Slide background




Regolamento (CE) n. 1935/2004 (regolamento quadro)

ID 1396 | | Visite: 100712 | Legislazione chemicals foodPermalink: https://www.certifico.com/id/1396

Regolamento CE n  1935 2004

Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento quadro MOCA - MCA)

ID 1396 | Update articolo 03.05.2023 / Testo consolidato allegato 05.2023

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (Regolamento quadro MOCA - MCA)

...
1. Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene all’immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori.

2. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati «materiali e oggetti»), allo stato di prodotti finiti:
a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine; o
c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.

3. Il presente regolamento non si applica:
a) ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;
b) ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;
c) agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

(GU n. L 338/4 del  13.11.2004)

Modifiche:

Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - Quarta parte (GU n. L 86/9 del 18.7.2009)
Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009(UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (GU L 231 del 6.9.2019)

________

In relazione al Regolamento MOCA, il 18 Marzo 2017 è stato pubblicato il Decreto disciplina del regime sanzionatorio:

D.Lgs. 10 febbraio 2017 n. 29

...
Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico, che, in violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento, produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 3, lettera b) , del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000.

3. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 3, lettera c), del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 27.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.

Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Il richiedente l’autorizzazione comunitaria o l’operatore economico che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000.

Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Per il commercio in Italia l’operatore economico indica in lingua italiana le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l’operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni previste dall’articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.

Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la loro non conformità al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 25.000. La medesima sanzione si applica all’operatore economico che non fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell’autorità competente, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, del
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 60.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

...

MOCA - GMP | Consolidato

MOCA GMP 2018 small

Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro) e del Regolamento (CE) N. 2023/2006 (GMP).
Per ultimo inserito anche il D.Lgs. 29/2017 disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.

Disponibile, il MOCA - GMP | Consolidato direttamente dal nostro sito, in formato PDF (stampabile/copiabile), riservato Abbonati Chemicals.

Download MOCA - GMP | Consolidato

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Regolamento (CE) n. 1935 2004 Consolidato 03.2021.pdf
Regolamento Quadro MOCA
278 kB 122
Allegato riservato regolamento (CE) n. 1935 2004 Consolidato 08.2009.pdf
Regolamento Quadro MOCA
99 kB 374
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento CE n. 1935 2004.pdf)Regolamento CE 1935/2004
Regolamento Quadro MOCA
IT136 kB5054

Tags: Chemicals Food Abbonati Chemicals MOCA

Articoli correlati

Ultimi archiviati HACCP

Mar 05, 2025 620

Regolamento delegato (UE) 2025/452

Regolamento delegato (UE) 2025/452 ID 23560 | 05.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/452 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del… Leggi tutto
Gen 23, 2025 280

Regolamento (UE) 2021/2117

Regolamento (UE) 2021/2117 ID 23345 | 23.01.2025 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti… Leggi tutto
Gen 16, 2025 254

Decreto 30 dicembre 2024

Decreto 30 dicembre 2024 ID 23312 | 16.01.2025 Decreto 30 dicembre 2024 Frequenza dei controlli fisici per l'anno 2025 sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica e relativa decisione sulla partita. (GU n.12 del 16.01.2025) ...… Leggi tutto
Gen 14, 2025 593

Regolamento delegato (UE) 2025/65

Regolamento delegato (UE) 2025/65 ID 23286 | 14.01.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/65 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2024 3121
Dic 17, 2024 325

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 ID 23137 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3121 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del… Leggi tutto
Regolamento di esecuzione  UE  2021 1378
Dic 17, 2024 331

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 ID 23136 | 17.12.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle… Leggi tutto

Più letti HACCP

Gen 06, 2025 66247

Regolamento (CE) n. 2023/2006 (Regolamento GMP)

Regolamento (CE) n. 2023/2006 / Regolamento GMP - Good Manufacturing Practices ID 1398 | Update news 26.04.2021 Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti… Leggi tutto
Regolamento  CE  n  2073 2005   Criteri microbiologici prodotti alimentari
Ott 24, 2022 63735

Regolamento (CE) n. 2073/2005

Regolamento (CE) n. 2073/2005 / Criteri microbiologici prodotti alimentari Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338/1 del 22.12.2005)_______ Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione Il presente… Leggi tutto
Regolamento  CE  852 2004
Set 23, 2022 56184

Regolamento (CE) 852/2004

Regolamento (CE) 852/2004 / Consolidato Marzo 2021 Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari(GU L 139/1 del 30.4.2004)________ Testo consolidatiModifiche: M1 - Regolamento (CE) n. 1019/2008 della Commissione del 17… Leggi tutto