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UNI EN 352:X:2021 Protettori dell’udito

ID 13822 | | Visite: 10111 | News NormazionePermalink: https://www.certifico.com/id/13822

UNI EN 352 X Protettori dell udito 2021

UNI EN 352:X:2021 Protettori dell’udito: le nuove norme di prodotto 2021

ID 13822 | 21.07.2021 / Documento completo allegato / Download EN 352-1 2021 Extract Annex ZA

Documento sulle nuove norme di prodotto 2021 per i protettori dell'udito ai sensi del regolamento (UE) 2016/425 (DPI).

Le norme sono state pubblicate da UNI il 10 Giugno 2021:

- 10 parti della norma EN 352-X:2021 inerenti i Protettori dell'udito

e il 17 Giugno 2021:

- altre 2 norme per i metodi di prova UNI EN 13819-1:2021 - Metodi di prova fisici e UNI EN 13819-2:2021 - Metodi di prova acustici che si aggiungono alla UNI EN 13819-3:2020 - Metodi di prova acustici supplementari.

Le nuove norme stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione individuale dell'udito in relazione al regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale. Le norme saranno armonizzate per il regolamento (UE) 2016/425 come previsto dalle rispettive appendici ZA.

Update 21.07.2021

Norme armonizzate DPI

Pubblicata nella GU 259/8 del 21.07.2021 la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (21.07.2021)

Elenco completo norme armonizzate DPI

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201

All’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«32.

EN 352-4:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

33.

EN 352-5:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore

34.

EN 352-6:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza

35.

EN 352-7:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

36.

EN 352-8:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

37.

EN 352-9:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza

38.

EN 352-10:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»

All’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«22.

EN 352-1:2002

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie

21 gennaio 2023

23.

EN 352-2:2002

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti

21 gennaio 2023

24.

EN 352-3:2002

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso

21 gennaio 2023

25.

EN 352-4:2001

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

EN 352-4:2001/A1:2005

21 gennaio 2023

26.

EN 352-5:2002

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore

EN 352-5:2002/A1:2005

21 gennaio 2023

27.

EN 352-6:2002

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza

21 gennaio 2023

28.

EN 352-7:2002

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

21 gennaio 2023

29.

EN 352-8:2008

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

21 gennaio 2023

Allegato III - pubblicazioni con limitazioni

N.

Riferimento della norma

1.

EN 352-1:2020

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie

Avvertenza: la presente norma non comporta l’obbligo di apporre sul prodotto un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all’allegato II, punto 3.5., secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.

2.

EN 352-2:2020

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti

Avvertenza: la presente norma non comporta l’obbligo di apporre sul prodotto un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all’allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.

3.

EN 352-3:2020

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso

Avvertenza: la presente norma non comporta l’obbligo di apporre sul prodotto un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all’allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.


Le dieci parti della UNI EN 352-X:2021 / EN 13819-1 e 2

EN 352-X è una famiglia di standard che descrive i requisiti del prodotto per i dispositivi di protezione dell'udito:

- EN 352-1, Protezioni per l'udito - Requisiti generali - Parte 1:  Cuffie
- EN 352-2, Protezioni per l'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti
- EN 352-3, Protezioni per l'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso
- EN 352-4, Protezioni per l'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro
- EN 352-5, Protezioni per l'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
- EN 352-6, Protezioni per l'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza
- EN 352-7, Protezioni per l'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro
- EN 352-8, Protezioni per l'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro
- EN 352-9, Protezioni per l'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza
- EN 352-10, Protezioni per l'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

Le 2 nuove nome per metodi di prova per tutti i tipi di dispositivi di protezione dell'udito sono descritti nelle seguenti norme:

- EN 13819-1, Protezioni per l'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisica (2021)
- EN 13819-2, Protezioni per l'udito - Prove - Parte 2: Metodi di prova acustica (2021)

che si aggiungono a:

- EN 13819-3, Protezioni per l'udito - Prove - Parte 3: Metodi di prova acustica supplementari (2020)

Le  norme

UNI EN 352-1:2021
Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie
La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore delle cuffie.
La norma non si applica alle cuffie destinate ad essere montate sui dispositivi di protezione della testa e/o del viso.

UNI EN 352:2:2021
Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti
La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore degli inserti.

UNI EN 352-3:2021
Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso
La norma specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, per la marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore di cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso.

UNI EN 352-4:2021
Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro
La norma si applica a cuffie con risposta in funzione del livello sonoro. Essa specifica requisiti costruttivi, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all'utilizzatore relativi all'incorporazione della funzione di risposta al livello sonoro.

UNI EN 352-5:2021
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore
La norma riguarda le cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore (ANR: active noise reduction). Essa specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni destinate all'utilizzatore riguardanti l'inserimento del dispositivo per la riduzione attiva del rumore.

UNI EN 352-6:2021
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza
Commissioni Tecniche : [Sicurezza] [Dispositivi di protezione individuale] [Dispositivi di protezione dell'udito]
La norma si applica alle cuffie integrate da un dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza. Essa specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all'utilizzatore relativi all'incorporazione del dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza.

UNI EN 352-7:2021
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro
La norma si applica agli inserti dotati di una funzione elettronica di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro. Essa specifica requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e informazioni all'utilizzatore relativi all'incorporazione della funzione di ripristino sonoro con attenuazione in funzione del livello sonoro.

UNI EN 352-8:2021
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro
La norma riguarda le cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro. Essa specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni per l'utilizzatore relative all'installazione di un apparecchio radio al loro interno.

UNI EN 352-9:2021
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza
La norma si applica agli inserti integrati da un dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza. Essa specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e di informazione all'utilizzatore relativi all'incorporazione del dispositivo di comunicazione audio legata alla sicurezza.

UNI EN 352-10:2021
Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro
La norma si applica agli inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro. Essa specifica i requisiti di costruzione, di progettazione, di prestazione, di marcatura e le informazioni per l'utilizzatore relative all'installazione di un apparecchio radio al loro interno.

Le prove

UNI EN 13819-1:2021
Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisici
La norma specifica i metodi di prova fisici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali prove è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di prodotto pertinente.

UNI EN 13819-2:2021
Protettori dell'udito - Prove - Parte 2: Metodi di prova acustici
La norma specifica i metodi di prova acustici per i protettori dell'udito. Lo scopo di tali prove è di consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nella norma di prodotto pertinente

UNI EN 13819-3:2020
Protettori dell'udito - Prove - Parte 3: Metodi di prova acustici supplementari
La norma specifica metodi di prova acustici supplementari per protettori dell'udito con funzioni elettroniche aggiuntive. Lo scopo delle presenti prove è consentire la valutazione delle prestazioni del protettore dell'udito come specificato nelle norme di prodotto appropriate.

EN 352-1:2021

Il documento stabilisce i requisiti per i dispositivi di protezione individuale dell'udito in relazione al regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

Il requisito particolare relativo alla capacità dei dispositivi di protezione dell'udito di ridurre il rumore al di sotto dei livelli limite è affrontato nella norma e richiede che l'attenuazione del suono dei dispositivi di protezione dell'udito, misurata in conformità alla EN ISO 4869-1, non sia inferiore a un minimo specificato. Inoltre, richiede che l'attenuazione del suono misurata sia dichiarata, la selezione di dispositivi di protezione dell'udito adatti alle circostanze individuali può essere effettuata secondo la prassi consolidata.

La norma associato EN 458 copre la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione della protezione dell'udito.

Le parti della EN 352, diverse dalle parti 1, 2 e 3, riguardano l'esecuzione di funzioni aggiuntive alla protezione acustica passiva. I dispositivi di protezione dell'udito che incorporano una o più di queste funzioni sono soggetti ai requisiti e ai test di ciascuna delle parti pertinenti della EN 352-4 fino alla EN 352-10, oltre a quella delle parti 1, 2 o 3, a seconda dei casi.
I requisiti di questo documento riguardano principalmente le prestazioni fisiche e acustiche delle cuffie.

I requisiti di dimensionamento consentono alla maggior parte della popolazione di utenti di essere dotati in modo soddisfacente di cuffie di "taglia media". Gli individui con altre taglie possono essere ospitati da "taglie piccole" o "taglie grandi", che devono essere accompagnate da informazioni sulla gamma di taglie per le quali sono progettate.

Il documento richiede inoltre i valori di attenuazione acustica forniti dalle cuffie antirumore (misurati secondo la norma EN ISO 4869-1) al fine di assistere gli utenti nella scelta del modello di cuffie antirumore più appropriato alle proprie esigenze. Sono inoltre specificati i valori minimi di attenuazione acustica.

Viene specificata una variabilità massima nella perdita di inserzione, misurata oggettivamente dopo una serie di test di prestazione. Il metodo di prova oggettivo facilita solo l'esecuzione di misurazioni comparative e i valori di perdita di inserzione ottenuti differiranno dai valori di attenuazione del suono misurati. Il metodo per determinare i valori di attenuazione del suono, che richiede che le cuffie siano testate mentre sono indossate da soggetti umani, è considerato il metodo di prova di riferimento per la misurazione delle prestazioni acustiche dei dispositivi di protezione dell'udito.
...

D.Lgs. 81/2008

Art. 74 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende (2) per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (1)

Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) 2016/425. (2)
2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: (2)

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto (...);

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Note
(1) Circolare MLPS n. 3 del 1​3 febbraio 2015 - Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
(2) Come modificato dall'art. 2, comma 1 lett. a del decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76 - Requisiti dei DPI 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/425. (1) (2)

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 (2) devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

DPI Terza categoria: obbligo addestramento

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Titolo VIII AGENTI FISICI

Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 187 - Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.
...
Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo IIIcapo II, e alle seguenti condizioni:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016)

Capo III Conformità del DPI
...

Allegato I Categorie di rischio dei DPI

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.

Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo

 

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