Circolare n. 16 Prot. 1823 del 19 Luglio 2002
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi
Il servizio di bunkeraggio rientra senz’altro tra quelli cui l’Ordinamento, anche ai sensi delle rilevanti disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Europea (art.86.2), attribuisce particolare importanza a motivo, tra l’altro, dei considerevoli profili di sicurezza che lo caratterizzano. Ciò nondimeno, il settore non risulta esente dalla considerazione di princìpi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti, quali quelli in materia di concorrenza e mercato di cui alla legge n.287 del 1990, già oggetto della circolare n.520538 del 7 marzo 1997. Ciò premesso, questo Ministero, nell’ottica di contemperare l’opportunità di apertura del mercato a più operatori con la necessità della salvaguardia della sicurezza e la conseguente garanzia di alti standards di efficienza dei mezzi destinati all’espletamento del servizio, nonché di dare un assetto razionale ed omogeneo all’intera materia, ritiene di dover aggiornare le direttive impartite in passato, anche al fine di consentire a codesti Comandi l’individuazione di criteri predeterminati, obiettivi e non discriminatori per valutare le richieste di eventuali nuovi aspiranti fornitori del servizio.
Va innanzi tutto evidenziato che le diverse modalità di effettuazione dell’operazione di bunkeraggio presentano ciascuna proprie peculiarità di ordine tecnico-metodologico, cui consegue un proprio, distinto, grado intrinseco di sicurezza.
In tal senso, risulta evidente che (a parità di altre condizioni), il bunkeraggio da impianto fisso su banchina o quello tramite bettolina, risultano più sicuri di quello tramite autobotte, che espone l’ambito portuale non solo alla “circolazione” di prodotto pericoloso, ma anche alla circolazione di automezzi, con conseguente innalzamento del rischio di incidenti. Tale ultima modalità potrà pertanto essere autorizzata (previo parere della commissione locale ex art.48 reg.nav.mar. integrata da un rappresentante dell’autorità portuale, ove istituita), solo quando dettagliate e motivate prescrizioni stabilite dall’autorità marittima sulla base dei requisiti generali di cui alle linee guida allegate, nonché delle specifiche caratteristiche e necessità del singolo porto, consentano di eliminare dall’operazione ogni possibile rischio di incidente o di inquinamento; in caso contrario, l’operazione potrà legittimamente non essere autorizzata, con provvedimento adeguatamente motivato.
Con la fattiva collaborazione del Ministero dell’interno e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, sono state inoltre redatte le allegate linee guida sulla base delle quali codesti Comandi vorranno emanare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente, un “Regolamento del servizio” che rechi norme e prescrizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni nel porto di competenza.
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