Slide background
Slide background




Divieto di immissione sul mercato macchina spellafili: Decisione (UE) 382/2016

ID 2394 | | Visite: 6127 | Non Conformità CEPermalink: https://www.certifico.com/id/2394

Divieto di immissione sul mercato di macchina spellafili: Decisione di Esecuzione (UE) 382/2016

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/382 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2016 relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina spellafili.


Non conformità RESS:

1.2.4.3 «Arresto di emergenza»

1.3.7 «Rischi dovuti agli elementi mobili»
1.7.1 «Informazioni e avvertenze sulla macchina»
1.7.4.2 «Contenuto delle istruzioni»

In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di una macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.

Il motivo della misura è la non conformità della macchina spellafili ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

L'allegato I, punto 1.2.4.3 («Arresto di emergenza»), della direttiva 2006/42/CE richiede che la macchina sia munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo.

Sono escluse da quest'obbligo:

a) le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
b) le macchine portatili tenute e/o condotte a mano.

La macchina spellafili, anche se non esclusa dall'obbligo, non era munita di interruttore di arresto di emergenza.

L'allegato I, punto 1.3.7 («Rischi dovuti agli elementi mobili»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.

La macchina spellafili presentava le seguenti lacune:

- rischio dovuto a elementi mobili per mancanza di dispositivi di protezione; nella fattispecie, una cinghia trapezoidale scoperta,
- distanza insufficiente dalla zona pericolosa; nella fattispecie, vi è il rischio di inserire le mani nella zona di passaggio dei fili sui rulli se non si rispettano le distanze di sicurezza.

L'allegato I, punto 1.7.1 («Informazioni e avvertenze sulla macchina»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta, della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori. Nel caso della macchina spellafili le avvertenze che figurano nel manuale sono redatte solo in inglese.

L'allegato I, punto 1.7.4.2 («Contenuto delle istruzioni»), della direttiva 2006/42/CE specifica le informazioni che ciascun manuale di istruzioni deve contenere.
Il manuale operativo della macchina spellafili non conteneva informazioni in merito ai rischi residui che permangono malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate, né informazioni sul livello di potenza acustica emesso come previsto dal punto 1.7.4.2, lettera l). I disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento erano pressoché mancanti o poco chiari contrariamente a quanto previsto dal punto 1.7.4.2, lettera e).

La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania.

Non è pervenuta alcuna risposta.

L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che la macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Germania, non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania.

[notificata con il numero C(2016) 1520]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Decisione Esecuzione UE 382 2016.pdf
Divieto immissione sul mercato di macchina spellafili
314 kB 36

Tags: Marcatura CE Direttiva macchine

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Dic 13, 2024 108

Regolamento delegato (UE) 2024/3173

Regolamento delegato (UE) 2024/3173 ID 23106 | 13.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 2958 Indicatori di risultato
Dic 02, 2024 159

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 / Indicatori di risultato Regolamento Sicurezza Generale dei Prodotti (GSPR) ID 23047 | 02.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione del 29 novembre 2024 che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Dic 18, 2024 118743

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 ID 518 | Update news 18.12.2024 / In allegato Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del… Leggi tutto