Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027
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Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027
ID 23839 | 17.04.2025 / In allegato
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari come materia prima e negli alimenti comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura anni 2025-2027
Il presente piano nazionale sostituisce il precedente che ha coperto il periodo 2020-2024 ed è parte integrante del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) di cui all’articolo 109 del regolamento (UE) n. 625/2017 e all’articolo 3 del decreto legislativo n. 27/2021. La programmazione è triennale 2025-2027 per allinearsi alla scadenza del PCNP.
Il regolamento (CE) n. 1333/2008 armonizza l’uso degli additivi alimentari nell’Unione europea e l’articolo 27 stabilisce che gli Stati membri provvedano al monitoraggio del consumo e dell’uso degli additivi alimentari elencati nell’allegato II, parte B, con un approccio basato sui rischi. Le informazioni relative al monitoraggio devono essere comunicate alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) con appropriata periodicità.
Lo stesso obbligo è previsto dal regolamento (CE) n. 1334/2008 ove l’articolo 20 dispone che gli SM stabiliscano, con un approccio basato sui rischi, sistemi di monitoraggio del consumo e dell’uso degli aromi inclusi nell’elenco dell’Unione nonché del consumo delle sostanze di cui all’allegato III del medesimo regolamento.
Entrambe le disposizioni prevedono, pertanto, che le Autorità competenti organizzino un sistema di controllo efficace lungo tutta la filiera agroalimentare a norma del regolamento (UE) n. 625/2017, per verificare la conformità alle norme del settore degli alimenti e della sicurezza alimentare.
A tal fine è stato definito il presente piano triennale, da attuare sul territorio nazionale, volto al controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari sia come materia prima che nei prodotti alimentari. Relativamente alle sostanze aromatizzanti di affumicatura o “Aromi di fumo” il controllo riguarderà esclusivamente dette sostanze come materia prima.
Inoltre, il Piano fornisce indicazioni per l’attuazione dei controlli sulle partite di alimenti e additivi che entrano nell’Unione. Tali indicazioni sono state concordate e condivise con l’Ufficio 8 della DGSA che sviluppa la programmazione dei campionamenti negli specifici piani di controllo annuale alle importazioni.
Analoghe indicazioni, in accordo con l’Ufficio 8 DGSA, sono fornite anche per la programmazione dei controlli da parte degli UVAC sulle partite spedite da altri Stati membri.
L’obiettivo del Piano è di disporre di uno strumento unico e condiviso per la programmazione ed il coordinamento sul territorio delle attività del controllo ufficiale, attività volte come detto alla verifica della conformità alla normativa e al monitoraggio dell’esposizione dei consumatori agli additivi ed agli aromi alimentari.
A seguito del riesame dei dati ottenuti, dell’esperienza maturata nel corso degli anni precedenti, delle criticità emerse e degli aggiornamenti normativi, il Piano pone attenzione su:
1) Additivi alimentari come materie prime;
2) Aromi come materie prime;
3) Sostanze aromatizzanti di affumicatura o “Aromi di fumo” come materie prime;
4) Prodotti alimentari contenenti additivi e/o aromi alimentari.
Pertanto, in considerazione del numero di sostanze coinvolte, sono stati definiti i criteri per individuare gli additivi e gli aromi alimentari da includere nel Piano stesso tenendo conto, in via prioritaria, del loro profilo sanitario e del loro uso nelle diverse categorie alimentari.
Il Piano si pone anche l’obiettivo di migliorare il flusso di informazioni dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano all’Autorità centrale consentendo il riesame dei dati ottenuti ed un eventuale adattamento delle attività di controllo che coinvolgono tutti gli operatori del settore alimentare: produzione, trasformazione, confezionamento e depositi di additivi ed aromi alimentari, nonché gli utilizzatori degli stessi.
La valutazione dell’attuazione, da parte di ciascuna Regione/Provincia autonoma, del presente piano nazionale continuerà ad essere proposta annualmente al “Tavolo di verifica degli adempimenti” (Tavolo LEA) istituito con l’articolo 12 dell’intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. Pertanto, ai fini dell’attuazione degli adempimenti previsti dai flussi informativi di sicurezza alimentare e veterinaria, ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà rispettare per il criterio di copertura che i dati siano inviati entro la data prevista e per il criterio di qualità che almeno il 95% dei campioni minimi previsti, sia correttamente inserito nel sistema NSIS -RADISAN.
Il presente piano, condiviso con le autorità regionali/provinciali e approvato dal Coordinamento tecnico Commissione Salute Area Prevenzione e Sanità Pubblica verrà trasmesso ufficialmente a tutti gli Assessorati alla sanità per i seguiti di competenza.
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Fonte: Ministero della Salute
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