Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento (UE) 2020/741

ID 10924 | | Visite: 6920 | Legislazione acquePermalink: https://www.certifico.com/id/10924

Regolamento UE 2020 741

Regolamento (UE) 2020/741

Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua

GU L 177/32 del 05.06.2020

Entrata in vigore: 25.06.2020
____

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell’acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull’utilizzo sicuro delle acque affinate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.
2. Finalità del presente regolamento è garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, onde assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale, promuovere l’economia circolare, favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, e contribuire agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE affrontando in modo coordinato in tutta l’Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e contribuire di conseguenza anche al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 2 Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica ogni volta che le acque reflue urbane trattate sono riutilizzate, in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE, a fini irrigui in agricoltura, come specificato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento.
2. Uno Stato membro può decidere che non è opportuno riutilizzare l’acqua a fini irrigui in agricoltura in uno o più dei suoi distretti idrografici o parti di essi, tenendo conto dei criteri seguenti:
a) le condizioni geografiche e climatiche del distretto idrografico o parti di esso;
b) le pressioni sulle altre risorse idriche e lo stato di queste ultime, compreso lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei di cui alla direttiva 2000/60/CE;
c) le pressioni sui corpi idrici superficiali in cui le acque reflue urbane trattate sono scaricate e lo stato di tali corpi idrici;
d) i costi ambientali e in termini di risorse che comportano le acque affinate e altre risorse idriche.
Una decisione adottata ai sensi del primo comma è debitamente giustificata sulla base dei criteri di cui a tale comma e presentata alla Commissione. Essa è riesaminata ove necessario, in particolare tenendo conto delle proiezioni relative ai cambiamenti climatici e delle strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, e almeno ogni sei anni, tenendo conto dei piani di gestione dei bacini idrografici istituiti a norma della direttiva 2000/60/CE.
3. In deroga al paragrafo 1, i progetti di ricerca o i progetti pilota relativi agli impianti di affinamento possono essere esentati dal presente regolamento laddove l’autorità competente accerti che siano soddisfatti i criteri seguenti: a) il progetto di ricerca o il progetto pilota non sarà condotto in un corpo idrico utilizzato per l’estrazione di acque destinate al consumo umano o in una relativa zona di salvaguardia designata ai sensi della direttiva 2000/60/CE;
b) il progetto di ricerca o il progetto pilota sarà oggetto di opportuno monitoraggio.
Qualsiasi esenzione a norma del presente paragrafo è limitata a un massimo di cinque anni.
Nessun raccolto risultante da un progetto di ricerca o un progetto pilota esentato a norma del presente paragrafo è immesso sul mercato.
4. Il presente regolamento si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 852/2004 e non impedisce agli operatori del settore alimentare di ottenere la qualità dell’acqua necessaria per conformarsi a tale regolamento utilizzando, in una fase successiva, vari metodi di trattamento delle acque, da soli o in combinazione con opzioni diverse dal trattamento, né di utilizzare fonti idriche alternative a fini irrigui in agricoltura.

Articolo 5 Gestione dei rischi

1. Ai fini della produzione, dell’erogazione e dell’utilizzo di acque affinate, l’autorità competente provvede a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua.
Un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua può includere uno o più sistemi di riutilizzo dell’acqua.
2. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua è elaborato dal gestore dell’impianto di affinamento, da altre parti responsabili e dagli utilizzatori finali, a seconda dei casi. Le parti responsabili che elaborano il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua consultano tutte le altre pertinenti parti responsabili e gli utilizzatori finali, a seconda dei casi.
3. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua si basa su tutti i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II. Esso individua le responsabilità di gestione dei rischi del gestore dell’impianto di affinamento e di altre parti responsabili.
4. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell’acqua provvede in particolare a:
a) stabilire le prescrizioni necessarie per il gestore dell’impianto di affinamento oltre a quelle specificate nell’allegato I, in conformità dell’allegato II, punto B), per attenuare ulteriormente i rischi prima del punto di conformità;
b) individuare i pericoli, i rischi e le adeguate misure preventive e/o le eventuali misure correttive in conformità dell’allegato II, punto C);
c) individuare ulteriori barriere nel sistema di riutilizzo dell’acqua, e stabilire ulteriori prescrizioni, necessarie dopo il punto di conformità per garantire che il sistema di riutilizzo dell’acqua è sicuro, comprese le condizioni relative alla distribuzione, allo stoccaggio e all’utilizzo, se del caso, e individuare le parti responsabili del rispetto di tali prescrizioni.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.
Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II.

[...]

Articolo 15 Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 26 giugno 2024, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 16 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2023.
______

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento UE 2020 741.pdf)Regolamento (UE) 2020/741
 
IT670 kB1067

Tags: Ambiente Acque

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Relazione Situazione Energetica Nazionale 2023
Ott 04, 2024 40

Relazione Situazione Energetica Nazionale 2023

Relazione Situazione Energetica Nazionale 2023 ID 22662 | 04.10.2024 / In allegato Meno dipendente dagli approvvigionamenti esteri e più rivolta alle rinnovabili, in un contesto di contrazione dei consumi di energia da parte delle famiglie italiane. È quanto viene evidenziato dalla Relazione… Leggi tutto
Set 27, 2024 288

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 / Monitoraggio emissioni di gas a effetto serra ID 22629 | 27.09.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2493 della Commissione, del 23 settembre 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del… Leggi tutto
Adaptation Gap Report 2022   UNEP
Set 25, 2024 253

Adaptation Gap Report 2022

Adaptation Gap Report 2022 / United Nations Environment Programme (UNEP) ID 22620 | 25.09.2024 / In allegato The United Nations Environment Programme (UNEP) will launch the 2022 edition of the Adaptation Gap Report in a virtual press conference in the lead up to the 2022 United Nations Climate… Leggi tutto
Rettifica regolamento  UE  2024 1157   20 09 2024
Set 20, 2024 347

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 20.09.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 20.09.2024 ID 22590 | 20.09.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento… Leggi tutto

Più letti Ambiente