Slide background
Slide background




EN ISO 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene - File CEM

ID 1584 | | Visite: 27146 | File CEMPermalink: https://www.certifico.com/id/1584



EN ISO 1672-2 Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene 

La EN 1672-2 è armonizzata per la Direttiva Macchine 2006/42/CE, "Presunzione di conformità" al RESS 2.1 Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici 

File CEM importabile in CEM4

EN ISO 1672-2:2005 + EC 2009
Macchine per l'industria alimentare - Concetti di base - Parte 2: Requisiti di igiene

Esempi di gruppi di macchine per l'industria alimentare:

- macchine per prodotti da forno, forni per la panificazione, macchine per le paste alimentari:
- macchinari per la produzione e lavorazione di prodotti da forno, da pasticceria e paste alimentari,
- forni e impianti di cottura;
- macchinari per la lavorazione di cereali e alimenti per animali;
- macchinari per macelli e per la lavorazione di prodotti carnei:
- macchine per macellerie,
- macchine per macelli,
- recipienti di cottura,
- impianti per affumicatura;
- macchine per la lavorazione dei prodotti ittici;
- macchine per la lavorazione di frutta e verdura:
- autoclavi;
- macchinari per la ristorazione collettiva e per cucine di alberghi e ristoranti;
- macchinari per bevande alcoliche e analcoliche;
- macchine per l'industria lattiera;
- macchine per l'industria casearia;
- macchine per panna montata e gelati;
- macchine per la lavorazione di oli e grassi alimentari;
- macchine per prodotti dolciari e cioccolato;
- macchine per la lavorazione e tostatura del caffè;
- macchinari e impianti per l'industria saccarifera;
- macchine per la lavorazione del tabacco;
- refrigeratori e congelatori;
- calibratori per uova.

Elaborato Certifico S.r.l. 2015 - Controllare su norma in vigore Ed. 2009

Testo requisiti PDF

http://www.certifico.com/it/liberatoria-file-cem

La norma completa in IT/EN è acquistabile al sito di UNI.

Direttiva 2006/42/CE
...

ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine
...

2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI

2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se possibile in una posizione "pulizia");
d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.
2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile o sconsigliato accedere.
 

Vedi Documento 2023 (UNI EN 1872-2:2021)

EN 1672 2 Macchine per l industria alimentare   Valutazione del rischio alimentare

 
Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato EN ISO 1672-2_2005.zip
Macchine industria alimentare: Requisiti di igiene
1909 kB 174

Tags: File CEM CEM4

Ultimi archiviati Chemicals

ECHA Annual report 2024
Apr 19, 2025 334

ECHA Annual report 2024

ECHA Annual report 2024 ID 23848 | 19.04.2025 / Attached ECHA’s achievements in 2024 reflect a strong commitment to our strategic goals and priorities, as well as our vision of chemical safety through science, collaboration and knowledge. We continued to progress and implement our existing legal… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025 2027
Apr 17, 2025 409

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027 ID 23839 | 17.04.2025 / In allegato Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari come materia prima e negli alimenti comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura anni 2025-2027 Il… Leggi tutto
Apr 08, 2025 722

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23772 | 08.04.2025 Decreto 27 marzo 2025 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.7 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.82 del 08.04.2025) _________ Art. 1. 1. I testi… Leggi tutto
Apr 07, 2025 735

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto
Mar 20, 2025 842

Regolamento delegato (UE) 2020/1413

Regolamento delegato (UE) 2020/1413 ID 23662 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 che rettifica la versione in lingua svedese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,… Leggi tutto
IARC Monograph Volume 58
Mar 17, 2025 846

IARC Monographs Volume 58 / 1993

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 58 / IARC 1993 ID 23643 | 17.03.2025 / Attached Beryllium, Cadmium, Mercury, and Exposures in the Glass Manufacturing Industry Evaluates the carcinogenic risk to humans posed by exposure to selected metals and their compounds.… Leggi tutto
Mar 14, 2025 1038

Regolamento (UE) 2024/2929

Regolamento (UE) 2024/2929 ID 23634 | 14.03.2025 Regolamento (UE) 2024/2929 della Commissione, del 27 novembre 2024, che rettifica la versione in lingua francese dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di… Leggi tutto
Microbioma nell uomo negli animali negli alimenti e nell ambiente
Mar 14, 2025 802

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente

Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente / Rapporto ISTISAN 2025 ID 23627 | 14.03.2025 / In allegato (EN) Microbioma nell’uomo, negli animali, negli alimenti e nell’ambiente: implicazioni per la valutazione del rischio nella sicurezza alimentare. L’Autorità Europea per la… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 98558

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto