Slide background
Slide background




DM 13 maggio 2022 n. 144

ID 17227 | | Visite: 5029 | News Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/17227

DM 13 maggio 2022 n  144

DM 13 maggio 2022 n. 144 / Riqualificazione bombole Reg. UNECE 110

Modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo Regolamento n.110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN n. 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.

(GU n. 162 del 13.7.2022)

Entrata in vigore: 14.07.2022

Modalità applicative:

Circolare numero 23296 del 18 luglio 2022

DM 13 maggio 2022 n. 144, concernente la modalità di riqualificazione delle bombole approvate secondo Regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN n. 110) e l'individuazione dei soggetti preposti alla riqualificazione al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa. (GU n. 162 del 13.7.2022) - Modalità applicative.

________

Art. 1 (Definizioni e campo di applicazione)

1. Autorità competente: Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, di seguito anche solo “Direzione Generale per la motorizzazione”, del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.
2. Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A. (di seguito SFBM): soggetto sub-concessionario ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle finanze del 5 gennaio 1998.
3. Utenti: i soggetti proprietari o utilizzatori delle bombole di metano.
4. Campo di applicazione: serbatoi per il contenimento di metano approvati secondo il regolamento UNECE n. 110 installati su veicoli per la loro propulsione.

Art. 2 (Riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n.110)

1. La riqualificazione periodica delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n.110 è eseguita con le modalità in uso prima dell’entrata in vigore del presente decreto, salvo diverse indicazioni di seguito riportate.
2. La prima riqualificazione periodica di serbatoi del tipo CNG1, CNG2, CNG3, installati sui veicoli per la propulsione, avviene solo in modalità visiva secondo le modalità previste dal costruttore. Le riqualificazioni successive sono eseguite ogni quattro anni con le modalità in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, così come riportato in Allegato 1.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riqualificazione periodica delle bombole CNG4, installate sui veicoli di categoria M1 e N1, è operata ogni quattro anni, salvo diversa indicazione del costruttore, con le modalità in uso prima dell’entrata in vigore del presente decreto, così come riportato nell’Allegato 2.
4. La vita utile delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n. 110 è quella indicata dal costruttore delle bombole e comunque non può eccedere i venti anni.
5. Non è ammesso il riuso di bombole CNG2, CNG3 e CNG4 provenienti da veicoli radiati dalla circolazione.
6. Le bombole che non superano le verifiche di riqualificazione periodica sono avviate a distruzione.
7. I costruttori dei veicoli hanno l'obbligo, qualora questi installino serbatoi CNG4 la cui targhetta di identificazione non sia visibile, di applicare una copia della targhetta sulla superficie di detti serbatori in posizione visibile, unitamente ad una dichiarazione che attesti l'abbinamento del numero di serie della bombola con il numero di telaio del veicolo; tanto al fine di evitare smontaggi che sarebbero operati al solo fine di avere accesso visivo alla targhetta identificativa.
8. Se il veicolo su cui è installato il serbatoio per il contenimento del metano è coinvolto in un incidente “grave”, così come definito nell’Allegato 4, l’officina che interviene nella riparazione del danno ha l’obbligo di sottoporre a verifica di integrità il serbatoio stesso. Tale verifica dovrà essere eseguita da personale qualificato così come definito nell’Allegato 3 al presente decreto. A seguito dell’avvenuta verifica, qualora l’esito della stessa sia positivo, verrà rilasciata dall’officina una dichiarazione di integrità dell’impianto a metano. Qualora, invece, la verifica avesse esito negativo, il veicolo dovrà essere sottoposto alle procedure di revisione e sostituzione delle bombole CNG secondo le modalità in uso prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3 (Norme transitorie e finali)

1. La riqualificazione delle bombole con capacità non superiore a 150 lt, rispondenti alla direttiva 2010/35/UE (bombole TPED ovvero Trasportable Pressure Equipment Direct) e delle bombole approvate con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 settembre 1925 (bombole marchiate DGM: Direzione Generale per la Motorizzazione) installate sui carri bombolai (veicoli batteria) e/o casse mobili, è realizzata secondo quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.
2. Conformemente a quanto prescritto dal regolamento UNECE n. 110, che recepisce le indicazioni delle parti I e II della norma ISO 14469 relativamente ai requisiti dei connettori ai serbatoi per CNG, si dispone che, in occasione della prima riqualificazione utile dei serbatoi, vengano sostituite le valvole di rifornimento non conformi al tipo europeo NGV1. A partire dal 31 dicembre 2025 sarà comunque vietato l’uso di adattatori di carico del metano.
3. Ogni modifica o integrazione agli allegati del presente provvedimento finalizzata ad armonizzarne i contenuti con il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all’art. 62-bis, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020 n. 120, sarà adottata con decreto dell’autorità competente.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

________

Allegato 1 - Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n.110 di tipo CNG1, CNG2 e CNG3
Allegato 2 - Norme di riferimento per la riqualificazione delle bombole approvate secondo il Regolamento UNECE n.110 di tipo CNG4
Allegato 3 - Requisiti del personale tecnico abilitato ad eseguire ispezioni su impianti CNG
Allegato 4 - Definizione di evento incidentale

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DM 13 maggio 2022 n. 144.pdf)DM 13 maggio 2022 n. 144
 
IT690 kB596

Tags: Marcatura CE Direttiva PED Direttiva TPED

Ultimi archiviati Marcatura CE

Ott 29, 2024 112

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto
Ott 22, 2024 213

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti ID 22773 | 22.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento… Leggi tutto
Set 21, 2024 2472

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 117357

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto