Slide background




Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012

ID 803 | | Visite: 20056 | Documenti Sicurezza EntiPermalink: https://www.certifico.com/id/803


Patentino Frigorista: Sintesi DPR 43/2012

Patentino da Frigorista: sintesi sul D.P.R. 43/2012 che introduce questa nuova figura

Scadenza Venerdì 12 Aprile 2013

Documento in aggiornamento per l'abrogazione del D.P.R. n. 43/2012 dal D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

GU Serie Generale n.7 del 09.01.2019

Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2019

Il D.P.R. 146/2018 prevede dal 24 gennaio 2019 l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

GU n.7 del 09-01-2019

E' stato approvato il decreto che stabilisce che i tecnici e le imprese che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore estintori, antincendio e commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 34/2012 è stato recepito il Regolamento Europeo 842/2006 che prevede che tutte le persone e, di conseguenza, le imprese all’interno delle quali esse operano, che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, estintori antincendio, nonché commutatori ad alta tensione ed altri apparecchi contenenti gas fluorurati ad effetto serra, dovranno essere in possesso di specifica certificazione che verrà rilasciata da un Organismo di Certificazione appositamente accreditato, dopo il superamento di un esame teorico e pratico.

La certificazione ottenuta, avrà una validità decennale terminati i quali dovrà essere rinnovata.

Il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che le certificazioni rilasciate da enti di certificazione esteri nel nostro paese non saranno “automaticamente” ritenute valide, ma dovranno essere riconosciute dall'autorità competente italiana.

Il Ministero dell'Ambiente, con il DPR 43/2012 ha istituito il Registro telematico Nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei Gas Fluorurati ad effetto serra, operativo da Febbraio 2013.

Entro venerdì 12 aprile 2013 le imprese e le persone che svolgono le attività di cui all'art. 8 del DPR 43/2012 per poter continuare a svolgere tali attività devono obbligatoriamente iscriversi al Registro. Parliamo ad esempio dei tecnici che installano e eseguono manutenzione su condizionatori/climatizzatori per ambienti o autoveicoli.

Come effettuare l'iscrizione

L'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente via telematica utilizzando la procedura realizzata dalle Camere di commercio, disponibile tramite il portale https://scrivania.fgas.it.
Per l'iscrizione è previsto il versamento di importi diversi a seconda del soggetto richiedente.

Altre info
REGISTRO NAZIONALE GAS FLUORURATI

CNA - Bologna

Collegati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Sintesi DPR 43-2012_CNA.pdf
CNA 2013
140 kB 78

Tags: Ambiente Abbonati Sicurezza Clima

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n  40
Lug 07, 2025 148

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40 / Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ID 24233 | 07.07.2025 / In allegato Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante “Classificazione e tutele del lavoro dei… Leggi tutto
Lug 05, 2025 229

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025 ID 24228 | 05.07.2025 Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025Aggiornamento della composizione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto dell'11 aprile… Leggi tutto
Lug 02, 2025 664

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto
Lug 02, 2025 1045

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24210 | 02.07.2025 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025 Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza