Divieto immissione sul mercato generatore di corrente: Decisione (UE) 2016/530
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Decisione di Esecuzione (UE) 2016/530
Decisione di Esecuzione (UE) 2016/530 della Commissione dal 1° aprile 2016 relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di generatore di corrente [notificata con il numero C(2016) 1779] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Adozione da parte della Germania del divieto di immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.
Non Conformità RESS Direttiva macchine 2006/42/CE
- 1.5.1 Energia elettrica
- 1.7.3 Marcatura delle macchine
In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina, e distribuito da FRINGO GmbH & Co. KG Germania.
L'adozione di questa misura è stata giustificata dalla non conformità del generatore di corrente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
L'allegato I, sezione 1.5.1., della direttiva 2006/42/CE, concernente l'energia elettrica, dispone che una macchina alimentata con energia elettrica deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. Il generatore di corrente presentava le seguenti lacune:
- i cavi esposti tra l'interruttore di accensione e il meccanismo di accensione del motore a benzina e la batteria da 12 V liberamente accessibile potevano, in caso di guasto, provocare una scossa elettrica o un incendio e il cortocircuito della batteria;
- sebbene il quadro operativo del gruppo elettrogeno fosse protetto da un alloggiamento sul retro, il punto di entrata del cavo (cavo del generatore) e un'apertura nell'alloggiamento erano stati progettati in modo tale per cui era possibile accedere a parti sotto tensione dei collegamenti a 230 V del voltmetro e a parti sotto tensione della presa ad alta tenuta;
- alcuni componenti del pannello di controllo non corrispondevano al livello di protezione IPX3;
- numerosi cavi di messa a terra erano collegati a un terminale di connessione sia sulla presa da 400 V che sulle prese da 230 V;
- le estremità dei cavi erano stagnate e non erano presenti puntali di chiusura, il che comportava un maggior rischio di scossa elettrica potenzialmente letale in caso di contatto dell'utilizzatore con una parte del prodotto ad alta tensione;
- ad eccezione del cavo di messa a terra (combinazione bicolore VERDE/GIALLO) nessuno dei cavi era chiaramente identificabile. Non era presente alcuno schema di cablaggio da poter utilizzare per identificare i cavi;
- il codice cromatico impiegato per vari tipi di cavi non era conforme ai requisiti.
L'allegato I, sezione 1.7.3., della direttiva 2006/42/CE, concernente la marcatura delle macchine, dispone che ogni macchina deve recare in modo visibile, leggibile e indelebile almeno una serie di indicazioni.
Il generatore di corrente a benzina non recava un'etichetta con la dicitura «gruppo elettrogeno a bassa potenza». Le targhette segnaletiche erano incollate e facilmente rimovibili. Mancavano la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante.
La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta. (6) L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che il generatore di corrente a benzina fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori.
È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania.
https://www.cem4.eu/it/cosa-dice-la-direttiva
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