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Europe, Rome

Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua / Note Regolamento (UE) 2020/741

ID 19151 | | Visite: 2521 | News ambientePermalink: https://www.certifico.com/id/19151

Prescrizioni minime per il riutilizzo dell acqua   Note Regolamento  UE  2020 741

Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua / Note Regolamento (UE) 2020/741 dal 26 giugno 2023

ID 19151 | 06.03.2023 / Documento completo in allegato

Sintesi del Regolamento (UE) 2020/741 che stabilisce prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua in vigore dal 26 giugno 2023.

Obiettivo del Regolamento (UE) 2020/741

- Stabilisce parametri armonizzati per garantire la sicurezza del riutilizzo dell’acqua nell’irrigazione agricola, con la finalità di incoraggiare tale pratica e contribuire ad affrontare la siccità e la carenza idrica.
- Punta inoltre a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’obiettivo 6 sulla disponibilità e sulla gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie per tutte le persone, e l’obiettivo 12 relativo a modelli sostenibili di produzione e consumo.

Il regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, sull’utilizzo sicuro delle acque affinate per l’irrigazione agricola nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.

Esso si basa su due comunicazioni della Commissione europea:

- la comunicazione intitolata Piano d’azione per la salvaguardia delle risorse acquatiche europee del 2012, e
- l a comunicazione relativa al Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare del 2015 che conteneva l’impegno ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l’elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell’acqua.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE sulle acque di reflue urbane, a fini irrigui in agricoltura (si veda la sintesi).

Uno Stato membro dell’Unione europea può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;
- le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime;
- le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;
- i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.

Tale decisione deve essere debitamente giustificata e riesaminata periodicamente, tenendo conto delle variazioni nelle circostanze, quali le previsioni relative ai cambiamenti climatici e le strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché dei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati ai sensi della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Il regolamento ammette esenzioni dalle regole limitate nel tempo per progetti di ricerca o progetti pilota, a determinate condizioni.

Qualità delle acque affinate

Il gestore dell’impianto di affinamento provvede a che le acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura siano conformi:

- alle prescrizioni minime di qualità dell’acqua di cui all’allegato I del regolamento riguardanti i parametri microbiologici, come ad esempio i livelli dei batteri di Escherichia coli, e le prescrizioni per le attività ordinarie di monitoraggio e di monitoraggio a fini di valutazione;
- a ogni altra condizione relativa alla qualità dell’acqua stabilita dall’autorità competente nel rispettivo permesso rilasciato.

Gestione dei rischi

- Ai fini della produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, l’autorità competente provvede a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
- Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua è elaborato dal gestore dell’impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali a seconda dei casi, e individua le responsabilità di gestione dei rischi di tutte le parti coinvolte nel progetto di riutilizzo dell’acqua.
-Tale piano provvede in particolare a stabilire ulteriori prescrizioni sulla qualità dell’acqua, a individuare le misure preventive adeguate e/o le eventuali misure correttive, così come ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua per garantire la sicurezza del sistema.

Obblighi concernenti il permesso

La produzione e l’erogazione di acque affinate destinate a scopi irrigui in agricoltura sono subordinate al rilascio di un permesso.

Le parti interessate presentano una domanda all’autorità nazionale competente.

Il permesso stabilisce gli obblighi del gestore dell’impianto di affinamento e, se del caso, di qualsiasi altra parte responsabile del sistema di riutilizzo dell’acqua, sulla base del piano di gestione dei rischi. È necessario che vengano specificati vari elementi tra cui:

- la classe o le classi di qualità delle acque affinate nonché l’uso agricolo per il quale le acque affinate sono permesse, il luogo di utilizzo, gli impianti di affinamento e il volume annuo stimato delle acque affinate da produrre;
- le condizioni relative alle prescrizioni minime per la qualità e il monitoraggio dell’acqua;
- le condizioni relative alle prescrizioni supplementari per il gestore dell’impianto di affinamento, stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua;
- qualunque altra condizione necessaria per eliminare eventuali rischi inaccettabili per l’ambiente e la salute umana e animale;
- il periodo di validità del permesso;
- il punto di conformità.

I permessi devono essere riesaminati periodicamente e aggiornati ove necessario, almeno nei casi di modifiche sostanziali nei processi di trattamento o nelle condizioni del sito.

Verifiche della conformità

L’autorità competente deve verificare la conformità rispetto alle condizioni indicate nel permesso. Ciò sarà possibile mediante:

- l’esecuzione di controlli in loco;
- dati di monitoraggio ottenuti, in particolare, in applicazione del presente regolamento;
- qualsiasi altro mezzo adeguato.

Il regolamento stabilisce inoltre le misure da adottare in caso di non conformità.

L’autorità competente è tenuta inoltre a controllare periodicamente la conformità con il piano di gestione dei rischi.

Trasparenza e condivisione delle informazioni

Vengono designati punti di contatto nazionali per facilitare il coordinamento transfrontaliero, ove necessario.

Per garantire la trasparenza, il regolamento stabilisce inoltre le regole per:

- misure di sensibilizzazione;
- informazioni al pubblico;
- informazioni relative al controllo dell’attuazione.

La Commissione effettuerà una valutazione del regolamento entro il 26 giugno 2028.

Orientamenti

La Commissione ha pubblicato alcuni orientamenti (Comunicazione della Commissione Orientamenti a sostegno dell'applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU C 298/1 del 5.8.202) per aiutare gli Stati membri e le parti interessate ad applicare le norme sul riutilizzo dell’acqua. Gli orientamenti sono integrati da vari esempi pratici per agevolare l’applicazione dell Regolamento (UE) 2020/741.

Applicazione

Il regolamento entrerà in vigore il 26 giugno 2023.

Documento principale

Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

Altri Documenti

Comunicazione della Commissione Orientamenti a sostegno dell’applicazione del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua 2022/C 298/01 (GU C 298 del 5.8.2022, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L’anello mancante: piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare [COM(2015) 614 final, del 2.12.2015].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Piano d’azione per la salvaguardia delle risorse acquatiche europee [COM(2012) 673 final, del 14.11.2012].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell’Unione europea [COM(2007) 414 def. del 18.7.2007].

Regolamento (UE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3).

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435/1 del 23.12.2020)

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

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