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Buone prassi trattori

ID 578 | | Visite: 7471 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Buone prassi trattori

Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali.
Il presente documento si pone l'obbiettivo di fornire soluzioni organizzative e/o procedurali in grado di supportare gli operatori del settore (datori di lavoro, avoratori autonomi,organi di controllo, ecc.) nelle attività di verifica e antenimento dei requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del D.Lgs. 81/08.
Documento tecnico redatto dal Gruppo di Lavoro Nazionale istituito presso INAIL.

Fonte: INAIL

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INAIL
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Cancello scorrevole motorizzato: Direttiva CPD - Direttiva Macchine

ID 758 | | Visite: 7005 | Documenti Riservati Sicurezza


Cancello scorrevole motorizzato: Direttiva CPD - Direttiva Macchine

Attenzione Prodotto Aggiornato da

Fascicolo Tecnico CE Cancello scorrevole motorizzato


Fascicolo Tecnico di Costruzione CE
Cancello scorrevole motorizzato

Direttiva 89/106/CEE - Prodotti da costruzione
Direttiva 2006/42/CE - Macchine

- Sistema attestazione di Conformità 3
- Manuale del controllo di Produzione di Fabbrica
- Valutazione dei Rischi Dir. 89/106/CEE
- Valutazione dei Rischi Dir. 2006/42/CE
- Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione

Completo - Formato .doc
Direttiva 89/106/CEE [abrogata dal C.P.R. Reg. UE 305/2011]

INDICE

1. Valutazione conformità secondo la direttiva 89/106/CEE

1.1. Documentazione generale sezione 1
1.1.1. Legislazione di riferimento / Mandato CEN di riferimento
1.1.2. Elenco norme tecniche applicate armonizzate secondo la Dir. 89/106/CEE

1.2. Procedure attestazione conformità
1.2.1. Descrizione prodotti
1.2.2. Sistema di attestazione della conformità
1.2.3. Assegnazione dei compiti per la valutazione di conformità

1.3. Attestazione di conformità
1.3.1. Prove iniziali di tipo
1.3.2. Controllo della produzione di fabbrica - CPF

2. Valutazione conformità secondo la direttiva 2006/42/CE

2.1. Documentazione generale
2.1.1. Descrizione motorizzazioni
2.1.2. Elenco delle norme tecniche applicate, armonizzate secondo la Dir. 2006/42/CE
2.1.3. Legislazione di riferimento

2.2. Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE
2.2.1 Valutazione dei rischi Allegato I Dir. 2006/42/CE

3. Dichiarazione di conformità

4. Marcatura ed etichettatura CE

5. Manuale di Istruzioni per l’uso e la manutenzione

Fascicolo Tecnico CE Cancello scorrevole motorizzato

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Allegato riservato Fascicolo Tecnico-Cancello Motorizzato.zip
Marcatura CE
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Buone Prassi - Aggiornamento 24 Aprile 2013

ID 822 | | Visite: 5473 | Buone Prassi


Buone Prassi - Aggiornamento 24 Aprile 2013

Buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Validate dalla Commissione consultiva

Finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le buone prassi costituiscono soluzioni organizzative e procedurali adottate a seguito di una scelta volontaria da parte di soggetti pubblici e privati in coerenza con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica.

Nella seduta del 17 aprile 2013 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha proceduto alla validazione delle seguenti buone prassi:

1. Emergenza su postazione di lavoro nascosta [Sertec]

2. Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili [Contarp]

3. Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro [UNI Ing. Brescia] 

Agg. 6 Marzo 2013

1. Un patto per la NOSTRA sicurezza sul lavoro [Bauli SpA]

2. PLAY SAFE - EXPLORA “Play Safe: il gioco è una cosa seria” [ENEL SpA]

3. Il Progetto Health & Safety First: passare da comportamenti apparenti a effettivi [FIAT SpA]

4. Miglioramento del sistema di gestione del rischio a polveri di farine [USL 3 PT]


Elaborato: Certifico S.r.l.
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Buone prassi
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Atto notorio - Formazione specifica attrezzature settore agricolo

ID 752 | | Visite: 8389 | Documenti Riservati Sicurezza


Atto notorio - Formazione specifica attrezzature settore agricolo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ PRE-COMPILATA PER LE AZIENDE DEL SETTORE AGRICOLO/FORESTALE (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

ai sensi del Testo Unico Sicurezza D. lgs. 81/2008 e della circolare MLPS n. 12 del 11 Marzo 2013 “Lavoratori del settore agricolo/forestale - Esperienza utilizzo attrezzature di lavoro soggette a formazione abilitazione specifica”

Con circolare n. 12 dell’11 marzo 2013 vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

In allegato modulo “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà” pre-compilato per le aziende del settore agricolo/forestale.

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Allegato riservato Settore agricolo - Attrezzature formazione specifica - ATTO NOTORIO.doc
Sicurezza Lavoro
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Linee Guida Confindustria Modelli ex 231/2001

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Linee Guida Confindustria Modelli ex 231/2001

ID 847 | 18.07.2014

Le Linee Guida di Confindustria 2008

Vedi Linee guida MOGC Confindustria 2021

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001 forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all’ente l’esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive). 

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell’impresa e dell'area geografica in cui essa opera. 

Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha approvato la nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001, ritenendole idonee al raggiungimento dell'obiettivo dall'art. 6 del D.Lgs n. 231/2001.

Collegati

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SGS
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SGSL settore Gomma Plastica

ID 845 | | Visite: 4760 | Documenti Sicurezza Enti


SGSL settore Gomma Plastica

Linee di indirizzo SGSL-GP

Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori per le aziende del settore Gomma Plastica

Il 6 giugno 2011 l’INAIL e la Federazione Gomma-Plastica hanno stipulato un accordo quadro finalizzato a sperimentare e realizzare soluzioni pratiche, su basi tecnico-scientifiche, che favoriscano, nel settore dell’industria della lavorazione di materie plastiche e gomma e a partire da ogni singola azienda, le azioni di prevenzione e di riduzione concreta degli infortuni sul lavoro, attraverso l’uso di molteplici strumenti e indicatori qualitativi e quantitativi.  

L’accordo è stato sottoscritto per adesione anche da Assocomaplast, l’Associazione nazionale costruttori macchine e stampi per materie plastiche e gomma.

In attuazione di tale accordo sono state realizzate le Linee di Indirizzo SGSL-GP (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro per le Aziende del Settore Gomma-Plastica), elaborate da un gruppo di lavoro articolato, composto da rappresentanti dell’INAIL, della Federazione Gomma-Plastica, della Assocomaplast e delle Organizzazioni Sindacali di categoria.

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SGS
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Verifiche impianti elettrici in cantiere

ID 583 | | Visite: 10077 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Verifiche impianti elettrici in cantiere

Quali verifiche sull’impianto elettrico per la protezione degli addetti in cantiere?

Le prescrizioni che ancora oggi continuano a essere effettuate nelle verifiche degli impianti elettrici per la protezione dai contatti indiretti dei lavoratori nei cantieri edili, che riguardano oltre il 30% dei rapporti di verifica effettuati, e la mancanza di chiarezza su alcune interpretazioni normative hanno portato alla necessità di redigere una guida che scaturisce da un’esperienza ormai quarantennale nella verifica della protezione dai contatti indiretti, che ha lo scopo di indirizzare il verificatore nel corretto controllo degli impianti di terra nei cantieri edili.

La guida è anche un valido supporto sia per gli installatori, nella realizzazione e nella corretta installazione degli impianti elettrici, sia per i coordinatori della sicurezza che possono facilmente individuare i requisiti di sicurezza elettrica che devono essere inseriti nella redazione dei piani di sicurezza dei cantieri.

Fonte: INAIL
Bruno D’Ottavi
Dipartimento Servizio controllo a campione impianti di terra - ex ISPESL

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Allegato riservato Verifiche Impianti elettrici in cantiere.pdf
INAIL
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Indicazioni operative ambienti confinati

ID 666 | | Visite: 6966 | Documenti Sicurezza Enti


Indicazioni operative ambienti confinati

Indicazioni operative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati

A seguito dei numerosi infortuni mortali accaduti negli ultimi anni in Italia a lavoratori che operavano in ambienti confinati, nei quali non erano state garantite le condizioni minime di sicurezza, il gruppo di lavoro interistituzionale, denominato “Ambienti Confinati”, insediato dal Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del D.Lgs 81/08 della Regione Emilia Romagna, ha ritenuto utile dare il proprio contributo tecnico per ampliare il ventaglio degli strumenti informativi attualmente disponibili, redigendo queste indicazioni operative.

Senza la presunzione di proporre un documento innovativo, perché è già vastissima la bibliografia e la documentazione a disposizione su questo argomento, il gruppo di lavoro si è dato l’obiettivo di fornire alle aziende ed ai lavoratori una sintesi di indicazioni semplici e pratiche sulle procedure operative e sui mezzi necessari a lavorare in regime di massima sicurezza in tali ambienti.

E’ stata riportata, in una selezione non esaustiva, anche la bibliografia di riferimento, della quale in questa introduzione viene citato solo il “Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011”, in quanto documento approvato il 18 aprile 2012 dalla Commissione Consultiva ex art. 5 del D.Lgs 81/08.

Ma al di là delle specifiche indicazioni tecniche e procedurali in seguito trattate, il gruppo di lavoro ritiene importante, in premessa, evidenziare quale sia l’approccio di fondo che sottende il presente documento.

E’ un approccio dettato dal D.Lgs 81/08 il quale innanzitutto, all'art. 15 com. 1, lett. c, impone l’eliminazione dei rischi in base al progresso tecnico. Per i lavori negli ambienti confinati c’è un solo modo per eliminare il rischio alla fonte: eseguire i lavori rimanendo all'esterno. Il progresso tecnico, come dappertutto, anche in questo campo sta evolvendo ed è bene ricordare che l’art. 15 detta obblighi e non opzioni.

Pertanto, per i lavori in ambienti confinati, considerando gli elevati rischi per la sicurezza e salute in gioco, la valutazione delle modalità di lavoro scelte rispetto alle tecnologie disponibili diventa il punto centrale, al quale gli organi di vigilanza presteranno particolare attenzione.

In altri termini è il datore di lavoro che deve dimostrare che per l’esecuzione dei lavori non vi è alternativa all'accesso. In tal caso è sempre il citato art. 15 che detta l’orientamento generale: eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in base al progresso tecnico. In questo caso tuttavia la mera applicazione del progresso tecnico è una condizione necessaria, ma non sufficiente.

Gli interventi negli ambienti confinati richiedono, oltre all'applicazione della migliore tecnologia, anche una gestione della prevenzione nella quale la conoscenza dei rischi, la formazione e l’addestramento, integrati in una organica progettazione, sono fondamentali.

Con queste considerazioni si entra nei temi trattati dal documento.

GRUPPO DI LAVORO “AMBIENTI CONFINATI”
REGIONE EMILIA ROMAGNA

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INAIL
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Adeguamento dei trattori agricoli o forestali

ID 577 | | Visite: 7030 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Adeguamento dei trattori agricoli o forestali. 

Il presente documento specifica le necessarie misure tecniche che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono mettere in atto ai fini dell’adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al D. Lgs. 81/08.
Documento tecnico redatto dal Gruppo di Lavoro Nazionale istituito presso INAIL.

Fonte: INAIL

Accordo Stato regioni pontisti

ID 681 | | Visite: 6413 | Decreti Sicurezza lavoro

Accordo Stato regioni pontisti

Testo accordo del 26.01.2006 fra Stato e Regioni sancito in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province Autonome in attuazione degli artt. 36 quater comma 8 e 36 quinquies comma 4 del D.Lgs. 626/94, riguardo alla formazione dei lavoratori addetti a lavori in quota, e i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.

Linee guida per la compilazione della "Dichiarazione di Rispondenza" - DIRI

ID 804 | | Visite: 19709 | Documenti Sicurezza Enti


Linee guida per la compilazione della "Dichiarazione di Rispondenza"

La dichiarazione di rispondenza, così come indicato dal DM 37/08, è un documento sostitutivo alla dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi della Legge 46/90 e può essere prodotta in mancanza della stessa, per impianti installati fino al 28/03/2008.

La “dichiarazione di rispondenza “può essere rilasciata solo:

- per impianti sotto i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2; da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione;

- per impianti sopra i limiti dimensionali di cui all’art. 5 comma 2; da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. (Art. 7 comma 6 DM 37/08)

La redazione della documentazione della “dichiarazione di rispondenza” deve essere necessariamente preceduta da un sopralluogo di verifica degli impianti e dall’esame dell’eventuale documentazione presente.

Qualora fosse presente una documentazione anche parziale degli impianti, il professionista può utilizzarla previa verifica del suo contenuto e della sua correttezza.

Prima dell’inizio della verifica è necessario classificare gli ambienti in funzione dei rischi presenti e della eventuale legislazione specifica applicabile al contesto considerato.

La “dichiarazione di rispondenza” può essere riferita alla “regola dell’arte” vigente all’epoca di esecuzione dell’impianto in esame, fatta salva la valutazione dei rischi elettrici in relazione alla classificazione considerando altresì eventuali norme che hanno imposto successivamente un adeguamento obbligatorio; la “regola dell’arte” più recente è da considerare con grado di sicurezza equivalente o superiore rispetto alla precedente. Se non si conosce l’epoca di realizzazione dell’impianto, le analisi devono essere eseguite seguendo la regola tecnica attuale.

Non potrà essere rilasciata la “dichiarazione di rispondenza” per gli impianti privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

(Delibera 738 Collegio dei Periti Milano e Lodi)
(Guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”)

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Check List - Emissione sostanze pericolose macchine

ID 507 | | Visite: 8969 | Documenti Riservati Sicurezza


Check List - Emissione sostanze pericolose macchine

EN 626-1:2008
Riduzione dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine
Parte 1: Principi e specifiche per i costruttori di macchine

La conformità ai Requisiti della norma è “Presunzione di Conformità” al RESS 1.5.13 Emissioni di materie e sostanze pericolose della Direttiva Macchine 2006/42/CE.

La EN 6262-1 tratta i principi per il controllo dei rischi per la salute derivanti da sostanze pericolose emesse dalle macchine.
La presente norma non si applica alle sostanze pericolose che costituiscono un pericolo per la salute unicamente a causa delle loro proprietà esplosive, di infiammabilità, di alta o bassa temperatura, di alta o bassa pressione o di radioattività.

La EN 6262-1 è una norma di tipo B1 e il suo scopo principale è fornire una guida a coloro che elaborano norme di tipo C su macchine nelle quali l’emissione di sostanze pericolose è stata identificata come un rischio significativo.
La presente norma può anche essere utilizzata come guida per una macchina particolare in cui è presente questo rischio, sulla quale non esiste una norma di tipo C.

La gerarchia delle norme è la seguente:

a) norme di tipo A (norme generali di sicurezza), che contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutte le macchine;

b) norme di tipo B (norme di sicurezza comuni a gruppi), che trattano un aspetto della sicurezza o un tipo di dispositivo di sicurezza applicabile a numerosi tipi di macchine:- norme di tipo B1, che riguardano aspetti particolari della sicurezza (per esempio, distanze di sicurezza, temperatura della superficie, rumore, ecc.),- norme di tipo B2, che riguardano i dispositivi di sicurezza (per esempio, comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ecc.);

c) norme di tipo C (norme di sicurezza per macchine), che contengono i requisiti di sicurezza di dettaglio per una macchina o per un gruppo di macchine particolari definiti nello scopo della norma.

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Allegato riservato Check list - Emissione sostanze pericolose EN 626-1_2008.pdf
EN 626-1 2008
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Focus Formazione RSPP Datore di Lavoro

ID 529 | | Visite: 7405 | Documenti Riservati Sicurezza


Formazione RSPP Datore di Lavoro

FOCUS Riepilogativo
Formazione RSPP Datori di Lavoro

ll 26 luglio terminerà il periodo transitorio previsto dall’Accordo della Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223 relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

I datori di lavoro con compiti di R.S.P.P. che entro la data dell’11 luglio 2012 abbiano frequentato corsi di formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del DM 16/01/1997, già approvati sia formalmente che documentalmente alla data di entrata in vigore dell’Accordo della Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223, potranno beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 del menzionato Accordo Stato/Regioni.

L’Accordo in materia di formazione per datori di lavoro che svolgano compiti di RSPP è entrato in vigore il 26 gennaio 2012 (15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.8 dell’11 gennaio 2012) ed entrerà in vigore al termine dei sei mesi di regime transitorio previsto dall’Accordo.

1. Focus Formazione RSPP Datore di Lavoro
2. Accordo della Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, n. 223
3. Allegato I - La Formazione via e-learnig sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro
4. Allegato II - Individuazione macro categorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007

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Allegato riservato Focus Tecnico - Formazione RSPP Datore di Lavoro 07.2012.pdf
Sicurezza
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Attestazione conformità D.Lgs. 81/2008 Vendita/Locazione Attrezzature

ID 553 | | Visite: 20111 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 553 Attestazione vendita attrezzature

Attestazione conformità D.Lgs. 81/2008 | Vendita Locazione Attrezzature

ID 553 | Rev. 5.0 del 11.05.2023

Attestazione conformità per la vendita di attrezzature conformi Allegato V D.Lgs 81/2008 / Norme Tecniche / Altro.

Documenti aggiornati con la Rev. 5.0 2023: 

Allegato V D.Lgs 81/2008 - Norme tecniche - Rev. 4.0 2023 [.CEM] 
Allegato V D.Lgs 81/2008  - Norme tecniche - Rev. 4.0 2023 [.pdf]
Allegato V D.Lgs 81/2008  [.pdf]
- Attestazione D.Lgs 81/2008  Vendita Locazione Attrezzature Mod. 02 2023 [.docx]
- NTA Direttiva Macchine 10.01.2023 [.CEM]
- NTA Direttiva Macchine 10.01.2023 [.pdf]

D.Lgs. 81/2008

Art. 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (2) (3)
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. (1)

Nota
(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) 
Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 equpare le scaffalature ad attrezzature di lavoro
(3) 
Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti  individuati per l’utilizzo. (1)

Note
(1) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha modificato il secondo periodo del comma 2.

Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Mod. 02 2023
Mod. 02 2020
Mod. 02 2018

Mod. 02 2015
Mod. 02 2013

Collegati

Buone Prassi - Aggiornamento 29 Maggio 2013

ID 823 | | Visite: 6884 | Buone Prassi


Buone Prassi - Aggiornamento 29 Maggio 2013

Buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Validate dalla Commissione consultiva in data 29 maggio 2013

Finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le buone prassi costituiscono soluzioni organizzative e procedurali adottate a seguito di una scelta volontaria da parte di soggetti pubblici e privati in coerenza con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica.

Nella seduta del 29 maggio 2013 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha proceduto alla validazione delle seguenti buone prassi:

Agg. 29 Maggio 2013

1. Sicuramen…E TRA noi: formazione, non obbligatoria, dipendenti settore ambiente, migliorare SSL [ETRA]
2. Premio “Idea Sicura” [Sofind]
3. Creazione di supporti audio-video informativi/formativi con la partecipazione dei lavoratori [CNR Pisa]
4. Sicurezza nel prendersi cura….in ottica di genere [Fondazione Policlinico Tor Vergata – Roma]
5. Informativa ai lavoratori in fase di assunzione [ENEA Centro Ricerche Casaccia]

Agg. 17 Aprile 2013

1. Emergenza su postazione di lavoro nascosta [Sertec]
2. Sistemi di rilevazione in tempo reale per la valutazione dei rischi nei cantieri edili [Contarp]
3. Utilizzo della videosorveglianza per incrementare il livello di sicurezza sul lavoro [UNI Ing. Brescia]

Agg. 6 Marzo 2013

1. Un patto per la NOSTRA sicurezza sul lavoro [Bauli SpA]
2. PLAY SAFE - EXPLORA “Play Safe: il gioco è una cosa seria” [ENEL SpA]
3. Il Progetto Health & Safety First: passare da comportamenti apparenti a effettivi [FIAT SpA]
4. Miglioramento del sistema di gestione del rischio a polveri di farine [USL 3 PT]

Elaborato: Certifico S.r.l.
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Buone prassi
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Buone Prassi Trattori - INAIL

ID 572 | | Visite: 10471 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Buone Prassi Trattori - INAIL

Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali

Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali in ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 71 comma 4 lettera a) punto 2 e lettera b) del D.Lgs. 81/08

Documento tecnico redatto dal Gruppo di Lavoro Nazionale istituito presso INAIL

INAIL

Campagna europea sulla manutenzione sicura 2010

ID 828 | | Visite: 6642 | Documenti Riservati Sicurezza


Campagna europea sulla manutenzione sicura 2010

Campagna europea manutenzione sicura 2010 OSHA

Relazioni dei relatori presentate alla cerimonia di premiazione esempi di buone pratiche sulla manutenzione sicura

27 ottobre 2011 Villa Colonna Bandini Napoli

Elaborazione Certifico Adobe Portfolio - pdf

01. Le buone pratiche sulla manutenzione sicura - F. Grosso, INAIL
02. Rimozione delle polveri nella produzione delle piastrelle in ceramica - Az. USL di Modena e Reggio Emilia
03. Il progetto del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Vicenza “Tra terra e cielo” -SPISAL Vicenza
04. Gestione Integrata Manutenzione - Fores Engineering
05. Maggior Supporto - Enel Produzione SpA
06. Il progetto World Class Manufacturing – Tarkett
07. Linee operative per l’organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale (dpi) – Assosistema
08. La pianificazione della manutenzione dei materiali contenenti amianto e l'informazione ai lavoratori - ENEA
09. La Check-List Manutenzione Macchine Testurizzazioni - Fulgar S.p.A.
10. Sistema informatizzato per la segnalazione e il followup delle situazioni pericolose - Ineos Manufacturing Italia Spa
11. Piano manutenzione preventiva - ISCAR Italia S.r.l.
12. Ispezione interna corpo cilindrico caldaia - Gruppo Sanofi

ITALIA:
Francesca Grosso
INAIL
Dipartimento Processi Organizzativi ex-ISPESL
Via Alessandria, 220/e
00198 Roma

ITALY
Tel. : +39 06 9789 2314
Fax : +39 06 9789 2391
e-mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri è un’iniziativa europea che, nei prossimi due anni, si prefigge lo scopo di promuovere ambienti di lavoro sani e sicuri incoraggiando un approccio integrato e strutturato alla manutenzione.

La manutenzione è un processo che investe tutte le aree della sicurezza e della salute. Le principali cause di infortunio sul lavoro e malattia professionale sono la presenza di scarsi standard di qualità sul lavoro e l’incapacità di tenere gli ambienti di lavoro in buone condizioni.

Questo processo inizia con una buona pianificazione, che dovrebbe essere efettuata prima ancora che il personale addetto alla manutenzione si rechi sul luogo di lavoro, e dovrebbe terminare soltanto dopo che ciascun intervento di manutenzione è stato controllato e approvato.

Ciò di cui hanno bisogno gli ambienti di lavoro in Europa è un approccio alla manutenzione integrato, basato sulla valutazione dei rischi, che tenga conto di ogni singola fase del processo di manutenzione e delle diverse esigenze di datori di lavoro e contraenti, e che coinvolga direttamente i lavoratori.

Autocertificazione Valutazione dei Rischi: un modello esempio

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Autocertificazione Valutazione dei Rischi: un modello esempio

Autocertificazione Valutazione dei Rischi
D. Lgs. 81/2008 Art. 29

Modello di Autocertificazione Valutazione dei Rischi

L’articolo 29, in relazione ai casi indicati dal comma 5, dà la possibilità di redigere un documento di autocertificazione di aver effettuato la valutazione dei rischi.
In questi casi è possibile evitare la compilazione del DVR con le modalità indicate nel D.Lgs. 81/08, tuttavia la valutazione dei rischi deve essere fatta: sulla stessa si basa l’autocertificazione.

Proponiamo un modello di Autocertificazione con compilazione dei punti salienti di valutazione dei rischi.

Ricordiamo inoltre la possibilità di proroga dell’Autocertificazione Valutazione dei Rischi secondo Decreto Legge 12 maggio 2012 , n. 57 con termine:

"Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di definizione delle procedure standardizzate, di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".

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Sicurezza Lavoro
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Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations - OSHA

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Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations - OSHA

OSHA

Safeguarding Equipment and Protecting Employees from Amputations

Small Business Safety and Health Management Series
OSHA 3170-02R 2007
Occupational Safety and Health Administration
U.S. Department of Labor

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OSHA
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RoHS-WEEE: Frequently Asked Questions

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RoHS-WEEE: Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions on Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS) and Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

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RoHS
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Modello POS: Piano Operativo Sicurezza

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Modello POS: Piano Operativo Sicurezza

- Piano Operativo Sicurezza POS
- Notifica Preliminare D.lgs. 81/2008

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente Decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

Formato: doc

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Sicurezza
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Delibera Regione Umbria verifiche apparecchi sollevamento

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Delibera Regione Umbria verifiche apparecchi sollevamento

Delibera della Giunta regionale dell'Umbria di approvazione di linee guida regionali vincolanti per l'uniformità dei controlli sulle apparecchiature di sollevamento da sottoporre a verifica periodica di sicurezza.

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ASL
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Adeguamento motocoltivatori e motozappatrici TUSL

ID 600 | | Visite: 9932 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Adeguamento motocoltivatori e motozappatrici TUSL

Linee guida

Adeguamento motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al d.lgs. 81/08

I dati degli eventi infortunistici del settore agricolo o forestale evidenziano che il rischio più grave a cui è esposto l’operatore alla guida di motocoltivatori e motozappatrici è rappresentato dal contatto non intenzionale con gli organi lavoranti.

Tale rischio, seppur non eliminabile, può essere significativamente ridotto attraverso l’installazione di opportuni presidi di sicurezza.

Tuttavia, ad oggi, un cospicuo numero di motocoltivatori e motozappatrici già in servizio e di costruzione antecedente al 21 settembre 1996, data di entrata in vigore della cosiddetta Direttiva macchine - Dpr 459/96 Regolamento per l’attuazione delle Direttive 89/392/CE, 91/368/CE, 93/44/CE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine, sostituito dalla Direttiva 2006/42/CE recepita con d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 - risulta non conforme ai requisiti di sicurezza normativamente previsti. Ciò è dovuto anche alla mancanza di precisi indirizzi tecnici applicabili alle differenti tipologie costruttive che caratterizzano il parco macchine circolante.

Per ovviare a tale carenza è stato istituito uno specifico gruppo di lavoro, con l’obiettivo di fornire agli operatori del settore agricolo (datori di lavoro, lavoratori autonomi, venditori, noleggiatori, concedenti in uso, organi di controllo, ecc.) le informazioni tecniche necessarie per l’adeguamento ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V al d.lgs. 81/08 s.m.i.. di motocoltivatori e motozappatrici costruiti antecedentemente al 21 settembre 1996.

Al gruppo di lavoro, coordinato dall’Inail, hanno partecipato rappresentanti di varie Istituzioni quali il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché le associazioni di categoria del settore, i sindacati dei lavoratori ed esperti del mondo accademico ed industriale.

Il presente documento, che rappresenta la sintesi di studi e ricerche condotte dal gruppo di lavoro sulla specifica tematica, costituisce un ulteriore contributo al processo di adeguamento delle macchine agricole che va ad aggiungersi ad altri documenti tecnici e linee guida già realizzati ai fini del miglioramento dei livelli di sicurezza nel settore dell’agricoltura.

Il documento tecnico sarà oggetto di un’apposita circolare da parte del Ministero del lavoro ai fini di una sua capillare diffusione sul territorio e potrà acquisire lo status giuridico di linea guida con l’espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera z, del d.lgs 81/08 e s.m.i.

INAIL
Documento tecnico redatto dal Gruppo di lavoro nazionale coordinato dall’INAIL
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS)

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INAIL
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Inforisk Valutazione Agenti chimici Ottobre 2013

ID 668 | | Visite: 13709 | Guide Sicurezza lavoro INAIL


Inforisk Valutazione Agenti chimici Ottobre 2013

Inforisk Valutazione Rischio Agenti chimici

La Regione Piemonte ha reso disponibile l’aggiornamento di Inforisk, il modello applicativo proposto per la valutazione del rischio da agenti chimici così come definiti al Titolo IX, capo I del DLgs 81/08 (le indicazioni fornite non si applicano ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene – Titolo IX, capo II del DLgs 81/08).

Il documento, predisposto dal gruppo di lavoro regionale “Rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni” e approvato con DD n. 847 del 29/10/2013, riprende la metodologia definita nel precedente modello per adeguarla alle modifiche introdotte dalla normativa vigente e apportare, altresì, alcune significative variazioni finalizzate a rendere il metodo più solido e oggettivo, con l’obiettivo di superare varie criticità emerse durante gli anni di utilizzo della versione originaria.

Il documento potrà subire successive revisioni e aggiornamenti per arricchirlo con esempi pratici o per apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell’applicazione del nuovo modello di valutazione.

Si raccomanda dunque di tornare periodicamente su questa pagina per verificare l’aggiornamento (chiaramente indicato in copertina) del documento.

Allo stato attuale non è disponibile uno specifico software prodotto dalla Regione Piemonte per l’applicazione del modello.


Regione Piemonte
Ottobre 2013
_______

Aggiornamento 2017

La Regione Piemonte ha reso disponibile un nuovo aggiornamento del modello applicativo proposto per la valutazione del rischio da agenti chimici (che ha sostituito l'Inforisk) così come definiti al Titolo IX, capo I del DLgs 81/08 (le indicazioni fornite non si applicano ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene – Titolo IX, capo II del DLgs 81/08):

Al.Pi.Ris.Ch.: il nuovo modello Valutazione rischio chimico - RP

Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012

ID 803 | | Visite: 17562 | Documenti Sicurezza Enti


Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012

Patentino da Frigorista: sintesi sul D.P.R. 43/2012 che introduce questa nuova figura

Scadenza Venerdì 12 Aprile 2013

Documento in aggiornamento per l'abrogazione del D.P.R. n. 43/2012 dal D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

GU Serie Generale n.7 del 09.01.2019

Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2019

Il D.P.R. 146/2018 prevede dal 24 gennaio 2019 l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

GU n.7 del 09-01-2019

E' stato approvato il decreto che stabilisce che i tecnici e le imprese che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore estintori, antincendio e commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 34/2012 è stato recepito il Regolamento Europeo 842/2006 che prevede che tutte le persone e, di conseguenza, le imprese all’interno delle quali esse operano, che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori antincendio, nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione che verrà rilasciata da un Organismo di Certificazione appositamente accreditato, dopo il superamento di un esame teorico e pratico.

La certificazione ottenuta, avrà una validità decennale terminati i quali dovrà essere rinnovata.

Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che le certificazioni rilasciate da enti di certificazione esteri nel nostro paese non saranno “automaticamente” ritenute valide, ma dovranno essere riconosciute dall'autorità competente italiana.

Il Ministero dell'Ambiente, con il DPR 43/2012 ha istituito il Registro telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei Gas Fluorurati ad effetto serra, operativo da Febbraio 2013.

Entro venerdì 12 aprile 2013 le imprese e le persone che svolgono le attività di cui all'art. 8 del DPR 43/2012 per poter continuare a svolgere tali attività devono obbligatoriamente iscriversi al Registro. Parliamo ad esempio dei tecnici che installano e eseguono manutenzione su condizionatori/climatizzatori per ambienti o autoveicoli.

Come effettuare l'iscrizione

L'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via telematica utilizzando la procedura realizzata dalle Camere di commercio, disponibile tramite il portale https://scrivania.fgas.it.
Per l'iscrizione è previsto il versamento di importi diversi a seconda del soggetto richiedente.

Altre info
REGISTRO NAZIONALE GAS FLUORURATI

CNA - Bologna

Collegati:

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CNA 2013
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EU - OSHA Safety agriculture

ID 827 | | Visite: 4726 | Documenti Sicurezza Enti


EU - OSHA/Safety agriculture

Maintenance in agriculture

A safety and health guide

This guide describes the main hazards and risks associated with maintenance activities in agriculture and the most common causes of accidents and ill health related to those activities. Statistical data on accidents and diseases and examples of typical accidents illustrate the risks and hazards related to maintenance work in agriculture. The guide also provides advice on risk management and presents examples of good practice in accident prevention as well as policies and campaigns at national level that aim to prevent harm to maintenance workers in agriculture. Finally, the guide provides examples of checklists for safe maintenance in agriculture.

EU-OSHA 2011 - European Agency for Safety and Health at Work

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Allegato riservato Safety agriculture - EU-OSHA.pdf
OSHA
899 kB 10

Check list EN 13985 Cesoie a ghigliottina

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Check list EN 13985 Cesoie a ghigliottina

EN 13985 Cesoie a ghigliottina
Macchine utensili - Sicurezza Cesoie a ghigliottina

La norma specifica le misure e i requisiti di sicurezza che devono essere adottati da coloro che si occupano della progettazione, fabbricazione e fornitura delle cesoie a ghigliottina destinate alla lavorazione a freddo di metalli o di materiali parzialmente metallici lavorati a freddo, nonché dei dispositivi ausiliari che sono parte integrante delle macchine.

Le cesoie a ghigliottina trattate nella presente norma variano per dimensione dalle macchine piccole a quelle più grandi con un solo operatore o con numerosi operatori.

I metodi o le misure da implementare per eliminare i pericoli significativi o ridurne i rischi associati sono riportati in dettaglio nel presente punto, nel modo seguente:

- considerazioni di progettazione di base per i componenti o i sistemi principali della ghigliottina (vedere punto 5.2);
- protezioni contro i pericoli di natura meccanica nell’area delle lame nelle diverse modalità di produzione (vedere punto 5.3);
- protezione contro i pericoli causati da guasti nel sistema di comando o di componenti di comando (vedere punto 5.4);
- protezioni contro i pericoli che possono verificarsi durante la messa a punto, corse di prova, manutenzione e lubrificazione (vedere punto 5.5);
- protezioni contro altri pericoli (vedere punti da 5.6 a 5.8).

Inoltre, la macchina deve essere progettata secondo i principi della EN ISO 12100 per i pericoli pertinenti, ma non significativi, non trattati dalla presente norma.

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Allegato riservato Check list EN 13985 Cesoie a ghigliottina.zip
EN 13985
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Linee guida di riferimento per la diagnostica mediante immagini

ID 698 | | Visite: 5917 | Documenti Sicurezza UE

Linee guida di riferimento per la diagnostica mediante immagini

Protezione dalle radiazioni 118
La direttiva comunitaria (97/43/Euratom) recentemente riveduta stabilisce i principi generali della protezione dalle radiazioni di individui sottoposti ad esposizione radiante per indagini di carattere medico.

Gli Stati membri avrebbero dovuto recepirla nelle proprie legislazioni nazionali entro il 13 maggio 2000.

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché vengano fornite, a coloro che prescrivono indagini con esposizione radiante, le raccomandazioni relative ai criteri di riferimento.

In questa pubblicazione sono definite le linee guida di riferimento che devono essere utilizzate da tutti i sanitari qualificati ad inviare i loro pazienti per indagini diagnostiche, in modo che tutti gli esami siano giustificati e ottimizzati.

Questa pubblicazione deriva dal precedente contributo «Making the best use of a Department of Clinical Radiology : guidelines for Doctors» pubblicato dall'UK Royal College of Radiologists nel 1998.

Queste linee guida di riferimento sono state stese con il contributo di numerosi esperti, in rappresentanza delle associazioni europee di radiologia e di medicina nucleare, in collaborazione con il Royal College of Radiologists del Regno Unito e possono essere ora adottate come modello dagli Stati membri.

Le linee guida contenute in questo studio non comportano un carattere vincolante per gli Stati membri, bensì fanno parte di una serie di guide tecniche elaborate per facilitare l'attuazione della direttiva sull'esposizione medica.

È chiaro che potranno essere necessarie variazioni di carattere locale in base alle prassi e alla disponibilità di risorse sanitarie.

L'impiego di raccomandazioni di questo genere dovrebbe migliorare la prassi clinica e condurre ad una riduzione del numero di richieste per esami e, di conseguenza, ad una diminuzione dell'esposizione alle radiazioni.

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