano e giustificano i requisiti in materia di conoscenze ed esperienza per il personale, compresi il direttore e il personale scientifico e tecnico, necessari per svolgere i compiti del laboratorio di riferimento dell’UE per quanto riguarda i dispositivi, le categorie o i gruppi di dispositivi specifici o i rischi specifici relativi a una categoria o a un gruppo di dispositivi per i quali sono designati i laboratori di riferimento dell’UE («ambito della designazione»).
2. I laboratori di riferimento dell’UE dispongono di personale che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 e documentano in che modo tali requisiti sono soddisfatti.
3. I laboratori di riferimento dell’UE dispongono di un numero sufficiente di membri del personale di cui al paragrafo 2 in relazione al volume dei compiti che i laboratori di riferimento dell’UE devono svolgere nell’ambito della loro designazione.
4. I laboratori di riferimento dell’UE predispongono un programma di istruzione e formazione continua per il loro personale.
Articolo 2 Attrezzature e materiali di riferimento
I laboratori di riferimento dell’UE tengono una documentazione aggiornata comprendente i seguenti elementi:
a) una spiegazione delle attrezzature, compresi i campioni e i materiali di controllo, e dei materiali di riferimento necessari per svolgere i compiti loro assegnati nell’ambito della loro designazione;
b) elementi di prova del fatto che possiedono le attrezzature e una quantità sufficiente dei materiali di riferimento di cui alla lettera a);
c) un piano per l’approvvigionamento dei campioni, dei materiali di controllo e dei materiali di riferimento di cui alla lettera a).
I laboratori di riferimento dell’UE mettono la documentazione di cui al primo comma a disposizione della Commissione, su richiesta di quest’ultima.
Articolo 3 Norme e migliori pratiche internazionali
I laboratori di riferimento dell’UE tengono una documentazione aggiornata comprendente i seguenti elementi:
a) un elenco delle norme e delle migliori pratiche internazionali, comprese le specifiche comuni, che si applicano ai compiti loro assegnati nell’ambito della loro designazione e una giustificazione della pertinenza di tali norme e pratiche ove tale pertinenza non sia evidente;
b) elementi di prova del fatto che hanno integrato le norme e le migliori pratiche internazionali di cui alla lettera a) nelle procedure operative per i compiti pertinenti.
I laboratori di riferimento dell’UE mettono la documentazione di cui al primo comma a disposizione della Commissione, su richiesta di quest’ultima.
[...]
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2017/746[/box-note]
Direttiva 93/44/CEE
Direttiva 93/44/CEE
Direttiva 93/44/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle macchine
(GU L 175 del 19.7.1993)
Abrogata da: Direttiva 98/37/CE
Documento timeline evoluzione del testo della Direttiva macchine
Collegati
[box-note]Direttiva macchine: Timeline evoluzioni del testo
Direttiva 89/392/CEE
Direttiva 98/37/CE[/box-note]
RAPEX Report 22 del 03/06/2022 N. 08 A12/00811/22 Lituania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 22 del 03/06/2022 N. 08 A12/00811/22 Lituania
Approfondimento tecnico: Seggiolone per bambini
Il prodotto, di marca, DREWEX, mod. Libelula, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti ed alla norma tecnica EN 14988:2020 “Seggioloni per bambini - Requisiti e metodi di prova”.
La distanza orizzontale tra la superficie anteriore dello schienale e la cinghia inguinale è eccessiva. Il bambino può liberarsi dal sistema di ritenuta, alzarsi in piedi e cadere dalla sedia.
In accordo alla norma EN 14988:2020 la distanza orizzontale tra la superficie anteriore dello schienale e la cinghia inguinale deve essere minore di 216 mm.
Per misurarla lo schienale deve essere regolato nella posizione più eretta e la cinghia inguinale nella posizione più lontana dallo schienale. A questo punto, sarà possibile misurare la distanza orizzontale tra la superficie anteriore dello schienale non compresso e la cinghia inguinale non compressa a 50 mm dal punto più basso della superficie del sedile non compresso lungo la linea mediana del sedile.
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RAPEX Report 22 del 03_06_2022 N. 08 A12_00811_22 Lituania.pdf Seggiolone per bambini |
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Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 | 16.06.2022
Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 | 16.06.2022
Rettifica del regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido
GU L 161/123 del 16.6.2022
...
Pagina 3, articolo 1, paragrafo 1,
anziché: «1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.»,
leggasi: «1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all’immissione sul mercato e alla messa in servizio di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW.».
Pagina 5, articolo 2, punto 23,
anziché: «23) “modello equivalente”, un modello commercializzato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell’allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.»,
leggasi: «23) “modello equivalente”, un modello immesso sul mercato con gli stessi parametri tecnici di cui alla tabella 1 dell’allegato II, punto 3, di un altro modello immesso sul mercato dallo stesso fabbricante.».
Pagina 6, articolo 8,
anziché: «Fino al 1° gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.»,
leggasi: «Fino al 1° gennaio 2022 gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.».
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Collegati
[box-note]Direttiva 2009/125/CE - ERP
Regolamento (UE) 2016/2282[/box-note]