Guidelines ecodesign requirements for Electric Motor
Guidelines ecodesign requirements for Electric Motor
Commission Regulation 640/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC whith regard to ecodesign requirements for Electric Motors and No 4/2014 of 6 January 2014 amending Regulation 640/2009.
The guidelines are intended to be used only for facilitating the implementation of the Regulations. They are not intended to replace the Regulations or to provide “interpretation” beyond their intent.
The guidelines only reflect the opinion of the Commission services and are not legally binding. A finally binding legal interpretation of EU legislation may only be provided by the European Court of Justice. The guidelines are without prejudice to the position the Commission might take should an issue arise in a procedure before the European Court of Justice.
Electric motors are subject to EU ecodesign requirements. Electric motors use almost 50% of the electricity in Europe. They are in machines such as elevators, cranes and cooling systems. With a more efficient motor, an average of € 700 can be saved over the lifetime of the product. More efficient motors could save Europe around 135 TWh of electricity by 2020 – equivalent to the annual electricity consumption of Sweden. This means over 60 million tonnes of CO2 emissions will be avoided.
Some motors designed for specific conditions, for example those that operate immersed in a liquid such as in a sewage system, are excluded from these requirements.
Ecodesign requirements for electric motors are mandatory for all manufacturers and suppliers wishing to sell their products in the EU. These requirements cover energy efficiency.
European Commission 2014
Motori elettrici: Dal 1 Gennaio 2015 limiti di classe di efficienza energetica almeno IE2/IE3
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Guidelines Electric Motors.pdf European Commission 2014 |
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Focus Istruzioni d'uso e Marcature Gru caricatrici EN 12999

Focus Istruzioni d'Uso e marcature Gru caricatrici EN 12999:2020
ID 1542 | 11.11.2021 / Documento di approfondimento in allegato
Documento di approfondimento sulle istruzioni per l’uso e le marcature necessarie per le gru caricatrici in accordo alla norme tecnica EN 12999:2020 “Apparecchi di sollevamento - Gru Caricatrici”.
Il presente documento è una traduzione non ufficiale in lingua italiana di parti della norma EN 12999:2020 - Traduzione non ufficiale IT.
[panel]Definizione
Gru caricatrice: Gru a motore composta da una colonna, che ruota attorno a una base, e un sistema di bracci che è applicato alla sommità della colonna, progettata per il carico e lo scarico di veicoli.[/panel]
[box-info]EN 12999:2020 “Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici”
Data entrata in vigore: 14 ottobre 2020
La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN 12999:2020 il 10 dicembre 2020.
Sostituisce: EN 12999:2011+A2:2018
Con la Dec. di es. (UE) 2021/1813 la norma è stata pubblicata, dal 15.10.2021, nell’elenco delle norme armonizzate per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.[/box-info]
La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, il calcolo, le prove delle gru caricatrici idrauliche e per il loro montaggio su veicoli o fondazioni statiche.
La norma si applica alle gru da carico progettate per essere installate su:
- veicoli stradali, compresi i rimorchi, con capacità di carico;
- trattori (stradali o agricoli), in cui solo un rimorchio trainato ha la capacità di trasportare merci;
- corpi smontabili che devono essere trasportati da uno dei soggetti sopra indicati;
- altri tipi di vettori (ad esempio caricatori separati, cingolati, veicoli ferroviari, navi non marittime);
- fondamenta statiche.
La norma si applica anche alle gru caricatrici dotate di attrezzi speciali o attrezzature intercambiabili (es. pinza, benna, pinza per pallet, ecc.), come specificato nel manuale dell’operatore.
[...]
1. Componenti principali gru caricatrici
Legenda
1 Base
2 Braccio stabilizzatore
3 Martinetto stabilizzatore
4 Meccanismo di rotazione: per esempio, cremagliera, ralla
5 Colonna
6 Primo braccio
7 Cilindro primo braccio
8 Secondo braccio
9 Cilindro secondo braccio
10 Braccio sfilo idraulico
11 Martinetti sfilo
12 Prolunga manuale
13 Gancio
14 Comandi
15 Piede stabilizzatore
16 Adattatore terzo braccio
17 Terzo braccio
18 Cilindro terzo braccio
19 Braccio sfilo idraulico
29 Martinetti sfilo
21 Gancio
22 Prolunga manuale
Figura 1 - Parti principali di una gru caricatrice
2. Esempi di configurazioni e montaggi
2.1 Gru caricatrici con gruppo bracci diritto
Figura 2 - Gru caricatrici con gruppo bracci diritto
[...]
Figura 16 - Gru caricatrice montata su nave non marittima
3. Informazioni per l’uso
3.1 Istruzioni per l’installatore
Le istruzioni di installazione devono includere:
[panel]a) descrizione del telaio su cui può essere montata la gru;
b) requisiti dei bulloni e degli elementi di fissaggio per il montaggio della gru caricatrice su un veicolo o su una fondazione statica;
c) masse, baricentri e tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei carichi sugli assi e la stabilità;
d) i valori di TL, Gb e, se applicabile, ∆ per la prova di stabilità;
e) istruzioni per prova di stabilità mediante pressione di prova, se prevista dal fabbricante. Se necessari per la prova, devono essere forniti anche strumenti software appropriati;
f) l'angolo del braccio che corrisponde al momento massimo del 1° braccio;
g) la specifiche dell’impianto idraulico che devono includere:
- requisiti di pressione e portata;
- capacità olio impianto;
- specifiche dell'olio del sistema;
- raccomandazioni sulla capacità minima del serbatoio;
- filtrazione consigliata;
h) requisiti dell'impianto elettrico;
i) informazioni su come collegare i dispositivi di segnalazione nella cabina del camion;
j) requisiti per l'accesso e l'uscita nelle e dalle stazioni di controllo;
k) un'istruzione per eseguire le prove in conformità al capitolo 6 della norma EN 12999:2020.[/panel]
[...]
Figura 19 - Esempio di diagramma del carico nominale per la gru con paranco. Il carico è ridotto al 50% al di sopra di un’elevazione di 60°
[...]
4.4 Targhe speciali sulle gru per la movimentazione del legname
Le gru per la movimentazione del legname devono essere dotate della seguenti targhe speciale:
a) in corrispondenza della stazione di comando e sul gruppo bracci una figura che mostri la distanza di sicurezza (vedi esempio Figura 23);
Figura 23 – Esempio di un simbolo indicante la distanza di sicurezza dalla gru in funzione
b) un simbolo sul secondo braccio delle gru indicante servizio con gancio non ammesso (vedi esempio Figura 24);
Figura 24 - Esempio di simbolo per gru indicante il servizio con gancio non ammesso
[...]
5. Simboli per funzioni operative e di messa in opera
Le parti della gru caricatrice che si muovono svolgendo una funzione operativa devono essere contrassegnate con circoli bianchi, linee spesse e/o freccia nei simboli.
I simboli devono essere conformi alla tabella 1.
Tabella 1 - Simboli da utilizzare
[...]
8.3 Telecomandi
Le leve di comando multidirezionale dovrebbero essere disposte in conformità alla figura 30.
Le leve di comando bidirezionali dovrebbero essere conformi alla figura 27, disposizione A.
Legenda
1 Apertura benna
2 Discesa 2° braccio
3 Rotazione colonna in senso antiorario
4 Rotazione colonna in senso orario
5 Salita 2° braccio
6 Chiusura benna
7 Rotazione in senso orario del dispositivo di presa del carico
8 Discesa 1° braccio
9 Estensione dei bracci sfilabili
10 Rotazione in senso orario del dispositivo di presa del carico
11 Salita 1° braccio
12 Rientro bracci sfilabili
13 Operatore
Figura 30 - Comandi multidirezionali - Disposizione di un sistema di comando a due leve
[...] Segue in allegato
Fonti
EN 12999:2020
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 11.11.2021 | Aggiornato in accordo alla EN 12999:2020 | Certifico Srl |
1.0 | 26.04.2015 | -- | Certifico Srl |
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
EN 12999:2020 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Certifico MIUM & MIA SUITE Ed. 13.0 2021
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni[/box-note]
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Focus istruzioni e marcature Gru caricatrici Rev. 2.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2021 |
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Focus istruzioni e marcature Gru caricatrici Rev. 2.0 2021.docx Certifico Srl - Rev. 2.0 2021 |
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Focus Gru autocarro Informaziomi e Istruzioni in accordo EN 12999.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2015 |
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Focus Gru autocarro Informaziomi e Istruzioni in accordo EN 12999.docx Certifico Srl - Rev. 1.0 2015 |
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Divieto di immissione sul mercato macchina spellafili: Decisione (UE) 382/2016
Divieto di immissione sul mercato di macchina spellafili: Decisione di Esecuzione (UE) 382/2016
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/382 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2016 relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina spellafili.
Non conformità RESS:
1.2.4.3 «Arresto di emergenza»
1.3.7 «Rischi dovuti agli elementi mobili»
1.7.1 «Informazioni e avvertenze sulla macchina»
1.7.4.2 «Contenuto delle istruzioni»
In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di una macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.
Il motivo della misura è la non conformità della macchina spellafili ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
L'allegato I, punto 1.2.4.3 («Arresto di emergenza»), della direttiva 2006/42/CE richiede che la macchina sia munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo.
Sono escluse da quest'obbligo:
a) le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
b) le macchine portatili tenute e/o condotte a mano.
La macchina spellafili, anche se non esclusa dall'obbligo, non era munita di interruttore di arresto di emergenza.
L'allegato I, punto 1.3.7 («Rischi dovuti agli elementi mobili»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
La macchina spellafili presentava le seguenti lacune:
- rischio dovuto a elementi mobili per mancanza di dispositivi di protezione; nella fattispecie, una cinghia trapezoidale scoperta,
- distanza insufficiente dalla zona pericolosa; nella fattispecie, vi è il rischio di inserire le mani nella zona di passaggio dei fili sui rulli se non si rispettano le distanze di sicurezza.
L'allegato I, punto 1.7.1 («Informazioni e avvertenze sulla macchina»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta, della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori. Nel caso della macchina spellafili le avvertenze che figurano nel manuale sono redatte solo in inglese.
L'allegato I, punto 1.7.4.2 («Contenuto delle istruzioni»), della direttiva 2006/42/CE specifica le informazioni che ciascun manuale di istruzioni deve contenere.
Il manuale operativo della macchina spellafili non conteneva informazioni in merito ai rischi residui che permangono malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate, né informazioni sul livello di potenza acustica emesso come previsto dal punto 1.7.4.2, lettera l). I disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento erano pressoché mancanti o poco chiari contrariamente a quanto previsto dal punto 1.7.4.2, lettera e).
La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania.
Non è pervenuta alcuna risposta.
L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che la macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Germania, non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania.
[notificata con il numero C(2016) 1520]
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Decisione Esecuzione UE 382 2016.pdf Divieto immissione sul mercato di macchina spellafili |
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Technical documentation of Directive 2009/48/EC on the Safety Toys - Rev. 1.5 2016

Guidance document on the application of Directive 2009/48/EC on the Safety Toys
Technical documentation
In order to ensure compliance with the essential safety requirements, it was necessary to lay down appropriate conformity assessment procedures to be followed by the manufacturer.
Internal production control based on the manufacturer's own responsibility for the conformity assessment has proven adequate in cases where he has followed the harmonised standards, the reference number of which has been published in the Official Journal of the European Union (OJEU), covering all the safety requirements for the toy. In cases where such harmonised standards do not exist the toy should be submitted to third party verification, in this case EC-type examination.
The same should apply if one or more of such standards has been published with a restriction in the Official Journal of the European Union, or if the manufacturer has not followed such standards completely, or only in part. The manufacturer can submit the toy to EC-type examination in cases where it considers that the nature, design, construction or purpose of the toy necessitates third party verification.
To complete the legal obligations of the manufacturer which aim at ensuring the safety of toys, an explicit obligation to carry out an analysis of the various hazards that the toy may present and an assessment of the potential exposure to them, is included in the new Toy Safety Directive 2009/48/EC (TSD).
With regards to chemicals, this includes in particular an assessment of the likelihood of the presence in the toy of prohibited or restricted substances. Manufacturers are obliged to keep this safety assessment in the technical documentation to allow market surveillance authorities to perform their tasks efficiently.
This guidance document aims at providing necessary information in order to elaborate an adequate technical documentation. Focus is the safety assessment to be carried out by manufacturers – including SMEs.
This document must ensure that, when correctly applied, the Directive leads to the removal of obstacles and difficulties related to the free circulation (free movement) of goods within the European Union. It should be noted that the statements in these guidelines refer only to the application of Directive 2009/48/EC unless otherwise indicated.
Rev. 1.5 2016
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Technical documentation guide Rev. 1.5 2016.pdf Eurpean Commission - Rev. 1.5 2016 |
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D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26: Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 / Attuazione Direttiva PED
ID 2369 | 12.03.2016 / Nuova Direttiva PED 2014/68/UE Attuata
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
Il Decreto annunciato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 12 febbraio, apporta significative modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che attua nel nostro paese la direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, a partire dal Titolo del D.Lgs. 93/2000 che viene sostituito in"Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione".
Entrata in vigore
Con l’eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera t), fermo restando la decorrenza disposta dall’articolo 49 della direttiva 2014/68/UE relativamente all’articolo 13 della medesima, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.
(G.U n. 53 del 4 Marzo 2016)
PED Pressure Equipment Directive Consolidato
Disponibile il testo PDF copiabile/stampabile direttamente dal sito Ris. Abbonati.
Testo consolidato del Decreto Legislativo 93/2000 PED (Pressure Equipment Directive) con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 (Attuazione nuova Direttiva PED 2014/68/UE) e Decreto 329/2004.
Le norme consolidate:
Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93
Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l’abrogazione.
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).
(GU n.53 del 04.03.2016)
Direttiva 2014/68/UE PED
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
(GU L 189 del 27.6.2014)
Decreto 1° dicembre 2004, n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 9
(GU n.22 del 28.01.2005 - SO n. 10)
Collegati
[box-note]Download Testo Consolidato PED
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE: file CEM
Ambiente e Sicurezza: le novità del CdM del 12 Febbraio 2016
Decreto Legislativo N. 93 del 25 Febbraio 2000
Direttiva 97/23/CE PED[/box-note]
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PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2019 Ed. 3.0 2019.pdf Certifico Srl - Ed. 3.0 2019 |
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PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2018 - Ed. 2.0 2017.pdf Certifico Srl - Ed. 2.0 2017 |
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Esame approfondito di piattaforme elevabili EN 1570-1
Esame approfondito di piattaforme elevabili EN 1570-1
Check list conformità alla norma EN 1570-1
Il Documento specifica i requisiti per l'esame approfondito di piattaforme di sollevamento per il sollevamento e/o abbassando beni e/o persone associate con il movimento delle merci trasportate dalla piattaforma, indipendentemente dal sistema di trasmissione, che sono progettate, costruite e installate in conformità alla norma EN 1570-1:2011, più eventuali modifiche future.
NOTA: Queste piattaforme di sollevamento sono destinate al trasporto di merci e/o persone associate con il movimento delle merci e non per il movimento di persone.
EN 1570-1
Requisiti di sicurezza per piattaforme elevabili - Parte 1: Piattaforme elevabili fino a due livelli fissi di sbarco.
La norma specifica i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili industriali per il sollevamento e/o l'abbassamento di beni e degli operatori. La norma si occupa di tutti i pericoli significativi pertinenti alle piattaforme elevabili quando esse sono utilizzate come previsto dalle istruzioni operative e secondo le condizioni da esse previste. La norma specifica le misure tecniche adeguate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dai pericoli significativi.
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-1570-1-2011.html
FEM 2012
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Thorough examination of lifting tables.pdf FEM 2012 |
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Dispositivi di ritenuta del veicolo: Sicurezza e Prestazioni
Dispositivi di ritenuta del veicolo: Sicurezza e sulle prestazioni
Questo documento definisce la sicurezza, le prestazioni, e fornisce raccomandazioni per quanto riguarda l'applicazione di dispositivi di ritenuta del veicolo.
Per individuare il dispositivo di ritenuta devono essere valutati i requisiti di salute e sicurezza per il veicolo.
Un dispositivo di ritenuta veicolo deve essere progettato per ridurre al minimo i rischi connessi allo spostamento del veicolo di trasporto lontano dalla zona di carico.
I diversi tipi di dispositivi di immobilizzazione del veicolo che rientrano nell'ambito del presente documento sono classificati secondo loro funzione.
Questa pubblicazione è solo una guida e fornisce una panoramica per quanto riguarda la sicurezza e le prestazioni dei dispositivi di immobilizzazione del veicolo.
Non deve essere considerata come una interpretazione del quadro giuridico esistente vincolante e non pretende di coprire ogni aspetto della questione, né rispecchia tutti gli aspetti legali in dettaglio. Essa non è destinata, e non può perfezionare la propria conoscenza delle relative direttive, leggi e regolamenti. Inoltre le caratteristiche specifiche dei singoli prodotti e le varie applicazioni possibili devono
essere presi in considerazione. Per questo motivo, a parte le valutazioni e procedure indirizzate in questa guida, si possono verificare molti altri scenari relativi alle istruzioni sui dispositivi del produttore
che devono essere sempre rispettati.
FEM 2015
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Guideline Vehicle restraint Safety and Performance.pdf FEM 2015 |
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Guidelines for application to Electrical Power Drive Systems
Guidelines for application to Electrical Power Drive Systems
CE Marking and Technical Standardisation Edition 4
Electrical Power Drive Systems (PDSs), including Complete Drive Modules (CDMs) and Basic Drive Modules (BDMs), are inherently complex items of power electronic equipment.
They can exist in different classes, which range from components, sold either to the general public or to professional assemblers, through to products fully incorporated into an apparatus or an installation. For the benefit of manufacturers, integrators, installers and users alike, this document describes each class of PDS and provides clear guidelines as to the application of three relevant European Directives:
- Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC
- Machinery Directive (MD) 2006/42/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive (EMCD) - 2004/108/EC
This document is therefore a “Drive Specific” extension to the European Commission’s guidance on the application of each of these Directives. This edition of the guide addresses the currently applicable provisions of the above Directives.
Editions 1 and 3 of the guide cover previous corresponding directives.
Other European Directives (specifically the ATEX Directives) are not addressed in this document.
For each Directive and, where appropriate, for each class of PDS, these guidelines define:
- Application of the Directive
- Responsibilities
- Harmonised Standards to be used
- Requirements for Declarations of Conformity and CE marking
- Recommendations for the system integrator responsible for the installation. While the focus of this document is low voltage (LV) equipment, the requirements for the EMC Directive and the Machinery Directive are also relevant for high voltage (HV) equipment.
GAMBICA 2015
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Guidelines for application Electrical Power Drive Systems.pdf GAMBICA 2015 |
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Rettifica Norme armonizzate Direttiva macchine Gennaio 2016
Rettifica alla comunicazione della Commissione nel quadro dell'esecuzione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 14 del 15 gennaio 2016)
(2016/C 84/08)
Norme armonizzate Direttiva macchine Gennaio 2016
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
Direttiva 97/68/CE / Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
ID 2355 | Update news 09.01.2024
[box-info]Abrogazione Direttiva 97/68/CE
Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.
GU L 252/53 del 16.9.2016
Data di entrata in vigore: 1° Gennaio 2017[/box-info]
Le macchine mobili non stradali (NRMM) impiegano un'ampia varietà di motori installati nelle macchine per scopi di trasporto di persone o merci.
I motori a combustione installati in queste NRMM contribuiscono all'inquinamento dell'aria emettendo gas di scarico. L'Unione Europea ha l'obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni e di eliminare le attrezzature più inquinanti.
Le emissioni di questi motori sono regolate prima che questi vengano immessi sul mercato dalla Direttiva 97/68/CE, modificata dalla Direttiva 2002/88/CE.
Per i vari tipi di NRMM, la Direttiva indica il livello massimo di emissioni permesso come funzione della potenza del relativo motore. Inoltre la Direttiva include una serie di fasi di limiti di emissioni di rigore crescente con i corrispettivi periodi di applicazione. I produttori devono assicurarsi che i nuovi motori siano conformi a questi limiti per poter immettere la macchina sul mercato.
In allegato la legislazione di riferimento.
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) n. 1024/2012[/box-note]
Equipaggiamenti Elettrici: i Requisiti previsti da EN 60204-1
Equipaggiamenti Elettrici: i Requisiti previsti da EN 60204-1
EN 60204-1:2006 Requisiti
Sicurezza del macchinario
Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: regole generali
Varianti: A1:2010 - EC:2010
La EN 60204-1 si applica all'equipaggiamento elettrico utilizzato in una grande varietà di macchine e in un gruppo di macchine che lavorano insieme in modo coordinato.
I rischi associati ai pericoli relativi all'equipaggiamento elettrico devono essere considerati come parte delle prescrizioni globali per la valutazione dei rischi della macchina.
Questo permette di stabilire un livello adeguato di riduzione del rischio, e le misure di protezione necessarie per le persone che possono essere esposte a tali pericoli, pur mantenendo un livello accettabile di prestazioni della macchina e del suo equipaggiamento.
File CEM importabile in Certifico Macchine 4
File CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito cem4.eu
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EN 60204-I Testo Requisiti.PDF Testo Requisiti |
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Schema di decreto legislativo attuazione direttiva 2014/35/UE BassaTensione
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE (BT)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Atto del Governo: 275
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Annuncio all'Assemblea: 22 febbraio 2016
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (Assegnato il 19 febbraio 2016 - Termine il 30 marzo 2016)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 30 marzo 2016)
V Bilancio (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 10 marzo 2016)
Aggiornamento articolo: il Decreto Pubblicato:
Decreto Legislativo 86/2016 Bassa Tensione
Nuova Direttiva Bassa tensione 2014/35/UE
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Relazione illustrativa Tabella di concordanza Relazione tecnica ATN AIR.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione |
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Testo Atto trasmesso.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione |
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Schema di decreto legislativo attuazione direttiva 2014/34/UE ATEX
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE (ATEX)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Atto del Governo: 274
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Annuncio all'Assemblea: 22 febbraio 2016
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (Assegnato il 19 febbraio 2016 - Termine il 30 marzo 2016)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 30 marzo 2016)
V Bilancio (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 10 marzo 2016)
Aggiornamento articolo: il Decreto Pubblicato:
Decreto Legislativo 85/2016 ATEX
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE: file CEM
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Relazione illustrativa Tabella di concordanza Relazione tecnica ATN AIR.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/34/UE ATEX |
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Testo Atto trasmesso.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/34/UE ATEX |
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Child Product Safety Guide: Potentially dangerous products
Child Product Safety Guide
Potentially dangerous products
Every day children are hurt when interacting with products in their daily environments, even with products made especially for children. For example, annually in the EU 28 Member States approximately 19,000 injuries to children 0-14 years of age involve bunk beds and are serious enough to require a visit to the emergency department. The purpose of this guide is to explore children’s interactions with products and specifically to:
- inform consumers and professionals about the risks that a child encounters with products in and around the home;
- educate consumers and professionals in the purchase of child products;
- educate consumers and professionals regarding safe usage of products potentially dangerous to children;
- provide consumers and professionals with details of the safety standards that have been approved by CEN, the European standards organisation, that specify the safety requirements, tests and test methods for the products referred to in this guide.
Within this guide information on 26 child-related products are detailed to provide comprehensive information to assist parents, caregivers and injury prevention professionals with the reduction of child injuries related to these potentially dangerous products.
How was this information gathered? The information in this guide was collected in two ways. First, we reviewed relevant literature and available data on child injuries involving products. Injuries and accidents data in Europe were obtained from the RAPEX system - the Rapid Alert System for NonFood Products of the European Commission, from European Child Safety Alliance Country partners (including non EU Member States such as Israel and Norway) and the European Injury Database (IDB) co-funded under the EU-Health programme and managed by Eurosafe. For more information about the IDB: http://ec.europa.eu/health/data_collection/ databases/idb/index_en.htm
To supplement the limited injury data available in Europe for certain products, the United States Consumer Product Safety Commission (CPSC) and Health Canada were also consulted. Second, we contacted key stakeholders and experts in Europe who are involved in product safety for children and asked them to advise on the products to be included and their detailed descriptions (see Acknowledgements section for a complete listing of experts consulted).
Thus, the products included in this guide are based on both evidence-based research as well as professional expertise. This guide chose to highlight products that met the following criteria:
- products which are highly used by parents and caregivers,
- products which cause either frequent or severe injuries, and
- products which are considered ‘safety’ products for children, but are widely misused by consumers.
For each product included we present the following information:
- Why the product poses a problem
- How the product can be dangerous for children
- What to look for when buying or prior to using (including European standards when applicable)
- How to use the product safely European safety standards Products detailed in this guide are included within the scope of the European Commission’s General Product Safety Directive (GPSD) 2001/95/EC.
The Directive provides a generic definition of a safe product, which is assessed in accordance with European standards, community technical specifications, codes of good practice, state of the art and the expectations of consumers.
Sector-specific products such as toys have their own Directive. The Toy Safety Directive 2009/48/EC is a new Directive that came into force for Member States on July 20, 2011 and refers to toys as products that are used or intended for use in play by children up to the age of 14 years.
The Directive lays down the safety criteria or “essential requirements” which toys must meet during manufacture and before being placed on the market.
The safety criteria cover general risks (protection against health hazards or physical injury) and particular risks (physical and mechanical, flammability, chemical properties, and electrical properties). For more information about the Toy Safety Directive we invite you to please visit the website of the European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry, Factsheet Toy Safety at http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/directives/
UE 2012
Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration

Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating, Repair, and Alteration
This inspection code covers the in-service inspection, repair, alteration, and rerating activities for pressure vessels and the pressure relieving devices protecting these vessels.
This inspection code applies to all refining and chemical process vessels that have been placed in service unless specifically excluded per 1.2.2.
This includes:
a. vessels constructed in accordance with an applicable construction code
b. vessels constructed without a construction code (non-code)-A vessel not fabricated to a recognized construction code and meeting no known recognized standard
c. vessels constructed and approved as jurisdictional special based upon jurisdiction acceptance of particular design, fabrication, inspection, testing, and installation
d. non-standard vessels-A vessel fabricated to a recognized construction code but has lost it's nameplate or stamping.
The ASME Code and other construction codes are written for new construction; however, most of the technical requirements for design, welding, NDE, and materials can be applied to the inspection, rerating, repair, and alteration of in-service pressure vessels.
If an item cannot follow the ASME Code because of its new construction orientation, requirements for design, material, fabrication, and inspection shall conform to API 510 rather than to the ASME Code. If in-service vessels are covered by requirements in the ASME Code and API 510 or if there is a conflict between the two codes, the requirements of API 510 shall take precedence.
As an example of the intent of API 510, the phrase "applicable requirements of the ASME Code" has been used in API 510 instead of the phrase "in accordance with the ASME Code."
API 510 NINTH EDITION, JUNE 2006
American Petroleum Institute
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API 510 Pressure Vessel Inspection Code.pdf Ed. 2006 |
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Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Direttiva 2014/30/UE - Nuova Direttiva EMC Prodotti
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L96 del 29.3.2014)
Articolo 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature definite all’articolo 3.
...
Articolo 3 Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «apparecchiatura»: ogni apparecchio o impianto fisso;
2) «apparecchio»: ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, messo a disposizione sul mercato come unità funzionale indipendente, destinato all’utilizzatore finale e in grado di generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
3) «impianto fisso»: una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
4) «compatibilità elettromagnetica»: l’idoneità di un’apparecchiatura a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature in tale ambiente;
...
Articolo 13 Presunzione di conformità
delle apparecchiature Le apparecchiature che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato I disciplinati da tali norme o parti di esse.
Articolo 45 - Abrogazione
La direttiva 2004/108/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione di tale direttiva di cui all’allegato V.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI.
Articolo 46 - Entrata in vigore e applicazione
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(18 Aprile 2014)
[panel]Modifiche:
Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018
Direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2749 dell'8.11.2024) [...][/panel]
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 80/2016 EMC
Vedi il Decreto Coordinato EMC D.Lgs. 194/2007 con il nuovo D.Lgs. 80/2016
Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016
Direttiva click[/box-note]
Appunti Direttiva PED 97/23/CE: Introduzione alla classificazione attrezzatura a pressione

Appunti di base Direttiva PED 97/23/CE
Introduzione alla classificazione di una attrezzatura a Pressione in PED
La Direttiva PED è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 93/2000.
La direttiva PED nel suo complesso traccia un iter tecnico-procedurale per la realizzazione di apparecchi a pressione, coinvolgendo Fabbricanti, Organismi Notificati, Utenti, Stati Membri e CEN.
Si compone, nel Decreto recepito in Italia, di 22 articoli e di 7 allegati.
Il “cuore” della Direttiva PED è l’allegato I dove vengono indicati i requisiti essenziali di sicurezza obbligatori ai quali devono attenersi i fabbricanti delle attrezzature a pressione che superano i limiti di pericolosità fissati dalla PED stessa.
Direttiva PED 97/23/CE - Pressure Equipment Directive
Ed. 3.0 2015
Formato doc
Elaborato Certifico S.r.l.
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Appunti direttiva PED.doc Certifico Srl - Ed. 3.0 2015 |
714 kB | 100 | |
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Appunti direttiva PED - Rev. 2.0 2014.doc Certifico Srl - Ed. 2.0 2014 |
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Decisione di esecuzione (UE) 2016/175
Non Conformità CE idropulitrice
Non Conformità RESS 1.5.1 e 1.5.2 Direttiva 2006/42/CE e norma armonizzata EN 60335-2-67:2009
Decisione di esecuzione (UE) 2016/175 della Commissione dell'8 febbraio 2016 concernente una misura adottata dalla Spagna a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a vietare l'immissione sul mercato di un tipo di idropulitrice.
[notificata con il numero C(2016) 670]
In particolare:
- il grado di protezione contro l'ingresso dannoso dell'acqua è inferiore al livello IPX7 richiesto per gli apparecchi a mano, con conseguente rischio di elettrocuzione.
L'idropulitrice non è quindi conforme all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2, della direttiva 2006/42/CE, né al punto 6.2 della norma armonizzata EN 60335-2-67:2009 per quanto riguarda gli apparecchi a mano.
- la lunghezza del cavo elettrico è inferiore a 15 m, con conseguente rischio di elettrocuzione.
L'idropulitrice non è quindi conforme all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2, della direttiva 2006/42/CE, né al punto 25.7 della norma armonizzata EN 60335-2-67:2009 per quanto riguarda gli apparecchi a mano.
- l'idropulitrice presenta un'apertura a meno di 60 mm dal pavimento, che potrebbe consentire l'ingresso di liquidi verso parti sotto tensione, con conseguente rischio di elettrocuzione.
L'idropulitrice non è quindi conforme all'allegato I, sezioni 1.5.1 e 1.5.2, della direttiva 2006/42/CE, né al punto 22.101 della norma armonizzata EN 60335-2-67:2009.
RESS Direttiva 2006/42/CE non conformi:
1.5.2. Elettricità statica
EN 60335-2-67:2009
Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
Parte 2-67: Norme particolari per apparecchi per il trattamento e per la pulizia dei pavimenti per uso commerciale.
Foto: Archivio
DT Oleoidraulica EN ISO 4413:2010 (UNI 2012)

Documento Tecnico Rev. 2.0.2014
Oleoidraulica EN ISO 4413:2010 (UNI 2012)
Info generali e Modulo raccolta dati per la conformità
1. Focus Tecnico Estratto Norma tecnica EN ISO 4413:2010 [pdf]
2. Modulo per la raccolta dei dati del sistema oleoidraulico e componenti per garantire la conformità a EN ISO 4413:2010 - Annex B [doc]
3. EN ISO 4413:2010 Traduzione Non Ufficiale punti 6-7-8 [pdf]
4. File CEM importabile CEM4 [cem]
EN ISO 4413:2010 Oleoidraulica
Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti
Allegato ZA
Presunzione Conformità RESS pertinenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE ad eccezione di:
- 1.5.8 Rumore
- 1.7.4.2 u) Emissione di rumore aereo
La norma specifica le regole generali e i requisiti di sicurezza per i sistemi oleoidraulici e i loro componenti utilizzati sul macchinario come definito nella EN ISO 12100.
Essa tratta tutti i pericoli significativi associati ai sistemi oleoidraulici e specifica i principi da applicare al fine di evitare tali pericoli quando i sistemi sono installati per l’uso previsto.
(!) EN ISO 4413:2010 Punto. 8:
Dichiarazione di identificazione (riferimento alla presente norma internazionale)
Si raccomanda vivamente ai produttori che hanno scelto di adeguarsi a questo standard internazionale di inserire la seguente dichiarazione in prove, cataloghi e materiale informativo di vendita:
"I sistemi oleoidraulici e i loro componenti sono conformi alla norma EN ISO 4413:2010, Oleoidraulica - Regole generali e di sicurezza per i sistemi e i loro componenti”.
CEN: Approved on 6 November 2010
UE: Armonizzazione 30 Novembre 2011
UNI: Pubblicazione Febbraio 2012
Elaborazione Certifico Rev. 2.0 2014
pag. 20 + Modello dati doc
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE
File CEM importabile Certifico Macchine 4
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-4413-2012.html
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Focus Tecnico Oleoidraulica EN ISO 4413_2010.zip Documento Certifico |
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Decreto dirigenziale del 10 luglio 2015 MISE
Decreto dirigenziale del 10 luglio 2015
Divieto di immissione sul mercato rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA
Con il Decreto dirigenziale del 10 luglio 2015, è data esecuzione sul mercato domestico della Decisione della Commissione (10.06.2015) concernente una misura adottata dalla Lettonia in conformità all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, che vieta l’immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA.
Non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell’allegato I della direttiva 2006/42/CE:
1.3.8 - Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili;
1.4.1 - Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione Considerato che tali non conformità comportano un rischio per l’utente di tagliarsi ovvero venire a contatto con gli elementi attivi del macchinario, per cui è necessario richiamare l’attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;
MISE
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Decreto dirigenziale del 10 luglio 2015 MISE.pdf Divieto immissione sul mercato rasaerba |
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Regolamento Delegato (UE) 2016/364
Reazione al fuoco: Classificazione prestazione Prodotti da Costruzione Regolamento (UE) 305/2011 CPR
ID 2393 | Update news 07.06.2022
Regolamento Delegato (UE) 2016/364 della Commissione dal 1° luglio 2015
relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(GU L 68/4 del 15.3.2016)
_______
Il Regolamento (che entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) abroga la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000)
Quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato.
L'Allegato riporta le "Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio" ed un insieme di tabelle:
-Tabella 1: Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici
-Tabella 2: Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco
-Tabella 3: Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco
-Tabella 4: Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco
Con la decisione 2000/147/CE della Commissione è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco.
Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata per la valutazione di tale azione e la classificazione dei risultati della valutazione.
La decisione 2000/147/CE prevede varie classi di reazione all'azione del fuoco e contiene le classi F, FFL, FL ed FCA, definite come «Reazione non determinata».
Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo.
Le classi definite con il riferimento «nessuna prestazione determinata» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.
L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «nessuna prestazione determinata» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione.
Affinché i fabbricanti possano dichiarare una prestazione in relazione alla reazione al fuoco di livello inferiore rispetto a quella indicata dalle classi E, EFL, EL ed ECA, è necessario modificare di conseguenza i criteri di classificazione delle classi F, FFL, FL ed FCA.
La decisione 2000/147/CE, è abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2016/364: i riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento del 2015.
...
segue in allegato
Collegati
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR[/box-note]
Guidance document on the application of Directive 2009/48/EC on the Safety Toys - Rev. 1.9 2016

Guidance document on the application of Directive 2009/48/EC on the Safety Toys
The technological developments in the toys market have raised new issues with respect to the safety of toys, and made consumers express increased preoccupations in this regard.
The experience made with the operation of the "old" Directive 88/378/EEC on the safety of toys led to the conclusion that there was a need to update and complete the safety requirements, in particular in areas such as noise and chemicals in toys and choking hazards presented by toys in food. At the same time, market surveillance authorities highlighted the need to ensure a coherent approach, in particular in the areas of implementation of legislation and of market surveillance, towards a very different market compared to the market existing at the time when Directive 88/378/EEC entered into force in 1988.
The new Directive 2009/48/EC, therefore, needed to be adapted to those developments. According to its Better Regulation initiative, the Commission had also engaged in simplifying the legislative framework and in increasing its quality and efficiency.
Directive 2009/48/EC is the first sectoral Directive to incorporate and be aligned to the general framework for the marketing of products in the EU, the so called “goods package”.
(Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products, and repealing Regulation (EEC) no 339/93 and Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC).
The objective of these guidelines is to clarify certain matters and procedures referred to in Directive 2009/48/EC on the safety of toys. The guidelines should be used in conjunction with the Directive and with the European Commission’s 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules 2014:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/index_en.htm
The objective of these guidelines is to provide guidance on how to ensure that the information in instructions and warnings is accessible and can be understood by the consumers, those who buy or play with the toy, so they can use the toy safely and appropriately.
The new measures are meant to improve the warnings effectiveness in the prevention of accidents. Therefore, toys should be accompanied by clearly visible, easily legible and understandable warnings in order to reduce inherent risks of their use. Bear in mind that some toys that are safe for one category of children or under certain use conditions, might be hazardous for other children or under other use circumstances.
These guidelines are not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, their trade associations, bodies in charge of the preparation of standards as well as those entrusted with the conformity assessment procedures.
First and foremost, this document must ensure that, when correctly applied, the directive leads to the removal of obstacles and difficulties related to the free circulation (free movement) of goods within the European Community. It should be noted that the statements in these guidelines refer only to the application of Directive 2009/48/EC unless otherwise indicated. All parties concerned should be aware of other requirements, which may also apply (see http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation/index_en.htm#other)
The images appearing in this document constitute examples intended to facilitate the comprehension. They do not presuppose the conformity of the represented products.
Rev. 1.9 2016
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An explanatory guidance document Rev. 1.9 2016.pdf European Commission Rev. 1.9 2016 |
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RAPEX Report 10 del 11/03/2016 N. 35 A12/0313/16 Irlanda

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 10 del 11/03/2016
N.35 A12/0313/16 Irlanda
Approfondimento tecnico: Borotalco
Il prodotto, marca “Cotton Free”, è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.
Il borotalco, difatti, contiene batteri aerobici mesofili in quantità superiore a 6300 cfu/g.
I batteri possono causare irritazione degli occhi ed infiammazione della congiuntiva.
L’allegato I del Regolamento (CE) n. 1223/2009 tratta della qualità microbiologica che il prodotto cosmetico deve avere:
Allegato I
3. Qualità microbiologica
Le specifiche microbiologiche della sostanza o miscela e del prodotto cosmetico.
Va prestata particolare attenzione ai prodotti cosmetici da impiegare nella zona perioculare, sulle membrane mucose in generale, sulla cute lesa, su bambini di età inferiore a tre anni, su persone anziane e persone che evidenziano deficit del sistema immunitario.
Tuttavia, un chiaro riferimento ai limiti raccomandati per le contaminazioni biologiche lo si può trovare nella guida ai test per i prodotti cosmetici della Commissione Europea (THE SCCS'S NOTES OF GUIDANCE FOR THE TESTING OF COSMETIC SUBSTANCES AND THEIR SAFETY EVALUATION)
La guida definisce due categorie di prodotti cosmetici, in riferimento al controllo di qualità sui limiti microbiologici.
Categoria 1 - Prodotti destinati a bambini sotto i 3 anni, da usare vicino agli occhi o sulle mucose.
Categoria 2 - Altri prodotti.
Al fine di garantire la qualità del prodotto e la sicurezza del consumatore è necessario effettuare analisi microbiologiche per ogni lotto di prodotto destinato al mercato.
Il microrganismi aerobici mesofili non devono superare i 102 cfu/g o 102 cfu/ml per i prodotti in categoria 1 ed i 103 cfu/g o 103 cfu/ml per i prodotti in categoria 2.
The new ISO 13485:2016 standard is published
The new ISO 13485:2016 standard is published
Introducing the new ISO 13485 Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes.
The latest edition of ISO 13485, the internationally recognized quality management systems standard for the medical device industry, with over 27,000 certificates globally, has been published, 25 February 2016.
The standard provides an effective framework to meet the comprehensive requirements for a medical devices quality management system; for manufacturers and service providers to both comply and demonstrate their compliance to regulatory requirements.
The standard supports the design of a quality management system that establishes and maintains the effectiveness of a manufacturer’s processes to ensure the consistent design, development, production, installation, and delivery of medical devices, or related services, that are safe for their intended purpose. The new edition is applicable across the whole supply chain and seeks to address the entire lifecycle of a medical device.
The requirements in ISO 13485 are used by suppliers or other external parties providing products or services to medical device manufacturers. By using ISO 13485, organizations will be able to demonstrate compliance with regulatory requirements, manage risk, ensure best practice for quality and safety, improve processes and provide confidence to patients.
The publication concludes over four years of work by experts around the world, to bring the standard up to date with the evolving European requirements and other international regulatory changes that have occurred since the previous revision in 2003.
Some of the key changes to ISO 13485 include:
- Alignment of global regulatory requirements
- Inclusion of risk management and risk based decision making throughout the quality management system
- Additional requirements and clarity with regard to validation, verification, and design activities
- Strengthening of supplier control processes
- Increased focus regarding feedback mechanisms
- More explicit requirements for software validation for different applications
Anne Hayes, Head of Market Development for Governance and Risk at BSI said, “The regulatory landscape for medical devices is a rapidly changing one, and with that comes the evolution of ISO 13485. Today, we have to consider the supply chain and associated risks, so it is necessary to have transparent pathways in place - where all the development stages of a medical device can be observed, and any issues managed correctly.”
Existing BSI certification customers have three years to transition from ISO 13485:2003 and the associated European Standard EN ISO 13485:2012. BSI has developed a suite of materials, services and courses to help make the transition as smooth as possible, which can be found on this web page.
BSI has proposed plans for the process of certifying customers to ISO 13485:2016 including customers who need to transition from the 2003 version of the standard. BSI is in the process of confirming these plans with the appropriate accreditation bodies and will communicate certification arrangements in the near future”.
BSI 2016
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ISO 13485 proposed changes whitepaper UK EN BSI.pdf BSI 2016 |
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VIII Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici
VIII Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici
Raccolta degli Atti della Conferenza
La Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici, (Roma, 17 - 18 dicembre) è un appuntamento istituzionale giunto alla sua 8^ edizione.
La Conferenza ha inteso fare il punto sullo stato dell'arte e, in prospettiva, sugli indirizzi a livello nazionale ed europeo del settore dei dispositivi medici avvalendosi dell'intervento di tutti gli attori del sistema: Ministero della Salute, rappresentanti regionali, esperti, nazionali ed europei provenienti da altre istituzioni e dal mondo universitario ed industriale, Assobiomedica ed altre rappresentanze associative delle imprese.
La prima giornata è stata aperta dall'intervento del Ministro della Salute, on. Beatrice Lorenzin, che ha dato inizio ai lavori focalizzando l'attenzione sull'importanza di coniugare Innovazione, Sostenibilità e Sicurezza.
Molti sono stati gli incontri ed i momenti di dibattito sui diversi e complessi temi relativi, in particolare, sugli aspetti tecnico normativi e al governo della spesa sanitaria per i dispositivi medici, sulla vigilanza, la tracciabilità e la sorveglianza nel settore.
Ministero Salute 2015
Roma, 17 - 18 dicembre 2015
Centro congressi "Auditorium Antonianum" in Viale Manzoni, 1
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VIII Conferenza Nazionale sui Dispositivi Medici.pdf Portfolio - Min. Salute 2015 |
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Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici
Tali test prevedono il ricorso ad un dispositivo con il quale simulare la proiezione di parti contro le barriere rigide attraverso una prova balistica con lo sparo di un proiettile contro la protezione stessa.
La valutazione dell’entità del danno provocato dall'impatto del proiettile consente di stabilire l’adeguatezza o meno della protezione. Obiettivo della sperimentazione è verificare l’efficacia del test balistico per la valutazione della resistenza all'urto delle protezioni rigide comunemente impiegate nelle seghe circolari squadratrici e conseguentemente la capacità di dette protezioni nel trattenere parti di utensili. Ulteriore obiettivo è quello di valutare una possibile alternativa, rappresentata da test gravitazionali, più economici e semplici da realizzare, attraverso un confronto con i risultati ottenuti con le prove balistiche.
I test sono stati effettuati con lo scopo di offrire indicazioni e spunti di riflessione per i normatori nel corso della revisione della parte 1 e poi della stesura della parte 18, anche nell’ottica di individuare possibili alternative per le prove, da eseguirsi per la verifica dell’idoneità delle protezioni previste su questa tipologia di macchine, cercando di sintetizzare le imprescindibili valutazioni di sicurezza con gli aspetti legati all'impatto economico.
INAIL 2015
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Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici.pdf INAIL 2015 |
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RAPEX Report 9 del 04 Marzo 2016 N.1/A11/0020/16 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 09 del 04/03/2016
N.18 A11/0020/16 Germania
Approfondimento tecnico: Lubrificante per le valvole degli strumenti musicali
Il prodotto, lubrificante per le valvole degli strumenti musicali, marca ULTRAPURE, Mod. 760.606 e 760.605 è stato sottoposto alla misura di ritiro obbligatorio dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) 1272/2008 CLP.
Le cause dell’applicazione della misura di ritiro dal mercato risiedono nella mancanza dell’etichettatura riguardo la presenza di una chiusura a prova di bambini e l’avvertimento, riconoscibile al tatto, di pericolo.
Inoltre, i consigli di prudenza sull’etichetta sono insufficienti.
Titolo III Regolamento (CE) 1272/2008 CLP.
Articolo 17 Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
ALLEGATO II Parte 3
3.1. Disposizioni riguardanti le chiusure di sicurezza per bambini
3.1.1. Imballaggi che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini
3.1.1.1. Imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per la tossicità acuta (categorie da 1 a 3), STOT — esposizione singola (categoria 1) , STOT — esposizione ripetuta (categoria 1) o corrosione della pelle (categoria 1) sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
3.1.1.2. Gli imballaggi di qualunque capienza contenenti sostanze o miscele fornite al pubblico che presentano un pericolo in caso di aspirazione, classificate secondo i punti 3.10.2 e 3.10.3 dell’allegato I ed etichettate secondo il punto 3.10.4.1 dell'allegato I, ad eccezione delle sostanze e delle miscele immesse sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un dispositivo di nebulizzazione sigillato, sono muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
3.1.1.3. Quando in una sostanza o miscela è presente almeno una delle sostanze sottoindicate, in concentrazione uguale o superiore alla massima concentrazione specificata per ciascuna sostanza, l'imballaggio, di qualunque capienza, è munito di chiusura di sicurezza per bambini.
Metanolo CAS 67-56-1 >= 3%
Diclometano CAS 75-09-2 >= 1%
3.1.2. Imballaggi richiudibili
Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi non richiudibili rispondono alla norma EN ISO 8317 modificata «Imballaggi di sicurezza per bambini — Requisiti e procedure di prova degli imballaggi richiudibili» adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dall'Organizzazione internazionale di normazione (ISO).
3.1.3. Imballaggi non richiudibili
Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi non richiudibili rispondono alla norma CEN EN 862 modificata «Imballaggi — Imballaggi di sicurezza per bambini — Requisiti e procedure di prova degli imballaggi non richiudibili per prodotti non farmaceutici» adottata dal Comitato europeo di normazione (CEN).
3.2. Avvertenze riconoscibili al tatto
3.2.1. Imballaggi che devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto
3.2.1.1. Quando le sostanze o miscele sono fornite al pubblico e classificate per tossicità acuta, corrosive per la pelle, mutagene per le cellule germinali di categoria 2, cancerogene di categoria 2, tossiche per la riproduzione di categoria 2, sensibilizzanti delle vie respiratorie, STOT di categoria 1 o 2, pericolose in caso di aspirazione, gas infiammabili, liquidi infiammabili di categoria 1 o 2, solidi infiammabili, l’imballaggio, di qualunque capienza reca un’avvertenza di pericolo riconoscibile al tatto.
3.2.1.2. La sezione 3.2.1.1 non si applica ai recipienti di gas trasportabili. Aerosol e contenitori muniti di un dispositivo di nebulizzazione sigillato e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione non devono recare un’avvertenza riconoscibile al tatto, a meno che non siano classificati per uno o più degli altri rischi di cui nella sezione 3.2.1.1.
Articolo 22 Consigli di prudenza
1. Sull'etichetta figurano i consigli di prudenza pertinenti.
2. I consigli di prudenza sono selezionati tra quelli figuranti nelle tabelle dell'allegato I, parti da 2 a 5, in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta per ciascuna classe di pericolo.
3. I consigli di prudenza sono scelti in base ai criteri enunciati nell'allegato IV, parte 1, tenendo conto delle indicazioni di pericolo e dell'impiego o degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela.
4. I consigli di prudenza sono formulati conformemente all'allegato IV, parte 2.
Transition Provisions & Exemptions for Non Road Mobile Machinery Engines
Transition Provisions & Exemptions for Non Road Mobile Machinery Engines (Includes Flexibility & Replacement Engines)
CECE Guidelines
Exhaust Emission Directive 97/68/EC as amended by 2011/88/EU (Directive NRMM)
This document concerns the non-road mobile machinery Directive 97/68/EC as amended1 by 2011/88/EU.
These guidelines have been prepared by CECE to provide clarification and support to engine and equipment manufacturers on the transition provisions from one stage to the next specifically flexibility and sell off. Additionally they provide guidance on the exemption for replacement engines.
There are two separate provisions in the directive related to the transition from one stage to the next.
These guidelines cover both of those provisions, as follows:
1. Flexibility – the scheme to allow a limited number of engines complying with the most recent previous stage to be manufactured after the entry into force of a new stage.
2. Sell-off – the provision to allow engines manufactured during one stage to be placed on the market after the entry into force of the new stage.
These guidelines are intended to answer the questions that are likely to be asked by users of the Directive.
They have been prepared without formal input from the European Commission.
The whole Exhaust Emission Directive applies to engines whether or not already installed in machines. Only the text of Directive is authentic in law. Accordingly, the text of the Directive is applicable where there are differences between the provisions of the Directive and the contents of this Guide. 2.0 Scope These guidelines cover compression ignition engines used in Non-Road Mobile Machinery (NRMM), excluding engines used in railcars, locomotives and inland waterway vessels. They do not cover agricultural & forestry tractors-
CECE 2016
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
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Transition Provision Exemptions for non Road Mobile Machinery Engines.pdf CECE 2016 |
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Macchine da piccola perforazione
Macchine da piccola perforazione
Detta serie di norme sostituisce la EN 791, specifica per le perforatrici, e la EN 996, dedicata alle apparecchiature per palificazione. La novità più rilevante riguarda, nello specifico, la protezione degli organi di perforazione: le EN 16228, infatti, prescrivono l’adozione di misure di protezione, quali ripari fissi o interbloccati, dispositivi sensibili o una loro combinazione, nei casi in cui sia prevedibile l’accesso alle parti in movimento coinvolte nella lavorazione.
In particolare, per le sopracitate perforatrici per piccolo diametro sono, infatti, previsti interventi nella zona di lavoro dettati dalla necessità di aggiungere o togliere le aste di perforazione o i tubi di rivestimento, in base alla profondità da raggiungere e alla lunghezza unitaria delle aste utilizzate.
INAIL 2015
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Macchine da piccola perforazione.pdf INAIL 2015 |
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Schema di decreto legislativo attuazione direttiva 2014/30/UE EMC
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/30/UE (EMC)
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
Atto del Governo: 271
Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell' articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Annuncio all'Assemblea: 22 febbraio 2016
Assegnazione ed esito:
X Attività Produttive (Assegnato il 19 febbraio 2016 - Termine il 30 marzo 2016)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 30 marzo 2016)
V Bilancio (Assegnato il 19 febbraio 2016 ai sensi ex art. 96-ter,co.2 - Termine il 10 marzo 2016)
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
Aggiornamento articolo: il Decreto Pubblicato:
Decreto Legislativo 80/2016 EMC
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Relazione illustrativa Tabella di concordanza Relazione tecnica ATN AIR.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/30/UE EMC |
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Testo Atto trasmesso.pdf D. Lgs. Attuazione direttiva 2014/30/UE EMC |
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RAPEX Report 08 del 26/02/2016 N.18 A12/0218/16 Bulgaria

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 08 del 26/02/2016
N.18 A12/0218/16 Bulgaria
Approfondimento tecnico: Culla
Il prodotto “culla, marca Bebisnovi, mod. Nani, è stata volontariamente sottoposta al divieto di commercializzazione perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, ed alla norma tecnica armonizzata EN 1130-1:1996 - “Mobili - Culle per uso domestico - Requisiti di sicurezza”.
Il meccanismo di blocco, del sistema di oscillazione della culla, può essere facilmente sbloccato. Se questo accadesse, mentre il bambino è senza sorveglianza ed in piedi dentro la culla, la stessa potrebbe rovesciarsi su di un lato.
Il bambino potrebbe cadere e subire delle lesioni.
La norma tecnica EN 1130-1:1996 prevede, al punto 4.2.5, che il sistema di bilanciamento dei lettini/culle debba essere dotato di un sistema di bloccaggio.
Il sistema di bloccaggio deve essere testato in accordo a quanto previsto dalla norma tecnica EN 1130-2:1996 – “Mobili — Culle per uso domestico — Metodi di prova”.
Il test prevede che il meccanismo venga aperto e chiuso 300 volte ed, in seguito alla prova, venga misurata la forza necessaria per il suo azionamento.
A seguito del test, la forza residua necessaria all’azionamento del sistema di bloccaggio deve essere almeno di 50 N ed il sistema deve risultare ancora perfettamente funzionante.
Inoltre, la norma EN 1130-1, prevede che il sistema di bilanciamento non sia alimentato né elettricamente, né meccanicamente, ma solo attraverso l’azione manuale diretta.
Nuovo Regolamento DPI: imminente la pubblicazione
Nuovo Regolamento DPI: imminente la pubblicazione
Il Nuovo Regolamento DPI sarà presumibilmente pubblicato nel 1° quadrimestre 2016 e sostituirà la Direttiva 89/686/CE che è vigore da oltre 20 anni (recepita in Italia con il D. Lgs 475/92), e presenterà novità rilevanti.
Ai fini della direttiva 89/686/CE, si intende per «DPI» qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza. Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da diversi dispositivi o articoli abbinati in modo solidale dal fabbricante per proteggere una persona nei confronti di uno o più rischi che possono presentarsi simultaneamente;
b) un dispositivo o articolo di protezione solidale, in modo dissociabile o non dissociabile, di un dispositivo individuale non protettivo indossato o tenuto da una persona per svolgere una data attività;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, indispensabili per il suo buon funzionamento ed utilizzati unicamente per detto DPI.
Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al(ai) rischio(i).
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
- i DPI disciplinati da un'altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;
- indipendentemente dal motivo di esclusione di cui al primo trattino, le categorie di DPI che figurano nell'elenco delle esclusioni dell'allegato I.
Il nuovo testo Regolamento DPI è allo stato finale di approvazione ed entrerà immediatamente in vigore, quale "Regolamento" in tutti gli Stati membri dopo 20 giorni dalla pubblicazione.
Presenterà un periodo transitorio di coesistenza con la direttiva 89/686/CE di 2 anni con piena applicazione intorno alla fine del 2018.
In allegato il Testo del Regolamento emendato Gennaio 2016, seguiranno info di aggiornamento sulla pubblicazione.
DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
RAPEX Report 07 del 19/02/2016 N.13 A12/0166/16 Italia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 07 del 19/02/2016
N.13 A12/0166/16 Italia
Approfondimento tecnico: Pigmento per tatuaggio
Il prodotto “pigmento per tatuaggio”, marca Eternal Ink, Mod. CI 12475, è stato sottoposto al divieto di commercializzazione, ritiro e richiamo, perché non conforme alla Risoluzione Europea 2008 ResAP(2008)1.
Il prodotto contiene ammine aromatiche o-Toluidina (in concentrazione pari a 92 mg/kg), 2,4-diamminotoluene (in concentrazione pari a 2780 mg/kg), 2-metil-5-nitroanilina (in concentrazione pari a 46 mg/kg).
Le ammine aromatiche possono causare il cancro, mutazioni di cellule ed influire sulla riproduzione.
La Risoluzione Europea 2008 ResAP(2008)1 stabilisce che le ammine aromatiche non devono essere presenti in pigmenti per tatuaggi e prodotti per il trucco, né devono essere rilasciate dai coloranti azoici.
Il campionamento è stato eseguito dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica della Regione Piemonte.
Le analisi, secondo il metodo UNI EN ISO 17234-1:2010, sono state eseguite da ARPA Piemonte.
In Italia, secondo la Circolare del Ministero della Salute del 13 maggio 2009, vige il divieto di vendita ed utilizzo di pigmenti non conformi alla Risoluzione Europea 2008 ResAP(2008)1.
Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato e richiamo dal consumatore con nota prot. DGPRE del 21 gennaio 2016.
RAPEX Report 06 del 12/02/2016 N.36 A11/0014/16 Irlanda

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 06 del 12/02/2016
N.36 A11/0014/16 Irlanda
Approfondimento tecnico: adattatore APPLE
Il prodotto “adattatore”, di marca APPLE, è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione.
L’adattatore potrebbe rompersi nel momento in cui viene collegato o scollegato dalla presa di corrente. In tal caso, l’utente potrebbe toccare parti sotto tensione e ricevere una scossa elettrica.
Gli adattatori sono stati forniti da APPLE con i computer Mac ed i dispositivi iOS dal 2003 al 2015, inoltre, sono stati anche forniti separatamente fino a Novembre 2015.
L’Allegato 1 della Direttiva 2006/95/CE, contenente i Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS), che il materiale elettrico deve rispettare, riporta:
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.
Regolamento delegato (UE) 874/2012 della Commissione del 12 Luglio 2012
Regolamento delegato (UE) 874/2012 della Commissione del 12 Luglio 2012
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2012 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Raccolta R edizione 2009 - Approvazione

Raccolta R edizione 2009
Aggiornamento della Regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda
Si rende noto che nel mese di aprile 2010 si è conclusa favorevolmente, per la nuova Raccolta R edizione 2009, la procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche avviata presso la Commissione Europea dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della direttiva 98/34/CE.
La nuova Raccolta R si applica agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35 kW.
In accordo alla Circolare n. 1 IN/2010 dell’INAIL - Dipartimento Certificazione e Conformità Dei Prodotti e Impianti – Ex ISPESL, la nuova Raccolta R – Edizione 2009, si applica a far data dal 1° marzo 2011.
Entro breve tempo sarà disponibile la nuova modulistica per l’espletamento dell’istruttoria tecnico-amministrativa.
Fonte: ISPESL
Vedi gli Aggiornamenti della Raccolta
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RaccoltaR_Edizione2009.pdf ISPESL |
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