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Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025

ID 23842 | | Visite: 1752 | Documenti SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/23842

Accordo n  59 CSR del 17 aprile 2025

Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 / Nuovo Accordo formazione sicurezza lavoro / Atteso in GU

ID 23842 | 18.04.2025 / In allegato Accordo sancito CSR 17.04.2025

Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. 

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

...

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

VISTO il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e, in particolare, l’articolo 32, il quale detta disposizioni relative all’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;

VISTO altresì l’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 37 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali;

VISTA la nota prot. M_LPS n. 9590 del 17 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16471, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto ai fini dell’esame in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

- datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;
- operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

VISTA la nota prot. DAR n. 16508 del 18 ottobre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta documentazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 25 ottobre 2024;

CONSIDERATO che, nel corso del predetto incontro tecnico del 25 ottobre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell’accordo, con la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di inserire la clausola di salvaguardia per le medesime province autonome;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 7 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota prot. DAR n. 17647 del 7 novembre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica sull’argomento in oggetto per il giorno 20 novembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 49059 del 7 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17673 e trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell’8 novembre 2024, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto di integrare il testo dell’accordo con l’inserimento della clausola di invarianza finanziaria;

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico del 20 novembre 2024, è stato acquisito l’assenso tecnico delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo;

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 18727 del 22 novembre 2024 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 18743, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato il nuovo testo dell’accordo, modificato a seguito di quanto discusso in sede tecnica e sulla base della citata richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze, trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell’8 novembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 24405 del 27 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19057 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19065 nella medesima data, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy ha trasmesso una richiesta di integrazione del testo dell’accordo in oggetto;

VISTA la nota, acquisita al prot. DAR n. 19105 del 27 novembre 2024 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19122 del 28 novembre 2024, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato un documento di risposta alle osservazioni formulate dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. DAR n. 19157 del 28 novembre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una nuova riunione tecnica sull’argomento in oggetto per il giorno 11 dicembre 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 20012 dell’11 dicembre 2024, con la quale, all’esito del predetto incontro tecnico tenutosi in pari data e delle interlocuzioni svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le associazioni di categoria, l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere il nuovo testo dell’accordo, condiviso con tutte le amministrazioni statali interessate;

VISTA la nota prot. M_LPS n. 173 del 10 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 386, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una versione aggiornata dell’accordo, unitamente ad una nota di accompagnamento nella quale sono state evidenziate le modifiche apportate al testo;

VISTA la nota prot. DAR n. 406 del 10 gennaio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato il nuovo testo dell’accordo, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 28 gennaio 2025;

VISTA la nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1529 e trasmessa con nota prot. DAR n. 1542 nella medesima data, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento di osservazioni della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

CONSIDERATO che nel corso dell’incontro tecnico del 28 gennaio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell’accordo, mentre i Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di salute e le altre regioni che hanno partecipato alla riunione hanno ritenuto non accoglibili le sopracitate richieste della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

VISTA la nota del 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3234, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito agli esiti della riunione tecnica del 28 gennaio 2025, hanno comunicato che erano in corso a livello tecnico ulteriori approfondimenti istruttori;

VISTA la nota del 13 marzo 2025, prot. DAR n. 4421, con la quale è stato chiesto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di fornire un riscontro in merito agli approfondimenti istruttori effettuati;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell’accordo, condizionato all’accoglimento dell’inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: “In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell’erogazione della formazione”;

CONSIDERATO che il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato di accogliere la predetta condizione;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato A), finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

ALLEGATO A

PREMESSA

Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge n. 215 del 2021, è necessario procedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione
obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le province autonome concordano di procedere:

1. alla rivisitazione, alla modifica e all’accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008;

2. all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;

3. all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;

4. all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Resta ferma la facoltà per le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.

SOMMARIO

PREMESSA

PARTE I - ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
1.1 SOGGETTI FORMATORI “ISTITUZIONALI”
1.2 SOGGETTI FORMATORI “ACCREDITATI”
1.3 ALTRI SOGGETTI

2. REQUISITI DEI DOCENTI

3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE

5 - VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI

6 - ATTESTAZIONI

PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE

1. PREMESSA

2. CORSO PER LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI
2.1 CORSO PER LAVORATORI
Obiettivi
Formazione Generale
la formazione generale costituisce credito formativo permanente
Formazione Specifica
2.1.1 CONDIZIONI PARTICOLARI
2.2 CORSO PER PREPOSTI
Obiettivi
Requisiti di accesso
2.3 CORSO PER DIRIGENTE
Obiettivi

3. CORSO PER DATORE DI LAVORO
Obiettivi

4. CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008
Obiettivi
Articolazione del percorso formativo

5 - CORSO PER RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008
5.1 TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA DEL MODULO A E DEL MODULO B (COMUNE E SPECIALISTICO)
5.2 MODULO A
Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A
5.3 MODULO B
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE)
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE
5.4 MODULO C
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C

6. CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV Dlgs 81/08)
Obiettivi
Articolazione dei contenuti minimi del percorso formativo:
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

7. CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011)
Obiettivi
Requisiti dei docenti

8. CORSI PER L’ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81/2008
8.1 REQUISITI DI NATURA GENERALE: IDONEITÀ DELL’AREA E DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE
8.2. REQUISITI DEI DOCENTI
8.3 PROGRAMMA DEI CORSI
8.3.1 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
Verifica
8.3.2 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
Verifica
8.3.3 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre
Verifica
8.3.4 Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Verifica
8.3.5 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili
Verifica
Verifica
8.3.6 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
Verifica
8.3.7 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
Verifica
8.3.8 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo
Verifica
8.3.9 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF)
Verifica
8.3.10 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
Verifica
8.3.11 Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte
Verifica

PARTE III - CORSI DI AGGIORNAMENTO

1 LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORE DI LAVORO
1.1 Lavoratori
1.2 Preposti
1.3 Dirigenti
1.4 Datore di lavoro

2 DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE I COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3 RESPONSABILE E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA

5 LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche

6 OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

PARTE IV - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

1 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI PER I SOGGETTI FORMATORI
1.1 Approccio per processi nell’organizzazione e gestione della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1.2 Analisi dei fabbisogni formativi e contesto
1.3 Progettazione
1.4 Erogazione
1.5 Monitoraggio e valutazione della qualità della formazione
1.6 Riesame e adozione di misure e interventi correttivi ai fini del miglioramento
1.7 Le risorse: i profili di competenza, ruoli e responsabilità delle figure professionali per l’organizzazione
e gestione della formazione su SSL 90
2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E PROCEDURALI PER LA PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO
2.1 Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell’unità didattica
2.2 I contenuti dell’unità didattica e la durata
2.3 La strategia formativa e la metodologia didattica
2.4 Le metodologie didattiche attive
2.5 Le modalità e i criteri di verifica e valutazione dei risultati
2.6 Il documento progettuale
3 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE
3.1 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza
3.2 Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS)
3.2.1 Requisiti di carattere organizzativo e gestionale
3.2.2. Requisiti relativi alle risorse professionali e profili di competenze
3.2.3 Requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma
3.2.4 MODALITÀ OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA
3.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI E TECNICI, MODALITÀ E PROCEDURE OPERATIVE PER I CORSI E-LEARNING
3.3.1 REQUISITI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
3.3.2 REQUISITI DI CARATTERE TECNICO DELLA PIATTAFORMA
3.3.3 REQUISITI RELATIVI ALLE RISORSE PROFESSIONALI E PROFILI DI COMPETENZE PER I CORSI EROGATI IN E-LEARNING
3.3.4 DOCUMENTAZIONE
3.4 MODALITÀ MISTA
3.5 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
4 CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO
6. VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
6.1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
6.2 INDICAZIONI METODOLOGICHE E OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
6.3 MODALITÀ E CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (TABELLE CORSI/MODALITÀ DI VERIFICA)

7 VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

PARTE V -RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

PARTE VI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI

1 ENTRATA IN VIGORE

2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale

DIRIGENTI
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

DISPOSIZIONI FINALI

Fonte: CSR

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