Relazione tecnica sugli incendi coinvolgenti impianti fotovoltaici - VVF
Relazione tecnica sugli incendi coinvolgenti impianti fotovoltaici
Analisi delle possibili criticita’ nella ricerca delle piu’ frequenti cause di incendio per gli adempimenti di polizia giudiziaria ed amministrativi generalita’
Un incendio sviluppatosi in qualsiasi struttura con presenza di un impianto fotovoltaico (FTV) richiede un esame attento delle cause che lo hanno sviluppato per capire se l’impianto fotovoltaico può esserne la causa o si trova semplicemente coinvolto.
La presente relazione vuole essere un contributo indirizzato ai Capi Partenza per consentire di trarre utili spunti nell’esame dell’ampia casistica che può presentarsi.
La presente guida si applica agli impianti FTV di tipo fisso (grid connected) ad destinati ad operare in parallelo alla rete del distributore di Energia (ENEL od altri) e ad impianti FTV di tipo isolato (stand alone).
Negli impianti ad isola non vi è l’allaccio alla rete Enel ma vi sono sempre presenti batterie cariche.
Di regola vi è un regolatore di carica per la trasformazione in alternata in quanto le schede elettroniche in commercio vengono alimentate dalla corrente AC.
In Italia gli impianti ad isola sono piccoli impianti di potenza limitata (si potrebbe trovare, al massimo, qualche piccola baita di montagna funzionante col sistema ad isola).
VVF 2015
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Relazione tecnica incendi impianti fotovoltaici VVF.pdf VVF 2015 |
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20533
Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20533 - Infortunio mortale con la macchina ribobinatrice. Comportamento abnorme del lavoratore?
La Corte d’appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto di rigetto della domanda di R.M. e T.G. , R.L. e R.R. , rispettivamente genitori e fratelli di R.Lo. deceduto a seguito di un infortunio sul lavoro in data 22/9/2000 presso la Cartiera V. volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del loro congiunto.
La Corte territoriale ha ritenuto che fosse da escludersi la responsabilità del datore di lavoro per il grave incidente occorso al lavoratore in quanto il comportamento di quest’ultimo era stato eccezionale ed abnorme in palese violazione delle norme di sicurezza.
Ha rilevato che il lavoratore deceduto aveva riportato nel corso del rapporto di lavoro contestazioni di addebiti di cui due riguardavano comportamenti contrari alle norme di sicurezza; che dopo l’incidente l’ispettorato aveva disposto delle misure di sicurezza che però non riguardavano la parte dove era avvenuto l’incidente; che la macchina ribobinatrice, alla quale era addetto il lavoratore al momento dell’incidente, già nel 1994 era stata oggetto di ispezione e già si era provveduto alla segregazione delle parti pericolose.
La Corte ha,poi, riferito che per accedere alla zona rulli, dove era stato trovato il lavoratore incastrato tra i rulli e già morto, questi si era infilato strisciando in uno spazio di cm 39 dal suolo sotto un cancelletto, che impediva l’accesso ai rulli e la cui apertura bloccava la macchina; che ciò dimostrava l’abnormità dell’operazione posta in essere dalla vittima; che un eventuale affaticamento del lavoratore non poteva certo giustificare il comportamento abnorme di essersi introdotto con contorsione innaturale al di sotto della protezione per accedere alla zona rulli; che il lavoratore aveva partecipato a corsi di preparazione e comunque era considerato una persona capace.
Avverso la sentenza ricorrono i congiunti del deceduto formulando 5 motivi. Resistono la SCA Hygiene Products, già Cartiera V. e la soc INA Assitalia.
La gestione del fumo di tabacco in azienda
La gestione del fumo di tabacco in azienda
Con l’entrata in vigore della legge 3/2003 sulla tutela dei non fumatori e sul divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi, i datori di lavoro (DL) hanno dovuto gestire anche le problematiche del fumo di tabacco che, interagendo con i rischi tradizionali delle varie mansioni e lavorazioni, è uno dei principali fattori di rischio anche al lavoro.
Alcuni DL hanno optato per la sola applicazione del divieto mentre altri, rispondendo all'invito nazionale e internazionale di attuare iniziative di promozione della salute in azienda, hanno affiancato al divieto l’informazione sul fumo di tabacco e la possibilità di disassuefazione con il contributo aziendale.
Questa breve guida intende fornire strumenti operativi per l’adeguamento alla normativa vigente per la tutela dei lavoratori dal fumo passivo e informazioni sull'interazione del tabacco con i rischi lavorativi.
INAIL 2015
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La gestione del fumo di tabacco in azienda INAIL 2015.pdf INAIL 2015 |
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Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2015, n. 40043
Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2015, n. 40043 - Cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza della macchina. Responsabilità del delegato alla sicurezza
1. Con sentenza del 10\5\2013 la Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva T.A. e T.C. dal delitto di lesioni colpose in danno del lavoratore G.G. per non aver commesso il fatto; con la medesima sentenza veniva confermata, invece, la condanna di T.S..
Agli imputati era stato addebitato di avere, in qualità presidente del c.d.a. della s.r.l. "F.P.T. T." T.A., di componente del c.d.a. T.C. e di componente del consiglio di amministrazione, delegato alla prevenzione e sicurezza sul lavoro il T.S., cagionato al dipendente G.G. lesioni personali gravi consistite in trauma all'emivolto destro e ustioni di II e III grado al volto e collo, lesioni guarite in complessivi giorni 48. In particolare, mentre il lavoratore, al fine di effettuare alcune regolazioni, si trovava all'interno dell'area di azione del braccio robotico collegato alla pressa orizzontale marca "Idra" 225T (area perimetrata da una difesa in rete metallica cui si accedeva attraverso un cancelletto), dopo aver messo in modalità "manuale" l'operatività della macchina e dopo aver aperto il cancelletto di ingresso, veniva colpito dal movimento improvviso del braccio robotico a causa del cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza artigianalmente assemblato e installato, volto ad impedire i movimenti del robot in caso di cancelletto aperto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando :
2.1. il difetto di motivazione in ordine alla durata della malattia, 41 giorni, valutata sulla base di un "referto di infortunio" senza alcun ulteriore approfondimento specifico;
2.2. il difetto di motivazione sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento, tenuto conto che l'incidente era accaduto ad un operaio esperto che da tempo lavorava presso lo stesso macchinario. La qualità di consigliere delegato da sola non poteva costituire ragione per ritenere l'esistenza del rapporto causale.
2.3. la omessa valutazione della possibilità che l'incidente fosse riconducibile ad una condotta gravemente imprudente della vittima, idonea ad interrompere il nesso causale.
Modelli di Organizzazione e Gestione MOG nelle PMI
Procedure semplificate per l'adozione di Modelli di Organizzazione e Gestione MOG nelle piccole e medie imprese PMI
Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, prevede nell’art. 30, comma 5 bis la definizione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese.
Il presente documento ha lo scopo di fornire alle piccole e medie imprese1, che decidano di adottare un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza, indicazioni organizzative semplificate, di natura operativa, utili alla predisposizione e alla efficace attuazione di un sistema aziendale idoneo a prevenire i reati previsti dall’art. 25 septies, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di cui all’art 300 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.).
Collegati
Decreto 13 Febbraio 2014
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
La progettazione della sicurezza nel cantiere - INAIL 2015
La progettazione della sicurezza nel cantiere
Con algoritmo excel per la valutazione dei Rischi
La pubblicazione, curata dal DIT, affrontando le tematiche relative alla pianificazione dei lavori e all’organizzazione del cantiere, intende fornire una guida sull’applicazione della normativa vigente sui cantieri edili, proponendo una metodologia per la valutazione di tutti i rischi che possono essere presenti nei cantieri, compresi quelli dovuti a interferenza tra lavorazioni e degli esempi pratici di redazione di due documenti fondamentali per la sicurezza nei cantieri (PSC e POS).
I destinatari del documento sono i soggetti che devono ottemperare agli obblighi previsti dal Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (es. lavoratori, datori di lavoro, Coordinatori per la Sicurezza).
Completa l'opera un algoritmo per la valutazione dei rischi in formato Excel, scaricabile gratuitamente.
INAIL 2015
Collegati
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Algoritmo Valutazione Rischi cantiere INAIL.zip INAIL 2015 |
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La progettazione della sicurezza nel cantiere INAIL.pdf INAIL 2015 |
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Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001
Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001
The ILO has designed these guidelines as a practical tool for assisting organizations and competent institutions as a means of achieving continual improvement in occupational safety and health (OSH) performance. The guidelines have been developed according to internationally agreed principles defined by the ILO’s tripartite constituents.
The practical recommendations of these guidelines are intended for use by all those who have responsibility for OSH management.
At the onset of the twenty-first century, a heavy human and economic toll is still exacted by unsafe and unhealthy working conditions. The positive impact of introducing OSH management systems at the organization level, both on the reduction of hazards and risks and on productivity, is now recognized by governments, employers and workers.
The Guidelines call for coherent policies to protect workers from occupational hazards and risks while improving productivity. They present practical approaches and tools for assisting organizations, competent national institutions, employers, workers and health management systems, with the aim of reducing work-related injuries, ill health, diseases, incidents and deaths.
The Guidelines may be applied on two levels – national and organizational. At the national level, they provide for the establishment of a national framework for OSH management systems, preferably supported by national laws and regulations. They also provide precise information on developing voluntary arrangements to strengthen compliance with regulations and standards, which, in turn, lead to continual improvement of OSH performance.
At the organizational level, the Guidelines encourage the integration of OSH management system elements as an important component of overall policy and management arrangements. Organizations, employers, owners, managerial staff, workers and their representatives are motivated in applying appropriate OSH management principles and methods to improve OSH performance.
Employers and competent national institutions are accountable for and have a duty to organize measures designed to ensure occupational safety and health. The implementation of these ILO Guidelines is one useful approach to fulfilling this responsibility. They are not legally binding and are not intended to replace national laws, regulations or accepted standards. Their application does not require certification.
This second edition includes new additions to the bibliography.
ILO
01 January 2009
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Guidelines on occupational safety and health management systems ILO-OSH 2001.pdf Ed. 2009 |
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I Dispositivi di Protezione Individuale - SPP Università Bologna
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I Dispositivi di Protezione Individuale - SPP Università Bologna
I Dispositivi di Protezione Individuale
Dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università di Bologna
una significativa Guida relativa ai D.P.I.
Il Titolo III, capo II del D.Lgs. 81/08 “Uso dei dispositivi di protezione individuale” tratta dei requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Sono previsti obblighi precisi a carico del datore di lavoro per quanto concerne la scelta, le condizioni d’uso, l’igiene, la tenuta in efficienza e l’addestramento all’uso nonché obblighi altrettanto puntuali per i lavoratori coinvolgendo nel sistema sicurezza tutti gli operatori.
Lo scopo di questo documento è chiarire i compiti delle figure coinvolte ma anche aiutarle nella scelta dei dispositivi stessi e fornire qualche indicazione per un migliore utilizzo.
Nella terza parte del documento è compreso un elenco, diviso per scenari espositivi, dei dispositivi più utilizzati nell’Ateneo.
L’elenco non può essere esaustivo data la variabilità delle lavorazioni e deve sempre essere verificato per l’impiego specifico ricorrendo, se necessario, alla consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Servizio di Prevenzione e Protezione
09.2011
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GuidaDPI_2011_UNIBO.pdf SPP Università Bologna |
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11° Elenco dei soggetti abilitati effettuazione delle verifiche periodiche
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11° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche
Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015
Con il Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015 è stato pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Dirigenziale del 20 gennaio 2015.
Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015
Fonte: MLPS
La valutazione del rischio rumore - INAIL 2015
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La valutazione del rischio rumore
Fine della pubblicazione è raccogliere elementi essenziali inerenti la valutazione e la gestione dei rischi dovuti all’esposizione all’agente fisico rumore, con l’obiettivo di aggregare, in un contesto operativo, una serie di informazioni utili agli attori del sistema di sicurezza aziendale: Datori di lavoro e RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) in primis.
Nel manuale sono affrontate problematiche che vanno dall’esame delle strategie di misura del rumore, al calcolo delle incertezze di misura, alla verifica dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) uditivi, proponendo un taglio operativo mediante il corrente riferimento a casi-studio.
INAIL 2015
Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
DVR Rumore | Vibrazioni
Tabella obblighi D.Lgs. n. 81/2008 in relazione ai livelli di esposizione
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La valutazione del rischio rumore INAIL 2015.pdf INAIL 2015 |
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Cassazione Penale, Sez. 4, 6 agosto 2015, n. 34299
Cassazione Penale, Sez. 4, 6 agosto 2015, n. 34299 - Guanto incastrato nella sega circolare. Ruolo di un preposto
Con sentenza del 19 dicembre 2013 il giudice monocratico del Tribunale di Milano affermava la penale responsabilità di F.S. in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 590 II e III comma c.p. (in relazione agli artt 711 comma e 97, I comma D.L.vo 81/2008), perché "in cooperazione colposa con R.M. (giudicato con separato procedimento), rappresentante legale dell'impresa R.M. Costruzioni s.r.l. con sede in Desio, affidataria dei lavori di costruzione di una villa indipendente sita in Lainate (MI), viale Marche 20 e datore di lavoro di fatto dell'infortunato, e F.S., quale capocantiere, cagionavano lesioni gravi per colpa, in particolare il R.M., anche in violazione di specifiche norme antinfortunistiche, al cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale A.S.A.A..
Era accaduto, infatti, che il predetto operaio, assunto in nero una settimana prima dell'infortunio dalla R.M. Costruzioni s. r. l. con le mansioni di manovale per lo svolgimento di lavori di edilizia, mentre tagliava nel cantiere sopraccitato, su ordine del capocantiere F.S., un pezzo di legno con la sega circolare messagli a disposizione, nonostante avesse la cuffia bloccata, rimaneva incastrato con il guanto tra la lama e il legno, così subendo un grave schiacciamento della mano sinistra.
Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 luglio 2015, n. 15065
Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 luglio 2015, n. 15065 - Infortunio mortale causato dal liquido espulso da una bombola a pressione. Azione di regresso
Con sentenza del 24 maggio 2013 la Corte d'appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, accoglieva la domanda proposta dall'Inail contro la s.r.l. O. ed il suo amministratore P.D. ed avente ad oggetto la somma chiesta in regresso ex art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e già pagata agli eredi del lavoratore O.C., deceduto in un infortunio sul lavoro.
La Corte riteneva che l'infortunio, causato da liquido espulso da una bombola a pressione con conseguenti lesioni mortali, fosse dovuto a colpa concorrente dell'infortunato nella misura del trenta per cento.
La somma di euro 315.614,16, corrisposta dall'Inail a titolo di rendita e somma capitale, doveva essere pagata in regresso dai due convenuti in giudizio, responsabili in solido.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.r.l. O. insieme al P.D., e in via incidentale l'Inail. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Memoria dell'Inail.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quello incidentale, dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma del comma l bis dello stesso art.13.
Modifiche Regolamento macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifiche periodiche: D.P.P.A. Bolzano 5 Giugno 2015 , N. 15
Regione Trentino-Alto Adige (Provincia Autonoma Di Bolzano) Decreto del Presidente della Provincia 5 Giugno 2015 , N. 15
Modifiche del regolamento su macchine, impianti e apparecchi soggetti a verifiche periodiche.
Art. 1
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, sono così sostituiti:
«1. La dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura o dell’impianto, ove prescritta, è effettuata, per conto del datore di lavoro o dell’utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all'atto della materiale consegna dell’attrezzatura o dell’impianto stesso.
2. Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l’attrezzatura o l’impianto in un momento successivo deve avvisare l’utilizzatore, il produttore, il venditore, l’installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere direttamente alla dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura o dell’impianto.»
2. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, è così sostituito: «4. In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all'uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila, ove prevista, la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell’attrezzatura o dell’impianto.»
3. Nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7, dopo le parole «caratteristiche principali dell’attrezzatura» sono aggiunte le parole «o dell’impianto».
...segue in allegato
Piano Nazionale Agricoltura: pieghevoli informativi sulla sicurezza
Piano Nazionale Agricoltura
Il materiale relativo alla revisione periodica delle macchine agricole riporta le informazioni legate alle varie tipologie di rischio connesse all'attività.
Tali materiali sono stati realizzati ad opera del Gruppo di lavoro composto da Inail (Direzione Centrale Prevenzione - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici), Mipaaf (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – Disr III) e Coordinamento Tecnico delle Regioni, in vista del Convegno “Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura, le prospettive.
Il Piano 2014 - 2018 " Lodi, 8 settembre.
1. Allevamento bovino
2. Allevamento suini
3. Mungitura
4. Deposito, stoccaggio dei prodotti fitosanitari
5. Patentino trattori agricoli o forestali
6. Revisione periodica macchine agricole
INAIL 2015
Impresa Sicura: Guida Dispositivi Protezione Individuale
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Impresa Sicura: Guida Dispositivi Protezione Individuale
Guida
Sicurezza Dispositivi Protezione Individuale
La completezza, concretezza e correttezza della “valutazione dei rischi”, nella quale siano esplicitati i criteri adottati per la valutazione stessa, deve essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la collocazione del lavoratore.
Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta attribuzione ed uso appropriato dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza cosa e quando.
I principali DPI, da adottare a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi, devono avere caratteristiche tali da renderli adeguati a proteggere una o più zone del corpo sia dai “rischi residui” sia delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi.
Capitolo 1 DPI specifici
1.1 Dispositivi di protezione
1.2 Attribuzione e uso appropriato dei DPI
1.3 Quando sono necessari i DPI
1.4 Non costituiscono DPI
1.5 La scelta dei DPI
Capitolo 2 Parte generale comune a tutte le lavorazioni
2.1 Definizione
2.2 Obbligo di uso
2.3 Requisiti
2.4 Scelta
2.5 Regole interne di approvvigionamento
2.6 Informazione, formazione, addestramento
2.7 Consegna
2.8 Utilizzo e vigilanza
2.9 Pulizia e manutenzione
2.10 Normativa di riferimento
Capitolo 3 Dispositivi di protezione della testa
3.1 Elmetto
3.2 Cuffia
3.3 Cappuccio
Capitolo 4 Dispositivi di protezione dell’udito
4.1 Introduzione
4.2 Classificazione
4.3 Selezione
4.4 Uso
4.5 Marcatura e manutenzione
Capitolo 5 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
5.1 Descrizione
5.2 Caratteristiche
5.3 Utilizzo
5.4 Marcatura
Capitolo 6 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
6.1 Descrizione
6.2 Caratteristiche
6.3 Utilizzo
6.4 Marcatura
6.5 Atmosfere dei luoghi di lavoro
Capitolo 7 DPI delle mani e delle braccia
7.1 Descrizione
7.2 Utilizzo
7.3 Classificazione
7.4 Marcatura ed informazioni
Capitolo 8 Dispositivi di protezione dei piedi
8.1 Introduzione
8.2 Classificazione e caratteristiche
8.3 Marcatura e nota informativa
8.4 Manutenzione
8.5 Utilizzo e criteri generali di scelta
8.6 Norme di riferimento
Capitolo 9 Dispositivi di protezione del corpo
9.1 Descrizione
9.2 Caratteristiche
9.3 Classificazione
9.4 Marcatura
9.5 Uso e manutenzione
9.6 Informazioni fornite dal fabbricante
Capitolo 10 DPI di protezione contro la caduta dall’alto
10.1 Descrizione
10.2 Caratteristiche
10.3 Utilizzo
10.4 Marcatura
10.5 Nota informativa fornita dal fabbricante
Capitolo 11 Protezione della pelle
11.1 C rema protettiva/pomata
Ente Bilaterale Artigianato Emilia Romagna (EBER)
Ente Bilaterale Artigianato Marche (EBAM)
Direzione Regionale INAIL Emilia Romagna
Direzione Regionale INAIL Marche
Servizio Sanita Pubblica della Regione Emilia-Romagna
P.F Prevenzione e promozione Salute nei luoghi di vita e di lavoro - ARS - Regione Marche
Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di Sanità Pubblica - Regione Emilia-Romagna
Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di Prevenzione ASUR - Regione Marche
Via de’ Preti 8- 40121 Bologna
051 2964311
051 6569507
www.eber.org
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Impresa Sicura Dispositivi Protezione Individuale.pdf Sicurezza Lavoro |
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Guida ATEX lavoro UE
Guida ATEX lavoro 1999/92/CE
Guida di buona pratica a carattere non vincolante in vista dell'attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive
La direttiva 1999/92/CE fissa le prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
In base al suo articolo 11, la Commissione stabilisce orientamenti pratici di carattere non obbligatorio in una guida di buona pratica.
L’obiettivo primario della guida consiste nel coadiuvare gli Stati membri nella messa a punto delle loro politiche interne di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Lo scopo della guida è consentire al datore di lavoro, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI):
- di rilevare i pericoli e valutare i rischi;
- di stabilire misure specifiche per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al pericolo di atmosfere esplosive;
- di garantire condizioni di lavoro sicure e un adeguato controllo durante lo svolgimento delle operazioni, corrispondente al grado di rischio accertato;
- in caso di presenza di più imprese nello stesso luogo, adottare le misure e definire le modalità di coordinamento necessarie e
- di elaborare documenti relativi alla protezione contro le esplosioni.
Sono interessati quasi tutti i settori, dal momento che pericoli originati da atmosfere esplosive possono verificarsi durante le procedure e i processi di lavoro più diversi.
Si possono trovare esempi alla tabella 1.1.
Commissione Europea
Direttive ATEX: Prodotti e Lavoro
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
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Guida di buona pratica Direttiva 1999_92_CE ATEX lavoro.pdf Commissione europea |
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Opting out of the European Working Time Directive
Opting out of the European Working Time Directive
The European Working Time Directive lays down minimum safety and health requirements for the organisation of working time in the EU by, for example, establishing that all workers have the right to a limit to weekly working time of 48 hours. However, it also contains the possibility for Member States to allow for the opting out of that maximum as long as the individual workers agree.
This report looks at how the Member States make use of the possibility of opting out, the extent of its use and its main impacts.
Although national data about its use are scarce, the opt-out and long working hours continue to be the subject of heated debates involving governments and social partners across the EU. According to the research currently available, there are strong reasons to think that the limitation of working time is beneficial for everyone, including workers, employers, patients and clients
European Commission
2015
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Opting out of the european working time directive.pdf UE 2015 |
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Cassazione Penale, Sez. 4, 28 luglio 2015, n. 33324
Cassazione Penale, Sez. 4, 28 luglio 2015, n. 33324 - Infortunio con una macchina impastatrice. Non bastano due settimane di pratica per fare un operaio esperto
-1- Con sentenza del 14 luglio 2007, il tribunale di Milano, procedendo nelle forme del rito abbreviato, ha dichiarato G.S. colpevole, nella qualità di amministratore unico della "G.S. s.r.l.", del reato di lesioni personali colpose gravi commesse, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente P.M.C., e lo ha condannato, con i doppi benefici, applicata la diminuente del rito, alla pena di tre mesi e venti giorni di reclusione.
Era accaduto che, nella giornata del 1° luglio 2008, il P.M.C. si era recato con altri due colleghi presso il cantiere sito in Milano, Omissis, per posizionare la macchina impastatrice di sabbia e cemento, denominata "Jumbo Mst 3000". Collocata la macchina nel cantiere, il P.M.C. aveva inserito il braccio sinistro nel serbatoio della stessa per prelevare alcuni oggetti colà riposti (si trattava di stivali di gomma, di ciabatte e di un cavo di corrente). A quel punto, la ventola posta nel serbatoio aveva incominciato a ruotare ed aveva intrappolato il braccio del lavoratore, che era poi riuscito ad arrestarne il movimento, non prima, tuttavia, che la macchina gli provocasse gravi lesioni, consistite in "scuoiamento braccio sinistro".
L'incidente è stato ascritto a colpa dell'imputato per non avere lo stesso adottato le necessarie misure affinché la macchina venisse utilizzata correttamente, avendo, in particolare, consentito che il microinterruttore con funzione di blocco degli organi in movimento fosse disattivato, e quindi non funzionante, e per non avere adempiuto agli obblighi di formazione ed informazione del dipendente relativamente all'uso dell'attrezzatura di lavoro alla quale era stato addetto, essendo stato il lavoratore solo affiancato, per circa due settimane, da un collega esperto nell'uso della impastatrice.
-2- Detta decisione, impugnata dall'imputato, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 28 novembre 2013.
Il monitoraggio dei mass media in materia di salute e sicurezza
Il monitoraggio dei mass media in materia di salute e sicurezza
Il volume descrive il Repertorio Notizie, il cui scopo è monitorare il modo in cui i mezzi di informazione raccontano infortuni, malattie e incidenti sul lavoro.
Il Repertorio Notizie verrà alimentato attraverso una costante attività di data-entry.
Lo studio, condotto da Inail e Università di Bologna, si è sviluppato all’interno di una più ampia ricerca orientata inizialmente all’agricoltura, che ha portato anche ad acquisizioni e analisi parallele su archivi riguardanti aziende e infortuni in tale settore.
Edizioni INAIL
2015
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Il monitoraggio dei mass media in materia di salute e sicurezza.pdf INAIL |
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Regione Umbria: Regolamento Regionale 5 Dicembre 2014, n.5
Linee di indirizzo per l’implementazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza nelle imprese a rete SGSL
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Modelli applicativi - Linee di indirizzo per l’implementazione dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza nelle imprese a rete SGSL - AR - Ed. 2015
L’applicazione delle presenti Linee di Indirizzo può quindi indicare la corretta strada per la costruzione di un modello organizzativo e gestionale in linea con l’art. 30 del D. Lgs. 81/08.
Art. 30 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce che “Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, …………….., un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
Altresì, il c. 5 dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che “ …….. i modelli di organizzazione aziendale della salute e sicurezza definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.
Con riferimento al richiamato art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato in data 11/7/2011, prot. n. 15/VI/0015816/MA001.A001, il documento approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro con il quale vengono forniti, tra l’altro, chiarimenti in merito all’adozione del sistema disciplinare (c. 3 art. 30 D.Lgs 81/08) per le aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida Uni-Inail 2001 o alle BS OHSAS 180001:2007 con Tabella di correlazione art 30 D.Lgs 81/08- Linee guida UNI INAIL- BS OHSAS 18001:2007 per l’identificazione delle “parti corrispondenti” di cui al c. 5 dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08.
Modelli MLPS prot. n. 15/VI/0015816/MA001.A001 11/07/2011 - Organizzazione e Gestione MOG nelle PMI
Allegati
1. Catena di fornitura
2. Infortuni stradali
3. Spazi confinati
4. Tabella di corrispondenza
5. Accordo quadro di collaborazione Inail Consel
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06. Allegato 5 - Accordo quadro di collaborazione Inail Consel.pdf Allegato 5 |
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05. Allegato 4 - Tabella di corrispondenza.pdf Allegato 4 |
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04. Allegato 3 - Gestione del rischio di infortuni legati agli ambienti confinati.pdf Allegato 3 |
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03. Allegato 2 - Gestione del rischio di infortuni legati alla circolazione stradale.pdf Allegato 2 |
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02. Allegato 1 - Gestione della catena di infortuni.pdf Allegato I |
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01. Linee di indirizzo - Implementazione Sgsl imprese a rete.pdf Testo |
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Misure di concentrazione di Idrogeno in ambiente chiuso
Misure di concentrazione di Idrogeno in ambiente chiuso
Classificazione delle zone e per la prevenzione e la protezione dall’esplosione
L’idrogeno è un gas ampiamente utilizzato per diverse applicazioni ed è presente in ambito industriale sia come prodotto finale sia secondario di processi tecnologici.
L’Inail ha condotto una serie di prove con sensori per valutare il comportamento del gas, la distribuzione delle concentrazioni pericolose e i tempi di persistenza della miscela in aria, una volta interrotta l’erogazione.
La pubblicazione contiene la descrizione e i risultati dei test effettuati che confermano sia quanto emerso da attività di altri laboratori sia alcune ipotesi formulate preliminarmente e forniscono indicazioni interessanti per la classificazione delle zone e per la prevenzione e la protezione dall’esplosione.
Edizioni INAIL - 2015
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Misure di concentrazione di Idrogeno in ambiente chiuso INAIL.pdf INAIL 2015 |
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Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363
Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363 - Attività di ristorazione e D.lgs. 81/08: formazione e valutazione rischio incendio
1. Con sentenza 29.4.2014 il Tribunale di Milano ha condannato B.P. alla pena di €. 2.000 di ammenda ritenendolo responsabile di una serie di contravvenzioni al D. Lvo n. 81/2008 per avere, quale legale rappresentante della "R. 90 srl":
- omesso di assicurare ai lavoratori adeguate informazioni in merito alle procedure di emergenza (art. 36 comma 1 in relazione all'art. 18 comma 1 lett. I e 55 comma 5 lett. c D. Lgs. n. 81/2008, contestato al capo A);
- omesso di provvedere affinchè i lavoratori incaricati alle attività di emergenza antincendio ricevessero una formazione all'uopo adeguata (art. 37 comma 9 in relazione all'art. 18 comma 1 lett. I e 55 comma 5 lett. c D. Lgs. n. 81/2008, contestato al capo B);
- omesso di aggiornare/elaborare il documento di valutazione del rischio incendio e/o esplosione (art. 17 comma 1 lett. a e 55 comma 4 D. lgs n. 81/2008, contestato al capo C).
Il Tribunale ha motivato la decisione sulla base del verbale redatto dai Vigili del Fuoco in occasione del sopralluogo eseguito nel Pub gestito dalla società, disattendendo le dichiarazioni del teste della difesa e dando atto comunque della successiva eliminazione, da parte dell'imputato, delle conseguenze dei reati contestati.
2. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunziando, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cpp, la violazione di legge processuale nonché il difetto e la contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove assunte in dibattimento in relazione all'art. 192 cpp.
NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code and Handbook (2016)
NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code and Handbook (2016)
State-of-the-art coverage in the 2016 NFPA 72®: National Fire Alarm and Signaling Code reflects new technologies and applications.
The traditional role of fire alarm systems is rapidly evolving. Now, the benchmark for fire alarm systems has changed to give designers, engineers, contractors, installers, and inspectors rules that reflect the current state of the field. An industry milestone, the 2016 edition of NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code has the most advanced provisions ever developed for the application, installation, location, performance, and inspection, testing, and maintenance of fire alarm and emergency communications systems -- including Mass Notification Systems (MNS).
New NFPA 72 facilitates interconnections using networks.
A special task group on networks addressed the risk analysis, design, application, installation, and performance of networks and networking equipment in fire alarm systems, fire EVACS, and MNS. As a result of their findings, NFPA 72 includes a new circuit designation called Class N pathways permitting the use of networks and Ethernet when interconnecting a fire alarm system.
Other changes help you avoid the loss of critical coverage and ensure system interfaces function correctly, such as:
- Significant revisions in Chapter 21, Emergency Control Function Interfaces and Chapter 24, Emergency Communications Systems
- Revisions to Level 2 and Level 3 pathway survivability requirements revised to provide greater flexibility of use and to address other “fire-resistive” methods
- A new Annex on Guidelines for Emergency Communication Strategies for Buildings and Campuses
Hundreds of other revisions make the 2016 NFPA 72 indispensable.
New and updated definitions bring the Code up-to-date and put all users on the same page. The 2016 edition of NFPA 72: National Fire Alarm and Signaling Code covers new ground from beginning to end. Order direct from NFPA®, the Code source. (Softbound, 369 pp., 2016)
http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-information-pages?mode=code&code=72&tab=about
Testo Unico Sicurezza D. Lgs 81/2008 - 09.2015
Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008 Ed. Settembre 2015
Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 09.2015 (25 Settembre 2015)
Disponibile il testo coordinato MLPS nell'edizione Settembre 2015
Novità in questa versione:
- Corretto l’importo massimo previsto per l’ammenda all’art. 284 comma 1;
- Inseriti gli interpelli dal n. 26 al n. 28 del 31/12/2014, le precisazioni all’interpello n. 20/2014 del 31/12/2014, e gli interpelli dal n. 1 al n. 5 del 23 e 24/06/2015
- Inserite le circolari n. 34 del 23/12/2014, n. 35 del 24/12/2014, n. 3 del 13/02/2015, n. 5 del 3/03/2015 e n. 22 del 29/07/2015;
- Inserito il decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014, recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);
- Abrogazione del comma 5 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
- Modifica dell’art. 88, comma 2, lettera g-bis), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
- Inserite le modifiche agli artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis (nuovo articolo), 87, 98 e 190, introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).
MLPS - 25 Settembre 2015
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Il rischio biologico negli ambulatori “Prime Cure” - INAIL 2015
Il rischio biologico negli ambulatori “Prime Cure” INAIL 2015
Proposta di valutazione attraverso una metodologia integrata Risultati
Il lavoro è stato condotto con l’intento di fornire ai Datori di Lavoro, ai Servizi di Prevenzione e Protezione e a quanti operano nel campo della SSL un ausilio concreto alla valutazione del rischio biologico, con opportuni riferimenti allo stato microbiologico dell’aria, al tipo di ambiente di lavoro e alla particolare tipologia di mansioni e attività di lavoro svolte.
INAIL 2015
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Il rischio biologico negli ambulatori prime cure INAIL 2015.pdf INAIL 2015 |
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Semplificazioni per la sicurezza: pubblicati i decreti attuativi del Jobs act
Semplificazioni per la sicurezza: pubblicati i decreti attuativi Jobs act
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del 23.09.2015 - SO n. 53)
Il decreto riporta nuove semplificazioni per la sicurezza e diverse modifiche al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), le principali modifiche riguardano:
- la revisione della composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
- la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- l'introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
- la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
- lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
- il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell'INAIL;
la trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro;
- l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell'obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del 23.09.2015 - SO n. 53)
Il Decreto prevede il riordino dell'attività ispettiva e l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del Lavoro.
Collegati
Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 149
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
www.tussl.it
Expo Book: i risultati di un progetto di formazione nei cantieri INAIL
Expo Book
La pubblicazione sintetizza i risultati di un progetto di formazione e assistenza tecnica nei cantieri, oggetto del protocollo d’intesa siglato il 17 dicembre 2013 da Inail direzione regionale Lombardia e Cpt - Esem - Cassa Edile.
Il progetto nasce nell'ambito dell'opera Expo e per l’urgenza dettata da una programmazione molto stretta per la realizzazione dell’area espositiva.
In circa un anno e mezzo di attività sono stati attivati nei cantieri Expo 2015, e in molti cantieri afferenti all’area, ma gestiti da committenze diverse, percorsi di sensibilizzazione e informazione (D.Lgs. 81/2008, art.36, c. 2) svolti con modalità di erogazione “on the job”, adattati alle diverse situazioni rilevate in cantiere.
INAIL 2015
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EXPO book INAIL.pdf INAIL 2015 |
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Bio-risk management in laboratories handling live FMD virus
Bio-risk management in laboratories handling live FMD virus
Overview report
Food and Veterinary Office (FVO) audits to EU laboratories authorised to handle foot-and-mouth disease (FMD) virus showed that their bio-risk management systems were generally sufficient to prevent escape or release of FMD virus from the primary containment area, but they uncovered major deficiencies in air handling and in the management of fluid and solid waste.
The audits indicated that FMD laboratories should remain vigilant and continuously review and improve their bio-risk management systems
EU 2014
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Bio-risk management in laboratorie handig live FMD virus.pdf EU 2015 |
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Indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica
Indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica
Le indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica intendono favorire la sistematizzazione e la standardizzazione nell’approccio alla valutazione e minimizzazione del rischio in un ambito di interesse sempre crescente e altresì caratterizzato da una significativa e veloce evoluzione tecnologica che richiede un aggiornamento continuo anche nei suoi aspetti più specificatamente prevenzionistici.
La presenza, all’interno di una struttura sanitaria, di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica (RM) determina l’esistenza di una serie di rischi legati alle caratteristiche strutturali e tecnologiche dell’impianto stesso.
In particolare i rischi sono dovuti alla presenza di:
- un campo magnetico statico di intensità elevata sempre attivo (tranne che nei magneti resistivi);
- fluidi criogenici pressurizzati, nel caso di magneti superconduttori;
- un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF), con frequenza dipendente dall’intensità del campo magnetico statico, attivato nel momento di esecuzione degli esami;
- gradienti di campo magnetico necessari per la codifica spaziale del segnale RM, attivati durante le sequenze di acquisizione.
I potenziali scenari di rischio legati all’utilizzo di apparecchiature RM riguardano, pertanto, diverse categorie di persone coinvolte direttamente o indirettamente dall’attività diagnostica:
- i pazienti, ovvero i fruitori della diagnosi RM;
- le diverse tipologie di lavoratori che prestano servizio presso il sito RM, ovvero operatori sanitari, addetti alle pulizie, operatori della manutenzione, addetti al rabbocco dell’elio;
- i visitatori, ovvero persone che, a vario titolo, possono trovarsi ad accedere al sito RM e all’interno delle zone di rischio come, ad esempio, eventuali accompagnatori dei pazienti, ma anche il personale della struttura sanitaria che si trovi ad accedere al sito RM per particolari motivi (audit interni, verifiche ispettive, verifiche di qualità, iniziative di formazione, ecc.);
- i gruppi critici di popolazione, ovvero tutti coloro che all’interno e all’esterno della struttura sanitaria (aree limitrofe) possono essere, anche inconsapevolmente, interessati dalla presenza del tomografo RM, con particolare riferimento alla presenza di magneti superconduttori.
INAIL 2015
Impresa Sicura - Sicurezza Lavorazione del legno
![](/images/Sicurezza_lavorazione_legno.jpg)
Impresa Sicura - Sicurezza Lavorazione del legno
Guida
Sicurezza Lavorazione del legno
Negli ambienti di lavoro, delle aziende che producono manufatti in legno, esistono numerose situazioni di pericolo che, in particolari casi, possono dare luogo a veri e propri RISCHI con conseguenze anche gravi per la salute:
- lesioni traumatiche come ferite, contusioni, fratture, ecc. (infortuni sul lavoro);
- disturbi e malattie causati o aggravati dal lavoro (malattie professionali e malattie correlate al lavoro).
Devono quindi essere presi in considerazione:
RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA
di macchine, apparecchiature, ambiente e locali di lavoro;
RISCHI DI NATURA IGIENICO-AMBIENTALE
legati alla presenza di fattori chimici (polveri, vapori e sostanze chimiche in generale, prendendole in considerazione sia come materie prime che come prodotti di trasformazione),fisici (rumore, vibrazioni, ecc.);
RISCHI DI NATURA ORGANIZZATIVA
(ritmi usuranti, turni di lavoro stressanti);
RISCHI DI NATURA ERGONOMICA
legati alle posizioni di lavoro
(movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue, movimenti ripetitivi, uso eccessivo di forza).
A seguito della valutazione del rischio, le misure di prevenzione da adottare possono essere di tipo Tecnico (es. impianti),
Organizzativo (es. organigramma aziendale, mansionari, ecc.), Procedurali (procedure e istruzioni operative di lavoro), Formazione e Informazione dei Lavoratori (riguardo ai rischi connessi alle lavorazioni e alla gestione dei casi di emergenza), Sorveglianza Sanitaria.
Le misure ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI di prevenzione e protezione sono costituite principalmente da:
- organizzazione aziendale: organigramma con le figure chiamate a dirigere la produzione e l’applicazione delle misure di prevenzione aziendale. Ciascun dirigente o preposto o lavoratore avrà un proprio mansionario che ne issa i compiti;
- procedure di lavoro stabilite nell’azienda.
Nella produzione dovranno essere previste e rispettate procedure di lavoro “in sicurezza” per ogni fase lavorativa.
In particolare dovranno essere messe in atto modalità di lavoro che riducano al minimo l’emissione di inquinanti negli ambienti di lavoro.
Rimane, comunque, fondamentale la corretta periodica manutenzione degli impianti di aspirazione (litri, condotte, serrande).
Il datore di lavoro deve sempre individuare personale addetto alla verifica ed al controllo della corretta esecuzione delle lavorazioni con utilizzo degli impianti e dei DPI predisposti e l’adozione delle misure di prevenzione organizzative e procedurali definite nell’azienda.
Capitolo 1 Introduzione
1.1 Situazioni da valutare in azienda
1.2 Il comparto
1.3 Informazione e formazione
Capitolo 2 Produzione manufatti in legno
2.1 Introduzione
2.2 Preparazione dei pezzi
2.3 Lavorazioni meccaniche
2.4 Impregnatura e verniciatura
2.5 Assemblaggio
Capitolo 3 Materiali impiegati
3.1 Introduzione
3.2 Materie prime
3.3 Prodotti chimici
Capitolo 4 Sicurezza
4.1 Sicurezza elettrica
4.2 Sicurezza generale delle macchine
4.3 Principali macchine da lavoro
4.4 Sicurezza apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
4.5 Sicurezza generale: coordinamento e organizzazione
Capitolo 5 Igiene industriale
5.1 Rumore
5.2 Vibrazioni
5.3 Rischio chimico e cancerogeno
5.4 Impianti di ventilazione e aspirazione localizzata
5.5 Movimentazione manuale dei carichi
5.6 Sovraccarico biomeccanico arti superiori
Capitolo 6 Ambienti di lavoro ed emergenza
6.1 Luoghi di lavoro
6.2 Illuminazione
6.3 Microclima
6.4 Atmosfere potenzialmente esplosive
6.5 Norme antincendio
6.6 Segnaletica di sicurezza
Capitolo 7 Dispositivi di protezione individuale
7.1 Parte generale comune a tutte le lavorazioni
7.2 Dispositivi di protezione della testa
7.3 Dispositivi di protezione dell’udito
7.4 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
7.5 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
7.6 Dispositivi di protezione delle mani
7.7 Dispositivi di protezione dei piedi
7.8 Dispositivi di protezione del corpo
7.9 Dispositivi di protezione individuale nel settore della “lavorazione del legno”
Capitolo 8 Aspetti sanitari
8.1 Sorveglianza sanitaria
8.2 Primo soccorso
8.3 Lavoratori minorenni
8.4 Lavoratrici madri
8.5 Aspetti sanitari nel settore del “legno”
Capitolo 9 Il mobile imbottito
9.1 Il comparto
9.2 Lavorazioni del comparto, rischi e misure di prevenzione
9.3 Principali danni e patologie del comparto
9.4 Principali macchine e impianti del comparto
www.eber.org
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Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria
Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria / Accordo CSR n. 55 del 7 febbraio 2013
ID 18231 | Accordo CSR n. 55 del 7 febbraio 2013
Garantire una buona qualità dell’aria degli ambienti di lavoro chiusi è importante per la salute dei lavoratori ed ha implicazioni di carattere sia sociale che economico.
L’articolo 64 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a provvedere alla regolare manutenzione e pulitura degli impianti di areazione e, nello specifico, l’allegato IV: “Requisiti dei luoghi di lavoro” fornisce indicazioni in merito alla pulizia e alla manutenzione, evidenziando che:
“Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente”.
In merito a queste tematiche, nell’ultimo decennio, in Italia sono state prodotte diverse norme tecniche, linee guida e leggi regionali (vedi elenco in Allegato 1).
Nonostante la documentazione a disposizione, può risultare complicato orientarsi tra obblighi di legge e adempimenti di tipo volontario.
I contaminanti aerodispersi presenti negli ambienti di lavoro chiusi (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono stati da tempo associati sia ad insorgenza di sintomatologia acuta aspecifica nota con il termine di Sick Building Syndrome (caratterizzata da insorgenza di mal di testa e astenia, sintomi irritativi a carico delle vie respiratorie, degli occhi, della cute che si risolvono con l’allontanamento dall’edificio) sia a patologie note con il termine Building Related Illness correlate all’aver frequentato un determinato edificio, che non si risolvono con il semplice allontanamento dall’ambiente di lavoro, rappresentate ad esempio da legionellosi.
Pertanto i rischi per il benessere e la salute dei lavoratori, riconducibili alla presenza di inquinanti aerodiffusibili di varia natura (fisica, chimica e biologica), devono essere controllati attraverso la corretta utilizzazione e manutenzione degli impianti aeraulici per garantire una buona qualità dell’aria immessa e migliorare le condizioni igieniche dell’ambiente di lavoro.
Valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria
Sancito l’accordo in Conferenza Stato-Regioni n. 55 del del 7 febbraio 2013
Nella seduta del 7 febbraio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l’accordo recante “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”.
Tale documento, approvato nella seduta del 28 novembre 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nasce con lo scopo di fornire al datore di lavoro indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione, in considerazione di quanto riportato nelle Leggi regionali, Linee Guida nazionali e norme tecniche prodotte sull’argomento.
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Procedura operativa alutazione e gestione rischi igiene impianti trattamento aria.pdf MLPS 2013 |
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