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Regolamento (UE) 2025/660

ID 23726 | | Visite: 186 | Regolamento REACHPermalink: https://www.certifico.com/id/23726

Temi: Chemicals , Reach

Regolamento  UE  2025 660

Regolamento (UE) 2025/660 - Restrizione REACH (IPA) Bersagli di argilla

ID 23726 | 02.04.2025

Regolamento (UE) 2025/660 della Commissione, del 1° aprile 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla

GU L 2025/660 del 2.4.2025

Entrata in vigore: 22.04.2025

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Molti idrocarburi policiclici aromatici («IPA») sono sostanze pericolose identificate, a causa delle loro proprietà, come cancerogene, persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e/o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Per proteggere l’ambiente e la salute umana, l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), alla voce 50, limita il contenuto di IPA in diverse miscele per il loro uso o la loro immissione sul mercato e in determinati articoli per la loro immissione sul mercato. Gli IPA sono presenti anche in alcuni prodotti utilizzati come leganti nei bersagli di argilla (noti anche come piattelli o piccioni d’argilla). I bersagli di argilla sono bersagli volanti (a forma di disco) utilizzati dai tiratori sportivi e dai cacciatori di piccola selvaggina per le esercitazioni. Essi sono prodotti utilizzando leganti come il CTPHT (pece, catrame di carbone, alta temperatura), la pece di petrolio o altri tipi di resine. Si stima che durante la produzione e l’uso di bersagli di argilla contenenti IPA vengano rilasciate nell’ambiente almeno 270 tonnellate di IPA all’anno. L’uso continuativo di bersagli di argilla contenenti IPA comporterà un aumento del carico ambientale e un’ulteriore esposizione ambientale e umana. Poiché gli IPA sono sostanze PBT e vPvB, gli effetti a lungo termine del loro accumulo nell’ambiente sono imprevedibili. La caratterizzazione delle emissioni serve pertanto da indicatore dei rischi.

(2) Il CTPHT è identificato come sostanza estremamente preoccupante a causa delle sue proprietà cancerogene, PBT e vPvB ed è incluso nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali proprietà sono dovute alla presenza di IPA nel CTPHT. La Commissione ha respinto le domande di autorizzazione presentate per l’uso del CTPHT come legante nella produzione di bersagli di argilla con le decisioni C(2022)1510 e C(2022)1512. L’obbligo d’autorizzazione non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze contenute in articoli e le preoccupazioni sollevate in merito al rilascio di IPA dai bersagli di argilla valgono anche per quelli contenenti CTPHT importati nell’Unione.

(3) Inoltre anche diverse alternative al CTPHT attualmente utilizzate come leganti nei bersagli di argilla nell’Unione contengono IPA, sebbene in genere presentino concentrazioni di IPA inferiori rispetto al CTPHT. Sono disponibili anche alternative con un contenuto di IPA molto basso e alternative prive di IPA.

(4) Al fine di garantire un elevato livello di protezione nell’Unione ed evitare una sostituzione deplorevole, il 2 luglio 2021 la Commissione ha invitato l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, a predisporre un fascicolo di restrizione conforme all’allegato XV concernente gli IPA nei bersagli di argilla per il tiro.

(5) Il 22 dicembre 2021 l’Agenzia ha pubblicato il fascicolo conforme all’allegato XV, nel quale ha concluso che, al fine di garantire un livello elevato e armonizzato di protezione della salute umana e dell’ambiente in tutta l’Unione e assicurare la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione, è necessaria un’azione a livello dell’Unione per affrontare i rischi connessi ai bersagli di argilla con leganti contenenti IPA prodotti nell’Unione o importati. Il funzionamento efficace del mercato interno può essere ottenuto soltanto se le prescrizioni non differiscono in modo rilevante tra gli Stati membri; in Austria, in alcune parti del Belgio e nei Paesi Bassi sono già in vigore restrizioni.

(6) L’Agenzia ha proposto di non superare un limite di concentrazione dello 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per la somma di 18 IPA indicatori nei bersagli di argilla immessi sul mercato. L’Agenzia ha altresì proposto di limitare l’uso di tali bersagli di argilla, al fine di prevenire rilasci dai bersagli di argilla immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della restrizione (6). Poiché esistono molti IPA diversi e la loro presenza nei leganti è variabile, risulta pratico basare le condizioni della restrizione sulla concentrazione di una serie di IPA misurabili e noti che fungono da indicatori della presenza di altri IPA. Di conseguenza, limitando la concentrazione di questi 18 IPA indicatori nei bersagli di argilla si limita anche la concentrazione di altri IPA in detti bersagli. L’Agenzia ha preso in esame quattro possibili limiti di concentrazione e ha concluso che un limite dello 0,005 % è l’opzione da preferire in base alla sua efficacia nel ridurre di oltre il 99 % i rilasci di IPA e alla disponibilità di alternative. Un limite di concentrazione dello 0,005 % per la somma dei 18 IPA indicatori non consentirebbe il CTPHT, la pece di petrolio e la resina di petrolio come leganti nei bersagli di argilla. Al fine di aumentare la praticabilità della restrizione, la serie di indicatori è in linea con le norme vigenti della Federazione internazionale di tiro sportivo (ISSF) per i bersagli di argilla utilizzati nelle sue competizioni, che fissano un limite di concentrazione dello 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per la somma dei 18 IPA indicatori.

(7) L’Agenzia ha proposto un periodo transitorio di un anno dopo l’entrata in vigore della restrizione durante il quale sarebbero consentiti la produzione e l’uso di bersagli di argilla con una concentrazione di IPA fino all’1 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla. Secondo l’Agenzia tale periodo è necessario per evitare una carenza di bersagli di argilla utilizzabili nell’Unione, concedendo ai produttori il tempo per trovare nuovi fornitori di leganti a basso contenuto di IPA e per applicare eventuali adeguamenti ai loro processi di produzione. In pratica ciò significherebbe che l’immissione sul mercato o l’uso di bersagli di argilla con il CTPHT come legante non sarebbe possibile a partire dall’entrata in vigore della restrizione, in quanto tali bersagli di argilla hanno un contenuto di IPA più elevato. L’uso continuativo del CTPHT come legante nei bersagli di argilla durante un periodo transitorio di un anno determinerebbe il rilascio di 114 tonnellate di IPA e comporterebbe vantaggi economici limitati o nulli, in quanto sono già disponibili leganti alternativi a prezzi analoghi. Inoltre i produttori dell’Unione hanno già cessato di utilizzare il CTPHT nei bersagli di argilla.

(8) Il 13 settembre 2022 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell’Agenzia ha adottato un parere in cui conclude che la restrizione proposta dall’Agenzia è la misura più appropriata a livello dell’Unione per affrontare il rischio individuato in termini di efficacia nella riduzione del rischio, praticabilità e verificabilità. Il RAC ha osservato che le informazioni disponibili sui rilasci di 18 IPA nell’ambiente forniscono una base sufficiente per concludere che gli usi attuali e potenziali futuri dei bersagli di argilla contenenti IPA comportano il rilascio nell’ambiente di sostanze con proprietà PBT, vPvB e cancerogene. Ha inoltre concordato con l’Agenzia sul fatto che l’esposizione professionale, l’esposizione umana derivante dalle attività di manipolazione e di tiro dei bersagli di argilla e il relativo rischio per la salute umana (cancro) costituiscono, sebbene non considerati quantitativamente, elementi di prova a sostegno della necessità di una restrizione. Il RAC ha osservato che i perduranti rilasci nell’ambiente di IPA dai leganti dei bersagli di argilla comporteranno rischi a lungo termine per le persone e per l’ambiente dovuti all’esposizione agli IPA. Il RAC ha convenuto che la restrizione proposta sarebbe la misura di gestione del rischio più efficace per ridurre il rilascio di IPA dai bersagli di argilla e la relativa esposizione. Il RAC ha riconosciuto che non vi è alcuna giustificazione per l’introduzione di deroghe. Inoltre, in linea con l’approccio adottato dall’Agenzia, il RAC ha convenuto che la restrizione dovrebbe basarsi su un limite di concentrazione dello 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per i 18 IPA indicatori selezionati, il quale ridurrebbe di circa il 99 % le emissioni di IPA.

(9) Il RAC ha concordato con l’Agenzia sul fatto che la fissazione di un limite provvisorio di concentrazione pari all’1 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per i 18 IPA indicatori impedirebbe l’uso del CTPHT come legante nei bersagli di argilla, ma consentirebbe temporaneamente altri leganti contenenti IPA. Il RAC ha tuttavia osservato che il periodo transitorio di un anno proposto potrebbe portare a un ulteriore rilascio di almeno 150 tonnellate dei 18 IPA indicatori.

(10) Il 2 dicembre 2022 il comitato per l’analisi socioeconomica («SEAC») dell’Agenzia ha adottato il suo parere. Il SEAC ha concluso che la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione, in termini di costi e vantaggi socioeconomici, per affrontare i rischi individuati, purché le condizioni siano modificate come proposto dal SEAC stesso.

(11) Il SEAC ha valutato che in circostanze normali la restrizione potrebbe essere attuata immediatamente senza un periodo transitorio, ma ha osservato che le attuali sanzioni commerciali nei confronti della Russia potrebbero incidere sulla disponibilità a breve termine di alcune delle alternative considerate; pertanto, anziché per l’assenza di un periodo transitorio, il SEAC si è espresso a favore di un periodo transitorio di un anno, al fine di evitare criticità nelle catene di approvvigionamento. Il SEAC ha tuttavia espresso disaccordo con l’Agenzia in merito al limite provvisorio di concentrazione di IPA da stabilire durante il periodo transitorio. Tenendo conto delle preoccupazioni sulla disponibilità a breve termine di resine ecocompatibili e naturali correlate alle sanzioni commerciali, il SEAC ha ritenuto giustificato, durante il periodo transitorio di un anno, un limite provvisorio di concentrazione dello 0,1 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per i 18 IPA indicatori. Tale limite di concentrazione per i 18 IPA indicatori vieterebbe immediatamente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della restrizione, le concentrazioni di IPA superiori a tale limite nei bersagli di argilla. In effetti in tal modo si vieterebbe l’immissione sul mercato e l’uso di bersagli di argilla che non sono conformi a tale limite di concentrazione, con la conseguenza che il CTPHT e la pece di petrolio non potrebbero più essere utilizzati come leganti nei bersagli di argilla, e si otterrebbe una riduzione delle emissioni più elevata rispetto a un limite di concentrazione dell’1 % in peso, come proposto dall’Agenzia, a un costo analogo.

(12) Il SEAC ha concordato con l’Agenzia sul fatto che nell’Unione sono disponibili leganti alternativi tecnicamente fattibili e che alcuni di essi comporterebbero costi più elevati per i consumatori nell’ordine di pochi centesimi di euro per bersaglio di argilla, corrispondenti a costi annui totali pari a 3,4 milioni di EUR, sia per l’opzione di restrizione raccomandata dall’Agenzia sia per quella raccomandata dal SEAC. Il SEAC ha convenuto con l’Agenzia che i vantaggi di questa restrizione consistono nelle emissioni ambientali evitate. Secondo le stime del SEAC, con l’opzione di restrizione raccomandata dall’Agenzia le emissioni annue evitate sarebbero pari a 257 tonnellate, mentre con l’opzione di restrizione raccomandata dal SEAC ammonterebbero a 266 tonnellate.

(13) Il forum dell’Agenzia per lo scambio di informazioni sull’applicazione, di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è stato consultato nel corso della procedura di restrizione e il suo parere è stato preso in considerazione.

(14) Il RAC e il SEAC hanno preso atto del parere del forum secondo cui la restrizione può essere considerata applicabile, a condizione che sia sviluppato un metodo d’analisi specifico che definisca il necessario approccio armonizzato per l’esecuzione delle prove.

(15) Il 31 gennaio 2023 l’Agenzia ha inoltrato i pareri del RAC e del SEAC alla Commissione. Tenendo conto del fascicolo conforme all’allegato XV e dei pareri del RAC e del SEAC, la Commissione ritiene che l’immissione sul mercato e l’uso di IPA nei bersagli di argilla per il tiro comportino un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente, che deve essere affrontato a livello dell’Unione.

(16) La Commissione ritiene che sia dimostrato che la restrizione all’immissione sul mercato e all’uso di IPA, in quanto tali o in quanto componenti di altre sostanze nei bersagli di argilla, quale proposta dall’Agenzia, costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione per affrontare il rischio individuato, tenendo conto del suo impatto socioeconomico e della disponibilità di alternative.

(17) La Commissione ritiene che sia opportuno applicare un limite di concentrazione dello 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per i 18 IPA indicatori, in quanto tale limite evita circa il 99 % delle emissioni di IPA rispetto allo scenario di riferimento e consente la disponibilità di sufficienti leganti alternativi; inoltre molti produttori producono già bersagli di argilla conformi al valore limite proposto, in linea con le norme internazionali vigenti nel settore del tiro sportivo.

(18) La Commissione ritiene che sia opportuno concedere a tutte le parti interessate un periodo di tempo sufficiente per adottare misure appropriate, quali la rinegoziazione dei contratti di fornitura e lo smaltimento delle scorte esistenti, per conformarsi alla restrizione proposta. La Commissione ritiene che ciò sia particolarmente importante in quanto la misura in questione limita non solo l’immissione sul mercato dei 18 IPA nei bersagli di argilla, come inizialmente proposto nel fascicolo conforme all’allegato XV, ma anche il loro uso nei bersagli di argilla. L’applicazione di tale restrizione dovrebbe pertanto essere differita di 12 mesi senza alcun limite provvisorio di concentrazione. La Commissione ritiene che tale periodo transitorio sia necessario anche per evitare criticità nelle catene di approvvigionamento derivanti dalla limitata disponibilità a breve termine di due tipi di leganti alternativi (resine ecocompatibili e naturali), che sono utilizzati nei bersagli di argilla e consentono di rispettare il limite di concentrazione dello 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla, a causa delle restrizioni commerciali riguardanti uno dei principali produttori di tali leganti alternativi.

(19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006.

(20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la nuova voce 50 bis seguente:

«50 bis. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

a) Acenaftene, N. CAS 83-32-9, N. CE 201-469-6
b) Acenaftilene, N. CAS 208-96-8, N. CE 205-917-1
c) Antracene, N. CAS 120-12-7, N. CE 204-371-1
d) Benzo[a]antracene, N. CAS 56-55-3, N. CE 200-280-6
e) Benzo[a]pirene, N. CAS 50-32-8, N. CE 200-028-5 (Benzo[def]crisene)
f) Benzo[b]fluorantene, N. CAS 205-99-2, N. CE 205-911-9 (Benzo[def]acefenantrilene)
g) Benzo[e]pirene, N. CAS 192-97-2, N. CE 205-892-7
h) Benzo[ghi]perilene, N. CAS 191-24-2, N. CE 205-883-8
i) Benzo[j]fluorantene, N. CAS 205-82-3, N. CE 205-910-3
j) Benzo[k]fluorantene, N. CAS 207-08-9, N. CE 205-916-6
k) Crisene, N. CAS 218-01-9, N. CE 205-923-4
l) Dibenzo[a,h]antracene, N. CAS 53-70-3, N. CE 200-181-8
m) Fluorantene, N. CAS 206-44-0, N. CE 205-912-4
n) Fluorene, N. CAS 86-73-7, N. CE 201-695-5
o) Indeno[1,2,3-cd]pirene, N. CAS 193-39-5, N. CE 205-893-2
p) Naftalene, N. CAS 91-20-3, N. CE 202-049-5
q) Fenantrene, N. CAS 85-01-8, N. CE 201-581-5
r) Pirene, N. CAS 129-00-0, N. CE 204-927-3

Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati, in quanto tali o in quanto componenti di altre sostanze, nei bersagli di argilla per il tiro a decorrere dal 22 aprile 2026, se contengono più di 50 mg/kg (0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla) della somma di tutti gli IPA elencati.».

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Tags: Chemicals Reach

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