Regolamento certificazione T-PED - INAIL 2021
ID 13479 | | Visite: 4110 | Direttiva TPED | Permalink: https://www.certifico.com/id/13479 |
Regolamento certificazione T-PED - INAIL 2021
Certificazione in accordo alla direttiva 2010/35/UE T-PED
Destinatari
Fabbricante, proprietario o utilizzatore dell’attrezzatura
Caratteristiche
La direttiva T-PED (2010/35/UE) si applica alle attrezzature a pressione trasportabili (Apt), disciplinando:
- la valutazione della conformità (immissione sul mercato e messa in servizio)
- la rivalutazione della conformità dei recipienti costruiti in accordo alle normative nazionali previgenti
- l’ispezione periodica.
L’Inail realizza il servizio in qualità di organismo notificato. I tempi di esecuzione e il tipo di verifica variano in funzione dell’equipaggiamento del richiedente e del tipo di attrezzatura da verificare. La valutazione della conformità e l’ispezione periodica delle A.p.t. può essere anche direttamente effettuata dal Fabbricante/Richiedente che opera in accordo ad un sistema di gestione in qualità approvato da INAIL 0100.
Finalità
Accertare la conformità alla Direttiva 2010/35/UE delle attrezzature a pressione trasportabili in sede di valutazione della conformità, rivalutazione della conformità e ispezione periodica.
Modalità di richiesta
Il fabbricante, il proprietario o l’utilizzatore dell’attrezzatura inviano attraverso la compilazione delle richieste di prestazione TPED, specificando il luogo e il tipo di intervento richiesto, all’Unità operativa territoriale di certificazione, verifica e ricerca competente e ad ON0100.
Modalità di erogazione del servizio
L’Unità operativa territoriale di certificazione esegue le verifiche e prove previste dalla Direttiva e comunica a ON0100 l’esito delle stesse predisponendo le certificazioni del caso che vengono riesaminate dal Responsabile Tecnico. La comunicazione al fabbricante/richiedente sull’esito della certificazione avviene comunque contestualmente in sede di verifica sul luogo dell’intervento e, in seguito, attraverso posta ordinaria.
Costi a carico dell’utente
Il rilascio della certificazione prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto previsto dal Tariffario pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005. Il pagamento deve essere effettuato a seguito del ricevimento della fattura.
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Il fabbricante non deve aver presentato analoga domanda di certificazione/ispezione ad altro Organismo Notificato per il medesimo prodotto ne la stessa domanda può essere già stata rifiutata da un altro Organismo Notificato.
Al richiedente INAIL O.N. 0100 richiede:
- di mantenere una registrazione dei procedimenti delle istruttorie per azioni di controllo del mercato, relativi alla non conformità dei prodotti certificati, da segnalare con tempestività a INAIL O.N. 0100;
- di registrare le azioni correttive adottate, nonché relativi eventuali provvedimenti degli organi di vigilanza;
- il rispetto dei doveri cogenti, descritti dalle disposizioni vigenti che traspongono le direttive 2010/35/UE e 2020/1833/UE;
- il rispetto dei doveri contrattuali sottoscritti, nell'accettazione dell'offerta e del presente regolamento;
- di mettere a disposizione di INAIL O.N. 0100, se pertinente, un campione del tipo ed essere consapevole che INAIL O.N. 0100 possa chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede;
- di consentire a INAIL O.N. 0100 di accedere, a fini ispettivi in funzione delle procedure di certificazione richiesta, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito e di fornirgli tutte le informazioni necessarie e la relativa documentazione.
L'Organizzazione richiedente la Certificazione e quella certificata devono, inoltre:
1. consentire, previo accordo con INAIL O.N. 0100, durante il periodo di validità della certificazione relativa alla sorveglianza del servizio interno di ispezione del richiedente, lo svolgimento delle verifiche ispettive di sorveglianza sulla produzione e sul sistema di gestione;
2. fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da INAIL O.N. 0100;
3. non commercializzare prodotti prima della conclusione con esito positivo dell'iter di certificazione;
4. comunicare a INAIL O.N. 0100 eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto certificato;
5. informare preventivamente INAIL O.N. 0100 in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, apertura nuove sedi e/o filiali, cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi.
6. Fornire, prima del rinnovo della certificazione relativa al sistema di gestione in qualità, i dati aggiornati sull'introduzione di nuovi processi/prodotti e sulle modifiche alla struttura organizzativa;
7. non emettere senza preventiva autorizzazione di INAIL O.N. 0100 versioni modificate della
documentazione tecnica di prodotto e/o della documentazione del sistema di gestione in qualità che contengano variazioni ai requisiti previsti dalla Direttiva e/o dalle norme applicate;
8. comunicare l'eventuale coinvolgimento del Legale Rappresentante in procedimenti giudiziari connessi con l'attività dell'Organizzazione;
9. evitare di fare e vietare ad altri di mettere in atto azioni che possano trarre in inganno riguardo la certificazione ottenuta;
10. evitare di utilizzare e vietare l'utilizzo del certificato o di una sua parte in modo ingannevole;
11. interrompere l'utilizzo di materiale pubblicitario che fa riferimento alla certificazione nel caso di sospensione o di revoca della stessa;
12. non lasciare intendere che la certificazione si applichi ad attività/prodotti che sono fuori dal campo di applicazione della stessa;
13. non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico;
14. garantire l'accesso degli ispettori, ivi compresi quelli ACCREDIA (salvo quanto riportato al successivo punto “diritti dell’organizzazione certificata”, a tutte le aree aziendali ed a tutte le registrazioni pertinenti al fine di assicurare il corretto svolgimento della valutazione di conformità;
15. garantire (salvo quanto riportato al successivo punto “diritti dell’organizzazione certificata”) l'accesso ai valutatori ACCREDIA previa comunicazione da parte di INAIL O.N. 0100 dei loro nominativi,
16. garantire (salvo quanto riportato al successivo punto “diritti dell’organizzazione certifica
17. accettare che in caso di diniego della certificazione l'informazione sia fornita in copia all'Ente di Accreditamento;
18. rendersi disponibile all'esecuzione di verifiche ispettive con un preavviso di 5 giorni, a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni, o di sospensione della certificazione, senza possibilità di ricusare il personale tecnico incaricato di eseguire tale ispezione.
Fonte: INAIL
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