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Guida pratica restrizione n.78 Allegato XVII REACH microplastiche

ID 23754 | | Visite: 180 | Documenti Chemicals UEPermalink: https://www.certifico.com/id/23754

Guida pratica restrizione n 78 Allegato XVII REACH microplastiche

Guida pratica restrizione n.78 Allegato XVII REACH sulle microplastiche / CE 31.03.2025

ID 23754 | 06.04.2025 / In allegato (EN)

Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione che limita le microparticelle di polimeri sintetici, da sole o aggiunte intenzionalmente a miscele, meglio noto come "restrizione sulle microplastiche", (restrizione n. 78 all'Allegato XVII del Regolamento REACHha iniziato ad applicarsi il 17 ottobre 2023.

La Commissione ha preparato una guida esplicativa per aiutare le parti interessate e i paesi dell'UE a implementare le nuove norme.

Questa guida è composta da:

- una parte narrativa (Parte I) che descrive in termini semplici le disposizioni e l'attuazione prevista della restrizione;
- una serie di 'domande e risposte' (Parte II) che raccoglie le risposte fornite alle domande dei paesi dell'UE e delle parti interessate;
- Allegati (Parte III) con alberi decisionali ed esempi di casi limite.

La Parte I della Guida è in fase di traduzione in 22 lingue ufficiali dell'UE. Le traduzioni saranno pubblicate su questa pagina nel corso del terzo trimestre del 2025. Non sono previste traduzioni per le Parti II e III.

La guida, elaborata in consultazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e i paesi dell'UE, verrà regolarmente aggiornata man mano che emergeranno esigenze di ulteriori chiarimenti dall'attuazione pratica della restrizione.

Le versioni future della Guida saranno sviluppate e pubblicate dall'ECHA.

Glitter

Le informazioni riportate di seguito sono ulteriormente dettagliate nella Guida esplicativa, a seguito di discussioni con i paesi dell'UE.

Perché la Commissione vuole vietare i glitter?

Lo scopo del divieto delle microplastiche, che includono i glitter, è quello di ridurre l'inquinamento ambientale e il rischio per l'ambiente che causano. I glitter di plastica possono essere sostituiti con glitter più ecologici che non inquinano i nostri oceani.

La vendita di glitter sarà completamente vietata a partire dal 17 ottobre 2023?

No, sono interessati solo alcuni tipi e usi di glitter, a seconda di cosa è fatto il glitter, a cosa serve e se è sciolto o intrappolato all'interno di un oggetto. Inoltre, i prodotti già sul mercato, ad esempio quelli sugli scaffali o nelle scorte dei fornitori, possono continuare a essere venduti fino a esaurimento scorte.

Composizione: Sono interessati solo i glitter realizzati in plastica non biodegradabile e insolubile. I glitter biodegradabili, solubili, naturali o inorganici non sono considerati microplastiche , quindi sono fuori dall'ambito della restrizione e possono continuare a essere venduti.

Usi: Solo la vendita di glitter di plastica (non biodegradabili, insolubili) per usi che non sono esentati o non hanno un periodo transitorio è interessata dal divieto di vendita, come arti e mestieri e giocattoli. I glitter utilizzati in cosmetici e detergenti (e per altri usi che beneficiano di uno specifico periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 della restrizione) possono continuare a essere venduti fino alla fine di tale periodo.

I glitter di plastica sciolti per usi senza un periodo di transizione, come arti e mestieri, giocattoli, sono vietati a partire dal 17 ottobre 2023 (a meno che non siano biodegradabili o solubili o altrimenti esentati). Tuttavia, i glitter di plastica non sono interessati dal divieto se, durante l'uso finale, sono contenuti con mezzi tecnici e sono incorporati in modo permanente in una matrice solida (ad esempio colla glitterata, vernici e determinati inchiostri).

Gli articoli con glitter applicati sulla superficie non rientrano nell'ambito di applicazione della restrizione.

La restrizione sulle microplastiche riguarda le microparticelle di polimeri sintetici, meglio note come microplastiche, da sole o aggiunte intenzionalmente a miscele. Gli articoli non rientrano nell'ambito di applicazione.

I glitter di plastica da soli (chiamati anche glitter di plastica sciolti) devono essere considerati una miscela ai sensi del REACH e pertanto rientrano nell'ambito della restrizione.

- Il divieto di immissione sul mercato (paragrafo 1 della restrizione) si applica a partire dal 17 ottobre 2023 alle microplastiche, compresi i glitter di plastica, da soli o aggiunti intenzionalmente ai prodotti, per usi per i quali non è previsto un periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio kit per arti e mestieri, giocattoli, con alcune eccezioni, ecc.). Tuttavia, vi sono eccezioni che non sono interessate dalle restrizioni

- prodotti, compresi i glitter, realizzati in materiale inorganico (ad esempio vetro, metallo), naturale, biodegradabile o solubile in acqua (fuori dall'ambito perché non sono considerati microplastiche)
perline e paillettes (e altre decorazioni) destinate ad essere infilate o cucite (articoli; non rientrano nell'ambito)

- microplastiche, compresi i glitter di plastica, che sono contenute con mezzi tecnici o perdono la loro natura di microplastiche quando vengono utilizzate, o sono incorporate in modo permanente in una matrice solida (ad esempio intrappolate in colla, vernici o determinati inchiostri, o all'interno di oggetti solidi) (deroga ai sensi del paragrafo 5)

- prodotti che sono articoli sotto REACH

- prodotti già immessi sul mercato il 17 ottobre 2023 

Le microplastiche, compresi i glitter di plastica, che vengono utilizzate da sole o in prodotti per usi per i quali è stabilito uno specifico periodo di transizione ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio cosmetici, detergenti) possono continuare a essere vendute fino alla fine di tale periodo di transizione .

Ad esempio, i glitter di plastica sfusi utilizzati come prodotto cosmetico, così come i cosmetici contenenti glitter ( o altre microplastiche ) hanno periodi di transizione specifici ai sensi del paragrafo 6 e possono continuare a essere venduti fino alla fine di tale periodo di transizione.

- 16 ottobre 2027 incluso, per i cosmetici da risciacquare (paragrafo 6b)

- 16 ottobre 2029 incluso, per i cosmetici leave-on (paragrafo 6d)

- 16 ottobre 2035 incluso, per i cosmetici per il trucco, le labbra e le unghie (paragrafo 6c). Si noti che, dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035, per continuare a essere venduti, i prodotti per il trucco, le labbra e le unghie devono recare un'etichetta che indichi che contengono microplastiche.

Infine, i prodotti contenenti glitter di plastica o altre microplastiche (per usi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 6) immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non devono essere richiamati o ritirati dal mercato, ma possono continuare a essere venduti, conformemente al paragrafo 16. Questo sarebbe il caso, ad esempio, dei prodotti finiti nelle scorte dei distributori/importatori/dettaglianti.

Tuttavia, si noti che per beneficiare della deroga di cui al paragrafo 16 della restrizione e continuare a essere venduti, i prodotti importati che non beneficiano di un periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 (ad esempio kit per l'artigianato, giocattoli) devono arrivare sul territorio doganale dell'UE prima del 17 ottobre 2023.

...

Voce 78 Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 

78. Microparticelle di polimeri sintetici: polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
a) sono contenuti in particelle e co­stituiscono almeno l’1 %, in peso, di tali particelle, o creano un rive­stimento superficiale continuo sulle particelle;
b) almeno l’1 % in peso delle particel­le di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:
i) tutte le dimensioni delle parti­ celle sono uguali o inferiori a 5 mm;
ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/dia­ metro è superiore a 3.
I seguenti polimeri sono esclusi dalla presente denominazione:
a) polimeri che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipen­dentemente dal processo di estra­zione, che non sono sostanze chi­micamente modificate;
b) polimeri degradabili come dimo­strato conformemente all’appen­dice 15;
c) polimeri aventi una solubilità su­periore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all’appendice 16;
d) polimeri che non contengono ato­mi di carbonio nella loro struttura chimica.
1. Non è ammessa l’immissione sul mercato, sotto forma di sostanze in quanto tali o, laddove le microparticelle di polimeri sintetici siano presenti per conferire una caratteristica ricercata, come componenti di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,01 % in peso.
2. Ai fini della presente voce si applicano le seguenti definizioni:
a) “particella”: una parte minuscola di materia, diversa da singole molecole, con limiti fisici definiti;
b) “solido”: una sostanza o miscela diversa da un liquido o da un gas;
c) “gas”: una sostanza o miscela che, a 50 °C, presenta una pressione di vapore superiore a 300 kPa (in valore assoluto) o è completamente gassosa a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa;
d) “liquido”: una sostanza o una miscela che soddisfa una delle condizioni seguenti:
i) la sostanza o miscela a 50 °C presenta una pressione di vapore non superiore a 300 kPa, non è completamente gassosa a 20 °C e a una pressione standard di 101,3 kPa e presenta un punto di fusione o punto di fusione iniziale al massimo pari a 20 °C a una pressione standard di 101,3 kPa;
ii) la sostanza o miscela soddisfa i criteri dell’American Society for Testing and Materials (ASTM) D 4359-90 Standard Test Method for Determining Whether a Material Is a Liquid or a Solid (Metodo di prova standard per stabilire se un materiale è liquido o solido);
iii) la sostanza o miscela supera la prova di fluidità (prova del penetrometro) di cui all’allegato A, parte 2, capitolo 2.3.4, dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) concluso a Ginevra il 30 settembre 1957;
e) “prodotto per il trucco”: qualsiasi sostanza o miscela destinata a venire a contatto con determinate parti esterne del corpo umano, ossia l’epidermide, le sopracciglia e le ciglia, esclusivamente o principalmente al fine di modificarne l’aspetto.
3. Se la concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici di cui alla presente voce non può essere determinata mediante i metodi analitici disponibili o la documentazione di accompagnamento, al fine di verificare la conformità al limite di concentrazione di cui al paragrafo 1, sono prese in considerazione soltanto le particelle aventi almeno le dimensioni seguenti:
a) 0,1 μm per qualsiasi dimensione, per le particelle aventi tutte le dimensioni al massimo pari a 5 mm;
b) 0,3 μm di lunghezza, per le particelle aventi una lunghezza al massimo pari a 15 mm e un rapporto lunghezza/diametro superiore a 3.
4. Il paragrafo 1 non si applica all’immissione sul mercato di:
a) microparticelle di polimeri sintetici, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele, destinate ad essere utilizzate presso siti industriali;
b) medicinali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
c) prodotti fertilizzanti dell’UE rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
d) additivi alimentari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (***);
e) dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresi i dispositivi rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (****);
f) alimenti ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 non contemplati dalla lettera d) del presente paragrafo, e mangimi quali definiti all’articolo 3, punto 4), di tale regolamento.
5. Il paragrafo 1 non si applica all’immissione sul mercato delle microparticelle di polimeri sintetici seguenti, sotto forma di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele:
a) microparticelle di polimeri sintetici contenute con mezzi tecnici in modo da evitare rilasci nell’ambiente se utilizzate conformemente alle istruzioni per l’uso durante l’uso finale previsto;
b) microparticelle di polimeri sintetici le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l’uso finale previsto così che il polimero non rientra più nell’ambito di applicazione della presente voce;
c) microparticelle di polimeri sintetici incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale previsto.
6. Il paragrafo 1 si applica come segue in merito agli usi seguenti:
a) a decorrere dal 17 ottobre 2029, alle microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare per l’incapsulamento di fragranze;
b) a decorrere dal 17 ottobre 2027, ai “prodotti da sciacquare” quali definiti al punto 1, lettera a), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare come abrasivi, ossia per esfoliare, lucidare o pulire (“microsfere”);
c) a decorrere dal 17 ottobre 2035, ai prodotti per le labbra quali definiti al punto 1, lettera e), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, ai prodotti per le unghie quali definiti al punto 1, lettera g), del preambolo agli allegati da II a VI del medesimo regolamento e ai prodotti per il trucco rientranti nell’ambito di applicazione di detto regolamento, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o b) del presente paragrafo o contengano microsfere;
d) a decorrere dal 17 ottobre 2029, ai prodotti da non sciacquare, quali definiti al punto 1, lettera b), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) o c) del presente paragrafo;
e) a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai detergenti, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 648/2004, alle cere, ai lucidanti e ai prodotti per la profumazione dell’aria, fatto salvo il caso in cui tali prodotti siano contemplati dalla lettera a) del presente paragrafo o contengano microsfere;
f) a decorrere dal 17 ottobre 2029, ai “dispositivi” che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****), fatto salvo il caso in cui tali dispositivi contengano microsfere;
g) a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai “prodotti fertilizzanti”, quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1009, che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento;
h) a decorrere dal 17 ottobre 2031, ai prodotti fitosanitari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (******) e alle sementi conciate con tali prodotti, nonché ai biocidi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*******);
i) a decorrere dal 17 ottobre 2028, ai prodotti destinati ad usi agricoli e orticoli non contemplati dalla lettera g) o h);
j) a decorrere dal 17 ottobre 2031, all’intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche.
7. A decorrere dal 17 ottobre 2025 i fornitori di microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettera a), forniscono le informazioni seguenti:
a) istruzioni per l’uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori a valle industriali come prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente;
b) la dichiarazione seguente: “Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
c) informazioni sulla quantità o, se del caso, sulla concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici presenti nella sostanza o nella miscela;
d) informazioni generiche sull’identità dei polimeri contenuti nella sostanza o nella miscela che consentano ai fabbricanti, agli utilizzatori a valle industriali e ad altri fornitori di adempiere i loro obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12.
8. A decorrere dal 17 ottobre 2026 i fornitori di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettera e), e a decorrere dal 17 ottobre 2025 i fornitori di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettera d), e al paragrafo 5 forniscono istruzioni per l’uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori professionali e al pubblico come prevenire i rilasci di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente.
9. A decorrere dal 17 ottobre 2031 e fino al 16 ottobre 2035 i fornitori dei prodotti di cui al paragrafo 6, lettera c), contenenti microparticelle di polimeri sintetici includono la seguente dichiarazione: “Questo prodotto contiene microplastiche.”. Tuttavia i prodotti immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2031 non devono necessariamente recare detta dichiarazione fino al 17 dicembre 2031.
10. Le informazioni di cui ai paragrafi 7, 8 e 9 sono fornite sotto forma di testo chiaramente visibile, leggibile e indelebile o, se del caso, per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, sotto forma di pittogrammi. Il testo o i pittogrammi sono apposti sull’etichetta, sull’imballaggio o sul foglietto illustrativo dei prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici o, per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 7, sulla scheda di dati di sicurezza. Oltre al testo o ai pittogrammi, i fornitori possono fornire uno strumento digitale che dia accesso a una versione elettronica di tali informazioni.
Le istruzioni per l’uso e lo smaltimento, quando sono fornite conformemente ai paragrafi 7, 8 e 9 sotto forma di testo, sono redatte nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato, fatto salvo il caso in cui gli Stati membri interessati prevedano diversamente.
11. A decorrere dal 2026 i fabbricanti e gli utilizzatori a valle industriali di microparticelle di polimeri sintetici sotto forma di pellet, fiocchi e polveri utilizzati come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali e, a decorrere dal 2027, gli altri fabbricanti di microparticelle di polimeri sintetici e gli altri utilizzatori a valle industriali che utilizzano microparticelle di polimeri sintetici presso siti industriali trasmettono all’Agenzia le informazioni seguenti entro il 31 maggio di ogni anno:
a) una descrizione degli usi delle microparticelle di polimeri sintetici nell’anno civile precedente;
b) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, informazioni generiche sull’identità dei polimeri utilizzati;
c) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell’ambiente nell’anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell’ambiente durante il trasporto;
d) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alla deroga di cui al paragrafo 4, lettera a).
12. A decorrere dal 2027 i fornitori di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici di cui al paragrafo 4, lettere b),
d) ed e), e al paragrafo 5, immessi sul mercato per la prima volta per gli utilizzatori professionali e il pubblico trasmettono all’Agenzia le informazioni seguenti entro il 31 maggio di ogni anno:
a) una descrizione degli usi finali per i quali le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato nell’anno civile precedente;
b) per ogni uso finale per il quale le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato, informazioni generiche sull’identità dei polimeri immessi sul mercato nell’anno civile precedente;
c) per ciascun uso finale per il quale le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell’ambiente nell’anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell’ambiente durante il trasporto;
d) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alla deroga o alle deroghe applicabili di cui al paragrafo 4, lettera b), d) o e), o al paragrafo 5, lettera a), b) o c).
13. L’Agenzia mette a disposizione degli Stati membri le informazioni trasmesse a norma dei paragrafi 11 e 12.
14. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle industriali di prodotti contenenti microparticelle di polimeri sintetici forniscono alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, informazioni specifiche sull’identità dei polimeri oggetto della presente voce contenuti in tali prodotti e sulla funzione di tali polimeri nei prodotti. Le informazioni specifiche sull’identità del polimero sono sufficienti per identificare inequivocabilmente i polimeri e comprendono almeno le informazioni di cui all’allegato VI, punti da 2.1 a 2.2.3 e 2.3.5, 2.3.6 e 2.3.7, se del caso.
Se le informazioni non sono disponibili per gli utilizzatori a valle industriali, essi ne fanno richiesta al loro fornitore entro sette giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità competenti e informano senza indugio le autorità della richiesta presentata.
In caso di ricevimento della richiesta di cui al secondo comma, i fornitori forniscono le informazioni richieste, entro 30 giorni, all’utilizzatore a valle industriale o direttamente all’autorità competente che le richiede.
Se il fornitore fornisce le informazioni all’utilizzatore a valle industriale, quest’ultimo provvede a trasmetterle senza indugio alle autorità competenti.
Il fornitore, se fornisce le informazioni direttamente all’autorità, ne informa senza indugio l’utilizzatore a valle industriale interessato.
15. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle industriali di prodotti contenenti polimeri dichiarati esclusi dalla denominazione delle microparticelle di polimeri sintetici per motivi di degradabilità o solubilità forniscono senza indugio alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, informazioni che dimostrino che tali polimeri sono degradabili conformemente all’appendice 15 o solubili conformemente all’appendice 16, a seconda dei casi.
16. Il paragrafo 1 non si applica all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici, in quanto tali o in quanto componenti di miscele, immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023.
Tuttavia il primo comma non si applica all’immissione sul mercato di microparticelle di polimeri sintetici per gli usi elencati al paragrafo 6.

(*) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(**) Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).
(***) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(****) Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(*****) Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE)
n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(******) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(*******) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»

Fonte: CE

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Explanatory Guide - Commission Regulation (EU) 2023/2055
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