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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667

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Regolamento di esecuzione  UE  2023 1667

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667

ID 20284 | 31.08.2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1667 della Commissione, dell'8 agosto 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157

GU L 215/1 del 31.8.2023

Entrata in vigore: 10.10.2023

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 è abrogato dal 10.10.2023

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 è abrogato.

Articolo 3

1. L'equipaggiamento marittimo elencato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158" nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 25 agosto 2021 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 25 agosto 2024.

2. L'equipaggiamento marittimo elencato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157" nella colonna 1 dell'allegato, che rispetti i requisiti nazionali per l'omologazione in vigore prima del 15 agosto 2022 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave UE fino al 15 agosto 2025.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Tags: Marcatura CE Direttiva MED

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