RAPEX Report 27 del 07/07/2017 N.19 A12/0894/17 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 27 del 07/07/2017 N.19 A12/0894/17 Finlandia
Approfondimento tecnico: Scala a gradini
Il prodotto, di marca SINI, modello 8973, è stata sottoposto alla procedura di divieto di commercializzazione perché non conforme alla norma tecnica EN 14183.
I gradini non sono sufficientemente resistenti e potrebbero deformarsi e rompersi durante l’uso.
Gli utilizzatori potrebbero perdere l’equilibrio e cadere.
Il punto 6.2 della norma tecnica EN 14183 prevede che ogni prodotto debba essere sottoposto ad un carico di prova di 2600 N per la durata di 1 min su ogni piattaforma o gradino.
Alla fine del test deve essere verificata la presenza di rotture o deformazioni permanenti. La massima deformazione permanente accettabile è pari allo 0,5 % della larghezza della piattaforma o del gradino sottoposto al test.
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RAPEX Report 26 del 30/06/2017 N.4 A12/0869/17 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 26 del 30/06/2017 N.4 A12/0869/17 Germania
Approfondimento tecnico: Guanti in pelle
Il prodotto, di marca Polo Motorrad und Sportswear, è stato sottoposto alle procedura di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato del prodotto perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
I guanti contengono cromo (VI) (valore misurato superiore a 19.1 mg/kg).
Il cromo VI può causare reazioni allergiche.
ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi.
47. Composti del cromo VI
1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.
2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.
4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.
5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.
6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale prima del 1 maggio 2015.
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RAPEX Report 26 del 30_06_2017 N. 4 A12_0869_17 Germania.pdf Guanti in pelle |
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Decreto 24 luglio 2006
Verbali del gruppo di lavoro UE Direttiva Macchine 1997-2016
Raccolta verbali del gruppo di lavoro UE Direttiva Macchine 1997-2016
Update March 2017
Consolidated minutes from 1997-03-24 to 2016-11-09
Fonte: Commissione Europea
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Consolidated minutes from 1997-03-24 - Update March 2017.pdf European Commission - March 2017 |
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Direttiva 2005/88/CE
Direttiva 2005/88/CE
Direttiva 2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto
GU L 344/44 del 27.12.2005
Correlati
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)
Decreto Legislativo n. 262 del 4 settembre 2002
Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41
Consultazione CE valutazione e revisione CPR
Consultazione CE valutazione e revisione CPR
19 giugno 2017
La Commissione Europea ha avviato una consultazione, della durata di quattro settimane, riguardo una possibile revisione del Regolamento (UE) n. Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR Prodotti da Costruzione - CPR.
Nella valutazione d’impatto iniziale sono suggeriti differenti scenari:
Opzione I - Scenario di base: nessuna modifica legislativa.
Opzione II: Revisione del CPR
II.A: La revisione CPR limitata che affronta solo le questioni esplicitamente identificate nella relazione di attuazione del luglio 2016, ciò comprenderebbe:
- Revisione delle disposizioni di semplificazione, in particolare quelle relative alle PMI.
- norme di sorveglianza del mercato specifico e specifiche di applicazione che integrano quelle orizzontali.
- norme dettagliate in materia di organismi notificati, distinguendo il CPR dal nuovo quadro legislativo11
- chiarire la relazione tra CPR e il regolamento 1025/2012 sulla standardizzazione e altri Questioni di standardizzazione, tra cui migliorare la coerenza tra la legislazione CPR e la progettazione ecocompatibile.
II.B: una revisione più ampia del CPR che tocca anche i principi fondamentali che sottendono il CPR.
È possibile prevedere diverse varianti (e combinazioni di esse) nelle sotto opzioni:
- L'armonizzazione CPR per rimanere obbligatoria per alcuni prodotti da costruzione, ma essere facoltativa per altri.
- linguaggio tecnico comune per rimanere obbligatorio per alcuni attori, ma essere facoltativo per gli altri.
- il quadro istituzionale ei ruoli degli organi coinvolti per essere ripensati.
II.C: Revisione profonda CPR che sposta l'equilibrio nella presente ripartizione dei compiti tra l'UE e gli Stati membri
È possibile prevedere diverse varianti (e combinazioni di esse) nelle sotto opzioni:
- Questo potrebbe essere fatto scegliendo l'approccio del nuovo quadro legislativo, che lo consentirebbe mantenendo la marcatura CE per i prodotti da costruzione, o sviluppando un mezzo alternativo, per definire i dettagli tecnici delle caratteristiche del prodotto.
- L'armonizzazione più profonda potrebbe essere resa obbligatoria per alcuni prodotti da costruzione, ma facoltativi per gli altri prodotti da costruzione;
- il campo di applicazione di un'armonizzazione più profonda potrebbe essere definito inserendo le famiglie di prodotti da coprire;
Per le famiglie di prodotti non elencate, l'attuale sistema CPR potrebbe essere mantenuto o abbandonato.
- Il quadro istituzionale ei ruoli degli organi coinvolti potrebbero essere ripensati.
Opzione III: Abrogazione del Regolamento CPR senza pubblicazione di un disposto legislativo sostitutivo. In questo caso la libera circolazione dei prodotti da costruzione si baserebbe sul principio del riconoscimento reciproco.
Fonte: Commissione Europea
Riferimenti normativi:
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Studio CE valutazione esenzioni Direttiva RoHS
Studio CE valutazione esenzioni Direttiva RoHS
Relazione Finale CE 2017
Studio per valutare 2 richieste di esenzione per la direttiva RoHS:
1- per cadmio nelle videocamere progettate per l'utilizzo in ambienti esposti a radiazioni ionizzanti,
2- per piombo e cadmio nei profili in PVC di finestre e porte elettriche.
La BiPRO GmbH è stata assegnata a fornire supporto tecnico e scientifico per la valutazione di due richieste di esenzione di cui alla direttiva RoHS 2, come richiesta di servizio ai sensi del contratto quadro "Assistenza alla Commissione per le valutazioni tecniche, socioeconomiche e di costo/l'attuazione e l'ulteriore sviluppo della legislazione sui rifiuti dell'UE "(ENV.A.2 / FRA / 2015/0008)
Il 21 luglio 2011 è entrata in vigore la Direttiva RoHS 2 2011/65/UE, sostituendo e abrogando la direttiva 2002/95/CE Lo strumento principale della direttiva è quello di limitare determinate sostanze pericolose alle apparecchiature elettriche ed elettroniche al fine di contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente nonché al recupero e allo smaltimento ecologico dei RAEE.
Fonte: Commissione Europea
Riferimenti normativi in:
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
RAPEX Report 25 del 23/06/2017 N.31 A12/0867/17 Lussemburgo

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 25 del 23/06/2017 N.31 A12/0867/17 Lussemburgo
Approfondimento tecnico: Fidget Spinner
Il prodotto, di marca Symex, è stato sopposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e ritiro dal mercato, perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 62115.
Il vano batterie del giocattolo risulta essere facilmente apribile. I bambini potrebbero accedere alle pile a bottone, metterle in bocca ed inghiottirle, causando dei danni al tratto gastrointestinale.
Il punto 14.6 della norma tecnica EN 62115 stabilisce che:
“Le pile a bottone del tipo R1 non devono risultare accessibili senza l’aiuto di un utensile, a meno che il coperchio del loro comparto possa essere aperto dopo che almeno due movimenti indipendenti siano stati applicati simultaneamente.
La conformità si verifica mediante esame a vista e con prova manuale.”
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RAPEX Report 25 del 23_06_2017 N. 31 A12_0867_17 Lussemburgo.pdf Fidget spinner |
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RAPEX Report 24 del 16/06/2017 N.4 A12/0806/17 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 24 del 16/06/2017 N.4 A12/0806/17 Germania
Approfondimento tecnico: Rossetto
Il prodotto, di marca Max & More, è stato sottoposto alle procedure di richiamo presso i consumatori e di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
Il prodotto contiene piombo (valore misurato superiore a 604 mg/kg). L'esposizione al piombo è nociva per la salute umana.
Il piombo fa parte di quelle sostanze vietate dal Regolamento sui prodotti cosmetici.
Allegato II
Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici
Denominazione chimica/INN - Piombo e suoi composti
Numero CAS 7439-92-1
Numero CE 231-100-4
Numero d’ordine 289
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RAPEX Report 24 del 16_06_2017 N. 4 A12_0806_17 Germania.pdf Rossetto |
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Regolamento delegato (UE) 2017/655
Regolamento delegato (UE) 2017/655
ID 4179 | 08.12.2022
Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali.
GU L 102 del 13.4.2017
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Modifiche:
Regolamento delegato (UE) 2018/987 (Testo consolidato 07.08.2018)
Regolamento delegato (UE) 2022/2387
Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM[/box-note]
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Regolamento delegato UE 2017 655 - Testo consolidato 07.08.2018.pdf |
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Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide
Per le costruzioni, l'agricoltura, la movimentazione dei materiali, i macchinari per giardini, i settori delle attrezzature comunali e generatori.
L'obiettivo di queste domande frequenti (in prosieguo: la «FAQ») è quello di contribuire a una chiara comprensione del regolamento (UE) 2016/1628 (di seguito «regolamento») e della relativa normativa complementare:
A) Regolamento (UE) 2017/654 delegato della Commissione per quanto riguarda i requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali
B) Regolamento delegato dalla Commissione (UE) 2017/655 sul monitoraggio delle emissioni di gas inquinanti provenienti da motori a combustione in servizio installati su macchine mobili non stradali
C) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione sui requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione dei motori a combustione interna per macchine mobili non stradali.
Questo regolamento:
- riguarda i limiti di emissione e le procedure di omologazione dei tipi di motori installati o destinati ad essere installati in macchine mobili non stradali
- è applicabile anche alle macchine mobili non stradali in cui sono installati questi motori
- è entrato in vigore il 6 ottobre 2016 ed è applicabile dal 1° gennaio 2017
Questa FAQ:
- è destinata a fornire risposte a domande chiave che potrebbero essere richieste dagli utenti, in particolare per quanto riguarda le disposizioni e gli obblighi pertinenti per il costruttore della macchina (OEM), importatori e distributori
- non copre l'omologazione del motore
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EU Regulation 2016/1628: Requirements relating to gaseous and particulate pollutant emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery.
For construction, agricultural, materials handling, garden machinery, municipal equipment sectors and generator sets.
The purpose of this frequently asked questions (hereinafter ‘FAQ’) document is to contribute to a clear understanding of the Regulation (EU) 2016/1628 (hereafter referred to as ‘the regulation’) and the relevant supplementing legislation:
a) Commission Delegated Regulation (EU)2017/654 with regard to technical and general requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for non-road mobile machinery
b) Commission Delegated Regulation (EU)2017/655 on monitoring of gaseous pollutant emissions from in-service combustion engines installed in non-road mobile machinery
c) Commission Implementing Regulation (EU)2017/656 on administrative requirements relating to emission limits and type-approval for internal combustion engines for nonroad mobile machinery.
This regulation:
- concerns emission limits and type approval procedures for engines installed or intended to be installed in non-road mobile machinery
- it is also applicable to non-road mobile machinery where these engines are fitted
- entered into force on 6 October 2016 and is applicable from 1 January 2017 This FAQ:
- is intended to provide answers to key questions that are likely to be asked by users of the regulations, focusing especially on relevant provisions and obligations for the machine manufacturer (original equipment manufacturer (OEM)), importers and distributors
- does not cover the type-approval of the engine
CECE
April 2017
Articoli correlati
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
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NRMM Guide.pdf CECE 2017 |
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Direttiva Delegata (UE) 2017/1010
Direttiva Delegata (UE) 2017/1010
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1010 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti
GU L 153/23 del 16.06.2017
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6 Luglio 2017).
Correlati
Guida nuova Direttiva RE(D) combinata con Direttiva macchine
Guida Orgalime RED combinata con Direttiva macchine
il 13 Giugno è entrata pienamente in vigore la nuova Direttiva 2014/53/UE RED (recepita in Italia dal D.lgs. 22 giugno 2016 n. 128) che ha sostituito la Direttiva 1999/5/CE R&TTE.
Alla luce della nuova Direttiva RE, Orgalime chiarisce il caso di apparecchiature radio utilizzate nelle macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE.
La Guida ha l'obiettivo è fornire gli opportuni chiarimenti sui casi che più comunemente si verificano per apparecchiature radio incorporate nelle macchine.
Tra le altre, la Guida “Orgalime guidance on the manufacturer’s obligations for the combination of a machine with radio equipment” analizza le seguenti situazioni:
- apparecchiature radio funzionanti in combinazione con nuove macchine senza essere incorporate o installate in modo fisso nella macchina stessa;
- apparecchiature radio incorporate in nuove macchine in modo fisso e permanente;
- apparecchiature radio incorporate in “quasi-macchine” in modo fisso e permanente;
- macchine già immesse sul mercato e dotate successivamente di apparecchiature radio.
Orgalime guidance on RED Combined Equipment
Orgalime guidance on the manufacturer’s obligations for the combination of a machine with radio equipment
Brussels, 12 giugno 2017
This paper is addressed to manufacturers of machines, which use radio equipment on the machine. In this paper it is assumed that only radio equipment bearing CE-marking according to the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) is incorporated into the final product, for example a machine.
The Guide to the Radio Equipment Directive also addresses, in the explanations provided by the RED Administrative Cooperation Group (AdCo) and the Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee (TCAM) the combination of radio equipment with non-radio products, in the following way:
Non-radio products (i.e. electrical or electronic products whose function is not to intentionally emit or receive radio waves), may function with radio equipment.
This information paper is intended to provide guidance on the application of the Radio Equipment Directive with respect to machinery containing radio equipment. The following cases commonly occur in practice:
- Radio equipment is operated on new machinery without being attached to the machinery in a fixed way or being incorporated into the machinery
- Radio equipment is incorporated in new machinery in a fixed and permanent way
- Used machinery is retrospectively fitted with radio equipment
- Radio equipment is incorporated in partly completed machinery in a fixed and permanent way
...
1. INTRODUCTION
2. CASE DIFFERENTIATION
2.1 Combinations consisting of two separate products
2.2 “Combined Equipment” resulting from the assembly of the radio equipment and the machinery in a fixed way
2.2.1 Conformity assessment for machinery containing incorporated radio equipment
2.2.2 Technical file for the documentation of the conformity assessment
3. SPECIAL CASES
3.1 Retrofitting of used machinery with radio products that is made available on the market
3.2 Partly completed machinery with radio equipment
ANNEX
Fonte: Orgalime
Normativa correlata:
Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128
Regolamento Delegato (UE) 2017/959
Regolamento Delegato (UE) 2017/959
Regolamento Delegato (UE) 2017/959 della Commissione del 24 febbraio 2017 sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento Delegato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 305/2011
GU L 145/1 del 08.06.2017
_________
Regolamento (UE) n. 305/2011
Atti delegati
...
Articolo 3 Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione
...
3. Per specifiche famiglie di prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata la Commissione, ove opportuno e in funzione degli usi previsti di tali prodotti definiti da norme armonizzate, stabilisce mediante atti delegati conformemente all'articolo 60 le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante dichiara la prestazione del prodotto all'atto di immetterlo sul mercato.
Ove opportuno la Commissione determina inoltre mediante atti delegati conformemente all'articolo 60 i livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali da dichiarare.
..
Articolo 19 Documento per la valutazione europea
...
3. La Commissione può adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 60 per modificare l'allegato II e stabilire norme procedurali supplementari per l'elaborazione e l'adozione di un documento per la valutazione europea
Articolo 27 Livelli o classi di prestazione
1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 60 per stabilire classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.
...
5. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 60 per stabilire le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prov
Articolo 28 Valutazione e verifica della costanza della prestazione
...
2. Tramite l'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 60 la Commissione stabilisce e può rivedere, tenuto conto in particolare degli effetti in termini di sicurezza e salute per le persone e degli effetti sull'ambiente, quale sistema o quali sistemi siano applicabili a un dato prodotto da costruzione o a una data famiglia di prodotti da costruzione o a una data caratteristica essenziale. Nel suo agire la Commissione tiene inoltre conto delle esperienze documentate trasmesse dalle autorità nazionali per quanto riguarda la vigilanza del mercato.
Articolo 60 Atti delegati
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 62 e 63:
a) la determinazione, se del caso, delle caratteristiche essenziali o dei livelli di soglia nell'ambito di specifiche famiglie di prodotti da costruzione, al cui riguardo, ai sensi degli articoli da 3 a 6, il fabbricante dichiara la prestazione del suo prodotto, allorché questo è immesso sul mercato, relativamente all'uso previsto espresso in livelli o classi, o in una descrizione;
b) le condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione può essere trattata elettronicamente, al fine di renderla disponibile su un sito web ai sensi dell'articolo 7;
c) la modifica del periodo durante il quale il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione dopo che il prodotto da costruzione è stato immesso sul mercato, conformemente all'articolo 11, in funzione della durata prevista o del ruolo rivestito dal prodotto nelle opere di costruzione;
d) la modifica dell'allegato II e se necessario l'adozione di norme procedurali supplementari ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, al fine di assicurare la conformità ai principi di cui all'articolo 20, o l'applicazione pratica delle procedure di cui all'articolo 21;
e) l'adeguamento dell'allegato III, dell'allegato IV, tabella 1, e dell'allegato V in seguito ai progressi tecnici;
f) la determinazione e l'adeguamento delle classi di prestazione in seguito ai progressi tecnici conformemente all'articolo 27, paragrafo 1;
g) le condizioni in base alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un determinato livello o classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, purché il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione non sia compromesso;
h) l'adeguamento, la determinazione e la revisione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione ai sensi dell'articolo 28, riguardo ad un determinato prodotto, ad una famiglia di prodotti o ad una caratteristica essenziale, e in funzione:
i) dell'importanza del ruolo rivestito dal prodotto o di tali caratteristiche essenziali rispetto ai requisiti di base delle opere di costruzione;
ii) della natura del prodotto;
iii) dell'effetto della variabilità delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione durante il ciclo di vita atteso del prodotto; e iv) dei possibili difetti di fabbricazione del prodotto.
Articoli collegati
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Diagnostic devices using non-ionizing radiation
Diagnostic devices using non-ionizing radiation
Diagnostic devices using non-ionizing radiation: existing regulations and potential health risks international commission on non-ionizing radiation protection
Use of non-ionizing radiation (NIR) for diagnostic purposes allows non-invasive assessment of the structure and function of the human body and is widely employed in medical care.
ICNIRP has published previous statements about the protection of patients during medical magnetic resonance imaging (MRI), but diagnostic methods using other forms of NIR have not been considered.
This statement reviews the range of diagnostic NIR devices currently used in clinical settings; documents the relevant regulations and policies covering patients and health care workers; reviews the evidence around potential health risks to patients and health care workers exposed to diagnostic NIR; and identifies situations of high NIR exposure from diagnostic devices in which patients or health care workers might not be adequately protected by current regulations.
Diagnostic technologies were classified by the types of NIR that they employ. The aim was to describe the techniques in terms of general device categories which may encompass more specific devices or techniques with similar scientific principles. Relevant legally-binding regulations for protection of patients and workers and organizations responsible for those regulations were summarized.
Review of the epidemiological evidence concerning health risks associated with exposure to diagnostic NIR highlighted a lack of data on potential risks to the fetus exposed to MRI during the first trimester, and on long-term health risks in workers exposed to MRI. Most of the relevant epidemiological evidence that is currently available relates to MRI or ultrasound. Exposure limits are needed for exposures from diagnostic technologies using optical radiation within the body.
There is a lack of data regarding risk of congenital malformations following exposure to ultrasound in utero in the first trimester and also about the possible health effects of interactions between ultrasound and contrast media.
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
2017
MISE Circolare 2/2017 equipaggiamento marittimo
MISE Circolare 2/2017 equipaggiamento marittimo
Circolare 15 maggio 2017, n°2/2017 (Prot. 31549) Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE. Regolamento 2017/306/UE
La circolare fornisce chiarimenti per garantire l’omogeneità di comportamento degli ispettori di bordo in sede di collaudo e di ispezione a stazioni radio, installate a bordo di unità navali, costituite da apparati conformi alla Direttiva 2014/90/UE.
La direttiva 2014/90/UE, entrata in vigore a far data dal 17 settembre 2016, ha introdotto diverse e rilevanti innovazioni al sistema sviluppato dalla precedente direttiva 96/98/CE.
L’emanazione del Regolamento di esecuzione 2017/306 della Commissione, in vigore a partire dal 16 marzo 2017, rappresenta una delle sopra accennate innovazioni.
Esso infatti contiene un nuovo quadro di riferimento, sia per la definizione e l’applicazione dei requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza sia per l’individuazione delle rispettive norme di prova, necessarie per la certificazione degli equipaggiamenti marittimi e per la loro commercializzazione e messa in servizio (installazione a bordo).
La direttiva 2014/90/UE al riguardo, infatti, prevede che i requisiti e le norme di prova siano indicati e resi obbligatori attraverso lo strumento normativo del “Regolamento di esecuzione della Commissione europea” (il Regolamento 2017/306 rappresenta la prima emanazione), immediatamente efficace, quindi, nella legislazione di tutti gli Stati membri, attraverso un elenco di items contenente tutte quelle informazioni utili per meglio indirizzare gli operatori economici e le autorità di controllo per una più corretta individuazione dei requisiti applicabili all’equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle unità soggette al campo di applicazione della direttiva.
Tale nuova impostazione, supera il precedente processo di recepimento delle direttive europee per l’adozione dell’Allegato A.1 e risolve l’incertezza applicativa delle specifiche tecniche dovuta alla non sempre puntuale trasposizione delle stesse all’interno delle legislazioni nazionali.
L’allegato A.2, invece, dedicato agli equipaggiamenti in attesa di definizione di standard internazionalmente riconosciuti, non è e non sarà più riproposto nei regolamenti emanati dalla Commissione e dal Consiglio europeo.
Disposizione applicative:
In ragione delle innovazioni introdotte e dell’esigenza di fornire le prime ed immediate indicazioni in merito alla corretta attuazione della nuova direttiva MED, si riportano di seguito gli elementi innovativi di particolare interesse, contenuti nel Regolamento di esecuzione 2017/306:
- Installazione a bordo di equipaggiamenti a far data dall’entrata in vigore della direttiva UE 2014/90
- Versione, edizione o emendamento delle norme contenute all’interno della lista equipaggiamenti
- Equipaggiamenti già installati a bordo
- Validità delle certificazioni rilasciate in accordo alla direttiva 96/98/CE e prodotti immessi sul mercato prima o dopo l’entrata in vigore della direttiva 2014/90/UE.
Fonte: MISE
Articoli correlati:
DIRETTIVA 2014/90/UE E DIRETTIVA 2014/93/UE EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/306
Dichiarazione di Conformità UE Direttiva 2014/33/UE Ascensori
Dichiarazione di conformità UE Direttiva 2014/33/UE (Ascensori)
Modello di Dichiarazione di Conformità UE Ascensori
Rev. 1.0 2017
Direttiva 2014/33/UE
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione)
Recepimento:
D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
....
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:
a) di persone;
b) di persone e cose;
c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all’interno del supporto del carico o a portata di una persona all’interno del supporto del carico.
Essa si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
j) i treni a cremagliera;
k) le scale mobili e i marciapiedi mobili.
3. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell’Unione, la presente direttiva non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell’Unione.
...
ALLEGATO II
A. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER I COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
La dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori comprende i seguenti elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo del fabbricante;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione del componente di sicurezza per ascensori, designazione del tipo o della serie, eventuale numero di serie; se necessario per l’identificazione del componente di sicurezza per ascensori è possibile includere un’immagine;
d) funzione di sicurezza esercitata dal componente di sicurezza per ascensori, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;
e) anno di fabbricazione del componente di sicurezza per ascensori;
f) tutte le disposizioni pertinenti che il componente di sicurezza per ascensori soddisfa;
g) una dichiarazione attestante la conformità del componente di sicurezza per ascensori alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;
h) se del caso, riferimento alla norma o alle norme armonizzate utilizzate;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo dei componenti di sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IV, parte A e all’allegato VI, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità al tipo mediante controlli a campione dei componenti per la sicurezza degli ascensori di cui all’allegato IX;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI o VII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.
ALLEGATO II
B. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER GLI ASCENSORI
La dichiarazione di conformità UE per gli ascensori, dattiloscritta o stampata, è redatta nella stessa lingua delle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, e comprende i seguenti elementi:
a) ragione o denominazione sociale e indirizzo dell’installatore;
b) se del caso, ragione o denominazione sociale e indirizzo del rappresentante autorizzato;
c) descrizione dell’ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo al quale l’ascensore è installato;
d) anno di installazione dell’ascensore;
e) tutte le disposizioni pertinenti che l’ascensore soddisfa;
f) una dichiarazione attestante la conformità dell’ascensore alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione;
g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate utilizzate;
h) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo degli ascensori di cui all’allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;
i) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato la verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII;
j) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame finale per gli ascensori di cui all’allegato V;
k) se del caso, denominazione, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità applicato dall’installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati X, XI o XII;
l) nome e funzione della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome dell’installatore o del suo rappresentante autorizzato;
m) luogo e data della firma;
n) firma.
ALLEGATO III ELENCO DEI COMPONENTI DI SICUREZZA PER ASCENSORI
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell’allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4.a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
i) a caratteristica non lineare, o
ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
4.b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
Elaborato Certifico S.r.l.
Rev. 1.0 2016 (Nuova Direttiva in vigore dal 18 Aprile 2014 con applicazione definitiva il 20 Aprile 2016)
Note
...
Articolo 7 Obblighi degli installatori
1. All’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori garantiscono che esso sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato I.
2. Gli installatori preparano la documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 16. Qualora la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l’installatore redige una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che l’ascensore ne sia corredato e appone la marcatura CE.
3. L’installatore conserva la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’ascensore è stato immesso sul mercato.
4. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un ascensore, gli installatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, esaminano i reclami e gli ascensori non conformi, mantengono, se del caso, un registro degli stessi.
5. Gli installatori garantiscono che sugli ascensori sia apposto un numero identificativo del tipo, della serie o del lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione.
6. Gli installatori indicano sull’ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale l’installatore può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
7. Gli installatori garantiscono che l’ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro nel quale l’ascensore è immesso sul mercato. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. Gli installatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un ascensore da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale ascensore. Inoltre, qualora l’ascensore presenti un rischio, gli installatori informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno immesso l’ascensore sul mercato, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
9. Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dell’ascensore alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli ascensori da essi immessi sul mercato.
Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti
1. All’atto dell’immissione dei loro componenti di sicurezza per ascensori sul mercato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente all’articolo 5, paragrafo 2.
2. I fabbricanti preparano la prescritta documentazione tecnica ed eseguono o fanno eseguire la procedura di valutazione della conformità pertinente di cui all’articolo 15. Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori ne sia corredato e appongono la marcatura CE.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica, la dichiarazione di conformità UE e, se del caso, l’approvazione o le approvazioni per un periodo di dieci anni dalla data in cui il componente di sicurezza per ascensori è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente direttiva. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un componente di sicurezza per ascensori, i fabbricanti, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono una prova a campione del componente di sicurezza per ascensori messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i componenti di sicurezza per ascensori non conformi e i richiami dei componenti di sicurezza per ascensori, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano gli installatori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sui componenti di sicurezza per ascensori che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero identificativo del tipo, del lotto, della serie o qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del componente di sicurezza per ascensori non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull’etichetta di cui all’articolo 19, paragrafo 1.
6. I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull’etichetta di cui all’articolo 19, paragrafo 1, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati. L’indirizzo indica un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato.
7. I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Dette istruzioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente di sicurezza per ascensori da essi immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale componente di sicurezza per ascensori, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il componente di sicurezza per ascensori presenti un rischio, i fabbricanti informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il componente di sicurezza per ascensori, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alla presente direttiva, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai componenti di sicurezza per ascensori da essi immessi sul mercato.
Articolo 10 Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo componenti di sicurezza per ascensori conformi.
2. Prima di immettere un componente di sicurezza per ascensori sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 15. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6.
...
Articolo 11 Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni della presente direttiva.
2. Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE, dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni di cui all’allegato I, punto 6.1, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 10, paragrafo 3.
...
Collegati:
[box-note]Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE
D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
ebook Decreto Ascensori | D.P.R. 162/1999
D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23[/box-note]
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Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione
Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione
La legislazione sui prodotti da costruzione è incentrata sulle informazioni relative alla prestazione di un prodotto da costruzione.
Il fabbricante di un simile prodotto deve redigere fondamentalmente una dichiarazione di prestazione per tutti i prodotti che rientrano nel settore armonizzato, ovvero fornire indicazioni sulla prestazione di un prodotto.
Il settore armonizzato comprende i prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata (EN) o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea («European Technical Assessment», ETA).
La dichiarazione di prestazione contiene unicamente indicazioni sulla prestazione fornita da un prodotto da costruzione e non definisce i requisiti che deve soddisfare il prodotto stesso.
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Confederazione Svizzera CH
Interruttori e sensori di prossimità induttivi/capacitivi esclusi RED
Interruttori e sensori di prossimità induttivi/capacitivi dovrebbero rimanere esclusi dalla RED
Posizione Orgalime 29.06.2017
Il 13 Giugno 2017 è entrata pienamente in vigore la nuova Direttiva 2014/53/UE RED (recepita in Italia dal D.lgs. 22 giugno 2016 n. 128) che ha sostituito la Direttiva 1999/5/CE R&TTE.
Tuttavia, la Commissione europea, gli Stati membri ei rappresentanti del settore stanno discutrrensdo ancora problemi specifici di applicazione, che sono stati esaminati dalla prima versione della Guida RED e sono soggetti ad ulteriori analisi.
Tra questi temi, è stata posta la domanda se "interruttori e sensori di prossimità induttivi e capacitivi "dovrebbero rientrare nell'ambito della RED.
Fino ad ora, interruttori di prossimità e sensori erano coperti dalla direttiva EMC 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica (EMCD) e non dalla direttiva 1999/5/CE relativa alle apparecchiature terminali di radiotelefonia (R&TTE), in quanto essi non soddisfacevano la definizione di "apparecchi radio".
Per gli interruttori e sensori di prossimità, gli standard di prodotto IEC/CENELEC 60947-5-2, 60947-5-3 e 60947-5-7 sui dispositivi a bassa tensione e sui dispositivi di controllo, hanno offerto la presunzione di conformità con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (OJEU) alla EMCD per circa 25 anni.
Gli interruttori e i sensori di prossimità utilizzano un campo magnetico per rilevare oggetti (interruttori induttivi) o un campo elettrico (sensori capacitivi). Gli interruttori e sensori sono stati usati per diversi decenni in un numero estremamente ampio di applicazioni industriali come per esempio nell'automazione industriale. Nel 2016 circa 30 milioni di interruttori di prossimità e sensori sono stati venduti da parte europea Produttori nel mercato europeo con un fatturato di circa 578 milioni di euro.
Orgalime ritiene che siano adeguatamente coperti dai requisiti della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMCD) e la loro tecnologia non li spinge a rientrare nell'ambito della direttiva sulle apparecchiature radio (RED).
Inductive and capacitive proximity switches and sensors should remain outside the scope of the Radio Equipment Directive
Orgalime comments to the European Commission on the implementation of Directive 2014/53/EU on the making available on the market of radio equipment
Brussels, 29 giugno 2017
Proximity switches and sensors either use a magnetic field to detect objects (inductive switches) or an electrical field (capacitive switches). The switches and sensors have been used for several decades in an extremely large number of industrial applications as for example in the automation industry. In 2016 approximately 30 million proximity switches and sensors were sold by European manufacturers into the European market with a turnover of approximately 578 million euros.
Orgalime believes that they are appropriately covered by the requirements of the electromagnetic compatibility directive (EMCD) and their technology does not cause them to fall under the scope of the Radio Equipment Directive (RED).
We believe the European Commission’s advice to Member States and European Standards Organisations should follow the interpretation and market practice that has supported a very dynamic sector successfully thriving for over 25 years without safety issues or problems for the radio spectrum.
Directive 2014/53/EU on Radio Equipment (RED) has been applicable since 13 June 2016. However, the European Commission, Member States and industry representatives are still discussing specific application issues that were left outside the first version of the RED Guide and are subject to further analysis.
Among these issues, the question was raised whether “inductive and capacitive proximity switches and sensors” should fall within the scope of the RED. Until now, proximity switches and sensors were covered by the EMC Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility (EMCD) and not the Directive 1999/5/EC on Radio & Telecommunication Terminal Equipment (R&TTE), since they did not satisfy the latter's definition of "radio equipment". For proximity switches and sensors, the product standards IEC/CENELEC 60947-5-2, 60947-5-3 and 60947-5-7 on low-voltage switchgear and control-gear has offered presumption of conformity further to its listing in the Official Journal of the European Union (OJEU) under the EMCD for approximately 25 years.
Inductive and capacitive proximity switches and sensors do not fall within the above definitions and consequently within the scope of the RED, since they do not intentionally transmit and/or receive electromagnetic waves but electrical magnetic fields. Note that electrical and magnetic fields are different in the nature from electromagnetic waves.
While the electromagnetic waves continue to propagate in space also after the transmitter is turned off, electrical and electromagnetic fields do not propagate in space and disappear immediately when the current or voltage that generates the fields are turned off. The inductive and capacitive sensors do intentionally generate magnetic or electrical fields, but do not intentionally generate or receive electromagnetic waves.
As a consequence, proximity switches and sensors cannot be qualified as radio equipment in the meaning of the RED. They remain within the scope of the EMCD.
...
1. INTRODUCTION
2. WHAT ARE INDUCTIVE AND CAPACITIVE SWITCHES AND SENSORS?
3. DEFINITIONS IN THE RED
4. CLASSIFICATION OF INDUCTIVE AND CAPACITIVE PROXIMITY SWITCHES AND SENSORS
5. CONCLUSION
Normativa correlata:
Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128
Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE
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Orgalime Position Paper on Proximity Switches and the RED.PDF Direttiva RED |
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Guidance Radio Equipment Directive 2014/53/EU
Guidance Application of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and status of combined equipment
This publication is only for guidance and gives an overview regarding the assessment of the application of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and status of “combined equipment” (non-radio product functioning with radio equipment). It shall not be considered as a binding interpretation of the existing legal framework. It neither claims to cover any aspect of the matter, nor does it reflect all legal aspects in detail. It is not meant to, and cannot, replace own knowledge of the pertaining directives, laws and regulations. Furthermore, the specific characteristics of the individual products and the various possible applications have to be taken into account.
This is why, apart from the assessments and procedures addressed in this guide, many other scenarios may apply. Manufacturer’s instructions and manuals must always be respected. Apart from the Directive itself, this guidance is based on both the content of the European Commission’s Guidelines, as well as the discussions and drafts that led to their adoption. In particular, the interpretation of the regime applicable to combined equipment represents a plausible scenario in view of the discussions that took place prior to the adoption of the European Commission’s guidelines. The guidance may however be adapted once the European Commission’s guidelines are revised and notably once the part on combined equipment is completed.
FEM 2017
Collegati
Directive 2014/53/EU on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC, 22 May 2014.
Orgalime Guide on the Radio Equipment Directive 2014/53/EU
European Commission Guidelines on the Radio Equipment Directive 2014/53/EU
Blue Guide on the implementation of EU Product Rules, 26 July 2016.
Verbali del gruppo di lavoro UE DPI 2002-2016
Verbali del gruppo di lavoro UE DPI 2002-2016
Update Maggio 2017
Minutes of the PPE Working Group - 2002 onwards
Working Group Of Committee 98/37/EC in relation to the Personal Protective Equipment (PPE) Directive 89/686/EEC
Meeting Report Of The PPE Working Group Of 5-6 December 2002
Meeting Report Of The Working Group “PPE” Of10-11th June 2003
Minutes Of The Meeting - Working Group “PPE” Of 13-14 January 2004
Minutes Of The Meeting - Working Group “PPE” Of 29-30 September 2004
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 18 November 2005
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 23 May 2006
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 20 November 2007
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 12 June 2008
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 5 November 2008
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 25-26 May 2009
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 29 April 2010
Minutes Of The PPE Working Group Meeting Held On 10 November 2010
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 4 October 2011 .
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 7 June 2012
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 24 October 2012
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 25 April 2013
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 11 November 2013
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 8 April 2014
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 18 September 2014
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 21 April 2015
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 18 November 2015
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 5 April 2016
Minutes Of The Meeting Held In Brussels, 15 November 2016
Fonte: Commissione Europea
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Decreto 7 aprile 2017 n. 101
Decreto 7 aprile 2017 n. 101
Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
Il decreto ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (attuazione nuova Direttiva RE(D) 2014/53/UE).
Entrata in vigore del provvedimento: 11/07/2017
G.U. n. 147 del 26.06.2017
[box-warning]Modifiche al Decreto 7 aprile 2017 n. 101
- Decreto Legislativo 9 luglio 2024 n. 100 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 e alla direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. (GU n.160 del 10.07.2024). Entrata in vigore: 11.07.2024[/box-warning]
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Art. 1. Finalità, definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione
1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
...
Art. 2. Attività di sorveglianza
1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico è l’autorità di sorveglianza del mercato di cui all’articolo 39 del decreto, e svolge in particolare le seguenti attività:
a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato;
b) cura il necessario coordinamento dell’intera attività di sorveglianza e controllo e fornisce direttive agli Ispettorati territoriali;
c) coadiuva l’attività di controllo svolta sul territorio, riceve copia della documentazione inerente ai controlli svolti e adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
d) individua i casi per i quali si richiede l’intervento di laboratori accreditati o, nell’ipotesi di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto, di organismi notificati per l’espletamento delle verifiche di laboratorio e ne cura il relativo iter procedimentale;
e) effettua la valutazione del rischio delle apparecchiature radio che presentano un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al decreto e all’occorrenza decide l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 42 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
f) monitora gli infortuni e i danni alla salute che si sospetta siano stati causati dalle apparecchiature radio;
g) attua le disposizioni di cui agli articoli 41 e 43 del decreto a cui provvede sentita, se del caso, la Commissione consultiva;
h) predispone i provvedimenti di attuazione degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea e ne cura adeguata pubblicità;
i) si interfaccia con la Commissione europea e con le autorità di sorveglianza degli altri Stati membri, sentita la Commissione consultiva;
l) ha contatti con le altre amministrazioni nazionali e locali che, in base alla normativa vigente, svolgono attività di controllo sul territorio;
m) riesamina, valuta e fornisce informazioni, ogni due anni, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico sul funzionamento del sistema di sorveglianza del mercato per le finalità di cui all’articolo 47 del decreto;
n) pubblica sul sito istituzionale del Ministero informazioni relative all’attività di sorveglianza, sfera di competenza e modalità di contatto;
o) acquisisce le informazioni rilasciate dagli Organismi notificati, relativamente ai certificati di esame UE del tipo ed alle approvazioni dei sistemi di qualità.
2. Il Ministero dello sviluppo economico svolge attraverso gli ispettorati territoriali i seguenti compiti:
a) provvede allo svolgimento delle visite ispettive di controllo sul territorio anche sulla base delle indicazioni fornite nel programma nazionale di sorveglianza del mercato e adotta i provvedimenti di competenza;
b) svolge operazioni di prelievo, di sequestro e di confisca delle apparecchiature radio;
c) irroga le relative sanzioni.
3. Le attività ed i compiti di cui al presente articolo, nonché all’articolo 5 del presente regolamento, sono svolti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
Art. 3. Controlli
1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2, del decreto.
2. Per l’espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare:
a) presso il distributore:
1) la presenza della marcatura CE sull’apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull’imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull’apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato di pari altezza della marcatura CE;
2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell’allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un’altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull’apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull’apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE;
3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE o dalla dichiarazione di conformità UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all’allegato VI del decreto e all’allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformità UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica che all’indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformità UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all’allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata;
4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l’identificazione;
5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell’apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che l’indirizzo indichi un punto unico di contatto presso il quale il fabbricante può essere contattato e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;
6) per i prodotti importati da paesi terzi, la presenza su ciascuna apparecchiatura radio, ovvero sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni dell’apparecchiatura radio o la necessità di dover aprire l’imballaggio per apporle non lo consentano, del nome dell’importatore, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì la completezza delle suddette informazioni e che le informazioni relative al contatto siano almeno in lingua italiana;
7) per le categorie o classi di apparecchiature radio specificate all’articolo 4, comma 2, del decreto, la presenza della dichiarazione di conformità conforme all’allegato VI del decreto relativa alle combinazioni di apparecchiature radio e del software redatta in esito alla valutazione della conformità dell’apparecchiatura radio realizzata conformemente all’articolo 17 del decreto. L’eventuale software preinstallato o fornito a corredo dell’apparecchiatura deve essere compreso tra quelli previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto;
8) che ciascuna apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al pari di qualunque etichettatura, chiare, comprensibili e intelligibili. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva verifica altresì che siano accluse le istruzioni che contengono le informazioni necessarie per l’uso dell’apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d’uso e, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all’apparecchiatura radio di funzionare come previsto e infine, per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, le informazioni inerenti alle bande di frequenza di funzionamento dell’apparecchiatura radio e la massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l’apparecchiatura radio;
9) in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l’uso, la disponibilità sull’imballaggio di informazioni che consentono di individuare gli Stati membri o la zona geografica all’interno di uno Stato membro in cui sussistono restrizioni alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l’uso. Tali informazioni devono essere completate nelle istruzioni accluse all’apparecchiatura radio;
10) per ciascuna apparecchiatura l’operatore economico ispezionato deve essere in grado di presentare, se più recenti di dieci anni, le informazioni relative sia all’operatore economico che gli abbia fornito l’apparecchiatura radio sia a quello a cui lui l’abbia fornita;
11) per i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 del decreto, la presenza del numero di identificazione attribuito dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5 del decreto. Il controllo di cui al presente punto si applica a decorrere dalla data di attuazione degli atti delegati e di esecuzione di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto;
12) che le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non abbiano messo a rischio la conformità dell’apparecchiatura radio ai requisiti di cui all’articolo 3 del decreto;
13) che non siano state apportate modifiche alle apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che comportano la mancata conformità ai requisiti essenziali;
14) che non si tratti di un tipo di apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a seguito di accertata non conformità dell’apparecchiatura stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure di cui agli articoli da 40 a 43 del decreto;
15) la documentazione utile ad accertare la data di immissione sul mercato al fine dell’individuazione della normativa applicabile ai sensi dell’articolo 48 del decreto;
16) che non sia promossa pubblicità in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto;
17) che in occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili siano rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto;
b) presso l’importatore, relativamente alle apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo:
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Art. 4. Modalità di espletamento dei controlli
1. I controlli di cui all’articolo 3 e, ove necessario gli accertamenti tecnici, sono svolti dal personale incaricato all’attività ispettiva attraverso l’espletamento di visite ispettive. Al termine della visita ispettiva è compilato il verbale di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche.
2. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva è autorizzato a svolgere le visite ispettive presso le sedi ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell’attività del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato, dell’importatore e del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato. Il personale incaricato dello svolgimento dell’attività ispettiva è altresì autorizzato a svolgere le visite ispettive sulle apparecchiature radio in servizio o in uso.
3. Ove lo ritenga utile per lo svolgimento dei controlli di competenza, il personale incaricato ha facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali, magazzini, impianti e altre dipendenze in genere, di sentire in contraddittorio il responsabile o i dipendenti delle strutture ispezionate, dandone conto nel verbale di accertamento.
4. Il personale di cui al comma 2 del presente articolo ha il potere di acquisire tutta la documentazione inerente alla conformità dell’apparecchiatura radio, di estrarne copia e riprodurne atti.
5. Nei casi in cui procurino o possano procurare danni alle reti di telecomunicazione, interferenze ad altri servizi tutelati ovvero possano presentare i rischi di cui agli articoli da 40 a 42 del decreto, le apparecchiature radio in servizio o in uso, se lasciate in giudiziale custodia al soggetto ispezionato, sono disalimentate e suggellate.
6. Il personale incaricato preleva il numero di apparecchi ritenuto necessario per le verifiche tecniche, nonché sequestra le apparecchiature ai sensi dell’articolo 46, comma 10, del decreto presso:
a) il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito in Italia;
b) l’importatore o comunque presso la persona responsabile dell’immissione dell’apparecchiatura radio sul mercato;
c) i distributori;
d) gli utilizzatori.
7. Gli organi di Polizia che, nell’ambito delle proprie competenze effettuino prelievi o sequestri di apparecchiature radio di cui al decreto, consegnano le suddette apparecchiature al competente Ispettorato territoriale.
8. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato, ovvero l’importatore, possono decidere il ritiro dell’apparecchiatura dal mercato per evitare le verifiche di laboratorio e l’eventuale accollo delle relative spese.
9. Il responsabile della visita ispettiva, al rientro in sede, consegna l’originale del verbale all’Ispettorato territoriale di appartenenza per i successivi adempimenti. In ogni caso, il responsabile dell’Ispettorato territoriale, entro quindici giorni dalla verifica, invia al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico, per via telematica copia del verbale redatto dal responsabile di ciascuna visita ispettiva, ivi inclusa tutta la documentazione acquisita ed eventuali provvedimenti di competenza già adottati.
10. Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di Polizia, il documento è trasmesso sollecitamente all’Ispettorato territoriale competente per il seguito di competenza.
11. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico emette i provvedimenti di richiamo o di ritiro dell’apparecchiatura radio di cui all’articolo 46, comma 11, del decreto dopo aver sentito, se del caso, la Commissione consultiva.
12. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento in materia di controlli si applicano le disposizioni degli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citato in premessa.
13. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento e dalla specifica normativa di settore in materia di sanzioni si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
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segue in allegato
Collegati
Decreto Legislativo 22 giugno 2016 n. 128
Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)
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Decreto Legislativo 22 giugno 2016 , n. 128. Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.
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Art. 39.
Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio
1. Il Ministero è l’autorità di sorveglianza del mercato ed effettua tale attività anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all’articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modifi cazioni, irrogano le sanzioni di cui all’articolo 46.
2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni. Ai fini del presente articolo e dei successivi articoli da 40 a 43, gli operatori economici cooperano, ove necessario, con il Ministero. I controlli sono effettuati secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
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GU n. 163 del 14.6.2017
EN 60204-32 Equipaggiamento elettrico Apparecchi di sollevamento
EN 60204-32 / Equipaggiamento elettrico Apparecchi di sollevamento
ID 4229 | 06.09.2018 / Documento allegato
Documentazione | Verifiche | Questionario informativo Costruttore-Utilizzatore
La EN 60204-32 è la norma parte della Serie EN 60204-X, che si applica, insieme alla EN 60204-1, alla realizzazione di equipaggiamenti e di sistemi elettrici ed elettronici per macchine di sollevamento ed equipaggiamenti a esse associati.
[box-info]04.07.2023: pubblicata la terza Edizione della IEC 60204-32
IEC 60204-32:2023
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 32: Requirements for hoisting machines[/box-info]
La norma, di Tipo B, è armonizzata per la Direttiva macchine 2006 42/CE, (Vedi elenco Norme armonizzate), nell'Allegato ZZB, soddisfa (Presunzione di Conformità), i seguenti RESS dell'Allegato I:
- 1.2.1
- 1.2.2
- 1.2.3
- 1.2.4.1
- 1.2.4.3
- 1.2.5
- 1.2.6
- 1.5.1
- 1.5.4 (collegamenti elettrici difettosi)
- 1.6.3 (isolamento delle alimentazioni elettriche del macchinario)
- 1.6.4 (accesso all’equipaggiamento elettrico)
- 1.7.1.1
- 1.7.1.2
- 1.7.2 (rischi residui di natura elettrica)
- 1.7.4.2 e) (equipaggiamento elettrico)
- 3.3 (comandi senza fili)
- 4.2.1
Il Documento, in particolare, si sofferma sui punti:
16. Segnali di avvertimento
17. Documentazione
18. Verifiche
e sull'Allegato B (informativo) Questionario per l’equipaggiamento elettrico delle macchine di sollevamento.
Excursus
.....
Prescrizioni supplementari e speciali possono essere applicate agli equipaggiamenti elettrici di macchine di sollevamento, tra le quali quelle destinate a essere utilizzate:
– all’aperto (cioè all’esterno di edifici o di altre strutture di protezione);
– per la movimentazione o il trasporto di materiali potenzialmente esplosivi (es., vernici o segatura);
– in atmosfere potenzialmente esplosive e/o infiammabili;
– in miniere.
Ai fini della presente Norma, le macchine di sollevamento comprendono gru di tutti i tipi, argani di tutti i tipi e macchine per immagazzinamento e recupero. Sono inclusi i seguenti gruppi di prodotti:
– gru a carroponte;
– gru mobili;
– gru a torre;
– gru girevoli a spostamento radiale;
– gru a cavalletto;
– gru offshore;
– gru galleggianti;
– argani di tutti i tipi;
– paranchi e accessori;
– gru per carico/scarico;
– gru a fune;
– dispositivi per l’aggancio del carico;
– macchine per l’immagazzinamento e il recupero;
– paranchi su monorotaia;
– trasportatori a portale;
– gru a cavalletto su pneumatici (RTG).
...
4.2 Scelta dell’equipaggiamento
4.2.3 Equipaggiamento elettrico conforme alla serie IEC 60439
L’equipaggiamento elettrico della macchina di sollevamento deve essere conforme alle prescrizioni di sicurezza individuate nella valutazione del rischio di quest’ultima. In funzione della macchina di sollevamento, dell’impiego previsto e dell’equipaggiamento elettrico, il progettista può scegliere parti di quest’ultimo conformi alla IEC 61439-1 e, ove necessario, ad altri parti corrispondenti della serie IEC 61439.
...
17 Documentazione
17.1 Generalità
Le informazioni necessarie per l’installazione, l’esercizio e la manutenzione dell’equipaggiamento elettrico di una macchina di sollevamento devono essere fornite nelle forme appropriate, per esempio, disegni, schemi, grafici, tabelle e istruzioni. Queste informazioni devono essere nella lingua concordata (vedere anche l’Allegato B). Le informazioni da fornire dipendono dalla complessità dell’equipaggiamento elettrico.
Per equipaggiamenti molto semplici, le informazioni corrispondenti possono essere contenute in un solo documento, purché tale documento riporti tutti i dispositivi dell’equipaggiamento elettrico e consenta di realizzare i loro collegamenti alla rete di alimentazione.
NOTA 1
La documentazione tecnica prevista con gli elementi dell’equipaggiamento elettrico può costituire parte della documentazione dell’equipaggiamento elettrico della macchina di sollevamento.
NOTA 2
In alcuni paesi la prescrizione relativa all’uso di lingue particolari e trattata da disposizioni di legge.
17.2 Informazioni da fornire
Le informazioni fornite con l’equipaggiamento elettrico devono includere:
a) un documento principale (elenco parti o elenco documenti);
b) documenti complementari, comprendenti:
1) una chiara ed esauriente descrizione dell’equipaggiamento, della sua installazione e montaggio, e della connessione all’alimentazione elettrica;
2) le prescrizioni per l’alimentazione elettrica;
3) informazioni sull’ambiente circostante (per es. illuminazione, vibrazioni, agenti inquinanti atmosferici), se necessario;
4) schema(i) completo(i) del sistema (a blocchi), se necessario;
5) schema(i) circuitale(i);
6) informazioni, a seconda dei casi, su:
– programmazione, per quanto necessario all’uso dell’equipaggiamento;
– sequenza di funzionamento;
– frequenza delle verifiche;
– frequenza e metodi di prova funzionali;
– guida alla regolazione, manutenzione e riparazione, in particolare per i dispositivi e i circuiti di protezione;
– elenco delle parti di ricambio raccomandate;
– elenco degli utensili forniti.
7) una descrizione (inclusi gli schemi di interconnessione) delle protezioni, delle funzioni di interblocco e degli interblocchi dei ripari contro i rischi, in particolare per le macchine di sollevamento che funzionano in modo coordinato;
8) una descrizione delle misure di sicurezza e dei mezzi forniti qualora sia necessario neutralizzare le protezioni (per es., per regolazione o manutenzione), (vedere 9.2.4);
9) istruzioni sulle procedure per il fissaggio della macchina di sollevamento per la manutenzione in condizioni di sicurezza (vedere anche 17.8);
10) informazioni sulla movimentazione, il trasporto e l’immagazzinamento;
11) informazioni relative alle correnti di carico, alle correnti di avviamento di picco e alle cadute di tensione ammesse, a seconda dei casi;
12) informazioni sui rischi residui dovuti alle misure di protezione adottate, indicazione dell’eventuale formazione particolare prescritta, e specifica dell’equipaggiamento personale di protezione eventualmente necessario.
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17.4 Documenti di installazione
I documenti di installazione devono contenere tutte le informazioni necessarie per il lavoro preliminare di montaggio della macchina di sollevamento (compresa la messa in servizio). Nei casi complessi per i dettagli può essere necessario fare riferimento ai disegni di montaggio. Devono essere chiaramente indicate le raccomandazioni sulla posizione, sul tipo e sulla sezione dei cavi di alimentazione da installare sul posto.
Devono essere specificati i dati necessari per scegliere il tipo, le caratteristiche, la corrente nominale e la regolazione dei dispositivi di protezione contro le sovracorrenti per i conduttori dell’alimentazione dell’equipaggiamento elettrico della macchina di sollevamento (vedere 7.2.2).
Se necessario, devono essere specificate le dimensioni, l’impiego e la disposizione degli eventuali condotti che devono essere previsti nelle fondazioni da parte dell’utilizzatore (vedere Allegato B).
Devono essere indicati le dimensioni, il tipo e l’impiego dei condotti, delle passerelle o dei supporti dei cavi tra la macchina di sollevamento e gli equipaggiamenti associati da fornire a cura dell’utilizzatore (vedere Allegato B).
Lo schema deve indicare lo spazio richiesto per la rimozione o la manutenzione dell’equipaggiamento elettrico, ove necessario.
NOTA 1
Esempi di schemi di installazione possono essere tratti dalla IEC 61082-1.
Inoltre, se necessario, deve essere fornito uno schema o una tabella di interconnessione.
Tale schema o tabella deve riportare le informazioni complete relative a tutte le connessioni esterne. Se l’equipaggiamento elettrico e destinato a funzionare tramite più di una sorgente di alimentazione elettrica, lo schema di interconnessione o la tabella devono indicare le modifiche o le interconnessioni richieste dall’uso di ciascuna alimentazione.
NOTA 2
Esempi di schemi/tabelle di interconnessione possono essere tratti dalla IEC 61082-1.
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17.7 Manuale di funzionamento
La documentazione tecnica deve comprendere un manuale di funzionamento che riporti dettagliatamente le procedure corrette per la messa in opera e l’impiego dell’equipaggiamento elettrico. Deve essere prestata particolare attenzione alle misure di sicurezza previste.
Se il funzionamento dell’equipaggiamento puo essere programmato, devono essere fornite informazioni dettagliate sui metodi di programmazione, sull’equipaggiamento necessario, sulla verifica del programma e sulle procedure di sicurezza aggiuntive (ove prescritte).
17.8 Manuale di manutenzione
La documentazione tecnica deve contenere un manuale di manutenzione che mostri dettagliatamente le procedure corrette per la taratura, le ispezioni, i controlli preventivi e di servizio, e le riparazioni. Le raccomandazioni sugli intervalli e sulle registrazioni da tenere per la manutenzione e l’assistenza devono far parte di tale manuale. Quando sono forniti metodi per il controllo del funzionamento corretto (per es., programmi di prova del software) deve essere spiegato il loro impiego.
La descrizione delle modalità di impostazione dell’equipaggiamento programmabile (per es., azionamenti per il motore) deve contenere chiari riferimenti alle funzioni finali della macchina di sollevamento. La prova delle funzioni relative alla sicurezza deve essere chiaramente specificata.
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18 Verifiche
18.1 Generalità
Il presente articolo contiene le prescrizioni generali per la verifica degli equipaggiamenti elettrici delle macchine di sollevamento.
L’ambito della verifica di un particolare tipo di macchina di sollevamento e indicato nella norma specifica di prodotto. Le verifiche devono sempre comprendere le voci c), a), b), f) e c) o d), o entrambe, e possono comprendere la voce e):
a) verifica che l’equipaggiamento elettrico sia conforme alla documentazione tecnica;
b) in caso di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica, verifica delle condizioni per la protezione mediante interruzione automatica (vedere 18.2);
c) prova di resistenza dell’isolamento (vedere 18.3);
d) prova di tensione (vedere 18.4);
e) protezione contro le tensioni residue (vedere 18.5)
f) prove funzionali (vedere 18.6).
Si raccomanda che l’eventuale esecuzione di tali prove segua la sequenza sopra indicata.
...
Allegato B (informativo) Questionario per l’equipaggiamento elettrico delle macchine di sollevamento
"Si raccomanda che le seguenti informazioni siano fornite dal presunto utilizzatore dell’equipaggiamento.
Questo facilita l’accordo tra utilizzatore e fornitore sulle condizioni di base e le esigenze supplementari dell’utilizzatore per consentire una progettazione, un’applicazione e un utilizzo corretti dell’equipaggiamento elettrico della macchina di sollevamento (vedere 4.1)."
...
CEI EN 60204-32:2009 (44-11)
Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine
Parte 32: Prescrizioni per le macchine di sollevamento
IEC 60204-32:2008
Safety of machinery - Electrical equipment of machines
Part 32: Requirements for hoisting machine
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
Correlati
[box-note]IEC 60204-32:2023
La classificazione delle gru prevista dalla norma ISO 4306-1:2007
Apparecchi di sollevamento: i requisiti sulle competenze per ispettori di gru
Il tempo di vita delle gru a torre
Manuale Istruzioni Uso Manutenzione Gru bandiera[/box-note]
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EN 60204-32 Questionario Informativo Costruttore-Utilizzatore.docx Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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Equipaggiamento elettrico apparecchi di sollevamento EN 60204-32.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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Alternativa al marchio "timoncino" in attrezzature marittime: Tag elettronico
Eventuale introduzione di un tag elettronico come supplemento o sostituzione del marchio "timoncino" in attrezzature marittime
Studio CE Giugno 2017
Base di questo studio è l'articolo 11, paragrafo 2 (Tag elettronico) della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa alle apparecchiature marine che abroga la direttiva 96/98 / CE del Consiglio (in prosieguo: la Direttiva sugli equipaggiamenti marini "- MED) che prevede che" La Commissione effettua un'analisi costi/benefici sull'uso del tag elettronico come supplemento o sostituzione del marchio di ruota ".
Il periodo di tempo per concordare uno standard generalmente accettato e riconosciuto per i tag elettronici per completare o sostituire il segno della ruota è relativamente stretto, perché l'industria ha già iniziato ad applicare tale tecnologia. Esiste il rischio che i produttori applicino differenti tecnologie in isolamento con la conseguenza che le singole tecnologie potrebbero non essere interoperabili.
L'industria marittima opera costantemente in un ambiente complesso che rende difficile prevedere tutti i possibili possibili usi di etichettatura elettronica.
L'attuazione dell'etichettatura elettronica dei prodotti per la navigazione marittima può portare nuove possibilità agli utenti e una migliore informazione alla sorveglianza del mercato, creando un flusso di informazioni continuo tra produttori, organismi notificati e autorità. Le autorità e gli organismi notificati dovrebbero trarre vantaggio dal meccanismo di sorveglianza del mercato più accentuato e agevole, che dovrebbe facilitare le operazioni di indagine giornaliere, incoraggiando la rapida assunzione dell'etichettatura elettronica.
Gli organismi notificati devono trarre vantaggio dalle funzionalità di notifica senza soluzione di continuità con i tag elettronici che puntano a un archivio di informazioni in cui vengono memorizzate tutte le informazioni pertinenti del prodotto.
I produttori dovrebbero trarre vantaggio dal migliorato meccanismo di notifica per combattere la contraffazione e le possibilità di ulteriori servizi post-vendita.
I proprietari/operatori della nave dovrebbero essere in grado di controllare senza sosta la validità dei certificati per le attrezzature a bordo e controllare più facilmente il controllo delle scorte. L'analisi dei costi deve tener conto degli oneri amministrativi, della protezione IP e dell'efficienza nella lotta contro la contraffazione Così come l'effetto sulla competitività internazionale e sui potenziali innovativi tecnologici e non tecnologici.
Lo studio comprende anche la dimostrazione dei potenziali sull'utilizzo dei tag elettronici per i prodotti dell'apparecchiatura marina attraverso una dimostrazione pilota.
Fonte: Commissione Europea
Riferimenti Normativi:
DIRETTIVA 2014/90/UE E DIRETTIVA 2014/93/UE EQUIPAGGIAMENTO MARITTIMO
Linee guida applicazione direttiva 2000/14/CE
Linee guida applicazione direttiva 2000/14/CE Update Giugno 2017
Update Giugno 2017
Linee guida per l’applicazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
Le linee guida intendono a contribuire a una migliore comprensione e ad agevolare l'applicazione Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa al Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'emissione acustica ambientale da parte di attrezzature destinate a funzionare all'aperto ("Outdoor Noise Directive", OND), in tutto il Mercato interno dei 28 Stati membri dell'Unione europea (UE), nonché nell'Area Economica Europea (AEE) e in altri paesi in cui questa legislazione è applicabile.
Le linee guida sono rivolte agli utilizzatori della direttiva per garantire la libera circolazione dei prodotti marcati CE ed un elevato livello di protezione in tutta l'Unione. È Destinata a rispondere alle domande che potrebbero essere richieste dagli utenti della direttiva, come ad esempio quelli nazionali Autorità, fabbricanti, loro rappresentanti e altri operatori economici, organismi notificati, organismi di normalizzazione e gli utenti delle attrezzature.
Questo documento non è considerato come posizione ufficiale della europea Commissione. Solo il testo della direttiva è vincolante, nonché i recepimenti di trasposizione nazionli. Di conseguenza, il testo della direttiva è applicabile quando vi sono differenze tra le disposizioni della direttiva e il contenuto di Queste linee guida. Sebbene la direttiva sia realmente applicabile dopo che è stata trasposta nel diritto nazionale in ciascuno di essi Degli Stati membri dell'UE, tale recepimento non deve cambiare lo spirito della legislazione dell'Unione. Le linee guida sono intese in questo spirito.
La Commissione ha prodotto una guida orizzontale per l'attuazione dell'armonizzazione della legislazione dell'UE sulla salute e la sicurezza dei prodotti nel mercato interno basata sul "Nuovo Approccio e sull'"Approccio Gblobale" e il "Nuovo Quadro Normativo NQN", che possono essere di particolare interesse per le autorità responsabili della sorveglianza del mercato e degli organismi notificati, nonché per tutti gli operatori economici, e le parti interessate
L 'attenzione del lettore deve essere risvolta al fatto che questi orientamenti riguardano solo le disposizioni di Direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale di apparecchiature destinate a funzionare all'aperto. Le apparecchiature che rientrano nell'ambito di applicazione possono essere coperte anche da altre normative dell'UE, come la Direttiva macchine 2006/42/CE.
Fonte: Commissione Europea
Giugno 2017
[box-note] Riferimenti normativi:
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
LINEE GUIDA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2000/14/CE
DECRETO LEGISLATIVO 17 FEBBRAIO 2017 N. 41
ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)[/box-note]
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Noise Guidelines updated June 2017.pdf Direttiva 2000/14/CE |
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Decreto 21 aprile 2017 n. 93
Decreto 21 aprile 2017, n. 93
ID 4204 | Update news 25.04.2025
Decreto 21 aprile 2017, n. 93
Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.
Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/2017
G.U. n. 141 del 21 aprile 2017
____
Modifiche/abrogazioni:
- DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019 n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151)
- LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 (in SO n.26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n.151)
- Decreto 6 dicembre 2019 n. 176 (in G.U. 18/02/2020, n.40) - Consolidato 2020
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[box-note]Direttiva 2014/32/UE
Decreto Legislativo 84/2016 Strumenti misura[/box-note]
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656
GU L 102 del 13.4.2017
...
Modifiche:
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988
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Regolamento delegato (UE) 2017/654
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GU L 102 del 13.4.2017
_______
Modifiche:
Regolamento delegato (UE) 2018/236
della Commissione del 20 dicembre 2017 che rettifica la versione in lingua estone del regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione (GUUE L 50/1 del 22.02.2018)
Regolamento Delegato (UE) 2021/1398
della Commissione del 4 giugno 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’accettazione delle omologazioni rilasciate in conformità ai regolamenti n. 49 e n. 96 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). (GU L 299/1 del 24.08.2021)
Articoli correlati:
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
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Regolamento delegato UE 2017 654 Testo consolidato 07.08.2018.pdf |
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Direttiva delegata (UE) 2017/1011
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Direttiva delegata (UE) 2017/1011 della Commissione, del 15 marzo 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 153/25 del 16.06.2017
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6 Luglio 2017).
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DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1009 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 153/21 del 16.6.2017
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.
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Approfondimento tecnico: Tosaerba
Il prodotto, di marca FLORABEST, modello batteria: FAP 36 A1, modello tosaerba: Frma 36/1 B1 (285014) / Frma 36/2, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
A causa di un difetto di fabbricazione della batteria, il tosaerba potrebbe incendiarsi durante il funzionamento.
Direttiva 2006/42/CE Macchine
Allegato I
1.5.6 Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d’incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.
L’incendio provocato dalla macchina crea un grave rischio per le persone e per le cose, in quanto l’incendio può danneggiare o distruggere la macchina e gli impianti ed edifici circostanti. La valutazione del pericolo di incendio comporta l’individuazione e la valutazione di tre elementi essenziali necessari per appiccare un incendio (combustibile, comburente, innesco).
Ridurre il rischio di incendio comporta l’adozione di una combinazione di misure rispetto ai tre elementi:
- evitare o ridurre l’incorporazione, l’uso o la produzione di materiali o sostanze combustibili. Fra tali misure si annoverano, ad esempio, l’uso di materiali ignifughi nella costruzione della macchina, il contenimento sicuro di liquidi infiammabili, polveri, gas o prodotti dalle macchine e la rimozione sicura di rifiuti combustibili;
- evitare il surriscaldamento della macchina stessa o dei materiali o sostanze utilizzati o prodotti dalla macchina e, nel caso si produca il surriscaldamento, individuarlo e attuare le misure correttive necessarie o segnalarlo all’operatore tramite un allarme prima che la situazione determini il rischio di incendio;
- evitare il contatto fra i materiali o sostanze combustibili e le fonti di innesco quali, ad esempio, le scintille d’origine meccanica o elettrica o le superfici calde;
- ridurre la concentrazione di ossigeno (nella misura in cui ciò non generi un ulteriore rischio per le persone) o evitare la presenza di sostanze ossidanti.
Nel caso in cui il rischio di incendio non possa essere adeguatamente ridotto con queste misure, si devono adottare misure di protezione complementari per limitare gli effetti di un incendio. Tali misure possono comprendere, ad esempio, la schermatura o la copertura di protezione della macchina e l’installazione di sistemi di rilevamento, allarme e/o estinzione degli incendi. Le misure necessarie devono essere definite sulla base della valutazione del rischio di incendio.
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RAPEX Report 23 del 09_06_2017 N. 21 A12_0778_17 Germania.pdf Tosaerba |
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Direttiva 98/37/CE
Direttiva 98/37/CE / 1a Direttiva macchine testo consolidato
Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
GU L 207 del 23.7.1998
Abrogata da: Direttiva macchine 2006/42/CE
Documento timeline evoluzione del testo della Direttiva macchine
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Direttiva macchine: Timeline evoluzioni del testo[/box-note]
Decreto 16 settembre 2016
Decreto 16 settembre 2016
Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
GU n.262 del 09-11-2016
______
Update 16.11.2017
...
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina la predisposizione e l'attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
...
Art. 9 Approvazione ed esecuzione del programma
1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della graduatoria di cui all'art. 7, e' approvato il programma di cui all'art. 1, comma 1. Il suddetto programma e' pubblicato sui siti internet del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, le attivita' per la realizzazione degli interventi compresi nel programma di cui al comma 1 sono affidate ai Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni proponenti. Per tali fini, sono stipulate una o piu' convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento ai sensi dell'art. 10, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Provveditorato per le opere pubbliche competente per territorio e la pubblica amministrazione proponente.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di quanto previsto all'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, il Ministero dello sviluppo economico puo' affidare l'esecuzione degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma 1, laddove insistano su edifici ricompresi nel Sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i., all'Agenzia del demanio che li gestisce con i Provveditorati per le opere pubbliche, con le modalita' e gli strumenti previsti dal medesimo Sistema, previa assegnazione sui pertinenti capitoli di spesa 3905 e 7753, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, della copertura finanziaria occorrente a valere sulle risorse di cui all'art. 2. Per tali fini e' stipulata apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia del demanio.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e tenuto conto di quanto previsto all'art. 17, comma 35 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, il Ministero dello sviluppo economico puo' affidare l'esecuzione degli interventi di cui al programma approvato ai sensi del comma 1, che non ricadano nell'ambito di cui al comma 3, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il supporto delle Amministrazioni proponenti, previa assegnazione sul pertinente capitolo di spesa, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della copertura finanziaria occorrente a valere sulle risorse di cui all'art. 2. Per tali fini e' stipulata apposita convenzione quadro tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. In ogni caso, per i progetti che prevedano la realizzazione dell'intervento tramite la stipula di un contratto EPC con una ESCO, limitatamente al finanziamento della quota indicata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera m), e' stipulata apposita convenzione tra il Ministero competente ad erogare il finanziamento ai sensi dell'art. 10, comma 1, e l'Amministrazione proponente.
...
Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
D.Lgs. 192/2005 Rendimento energetico edilizia | Consolidato 2018[/box-note]
RAPEX Report 22 del 02/06/2017 N.5 A12/0726/17 Paesi Bassi

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Report 22 del 02/06/2017 N.5 A12/0726/17 Paesi Bassi
Approfondimento tecnico: Bastone da trekking
Il prodotto, di marca Wonder Walker, mod. 02100, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
La maniglia del bastone, se il peso viene applicato con un certo angolo, può scattare causando la caduta dell’utilizzatore.
CAPO I
Obiettivi — Ambito di applicazione — Definizioni
Articolo 1
1. La presente direttiva è intesa a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. […]
CAPO II
Obbligo generale di sicurezza, valutazione di conformità, criteri e norme europee
Articolo 3
1. I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri.
2. Un prodotto è considerato sicuro, per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato.
Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a norma dell'articolo 4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.
3. In circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 2, si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:
a) norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti diverse da quelle di cui al paragrafo 2;
b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
c) raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti;
d) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
e) ultimi ritrovati della tecnica;
f) sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.
4. La conformità di un prodotto ai criteri volti a garantire l'obbligo generale di sicurezza, in particolare alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 non vieta alle autorità competenti degli Stati membri di adottare le opportune misure per limitarne l'immissione sul mercato o chiederne il ritiro dal mercato o il richiamo qualora, nonostante tale conformità, il prodotto si riveli pericoloso.
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RAPEX Report 22 del 02_06_2017 N. 5 A12_0726_17 Paesi Bassi.pdf Bastone da trekking |
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Decreto 9 marzo 2017 n. 68
Decreto 9 marzo 2017, n. 68
Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
G.U. n. 122 del 27 maggio 2017
Correlati:
Decreto Legislativo 15 giugno 2016, n. 124
Dichiarazione UE di Conformità RoHS II - Modello
Codice dei contratti pubblici e CPR
Codice dei contratti pubblici e CPR
Codice dei Contratti Pubblici e Regolamento 305/2011 Prodotti da costruzione (CPR) Responsabilità DL
I soggetti delle stazioni appaltanti sono riportati all’articolo 101, del Codice dei Contratti Pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017.
Precisamente, al comma 3 dell’articolo in parola, è previsto espressamente nell’ambito delle specifiche attività di controllo tecnico proprie del direttore dei lavori, quella di accettazione dei materiali, da svolgersi “sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti”.
..
"Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti" .
...
1. Materiali e prodotti per uso strutturale e Regolamento (UE) 305/2011 - CPR
L’obbligo della Marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DoP) con il rilascio ai sensi del Regolamento (UE) 305/2011 (CPR), scatta nel caso che i Prodotti:
1) rientrino nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata (EN)
Norme armonizzate
2) sono conformi ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), richireta dal fabbricante su Documenti EAD.
Documenti EAD
I prodotti da costruzione per i quali è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA) rientrano nel cosiddetto settore armonizzato. Per tali prodotti da costruzione il fabbricante, al quale è stata rilasciata un ETA, deve redigere una Dichiarazione di Prestazione.
Una Valutazione Tecnica Europea (ETA) è rilasciata, su richiesta del fabbricante, da un organismo di valutazione tecnica (TAB) in base a un documento per la valutazione europea (EAD).
I materiali e prodotti per uso strutturale del Codice dei Contratti Pubblici devono essere:
- identificati univocamente a cura del fabbricante;
- qualificati sotto la responsabilità del fabbricante;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.
...
segue
1. Responsabilità accettazione materiali stazioni appaltanti - direttore dei lavori
2. Materiali e prodotti per uso strutturale
3. Dichiarazione di Prestazione (DoP)
3.1 Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
4. La Marcatura CE
4.1 Marcatura CE non obbligatoria (percorso EOTA)
4.2 Marcatura CE obbligatoria
5. Riferimenti Articoli Codice
Riferimenti normativi
- Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. G.U.U.E L 88/10 04.04.2011.
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
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Codice dei contratti pubblici e CPR.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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