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Convenzione ILO C74 del 06 giugno 1946

ID 14188 | | Visite: 1492 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C74 del 06 giugno 1946

ID 14188 | 31.07.2021

Convenzione ILO C77 Certificati di marinaio qualificato, 1946.

Seattle, 06 giugno 1946

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell’ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei, la seguente convenzione, che verrà denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946.

Articolo 1
Nessuno può essere arruolato a bordo di una nave in qualità di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioè in grado di eseguire mansioni il cui adempimento può venire richiesto a qualsiasi membro dell’equipaggio addetto al servizio in plancia (all’infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non è titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformità alle disposizioni dei seguenti articoli.

Articolo 2
1. L’autorità competente adotterà le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e per il rilascio dei certificati di qualifica.
2. Nessuno potrà ottenere il certificato di qualifica:
a) se non ha raggiunto l’età minima che sarà fissata dalla autorità competente ;
b) se non è stato imbarcato, in qualità di membro del personale di plancia, durante un periodo minimo che verrà fissato dall’autorità competente;
c) se non ha sostenuto con esito positivo l’esame di qualifica prescritto dall’autorità competente.
3. L’età minima fissata dall’autorità competente non sarà inferiore agli anni diciotto.
4. Il periodo minimo di servizio a bordo fissato dall’autorità competente non sarà inferiore ai trentasei mesi. Tuttavia l’autorità competente potrà:
a) accettare, nel caso di persone che sono state effettivamente imbarcate durante un periodo minimo di ventiquattro mesi e che hanno seguito con risultati soddisfacenti un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto, che il periodo dedicato alla suddetta formazione, od una parte di tale periodo, sia considerato come servizio imbarcato;
b) permettere, in base ai buoni voti ottenuti, il rilascio di certificati di marinaio qualificato agli alunni delle navi-scuole marittime riconosciute, i quali abbiano prestato servizio durante diciotto mesi a bordo di tali navi.
5. L’esame prescritto comporterà una prova pratica sulle cognizioni marittime del candidato e sulla sua capacità di svolgere in modo efficace tutte le mansioni che possono essere richieste ad un marinaio qualificato, ivi compresa la manovra delle imbarcazioni di salvataggio. Il suddetto esame dovrà essere tale da consentire ad un candidato che lo avrà sostenuto con esito positivo di ottenere il brevetto di « pilota di scialuppa » previsto dall’articolo 22 della convenzione internazionale del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare o dalle corrispondenti disposizioni di ogni convenzione successiva che modifichi o sostituisca la convenzione suddetta, in vigore in un determinato territorio.

Articolo 3
Un certificato di marinaio qualificato può essere rilasciato ad ogni persona la quale, all’entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capociurma o una mansione equivalente.

Articolo 4
L’autorità competente può prevedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri territori.

Articolo 5
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 6
1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri della Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la ratifica.

Articolo 7
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

Articolo 8
1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutte le denunce che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale attirerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Articolo 9
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale
delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e atti di denuncia che egli avrà registrati in base agli articoli precedenti.

Articolo 10
Allo scadere di ciascun periodo di dieci anni a partire dalla entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e deciderà se iscrivere o meno all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

Articolo 11
1. Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:
a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un Membro comporterà di pieno diritto, nonostante l’articolo 7 di cui sopra, l’immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia già entrata in vigore;
b) a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei Membri.
2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per quei Membri che l’abbiano ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

Articolo 12
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.

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Fonte e Ratifica: Legge 10 Aprile 1981, n. 157
Entrata in vigore: 14 Luglio 1951 

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Allegato riservato Convenzione ILO C74 del 06 giugno 1946.pdf
ILO 1974
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Check list uso in sicurezza impianti e attrezzature di lavoro

ID 13782 | | Visite: 4954 | Documenti Sicurezza ASL

Check list

Check list uso in sicurezza impianti e attrezzature di lavoro

Check per i principali obblighi connessi all’uso in sicurezza degli impianti e attrezzature di lavoro soggette al regime delle verifiche periodiche

Regione Lombardia, ATS Brianza

Le seguenti schede, di supporto alla valutazione di rischi, hanno una finalità VALUTATIVA e contengono una serie di domande mirate a riscontrare il rispetto dei principali obblighi connessi all’uso in sicurezza degli impianti e attrezzature di lavoro soggette al regime delle verifiche periodiche.

1. attrezzature di sollevamento
2. attrezzature in pressione
3. impianti elettrici
4. impianti termici
5. ascensori

...

Fonte: ATS Brianza

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Convenzione ILO C69 del 06 giugno 1946

ID 14179 | | Visite: 1721 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C69 del 06 giugno 1946

ID 14178 | 30.07.2021

Convenzione ILO C69 Diploma di capacità dei cuochi di bordo, 1946.

Seattle, 06 giugno 1946

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Seattle by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-eighth Session on 6 June 1946, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the certification of ships' cooks, which is included in the fourth item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and forty-six the following Convention, which may be cited as the Certification of Ships' Cooks Convention 1946:

Article 1
1. This Convention applies to sea-going vessels, whether publicly or privately owned, which are engaged in the transport of cargo or passengers for the purpose of trade and registered in a territory for which this Convention is in force.
2. National laws or regulations or, in the absence of such laws or regulations, collective agreements between employers and workers shall determine the vessels or classes of vessels which are to be regarded as sea going vessels for the purpose of this Convention.

Article 2
For the purpose of this Convention the term ship's cook means the person directly responsible for the preparation of meals for the crew of the ship.

Article 3
1. No person shall be engaged as ship's cook on board any vessel to which this Convention applies unless he holds a certificate of qualification as ship's cook granted in accordance with the provisions of the following Articles.
2. Provided that the competent authority may grant exemptions from the provisions of this Article if in its opinion there is an inadequate supply of certificated ships' cooks.

Article 4
1. The competent authority shall make arrangements for the holding of examinations and for the granting of certificates of qualification.
2. No person shall be granted a certificate of qualification unless--
(a) he has reached a minimum age to be prescribed by the competent authority;
(b) he has served at sea for a minimum period to be prescribed by the competent authority; and
(c) he has passed an examination to be prescribed by the competent authority.
3. The prescribed examination shall provide a practical test of the candidate's ability to prepare meals; it shall also include a test of his knowledge of food values, the drawing up of varied and properly balanced menus, and the handling and storage of food on board ship.
4. The prescribed examination may be conducted and certificates granted either directly by the competent authority or, subject to its control, by an approved school for the training of cooks or other approved body.

Article 5
Article 3 of this Convention shall apply after the expiration of a period not exceeding three years from the date of entry into force of the Convention for the territory where the vessel is registered: Provided that, in the case of a seaman who has had a satisfactory record of two years' service as cook before the expiration of the aforesaid period, national laws or regulations may provide for the acceptance of a certificate of such service as equivalent to a certificate of qualification.

Article 6
The competent authority may provide for the recognition of certificates of qualification issued in other territories.

Article 7
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force six months after the date on which there have been registered ratifications by nine of the following countries: United States of America, Argentine Republic, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, India, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Turkey and Yugoslavia, including at least five countries each of which has at least one million gross register tons of shipping. This provision is included for the purpose of facilitating and encouraging early ratification of the Convention by Member States.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member six months after the date on which its ratification has been registered.

Article 9
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 10
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the last ratification required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 11
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 12
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part. 

Article 13
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 14
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 22 Aprile 1953 

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Allegato riservato Convenzione ILO C69 del 06 giugno 1946.pdf
ILO 1946
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Nota VVF prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24.02.2000

ID 14170 | | Visite: 2085 | Prevenzione Incendi

Nota VVF prot. n. P118/4179 sott. 5 del 24.02.2000

Pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio

Si concorda con il parere espresso dal Comando Provinciale VV.F. ... nel ritenere che i luoghi di lavoro ove la lavorazione ed i materiali comportano pericoli di esplosione o specifici rischi di incendi sono quelli a rischio di incendio elevato secondo i criteri stabiliti nel D.M. 10 marzo 1998.

D.M. 10 marzo 1998

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) scali aeroportuali, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 mq(25) e metropolitane;
i) alberghi con oltre 200 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

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Convenzione ILO C68 del 06 giugno 1946

ID 14161 | | Visite: 1568 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C68 del 06 giugno 1946

ID 14160 | 28.07.2021

Convenzione ILO C68 Alimentazione e mensa dei marittimi, 1946.

Seattle, 06 giugno 1946

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Seattle by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-eighth Session on 6 June 1946, having decided upon the adoption of certain proposals with regard to food and catering for crews on board ship, which is the fourth item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and forty-six the following Convention, which may be cited as the Food and Catering (Ships' Crews) Convention, 1946:

Article 1
1. Every Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force is responsible for the promotion of a proper standard of food supply and catering service for the crews of its sea-going vessels, whether publicly or privately owned, which are engaged in the transport of cargo or passengers for the purpose of trade and registered in a territory for which this Convention is in force.
2. National laws or regulations or, in the absence of such laws or regulations, collective agreements between employers and workers, shall determine the vessels or classes of vessels which are to be regarded as sea-going vessels for the purpose of this Convention.

Article 2
The following functions shall be discharged by the competent authority, except in so far as these functions are adequately discharged in virtue of collective agreements:
(a) the framing and enforcement of regulations concerning food and water supplies, catering, and the construction, location, ventilation, heating, lighting, water system and equipment of galleys and other catering department spaces on board ship, including store rooms and refrigerated chambers;
(b) the inspection of food and water supplies and of the accommodation, arrangements and equipment on board ship for the storage, handling and preparation of food;
(c) the certification of such members of the catering department staff as are required to possess prescribed qualifications;
(d) research into, and educational and propaganda work concerning, methods of ensuring proper food supply and catering service.

Article 3
1. The competent authority shall work in close co-operation with the organisations of shipowners and seafarers and with national or local authorities concerned with questions of food and health, and may where necessary utilise the services of such authorities.
2. The activities of the various authorities shall be duly co-ordinated so as to avoid overlapping or uncertainty of jurisdiction.

Article 4
The competent authority shall have a permanent staff of qualified persons, including inspectors.

Article 5
1. Each Member shall maintain in force laws or regulations concerning food supply and catering arrangements designed to secure the health and well-being of the crews of the vessels mentioned in Article 1.
2. These laws or regulations shall require:
(a) the provision of food and water supplies which, having regard to the size of the crew and the duration and nature of the voyage, are suitable in respect of quantity, nutritive value, quality and variety;
(b) the arrangement and equipment of the catering department in every vessel in such a manner as to permit of the service of proper meals to the members of the crew.

Article 6
National laws or regulations shall provide for a system of inspection by the competent authority of:
(a) supplies of food and water;
(b) all spaces and equipment used for the storage and handling of food and water;
(c) galley and other equipment for the preparation and service of meals; and
(d) the qualification of such members of the catering department of the crew as are required by such laws or regulations to possess prescribed qualifications.

Article 7
1. National laws or regulations or, in the absence of such laws or regulations, collective agreements between
employers and workers shall provide for inspection at sea at prescribed intervals by the master, or an officer
specially deputed for the purpose by him, together with a responsible member of the catering department of:
(a) supplies of food and water;
(b) all spaces and equipment used for the storage and handling of food and water, and galley and other equipment for the preparation and service of meals.
2. The results of each such inspection shall be recorded.

Article 8
A special inspection shall be made by the representatives of the competent authority of the territory of registration on written complaint made by a number or proportion of the crew prescribed by national laws or regulations or on behalf of a recognised organisation of shipowners or seafarers. In order to avoid delay in sailing, such complaints should be submitted as soon as possible and at least twenty-four hours before the scheduled time of departure from port.

Article 9
1. Inspectors shall have authority to make recommendations to the owner of a ship, or to the master or other person responsible, with a view to the improvement of the standard of catering.
2. National laws or regulations shall prescribe penalties for:
(a) failure by an owner, master, member of the crew, or other person responsible to comply with the requirements of the national laws or regulations in force; and
(b) any attempt to obstruct an inspector in the discharge of his duties.
3. Inspectors shall submit regularly to the competent authority reports framed on uniform lines dealing with their work and its results.

Article 10
1. The competent authority shall prepare an annual report.
2. The annual report shall be issued as soon as practicable after the end of the year to which it relates and shall be made readily available to all bodies and persons concerned.
3. Copies of the annual report shall be transmitted to the International Labour Office.

Article 11
1. Courses of training for employment in the catering department of sea-going ships shall be organised either in approved schools or by means of other arrangements acceptable to both shipowners' and seafarers' organisations.
2. Facilities shall be provided for refresher courses to enable persons already trained to bring their knowledge and skill up to date.

Article 12
1. The competent authority shall collect up-to-date information on nutrition and on methods of purchasing, storing, preserving, cooking and serving food, with special reference to the requirements of catering on board ship.
2. This information shall be made available, free of charge or at reasonable cost, to manufacturers of and traders in ships' food supplies and equipment, ships' masters, stewards and cooks, and shipowners and seafarers and their organisations generally; appropriate forms of publicity, such as manuals, brochures, posters, charts or advertisements in trade journals, shall be used for this purpose.
3. The competent authority shall issue recommendations to avoid wastage of food, facilitate the maintenance of a proper standard of cleanliness, and ensure the maximum practicable convenience in working.

Article 13
Any of the functions of the competent authority in respect of the certification of catering department staff and the collection and distribution of information may be discharged by delegating the work, or part of it, to a central organisation or authority exercising similar functions in respect of seafarers generally. 

Article 14
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 15
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force six months after the date on which there have been registered ratifications by nine of the following countries: United States of America, Argentine Republic, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, India, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Turkey and Yugoslavia, including at least five countries each of which has at least one million gross register tons of shipping. This provision is included for the purpose of facilitating and encouraging early ratification of the Convention by Member States.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member six months after the date on which its ratification has been registered.

Article 16
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 17
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify the all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the last ratification required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 18
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 19
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 20
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 16 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 21
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 24 Marzo 1957

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ILO 1946
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Convenzione ILO C60 del 03 giugno 1937

ID 14148 | | Visite: 2175 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C60 del 03 giugno 1937

ID 14147 | 27.07.2021

Convenzione ILO C60 Età minima (lavori non industriali) (riveduta), 1937.

Ginevra, 03 giugno 1937

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-third Session on 3 June 1937, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Convention concerning the age of admission of children to non-industrial employment adopted by the Conference at its Sixteenth Session, which is the seventh item on the agenda of the Session, and considering that these proposals must take the form of an international Convention, adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-seven the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Revised), 1937:

Article 1
1. This Convention applies to any employment not dealt with in the Convention concerning the age for the admission of children to employment in agriculture (Geneva, 1921), the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, or the Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937.
2. The competent authority in each country shall, after consultation with the principal organisations of employers and workers concerned, define the line of division which separates the employments covered by this Convention from those dealt with in the three aforesaid Conventions.
3. This Convention does not apply to:
(a) employment in sea-fishing;
(b) work done in technical and professional schools, provided that such work is essentially of an educative character, is not intended for commercial profit, and is restricted, approved and supervised by public authority.
4. It shall be open to the competent authority in each country to exempt from the application of this Convention:
(a) employment in establishments in which only members of the employer's family are employed, except employment which is harmful, prejudicial or dangerous within the meaning of Articles 3 and 5 of this Convention;
(b) domestic work in the family performed by members of that family.

Article 2
Children under fifteen years of age, or children over fifteen years who are still required by national laws or regulations to attend primary school, shall not be employed in any employment to which this Convention applies except as hereinafter otherwise provided.

Article 3
1. Children over thirteen years of age may, outside the hours fixed for school attendance, be employed on light work which:
(a) is not harmful to their health or normal development; and
(b) is not such as to prejudice their attendance at school or capacity to benefit from the instruction there given.
2. No child under fourteen years of age shall--
(a) be employed on light work for more than two hours per day whether that day be a school day or a holiday; or
(b) spend at school and on light work a total number of hours exceeding seven per day.
3. National laws or regulations shall prescribe the number of hours per day during which children over fourteen years of age may be employed on light work.
4. Light work shall be prohibited:
(a) on Sundays and legal public holidays; and
(b) during the night.
5. For the purpose of the preceding paragraph the term night means:
(a) in the case of children under fourteen years of age, a period of at least twelve consecutive hours comprising the interval between 8 p.m. and 8 a.m.;
(b) in the case of children over fourteen years of age, a period which shall be prescribed by national laws or regulations but the duration of which shall not, except in the case of tropical countries where a compensatory rest is accorded during the day, be less than twelve hours.
6. After the principal organisations of employers and workers concerned have been consulted, national laws or regulations shall:
(a) specify what forms of employment may be considered to be light work for the purpose of this Article; and
(b) prescribe the preliminary conditions to be complied with as safeguards before children may be employed on light work.
7. Subject to the provisions of subparagraph (a) of paragraph 1 above--
(a) national laws or regulations may determine work to be allowed and the number of hours per day to be worked during the holiday time of children referred to in Article 2 who are over fourteen years of age;
(b) in countries where no provision exists relating to compulsory school attendance, the time spent on light work shall not exceed four and a half hours per day.

Article 4
1. In the interests of art, science or education, national laws or regulations may, by permits granted in individual cases, allow exceptions to the provisions of Articles 2 and 3 of this Convention in order to enable children to appear in any public entertainment or as actors or supernumeraries in the making of cinematographic films.
2. Provided that:
(a) no such exception shall be allowed in respect of employment which is dangerous within the meaning of Article 5, such as employment in circuses, variety shows or cabarets;
(b) strict safeguards shall be prescribed for the health, physical development and morals of the children, for ensuring kind treatment of them, adequate rest, and the continuation of their education; and
(c) children to whom permits are granted in accordance with this Article shall not be employed after midnight.

Article 5
A higher age or ages than those referred to in Article 2 of this Convention shall be fixed by national laws or regulations for admission of young persons and adolescents to any employment which, by its nature, or the circumstances in which it is to be carried on, is dangerous to the life, health or morals of the persons employed in it.

Article 6
A higher age or ages than those referred to in Article 2 of this Convention shall be fixed by national laws or regulations for admission of young persons and adolescents to employment for purposes of itinerant trading in the streets or in places to which the public have access, to regular employment at stalls outside shops or to employment in itinerant occupations, in cases where the conditions of such employment require that a higher age should be fixed.

Article 7
In order to ensure the due enforcement of the provisions of this Convention, national laws and regulations shall:
(a) provide for an adequate system of public inspection and supervision;
(b) require every employer to keep a register of the names and dates of birth of all persons under the age of eighteen years employed by him in any employment to which this Convention applies other than an employment to which Article 6 applies;
(c) provide suitable means for facilitating the identification and supervision of persons under a specified age engaged in the employments and occupations covered by Article 6; and
(d) provide penalties for breaches of the laws or regulations by which effect is given to the provisions of this Convention.

Article 8
There shall be included in the annual reports to be submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation full information concerning all laws and regulations by which effect is given to the provisions of this Convention, including:
(a) a list of the forms of employment which national laws or regulations specify to be light work for the purpose of Article 3;
(b) a list of the forms of employment for which, in accordance with Articles 5 and 6, national laws or regulations have fixed ages for admission higher than those laid down in Article 2; and
(c) full information concerning the circumstances in which exceptions to the provisions of Articles 2 and 3 are permitted in accordance with the provisions of Article 4.

Article 9
1. The provisions of Articles 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of this Convention shall not apply to India, but in India the following provisions shall apply to all territories in respect of which the Indian Legislature has jurisdiction to apply them.
2. Children under thirteen years of age shall not be employed:
(a) in shops, offices, hotels or restaurants,
(b) in places of public entertainment; or
(c) in any other non-industrial occupations to which the provisions of this paragraph may be extended by the competent authority.
3. In the interest of art, science or education, national laws or regulations may, by permits granted in individual cases, allow exceptions to the provisions of the preceding paragraph to enable childrento appear in any public entertainment or as actors or supernumeraries in the making of cinematographic films.
4. Persons under seventeen years of age shall not be employed in any non industrial employment which the competent authority, after consultation with the principal organisations of employers and workers concerned, may declare to involve danger to life health or morals.
5. The International Labour Conference may, at any session at which the matter in included in its agenda, adopt by a two-thirds majority draft amendments to the preceding paragraphs of this Article.
6. Any such draft amendment shall, within the period of one year, or, in exceptional circumstances, of eighteen months, from the closing of the session of the Conference, be submitted in India to the authority or authorities within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation or the action.
7. India will, if it obtains the consent of the authority or authorities within whose competence the matter lies, communicate the former ratification of the amendment to the Director-General of the International Labour Office for registration.
8. Any such draft amendment shall take effect as an amendment to this Convention on ratification by India.

Article 10
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 11
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 12
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 13
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 14
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 16
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
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ILO 1937
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Decreto 8 luglio 2021 | Distintivi di qualifica del personale VVF

ID 14144 | | Visite: 3899 | Prevenzione Incendi

Decreto 8 luglio 2021 | Distintivi di qualifica del personale VVF

Distintivi di qualifica del personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(GU n.177 del 26.07.2021)

...

Art. 1. Personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative. Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale che espletano funzioni operative.

1. I distintivi di qualifica del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative di cui al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell’allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative di cui al Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell’allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 2.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative. Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche.

1. I distintivi di qualifica del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative di cui al Titolo I, Capo I, e del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche di cui al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell’allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

[...]

Collegati

Sentenza CC n. 18137 del 31 agosto 2020

ID 14139 | | Visite: 2103 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Sentenza CC n. 18137 del 31 agosto 2020

Infortunio mortale sul lavoro - Risarcimento dei danni - Condotta imprevedibile e azzardata del lavoratore - Misure di sicurezza collettive - Deroga - Incompatibilità con lo stato dei luoghi

...

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 113/2016, depositata il 29 aprile 2016, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma che aveva respinto la domanda, proposta da (...) in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore (...), diretta a ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio mortale occorso il (...) a (...), allorquando il lavoratore era precipitato al suolo da un'altezza di circa dodici metri mentre si trovava sul tetto di un capannone industriale di proprietà della (...) S.p.A. per l'esecuzione di lavori appaltati alla (...) s.n.c. di (...) e da questa subappaltati alla (...), di cui il (...) era dipendente.

2. La Corte di appello ha rilevato a sostegno della propria decisione che il lavoratore era stato dotato di adeguati ed efficienti dispositivi di protezione individuale (cintura ed imbragatura) rispetto al rischio di caduta dall'alto e che l'evento si era verificato per una sua condotta imprevedibile e azzardata, verosimilmente consistita, secondo gli elementi acquisiti al giudizio, nel fatto di essersi sganciato dalla linea vita di ancoraggio; né era configurabile, ad avviso della Corte, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, un profilo di inadempimento per mancata adozione di misure di protezione collettiva, posto che l'art. 15, comma 1, lett. i), del d. l.vo 9 aprile 2008, n. 81, nello stabilire la "priorità" di tali misure rispetto a quelle individuali, lungi dal qualificare adottabili le misure di sicurezza individuali solo ed esclusivamente nei casi in cui sia impossibile il ricorso alle misure di sicurezza collettive, lascia al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato a fattori diversi, quali la compatibilità con la situazione dei luoghi, il tipo di lavorazione da svolgere e la comparabilità dei rischi.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi (...), con cinque motivi, cui hanno resistito con distinti atti: la (...) S.r.l. (già (...) S.p.A.); la (...) S.r.l. (già (...) s.n.c. di (...), nella qualità di soci amministratori illimitatamente responsabili della s.n.c.; (...) quale coordinatore della sicurezza; la (...) S.p.A., assicuratrice di quest'ultimo.

4. Sono rimaste intimate le compagnie (...) S.p.A. e (...) S.p.A., assicuratrici rispettivamente della (...) e della (...), nonché gli eredi di (...).

5. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo viene dedotto l'omesso esame ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti.

2. Con il secondo viene dedotta la violazione degli artt. 2087, 2050 e 2051 cod. civ. per non avere la Corte di appello considerato che, nel caso di specie, sarebbe stata possibile l'installazione di misure anticaduta di tipo collettivo sicure e compatibili con il contesto lavorativo, a fronte di norme che impongono al datore di lavoro, e comunque ai garanti della sicurezza, di tutelare l'integrità fisica e morale del lavoratore, adottando la massima sicurezza tecnologicamente possibile ed escludendo la loro responsabilità solo in presenza del caso fortuito.

3. Con il terzo viene dedotta la violazione degli artt. 15 e 90, comma 1°, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sul rilievo che tali disposizioni stabiliscono, per i garanti della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'obbligo di dare priorità alle misure di sicurezza collettive rispetto a quelle di tipo individuale, senza che - diversamente da quanto ritenuto dalla Corte - sia attribuita, nell'applicazione delle stesse, alcuna discrezionalità.

4. Con il quarto viene dedotta la violazione degli artt. 40, comma 2°, e 41 cod. penale per non avere il giudice di appello considerato che, anche a voler imputare al (omissis) disattenzione o negligenza nello svolgimento della propria attività, non avrebbero potuto i soggetti garanti della sicurezza in cantiere andare esenti da responsabilità, non essendo l'infortunio, così come si era verificato, né imprevedibile né inevitabile, e che l'osservanza delle norme di prevenzione avrebbe consentito di evitarlo, anche nel caso di un'eventuale imprudenza del lavoratore.

5. Con il quinto motivo è infine denunciata la violazione e falsa applicazione del principio, per il quale la disattenzione, la negligenza o l'imprudenza del lavoratore non possono mai assurgere a causa esclusiva dell'evento in presenza di un'omissione antinfortunistica da parte del garante della sicurezza, mentre il comportamento del lavoratore può assurgere a causa esclusiva dell'evento solo nel caso in cui abbia i caratteri dell'eccezionaiità, della abnormità e della esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive ricevute e cioè laddove sia del tutto imprevedibile o inopinabile.

6. Il primo motivo risulta inammissibile per cessazione della materia del contendere, stante la dichiarazione di rinuncia allo stesso da parte del difensore delle parti ricorrenti intervenuta nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. sul rilievo della sua inammissibilità per c.d. "doppia conforme".

7. Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo, in quanto genericamente formulato e, nella sua seconda parte (possibilità di fatto di installare misure collettive anticaduta), anche tendente a proporre rilievi di puro merito, come tali estranei alla sede del giudizio di legittimità.

8. E' invece fondato, e deve essere accolto, il terzo motivo di ricorso.

9. L'art. 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 elenca le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, tra di esse, al comma 1, lettera i), stabilisce che sia assegnata "priorità" alle "misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".

In correlazione con tale disposizione l'art. 75 ("Obbligo di uso") del medesimo decreto prevede che i dispositivi di protezione individuale (DPI) "devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti ... da mezzi di protezione collettiva" (oltre che mediante il ricorso a "misure tecniche di prevenzione" e a "misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro").

Il successivo art. 90 ("Obblighi del committente o del responsabile dei lavori") prevede, al comma 1, che "Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure di tutela di cui all'articolo 15".

L'art. 111 del decreto ripropone poi, al comma 1, lettera, a), per i lavori da eseguirsi "in quota", il criterio della "priorità" delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; e, al comma 6, prevede che "il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci [...]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati".

10. Tanto premesso, si rileva che la nozione di priorità, cui è fatto riferimento sia nell'art. 15, sia nell'art. 111 del decreto legislativo n. 81/2008, risponde all'esigenza del discorso di collocare due o più enti sopra una scala di precedenza; nel discorso "normativo" essa, in definitiva, rappresenta la tavola di preminenti valori o interessi fatta propria dal soggetto regolatore e dal medesimo posta a fondamento e a giustificazione delle opzioni esercitate.

11. Ciò, tuttavia, non fa venir meno la natura precettiva delle disposizioni, in cui la nozione è richiamata, né le fa degradare a mera raccomandazione di una scelta o di un comportamento che il destinatario sia libero di adottare o meno.

12. E', invece, proprio questo l'esito sostanziale della lettura seguita dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, là dove si esclude che la mancata adozione della misura prioritaria possa integrare un inadempimento e si afferma che il riferimento al criterio di priorità "lascia logicamente al soggetto responsabile un margine di apprezzamento legato ad una serie di fattori" (p. 7): fattori peraltro concretamente individuati dalla Corte, nel seguito del proprio percorso argomentativo, nella opportunità di evitare la creazione e la diffusione di rischi ulteriori connessi alla predisposizione delle misure collettive (per la necessità di usare dispositivi di protezione individuale nel corso della loro realizzazione e per il concorso, in tale realizzazione, di una comunità di lavoratori), come nella esigenza datoriale di contenere costi e tempi, e cioè in elementi indimostrati e comunque estranei tanto alla formulazione dell'art. 15 (e dell'art. 111) del decreto legislativo n. 81/2008, quanto alle ragioni e alle finalità che hanno ispirato la legislazione in materia di sicurezza del lavoro.

13. Si tratta di conclusione in contrasto anche con il quadro normativo, che la Corte ha dichiarato di avere presente (cfr. sentenza, p. 6, par. 15), e che è esattamente quello delineato sub n. 9, atteso in particolare che: a) il criterio della "priorità" (delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale) ha carattere diffuso e si estende anche a lavorazioni specifiche (come quelle "in quota": art. 111, comma 1, lettera a); b) l'obbligatorietà dei DPI, che "devono" essere impiegati nel caso in cui i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti, fra l'altro, "da mezzi di protezione collettiva" (art. 75), presuppone che questi ultimi siano non solo prevalenti sulla scala della rilevanza ma anche vincolanti in prima battuta nella realizzazione delle misure di protezione; c) l'obbligatorietà dei dispositivi collettivi trova poi conferma nel comma 6 dell'art. 111, sia ove la disposizione prevede che siano adottate "misure di sicurezza equivalenti ed efficaci", nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda "l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute", sia ove stabilisce che - una volta terminato detto lavoro di natura particolare, in via definitiva o temporanea - "i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati".

14. A tale quadro deve aggiungersi l'art. 148 del decreto n. 81/2008, nella versione di cui al d.lgs. n. 106/2009, la quale prevede che "prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego".

15. A proposito di tale disposizione si rileva, in primo luogo, come essa costituisca norma speciale rispetto all'art. 111, riguardando (tra i "lavori in quota") quelli "su lucernari" (come su "tetti, coperture e simili") e cioè proprio e specificamente la fattispecie concreta dedotta in giudizio; ed inoltre come essa, per il modo in cui è formulata ("fermo restando ..."), oltre che per il contesto In cui è inserita (quello di un decreto contenente disposizioni integrative e correttive del decreto n. 81), renda esplicito ciò che in quest'ultimo può ritenersi comunque già chiaramente delineato, per tutte le considerazioni svolte.

16. Non può, d'altra parte, ritenersi che le parole fermo restando l'obbligo di predispone misure di protezione collettiva attengano esclusivamente all'ipotesi in cui si mostri dubbia la "resistenza" delle superfici su cui eseguire i lavori, perché a quest'ultima problematica è dedicato, con il richiamo a specifiche misure, il comma 2 della disposizione in esame.

17. Deve, pertanto, concludersi nel senso che, ove si debbano svolgere lavori al di sopra di "lucernari, tetti, coperture e simili", sia obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva, con l'unico ed esclusivo limite che la realizzazione di tali misure risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di rispettiva competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia.

18, Nell'accoglimento del terzo motivo restano assorbiti il quarto e il quinto.

19. L'impugnata sentenza n. 113/2016 della Corte di appello di Bologna deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, si atterrà al principio di diritto sopra affermato.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo e il secondo e assorbiti il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

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Convenzione ILO C58 del 22 ottobre 1936

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Convenzione ILO C58 del 22 ottobre 1936

ID 14131 | 25.07.2021

Convenzione ILO C58 Età minima (lavoro marittimo) (riveduta), 1936.

Ginevra, 22 ottobre 1936

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-second Session on 22 October 1936, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Convention fixing the minimum age for admission of children to employment at sea adopted by the Conference at its Second Session, the question forming the agenda of the present Session, and considering that these proposals must take the form of an international Convention, adopts this twenty-fourth day of October of the year one thousand nine hundred and thirty-six the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936:

Article 1
For the purpose of this Convention, the term vessel includes all ships and boats, of any nature whatsoever, engaged in maritime navigation, whether publicly or privately owned; it excludes ships of war.

Article 2
1. Children under the age of fifteen years shall not be employed or work on vessels, other than vessels upon which only members of the same family are employed.
2. Provided that national laws or regulations may provide for the issue in respect of children of not less than fourteen years of age of certificates permitting them to be employed in cases in which an educational or other appropriate authority designated by such laws or regulations is satisfied, after having due regard to the health and physical condition of the child and to the prospective as well as to the immediate benefit to the child of the employment proposed, that such employment will be beneficial to the child.

Article 3
The provisions of Article 2 shall not apply to work done by children on school-ships or training-ships, provided that such work is approved and supervised by public authority.

Article 4
In order to facilitate the enforcement of the provisions of this Convention, every shipmaster shall be required to keep a register of all persons under the age of sixteen years employed on board his vessel, or a list of them in the articles of agreement, and of the dates of their births.

Article 5
This Convention shall not come into force until after the adoption by the International Labour Conference of a Convention revising the Convention fixing the minimum age for admission of children to industrial employment, 1919, and a Convention revising the Convention concerning the age for admission of children to non-industrial employment, 1932.

Article 6
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 7
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. Subject to the provisions of Article 5 above it shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 8
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 9
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 10
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 11
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 12
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 11 aprile 1939 

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ILO 1936
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Convenzione ILO C53 del 06 ottobre 1936

ID 14129 | | Visite: 1728 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C53 del 06 ottobre 1936

ID 14129 | 24.07.2021

Convenzione ILO C53 Brevetti di capacità degli ufficiali (marina mercantile), 1936.

Ginevra, 06 ottobre 1936

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-first Session on 6 October 1936, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the establishment by each maritime country of a minimum requirement of professional capacity in the case of captain, navigating and engineer officers in charge of watches on board merchant ships, which is the fourth item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-fourth day of October of the year one thousand nine hundred and thirty-six the following Convention, which may be cited as the Officers' Competency Certificates Convention, 1936:

Article 1
1. This Convention applies to all vessels registered in a territory for which this Convention is in force and engaged in maritime navigation with the exception of--
(a) ships of war;
(b) Government vessels, or vessels in the service of a public authority, which are not engaged in trade;
(c) wooden ships of primitive build such as dhows and junks.
2. National laws or regulations may grant exceptions or exemptions in respect of vessels of less than 200 tons gross registered tonnage.

Article 2
For the purpose of this Convention the following expressions have the meanings hereby assigned to them:
(a) master or skipper means any person having command or charge of a vessel;
(b) navigating officer in charge of a watch means any person, other than a pilot, who is for the time being actually in charge of the navigation or manoeuvring of a vessel;
(c) chief engineer means any person permanently responsible for the mechanical propulsion of a vessel;
(d) engineer officer in charge of a watch means any person who is for the time being actually in charge of the running of a vessel's engines.

Article 3
1. No person shall be engaged to perform or shall perform on board any vessel to which this Convention applies the duties of master or skipper, navigating officer in charge of a watch, chief engineer, or engineer officer in charge of a watch, unless he holds a certificate of competency to perform such duties, issued or approved by the public authority of the territory where the vessel is registered.
2. Exceptions to the provisions of this Article may be made only in cases of force majeure.

Article 4
1. No person shall be granted a certificate of competency unless--
(a) he has reached the minimum age prescribed for the issue of the certificate in question;
(b) his professional experience has been of the minimum duration prescribed for the issue of the certificate in question; and
(c) he has passed the examinations organised and supervised by the competent authority for the purpose of testing whether he possesses the qualifications necessary for performing the duties corresponding to the certificate for which he is a candidate.
2. National laws or regulations shall:
(a) prescribe a minimum age to have been attained by and a minimum period of professional experience to have been completed by candidates for each grade of competency certificate;
(b) provide for the organisation and supervision by the competent authority of one or more examinations for the purpose of testing whether candidates for competency certificates possess the qualifications necessary for performing the duties corresponding to the certificates for which they are candidates.
3. Any Member of the Organisation may, during a period of three years from the date of its ratification, issue competency certificates to persons who have not passed the examinations organised in virtue of paragraph 2 (b) of this Article who--
(a) have in fact had sufficient practical experience of the duties corresponding to the certificate in question; and
(b) have no record of any serious technical error against them.

Article 5
1. Each Member which ratifies this Convention shall ensure its due enforcement by an efficient system of inspection.
2. National laws or regulations shall provide for the cases in which the authorities of a Member may detain vessels registered in its territory on account of a breach of the provisions of this Convention.
3. Where the authorities of a Member which has ratified this Convention find a breach of its provisions on a vessel registered in the territory of another Member which has also ratified the Convention, the said authorities shall communicate with the consul of the Member in the territory of which the vessel is registered.

Article 6
1. National laws or regulations shall prescribe penalties or disciplinary measures for cases in which the provisions of this Convention are not respected.
2. In particular, such penalties or disciplinary measures shall be prescribed for cases in which:
(a) a shipowner, shipowner's agent, master or skipper has engaged a person not certificated as required by this Convention;
(b) a master or skipper has allowed any of the duties defined in Article 2 of this Convention to be performed by a person not holding the corresponding or a superior certificate;
(c) a person has obtained by fraud or forged documents an engagement to perform any of the duties defined in the said Article 2 without holding the requisite certificate.

Article 7
1. In respect of the territories referred to in article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall append to its ratification a declaration stating:
(a) the territories in respect of which it undertakes to apply the provisions of the Convention without modification;
(b) the territories in respect of which it undertakes to apply the provisions of the Convention subject to modifications, together with details of the said modifications;
(c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
(d) the territories in respect of which it reserves its decision.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraphs (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.

Article 8
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have
been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 10
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 11
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 12
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 13
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 14
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 29 Marzo 1939

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Convenzione ILO C45 del 04 giugno 1935

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Convenzione ILO C45 del 04 giugno 1935

ID 14123 | 23.07.2021

Convenzione ILO C45 Lavori sotterranei (donne), 1935.

Ginevra, 04 giugno 1935

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1935 per la sua diciannovesima sessione, dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti l’impiego delle donne in lavori sotterranei nelle miniere di qualsiasi categoria, questione che forma oggetto del secondo punto dell’ordine del giorno della sessione, dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale, adotta, in questo ventunesimo giorno di giugno del millenovecentotrentacinque, la Convenzione qui appresso che sarà denominata: Convenzione dei lavori sotterranei (donne), 1935:

Articolo 1
Per l’applicazione della presente Convenzione il termine «miniera» indica qualsiasi impresa, pubblica o privata, per l’estrazione di sostanze situate nel sottosuolo.

Articolo 2
Nessuna persona di sesso femminile e di qualsiasi età può essere adibita ai lavori sotterranei nelle miniere.

Articolo 3
La legislazione nazionale potrà non far applicare il divieto suddetto:
a) alle persone che occupano un posto direttivo che non implica un lavoro manuale;
b) alle persone adibite ai servizi sanitari e sociali;
c) alle persone che, procedendo a studi, sono ammesse a fare un tirocinio nella parte sotterranea delle miniere per la loro formazione professionale;
d) a tutte le altre persone chiamate occasionalmente a discendere nelle parti sotterranee d’una miniera per l’esercizio d’una professione che non abbia carattere manuale.

Articolo 4
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione saranno comunicate al Diret­tore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Articolo 5
1. La presente Convenzione non vincolerà che i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.

Articolo 6
Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli altri membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Articolo 7
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, dopo il termine di un anno a contare dallo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimane vincolato per un nuovo periodo di dieci anni, ed in seguito potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 8
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 9
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e qualora la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratificazione da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto, malgrado l’art. 28 che precede, la disdetta immediata della presente Convenzione a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
b) a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione degli Stati membri.
2. La presente Convenzione resta in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Articolo 10
I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 30 Maggio 1937

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ILO 1935
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Eu-Osha 2021 | Campagna europea sui disturbi muscoloscheletrici

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EU OSHA 2021   Campagna muscoloscheletrici

Eu-Osha 2021 | Campagna europea sui disturbi muscoloscheletrici

Disponibili anche in italiano, gli opuscoli si inseriscono nell’iniziativa comunitaria triennale, coordinata in Italia dall’Inail per conto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, e fanno il punto su comportamenti errati e strumenti di prevenzione.

Le criticità dello stare troppo in piedi o eccessivamente seduti sul posto di lavoro. I suggerimenti di buone pratiche per poter continuare a lavorare anche in presenza di patologie croniche dell’apparato muscoloscheletrico. L’importanza e i vantaggi della mappatura delle parti del corpo a rischio negli ambienti lavorativi, di grande utilità per iniziative di prevenzione. Sono i temi di quattro pubblicazioni recenti, edite dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) nell’ambito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri”, che nel triennio 2020-2022 si incentra sui disturbi muscoloscheletrici (Dms). Divulgativi e di facile lettura, disponibili anche in italiano, gli opuscoli sono indirizzati ai lavoratori e ai loro rappresentanti, come pure ai datori di lavoro e ai responsabili delle politiche di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi.

“Alleggeriamo il carico!”: riflettori accesi sui disturbi muscoloscheletrici. Lanciata nel nostro Paese a novembre scorso con lo slogan “Alleggeriamo il carico!”, la campagna è coordinata a livello nazionale dalla Direzione centrale prevenzione dell’Inail, Focal point Italia di Eu-Osha, con il sostegno di un network nazionale tripartito. Secondo consolidati studi internazionali, le patologie dell’apparato muscoloscheletrico sono tra le malattie professionali più diffuse e comuni in Europa. Obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare nuovamente su questa tematica lavoratori, datori di lavoro, associazioni professionali e parti sociali, istituzioni e opinione pubblica.

Lavoro in piedi prolungato, analisi e soluzioni. Nella prima delle quattro pubblicazioni Eu-Osha vengono esaminati gli effetti che può provocare una posizione in piedi statica o forzata e prolungata sul posto di lavoro, in un tempo che può variare da 1 a 4 ore. Il volume descrive la portata del fenomeno e i lavoratori più esposti a questo rischio, come personale di cucina, operatori commerciali e sanitari. Una lunga permanenza in piedi viene associata sia ai Dms sia ad altri problemi di salute, che includono dolori e disturbi agli arti inferiori, pressione sanguigna elevata, malattie cardiache, presenza di vene varicose. Vengono quindi fornite indicazioni per la salute e la sicurezza e buone pratiche di prevenzione da adottare, come ad esempio postazioni di lavoro ergonomiche o solette imbottite per le calzature, senza tralasciare soluzioni organizzative, come l’alternanza di turni di lavoro.

Evitare sedute eccessive, alternare con camminate e movimento. Specularmente, la seconda pubblicazione affronta il tema opposto, quello dello stare seduti e fermi per troppo tempo, con una durata pari o superiore a 2 ore continuative, con basso consumo di energie e di forza muscolare. Una caratteristica che accomuna principalmente lavoratori d’ufficio, autisti e gruisti, operai di linee di assemblaggio e operatori di call center. Gli effetti sulla salute includono lombalgia, disturbi al collo e alle spalle, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e obesità, e possono condurre anche ad alcuni tipi di tumore, in particolare alla mammella e al colon, e a problemi di salute mentale. Viene raccomandato quindi di adottare postazioni ergonomiche e di passare non più del 50% della giornata da seduti. Di alzarsi almeno ogni 20-30 minuti, e di ridurre il tempo trascorso in posture sedute appena sia possibile. In generale, occorre non superare le 5 ore di lavoro sedentario al giorno ed è necessario lavorare in maniera attiva, cambiando posizione e alternando sedute e camminate.

Lavorare con patologie e Dms cronici. Ai soggetti affetti da patologie muscoloscheletriche croniche che possono però continuare a svolgere un’attività lavorativa è dedicata la terza pubblicazione. Sotto questa definizione rientrano quelle patologie, denominate malattie reumatiche e muscoloscheletriche (Mrm) la cui durata è tecnicamente superiore alle 12 settimane. Interessano muscoli, ossa, articolazioni e tessuti molli. Comprendono anche i disturbi privi di una causa precisa, come mal di schiena cronico o disturbi permanenti degli arti superiori, malattie reumatiche e patologie degenerative come osteoartrosi e osteoporosi.

Utili strumenti ergonomici e misure organizzative come telelavoro e smart working. Queste patologie chiamano in causa più direttamente i datori di lavoro nella predisposizione di idonee soluzioni organizzative, eliminando i rischi alla fonte e adottando misure collettive per rendere l’ambiente di lavoro più sano e sicuro. Essenziale procedere a una corretta valutazione dei rischi, evitare mansioni che comportino posture scomode, statiche e protratte nel tempo, comportamenti sedentari, movimenti ripetitivi nonché sollevamento e movimentazione manuale di carichi. Le postazioni di lavoro vanno progettate e strutturate secondo criteri ergonomici e dotate di attrezzature regolabili. Altre misure di tipo organizzativo e di prevenzione possono essere il ricorso a smart working e telelavoro, la rotazione periodica dei compiti assegnati, l’utilizzo di ausili di sostegno, le facilitazioni per parcheggi e uffici più comodi da raggiungere.

Mappatura delle parti del corpo umano e di ambienti lavorativi pericolosi. Da ultimo, nella quarta pubblicazione si offrono due esempi di mappatura delle parti del corpo e dei pericoli negli ambienti di lavoro, tecniche utili ai datori di lavoro e ai rappresentanti dei lavoratori per raccogliere evidenze e segnalazioni di rischi. Nella prima mappatura, ai lavoratori vengono forniti penne o bollini colorati con cui indicare, sopra una sagoma del corpo umano, le parti in cui avvertono disturbi muscolari. Analogamente, nella seconda, viene chiesto ai lavoratori di indicare, rimarcandoli su tavole e piante grafiche, i punti sul luogo di lavoro in cui sono più presenti fonti di pericolo. I risultati di questi esercizi partecipati possono aiutare a individuare le criticità e a favorire la discussione per la ricerca di soluzioni condivise.

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Opuscoli Eu-Osha 2021 | Campagna europea sui disturbi muscoloscheletrici:

- Il mantenimento prolungato della postura in piedi statica al lavoro. Effetti sulla salute e suggerimenti di buone pratiche
- Il mantenimento prolungato della postura seduta statica al lavoro. Effetti sulla salute e suggerimenti di buone pratiche
- Lavorare con patologie e disturbi muscoloscheletrici cronici. Consigli di buone pratiche
- Mappatura del corpo e dei pericoli nella prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici

Fonte: EU OSHA / INAIL

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Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 30 Giugno 2021

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 Scheda nazionale infortuni COVID 19   30 06 2021

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’INAIL: Schede regionali 30 Giugno 2021

INAIL, 23.07.2021

In giugno i contagi sul lavoro da Covid-19 al minimo storico. Da inizio pandemia sono quasi 177mila

Il 18esimo report della Consulenza statistico attuariale Inail conferma il trend decrescente iniziato a febbraio. Rispetto al monitoraggio precedente, i casi in più sono 1.602 (+0,9%), ma solo 157 sono riferiti all’ultimo mese di rilevazione. È il numero più basso registrato da un anno e mezzo a questa parte, molto inferiore anche alle circa 500 infezioni del luglio 2020

Il 18esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento regionali, conferma il trend decrescente dei contagi sul lavoro da Covid-19 iniziato a febbraio. I casi in più rispetto al monitoraggio mensile precedente sono 1.602 (+0,9%), di cui però solo 157 riferiti a giugno, 227 a maggio, 236 ad aprile, 234 a marzo, 135 a febbraio e 169 a gennaio di quest’anno, con i restanti 444 riconducibili allo scorso anno. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni precedenti. Il dato di giugno, ancora provvisorio, è il più basso registrato da un anno e mezzo a questa parte, sensibilmente inferiore anche al minimo osservato a luglio 2020, con circa 500 infezioni di origine professionale.

Negli ultimi cinque mesi l’8,9% delle denunce. I contagi segnalati all’Istituto dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute dal gennaio 2020 e al 4,2% del complesso dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Con il 59,3% delle denunce, la “seconda ondata” del periodo ottobre 2020-gennaio 2021 ha avuto un maggiore impatto rispetto alla “prima ondata” del trimestre marzo-maggio 2020 (28,8%). Le denunce si sono concentrate soprattutto nei mesi di novembre (22,7%), marzo (16,2%), dicembre (14,5%), ottobre (14,1%) e aprile (10,4%) del 2020, mentre quelle presentate negli ultimi cinque mesi sono pari all’8,9% del totale.

Più della metà delle morti nella “prima ondata” del 2020. I decessi sono 682, concentrati soprattutto nel trimestre marzo-maggio 2020 (51,7%) e pari a circa un terzo del totale degli infortuni sul lavoro con esito mortale denunciati all’Inail da gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’Iss alla data del 30 giugno. Rispetto ai 639 casi mortali rilevati dal monitoraggio dello scorso 31 maggio, i decessi sono 43 in più, di cui tre avvenuti a giugno, sette a maggio, otto ad aprile, 10 a marzo, quattro a febbraio e due a gennaio di quest’anno, mentre gli altri nove sono riconducibili ai mesi precedenti. A morire sono soprattutto gli uomini (83,7%) e i lavoratori nelle fasce di età 50-64 anni (72,1%), over 64 anni (18,3%) e 35-49 anni (8,9%), con un’età media dei deceduti di 59 anni.

L’età media dei contagiati è di 46 anni, quasi sette su 10 sono donne. Allargando l’osservazione a tutte le infezioni di origine professionale, l’età media dei contagiati scende a 46 anni, con il 42,5% delle denunce nella fascia 50-64 anni e il 36,7% in quella 35-49 anni, e il rapporto tra i generi si inverte. La quota femminile, infatti, è pari al 68,7% e supera quella maschile in tutte le regioni, con le sole eccezioni della Calabria, della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle lavoratrici sul complesso delle infezioni di origine professionale è, rispettivamente, del 48,0%, 46,2% e 44,3%. L’86,3% delle denunce riguarda lavoratori italiani, percentuale che sale al 90,5% per i casi mortali. Le altre comunità più colpite sono quella rumena (con il 21,0% dei lavoratori stranieri contagiati), peruviana (12,7%), albanese (8,1%), moldava (4,5%) ed ecuadoriana (4,2%). Per quanto riguarda i casi mortali, invece, con il 13,8% dei decessi occorsi agli stranieri, la comunità peruviana precede quelle albanese (12,3%) e rumena (9,2%).

Una denuncia su quattro in Lombardia. L’analisi territoriale evidenzia una distribuzione delle denunce del 43,0% nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 25,5%), del 24,5% nel Nord-Est (Veneto 10,6%), del 15,2% al Centro (Lazio 6,6%), del 12,7% al Sud (Campania 5,8%) e del 4,6% nelle Isole (Sicilia 3,1%). Le province con il maggior numero di contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono Milano (9,7%), Torino (7,0%), Roma (5,2%), Napoli (3,9%), Brescia, Verona e Varese (2,5% ciascuna) e Genova (2,4%). Prendendo in considerazione solo l’ultimo mese di rilevazione, la provincia che ha registrato il maggior numero di infezioni di origine professionale è quella di Roma, seguita da Torino, Milano, Firenze, Venezia e Verona. Le province che hanno fatto segnare i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di maggio, non per contagi avvenuti nel mese di giugno ma per il consolidamento dei dati in mesi precedenti, sono però quelle di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Matera, Crotone, Pordenone, Siena, Grosseto, Bologna, L’Aquila e Arezzo.

In provincia di Roma il primato negativo dei decessi. Al Nord-Ovest spetta anche il primato negativo dei casi mortali, con il 38,7% dei decessi denunciati (prima la Lombardia con il 26,8%). Seguono il Sud con il 24,8% (Campania 11,7%), il Centro con il 17,4% (Lazio 10,6%), il Nord-Est con il 12,9% (Emilia Romagna 6,5%) e le Isole con il 6,2% (Sicilia 5,4%). Nel confronto con il dato complessivo dei contagi sul lavoro segnalati all’Inail dall’inizio della pandemia, per i casi mortali si osserva una quota più elevata al Sud (24,8% contro il 12,7% riscontrato nelle denunce totali) e un’incidenza inferiore nel Nord-Est (12,9% rispetto al 24,5%). Le province con più decessi sono quelle di Roma (7,9%), Bergamo, Milano e Napoli (con il 7,0% ciascuna), Brescia (4,5%), Torino (3,8%), Cremona (2,8%), Genova (2,5%), Bari, Caserta e Parma (2,3% ciascuna).

Il 97,1% delle infezioni di origine professionale nella gestione assicurativa dell’Industria e servizi. La maggioranza dei contagi e dei decessi (rispettivamente 97,1% e 89,0%) riguarda l’Industria e servizi, con i restanti casi distribuiti nelle altre gestioni assicurative per Conto dello Stato (amministrazioni centrali dello Stato, scuole e università statali), Agricoltura e Navigazione. Sono circa 2.800, in particolare, le infezioni di origine professionale di insegnanti, professori e ricercatori di scuole di ogni ordine e grado e di università statali e private, riconducibili sia alla gestione dei dipendenti del Conto dello Stato sia al settore Istruzione della gestione Industria e servizi.

Trasporti e manifatturiero tra i settori di attività più colpiti. Tra le attività produttive, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – resta al primo posto, con il 65,6% dei contagi denunciati e il 24,1% dei decessi codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2% delle infezioni e il 10,4% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il trasporto e magazzinaggio, il manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), e le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale). Concentrando l’attenzione sui decessi, spiccano le percentuali del trasporto e magazzinaggio e del manifatturiero, rispettivamente al secondo e al terzo posto con il 12,7% e il 12,2%, e quelle del commercio all’ingrosso e al dettaglio (9,8%) e delle costruzioni (7,1%).

Grazie ai vaccini in forte calo l’incidenza della sanità e assistenza sociale. Negli ultimi cinque mesi analizzati, però, l’incidenza della sanità e assistenza sociale è scesa sotto la soglia del 41% dei casi codificati, posizionandosi su livelli ancora più bassi dell’estate 2020 grazie all’efficacia delle vaccinazioni, che hanno coinvolto prioritariamente il personale sanitario, mentre per altri settori produttivi si registrano incidenze in crescita, nonostante il calo in termini assoluti dei contagi professionali denunciati rispetto al quadrimestre ottobre 2020-gennaio 2021. Si tratta, in particolare, dei trasporti, del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi di informazione e comunicazione e del manifatturiero, che tra febbraio e giugno raccolgono complessivamente quasi un terzo dei casi (32,2%), contro l’8,5% della “prima ondata” (fino a maggio 2020 compreso), il 29,0% della fase “post lockdown” (da giugno a settembre 2020) e il 10,6% della “seconda ondata” (ottobre 2020-gennaio 2021).

Un quarto dei casi mortali riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. Dall’analisi per professione dell’infortunato emerge che poco più di un quarto dei decessi (25,6%) riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. Nel dettaglio, la categoria dei tecnici della salute è quella più coinvolta dai contagi, con il 37,6% delle denunce complessive, l’82,7% delle quali relative a infermieri, e il 10,3% dei casi mortali codificati (il 68,1% infermieri). Seguono gli operatori socio-sanitari con il 18,4% delle denunce (e il 4,3% dei decessi), i medici con l’8,6% (5,7% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 7,0% (2,5% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,7% (3,4% dei decessi).

Tra gli impiegati amministrativi il 10,3% delle morti. Tra le altre professioni coinvolte spiccano gli impiegati amministrativi, con il 4,5% delle denunce e il 10,3% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di pulizia (2,3% dei contagi e 2,1% dei decessi), i conduttori di veicoli (1,3% dei contagi e 7,3% dei decessi), gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (0,9% dei contagi e 2,5% dei decessi), e gli addetti alle vendite (0,7% dei contagi e 2,7% dei decessi). L’incremento in termini di incidenza osservato negli ultimi cinque mesi per alcune categorie – come gli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali, passati dal 4,4% del quadrimestre ottobre 2020-gennaio 2021 al 9,1% del periodo febbraio-giugno 2021, o i professori della scuola primaria, passati dallo 0,8% al 2,9% – è dovuto alla consistente diminuzione che ha caratterizzato le professioni della sanità, sia in valore assoluto che relativo.

Scheda nazionale - I dati sulle denunce da Covid-19 (monitoraggio al 30 Giugno 2021)
Abruzzo 30 Giugno 2021
Basilicata 30 Giugno 2021
Calabria 30 Giugno 2021
Campania 30 Giugno 2021
Emilia Romagna 30 Giugno 2021
Friuli Venezia Giulia 30 Giugno 2021
Lazio 30 Giugno 2021
Liguria 30 Giugno 2021
Lombardia 30 Giugno 2021
Marche 30 Giugno 2021
Molise 30 Giugno 2021
Piemonte 30 Giugno 2021
Provincia autonoma di Bolzano 30 Giugno 2021
Provincia autonoma di Trento 30 Giugno 2021
Puglia 30 Giugno 2021
Sardegna 30 Giugno 2021
Sicilia 30 Giugno 2021
Toscana 30 Giugno 2021
Umbria 30 Giugno 2021
Valle d’Aosta 30 Giugno 2021
Veneto 30 Giugno 2021

...

Fonte: INAIL

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Lettera Circolare n. 11074 del 23 settembre 2015

ID 14116 | | Visite: 2377 | Prevenzione Incendi

Rapporto di prova VVF Prova di resistenza al fuoco su volta muraria

Lettera Circolare n. 11074 del 23 settembre 2015

ID 14116 | 23.07.2021

Prova di resistenza al fuoco su volta muraria – pubblicazione rapporto di prova. Si porta a conoscenza che l’Area Protezione Passiva della DCPST, nell’ambito del programma di sperimentazione e ricerca posto in essere, ha di recente effettuato, presso i propri laboratori, una prova di resistenza al fuoco su una volta in muratura caricata. Attesa la specificità della tematica trattata, di interesse generale sia dal punto di vista scientifico che per le relative applicazioni pratiche nell’ambito della verifica e progettazione a caldo di tali elementi strutturali, si ritiene utile pubblicare il rapporto di prova sul sito www.vigilfuoco.it.

Il documento, recante l’innovativa metodica di calcolo applicata e le evidenze sperimentali riscontrate, costituisce un utile riferimento per la progettazione e la verifica a caldo dei suddetti elementi strutturali.

INDICE
1 PREMESSA
2 PROGETTAZIONE DELLA PROVA
2.1 Scelta dei materiali da costruzione
2.2 Definizione della geometria della volta
2.3 Definizione dello schema statico e del layout dei punti di misura
2.4 Progettazione del carico
2.5 Calcolo del tempo di resistenza al fuoco
2.6 Progettazione della centina
2.7 Realizzazione della centina e della volta
2.8 Verifica sperimentale delle caratteristiche dei materiali
2.9 Verifica sperimentale della volta in condizioni di incendio standardizzate
3 CONCLUSIONI
4 PROSPETTIVE FUTURE
5 RINGRAZIAMENTI
6 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
APPENDICE - TABULATI SPERIMENTALI

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 28177 | 21 Luglio 2021

ID 14110 | | Visite: 1261 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 21 luglio 2021 n. 28177 

Lavoratore colpito da un rifilo di alluminio fuoriuscito dal condotto di aspirazione di una macchina sezionatrice. Mancata valutazione dello specifico rischio

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28177 Anno 2021
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: MENICHETTI CARLA
Data Udienza: 06/07/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Bologna con la sentenza in epigrafe confermava la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di F.F., datore di lavoro e direttore generale della Almet Italia Sri, e L.M., responsabile del servizio di prevenzione e protezione, (nonché del preposto N.M., imputato non ricorrente), quali responsabili del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, commesso ai danni dell'operaio E.M.A.M., deceduto il 21 aprile 2009 presso lo stabilimento in Bologna di detta società perché colpito al capo da un rifilo di alluminio fuoriuscito dal condotto di aspirazione di una macchina sezionatrice prodotta dalla società austriaca Schelling Anlagenbau Gmbh.

2. Gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto un unico ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo il F.F. lamenta violazione degli 24, 111 comma 2 Cost. e 178 lett.c) c.p.p. con riguardo al rigetto della eccezione di nullità della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale non già in data 10 dicembre 2015, all'esito delle arringhe dei difensori di F.F., L.M. e N.M., ma all'udienza del 30 giugno 2016, dopo un primo rinvio per eventuali repliche ed un secondo rinvio per impedimento del giudice, a distanza di sette mesi dalle discussioni orali non trascritte. All'udienza del 19 novembre 2015 erano state invece fonoregistrate e trascritte la requisitoria del P.M. e le arringhe degli altri difensori: la difesa del F.F. aveva quindi avuto un trattamento impari rispetto alle altre parti processuali.
2.2. Con il secondo motivo deduce travisamento delle risultanze istruttorie, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge.
La difesa sviluppa tre argomenti riferendoli al F.F. ed estendendoli poi alla posizione del L.M. (pag.33 del ricorso).
I) Afferma la Corte di Bologna che il F.F. non aveva impedito l'evento perché non aveva sostituito le labbra verticali della macchina nonostante ciò fosse imposto dal Manuale. Trattasi di un'asserzione errata e smentita dall'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale era stato ben chiarito che la distanza massima di 8 mm. tra i listelli del tavolo di lavorazione prevista dal Manuale d'uso della ditta costruttrice della macchina si riferiva esclusivamente ai listelli/labbra/feritoie orizzontali e non verticali, tanto che nella sezione 9 del Manuale operativo della macchina la feritoia verticale non era neppure menzionata tra i pezzi di ricambio, né era mai stata sostituita dal tecnico della Schelling durante le manutenzioni periodiche, poiché non rientrante nella check-list di 211 punti che accede al contratto di manutenzione programmata stipulato tra Almet e Schelling il 19 aprile 2007. Quanto alla visita ispettiva effettuata dall'Ausl il 9 giugno 2008, che aveva evidenziato la "mancanza di diverse lamelle di protezione" ed aveva impartito prescrizioni puntualmente osservate dalla Almet, esse non avevano nulla a che vedere con la feritoia verticale e con il gomito del condotto di aspirazione e, dunque, la mancanza di alcun rilievo di criticità della macchina in questione doveva essere considerato elemento a favore dell'imputato. Ancora, all'epoca dell'evento la Almet era dotata di certificazione OHSAS 18001, per ottenere la quale la società si era avvalsa di un consulente esterno, la Galileo Ingegneria S.r.l., che aveva anche redatto ed aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, individuando tra i "rischi residui" quello "di essere colpiti da un pezzo volante o da un truciolo" (Sezione 5 del Manuale), per evitare il quale i lavoratori erano stati dotati di mezzi di protezione individuale. Mai era stato ipotizzato un evento quale quello per cui è causa e dunque non era esigibile dal F.F. alcun'altra condotta doverosa omessa.
II) Si osserva in sentenza che il F.F. non aveva impedito l'evento nonostante avrebbe dovuto rappresentarselo, attesa la verificazione della fuoriuscita dal gomito del condotto di aspirazione di un altro rifilo con modalità analoghe a quelle che determinarono il decesso dell'E.M.A.M..
Nell'affermare ciò la Corte di Appello ha totalmente travisato le testimonianze rese dai dipendenti della Almet (indicati in ricorso) che mai avevano parlato di un evento simile verificatosi in passato, né lo avevano comunicato agli odierni imputati. In ogni caso, anche se si fosse verificata una precedente fuoriuscita di un rifilo dal condotto di aspirazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto motivare in ordine alla effettiva conoscenza da parte del F.F. di tale pregresso evento e della omessa predisposizione da parte datoriale di una idonea formazione dei dipendenti per l'approntamento di una efficace catena di comunicazione. La Almet aveva invece adottato ogni esigibile iniziativa volta ad istruire i dipendenti di comunicare tempestivamente al preposto, al responsabile per la sicurezza L.M., al responsabile del centro metalli e al direttore generale F.F. eventi potenzialmente idonei a determinare infortuni, così come aveva sempre adottato ogni esigibile protocollo ed impiegato ogni disponibile risorsa finanziaria per rendere effettiva la catena informativa, nonché attuato un sistema di formazione continua dei dipendenti volto ad attribuire efficacia alle procedure ed ai protocolli predetti.
III) Sostengono ancora i giudici di appello che il condotto di aspirazione e segnatamente il gomito di tale condotto, anche se costruito secondo le indicazioni fornite dalla casa costruttrice successivamente all'evento per cui è processo, non avrebbe comunque trattenuto il rifilo, costituito da una barra di metallo scagliata ad una velocità di almeno
260 km/h o superiore. Tale affermazione è priva di qualunque supporto scientifico. In realtà, come documentato in atti, la stessa casa costruttrice dopo l'evento che ci occupa, rivide il manuale della macchina prescrivendo di costruire il condotto di aspirazione (e segnatamente il gomito) utilizzando "tubi di acciaio senza difetti che possono quindi fermare in ogni caso parti libere e volanti come trucioli e pezzi" e di sostituire le labbra verticali qualora la luce tra le stesse sia superiore a 8 mm., segnalando che una condotta difforme poteva "rappresentare un significante rischio per la sicurezza".
2.3. Con un terzo motivo il F.F. lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva ed assenza di motivazione in ordine alla mancata effettuazione dell'accertamento peritale richiesto dalla difesa su eventuali vizi progettuali della macchina nonché sulla causa di fuoriuscita del rifilo. E ciò nonostante fosse stata versata negli atti del processo la comunicazione inviata da Schelling a tutti gli utilizzatori della macchina, ove si segnalavano "anomalie costruttive" e si rappresentava il rischio di fuoriuscite di materiale da taglio attraverso il gomito del condotto di aspirazione.
2.4. L'ultimo motivo riguarda il trattamento sanzionatorio. Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto concedere l'attenuante dell'art.62 n.6 c.p. e di operare un giudizio di prevalenza, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, rispetto alla contestata aggravante. Ci si duole sul punto di un vizio motivazionale.

Considerato in diritto

l. Il ricorso impone le considerazioni che seguono.

2. Manifestamente infondato il primo motivo, con il quale si lamenta una violazione del diritto di difesa del F.F.. Il difensore dell'imputato infatti - come è incontroverso - non aveva chiesto la fonoregistrazione e trascrizione della sua arringa finale ed il giudice ben poteva disporre un rinvio per eventuali repliche, come consentito dal codice di rito. Del tutto assertiva poi l'affermazione che il tempo trascorso aveva fatto perdere memoria di quanto sostenuto oralmente dal difensore e che il giudice di primo grado non aveva tenuto in nessun conto gli argomenti addotti dalla difesa del F.F.. La completezza della sentenza di primo grado dimostra invece che la posizione dell'imputato è stata ampiamente vagliata, mentre è fisiologico di ogni pronuncia di condanna la mancata condivisione degli argomenti sviluppati nell'arringa difensiva volti a dimostrare la non colpevolezza, senza che ciò implichi dimenticanza o mancata considerazione.

3. Anche gli altri motivi che riguardano la responsabilità degli imputati non meritano di essere accolti, essendo peraltro ripropositivi di doglianze che già la Corte territoriale ha esaminato in sede di gravame ed ha disatteso con motivazione ampia ed immune da censure.
In particolare - pacifica la materialità del fatto, cioè il passaggio del rifilo (barra di metallo) che attinse la vittima attraverso i listelli orizzontali e verticali della macchina - la Corte di Bologna ha ritenuto non fondata l'obiezione della difesa secondo la quale il Manuale avrebbe disposto la larghezza massima di 8 mm. solo tra i listelli orizzontali e non anche tra quelli verticali, come si evincerebbe dal disegno tecnico che affianca la prescrizione 7.1 da cui sarebbero visibili nello "spaccato" della macchina unicamente listelli orizzontali.
La teste S.D., tecnico della Ausl, ha infatti affermato in maniera assolutamente logica che laddove il Manuale menziona i "listelli del tavolo" si riferisce evidentemente a quelli che corredano ed integrano quest'ultimo sia in senso verticale che orizzontale, e che nella specie presentavano distanze superiori quasi del doppio rispetto a quella massima consentita di 8 mm., rispettivamente 15,35 mm e 16,53 mm, talmente larghe da aver consentito il passaggio agevole di un rifilo avente la larghezza massima di 13,6 mm. Il rifilo, attraverso tali larghe feritoie, potè così raggiungere la camera della lama e da qui il condotto di aspirazione, perforandolo ed essendone poi espulso all'esterno ad una velocità calcolata dalla teste S.D. di circa 260 km/h, così trafiggendo il capo dell'operaio che stava lavorando ad un'altra macchina posta a circa 7 metri di distanza.
Il parere del consulente del pubblico ministero, che la difesa cita in ricorso a favore del proprio assunto, perché su tale specifico punto aveva sostenuto che il Manuale riguardava solo la distanza orizzontale delle feritoie, è stato disatteso dai giudici di appello sulla scorta di un ragionamento privo di aporie logiche ed in ogni caso la questione posta dal difensore del F.F. è stata ritenuta scarsamente rilevante, dato che il rifilo passò attraverso entrambe le file di listelli, sia orizzontali che verticali.
Mette conto, infine, ribadire che per quel che riguarda le valutazioni delle consulenze da parte dei giudici di merito, costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento delle conclusioni del consulente, come avvenuto nel caso di specie, laddove la Corte ha enunciato gli argomenti determinanti il proprio convincimento (Sez.4, n.23146 del 17/04/2012).
Immune da censure appare dunque la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello circa l'inesistenza di una carenza strutturale della macchina da porsi in correlazione con l'evento a processo e l'inesistenza di una ambiguità del testo del Manuale d'uso e manutenzione: l'incidente mortale non si sarebbe verificato se le distanze tra le labbra/listelli fossero state a norma, perché avrebbero trattenuto il rifilo che invece le oltrepassò alla elevatissima velocità impressagli dalla lavorazione per infilarsi nel condotto deputato all'aspirazione di residui minimi e fuoriuscire dalla macchina provocando il decesso dell'E.M.A.M..
E' sempre la teste S.D. - come chiaramente riportato in sentenza - ad avere evidenziato che il controllo regolare delle distanze tra i listelli/labbra della macchina sarebbe stato necessario e doveva essere inserito in un programma di manutenzione, mai istituito; che nessuna check-list era stata consegnata dalla Almet srl, la quale non aveva nemmeno adempiuto a risolvere le carenze verificate nel precedente controllo ispettivo; che in seguito al sinistro si era accertato che la società aveva istituito delle schede mensili di controllo per la manutenzione, risultate tuttavia aggiornate fino a novembre 2008 e nelle quali erano stati annotati i cambi delle lame ma nulla si diceva circa la verifica della distanza tra le labbra/listelli, non menzionata neppure nella check­ list dei controlli in uso ai manutentori della Schelling.
Un grave comportamento omissivo dunque, nonostante gli "eventi-sentinella" di cui aveva parlato il P. (e di cui subito si dirà), che dovevano indurre alla valutazione del rischio specifico di fuoriuscita di rifili da lamelle orizzontali e verticali distanziate oltre il limite previsto dal manuale della macchina.
Sul punto, non appare pertinente il continuo richiamo della difesa al Manuale di istruzione della macchina ed ai punti concordati con la casa costruttrice per la manutenzione, atteso che ripetutamente i ricorrenti invocano la completezza del documento di valutazione dei rischi - la cui redazione asseriscono affidata a società specializzata - documento invece assolutamente carente per quanto riguarda il rischio connesso alla larghezza dei listelli superiore a quella consentita, e soprattutto completamente autonomo rispetto al contenuto del Manuale operativo.

4. Quanto alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, la difesa sostiene il travisamento della deposizione del teste P., persona che, pur se priva di particolari qualifiche tecniche, provvedeva alla manutenzione delle macchine - riferendone ai responsabili, non avendo egli poteri di iniziativa autonoma e di spesa - in caso di interventi semplici, quale quello di sostituzione dei listelli orizzontali e verticali (così la deposizione del manutentore della ditta costruttrice C.G., di cui si legge a pag.10 della sentenza).
Nel ricorso il difensore degli imputati analizza le dichiarazioni dibattimentali del P., senza confrontarsi con quanto si afferma in sentenza circa l'acquisizione e la utilizzazione non già di tale deposizione, resa a distanza di circa dieci anni dai fatti da persona anziana ed in precarie condizioni di salute, ma delle sommarie informazioni testimoniali assunte dalla polizia giudiziaria subito dopo l'incidente.
In tali verbali - evidenzia la Corte di Bologna - il P. aveva riferito le seguenti circostanze di particolare rilievo probatorio: era già accaduto, non solo che i rifili di alluminio fossero entrati nel condotto di aspirazione, cosa anzi usuale, ma anche che fossero a volte fuoriusciti dal condotto medesimo, tanto che i fori in tal modo prodotti erano stati ricoperti dagli operai con del nastro isolante; del problema dell'ingresso dei rifili nel condotto di aspirazione ne aveva parlato "con responsabili dell'azienda", cercando anche di spiegare come procedere per evitare tale "brutto inconveniente"; nell'agosto 2008 (cioè otto mesi prima dell'evento a processo) sfruttando il periodo di fermo delle macchine per ferie, avendo notato l'anomala ed eccessiva distanza tra le labbra della Schelling 3000 (quella usata dalla vittima al momento dell'incidente) ne aveva informato il preposto N.M. ed era stato da lui autorizzato ad eliminare l'inconveniente, cosa che aveva fatto artigianalmente predisponendo i pezzi con cui sostituire quelli usurati; aveva poi avvisato il N.M. della medesima necessità in relazione alla Schelling 4000 (quella che determinò l'infortunio) senza ottenere l'autorizzazione ad operarvi.
La Corte di merito si è soffermata anche sulla credibilità del teste, rilevando che le dichiarazioni del P. avevano trovato riscontro tecnico nelle affermazioni del consulente del Pubblico Ministero, e da quanto riferito dai testi A., responsabile del c.d. Centro Metalli di Almet, e dal teste B. circa il fatto che non vi era in azienda nessuno che si occupasse della distanza tra le lamelle e che era normale che i rifili finissero nel condotto di aspirazione visto che non c'era alcuna procedura riguardante le loro dimensioni.
Ed allora, posto che nell'odierno ricorso la difesa continua a rimarcare la perfetta efficienza del sistema di scambio di informazioni all'interno dell'azienda, per le specifiche procedure adottate dal F.F. e dal L.M. (al quale sono state estese - come già detto - le considerazioni svolte nell'interesse del datore di lavoro) appare immune da censure la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui sottolinea le gravi omissioni degli imputati, i quali, benché consapevoli dei numerosi "eventi-sentinella", non avevano valutato, ciascuno in base alla posizione di garanzia ricoperta, tale specifico rischio della lavorazione e predisposto idonee misure di prevenzione, misure in realtà alquanto semplici poiché si risolvevano nella periodica ispezione dei listelli della macchina e nella sostituzione di quelli che consentivano un'apertura superiore ad 8 mm.

5. Come terzo argomento difensivo, si sostiene che la Corte di Bologna, senza alcun supporto tecnico, aveva affermato che il gomito della macchina, anche se costruito con materiale diverso, non avrebbe comunque trattenuto il rifilo.
Anche tale assunto è privo di pregio, poiché la causa dell'evento è stata individuata nella eccessiva distanza non regolamentare tra le lamelle di cui si è più volte detto, distanza che, qualora rispettata, avrebbe impedito la fuoriuscita di un listello di dimensioni superiori ad 8 mm. alla velocità elevatissima impressagli dalla lavorazione. Per tale ragione è stato escluso ogni nesso di causalità con lo stato del condotto che - come accertato dal tecnico della Ausl - era usurato, ammaccato, già forato ed addirittura aggiustato artigianalmente, ma che comunque, anche se costruito con materiale più robusto, come poi indicato dalla ditta Schelling, non doveva resistere a sollecitazioni diverse da quelle connesse alla sua ordinaria funzione di asportare, veicolandole al magazzino, scorie sottili di lavorazione quali polveri e trucioli leggeri e quindi non affatto destinato a trattenere nel suo percorso "a gomito" una barra di metallo larga mm.13,6 scagliata fuori alla velocità di almeno 260 km/h.

6. Da quanto sin qui detto appare di tutta evidenza l'infondatezza della doglianza difensiva riguardante il mancato espletamento di una perizia sulle cause del sinistro, avendo la Corte di merito analizzato in maniera approfondita il copioso materiale acquisito in atti, tutto deponente nel senso di "una lunga e risalente serie di trascuratezze, di negligenze e di inadempienze alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro che resero la macchia estremamente pericolosa" (così a pag.9 della sentenza) dalle quali ha tratto origine l'infortunio.
Contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, il giudizio di fatto che ha portato la Corte di Bologna a disattendere la richiesta difensiva è sorretto da adeguata motivazione, conformemente a quanto imposto dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (S.U., n.39746/2017 citata dai ricorrenti)

7. Anche l'ultimo motivo di doglianza, riguardante il trattamento sanzionatorio, è del tutto privo di pregio.
Per giurisprudenza assolutamente pacifica, infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen. ; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Conseguentemente, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Tali principi debbono essere estesi - nel caso in disamina - al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, e non della invocata prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante ed al mancato riconoscimento dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, avendo la Corte di Bologna evidenziato che si è trattato di una soluzione meramente transattiva, pur se accettata dalle parti lese, e che comunque non poteva portare al riconoscimento di una pena minore - quale quella di una pena pecuniaria sostitutiva che risulta essere stata richiesta in appello - per la gravità del reato e la intensità della colpa.

8. I ricorsi vanno conseguentemente dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2021

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Convenzione ILO C73 del 06 giugno 1946

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Convenzione ILO C73 del 06 giugno 1946

ID 14187 | 31.07.2021

Convenzione ILO C73 Esame medico dei marittimi, 1946.

Seattle, 06 giugno 1946

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Seattle by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-eighth Session on 6 June 1946, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the medical examination of seafarers, which is included in the fifth item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-ninth day of June of the year one thousand nine hundred and forty-six the following Convention, which may be cited as the Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946:

Article 1
1. This Convention applies to every sea-going vessel, whether publicly or privately owned, which is engaged in the transport of cargo or passengers for the purpose of trade and is registered in a territory for which this Convention is in force.
2. National laws or regulations shall determine when vessels are to be regarded as sea-going.
3. This Convention does not apply to:
(a) vessels of less than 200 tons gross register tonnage;
(b) wooden vessels of primitive build such as dhows and junks;
(c) fishing vessels;
(d) estuarial craft.

Article 2
Without prejudice to the steps which should be taken to ensure that the persons mentioned below are in good health and not likely to endanger the health of other persons on board, this Convention applies to every person who is engaged in any capacity on board a vessel except:
(a) a pilot (not a member of the crew);
(b) persons employed on board by an employer other than the shipowner, except radio officers or operators in the service of a wireless telegraphy company;
(c) travelling dockers (longshoremen) not members of the crew;
(d) persons employed in ports who are not ordinarily employed at sea.

Article 3
1. No person to whom this Convention applies shall be engaged for employment in a vessel to which this Convention applies unless he produces a certificate attesting to his fitness for the work for which he is to be employed at sea signed by a medical practitioner or, in the case of a certificate solely concerning his sight, by a person authorised by the competent authority to issue such a certificate.
2. Provided that, for a period of two years from the date of the entry into force of this Convention for the territory concerned, a person may be so engaged if he produces evidence that he has been employed in a sea-going vessel to which this Convention applies for a substantial period during the previous two years.

Article 4
1. The competent authority shall, after consultation with the shipowners' and seafarers' organisations concerned, prescribe the nature of the medical examination to be made and the particulars to be included in the medical certificate.
2. When prescribing the nature of the examination, due regard shall be had to the age of the person to be examined and the nature of the duties to be performed.
3. In particular, the medical certificate shall attest:
(a) that the hearing and sight of the person and, in the case of a person to be employed in the deck department (except for certain specialist personnel, whose fitness for the work which they are to perform is not liable to be affected by defective colour vision), his colour vision, are all satisfactory; and
(b) that he is not suffering from any disease likely to be aggravated by, or to render him unfit for, service at sea or likely to endanger the health of other persons on board.

Article 5
1. The medical certificate shall remain in force for a period not exceeding two years from the date on which it was granted.
2. In so far as a medical certificate relates to colour vision it shall remain in force for a period not exceeding six years from the date on which it was granted.
3. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage the certificate shall continue in force until the end of that voyage.

Article 6
1. In urgent cases the competent authority may allow a person to be employed for a single voyage without having satisfied the requirements of the preceding articles.
2. In such cases the terms and conditions of employment shall be the same as those of seafarers in the same category holding a medical certificate.
3. Employment in virtue of this Article shall not be deemed on any subsequent occasion to be previous employment for the purpose of Article 3.

Article 7
The competent authority may provide for the acceptance in substitution for a medical certificate of evidence in a prescribed form that the required certificate has been given.

Article 8
Arrangements shall be made to enable a person who, after examination, has been refused a certificate to apply for a further examination by a medical referee or referees who shall be independent of any shipowner or of any organisation of shipowners or seafarers.

Article 9
Any of the functions of the competent authority under this Convention may, after consultation with the organisations of shipowners and seafarers, be discharged by delegating the work, or part of it, to an organisation or authority exercising similar functions in respect of seafarers generally.

Article 10
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration 

Article 11
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force six months after the date on which there have been registered ratifications by seven of the following countries: United States of America, Argentine Republic, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, India, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Turkey and Yugoslavia, including at least four countries each of which has at least one million gross register tons of shipping. This provision is included for the purpose of facilitating and encouraging early ratification of the Convention by Member States.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member six months after the date on which its ratification has been registered.

Article 12
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 13
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 14
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 15
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 16
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 12 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 17
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

________
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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 17 Agosto 1955 

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ILO 1946
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Convenzione ILO C71 del 06 giugno 1946

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Convenzione ILO C71 del 06 giugno 1946

ID 14180 | 30.07.2021

Convenzione ILO C71 Pensioni dei marittimi, 1946.

Seattle, 06 giugno 1946

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Seattle by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-eighth Session on 6 June 1946, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to seafarers' pensions, which is included in the second item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-eighth day of June of the year one thousand nine hundred and forty-six the following Convention, which may be cited as the Seafarers' Pensions Convention, 1946:

Article 1
In this Convention the term seafarer includes every person employed on board or in the service of any sea-going vessel, other than a ship of war, which is registered in a territory for which the Convention is in force.

Article 2
1. Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force shall, in accordance with national laws or regulations, establish or secure the establishment of a scheme for the payment of pensions to seafarers on retirement from sea service.
2. The scheme may embody such exceptions as the Member deems necessary in respect of--
(a) persons employed on board or in the service of--
(i) vessels of public authorities when such vessels are not engaged in trade;
(ii) vessels which are not engaged in the transport of cargo or passengers for the purpose of trade;
(iii) fishing vessels;
(iv) vessels engaged in hunting seals;
(v) vessels of less than 200 gross register tons;
(vi) wooden ships of primitive build such as dhows and junks;
(vii) in so far as ships registered in India are concerned and for a period not exceeding five years from the date of the registration of the ratification of the Convention by India, home-trade vessels of a gross register tonnage not exceeding 300 tons;
(b) members of the shipowner's family;
(c) pilots not members of the crew;
(d) persons employed on board or in the service of the ship by an employer other than the shipowner, except radio officers or operators and catering staff;
(e) persons employed in port who are not ordinarily employed at sea;
(f) salaried employees in the service of a national public authority who are entitled to benefits at least equivalent on the whole to those provided for in this Convention;
(g) persons not remunerated for their services or remunerated only by a nominal salary or wage, or remunerated exclusively by a share of profits;
(h) persons working exclusively on their own account;
(i) persons employed on board or in the service of whale-catching, floating factory or transport vessels or otherwise for the purpose of whaling or similar operations under conditions regulated by the provisions of a special collective whaling or similar agreement determining the rates of pay, hours of work and other conditions of service concluded by an organisation of seafarers concerned;
(j) persons not resident in the territory of the Member;
(k) persons not nationals of the Member.

Article 3
1. The scheme shall comply with one of the following conditions:
(a) the pensions provided by the scheme--
(i) shall be payable to seafarers having completed a prescribed period of sea service on attaining the age of fifty-five or sixty years as may be prescribed by the scheme; and
(ii) shall, together with any other social security pension payable simultaneously to the pensioner, be at a rate not less than the total obtained by computing for each year of his sea service 1.5 per cent. of the remuneration on the basis of which contributions were paid in respect of him for that year if the scheme provides pensions on attaining the age of fifty-five years or 2 per cent. of such remuneration if the scheme provides pensions at the age of sixty years; or
(b) the scheme shall provide pensions the financing of which, together with the financing of any other social security pension payable simultaneously to the pensioner and any social security benefits payable to the dependants (as defined by national laws or regulations) of deceased pensioners, requires a premium income from all sources which is not less than 10 per cent. of the total remuneration on the basis of which contributions are paid to the scheme.
2. Seafarers collectively shall not contribute more than half the cost of the pensions payable under the scheme.

Article 4
1. The scheme shall make appropriate provision for the maintenance of rights in course of acquisition by persons ceasing to be subject thereto or for the payment to such persons of a benefit representing a return for the contributions credited to their account.
2. The scheme shall grant a right of appeal in any dispute arising thereunder.
3. The scheme may provide for the forfeiture or suspension of the right to a pension in whole or in part if the person concerned has acted fraudulently.
4. The shipowners and the seafarers who contribute to the cost of the pensions payable under the scheme shall be entitled to participate through representatives in the management of the scheme.

Article 5
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force six months after the date on which there have been registered ratifications by five of the following countries: United States of America, Argentine Republic, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Denmark, Finland, France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece, India, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Sweden, Turkey and Yugoslavia, including at least three countries each of which has at least one million gross register tons of shipping. This provision is included for the purpose of facilitating and encouraging early ratification of the Convention by Member States.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member six months after the date on which its ratification has been registered.

Article 7
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 8
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 9
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 10
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 11
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 7 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 12
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: DPR 23 Ottobre 1961, n. 1548
Entrata in vigore: 10 Ottobre 1962 

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 28729 | 23 Luglio 2021

ID 14177 | | Visite: 1225 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 23 luglio 2021, n. 28729

Infortunio con la soda caustica. Responsabilità del datore di lavoro per la totale assenza di adeguati presidi e procedure di sicurezza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 28729 Anno 2021
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 14/07/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in epigrafe ha confermato l'affermazione di responsabilità penale pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di B.S. con la sentenza del 26.06.2019 e, in parziale riforma, ha disposto la sostituzione della pena detentiva di mesi tre di reclusione con la corrispondente pena pecuniaria di euro 22.500,00 di multa, con la revoca della sospensione condizionale della pena.
1.1.A B.S., nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Rainoldi s.r.l., avente tra l'altro come oggetto sociale il trasporto, il commercio all'ingrosso, la trasformazione di prodotti chimici ad uso industriale, si addebita di aver cagionato per colpa a C.C.L., dipendente con la qualifica di operaio conducente di autobotte, lesioni personali gravissime, consistite nella contaminazione dell' occhio sinistro con soda caustica, disepitelizzazione mucose labbra e apice linguale, ustione corneale occhio sinistro con perdita completa del visus dalle quali, derivava una malattia con durata superiore a 40 giorni con un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 139 giorni. In specie si contesta all'imputato un comportamento colposo per negligenza imprudenza e imperizia e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e in particolare di non aver elaborato procedure operative per le operazioni di scarico di soda caustica presso l'impianto ACCAM spa di Busto Arsizio i cui accessori o dispositivi di scarico non risultavano sicuri ( art. 28 comma 2 lett. b e 17 comma 1 lett a) art. 63 comma 1 lett. d) d.lgs 81/2008).Tanto che C.C.L., nello svuotare il contenuto della autobotte, composto da soda caustica al 30%, nella zona di scarico presso l'impianto incenerimento ACCAM spa, mediante una tubazione che collegava il serbatoio dell'autocisterna al serbatoio di stoccaggio Accam, giunto al termine dello scarico, durante le operazioni di scollegamento la tubazione dal serbatoio di stoccaggio, a causa della pressione elevata creatasi all'interno, si scollegava improvvisamente con la fuoriuscita di soda caustica che investiva il lavoratore provocandogli le lesioni sopra descritte. Fatto avvenuto in Busto Arsizio il 4.10.2013.
2. I punti della ricostruzione in fatto, condivisi nelle sentenze di merito e sostanzialmente non contestate dalla difesa sono i seguenti.
1. Il C.C.L., dipendente della Rainoldi s.r.l, su incarico del responsabile logistica, il 4.10.2012, alla guida della cisterna contenente soda caustica, entrò nell'impianto stoccaggio ACCAM spa e, una volta parcheggiato il mezzo, estrasse il flessibile e lo collegò all'estremità della tubazione dell'impianto sporgente del pozzetto, legò le due tubazioni con una fascetta industriale; DD., operaio della società incaricata di supervisionare le operazioni, aprì la valvola di intercetto dell'impianto e il C.C.L. attivò la pompa della cisterna al fine di espellere la soda caustica dal veicolo e condurla quindi all'interno dell'impianto ACCAM s.p.a.; terminato lo scarico, per svuotare completamente la cisterna oltre che il flessibile e la tubazione dell'impianto, poiché la cisterna era vecchia e a causa della cavitazione non era in grado di espellere completamente la sostanza, il C.C.L. aumentò la pressione all'interno del serbatoio della cisterna sfruttando un meccanismo artigianale, abusivamente installato nell'autocarro di proprietà della ditta da qualche precedente autista che consentiva di trasferire la pressione esercitata dai freni all'interno della cisterna, andando così ad ottenere l'effetto di un compressore, senza però che fosse previsto un manometro né un regolatore di pressione o una valvola di sfiatamento (fol 6/7 sentenza di primo grado); quindi il C.C.L. si avvicinò al pozzetto e ritenendo che la pressione fosse diminuita slegò la fascetta che saldava il flessibile e il bocchettone, nel frattempo il DD. a causa di un difetto di coordinamento chiuse la valvola di intercetto dell'impianto, cosicchè vi fu una violenta fuoriuscita di soda caustica dal bocchettone mentre la persona offesa stava rimuovendo la fascetta. In definitiva il C.C.L. subì la gravissima lesione a causa di una fuoriuscita violenta ed improvvisa di soda caustica dal bocchettone al quale era congiunto il flessibile della cisterna.

3. Il ricorso
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo:
I) violazione per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla individuazione della omissione rilevante in capo al datore di lavoro, al contenuto concreto della posizione di garanzia in presenza di diverse e concorrenti posizioni di garanzia, alla sussistenza della colpa specifica e al travisamento delle prove dichiarative della persona offesa e dei testimoni oltre che dei consulenti tecnici e dell'Ing. P., Responsabile del servizio prevenzione e protezione dell'azienda.
In specie contesta che il Giudici di merito hanno ritenuto la cisterna inidonea all'operazione prevista; seppure ammette che il serbatoio di cui era dotata fosse soggetto a fenomeni di sfiato dai boccaporti non vuol dire che espellesse sostanze chimiche.
Passa in rassegna riportandole nei motivi di ricorso le dichiarazioni dei testi OMISSIS che avrebbero valorizzato, contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici, la vetustà della cisterna ma non la inidoneità della cisterna.

Così come evidenzia che la persona offesa, autista di mezzi di trasporto in regime ADR da almeno 11 anni, aveva effettuato l'operazione di scarico della soda caustica per almeno 10 volte senza problemi.
Deduce il travisamento della prova anche con riferimento al mancato funzionamento delle pompe di aspirazione dell'impianto ricevente di Accam s.p.a., in quanto se è vero che le pompe installate non funzionavano ciò era stato rilevato già da P. in sede di valutazioni preliminari nella sottoscrizione del contratto di appalto tanto che i tecnici avevano qualificato lo scarico a pompa mandante. Contesta il ricorrente che il mancato funzionamento delle pompe non fu una scoperta del giorno dell'infortunio ma al contrario si trattava di una situazione preesistente che fu valutata su delega del datore di lavoro da parte del RSPP P., che aveva qualificato lo scarico e lo aveva ritenuto compatibile con la procedura PR0l0.

II) Violazione di legge con riferimento alla violazione dell'art. 28 comma 2 e art. 17 lett. a 26,63 e 64 Dlgs 81/2008; vizio di motivazione con riferimento alla omissione rilevante, alla individuazione della condotta alternativa doverosa e alla omessa attribuzione del rischio specifico facente capo al committente del contratto di appalto di trasporto di sostanze pericolose, nella specie Accam s.p.a., che, attraverso il proprio dipendente DD., presente alle operazioni di scarico ha posto in essere una imperita chiusura della valvola di intercetto dell'impianto ricevente e ha omesso di effettuare il doveroso coordinamento e di valutare il rischio interferenziale.

III) Violazione di legge con riferimento agli artt. 40 cpv 42 43 cod.pen. e vizio di motivazione in relazione alla omessa considerazione della posizione di garanzia del responsabile del servizio di protezione preposto e delegato alle operazioni di scarico ing. P. con riferimento al sopralluogo effettuato il 8.09.2011 e alla delega prodotta all'udienza del 13.06.2018. Lamenta che tale doglianza proposta in appello è stata del tutto pretermessa.

IV) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concreto contenuto della posizione di garanzia rivestita dall'imputato e alla sussistenza del nesso causale con riferimento all'evento. In particolare evidenziava il Duvri elaborato dal committente individuava quale oggetto del contratto il trasporto lo scarico e il flussaggio della condotta tra la cisterna e attacco impianto Accam s.p.a., non vi era previsione di operazioni che imponevano la liberazione, il flussaggio, della conduttura interna dell'impianto di carico Accam s.p.a. posta tra l'attacco e il serbatoio di stoccaggio della soda caustica. La gestione dello specifico rischio era attribuita al committente e la condotta alternativa doverosa che avrebbe impedito l'evento e la sua eventuale omissione non erano riferibili all'imputato ma allo stesso committente stante la certa riferibilità della condotta imperita del dipendete DD. che chiudeva la valvola di intercetto dell'impianto ricevente prima che il C.C.L. togliesse pressione alla condotta, generando la presenza di soda caustica nella manichetta, nel momento in cui l'autista si accingeva a staccare la tubazione dall'attacco dell'impianto ricevente.
Lamenta che è stata erroneamente attribuita al datore di lavoro la tolleranza o l'avallo della prassi posta in essere da alcuni autisti di alterazione dei sistemi di protezione a corredo della cisterna mediante l'utilizzo del circuito frenante del veicolo da cui derivava la elusione di tutte le valvole di sicurezza in dotazione delle cisterne compresa quella utilizzata dal lavoratore. Non è stata compiuto nessun accertamento sull'effettiva responsabilità dell'organo di vertice.

V) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla concorrente posizione di garanzia del responsabile del servizio di protezione e del responsabile logistico dedotto nei motivi di appello.

VI) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla idoneità a generare l'evento della sola condotta del dipendete del committente DD. che ha chiuso improvvidamente la valvola di intercetto della condotta ricevente dell'impianto Accam s.p.a. e del concorso causale della stessa con la condotta imprudente del lavoratore, parte lesa, che aveva immesso nella condotta aria sotto pressione dell'impianto frenante del mezzo. La Corte territoriale ha omesso di verificare in concreto l'efficienza determinante della mera esposizione a rischio del lavoratore nel contesto lavorativo dato.

VII) vizio di motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza dell'attenuanti generiche sull'aggravante contestata e in relazione alla pena irrogata in misura superiore al minimo edittale anche in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno documentato in sede di appello, mediante atto di transazione con la persona offesa.

4. Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta, che ha ripercorso nelle conclusioni orali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Alcune considerazioni di premessa giovano ad una più spedita trattazione dei motivi di ricorso appena riassunti.

Il sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi e tale logica riguarda anche la gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori a singole imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Giova richiamare a tal proposito che questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che, se sono più i titolari della posizione di garanzia, come nel caso di specie pare prospettare la difesa, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia (Sez.4 n. 46849 del 3.11.2011 rv 252149; Sez. 4 n.8593 del 22.01.2008 rv.238936).
E, ancora, che, quando l'obbligo di impedire un evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in momenti diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, configurandosi un concorso di cause ex art. 41 comma primo cod. pen ( Sez. 4 n. 244455 del 22.04.2015 rv 263733-0l;sez. 4 n. 37992 del 11.07.2012 rv 254368-01; sez. 4 n.1194 del 15.11.2013 rv 258232).
Si è poi precisato che, ai fini della attività di valutazione di coordinamento e cooperazione connessa al rischio interferenziale, secondo quanto previsto dall'art. 7 D.lgs 626/1994 ( ora art. 26 D.lgs 81/08), occorre avere riguardo inoltre, non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro -contratto di appalto, d'opera o di somministrazione-, ma all'effetto che da tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza e coesistenza - nella specie operazioni di scarico e stoccaggio della soda caustica­ di più organizzazioni, che genera la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni ( sez. 4 n. 44792 del 17.06.2015 rv 264957-01).
Tale coinvolgimento, funzionale nella procedura di lavoro di diversi plessi organizzativi, non esclude poi la necessità di adottare le misure previste per i diversi rischi specifici, a meno che non risultino inefficaci o dannose ai fini della sicurezza dell'ambiente di lavoro (Sez. 4 n.18200 del 7.01.2016 rv 266640-01).
Gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravanti a norma dell'art. ora art. 26 D.lgs 81/08 sui datori di lavoro rappresentano la "cifra" della loro posizione di garanzia e sono rilevanti anche per delimitare l'ambito della loro responsabilità.

L'assolvimento di tali obblighi risponde all'esigenza antinfortunistica - avvertita come primaria anche dal legislatore europeo - di gestire preventivamente tale categoria di rischio.
La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione globale del sistema di sicurezza aziendale, nonché su un modello collaborativo e informativo di gestione del rischio da attività lavorativa, dovendosi così ricomprendere nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.
La identificazione dell'area di rischio e dei soggetti deputati alla sua gestione serve ad arginare la potenziale espansività della causalità condizionalistica, consentendo di imputare il fatto solo a coloro che erano chiamati a gestire il rischio concretizzatosi.
Parimenti, in tema di aggravante speciale della violazione di norme antinfortunistiche va altresì ricordato che in materia di reati colposi derivanti da infortunio sul lavoro, per la configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (rilevante per la procedibilità di ufficio in caso di lesioni gravi e gravissime e per il raddoppio della prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod. pen) non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacché per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione del citato art. 2087, che fa carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (Sezione 4, del 4 luglio 2006,Civelli).
Infatti, il datore di lavoro e gli altri soggetti investiti della posizione di garanzia devono in proposito ispirare la loro condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. In sintesi, sussiste una posizione di garanzia a condizione che: un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo; una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo; tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate sulla base di un'investitura formale o l'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante; queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l'evento dannoso sia cagionato (Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440; Sez 4,n.2536 del23/10/2015, Rv. 265797;Sez.4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 248849).
Con la conseguenza che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 cod.pen.

2. Va premesso, per quanto attiene alle doglianze avanzate dal B.S., che possono essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili in quanto già peraltro esposte nei motivi di appello, vagliate dalla sentenza impugnata in uno con la sentenza di primo grado che affronta motivatamente ed esaurientemente tutti i punti attinti dal ricorso, mentre le censure sostanzialmente attengono al fatto.
In specie, il ricorrente critica in definitiva la vicenda per come ricostruita dai giudici, ritenendola frutto di una erronea interpretazione delle prove, cercando di offrire una rilettura dei fatti secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901).
2.1 Inoltre, nel caso che occupa, ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, per cui le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come nel caso di specie, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle -determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 dep. 2012, Valerio, Rv.25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101).1 primi sei motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono manifestamente infondati.

2.1. Con particolare riferimento alla ricostruzione della vicenda vanno, peraltro, ribaditi come argomentato dai giudici di merito, a fol 12 e seguenti della sentenza di primo grado, sulla base del materiale probatorio ( fonti dichiarative testimoniali e documentali) che:
- il contratto di appalto tra Rainoldi s.r.l. e Accam s.p.a. prevedeva che la prima si obbligava a fornire ed a trasportare alla seconda sostanze chimiche, assumendo su di sé la piena responsabilità civile e penale nei confronti del proprio personale (art. 7 del contratto);
- tra gli obblighi di Rainoldi e quindi degli autisti vi era quello di flussare le tubature dell'impianto Accam.;
- la Rainoldi nel novembre 2009 aveva elaborato una procedura operativa denominata PR010 versione 4, approvata da B.S. per le attività che prevedono lo scarico, il carico e la movimentazione dei prodotti manipolati; tale procedura valeva per le attività di carico e scarico all'interno dello stabilimento e per lo scarico presso terzi; ma era varata specificatamente per essere applicata all'impianto dotato di pompe di aspirazione dell'impianto di stoccaggio;
- il sopralluogo effettuato presso l'Accam s.p.a nel 2011, effettuato proprio dal P. responsabile dei servizi di prevenzione e protezione della Rainoldi, aveva evidenziato che non erano funzionanti le pompe di aspirazione e quindi il metodo migliore per effettuare lo scarico di soda caustica doveva essere realizzato attraverso la pompa della cisterna ( fol 12);
- l'Accam aveva però predisposto un'altra procedura operativa per il proprio impianto facente parte integrante del contratto di appalto e dello speciale capitolato in cui veniva evidenziato un ruolo più attivo e quindi rischioso dell'autista trasportatore (le cui operazioni sono analiticamente descritte a fol 14) che, dopo le operazioni di scarico, attraverso il collegamento del tubo di scarico con il punto di raccordi indicato dall'operatore impianto, doveva flussare con aria la linea di collegamento per svuotarla completamente, per poi scollegare le tubazioni facendo attenzione agli sversamenti; al termine dello scarico l'operatore doveva chiudere la valvola dell'impianto e l'autista scollegare la manichetta e drenarla nel pozzetto;
-il B.S., titolare della posizione di garanzia, non risulta aver fornito deleghe in materia di igiene e sicurezza sul lavoro( fol 19 ), aveva omesso di far elaborare una procedura operativa per le operazioni di scarico di soda caustica presso l'impianto Accam, in relazione alle specificità del contratto di appalto e delle istruzioni operative ( fol 20) oltre che dello stato dei luoghi ( richiesta delle operazioni di flussaggio e mancato funzionamento delle pompe di aspirazione) e non aveva fornito accessori e dispositivi per le procedure di scarico.
L'istruttoria ha evidenziato, come sottolineato dal Giudice di merito a fol. 24, che l'operazione rischiosa e pericolosa di scarico da parte degli autisti era di fatto, per prassi, gestita in maniera autonoma dagli stessi autisti sulla base dell'esperienza di autisti più esperti che affiancavano i meno esperti, mediante l'utilizzo di strumenti di fattura artigianale, come quello relativo all'impianto frenante della cisterna utilizzato nel caso di specie dalla persona offesa per effettuare il flussaggio e che risultava montato abusivamente sull'automezzo fornito dalla società datrice di lavoro ed era assolutamente pericoloso.
Era pertanto concretamene prevedibile che si potesse verificare un incidente, come poi si è verificato, anche a causa del mancato coordinamento tra operatore presso l'Accam, che gestiva la valvola di intercetto, e l'autista addetto allo scarico e al flussaggio e ciò costituiva come affermato dai Giudici di merito (a fol 23,25) proprio la conseguenza della mancata messa a punto di una procedura di scarico sicura ed adeguata.
Risulta che vi erano state varie segnalazioni di criticità nell'impianto Accam che avrebbero dovuto o dovevano allertare il B.S. e i suoi collaboratori circa la pericolosità delle operazioni di scarico effettuate nell'impianto, tanto più che la cisterna, guidata dal C., pur dotata di compressore non era in grado di sostenere la sovraesposizione generata da quest'ultimo a causa dell'obsolescenza e del cattivo stato di manutenzione ( fol 25/26); il compressore, infatti, era inutilizzabile, il suo uso avrebbe reso l'operazione certamente più sicura di quella dell'utilizzo dell'impianto frenante che determinò uno sconsiderato aumento della pressione all'interno delle tubazioni in alcun modo controllabile né verificabile attraverso manometri o valvole di sfiatamento. In conclusione, argomentano i Giudici di merito, attraverso un percorso logico e coerente basato sull'attenta ricostruzione dei fatti, non solo non sono state adottate procedure adeguate per le operazioni di scarico presso ACCAM ma è stato messo a disposizione dell'autista C.C.L. un automezzo privo delle caratteristiche necessarie di sicurezza per realizzare lo scarico presso un impianto in cui era richiesta l'operazione di flussaggio e in cui non erano funzionanti le pompe di aspirazione (fol 27). La motivazione della sentenza impugnata, che ha evidenziato la negligenza del datore di lavoro sia sotto il profilo della colpa generica, che sotto quella della colpa specifica, appare immune da profili di illogicità; la sentenza ha evidenziato che il B.S. era a conoscenza dei difetti di funzionamento delle pompe dell'impianto Accam s.p.a. e quindi avrebbe dovuto scongiurare il pericolo che l'autista della cisterna, che scaricava altresì la sostanza chimica pericolosa potesse essere vittima di un infortunio anche perché non abituato a lavorare con i dipendenti di altre società, oltre che poco esperto di procedure di scarico; il B.S. non ha predisposto procedure operative "specifiche" per lo sversamento di soda caustica perché la procedura elaborata dalla Rainoldi S.r.l. era valida nel caso di pompe di aspirazione dell'impianto funzionanti e tali non erano quelle in oggetto (sul punto la sentenza ha evidenziato dichiarazioni di vari testi); che quindi per tutelare i lavoratori da una possibile fuoriuscita di soda caustica doveva essere adottata una nuova procedura; che anche la manovra improvvida di DD., supervisore delle operazioni, che non si coordinò con la persona offesa e chiuse la valvola di ingresso, prima che la persona offesa chiudesse la valvola del serbatoio di pressione, fu solo una concausa dell'incidente, come appunto concausa fu il comportamento negligente del datore di lavoro che avrebbe dovuto predisporre non solo una procedura specifica per lo scarico della soda caustica, ma anche che il lavoratore C.C. l'avesse ben compresa e fosse in grado di gestirla.
2.2. Va ribadito che la interruzione del nesso di condizionamento, a causa del comportamento imprudente dei lavoratori, secondo i principi giuridici enucleati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv.261106, in motivazione; Sez. 4, n. 33329 del 05/05/2015, Rv.264365; Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Rv. 25409), deriva dalla condotta del lavoratore che si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è «interruttivo» non perché «eccezionale» ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (Sez.4 n.15124 del 13.12.2016,Rv.269603).
In tema di rapporto di causalità, ai sensi dell'art.41, terzo comma, cod.pen., il nesso di causalità non resta escluso inoltre dal fatto altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Sez. 4, n. 31679 del 08/06/2010, Rv. 248113), a meno che tale comportamento non sia qualificabile come concausa qualificata, capace di assumere di per sé rilievo dirimente nella spiegazione del processo causale e nella determinazione dell'evento.
La Corte territoriale, correttamente così come il primo Giudice, ha escluso che possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l'infortunio quando, come nel caso di specie, il sistema della sicurezza approntato presenti gravi criticità (Sez.4, n.22044 del 2.05.2012,n.m; Sez.4, n.16888, del 7/02/2012, Rv.252373). Le disposizioni antinfortunistiche perseguono, infatti, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n. 4114 del 13/01/2011, n.m.; Sez.F, n. 32357 del 12/08/2010, Rv. 2479962).
2.3. La Corte d'Appello ha sottolineato come fosse del tutto prevedibile il verificarsi dell'evento infortunio a seguito della possibile fuoriuscita di soda caustica, in assenza di qualsivoglia presidio e procedura di sicurezza, stante la messa a disposizione, da parte di chi era titolare di una posizione di garanzia di un' attrezzatura del tutto inadeguata, vetusta, di una procedura operativa denominata PROlO non idonea a regolare la proceduta di scarico presso l'Accam, in cui era richiesto il flussaggio e non erano attive le pompe di aspirazione (fol 6 e 7 sentenza impugnata).
2.4. Vale la pena rammentare che in tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria, Sez. 3, n. 28358 del 04/07/2006 Ud. (dep.08/08/2006 ) Rv. 234949-01 (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica).
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario delle normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica, quale è nel caso di specie la Rainoldi, è il suo legale rappresentante B.S., persona fisica attraverso cui l'ente ha agito e agisce nel campo delle relazioni intersoggettive; ne consegue che la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva proprio dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche ( Cfr.Sez. 3, n. 17426 del 10/03/2016 Ud. (dep. 28/04/2016) Rv. 267026 - 01.
2.5. Logica e immune da vizi di rilievo in questa sede è la motivazione della sentenza impugnata anche in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto il Giudice, pur concedendo le attenuanti generiche, le ha ritenute equivalenti ex art. 69 cod.pen. rispetto alla contestata aggravante dell'art. 590 comma 3 cod.pen. argomentando l'esclusione del giudizio di prevalenza in considerazione della gravissime lesioni subite dalla persona offesa che ha perso l'uso dell'occhio e giustificando l'entità della pena di mesi tre di reclusione in relazione al grado di colpa rilevante.
3. Alla dichiarazioni di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14.07.2021

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 28729 Anno 2021.pdf
 
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Protettori dell'udito: Selezione, uso e cura e manutenzione | EN 458:2016

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Protettori dell udito 458 2016

Protettori dell’udito: Selezione, Uso, Cura e manutenzione | EN 458:2016

ID 13870 | 01.07.2021 / Documento completo in allegato 

Documento sui protettori dell'udito di cui alla norma UNI EN 458:2016 in riferimento alla selezione, l'uso, la cura e la manutenzione degli stessi.

La norma europea è destinata a fornire una guida ai datori di lavoro, supervisori e consulenti per la sicurezza. Inoltre la norma fornisce informazioni anche a tutti coloro che necessitano di utilizzare i protettori dell'udito.

I protettori dell'udito sono dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati a ridurre gli effetti nocivi che il rumore e il suono possono avere sull'udito.

UNI EN 458:2016 Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida

Data entrata in vigore: 07 aprile 2016

La norma fornisce raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei protettori dell'udito.

La norma fornisce una guida per la corretta selezione, l'uso, e la cura di tali dispositivi. Sono indicati inoltre gli strumenti per valutare il livello di esposizione al rumore quando si utilizza un determinato protettore dell'udito.

Gli Organismi nazionali possono sviluppare documenti di applicazione nazionale sulla base della presente norma.

I protettori dell'udito sono generalmente disponibili in due forme principali: cuffie e inserti auricolari. Entrambe le forme sono disponibili con caratteristiche e funzioni aggiuntive.

Entrambe presentano vantaggi e svantaggi in termini di attenuazione, comfort, facilità d'uso, mezzi di comunicazione e costo.

Nei programmi di conservazione dell’udito, sono identificate le aree di rumore pericolose ed è valutata l’esposizione personale al rumore. Prima di considerare un adeguato protettore dell'udito, si dovrebbe dare priorità alla riduzione del rumore alla sorgente e/o alla riduzione del tempo di esposizione.

Se si rileva necessario o consigliabile l'utilizzo di un protettore dell'udito, la scelta dei dispositivi ottimali è un compito complesso. L'aspetto più importante è che il protettore fornisca una sufficiente attenuazione.

Spesso è auspicabile mantenere la capacità di sentire messaggi verbali e i segnali di avvertimento. Per ottenere ciò, il protettore dell'udito non dovrebbe fornire iperprotezione.

Attenzione particolare a questo fattore è richiesta a livelli moderati di rumore. I protettori dell'udito sono forniti con dati di attenuazione in vari formati. L'attenuazione è espressa in decibel ed è stata ricavata da prove di laboratorio. È importante notare che questi dati sono stati ottenuti in condizioni controllate di laboratorio utilizzando soggetti di prova addestrati. Nelle condizioni reali di lavoro, l'attenuazione ottenuta dall'utilizzatore può essere minore di quella generata dalle prove di laboratorio.

La prestazione dei protettori dell'udito è soggetta a variabilità naturale in funzione degli utilizzatori. Il corretto adattamento, l'addestramento, l'ispezione regolare e la motivazione dell'utilizzatore sono importanti per ottenere la protezione desiderata. Per la variabilità naturale, non è possibile calcolare l'esatta attenuazione che un certo protettore dell'udito offre per un individuo. Se è richiesta una previsione più precisa, è possibile eseguire qualche forma di controllo individuale dell'attenuazione. Nel caso di esposizioni a livelli elevati di rumore è consigliabile richiedere la consulenza di esperti. In alcuni casi può essere richiesta protezione doppia, cioè uso di una combinazione di cuffie e inserti auricolari.

Affinchè i protettori dell'udito siano efficaci dovrebbero essere utilizzati in ogni momento in cui l'utilizzatore è in un ambiente di rumore potenzialmente pericoloso. Quando si selezionano protettori dell'udito, si dovrebbe prestare attenzione a fattori che influenzano il comfort e la preferenza dell'utilizzatore.

La norma EN 458 è riportata nell’elenco presente nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", emanato nel 2001 in accordo con quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. Il decreto stabilisce i criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio.

Le norme riportate nel D.M. 2 maggio 2001 costituiscono il riferimento di buona tecnica.

Norme D.M. 2 maggio 2001

Titolo

Norme attuale

Titolo

UNI EN 458:1995

Protettori auricolari. Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione. Documento di guida.

UNI EN 458:2016

Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono rimandati ad apposito decreto secondo quanto previsto dall'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di adozione restano ferme le disposizioni di cui al D.M. 2 maggio 2001.

D.Lgs. 81/2008

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso 

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 ° giugno 2001. 

Nel D.M. 2 maggio 2001 all'Art. 3, è previsto aggiornamento degli allegati del decreto in relazione al progresso tecnologico.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro D.Lgs. 81/2008

DPI Terza categoria: obbligo addestramento

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Titolo VIII AGENTI FISICI

Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 187 - Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
...
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo IIIcapo II, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo

Tipi di protettori

Forme di progettazione

Immagine1

Immagine – Tipi di protettore dell’udito

Cuffie

Le cuffie sono costituite da conchiglie che coprono le orecchie e creano un contatto ermetico con la testa per mezzo di cuscinetti morbidi, solitamente riempiti con liquido e/o espanso. Le conchiglie sono solitamente rivestite con materiale fonoassorbente. Esse sono collegate da una fascia di tensione (archetto di sostegno), solitamente di metallo e/o plastica. Quando la cuffia è indossata dietro alla testa o sotto il mento, spesso è montata una cinghia di sostegno flessibile su ciascuna conchiglia o sull'archetto di sostegno in prossimità delle conchiglie, per sostenere la cuffia. Alcune cuffie hanno una conchiglia destinata solo all'orecchio sinistro e un'altra conchiglia destinata solo all'orecchio destro.

Le cuffie possono essere disponibili in una gamma di taglie "media", "piccola" e "grande".

Le cuffie di “taglia media” si adattano alla maggior parte degli utilizzatori. Le cuffie di “taglia piccola” o di “taglia grande” sono progettate per adattarsi agli utilizzatori per i quali non sono adatte le cuffie di “taglia media".

Le cuffie sono disponibili con archetti di sostegno che passano sopra alla testa, dietro alla nuca, sotto il mento e universali. Le cuffie con archetto di sostegno dietro alla nuca e sotto il mento consentono di indossare contemporaneamente un elmetto di sicurezza. Gli archetti universali possono essere indossati sulla testa, dietro alla nuca o sotto il mento. Gli archetti universali, gli archetti di sostegno dietro alla nuca e sotto il mento possono essere integrati da cinghie di sostegno che assicurino un adattamento affidabile alla cuffia. I requisiti per le cuffie sono specificati nella EN 352-1.

Cuffie montate su elmetto

Le cuffie montate su elmetto consistono in conchiglie singole collegate a bracci che sono fissati ad un elmetto industriale di sicurezza o ad altra attrezzatura che possa servire come fissaggio del protettore dell'udito. I bracci sono regolabili in modo che le conchiglie possano essere posizionate sulle orecchie.

I requisiti per le cuffie montate su elmetto sono specificati nella EN 352-3.

Inserti auricolari

Gli inserti auricolari sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo oppure per coprire l’entrata del condotto uditivo. Talvolta sono provvisti di un cordino o di un archetto di interconnessione o di presa. Gli inserti auricolari possono essere monouso (destinati ad essere utilizzati una sola volta) oppure riutilizzabili (destinati ad essere utilizzati più volte). I requisiti per gli inserti auricolari sono specificati nella EN 352-2.

Inserti auricolari preformati

Gli inserti auricolari preformati possono essere facilmente inseriti nel condotto uditivo senza essere precedentemente modellati. Gli inserti auricolari preformati sono disponibili in una varietà di materiali. Possono essere disponibili in più taglie.

Inserti auricolari modellabili dall'utilizzatore

Gli inserti auricolari modellabili dall’utilizzatore sono fabbricati di materiali comprimibili che l’utilizzatore modella prima di inserirli nel condotto uditivo. Dopo l’inserimento, questi inserti auricolari sono progettati per espandersi e formare una chiusura ermetica nel condotto uditivo.

Inserti auricolari con archetto

Sono inserti auricolari preformati collegati ad un archetto che li preme nel condotto uditivo o contro l’entrata del condotto uditivo. Alcuni sono destinati ad essere utilizzati in più di una posizione, per esempio con l'archetto sotto il mento.

Inserti auricolari modellati personalizzati

Gli inserti auricolari modellati personalizzati sono modellati singolarmente per adattarsi alla forma dei condotti uditivi dell’utilizzatore. Possono essere forniti con vari filtri per offrire una gamma di attenuazione.

[...]

Selezione

Si dovrebbero selezionare i protettori dell’udito individuali in modo che, se utilizzati correttamente e per tutta la durata dell'esposizione, eliminino o riducano al minimo il rischio per l'udito.

Poiché esistono diversi tipi di protettori dell’udito destinati all'uso in una ampia gamma di ambienti di rumore, è importante scegliere un tipo appropriato. Il prodotto deve essere controllato per la conformità ai regolamenti. Si dovrebbe dare considerazione ai fattori elencati da a) ad h).

L'elenco non è esclusivo né esaustivo:

a) attenuazione sonora;
b) ambiente di lavoro;
c) comunicazione essenziale legata al lavoro, in particolare l'intelligibilità della comunicazione verbale
d) compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale (DPI), quali elmetti, occhiali, ecc,;
e) come è utilizzato il protettore dell'udito;
f) gruppi di utilizzatori speciali e fattori di carattere medico;
g) comfort dell'utilizzatore e requisiti ergonomici;
h) conformità ai requisiti pertinenti per l’elettronica incorporata.

La procedura di selezione dovrebbe essere riesaminata a intervalli regolari per assicurare che sia mantenuta un’attenuazione efficace. Quando si considerano tutti i fattori nel processo di selezione, l'esito più importante è che il protettore dell'udito sia utilizzato durante l'intero periodo di esposizione al rumore.

Selezione secondo l'attenuazione sonora

Guida alla valutazione della protezione

I protettori dell'udito dovrebbero essere scelti secondo l'attenuazione sonora da essi fornita.

Nota È generalmente riconosciuto che il rischio di danni all’udito associati all'esposizione al rumore occupazionale è basso dove il livello di esposizione al rumore giornaliero (LEX,8h) è minore di 80 dB, e insignificante dove LEX,8h è minore di 75 dB.

Regolamenti nazionali o altre linee guida possono prevedere criteri di selezione per i protettori dell’udito individuali e porre limiti all'esposizione al suono. Tali criteri e limiti pertinenti dovrebbero essere presi in considerazione nel decidere quale livello di attenuazione sonora è richiesto.

In generale, è considerato idoneo un protettore dell'udito che fornisce un livello sonoro effettivo all'orecchio (L'p,A,eq) compreso tra 70 dB e 80 dB. Se il protettore dell'udito selezionato fornisce un'eccessiva attenuazione, gli utilizzatori sono soggetti al rischio di non riconoscere i segnali di avvertimento e di non comprendere le comunicazioni essenziali. Gli utilizzatori possono anche sentirsi isolati dall'ambiente di lavoro. La percezione dell'isolamento aumenta man mano che diminuisce il livello sonoro effettivo all'orecchio.

I lavoratori possono essere esposti a diversi ambienti di rumore durante la giornata lavorativa. Può essere possibile selezionare un singolo protettore dell'udito adeguato a tutte le situazioni prevedibili oppure può essere necessario selezionare più di un tipo di protettore dell'udito.

Esempio 1:

La sola esposizione significativa al rumore di un lavoratore è un Lp,A,eq di 98 dB, per un totale di 30 min al giorno. Il suo LEX,8h è 86 dB. Il datore di lavoro desidera ridurre al minimo il rischio per l'udito del lavoratore e pertanto ambisce a fornire un protettore dell'udito che fornisca un livello di pressione sonora effettiva all'orecchio minore di 80 dB, idealmente tra 75 dB e 70 dB. Il datore di lavoro seleziona un protettore che fornisca un'attenuazione sonora di 26 dB.

...

Selezione secondo l'ambiente di lavoro

Fattori dell'ambiente di lavoro - panoramica

Oltre alla guida per la selezione acustica (vedere punto 6.2) si dovrebbe dare considerazione anche alle influenze presenti nell'ambiente di lavoro. Queste possono includere, ma senza essere ad esse limitate, temperatura, polvere, sostanze pericolose, macchinari in movimento, vibrazione, localizzazione delle sorgenti di rumore, sensazione di isolamento e tempo giornaliero di utilizzo del protettore dell'udito.

Inoltre, si dovrebbe prendere in considerazione anche l'importanza di sentire i segnali di avvertimento e suoni informativi (vedere punto 6.3.2.8).

Fattori acustici

Influenza dei tipi di rumore

La selezione dei protettori dell'udito dovrebbe considerare il(i) tipo(i) di rumore nell'ambiente di lavoro:

a) rumore continuo;
b) rumore fluttuante;
c) rumore a breve termine intermittente o ripetuto;
d) rumore impulsivo;
e) rumore a bassa frequenza dominante
f) toni puri ad alta frequenza nel rumore (aumento del rischio di danni uditivi);
g) presenza di suoni informativi.

Per il rumore continuo, fluttuante o intermittente, la selezione è determinata dal livello di esposizione al rumore giornaliero (LEX,8h). Per il rumore impulsivo la selezione è determinata dal livello di esposizione al rumore giornaliero (LEX,8h) e dal livello di pressione sonora di picco (Lp,Cpicco).

Esposizione al rumore continuo

In un ambiente di rumore continuo o stazionario, si possono utilizzare la maggior parte dei tipi di protettori dell'udito. Altri fattori che influenzano, come i requisiti di comunicazione o la temperatura del luogo di lavoro, possono contribuire a determinare quale tipo particolare di protettore dell'udito è più idoneo.

Esposizione al rumore fluttuante

In un ambiente di rumore fluttuante, può essere più idoneo un protettore dell'udito con attenuazione in funzione del livello sonoro oppure con ripristino del suono. Possono essere adatti anche protettori dell'udito passivi o altri protettori soggetti ad una valutazione appropriata del rischio. Il rumore fluttuante comporta il rischio che l'utilizzatore rimuova il protettore dell'udito quando si percepisce per un lungo periodo di tempo un livello di rumore inferiore. Ciò è ancora più probabile se il dispositivo selezionato produce iperprotezione. Quando riprendono gli eventi a livello elevato di rumore, l'utilizzatore non è protetto. La valutazione dell'esposizione e l'addestramento sull'utilizzo del dispositivo devono tener conto di questi fattori.

Esposizione al rumore a breve termine intermittente o ripetuto

Per l'esposizione al rumore a breve termine intermittente o ripetuto, le cuffie e gli inserti auricolari preformati con archetto possono essere preferiti perché sono rapidi e facili da indossare e da togliere. Anche i protettori dell'udito con attenuazione in funzione del livello possono essere preferiti perché forniscono protezione durante l'esposizione al rumore e consentono anche la comunicazione e la consapevolezza situazionale durante i periodi meno rumorosi. I protettori dell'udito con attenuazione in funzione del livello possono essere particolarmente preferiti in ambienti in cui può verificarsi un forte rumore all'improvviso e dove l'utilizzatore può non essere preparato per l'esposizione.

Esposizione al rumore impulsivo

Per il rumore impulsivo la selezione è determinata dal livello di esposizione al rumore giornaliero (LEX,8h) e dal livello di pressione sonora di picco più elevato (Lp,Cpicco). I protettori dell'udito con attenuazione in funzione del livello possono offrire la soluzione ottimale. Per i livelli di picco elevati, l'attenuazione passiva è ancora molto importante per quando si valuta il livello di protezione effettivo.

...

Suoni informativi

In molti luoghi di lavoro è importante che i suoni siano sentiti chiaramente e distintamente.

Tali suoni possono essere comunicazioni verbali, segnali di avvertimento, suono di macchine o musica. Si noti che l'uso della protezione doppia dell'udito può compromettere il riconoscimento del suono informativo più della protezione singola dell'udito.

Segnali di avvertimento

Quando il riconoscimento di suoni come segnali di avvertimento è critico, sono preferibili i protettori dell’udito passivi con risposta a frequenza piatta. In caso di rumore non continuo, dovrebbero essere presi in considerazione i protettori dell'udito con attenuazione in funzione del livello sonoro. L'uso di protettori dell'udito dotati di audio di intrattenimento può non essere idoneo se ci sono rischi associati alla mancata udibilità dei suoni che necessitano di essere sentiti al fine di ridurre i rischi di incidenti, per esempio originati da veicoli in movimento.

A seconda del contenuto di frequenza del segnale di avvertimento devono essere considerati i protettori dell'udito con un'adeguata risposta in frequenza. In ogni caso, i segnali di avvertimento necessitano di essere chiaramente riconoscibili. In caso di dubbio, si dovrebbe effettuare un controllo di ascolto secondo la EN ISO 7731.

Localizzazione delle sorgenti di rumore

Talvolta è necessaria l’identificazione della direzione di una sorgente di rumore. Questa può essere compromessa quando si utilizzano protettori dell'udito. Gli inserti auricolari possono essere preferiti.

Comunicazione verbale

Generalmente l'intelligibilità del discorso tramite i protettori dell'udito passivi è migliorata con risposta a frequenza piatta. L'intelligibilità del discorso può anche essere migliorata con protettori dell'udito con attenuazione in funzione del livello (per esempio per rumore intermittente) o protettori dell'udito con impianti di comunicazione.

Suono di macchinari

I suoni di macchinari possono contenere informazioni relative al lavoro. A seconda del contenuto di frequenza del suono del macchinario, possono essere considerati protettori dell'udito con un'adeguata risposta di frequenza o i protettori dell'udito con attenuazione in funzione del livello sonoro.

Musica dal vivo

Per gli esecutori e ascoltatori di musica, è desiderabile un'attenuazione più piatta possibile (con valori H, M e L quasi uguali). Ciò permette la distorsione minima del suono originale. L'attenuazione dovrebbe anche essere attentamente selezionata. Si dovrebbe evitare una iper-protezione per incoraggiare l'uso ininterrotto dei protettori dell'udito.

Fattori ambientali (non acustici)

Oltre ai fattori acustici che influenzano la selezione, si dovrebbero prendere in considerazione anche altri fattori ambientali. Il prospetto 2 fornisce una guida generale per la scelta del protettore dell'udito appropriato quando si considerano i fattori ambientali. La valutazione dei rischi e le influenze dell'ambiente di lavoro possono annullare gli effetti dei fattori ambientali sulla selezione dei protettori dell'udito descritta in questo punto.

Temperatura (temperature alte e basse e/o umidità)

Il lavoro fisico, specialmente a temperature ambiente e/o umidità elevate, può causare sudorazione sotto i cuscinetti delle cuffie. In queste condizioni sono preferibili gli inserti auricolari. Se si utilizzano cuffie, si possono utilizzare delle sottili coperture igieniche in materiale assorbente per i cuscinetti. Tuttavia, si dovrebbe notare che tali coperture possono ridurre l’attenuazione del protettore dell’udito Dovrebbero essere preferiti i prodotti che dispongono di dati di attenuazione pubblicati per una combinazione di cuffie e copertura igienica. Temperature estreme basse possono influenzare l'attenuazione dei protettori dell'udito perché la flessibilità dei materiali può essere ridotta.

Contaminazione e condizioni di lavoro non pulite

In condizioni di lavoro non pulite, si dovrebbe prestare attenzione per assicurare che il protettore dell’udito selezionato possa essere utilizzato senza rischio di infezione per l'utilizzatore. Contaminanti come sporcizia, polvere, germi o limatura di metallo possono provocare irritazioni o infezioni cutanee, per esempio polvere sulla superficie del cuscinetto della cuffia o sporcizia su un inserto auricolare che è quindi introdotto nel canale uditivo. Prima di indossare il protettore dell'udito, l'utilizzatore dovrebbe assicurarsi che l'ambiente e le mani siano pulite.

Tutti gli inserti auricolari dovrebbero essere indossati prima di entrare in un ambiente polveroso.

Parti in movimento di macchine

Se si lavora in un ambiente in cui le macchine hanno parti in movimento, gli inserti auricolari con cordino dove il cordino potrebbe essere intrappolato dalla macchina, possono non essere adatti.

Incompatibilità individuale dell'utilizzatore

Se un utilizzatore ha canali uditivi piccoli o tessuti del canale uditivo sensibili, l'uso di inserti auricolari può non essere appropriato. In questi casi le cuffie possono essere più appropriate.

Tipo di lavoro da svolgere

Le cuffie con ingresso audio di intrattenimento possono essere adatte a utilizzatori con compiti monotoni o ripetitivi o quando la valutazione del rischio lo consente. Quando si seleziona tale dispositivo, si dovrebbe tenere in considerazione la sorgente di rumore aggiuntiva rappresentata dall'ingresso audio. I segnali di avvertimento necessitano di essere chiaramente riconoscibili. In caso di dubbio, effettuare un controllo di ascolto in conformità alla EN ISO 7731.

Prospetto 2 Guida generale per la selezione dei protettori dell'udito in relazione a fattori ambientali

Prospetto

...

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Circolare VVF n. 11475 del 23 luglio 2021

ID 14155 | | Visite: 3125 | Prevenzione Incendi

Guida tecnica misure safety rifornimento GNL

Circolare VVF n. 11475 del 23 luglio 2021 / Guida tecnica rifornimento in porto navi a GNL

ID 14155 | 28.07.2021

OGGETTO: Guida tecnica per l’individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi a GNL

Scopo del presente documento è quello di fornire una guida tecnica sui criteri da adattare per valutare le richieste di esecuzioni di operazioni di bunkeraggio di GNL tra un’unica autocisterna di GNL ed una nave ricevente o tra una sola nave/bettolina di GNL ed una nave ricevente, rimanendo escluse altre configurazioni tra cui, ad esempio, le operazioni di bunkeraggio che prevedono il collegamento in parallelo di più ATB o di più bettoline.

Tali ulteriori configurazioni, non escluse nella loro implementazione, potranno essere adottate qualora siano previste dalle norme, dai regolamenti e dai codici internazionali in vigore al momento della richiesta di effettuazione delle operazioni di bunkeraggio e qualora, questi ultimi lo richiedano, dovranno essere studiate adottando i metodi di analisi di rischio riconosciuti.

Infatti, la presente guida tecnica, di prevalente natura “informativa” e di “orientamento”, rimanda in ogni caso alle norme, ai regolamenti ed ai codici internazionali per le condizioni prescrittive da adottare.

A tal fine si precisa che recitando testualmente l’art. 3 del Regolamento Delegato (Ue) 2018/674 della Commissione del 17 novembre 2017 “I punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC) sono conformi alla norma EN ISO 20519” il presente documento è redatto sulla base di tale norma, che nel frattempo è stata pubblicata in Italia come UNI EN ISO 20519:2017: «Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto - Ships and marine technology — Specification for bunkering of liquefied natural gas fuelled vessels».

Pertanto, per tutti gli aspetti non specificamente trattati nella presente guida si dovrà far riferimento alla norma UNI EN ISO prima citata che, sempre in base all’art 3 del Regolamento Delegato (Ue), si applica a decorrere dal 24 maggio 2020.

Come è noto le operazioni di bunkeraggio sono regolamentate da apposite ordinanze emanate, per lo specifico ambito portuale, dalle Capitanerie di Porto e allo stato attuale i regimi autorizzativi possono essere come di seguito schematizzati:

a) Il bunkeraggio tramite autocisterna [TTS] viene autorizzato previo parere della Commissione Locale ex art. 48 del “Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328” integrata da un rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale.
b) Il bunkeraggio a mezzo nave/bettolina [STS] viene autorizzato attraverso il rilascio di una concessione ai sensi dell’art. 66 del Codice della navigazione - Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37- e dell’art. 60 del relativo regolamento, da parte dell’autorità marittima;
Art. 66 «Il comandante del porto regola e vigila, secondo le disposizioni del regolamento, l’impiego delle navi, dei galleggianti e delle altre costruzioni galleggianti addette al servizio del porto»;
Art. 60 «L' esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell' articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell’autorità marittima mercantile».

Con la Circolare n. 16 Prot. 1823 del 19 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Navigazione marittima e interna - aggiornava le precedenti direttive, anche al fine di consentire alle Capitanerie di Porto l’individuazione di criteri predeterminati, obiettivi e non discriminatori per valutare le richieste di eventuali nuovi aspiranti fornitori del servizio di bunkeraggio.

A tal fine alla circolare - che trattava le operazioni di bunkeraggio limitatamente ai combustibili liquidi e lubrificanti il cui punto di infiammabilità fosse uguale o superiore a 60°C - erano allegate delle linee guida sulla base delle quali le Capitanerie di Porto dovevano emanare, un “Regolamento del servizio” recante norme e prescrizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni nel porto di competenza.

______

INDICE
1. Scopo e campo di applicazione della Guida Tecnica
2. Definizioni
3. Standard internazionali di riferimento
4. Principali modalità di bunkeraggio del GNL
5. Attrezzature impiegate per le operazioni di bunkeraggio
6. Manutenzione attrezzature
7. Procedure per le operazioni di bunkeraggio e check list controllo attività
8. Analisi del rischio
9. Operazioni simultanee (SIMOPS)
10. Formazione e Addestramento del Personale

...

Fonte: VVF

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Guida tecnica rifornimento in porto navi a GNL
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Tecnico manutentore sistemi di rivelazione e sistemi di allarme vocale

ID 14146 | | Visite: 2477 | News Prevenzioni Incendi

Tecnico manutentore sistemi di rivelazione e sistemi di allarme vocale

Progetto di norma UNI1607728: Tecnico manutentore sistemi di rivelazione  e sistemi di allarme vocale

ID 14146 | 27.07.2021 / Allegato Testo progetto

Progetto di norma UNI1607728 dal titolo “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del tecnico manutentore sistemi di rivelazione e sistemi di allarme vocale”.

In inchiesta pubblica finale fino al 17 settembre 2021

UNI1607728

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del tecnico manutentore sistemi di rivelazione e sistemi di allarme vocale

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale del tecnico manutentore di sistemi di rivelazione e di sistemi di allarme vocale. Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.

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Decreto 8 luglio 2021 | Segni distintivi Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ID 14142 | | Visite: 3148 | Prevenzione Incendi

Decreto 8 luglio 2021 | Segni distintivi Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Segni distintivi del personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(GU n.177 del 26.07.2021)

...

Art. 1. Personale dei ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza

1. I segni distintivi per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al titolo I, capi IV e V, e al titolo II, capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell’allegato A e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.A, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Sull’uniforme del personale di cui al comma 1 sono, inoltre, riportati gli altri segni identificativi, determinati nelle fogge e caratteristiche individuate nell’allegato B e nelle corrispondenti tabella e tavola grafica 1.B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Disposizioni attuative e finali

1. L’uso, le specifiche tecniche, le dimensioni dei segni distintivi ed identificativi del personale di cui all’art. 1 sono regolati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. In via transitoria, i segni distintivi per il personale inquadrato ai sensi dell’art. 13 -bis , lettera c) , del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche sono determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate nell’allegato A e nella corrispondente tabella e tavola grafica 1.A.

[...]

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Convenzione ILO C59 del 03 giugno 1937

ID 14132 | | Visite: 2138 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C59 del 03 giugno 1937

ID 14131 | 25.07.2021

Convenzione ILO C59 Età minima (industria) (riveduta), 1937.

Ginevra, 03 giugno 1937

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-third Session on 3 June 1937, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the Convention fixing the minimum age for admission of children to industrial employment adopted by the Conference at its First Session, which is the sixth item on the agenda of the Session, and considering that these proposals must take the form of an international Convention, adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-seven the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937:

Article 1
1. For the purpose of this Convention, the term industrial undertaking includes particularly--
(a) mines, quarries, and other works for the extraction of minerals from the earth;
(b) industries in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are transformed; including shipbuilding, and the generation, transformation, and transmission of electricity and motive power of any kind;
(c) construction, reconstruction, maintenance, repair, alteration, or demolition of any building, railway, tramway, harbour, dock, pier, canal, inland waterway, road, tunnel, bridge, viaduct, sewer, drain, well, telegraphic or telephonic installation, electrical undertaking, gas work, waterwork, or other work of construction, as well as the preparation for or laying the foundations of any such work or structure;
(d) transport of passengers or goods by road or rail or inland waterway, including the handling of goods at docks, quays, wharves, and warehouses, but excluding transport by hand.
2. The competent authority in each country shall define the line of division which separates industry from commerce and agriculture.

Article 2
1. Children under the age of fifteen years shall not be employed or work in any public or private industrial undertaking, or in any branch thereof.
2. Provided that, except in the case of employments which, by their nature or the circumstances in which they are carried on, are dangerous to the life, health or morals of the persons employed therein, national laws or regulations may permit such children to be employed in undertakings in which only members of the employer's family are employed.

Article 3
The provisions of this Convention shall not apply to work done by children in technical schools, provided that such work is approved and supervised by public authority.

Article 4
In order to facilitate the enforcement of the provisions of this Convention, every employer in an industrial undertaking shall be required to keep a register of all persons under the age of eighteen years employed by him, and of the dates of their births.

Article 5
1. In respect of employments which, by their nature or the circumstances in which they are carried on, are dangerous to the life, health or morals of the persons employed therein, national laws shall either--
(a) prescribe a higher age or ages than fifteen years for the admission thereto of young persons or adolescents; or
(b) empower an appropriate authority to prescribe a higher age or ages than fifteen years for the admission thereto of young persons or adolescents.
2. The annual reports to be submitted under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation shall include full information concerning the age or ages prescribed by national laws in pursuance of subparagraph (a) of the preceding paragraph or concerning the action taken by the appropriate authority in exercise of the powers conferred upon it in pursuance of subparagraph (b) of the preceding paragraph, as the case may be.

Article 6
1. The provisions of this Article shall be applicable in Japan in substitution for the provisions of Articles 2 and 5.
2. Children under the age of fourteen years shall not be employed or work in any public or private industrial undertaking, or in any branch thereof. Provided that national laws or regulations may permit such children to be employed in undertakings in which only members of the employer's family are employed.
3. Children under the age of sixteen years shall not be employed or work on dangerous or unhealthy work as defined by national laws or regulations in mines or factories.

Article 7
1. The provisions of Articles 2, 4 and 5 shall not apply to India, but in India the following provisions shall apply to all territories in respect of which the Indian Legislature has jurisdiction to apply them.
2. Children under the age of twelve years shall not be employed or work in factories working with power and employing more than ten persons.
3. Children under the age of thirteen years shall not be employed or work in the transport of passengers or goods, or mails, by rail, or in the handling of goods at docks, quays or wharves, but excluding transport by hand.
4. Children under the age of fifteen years shall not be employed or work:
(a) in mines, quarries, and other works for the extraction of minerals from the earth;
(b) in occupations to which this Article applies which are scheduled as dangerous or unhealthy by the competent authority.
5. Unless they have been medically certified as fit for such work:
(a) persons who have attained the age of twelve years but are under the age of seventeen years shall not be permitted to work in factories working with power and employing more than ten persons;
(b) persons who have attained the age of fifteen years but are under the age of seventeen years shall not be permitted to work in mines.

Article 8
1. The provisions of this Article shall be applicable in China in substitution for the provisions of Articles 2, 4 and 5.
2. Children under the age of twelve years shall not be employed or work in any factory using machines driven by motor power and regularly employing thirty persons or more.
3. Children under the age of fifteen years shall not be employed or work:
(a) in mines regularly employing fifty persons or more; or
(b) on dangerous or unhealthy work as defined by national laws or regulations in any factory using machines driven by motor power and regularly employing thirty persons or more.
4. Every employer in undertaking to which this Article applies shall keep a register of all persons under the age of sixteen employed by him, together with such evidence of their age as may be required by the competent authority.

Article 9
1. The International Labour Conference may, at any session at which the matter is included in this agenda, adopt by a two-thirds majority draft amendments to any one or more of the preceding Articles of Part II of this Convention.
2. Any such draft amendment shall state the Member of Members to which it applies, and shall, within the period of one year, or, in exceptional circumstances, of eighteen months, from the closing of the session of the Conference, be submitted by the Member or Members to which it applies to the authority or authorities within whose competence the matter lies, for the enactment of legislation or other action.
3. Each such Member will, if it obtains the consent of the authority or authorities within whose competence the matter lies, communicate the formal ratification of the amendment to the Director-General of the International Labour Office for registration.
4. Any such draft amendment shall take effect as an amendment to this Convention on ratification by the Member or Members to which it applies.

Article 10
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 11
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 12
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 13
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 14
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 16
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 21 febbraio 1941 

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ILO 1937
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Convenzione ILO C55 del 06 ottobre 1936

ID 14130 | | Visite: 1893 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C55 del 06 ottobre 1936

ID 14130 | 24.07.2021

Convenzione ILO C55 Obblighi dell’armatore in caso di malattia o di infortunio dei marittimi, 1936.

Ginevra, 06 ottobre 1936

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-first Session on 6 October 1936, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the liability of the shipowner in case of sickness, injury or death of seamen, which is included in the second item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-fourth day of October of the year one thousand nine hundred and thirty-six the following Convention, which may be cited as the Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936:

Article 1
1. This Convention applies to all persons employed on board any vessel, other than a ship of war, registered in a territory for which this Convention is in force and ordinarily engaged in maritime navigation. 2. Provided that any Member of the International Labour Organisation may in its national laws or regulations make such exceptions as it deems necessary in respect of:
(a) persons employed on board,
(i) vessels of public authorities when such vessels are not engaged in trade;
(ii) coastwise fishing boats;
(iii) boats of less than twenty-five tons gross tonnage;
(iv) wooden ships of primitive build such as dhows and junks;
(b) persons employed on board by an employer other than the shipowner;
(c) persons employed solely in ports in repairing, cleaning, loading or unloading vessels;
(d) members of the shipowner's family;
(e) pilots.

Article 2
1. The shipowner shall be liable in respect of:
(a) sickness and injury occurring between the date specified in the articles of agreement for reporting for duty and the termination of the engagement;
(b) death resulting from such sickness or injury.
2. Provided that national laws or regulations may make exceptions in respect of:
(a) injury incurred otherwise than in the service of the ship;
(b) injury or sickness due to the wilful act, default or misbehaviour of the sick, injured or deceased person;
(c) sickness or infirmity intentionally concealed when the engagement is entered into.
3. National laws or regulations may provide that the shipowner shall not be liable in respect of sickness, or death directly attributable to sickness, if at the time of engagement the person employed refused to be medically examined.

Article 3
For the purpose of this Convention, medical care and maintenance at the expense of the shipowner comprises:
(a) medical treatment and the supply of proper and sufficient medicines and therapeutical appliances; and
(b) board and lodging.

Article 4
1. The shipowner shall be liable to defray the expense of medical care and maintenance until the sick or injured person has been cured, or until the sickness or incapacity has been declared of a permanent character.
2. Provided that national laws or regulations may limit the liability of the shipowner to defray the expense of medical care and maintenance to a period which shall not be less than sixteen weeks from the day of the injury or the commencement of the sickness.
3. Provided also that, if there is in force in the territory in which the vessel is registered a scheme applying to seamen of compulsory sickness insurance, compulsory accident insurance or workmen's compensation for accidents, national laws or regulations may provide:
(a) that a shipowner shall cease to be liable in respect of a sick or injured person from the time at which that person becomes entitled to medical benefits under the insurance or compensation scheme;
(b) that the shipowner shall cease to be liable from the time prescribed by law for the grant of medical benefits under the insurance or compensation scheme to the beneficiaries of such schemes, even when the sick or injured person is not covered by the scheme in question, unless he is excluded from the scheme by reason of any restriction which affects particularly foreign workers or workers not resident in the territory in which the vessel is registered.

Article 5
1. Where the sickness or injury results in incapacity for work the shipowner shall be liable:
(a) to pay full wages as long as the sick or injured person remains on board;
(b) if the sick or injured person has dependants, to pay wages in whole or in part as prescribed by national laws or regulations from the time when he is landed until he has been cured or the sickness or incapacity has been declared of a permanent character.
2. Provided that national laws or regulations may limit the liability of the shipowner to pay wages in whole or in part in respect of a person no longer on board to a period which shall not be less than sixteen weeks from the day of the injury or the commencement of the sickness.
3. Provided also that, if there is in force in the territory in which the vessel is registered a scheme applying to seamen of compulsory sickness insurance, compulsory accident insurance or workmen's compensation for accidents, national laws or regulations may provide:
(a) that a shipowner shall cease to be liable in respect of a sick or injured person from the time at which that person becomes entitled to cash benefits under the insurance or compensation scheme;
(b) that the shipowner shall cease to be liable from the time prescribed by law for the grant of cash benefits under the insurance or compensation scheme to the beneficiaries of such schemes, even when the sick or injured person is not covered by the scheme in question, unless he is excluded from the scheme by reason of any restriction which affects particularly foreign workers or workers not resident in the territory in which the vessel is registered.

Article 6
1. The shipowner shall be liable to defray the expense of repatriating every sick or injured person who is landed during the voyage in consequence of sickness or injury.
2. The port to which the sick or injured person is to be returned shall be:
(a) the port at which he was engaged; or
(b) the port at which the voyage commenced; or
(c) a port in his own country or the country to which he belongs; or
(d) another port agreed upon by him and the master or shipowner, with the approval of the competent authority.
3. The expense of repatriation shall include all charges for the transportation, accommodation and food of the sick or injured person during the journey and his maintenance up to the time fixed for his departure.
4. If the sick or injured person is capable of work, the shipowner may discharge his liability to repatriate him by providing him with suitable employment on board a vessel proceeding to one of the destinations mentioned in paragraph 2 of this Article.

Article 7
1. The shipowner shall be liable to defray burial expenses in case of death occurring on board, or in case of death occurring on shore if at the time of his death the deceased person was entitled to medical care and maintenance at the shipowner's expense.
2. National laws or regulations may provide that burial expenses paid by the shipowner shall be reimbursed by an insurance institution in cases in which funeral benefit is payable in respect of the deceased person under laws or regulations relating to social insurance or workmen's compensation.

Article 8
National laws or regulations shall require the shipowner or his representative to take measures for safeguarding property left on board by sick, injured or deceased persons to whom this Convention applies.

Article 9
National laws or regulations shall make provision for securing the rapid and inexpensive settlement of disputes concerning the liability of the shipowner under this Convention.

Article 10
The shipowner may be exempted from liability under Articles 4, 6 and 7 of this Convention in so far as such liability is assumed by the public authorities.

Article 11
This Convention and national laws or regulations relating to benefits under this Convention shall be so interpreted and enforced as to ensure equality of treatment to all seamen irrespective of nationality, domicile or race.

Article 12
Nothing in this Convention shall affect any law, award, custom or agreement between shipowners and seamen which ensures more favourable conditions than those provided by this Convention.

Article 13
1. In respect of the territories referred to in Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall append to its ratification a declaration stating:
(a) the territories in respect of which it undertakes to apply the provisions of the Convention without modification;
(b) the territories in respect of which it undertakes to apply the provisions of the Convention subject to modifications, together with details of the said modifications;
(c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
(d) the territories in respect of which it reserves its decision.
2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
3. Any Member may by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraphs (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.

Article 14
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 15
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 16
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 17
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 18
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 19
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 17 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 20
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 29 Ottobre 1939

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ILO 1936
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Convenzione ILO C52 del 04 giugno 1936

ID 14128 | | Visite: 1868 | Convenzioni ILO

Convenzione ILO C52 del 04 giugno 1936

ID 14128 | 24.07.2021

Convenzione ILO C52 Ferie pagate, 1936.

Ginevra, 04 giugno 1936

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twentieth Session on 4 June 1936, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to annual holidays with pay, which is the second item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-six the following Convention, which may be cited as the Holidays with Pay Convention, 1936:

Article 1
1. This Convention applies to all persons employed in any of the following undertakings or establishments, whether public or private:
(a) undertakings in which articles are manufactured, altered, cleaned, repaired, ornamented, finished, adapted for sale, broken up or demolished, or in which materials are transformed, including undertakings engaged in shipbuilding or in the generation, transformation or transmission of electricity or motive power of any kind;
(b) undertakings engaged wholly or mainly in the construction, reconstruction, maintenance, repair, alteration or demolition of any one or more of the following:
- buildings,
- railways,
- tramways,
- airports,
- harbours,
- docks,
- piers,
- works of protection against floods or coast erosion,
- canals,
- works for the purpose of inland, maritime or aerial navigation,
- roads,
- tunnels,
- bridges,
- viaducts,
- sewers,
- drains,
- wells,
- irrigation or drainage works,
- telecommunication installations,
- works for the production or distribution of electricity or gas,
- pipe-lines,
- waterworks,
- and undertakings engaged in other similar work or in the preparation for or laying the foundation of any such work or structure;
(c) undertakings engaged in the transport of passengers or goods by road, rail, inland waterway or air, including the handling of goods at docks, quays, wharves, warehouses or airports;
(d) mines, quarries and other works for the extraction of minerals from the earth;
(e) commercial or trading establishments, including postal and telecommunication services;
(f) establishments and administrative services in which the persons employed are mainly engaged in clerical work;
(g) newspaper undertakings;
(h) establishments for the treatment and care of the sick, infirm, destitute or mentally unfit;
(i) hotels, restaurants, boarding-houses, clubs, cafés and other refreshment houses;
(j) theatres and places of public amusement;
(k) mixed commercial and industrial establishments not falling wholly within any of the foregoing categories.
2. The competent authority in each country shall, after consultation with the principal organisations of employers and workers concerned where such exist, define the line which separates the undertakings and establishments specified in the preceding paragraph from those to which this Convention does not apply.
3. The competent authority in each country may exempt from the application of this Convention--
(a) persons employed in undertakings or establishments in which only members of the employer's family are employed;
(b) persons employed in public services whose conditions of service entitle them to an annual holiday with pay at least equal in duration to that prescribed by this Convention.

Article 2
1. Every person to whom this Convention applies shall be entitled after one year of continuous service to an annual holiday with pay of at least six working days.
2. Persons, including apprentices, under sixteen years of age shall be entitled after one year of continuous service to an annual holiday with pay of at least twelve working days.
3. The following shall not be included in the annual holiday with pay:
(a) public and customary holidays;
(b) interruptions of attendance at work due to sickness.
4. National laws or regulations may authorise in special circumstances the division into parts of any part of the annual holiday with pay which exceeds the minimum duration prescribed by this Article.
5. The duration of the annual holiday with pay shall increase with the length of service under conditions to be prescribed by national laws or regulations.

Article 3
Every person taking a holiday in virtue of Article 2 of this Convention shall receive in respect of the full period of the holiday either:
(a) his usual remuneration, calculated in a manner which shall be prescribed by national laws or regulations, including the cash equivalent of his remuneration in kind, if any; or
(b) the remuneration determined by collective agreement.

Article 4
Any agreement to relinquish the right to an annual holiday with pay, or to forgo such a holiday, shall be void.

Article 5
National laws or regulations may provide that a person who engages in paid employment during the course of his annual holiday may be deprived of his right to payment in respect of the period of the holiday.

Article 6
A person dismissed for a reason imputable to the employer before he has taken a holiday due to him shall receive in respect of every day of holiday due to him in virtue of this Convention the remuneration provided for in Article 3.

Article 7
In order to facilitate the effective enforcement of the provisions of this Convention, every employer shall be required to keep, in a form approved by the competent authority, a record showing:
(a) the date of entry into his service of each person employed by him and the duration of the annual holiday with pay to which each such person is entitled;
(b) the dates at which the annual holiday with pay is taken by each person;
(c) the remuneration received by each person in respect of the period of his annual holiday with pay.
Article 8
Each Member which ratifies this Convention shall establish a system of sanctions to ensure the application of its provisions.

Article 9
Nothing in this Convention shall affect any law, award, custom or agreement between employers and workers which ensures more favourable conditions than those provided by this Convention.

Article 10
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 11
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 12
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 13
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 14
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 16
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

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Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 22 Settembre 1939

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ILO 1936
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Convenzione ILO C48 del 04 giugno 1935

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Convenzione ILO C48 del 04 giugno 1935

ID 14124 | 23.07.2021

Convenzione ILO C48 Conservazione dei diritti a pensione dei lavoratori migranti, 1935.

Ginevra, 04 giugno 1935

The General Conference of the International Labour Organisation, having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Nineteenth Session on 4 June 1935, and having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the maintenance of rights in course of acquisition and acquired rights under invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance on behalf of workers who transfer their residence from one country to another, which is the first item on the agenda of the Session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-five the following Convention, which may be cited as the Maintenance of Migrants' Pension Rights Convention, 1935:

Article 1
1. There is hereby established between Members of the International Labour Organisation a scheme for the maintenance of rights in course of acquisition with and of rights acquired with compulsory invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance institutions (hereinafter called insurance institutions).
2. References to Members in Parts II, III, IV and V of this Convention shall be construed as including only Members of the International Labour Organisation bound by this Convention.

Article 2
1. The insurance periods spent by persons who have been affiliated to insurance institutions of two or more Members shall, irrespective of the nationality of such persons, be totalised by each such institution in accordance with the following rules.
2. For the maintenance of rights in course of acquisition the periods to be totalised shall be--
(a) contribution periods;
(b) periods in respect of which contributions were not payable but during which rights are maintained under the laws or regulations under which they were spent;
(c) periods during which a cash benefit has been paid under an invalidity or old-age insurance scheme of another Member; and
(d) periods during which a cash benefit has been paid under some other social insurance scheme of another Member, in so far as a corresponding benefit would, under the laws or regulations governing the institution which is totalising, maintain rights in course of acquisition.
3. For the purposes of:
(i) determining whether any conditions as to the qualifying period (minimum duration of liability to insurance) or the number of contributions prescribed for entitlement to special advantages (guaranteed minima) have been fulfilled; ii) the recovery of rights;
(iii) the right to enter voluntary insurance; and
(iv) the right to medical treatment and attendance; the periods to be totalised shall be:
(a) contribution periods; and
(b) periods in respect of which contributions were not payable but which are counted for the purpose of the qualifying period both under the laws or regulations under which they were spent and under the laws or regulations governing the institution which is totalising.
4. Provided that, where under the laws or regulations of a Member periods spent in an occupation covered by a special scheme are alone to be taken into account for the purpose of determining whether a claimant is entitled to certain advantages, the periods to be totalised for the purpose set forth in paragraphs 2 and 3 shall be restricted to periods spent under the corresponding special insurance schemes of other Members or, in respect of a Member with no special insurance scheme for the occupation concerned, to periods spent in that occupation under the insurance scheme applicable thereto.
5. Contribution periods and assimilated periods spent simultaneously with institutions of two or more Members shall be reckoned once for the purpose of totalisation.

Article 3
1. Each insurance institution from which on the basis of the totalised insurance periods the claimant is entitled to benefit shall calculate the amount of such benefit according to the laws and regulations governing the said institution.
2. Benefits or benefit components which vary with the time spent in insurance and are determined with sole regard to the periods spent under the laws and regulations governing the institution liable shall be payable without reduction.
3. Benefits or benefit components which are determined independently of the time spent in insurance and consist of a fixed sum, a percentage of the remuneration taken into account for insurance purpose, or a multiple of the average contribution, may be reduced in the ratio of the periods counted for the purpose of reckoning benefits according to the laws and regulations governing the institution liable to the total of the periods counted for the purpose of reckoning benefits according to the laws and regulations governing all the institutions concerned.
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall apply to any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds.
5. The apportionment of the cost of medical treatment and attendance is not regulated by this Convention.

Article 4
In cases in which the total of the insurance periods spent with the insurance institutions of a Member does not amount to twenty-six contribution weeks, the institution or institutions with which they were spent may decline to recognise any liability for benefit. Periods in respect of which liability for benefit has been so declined shall not be taken into account by any of the other institutions concerned when making the reduction permitted by Article 3, paragraph 3.

Article 5
1. If a person who is entitled to benefit from the insurance institutions of at least two Members would but for this Convention be entitled to receive from any such institution in respect of periods spent with it a benefit greater than the total of the benefits to which he is entitled under Article 3, he shall be entitled to receive from that institution a complementary benefit equal to the difference.
2. Where such complementary benefits are due from more than one institution, the total amount due to the beneficiary shall be the highest such benefit due from any one of them and the liability for this amount shall be apportioned among them in proportion to the complementary benefit which would have been due from each individually.

Article 6
Provision may be made by agreement between the Members concerned for--
(a) the reckoning of benefits by a method which differs from that prescribed in Article 3 but gives a result which is at least equivalent on the whole to that given by applying the said Article, subject to the total of the benefits payable never being less than the highest benefit payable by any one insurance institution in respect of periods spent with it;
(b) enabling an insurance institution of one Member to discharge its liability to the insured person and his dependants by paying to the insurance institution of another Member to which he has become affiliated the capital representing the right in course of acquisition by him at the date at which he ceased to be affiliated to the institution, subject to the latter institution consenting thereto and undertaking to apply the capital for the purpose of crediting rights;
(c) limiting the total of the benefits granted by the insurance institutions of the Members to the amount due on the basis of the totalised insurance periods from the institution governed by the most favourable laws and regulations.

Article 7
A claimant shall not be required to submit his claim for benefit to more than one of the insurance institutions to which he has been affiliated. This institution shall then inform the other institutions mentioned in the claim.

Article 8
For the purpose of converting sums expressed in the currency of another Member, insurance institutions shall, when dealing with claims for benefit, adopt the relation between the two currencies which, on the first day of the quarter during which the claim was submitted, obtained on the principal foreign exchange market of the Member in the currency of which the sum is expressed: Provided that provision may be made for another method of conversion by agreement between the Members concerned.

Article 9
Any Member may decline to apply the provisions of this Part of this Convention in its relations with a Member the laws and regulations of which do not cover the risk in respect of which a benefit is claimed.

Article 10
1. Persons who have been affiliated to an insurance institution of a Member and their dependants shall be entitled to the entirety of the benefits the right to which has been acquired in virtue of their insurance--
(a) if they are resident in the territory of a Member, irrespective of their nationality;
(b) if they are nationals of a Member, irrespective of their place of residence.
2. Provided that any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds may be withheld from persons who are not nationals of a Member.
3. Provided also that, for a period of five years from the first coming into force of this Convention, a Member may reserve the payment of any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds to the nationals of Members with which it has concluded supplementary agreements to that effect.

Article 11
1. Pensions the right to which is maintained under Article 10 shall not be commuted for lump sums smaller than their capital value.
2. Provided that the insurance institution liable for benefit may commute pensions the monthly value of which is inconsiderable for lump sums calculated according to the laws and regulations governing the said institution, subject to the said sums not being reduced on the ground of residence abroad.

Article 12
1. The provisions of the laws or regulations of a Member permitting the reduction or suspension of benefit if the person concerned has concurrent rights to other social insurance benefits or is in employment involving compulsory insurance may be applied to beneficiaries under this Convention in respect of benefits payable under an insurance scheme of another Member or in respect of employment in the territory of another Member.
2. Provided that provisions permitting reduction or suspension in the case of concurrent benefits in respect of the same risk shall not apply to benefits the right to which is acquired under Part II of this Convention.

Article 13
An insurance institution liable for benefit in virtue of this Convention may discharge in the currency of its own country its liability to all persons entitled to such benefit.

Article 14
1. The authorities and insurance institutions of each Member shall afford assistance to those of other Members to the same extent as if they were applying their own laws and regulations relating to social insurance, and more particularly shall, at the request of an institution of any Member, carry out the investigations and medical examinations necessary to determine whether the persons in receipt of benefits for which the latter institution is liable satisfy the conditions for entitlement to such benefits.
2. In so far as the Members concerned do not otherwise agree, the expenses to be repaid for assistance so afforded shall be an amount determined according to the scale of charges of the institution or authority which has afforded assistance or, in the absence of such a scale, the expenditure incurred.

Article 15
Any exemption from fees granted by the laws or regulations of a Member in respect of documents furnished to its authorities or insurance institutions shall be extended to the corresponding documents furnished in connection with the application of this Convention to the authorities and insurance institutions of any other Member.

Article 16
With the consent of the competent central authorities of the Members concerned, an insurance institution liable for benefit to a beneficiary resident in the territory of another Member may, on terms agreed between the two institutions, entrust the insurance institution of the place of residence of the beneficiary with the payment of such benefit on its behalf.

Article 17
Every Member which at the date of its ratification of this Convention has not established such a scheme undertakes to establish within twelve months from that date either:
(a) a compulsory insurance scheme under which pensions are payable at an age not later than sixty-five to the majority of persons employed in industrial and commercial undertakings; or
(b) a compulsory invalidity, old-age and widows' and orphans' insurance scheme covering a substantial
proportion of the persons employed in industrial and commercial undertakings.

Article 18
1. Each Member shall treat the nationals of other Members on the same footing as its own nationals for the purpose of liability to compulsory insurance and for the purpose of insurance benefits, including any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds.
2. Provided that any Member may restrict to its own nationals the right to any subsidy or supplement to or fraction of a pension which is payable out of public funds and granted solely to insured persons who have exceeded a prescribed age at the date when the laws or regulations providing for compulsory insurance come into force.

Article 19
The provisions of this Convention may be derogated from by treaties between Members which do not affect the rights and duties of Members not parties to the treaty and which make definite provision for the maintenance of rights in course of acquisition and of acquired rights under conditions at least as favourable on the whole as those provided for in this Convention.

Article 20
1. For the purpose of assisting Members in applying this Convention there is hereby established in connection with the International Labour Office a Commission consisting of one delegate for each Member together with three persons appointed respectively by the government, employers' and workers' representatives upon the Governing Body of the Office. The Commission shall regulate its own procedure.
2. At the request of one or more Members concerned, the Commission, which shall be guided by the principles and purposes of this Convention, shall make recommendations as to the manner in which it shall be applied.

Article 21
1. Where, prior to the coming into force of this Convention, a pension has not been awarded or the payment of a pension has been suspended on account of the residence abroad of the person concerned, the pension shall be awarded or the payment of the pension resumed in pursuance of the Convention as from the date of the coming into force thereof for the Member concerned.
2. In applying this Convention account shall be taken of insurance periods prior to its coming into force if account would have been taken of such periods if this Convention had been in force during these periods.
3. At the request of the person concerned claims settled before the coming into force of this Convention shall, unless they have been settled by the payment of a lump sum, be reviewed. Review shall not involve the payment of arrears of, or the refund of, benefits for the period prior to the coming into force of the Convention for the Member concerned.

Article 22
1. The denunciation of this Convention by a Member shall not affect the liabilities of its insurance institutions in respect of claims which matured before the denunciation took effect.
2. Rights in course of acquisition which are maintained in pursuance of this Convention shall not lapse by reason of the denunciation thereof: their further maintenance during the period subsequent to the date on which the Convention ceases to be in force shall be regulated by the laws and regulations governing the institution concerned.

Article 23
The formal ratification of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 24
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.

Article 25
As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 26
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of five years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.

Article 27
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 28
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 26 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 29
The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

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Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 10 Agosto 1938

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ILO 1935
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Convenzione ILO C44 del 04 giugno 1934

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Convenzione ILO C44 del 04 giugno 1934

ID 14122 | 23.07.2021

Convenzione ILO C44 Indennità di disoccupazione, 1934.

Ginevra, 04 giugno 1934

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitasi il 4 giugno 1934 nella sua diciottesima sessione, dopo aver deciso di adottare diverse proposizioni relative all’assicurazione contro la disoccupazione ed a diverse forme di assistenza ai disoccupati, questione che costituisce la seconda parte dell’ordine del giorno della sessione, dopo aver deciso che queste proposte prenderebbero le forme di Convenzione internazionale, adotta oggi, ventitrè giugno millenovecentotrentaquattro, la Convenzione che segue e che sarà denominata Convenzione sulla disoccupazione del 1934.

Articolo 1
1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna a mantenere un sistema che assicuri ai disoccupati involontari pei quali vale la presente Convenzione, sia:
a) una «prestazione d’assicurazione» cioè una somma corrisposta in ragione di contributi pagati ad un’assicurazione obbligatoria o facoltativa in base all’impiego del beneficiario;
b) un’«indennità» la quale non sia nè una prestazione d’assicurazione, nè un soccorso concesso come provvedimento dell’assistenza pubblica, ma che può costituire la rimunerazione per un impiego in lavori di soccorso organizzati nelle condizioni previste nell’art. 9;
c) una combinazione di prestazioni d’assicurazione e di indennità.
2. A condizione che esso assicuri, a tutte le persone cui si applica la presente Convenzione, le prestazioni d’assicurazione o le indennità previste pel capoverso primo, questo sistema può essere:
a) un’assicurazione obbligatoria;
b) un’assicurazione facoltativa;
c) una combinazione di sistemi d’assicurazione obbligatoria e d’assicurazione facoltativa;
d) uno dei sistemi indicati sopra completato da un sistema d’assistenza.
3. Spetta alla legislazione nazionale di fissare, dato il caso, le condizioni in cui i disoccupati passano dal regime dell’assicurazione a quello delle indennità.

Articolo 2
1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone abitualmente impiegate con retribuzione di un salario o di uno stipendio.
2. Tuttavia, ciascun membro può prevedere, nella sua legislazione nazionale, le eccezioni ch’esso giudica necessarie per quanto concerne:
a) i domestici;
b) i lavoratori a domicilio;
c) gli assuntori d’opera che occupano impieghi stabili dipendenti dal Governo, dalle autorità locali o da un servizio di utilità pubblica;
d) gli assuntori d’opera intellettuali i cui guadagni dall’autorità competente sono considerati tanto elevati da permettere di mettersi essi stessi al sicuro del rischio di disoccupazione;
e) i lavoratori il cui impiego ha carattere stagionale, quando la durata della stagione è normalmente inferiore a sei mesi e gli interessati non sono ordinariamente occupati, durante il resto dell’anno, in un impiego coperto dalla presente Convenzione;
f) i lavoratori giovani che non abbiano raggiunto una determinata età;
g) i lavoratori che hanno sorpassato una determinata età e sono a beneficio di una pensione o di un assegno di vecchiaia;
h) le persone che sono occupate solo a titolo occasionale o sussidiario in impieghi coperti dalla presente Convenzione;
i) i membri della famiglia dei datori di lavoro;
j) categorie eccezionali di lavoratori pei quali circostanze particolari fanno che non sia necessario o non conveniente applicare le disposizioni della presente Convenzione.
3. I Membri devono far conoscere nei rapporti annuali, presentati da essi sull’ap­plicazione della presente Convenzione, le eccezioni che essi avranno fatto in virtù del paragrafo precedente.
4.  La presente Convenzione non si applica ai marinai, ai pescatori di mare, nè ai lavoratori agricoli, lasciando alla legislazione nazionale il compito di determinare queste categorie.

Articolo 3
In caso di disoccupazione parziale, dovranno essere concesse delle prestazioni d’assicurazione o delle indennità ai disoccupati il cui impiego si trova ridotto entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

Articolo 4
Il diritto a ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato alle condizioni seguenti, da adempirsi dal richiedente:
a) essere idoneo al lavoro e disponibile pel lavoro;
b) essere iscritto presso un ufficio pubblico di collocamento o presso altre ufficio approvato dall’autorità competente e, con riserva delle eccezioni e condizioni che potessero essere prescritte dalla legislazione nazionale, frequentare regolarmente detto ufficio;
c) conformarsi a tutte le altre prescrizioni che potessero essere emanate dalla legislazione nazionale allo scopo di accertare se adempie le condizioni relative alla concessione di una prestazione d’assicurazione o di un’indennità.

Articolo 5
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere sottoposto ad altre condizioni o motivi d’esclusione, in particolare a quelle previste negli art. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Le condizioni e i motivi d’esclusione che non siano quelli previsti negli articoli summenzionati, devono essere indicati nei rapporti annuali, da presentarsi dai membri sull’applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere sub-ordinato all’adempimento di un termine di aspetto durante il quale è prescritto:
a) sia il versamento di un numero determinato di contributi nel corso di un determinato tempo precedente la domanda di una prestazione d’assicurazione o l’inizio della disoccupazione;
b) sia un impiego coperto dalla presente Convenzione durante un determinato tempo precedente la domanda di una prestazione d’assicurazione o d’indennità, o precedente l’inizio della disoccupazione;
c) sia una combinazione dei metodi che precedono.

Articolo 7
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato all’adempimento di un periodo di carenza; la durata e le condizioni d’applicazione di esso devono essere fissate dalla legislazione nazionale.

Articolo 8
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato alla condizione che il richiedente abbia a frequentare un corso d’insegnamento professionale o altro.

Articolo 9
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere subordinato all’accettazione, nelle condizioni da fissarsi dalla legislazione nazionale, di un impiego a lavori di soccorso organizzati da un’autorità pubblica.

Articolo 10
1.  Il richiedente che rifiuti di accettare un’occupazione conveniente può essere escluso, per un periodo adeguato, dal diritto alle prestazioni d’assicurazione o a un’indennità. Non deve ritenersi come conveniente:
a) un’occupazione l’accettazione della quale comporterebbe l’obbligo di abitare in una regione in cui non esiste possibilità di alloggio conveniente;
b) un’occupazione per cui i salari sono inferiori o di cui le altre condizioni d’impiego sono meno favorevoli;
i) a ciò che il richiedente potrebbe ragionevolmente sperare tenendo conto di quanto otteneva abitualmente nella sua professione ordinaria, nella regione in cui era generalmente impiegato, o che avrebbe ottenuto se avesse continuato ad essere impiegato (quando trattasi di impiego offerto nella professione e nella regione in cui il richiedente era abitual­mente occupato da ultimo);
ii) al livello generalmente tenuto in quel momento nella professione e nella regione in cui l’occupazione è offerta (in tutti gli altri casi);
c) un’occupazione disponibile per cessazione del lavoro dovuta a conflitto professionale;
d) un’occupazione tale, per cui, per una ragione diversa da quelle indicate sopra, e tenuto conto di tutte le circostanze, compresa la situazione personale del richiedente, il rifiuto di siffatta occupazione non gli può ragionevolmente essere rimproverato.
2. Il richiedente può essere escluso, per un periodo adeguato, dal diritto alle prestazioni d’assicurazione o all’indennità:
a) se ha perduto il suo impiego in ragione diretta di una cessazione del lavoro dovuta a conflitto professionale;
b) se ha perduto il suo posto per propria colpa o se l’ha volontariamente abbandonato senza motivi legittimi;
c) so ha tentato di ottenere con frode una prestazione d’assicurazione o un’indennità;
d) se esso non si conforma, per trovare lavoro, alle istruzioni di un ufficio pubblico di collocamento o di altra autorità competente, o se l’autorità competente provi che, deliberatamente o per negligenza, esso non ha profittato di un’occasione ragionevole di occupazione conveniente.
3. Il richiedente che, lasciando il suo posto, ha ricevuto dal suo datore di lavoro, in virtù del suo contratto di lavoro, un compenso sostanzialmente uguale alla sua perdita di guadagno durante un determinato periodo, può essere privato del diritto alla prestazione d’assicurazione o alle indennità per la durata di questo periodo. Tuttavia un’indennità di licenziamento prevista dalla legislazione nazionale non potrà essere considerata come un compenso siffatto.

Articolo 11
Il diritto di ricevere una prestazione d’assicurazione o un’indennità può essere limitato a un determinato periodo che normalmente non dovrà essere inferiore a 156 giorni lavorativi e, in nessun caso, inferiore a 78 giorni lavorativi all’anno.

Articolo 12
1. Il pagamento delle prestazioni d’assicurazione non deve essere subordinato allo stato di bisogno del richiedente.
2. Il diritto a ricevere un’indennità può essere subordinato alla constatazione, in condizioni da determinarsi dalla legislazione nazionale, di uno stato di bisogno del richiedente.

Articolo 13
1. Le prestazioni d’assicurazione devono essere pagate in contanti; tuttavia, prestazioni complementari destinate a facilitare al lavoratore la ripresa del lavoro possono essere dato in natura.
2. Le indennità possono essere concesse in natura.

Articolo 14
Tribunali od altre autorità competenti devono essere istituiti, in conformità della legislazione nazionale, per dirimere le contestazioni relative a domande di presta­zioni d’assicurazione o di indennità presentate dalle persone cui si applica la presente Convenzione.

Articolo 15
1. Il richiedente può essere privato del diritto di ricevere prestazioni d’assicurazione o indennità per tutto il periodo in cui esso dimora all’estero.
2. Un regime speciale può essere istituito per i lavoratori di confine che hanno il luogo di lavoro in uno Stato e il luogo di dimora in un altro.

Articolo 16
Gli stranieri devono aver diritto alle prestazioni d’assicurazione e alle indennità nelle stesse condizioni come i nazionali. Tuttavia qualsiasi membro può rifiutare ai cittadini di qualsiasi Stato o membro che non è legato dalla presente Convenzione, la parità di trattamento coi suoi propri cittadini relativamente a prestazioni che provengono da fondi ai quali il richiedente non ha contribuito.

Articolo 17
Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro per essere registrate.

Articolo 18
1. La presente Convenzione vincola solo i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di cui sarà stata registrata la ratificazione da parte del Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla data in cui le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito la Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dopo dodici mesi dalla data a cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Articolo 19
Non appena saranno state registrate dall’Ufficio internazionale del Lavoro le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Esso notificherà loro anche l’avvenuta registrazione delle ratificazioni che gli fossero ulteriormente comunicate da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Articolo 20
1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo spirare di un periodo di cinque anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di cinque anni menzionato nel capoverso precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni nelle condizioni previsto dal presente articolo.

Articolo 21
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applica­zione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 22
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione portante revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova Convenzione portante revisione, implicherebbe di pieno diritto, nonostante l’art. 20 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, sotto riserva che la nuova Convenzione portante revisione sia entrata in vigore;
b) a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione portante revisione, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.
2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore poi Membri che l’avessero ratificata e non ratificassero la Convenzione portante revisione.

Articolo 23
Il testo francese e quello inglese della presente Convenzione faranno parimente fede.

________
Versione non ufficiale
Fonte e Ratifica: Legge 02 Agosto 1952, n. 1305
Entrata in vigore: 10 giugno 1938

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Allegato riservato Convenzione ILO C44 del 04 giugno 1934.pdf
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Circolare prot. 12580 del 28 ottobre 2015

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Circolare prot. 12580 del 28 ottobre 2015

D.M.19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Indirizzi applicativi.

Con il D.M.19 marzo 2015 recante "Aggiornamento delta regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l 'esercizio delte strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002", pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiomamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture.

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Circolare n. 91 del 14 settembre 1961

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Circolare n  91 del 14 settembre 1961

Circolare n. 91 del 14 settembre 1961

Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile

Abrogazione

La Circolare n. 91 del 14 settembre 1961 è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 4 del D.M. 9 marzo 2007:

Art. 4. Abrogazioni e disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- la circolare del Ministro dell’interno 14 settembre 1961, n. 91, recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile;
- il decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1986, recante "Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno".

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Nota 1107 del 22 luglio 2021: indicazioni CTS avvio a.s. 2021-22

ID 14109 | | Visite: 2847 | News Sicurezza

Nota 1107 del 22 luglio 2021

Nota 1107 del 22 luglio 2021: indicazioni CTS su avvio a.s. 2021-22

Nota 1107 del 22 luglio - Nota di accompagnamento indicazioni Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34) su avvio a.s. 2021-22

...

Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).

Tradizionalmente, nel periodo estivo, le Istituzioni scolastiche e l'Amministrazione, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, sono impegnate per garantire il corretto avvio dell'anno scolastico. Da due anni a questa parte, la complessa organizzazione ordinaria deve coniugarsi con il compito straordinario necessario a risolvere le difficoltà generate dall'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2.

In vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2021/22, l'obiettivo prioritario è quello di realizzare le condizioni atte ad assicurare la didattica in presenza a scuola, nelle aule, nei laboratori, nelle mense, nelle palestre, negli spazi di servizio, nei cortili e nei giardini all'aperto, in ogni altro ambiente scolastico. Occorre riuscire a costruire (e a ricostruire) le condizioni relazionali e sociali che forniscono il substrato vitale per l'apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove generazioni.

Siamo tutti consapevoli che l'emergenza pandemica non è conclusa, che la sua evoluzione è mutevole e che per il mondo della Scuola resta fondamentale comprendere, condividere e declinare, per ciascun singolo contesto territoriale e scolastico, le indicazioni tecniche che progressivamente pervengono dalle Autorità sanitarie.

Per queste ragioni si forniscono nel seguito alcuni richiami sintetici all'ultimo parere sanitario in ordine di tempo (n. 34/2021, del 12 luglio u.s.) del Comitato Tecnico Scientifico - CTS (istituito presso la Protezione civile, con compiti di consulenza e supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus). Il predetto
parere (che si allega e al quale si rimanda) è pervenuto in risposta a quesiti avanzati da questo Ministero dell'istruzione.

1) Anno scolastico 2021/2022 - La priorità è la didattica in presenza

Il CTS considera prioritaria la completa ripresa della didattica in presenza, sia per l'essenzialità del valore formativo, che per "l'imprescindibile e indispensabile" suo apporto allo sviluppo della personalità e della socialità degli studenti, provati da lunghi periodi di limitazione delle interazioni e dei contatti sociali. La Scuola, in quanto comunità educante, è ben consapevole di tale necessità.
É necessario continuare ad adoperarsi a tutti i livelli per consentire, sin dall'inizio dell'anno, lo svolgimento in sicurezza delle lezioni in presenza e per evitare per quanto possibile, nell'auspicio di una prossima uscita dalla fase emergenziale, il ricorso alla didattica a distanza.

2) L'obiettivo è estendere la copertura vaccinale nelle scuole

A parere del CTS, il rapido completamento della campagna di vaccinazione del personale della scuola (docente e non docente), come pure degli studenti a partire dai 12 anni, rappresenta lo strumento principale per consentire l'ordinario svolgimento in presenza delle attività didattiche.
In particolare, appare eticamente doverosa la vaccinazione del personale scolastico. Così si era espresso, già mesi or sono, il Comitato Nazionale per la Bioetica: "... Relativamente all'importanza delle vaccinazioni a fronte di situazioni che mettono in pericolo il bene salute del Paese, ... la vaccinazione (ha) un valore non solo sanitario, ma anche etico intrinseco assai rilevante... Il Comitato ritiene che debbano essere fatti tutti gli sforzi per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale ... attraverso l'adesione consapevole ... non escludendo l'obbligatorietà in casi di emergenza, soprattutto per gruppi professionali maggiormente esposti all'infezione e alla trasmissione della stessa..." Vedi.
La percentuale attuale di vaccinazione del personale scolastico è significativa, come attestato dai report settimanali resi disponibili dalla Presidenza del Consiglio dei MinistriCiò nonostante, occorre il massimo sforzo della comunità scolastica per accrescere rapidamente detta percentuale, condizione prima per la ripartenza in sicurezza del prossimo anno scolastico.Analogamente vale per gli studenti dai 12 anni in su, la cui copertura vaccinale consentirebbe, oltre alla presenza in sicurezza a scuola, anche la possibilità di fruire di ulteriori opportunità educative e formative, limitate se non compromesse dalla pandemia.
É perciò necessario che la comunità scolastica, continuando a promuovere la conoscenza ed il rispetto delle regole anti-COVID, nel quadro dei propri compiti istituzionali, operi per far comprendere il valore della vaccinazione, sia ai fini della prevenzione del contagio e della tutela della salute (soprattutto dei soggetti più fragili), sia quale misura per la ripresa della normale vita scolastica e con essa della vita sociale del Paese.

3) Per la sicurezza: distanziamento (laddove possibile) e dispositivi di protezione personale

Il CTS raccomanda "laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presidi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza... di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta". Il distanziamento, quindi, continua a costituire misura prioritaria di sicurezza.
L'impossibilità di mantenere i necessari distanziamenti nelle aule non determinerà però l'automatica interruzione della didattica in presenza quanto, piuttosto, esigerà l'adozione delle altre misure, ormai ben note, di prevenzione del contagio. Ivi incluso l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei locali chiusi.
Nella prospettiva della ripresa in presenza delle attività, ferma la tutela della riservatezza, il CTS raccomanda di assicurare l'osservanza dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie aeree in particolare per le persone non vaccinate e di garantire la tutela degli studenti le cui condizioni patologiche, pur consentendo la frequenza scolastica, li espongano a maggiori rischi associati al contagio da Covid-19.

4) Operatori con mascherine per la somministrazione dei pasti

Il CTS richiama l'uso della mascherina da parte degli operatori durante la somministrazione dei pasti, senza prevedere l'obbligatorio ricorso all'impiego di stoviglie monouso. Trova conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie prescrizioni di distanziamento nelle fasi di ingresso e uscita dai locali dedicati alla refezione e di igienizzazione personale e degli ambienti mensa.

5) Organizzare ingressi e uscite da scuola e rispettare le regole

Permane lo scrupoloso rispetto delle ben note regole di distanziamento, pulizia degli ambienti, lavaggio delle mani, ordinati ingressi e uscite da scuola, astensione dalla frequenza di personale scolastico e studenti con sintomi febbrili o in quarantena, limitazione e controllo negli accessi di personale estraneo,...

6) A scuola non sono necessari tracciamento e screening

In vista della ripresa della frequenza scolastica, il CTS non valuta al momento utili test diagnostici preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.

7) Risorse destinate alle scuole per l'emergenza Covid

É noto che i decreti legge "Sostegni" e "Sostegni bis" assicurano un significativo piano di finanziamenti per la sicurezza delle scuole statali e paritarie.
Per fronteggiare eventuali perduranti necessità organizzative e didattiche, notevoli sono le risorse per la dotazione di personale aggiuntivo statale nel periodo settembre-dicembre 2021. Ci si riferisce, in particolare, ai finanziamenti introdotti nel "Sostegni bis" (in corso di conversione) per attivare "ulteriori incarichi temporanei di personale docente ... finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche ... e ad attivare... ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario... per finalità connesse all'emergenza epidemiologica".
Le risorse finanziarie sono ancor più importanti per lo svolgimento del servizio scolastico nel corso della pandemia. A queste però è indispensabile si uniscano condivisione delle azioni e spirito di comunità, condizioni necessarie per sostenere l'impegno di "fare scuola bene" in ciascun singolo territorio del Paese.
Nell'ottica di "fare bene e in sicurezza", questo Ministero emanerà a breve il "Documento di pianificazione delle attività didattiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (Piano scuola 2021/2022)" finalizzato per quanto possibile alla ripresa in presenza.

8) Presidiare la situazione organizzando l'anno scolastico

Va da sé che quanto fin qui richiamato si intende riferito allo stato attuale della situazione sanitaria. Ulteriori indicazioni, o diverse declinazioni, potranno essere fornite sulla base degli aggiornamenti che il medesimo CTS ritenesse necessari a causa del variare dello stato dei contagi e della diffusione della pandemia.
La mutevolezza (propria delle pandemie virali) costituisce elemento di incertezza. Ma questa non può consentire prevalgano attendismo o "timore di sbagliare", sul dovere di ponderatamente agire per organizzare il nuovo anno scolastico. Il dovere di "buon andamento" non può essere frenato dall'attesa di una sempre nuova circolare, parere tecnico, indicazione guida che definisca, chiarisca, interpreti sempre più e meglio una realtà in divenire e per sua natura cangiante e differenziata. Gli strumenti normativi e le indicazioni tecniche disponibili consentono che in ogni istituzione scolastica continuino ad organizzarsi le modalità concrete di avvio del nuovo anno scolastico.

9) Il metodo: "cucire per ciascuna scuola un abito su misura"

L'obiettivo della ripresa dell'attività didattica in presenza, dopo un tempo difficile di discontinuità, che tuttora si dipana nell'incertezza, suggerisce di condividere quanto più possibile le fasi propedeutiche all'avvio del nuovo anno. Condividere in senso orizzontale, fra Amministrazione e Prefetture, Regioni, Enti locali; fra Amministrazione e Scuole e, nelle Scuole, fra dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, famiglie e studenti. Si tratta cioè, ancora una volta e come sempre, di riandare alla forza traente della specifica, concreta comunità professionale.
Il compito che spetta a ciascuno di noi è quello di "cucire per ogni scuola un abito su misura", e, dentro ogni scuola, un abito su misura per ciascun allievo, come indicava Edouard Claparéde già nel 1920, scrivendo de "La scuola su misura": "Quando un sarto fa un vestito [...] lo adatta alla corporatura del cliente e se questo è grosso e piccolo, non glifo indossare un abito troppo stretto...”.
Tutto ciò a dire che, necessariamente, dobbiamo costituirci come "squadra professionale", dentro ciascuna Scuola, con ciascuna famiglia, tra le varie Scuole, tra Scuola ed Amministrazione. Come ha dimostrato, tra il tripudio generale, la nostra Nazionale di calcio, soltanto formando una squadra in cui il Noi viene prima dell'io, si potrà affrontare il difficile orizzonte che ci attende e a cui siamo chiamati.

...

ESTRATTO DEL VERBALE N. 34 DEL 12 LUGLIO 2021 DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 751 DEL 2021

Il CTS esamina il punto unico dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto alcuni quesiti formulati dal Ministro dell'istruzione con nota dell'8 luglio 2021, al fine di programmare e organizzare le attività connesse all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, tenuto conto del parere già fornito dal Comitato come riportato nel verbale n. 31 del 25 giugno 2021.
I quesiti sono, in particolare, i seguenti:
1. Quale grado di priorità dare alla vaccinazione delle persone in età scolare;
2 Se, in caso di vaccinazione completata al 60% entro la prima settimana di settembre del personale scolastico - docente e non - e degli studenti tra i 12 e i 18 anni, possa essere superata la regola del distanziamento fisico di un metro tra le rime buccali.
In caso di risposta affermativa al secondo quesito, si sottopongono alle valutazioni del CTS le seguenti ulteriori specificazioni:
a) quali misure adottare per garantire la somministrazione dei pasti nelle scuole;
b) quali tipi di test sono raccomandati all'interno delle scuole; con quale frequenza debbano essere effettuati e secondo quali indicazioni di prodotto e di uso;
c) a quali dispositivi e comportamenti per la protezione individuale ricorrere, a compensazione dell'assenza di distanziamento;
d) quali misure di igienizzazione degli ambienti adottare, a compensazione dell'assenza di distanziamento.
Esaminati tali quesiti, dopo approfondita discussione, il CTS osserva quanto segue:
i) il CTS ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni;
ii) la vaccinazione costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della SARS-CoV-2. È, dunque, essenziale, per evitare di dover rinunciare alla didattica in presenza, oltre che alle altre attività di socializzazione in ambiente scolastico, e nel contempo impedire che si generino focolai di infezione, promuovere la vaccinazione nella scuola, tanto del personale scolastico (docente e non docente), quanto degli studenti;
iii) il perseguimento di tali obiettivo giustifica, ad avviso del CTS, l'inserimento/mantenimento del personale della scuola tra le categorie da vaccinare prioritariamente e, vista la recente approvazione del vaccino di Pfizer/BioNTech dai 12 ai 15 anni, l'inserimento, in tali categorie, degli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni;
iv) il CTS ritiene, in particolare, che tutto il personale scolastico debba essere vaccinato ed esprime, in tal senso, una forte raccomandazione al decisore politico, affinché ogni sforzo sia fatto per raggiungere un'elevata copertura vaccinale in queste popolazione, sia promuovendo intense campagne informative, sia attraverso l'individuazione delle ulteriori misure, anche legislative, appropriate per garantire la più elevata soglia di soggetti vaccinati, in particolare in quelle Regioni nelle quali, ad oggi, si continuano a registrare livelli marcatamente inferiori a quelli osservati in altre Regioni, meglio performanti in questo ambito;
v) quanto agli studenti di età eguale o superiore ai 12 anni, benché, per questi ultimi, è noto che lo sviluppo di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente con la campagna vaccinale;
vi) laddove possibile in termini di condizioni strutturali-logistiche esistenti nei presidi scolastici, pagando attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza, il CTS raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale in posizione seduta, questa misura rimanendo prioritaria rispetto alla sicurezza;
vii) laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico (quesito 2.d) per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico;
viii) in questa prospettiva è, comunque, fondamentale favorire, pur nel rispetto del diritto alla riservatezza, l'osservanza, da parte delle persone non vaccinate, della regola di condotta che impone di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree;
ix) il CTS raccomanda, in ogni caso, di porre particolare attenzione alla condizione di studenti con immunodeficienza congenita o acquisita, considerati i rischi gravi associati all'infezione da Covid-19 che caratterizzano tali soggetti;
x) per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti (quesito 2.a), si raccomanda l'utilizzo di personale servente con mascherine (e, ove tale soluzione sia giuridicamente percorribile, anche con green pass). Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza disposable. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti. Vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni);
xi) per quanto riguarda i test (quesito 2.b.), il CTS ritiene che non debbano eseguirsi test in ambito scolastico né screening antigenici o anticorpali per la frequenza scolastica. Nessun test diagnostico preliminare è necessario, mentre - ove tale soluzione fosse giuridicamente percorribile - può ipotizzarsi la richiesta del green pass per il personale. In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti si attivi immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato deve essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente;
xii) quanto, infine, alle misure di igienizzazione degli ambienti (quesito 2.d), si raccomanda la pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, di tutti gli ambienti.

Fonte: Ministero dell'Istruzione

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