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Decisione N. 44/2015

ID 1782 | | Visite: 4809 | Direttiva EMC

DECISIONE N. 44/2015 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA del 15 luglio 2015 concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità negli allegati settoriali sulla compatibilità elettromagnetica [2015/1354]

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

INTEL MOBILE COMMUNICATIONS France S.A.S.
425 Rue de Goa, Le Cargo Bat. B6 Zone des 3 Moulins Antibes,
06600 FRANCIA 5.8.2015
L 208/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

ACCORDO sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America

RAPEX Report 30 del 31/07/2015 N.1 A12/0941/15 Germania

ID 1776 | | Visite: 9517 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 30 del 31/07/2015 

N.1 A12/0941/15 Germania

Approfondimento tecnico: scarpe da volteggio

Il prodotto “scarpe da volteggio”, della marca Krämer, provenienti dall’Italia, sono state volontariamente ritirate dal mercato.

Le parti in pelle nera del prodotto contengono CROMO (VI) (il valore misurato risulta essere superiore a 5,9 mg/kg).

Il CROMO (VI) è classificato come sostanza che può scatenare reazioni allergiche.

Il 1° Maggio 2015 è entrato in vigore il REGOLAMENTO (UE) N. 301/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2014 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti del cromo VI.

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, colonna 2, voce 47, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.

6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1° maggio 2015.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RoHS II FAQ Guidance Document

ID 1762 | | Visite: 10950 | Guide Nuovo Approccio

RoHS 2 FAQ guidance document

RoHS II - Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

The new RoHS Directive 2011/65/EU (RoHS 2) entered into force on 21 July 2011 and requires Member States to transpose the provisions into their respective national laws by 2 January 2013.

The FAQ document was drafted by a Member States working group under a mandate from the RoHS/WEEE Technical Adaptation Committee and takes account of stakeholder input from a consultation on an earlier version.

The FAQs are intended to help economic operators interpret the provisions of RoHS 2 in order to ensure compliance with the Directive’s requirements.

European Commission 2012

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Allegato riservato RoHS II FAQ Guidance Document.pdf
Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
221 kB 134

RAPEX Report 29 del 24/07/2015 N.34 A12/0933/15 Lituania

ID 1760 | | Visite: 9176 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 29 del 24/07/2015 
N.34 A12/0933/15 Lituania

Approfondimento tecnico: Sedia da ufficio

La sedia da ufficio IGO Mod. C112B01 è stata sottoposta al divieto di commercializzazione perché il prodotto non presenta una sufficiente resistenza e stabilità durante l’uso.

Il prodotto non è risultato conforme alla norma tecnica EN 1335.

In particolare, la norma EN 1335-2 “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza”, al paragrafo 4.3, stabilisce che:

La sedia non si deve sbilanciare nelle seguenti condizioni:

a) premendo verso il basso sul bordo anteriore della superficie del sedile nella posizione più sfavorevole;
b) sporgendosi dai braccioli;
c) appoggiandosi contro lo schienale;
d) sedendosi sul bordo anteriore.

Inoltre, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.5:

La sedia dovrebbe essere costruita in modo da assicurare che non ci siano rischi per l'utilizzatore nelle seguenti condizioni:

a) sedendosi sulla sedia, sia centralmente che decentrati ;
b) muovendosi avanti, indietro e lateralmente mentre si è seduti ; 
c) appoggiandosi sui braccioli; 
d) premendo sui braccioli per alzarsi.

Tutti i test per soddisfare i requisiti di sicurezza dei paragrafi 4.3 e 4.5 della norma tecnica EN 1335-2 devono essere eseguiti con i metodi descritti dalla norma EN 1335-3.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Attrezzature a pressione trasportabili: attualizzate le regole ex D.M. 12 settembre 1925

ID 1747 | | Visite: 8198 | Direttiva SPVD

Attrezzature a pressione trasportabili : attualizzate le regole ex D.M. 12 settembre 1925

Definiti le modalità per la richiesta di riconoscimento e l’iter per la verifica iniziale e le ispezioni degli organismi riconosciuti

Importanti adeguamenti per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite e approvate  secondo  il  decreto  12  settembre  1925  e successive serie di norme integrative; è quanto dispone il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2015, n. 159.

Tra i contenuti del provvedimento:

– il riconoscimento degli organismi di controllo;

– le modalità per la richiesta di riconoscimento;

– l‘iter per la verifica iniziale e le ispezioni degli organismi riconosciuti.

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 giugno 2015 Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalita' ivi previste. (15A05089)

Fascicolo Tecnico completo Attrezzatura automatica lavorazione traversini

ID 1541 | | Visite: 15195 | Documenti Riservati Marcatura CE

FT Attrezzatura lavorazione traversini

Fascicolo Tecnico completo Attrezzatura automatica lavorazione traversini Ed. 2024

ID 1541 | 22.04.2024 Ed. 2024 / Documenti Fascicolo Tecnico allegati

Esempio di Fascicolo Tecnico realizzato con CEM4

In allegato all'articolo i documenti esportati:

00. Indice del Fascicolo Tecnico
01. Quadro complessivo stato Stato VR
02. Dichiarazione CE di Conformità
03. Marcatura CE
04. Valutazione dei Rischi RESS all. I (Metodo Classico)

Dati Macchina

Figura 1 - Dati macchina

Valutazione dei rischi

Figura 2 - Valutazione dei rischi

Dichiarazione di conformit

Figura 3 - Dichiarazione CE di Conformità

[box-info]Il Fascicolo, in formato .CEM, per essere visualizzato ed esportato in formato .pdf,  deve essere importato in Certifico Machine 4 con la funzione "Importa macchine".[/box-info]

File CEM importabile Certifico Macchine 4

File CEM importabile Certifico Macchine 4 sito dedicato cem4.eu

Si ringrazia USA Stampi S.r.l. - PG

Collegati
[box-note]CEM4 October 2023 Update
Fascicolo Tecnico Attrezzatura automatica lavorazione traversini
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]

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Allegato riservato 04. Valutazione dei Rischi Report 1 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
829 kB 29
Allegato riservato 03. Targa di Marcatura CE 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
99 kB 24
Allegato riservato 02. Dichiarazione CE di Conformità 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
157 kB 24
Allegato riservato 01. Quadro complessivo stato VR 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
191 kB 23
Allegato riservato 00. Indice del Fascicolo Tecnico 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
72 kB 31
Allegato riservato 04. Valutazione dei Rischi Report 1 2022.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
4462 kB 35
Allegato riservato 03. Targa di Marcatura CE 2022.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
99 kB 20
Allegato riservato 02. Dichiarazione CE di Conformità 2022.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
126 kB 21
Allegato riservato 01. Quadro complessivo stato VR 2022.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
510 kB 20
Allegato riservato 00. Indice del Fascicolo Tecnico 2022.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
72 kB 21
Allegato riservato 04. Valutazione dei Rischi Report 1 2011.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
4524 kB 18
Allegato riservato 03. Targa di Marcatura CE 2011.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
97 kB 68
Allegato riservato 02. Dichiarazione CE di Conformità 2011.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
83 kB 70
Allegato riservato 01. Quadro complessivo stato VR 2011.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
510 kB 93
Allegato riservato 00. Indice del Fascicolo Tecnico 2011.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
148 kB 90

ATEX Guidelines Update: 12.2013

ID 143 | | Visite: 15586 | Guide Nuovo Approccio



ATEX Guidelines Update: 12.2013

Guidelines on the application of directive 94/9/EC of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially Explosive Atmospheres - 4TH Edition - Update Dicember 2013.

Changes with regard to the 4th Edition (September 2012):

- rewording of the second paragraph of the “Note to the 4th Edition – September 2012” 
- new version of Annex II: “Borderline list - ATEX products” (10 July 2013)

Note to the 4th Edition - September 2012
This 4th Edition - September 2012 is the last edition of the ATEX Guidelines on the application of Directive 94/9/EC. 

On 21 November 2011 the Commission issued a Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, within the New Legislative Framework (NLF) alignment package, in order to align the European legislation on ATEX to Decision No 768/2008/EC establishing a common framework for the marketing of products.

The Proposal is currently under discussion at the European Parliament and the Council and its final approbation is expected by the end of 2012 or beginning of 2013. 

When the text of the new aligned ATEX Directive is available, new adapted and restructured ATEX Guidelines will be drafted, in view of entry into force of the new legislation.


DG ENTERPRISE AND INDUSTRY

European Commission
4TH Edition - Update Dicember 2013

Contraffazione: 6 vademecum per il consumatore

ID 1729 | | Visite: 9753 | Non Conformità CE

 

Contraffazione: 6 vademecum per il consumatore

Come si traduce la contraffazione in cifre, quale dimensione occupa nel mercato e nell'economia, come difendersi dai danni che provoca, qual è la normativa che tutela i consumatori in caso di acquisti “falsi”, come distinguere il vero dal falso, questo l’obiettivo dei nuovi VADEMECUM per i CONSUMATORI, che il Ministero ha realizzato insieme alle Associazioni dei Consumatori iscritte al CNCU.

‘Conoscere il problema per affrontarlo meglio' è lo slogan di tutti i vademecum, in lingua italiana e inglese, per guidare il consumatore nella scelta dei prodotti nei diversi settori, imparando a riconoscere gli originali a vantaggio della qualità e della salute.

Leggi i Vademecum, in Italiano o in Inglese, selezionando le parole ITA e ENG:

1. ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
2. INFORMATICA (Apparecchiature)
3. CALZATURE
4. OCCHIALI
5. OROLOGI e OREFICERIA
6. PELLETTERIA

Considerazioni sull'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti ad equipaggiamenti specifici

ID 1704 | | Visite: 8178 | Guide Nuovo Approccio



Considerazioni sull'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE ad equipaggiamenti specifici

Consideration Papers by the ATEX Committee Directive 94/9/EC Product

Consideration Papers concern the application of the Directive to specific equipment, as well as procedures for marking and conformity assessment:

- Filter Units and Vented Silo bins (revised version)
- Gas Turbines (revised version)
- Steam Turbines
- Petrol Pumps (revised version)
- Cables
- Rotating Mechanical Seals
- Safe Openingspdf
- Bucket Elevators
- Fork Lift Trucks (revised version)
- Transportable, pressurised cabins ("modules")
- Clarification for equipment with categories two or three
- Automatically lubricating systems
- Electrical Trace Heating Systems (revised version)
- Different categories within one product, or mixes of equipment and protective systems
- Certificates and CE marking without the name of the original manufacturer(revised version)
- Marking of components with the Notified Body's number
- ExNBG Clarification Sheets: Status and use

Raccolta Adobe Portfolio
Elaborato Certifico 2015

Tutte le Guide Ufficiali UE Nuovo Approccio

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Allegato riservato Consideration Papers ATEX Committee Directive 94 9 EC Product.pdf
Consideration Papers
6677 kB 155

Le indagini Cliniche sui Dispositivi Medici - Ministero Salute

ID 1696 | | Visite: 11656 | Documenti Marcatura CE ENTI



Le indagine Cliniche Dispositivi Medici

La normativa italiana recepisce le specifiche Direttive Comunitarie che regolamentano in modo uniforme, in tutti i paesi della UE, il complesso settore dei dispositivi medici in tutti i suoi molteplici aspetti (requisiti essenziali, caratteristiche tecniche, produzione, indagini cliniche, registrazione dei fabbricanti, organismi notificati, immissione in commercio, vigilanza e sorveglianza sul mercato).

I riferimenti normativi fondamentali sono:

- Decreto legislativo 46/97 (di recepimento della Direttiva Generale 93/42/CEE sui dispositivi medici delle classi III, II e I), modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37.
- Decreto legislativo 507/92 (di recepimento della Direttiva Generale 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi), modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37.
- Decreto legislativo 332/00 (di recepimento della Direttiva Generale 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro), modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37.

Con la presente pubblicazione si intende fornire una breve e pratica illustrazione della vigente normativa nazionale ed europea - comprese le linee guida europee (MEDDEV) - in materia di indagini cliniche con dispositivi medici e di chiarire il ruolo del Ministero della salute nel processo di autorizzazione di tali indagini.

Questo volume, dedicato alla sperimentazione clinica, sarà seguito da ulteriori documenti rivolti ad argomenti di particolare rilevanza quali ad esempio la vigilanza, i dispositivi diagnostici in vitro ed altre tematiche. Esso è rivolto a tutti gli operatori che possono essere interessati all’argomento: Fabbricanti, Sponsor, Comitati Etici, Sperimentatori, Clinici, Associazioni di pazienti ed ulteriori soggetti interessati e non pretende di costituire una guida su questioni etiche o decisionali relative alle indagini cliniche dei dispositivi.

1. Sintesi della normativa rilevante
2. Definizione di dispositivo medico
2.1 Classificazione dei dispositivi medici
3. Requisiti essenziali dei dispositivi medici
4. Valutazione clinica
4.1 Valutazione clinica ai fini della marcatura CE
4.2 Valutazione clinica post-commercializzazione (Post - market Clinical follow-up)
5. L’autorizzazione allo svolgimento di indagini cliniche di dispositivi medici
5.1 Riferimenti normativi specifici
5.2 Indagini condotte con dispositivi privi di marcatura CE per l’uso cui sono destinati
5.3 Indagini condotte con dispositivi marcati per l’uso cui sono destinati
5.4 L’autorizzazione allo svolgimento di indagini cliniche dei dispositivi medici
5.5 Indagini cliniche per le quali è necessario presentare la notifica al Ministero della salute
5.6 Tipologie di indagini
6. La notifica di indagine clinica al Ministero della salute
6.1 Documentazione che il Fabbricante/Sponsor deve inviare al Ministero per avviare un’indagine clinica con dispositivo non marcato CE
6.2 Documentazione in caso di indagini no profit di dispositivi non marcati per l’utilizzo cui sono destinati.
6.3 Documentazione necessaria per la valutazione della idoneità delle strutture allo svolgimento di indagini cliniche.
7. Le strutture Sanitarie idonee allo svolgimento delle indagini cliniche.
7.1 Idoneità delle strutture allo svolgimento delle indagini cliniche pre- market 
7.2 Idoneità delle strutture allo svolgimento delle indagini cliniche post market
8. Alcune considerazioni relative ai comitati etici
9. Emendamenti
9.1 Emendamenti alla indagine clinica pre-market su iniziativa dello Sponsor.
9.1.La domanda di emendamento sostanziale 
9.2 Emendamenti alla indagine clinica pre-market su iniziativa del Ministero
10. Sospensione, conclusione anticipata, Conclusione di una indagine clinica premarket
10.1 Sospensione o interruzione di una indagine clinica da parte del Ministero
10.2 Sospensione o conclusione anticipata di una indagine clinica da parte dello Sponsor
10.3 Sospensione in seguito ad ottenimento della marcatura CE.
10.4 Conclusione di una indagine clinica- Report Finale
11. Segnalazione degli eventi avversi occorsi durante una indagine clinica.
11.1 Situazioni particolari.
12. Impiego di dispositivi medici non marcati al di fuori di una indagine clinica.
12.1 Impiego ad uso compassionevole.
12.2 Impiego “non certificato”.
13. Particolari categorie di dispositivi medici.
13.1 Prove precliniche
13.2 Dispositivi medici che incorporano tessuti di origine animale
13.3 Dispositivi medici che incorporano una sostanza medicinale o un derivato del sangue umano con un'azione accessoria
13.4 Dispositivi attivi
13.5 Software e dispositivi programmabili
13.6 Dispositivi medici sterili o da sterilizzare al momento dell’utilizzo.
14. Quesiti più frequenti sulle indagini cliniche
14. 1 Quesiti Generali
14.2 Quesiti relativi all’avvio di indagini cliniche pre-market.
14.3 Quesiti relativi alla documentazione
da allegare alla notifica di indagini pre market.
14.5 Quesiti relativi alla comunicazione di avvio di indagini post-market tramite modulo on line
14.6 Quesiti relativi alle comunicazioni da inviare durante lo svolgimento di indagini cliniche pre e post market.
14.7 Quesiti relativi alla idoneità delle Strutture sanitarie
APPENDICE A - Normativa rilevante
APPENDICE B - Definizioni relative ai dispositivi medici
Definizioni generali
Definizioni relative alla valutazione clinica e alle indagini cliniche
Definizioni relative alla vigilanza e alla sorveglianza del mercato e agli eventi avversi occorsi in una indagine clinica:
APPENDICE C - Esempi di emendamenti sostanziali e non sostanziali
APPENDICE D - Schema per la redazione di un protocollo clinico in una indagine clinica di dispositivi medici
APPENDICE E - Schema per la redazione del Clinical investigator’s
Brochure (IB)/dossier per lo sperimentatore.

Ministero della Salute
2015

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Ministero Salute 2015
1368 kB 58

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/975 della Commissione del 19 giugno 2015

ID 1681 | | Visite: 7824 | Non Conformità CE



Decisione di Esecuzione (UE) 2015/975 della Commissione del 19 giugno 2015

relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un trapano a percussione importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna.

Divieto di immissione sul mercato, per non conformità ai RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il motivo per l'adozione della misura era la non conformità del trapano a percussione con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE,

- 1.3.2 - Rischio di rottura durante il funzionamento,
- 1.7.3 - Marcatura delle macchine,
- 1.7.4.2 - Contenuto delle istruzioni,

con la motivazione che l'apparecchio non ha superato la prova di resistenza: il telaio si è rotto con il conseguente rischio per l'utente di tagliarsi e/o venire a contatto con gli elementi attivi.

Foto Archivio

Guidance on application of WEEE2 RoHS2 Lifting Equipment (EOTs)

ID 1672 | | Visite: 5727 | Documenti Marcatura CE ENTI



Guidance on application of WEEE2 RoHS2 Lifting Equipment (EOTs)

Position paper of FEM Product Group Cranes and Lifting Equipment Sub-Group Lifting Equipment (EOT) and Hoisting Equipment FEM PG CLE EOT POSITION ON WEEE & RoHS (Recast)

This publication is only for guidance and gives an overview regarding the assessment of WEEE 2 and RoHS 2.

The purpose of this position paper is to provide a assistance of the interpretation of the principles of the 2012/19/EU (WEEE 2) and Directive2011/65/EU (RoHS 2) Recast Directives and guidance on their application of winches, chain hoist or rope hoists and EOT cranes (used professional/industrial).

It is based on the European Commission’s FAQ and Orgalime Guide on RoHS 22, which it complements and refers to.

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Allegato riservato Guidance on application of WEEE2 e RoHS2 to EOTs.pdf
FEM
196 kB 30

RAPEX Report 24 del 19/06/2015 N. 4 A12/0753/15 Germania

ID 1670 | | Visite: 6961 | RAPEX 2015

Temi: RAPEX


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 24 del 19/06/2015 
N.1 A12/0753/15 Germania

Approfondimento tecnico: Orecchini

Il prodotto orecchini “WOMEN’s accessories” Mod. T 556/141212/144 è stato ritirato dal mercato perché contenente una quantità eccessiva di Nickel.

Il Nickel misurato nel prodotto corrisponde a 3,28 µg/cm²/settimana e può causare reazioni allergiche a contatto con la pelle.

Il prodotto, pertanto, non è risultato conforme al Regolamento (CE) 1907/2006 REACH.

Il Nickel fa parte delle sostanze presenti nell’elenco dell’All.XVII del suddetto regolamento. Le sostanze presenti in questo elenco sono sottoposte a ben precise restrizioni in materia di fabbricazione ed immissione sul mercato.

All.XVII Reg. 1097/2007 Sostanza n. 27 - Nickel

N. CAS 7440-02-0
N. CE 231-111-4 e suoi composti

Restrizioni

1. Non è consentito l’uso:

a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione);

b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali:

- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μ/cm2/settimana;

c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 μg/cm2/settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell’articolo.

2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo.

3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX Report 23 del 12.06.2015 N. 12 A12/0723/15 Danimarca

ID 1655 | | Visite: 7695 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 23 del 12/06/2015 
N.1 A12/0723/15 Danimarca

Approfondimento tecnico: Sega elettrica

Il prodotto sega elettrica “Garden” Mod. 77726 (YD-RU01-45A) è stato volontariamente richiamato dal mercato perché non conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alla norma tecnica armonizzata EN 11681-1.

La sega elettrica, difatti, non dispone di un freno catena adeguato ed ha una resistenza meccanica insufficiente sulla protezione anteriore della mano.

Per quanto riguarda la protezione dell’impugnatura anteriore deve avere (in accordo alla norma tecnica EN 11681-1) dimensioni conformi alla norma ISO 6533 e resistenza conforme alla norma ISO 6534.

Inoltre, sempre secondo quanto previsto dalla norma tecnica EN 11681-1, la sega deve essere munita di un sistema non manuale che attivi il freno catena qualora si verifichi un contraccolpo.

L’angolo calcolato di contraccolpo e l’angolo di arresto della catena devono essere determinati con apparati di taglio secondo quanto prescritto dalla norma tecnica ISO 9518.

L’angolo calcolato di contraccolpo o l’angolo di arresto della catena, il minore, non deve essere maggiore di 45°, per motoseghe con cilindrata del motore fino a 80 cm3. La forza di attivazione del freno catena deve essere compresa tra 20 N e 60 N.

Il valore medio dei tempi di frenata non deve essere maggiore di 0,12 s ed il valore massimo dei tempi di frenata non deve essere maggiore di 0,15 s.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Direttiva 2009/127/CE

ID 1653 | | Visite: 13444 | Direttiva macchine

Direttiva 2009/127/CE

ID 1653 | 13.06.2015

Direttiva 2009/127/CE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

(GU L 310/29 del 25.11.2009)

[box-info]Recepimento

Decreto Legislativo n. 124 del 22 giugno 2012 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

(GU n. 180 del 3 agosto 2012)[/box-info]

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

Guideline for the Certification of Wind Turbines - GL

ID 1545 | | Visite: 10923 | Documenti Riservati Marcatura CE



Guideline for the Certification of Wind Turbines

This Guideline was compiled by Germanischer Lloyd in cooperation with the Wind Energy Committee. The Wind Energy Committee consists of representatives from public authorities, wind turbine and component manufacturers, engineering consultants, institutes, universities, technical associations and insurance companies.

1 General Conditions for Approval
2 Safety System, Protective and Monitoring Devices
3 Requirements for Manufacturers, Quality Management, Materials and Production
4 Load Assumptions
5 Strength Analyses
6 Structures
7 Machinery Components
8 Electrical Installations
9 Manuals
10 Testing of Wind Turbines
11 Periodic Monitoring

GL
Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH
www.gl-group.com/GLRenewables

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Allegato riservato Guideline for the Certification of Wind Turbines Edition 2010.pdf
GL 2010
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Direttiva (UE) 2015/863: Modifica all'allegato II RoHS II

ID 1630 | | Visite: 57124 | Direttiva RoHS II

Direttiva UE 2015 863 RoHS III

Direttiva Delegata (UE) 2015/863 | RoHS III

ID 1630 | 04.06.2015 / In allegato

Direttiva Delegata (UE) 2015/863 del 31 marzo 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso. 

(GU L 137/11 4.6.2015)
______

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 2011/65/UE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 22 luglio 2019

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 

Modifica all'allegato II della direttiva 2011/65/UE RoHS II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei:

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1%)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1%)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1%) | New RoHS III
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1%) | New RoHS III
- Dibutilftalato (DBP) (0,1%) | New RoHS III
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1%) | New RoHS III

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Testo consolidato

Vedi il Testo consolidato RoHS

Collegati
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS II
Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato
Direttiva RoHS: Evoluzioni[/box-note]

DPI Dispositivi di Protezione Individuale: La proposta di Regolamento del 27 Marzo 2014

ID 951 | | Visite: 15450 | Regolamento DPI


DPI Dispositivi di Protezione Individuale: il nuovo Regolamento 

Il Regolamento che sostituirà la Direttiva DPI 89/686/CEE.

Il campo di applicazione della proposta di regolamento è stato ampliato rispetto all'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CEE. 

Le esclusioni dei DPI progettati e fabbricati per uso privato contro il calore, l'umidità e l'acqua, di cui all'allegato I della direttiva 89/686/CEE, sono state eliminate. 

Tali prodotti sono inclusi nel campo di applicazione della proposta di regolamento. 

La proposta mantiene le altre esclusioni esistenti e chiarisce che non si applica ai DPI per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a due o tre ruote, oggetto del regolamento UNECE pertinente. 

Sono state aggiunte due definizioni specifiche di DPI al fine di chiarire le procedure di valutazione della conformità applicabili: "DPI adattati singolarmente" e "DPI fatti su misura". 

Inoltre, sono state inserite le definizioni generali della decisione relativa all'NQN.

La proposta semplifica la definizione delle categorie di DPI. La categoria dipende esclusivamente dal rischio da cui il DPI è destinato a proteggere. I rischi che rientrano in ciascuna categoria sono indicati nell'allegato I. I DPI fatti su misura sono definiti come categoria II. 

Le procedure di valutazione della conformità da seguire dipendono dalla categoria di DPI.

La proposta di regolamento modifica la categoria di alcuni tipi di DPI rispetto alla direttiva 89/686/CEE. 

I DPI destinati a proteggere l'utilizzatore dall'annegamento, dai tagli da seghe a catena portatili, dai tagli da getti d'acqua ad alta pressione, dalle ferite da proiettile o da coltello e dal rumore nocivo sono elencati nella categoria III e sono oggetto della procedura di valutazione di conformità più severa. 

La proposta mantiene le procedure di valutazione della conformità applicabili di cui alla direttiva 89/686/CEE. 

Aggiorna tuttavia i moduli corrispondenti in linea con la decisione relativa all'NQN. (Nuovo Quadro Normativo)

Nel modulo B, certificazione UE, sono introdotti requisiti supplementari per quanto riguarda il contenuto minimo e la durata della validità degli attestati di certificazione UE. 

Il modulo prevede una procedura di riesame del certificato.

Il modulo B richiede anche misure specifiche per i DPI adattati singolarmente e per i DPI fatti su misura.

31 marzo 2016: pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

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Allegati Marzo 2014
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Proposta Marzo 2014
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Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1345

ID 1780 | | Visite: 3739 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Decisione di Esecuzione  (UE) 2015/1345 della Commissione del 31 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai cordoncini e ai lacci nell'abbigliamento per bambini, alle sacche porta bambini e ai supporti, alle barriere di sicurezza e ai fasciatoi per uso domestico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1320

ID 1773 | | Visite: 4355 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1320

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1320 della Commissione del 30 luglio 2015 sul ritiro dei riferimenti alle norme relative ai trattieni succhietti, ai succhietti, agli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto e ai barbecue dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I riferimenti alle seguenti norme sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in quanto non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti:

a) EN 12586:1999 ed EN 12586:1999/AC:2002 «Articoli per puericoltura - Trattieni succhietti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

b) EN 1400-1:2002 «Articoli per puericultura - Succhietti per neonati e bambini piccoli - parte 1: Requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al prodotto»;

c) EN 1400-2:2002 «Articoli per puericultura - Succhietti per neonati e bambini piccoli - parte 2: Requisiti generali meccanici e prove»;

d) EN 1400-3:2002 «Articoli per puericultura - Succhietti per neonati e bambini piccoli - parte 3: Requisiti chimici e prove»;

e) EN 13138-2:2002 «Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto - parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da tenere con sé»;

f) EN 1860-1:2003 «Apparecchi, combustibili solidi e accenditori per barbecue - parte 1: Barbecue alimentati con combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova».

ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - Testo Requisiti pdf

ID 1749 | | Visite: 14737 | Documenti Riservati Marcatura CE



ISO/TR 22100-1: Criteri di relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C

Il Rapporto Tecnico ISO/TR 22100-1 di maggio 2015 è lo Standard TR che stabilisce i criteri per la relazione tra la norma tipo A ISO 12100 con le norme ti tipo B e C.

Testo dei Requisiti pdf

Questo rapporto tecnico è stato scritto per assistere il progettista/produttore di macchinari e affini componenti in comprensione e navigazione dei diversi tipi di norme di sicurezza macchine ISO.

Esso identifica i diversi tipi di Standards ISO (vedi Tabella B.1) e spiega la struttura delle norme di sicurezza macchine tipo A, tipo B e C e la loro correlazione con riguardo alla progettazione pratica di macchinari per i quali è deve essere effettuata una riduzione del rischio (rischio tollerabile).

ISO/TR 22100-1:2015 Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards
 
 
 

[box-warning]ISO/TR 22100-1:2021

Aggiornato Rapporto Tecnico al 2021 (Ed. 2a)

ISO/TR 22100-1:2021 “Safety of machinery — Relationship with ISO 12100 — Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards”

Data di pubblicazione: Gennaio 2021

Comitato Tecnico: ISO/TC 199 Safety of machinery

Vedi[/box-warning]

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Allegato riservato ISO TR 22100-1 2015 - EN 12100 and relationship Standartd's tipe B e C.PDF
Testo Requisiti
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EN 12453 Porte motorizzate: Non soddisfa i RESS della Direttiva macchine - Decisione (UE) 2015/1194

ID 1752 | | Visite: 15188 | Non Conformità CE

La norma EN 12453 relativa ai cancelli industriali non soddisfa taluni RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE

Tenuto conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 12635:2002+A1:2008 si è in attesa di una revisione adeguata di tale norma.

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1194 della Commissione del 20 luglio 2015 sulla pubblicazione, con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

E
N 12453 Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza d'uso di porte motorizzate - Requisiti

Nel dicembre 2010, il Regno Unito ha sollevato un'obiezione formale relativamente alla norma EN 12635:2002 +A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Installazione e utilizzo», di cui il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha proposto l'armonizzazione in applicazione della direttiva 2006/42/CE e il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 settembre 2009.

Nell'obiezione formale si contestava il mancato rispetto, nella norma di riferimento EN 12453 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza d'uso di porte motorizzate - Requisiti», di cui al punto 5.1 Installazione e all'allegato D della norma EN 12635:2002+A1:2008, del complesso dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

Le carenze riscontrate nella norma di riferimento EN 12453:2000 riguardavano i punti:

- 4.1.1 Pericoli causati da punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento;
- 4.2 Pericoli causati dall'automazione o dalla fonte di energia;
- 4.4.3 Oltrecorsa dell'anta; 4.5 Influenza della modalità di impiego sul livello del rischio;
- 5.1.1 Eliminazione o salvaguardia dai pericoli causati dai punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento;
- 5.5 Livello minimo di protezione.

Dopo aver esaminato la norma EN 12635:2002+A1:2008 insieme ai rappresentanti del comitato istituito in base all'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione è giunta alla conclusione che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti:

- 1.1.2 Principi d'integrazione della sicurezza;
- 1.1.6 Ergonomia; 1.2.1 Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando;
- 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili;
- 1.3.8.2 Elementi mobili che partecipano alla lavorazione;
- 1.4.1 Requisiti generali dei ripari e dei dispositivi di protezione;
- 1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione;
- 1.5.14 Rischio di restare imprigionati in una macchina di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/EC.

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Allegato riservato Decisione di Esecuzione UE 2015 1194.pdf
Sicurezza d\'uso di porte motorizzate
408 kB 102

RAPEX Report 28 del 17/07/2015 N. 29 A12/0886/15 Belgio

ID 1740 | | Visite: 8379 | RAPEX 2015



RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 28 del 17/07/2015 
N.29 A12/0886/15 Belgio

Approfondimento tecnico: Macchina per il taglio del cartone



La macchina per il taglio del cartone WUXI Mod. HF-C 1600, HCM-2000 è stata sottoposta al divieto di commercializzazione.

Le parti mobili non sono protette e non sono rispettate le distanze di sicurezza. Il prodotto non risulta, pertanto, conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.


Per essere conformi alla Direttiva Macchine, Il Fabbricante deve effettuare una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono il prodotto (Rif. Allegato I, c.1, Dir. 2006/42/CE).


Nel caso in esame la macchina non risulta essere conforme ai RESS (Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute) 1.3.7 ed 1.3.8.


RESS 1.3.7 All.I Dir.2006/42/CE - Rischi dovuti agli elementi mobili


Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.


Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro.

Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.

Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.

RESS 1.3.8 All.I Dir.2006/42/CE - Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili

I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti:

1.3.8.1 - Elementi mobili di trasmissione

I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2.
Se si prevedono interventi frequenti, dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione.
I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti:

1.3.8.2 - Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili che partecipano alla lavorazione devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure
- dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure
- una combinazione di quanto sopra.

Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore, detti elementi devono essere muniti di:
- ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione, e
- ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario accedere.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Recommandations to maintain tower cranes in safe conditions - FEM

ID 1735 | | Visite: 5800 | Documenti Marcatura CE ENTI

Recommandations to maintain tower cranes in safe conditions

The aim of this recommendation is to identify the different operations (content and periodicity) needed to maintain tower cranes in a safe condition.
It gives also guidance for detection of defects and actions to be taken.

This recommendation should be used in absence of manufacturer's requirements or national regulations.
It can also be a guidance for the manufacturer to establish his requirements.

The manufacturer's instructions have priority over this recommendation.
National regulations shall also be considered.

SCOPE
INSPECTIONS
2.1 Daily inspections
2.2 Frequent inspections
2.3 Periodic inspections
2.4 Thorough inspections
ANNEX A SYNTHESIS OF THE RECOMMENDED INSPECTIONS
ANNEX B LIST OF THE PERIODIC INSPECTIONS TO BE PERFORMED
ANNEX C VERIFICATION OF THE HOOKS
ANNEX D EXAMPLE OF REPORT FOR PERIODIC AND THOROUGH INSPECTIONS

FEM

Direttiva macchine 2006/42/CE: Macchine / Quasi-macchine e gli obblighi relativi

ID 1730 | | Visite: 9674 | Documenti Marcatura CE ENTI



Direttiva macchine 2006/42/CE: un interessante articolo sulla differenza fra Macchine e Quasi-macchine e gli obblighi relativi

a firma Derek Coulson

When is a machine not a machine? When it is partly completed 

Derek Coulson* explains the differences between a machine and a partly completed machine with reference to the Machinery Directive 2006/42/EC, and when it is appropriate to issue a Declaration of Conformity (DoC) and a Declaration of Incorporation (DoI).

CE marking of machinery has been with us since 1993, so it is concerning that many machinery users and manufacturers still do not do it properly. The original machinery directive was significantly modified at the end of 2009.

Machinery supplied since then should comply with the current Machinery Directive 2006/42/EC, which defines machinery as:

'an assembly, fitted with or intended to be fitted with a drive system other than directly applied human or animal effort, consisting of linked parts or components, at least one of which moves, and which are joined together for a specific application,'

also

'assemblies of machinery ... or partly completed machinery ... which, in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole,'

It goes on to define partly completed machinery as

''partly completed machinery' means an assembly which is almost machinery but which cannot in itself perform a specific application. Partly completed machinery is only intended to be incorporated into or assembled with other machinery or other partly completed machinery or equipment, forming machinery to which this Directive applies;'

The difference is that machinery must carry CE marking, partly completed machinery must not.

Examples

A robot is a partly completed machine, as it has to be integrated into other machinery to carry out its functions. The hazards need to be addressed by the integrator, rather than the robot manufacturer. Something like a conveyor could be either a machine or a partly completed machine. If it is supplied with controls, and just needs connecting to a power source, then it is a machine and should carry CE marking. If it is controlled by the system it is being incorporated into, it should not carry the CE marking.

When purchasing a standalone machine that works on its own, that does not require any other equipment to feed it, and does not need any other communication with other equipment, it should carry CE marking and be supplied with a Declaration of Conformity (DoC) and an Instruction Manual.

If a machine is purchased that cannot work on its own, one that needs other equipment to work with it, that needs inter-connection, it should be considered as partly completed machinery. CE marking should not be applied, and a Declaration of Incorporation (DoI) and assembly instructions should be supplied. The equipment must not be used until the complex assembly of machines has been CE marked, and is safe.

Responsibilities

End users need to understand what their responsibilities are when ordering machines, as they have a duty to ensure that the equipment being supplied has been CE marked correctly. It is not enough to assume the manufacturer is doing it correctly; the end user should be checking that the equipment is safe, and the documentation is correct.

Under the Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER), Regulation 10 specifies 'Every employer shall ensure that an item of work equipment conforms at all times with any essential requirements ... in which these Regulations apply ...'

Essential Health and Safety Requirements

CE marking is a process that must be followed to ensure that machinery meets the Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) of the Machinery Directive. The manufacturer of the individual machinery should be checking their machinery to ensure it meets the EHSRs and recording the information in a Technical File, along with risk assessments, drawings, calculations and any other information to ensure that the machinery meets the EHSRs and is safe.

If a new machine is being created from a complex assembly of machines, it still needs to go through the CE marking process, a Technical File created, hazards created by linking the machines assessed and reduced or removed, adequate instructions provided for the assembly (not just individual manuals), and a Declaration of Conformity issued when the equipment is safe.

Technical File

The end user has no legal right to see the Technical File for purchased equipment - and often it will not exist in a hard copy form - but end users should be asking to visit the suppliers premises and review the Technical File to ensure that items such as an EHSR report, adequate risk assessments, and other reasonable information, actually exists. If the manufacturer will not allow any such inspection, then consider whether that supplier is the best one to use. Do not expect the manufacturer to supply a copy of the Technical File because there is too much information, and some of it will have intellectual property rights.

Manufacturers are also in a difficult position because many purchasers are aware that CE marking is a requirement and they want to see it on the machine, and the documentation. They often do not understand that it is a criminal offence to apply CE marking where it should not be, and pressure is applied on sales people within manufacturing organisations to provide what the customer wants to see, whether it is correct or not.

Complex assembly of machines

When machines are linked together to create a production line or complex assembly, the person assembling the line has the responsibility for the CE marking, and should create a Technical File, address the EHSRs, carry out risk assessments and ensure that the machines, and the interfaces between machines, are safe and compliant. The person responsible for this could be the end user, a prime contractor or someone appointed to take the responsibility. The contract should define who will be responsible for the CE marking of the assembly. If it is not addressed, the end user will probably end up having the responsibility, and it may be missed in the commissioning process.

There are many things that need to be considered: for example, how safety functions are connected on a number of machines, how the emergency stop system works, how interlocks work, and how to ensure that the complex assembly is safe to use. This requires discussions and design reviews with users, designers and integrators to develop a functional safety specification. There are European Normative standards (EN standards) that should be followed to ensure the functional safety of the equipment is assessed correctly, then validated. This results in a report that should be part of the Technical File, but the end user should also be provided with a copy. This is important, as if the equipment is modified in the future, this validation may need to be reviewed and reassessed. Similarly, individual machines require the same information to be available. Compliance with these standards usually requires experienced electrical engineers who understand the basics of functional safety.

End users should also be considering items such as consistency of control colours. It is a little known fact that within the electrical standard EN 60204-1 (section 10) the preferred colour for a Start control is white, while the preferred colour for Stop is black. Many machines come with green Start and red Stop, which is acceptable within the standard; however, where there is a complex assembly of machines, consistency should be applied across the system. End users also need to ensure that machinery across their sites have consistent colours, especially where operators often use different machines. Consideration should also be given to makes of components for maintenance consistency, types of guard fixings, to ensure operators are not provided with tools that allow them to dismantle parts of the machinery they should not have access to.

Maintenance considerations

The person responsible for CE marking the complex assembly needs to consider such tasks as maintenance. An individual machine may be accessible for maintenance, but when there are hoppers, gantries and other equipment in the area, then maybe access is not as easy as the original manufacturer intended, meaning that additional access platforms may need to be added. Consideration must be given to how to get tools, spare parts and components to the areas where they are needed. If access is by a ladder then it is difficult to get tools and equipment up them safely, so maybe better access needs to be provided in order that they can be lifted by forklift truck or overhead crane. If there is room for stairs, they should be provided.

If the Essential Health and Safety Requirements are addressed for each machine and assembly of machines, then all of these items, and more, should be identified, and the design should ensure that the equipment is safe to use and maintain.

It is important that someone is allocated this responsibility within the contract, and that the correct documentation is provided. As a start, it helps if the end user knows what to look for in the documentation.

Documentation

A partly completed machine should come with a Declaration of Incorporation to the Machinery Directive, the only European Directive with which a Declaration of Incorporation is used. This is a legal document, the equipment should be identifiable, by model, type, serial number, name and address of manufacturer, and this information should be repeated on the machine plate so it is obvious to which machine the Declaration applies. This should be a document supplied with the machine, not a download from a website. A list of the EHSRs that have been addressed should be provided on the Declaration of Incorporation, along with the name and address of the responsible person; the name should be printed and a signature shown. The name and address of the person responsible for compiling the Technical File should also be on the Declaration. This person should be based in Europe so that the authorities can access the Technical File if required. There should be a statement specifying that the equipment must not be used until the equipment into which it is being incorporated complies with all applicable EHSRs.

When a machine or complex assembly of machines has been installed and made safe, a Declaration of Conformity should be issued. This should list all Directives applied, should have all information to identify the machinery or complex assembly of machines, and should list any standards applied. The responsible person should sign and date the Declaration; the name and job title should be printed, as should the name and address of the person responsible for compiling the Technical File. The Declaration on the Declaration of Conformity should state that the machinery identified complies with all relevant Essential Health and Safety Requirements applicable. Finally the CE marking should be applied.

In conclusion, CE marking is something that should be considered from the start of the project. The Essential Health and Safety Requirements are a key part to CE marking so, if they are not addressed, it is likely things will be missed. Contracts need to specify where responsibility lies, and do not assume that because a company is large, they are doing it right, whether that company is the buyer or seller.

Follow the link for more information about CE marking and CE Audit services available from Safe Machine Ltd.

About the author

Derek Coulson is a Technical Advisor with Safe Machine Ltd and has been assisting companies with CE marking of machinery since 1995. He delivers many of the PPMA machinery safety seminars, which are regularly held in Manchester, Northampton and Dublin. These cover topics include the Machinery Directive, Machinery Risk Assessment, Provision and Use of Work Equipment Regulations, Machinery Guarding and Safety in Robotic Automation.

Fonte: machinebuilding.net

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1085

ID 1706 | | Visite: 8963 | Non Conformità CE



Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1085

Non conformità di macchine per la preparazione di legna da ardere

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1085 della Commissione del 2 luglio 2015 concernente una misura adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB.

[notificata con il numero C(2015) 4428]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue:

La Svezia ha comunicato alla Commissione una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia.

Le macchine per la preparazione di legna da ardere erano munite della marcatura CE, conformemente alla direttiva 2006/42/CE.

Il motivo comunicato dalla Svezia per l'adozione della misura era la non conformità delle macchine per la preparazione di legna da ardere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui ai punti dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

1.1.2 (principi d'integrazione della sicurezza)
1.3.7 (elementi mobili)

le macchine non sono infatti munite di ripari o dispositivi di protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili.

La Commissione ha invitato la Hammars Verkstad AB a presentare le sue osservazioni in merito alla misura adottata dalla Svezia.

La Hammars Verkstad ha risposto alla Commissione che il dispositivo per tagliare i tronchi che ha sostituito sia una sega che un apposito dispositivo spaccalegna presenta nel suo insieme un rischio di lesione per gli utilizzatori nettamente inferiore.

La Commissione ha richiesto al fabbricante documenti giustificativi che comprovino l'argomento concernente la classificazione del rischio nell'ambito della valutazione di conformità svolta.

Non è pervenuta alcuna risposta.

L'esame delle prove fornite dalla Svezia dimostra che le macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE- 790 20 Grycksbo, Svezia, non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 2006/42/CE e che tale mancata conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori.

È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Svezia, di vietare l'immissione sul mercato delle macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia.

Divieto immissione mercato seghetto alternativo - Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067

ID 1703 | | Visite: 13531 | Non Conformità CE



Divieto immissione sul mercato di un seghetto alternativo - Spagna

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067 della Commissione del 10 luglio 2015 relativa a una misura adottata dalla Spagna, in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd (Cina)
[notificata con il numero C(2015) 4360]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF-55-1, fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd (Cina), importato da Adeo Service (Francia) e distribuito in Spagna da Leroy Merlin (Spagna).

- Il seghetto alternativo era provvisto della marcatura «CE», in conformità alla direttiva 2006/42/CE.

La misura è stata adottata poiché il seghetto alternativo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punti:

1.3.2 - Rischio di rottura durante il funzionamento,
1.3.4 - Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli,
1.4.1 - Requisiti generali per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.2 - Requisiti particolari per i ripari.

L'apparecchio non ha infatti superato la prova di resistenza e presenta rischi di taglio e di accesso alle parti attive.

La Spagna ha informato il distributore e l'importatore di tali carenze.

L'importatore ha adottato volontariamente le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.

La documentazione disponibile, le osservazioni formulate e le misure adottate dalle parti interessate dimostrano che il seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF-55-1, non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE.

È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Spagna.

La misura adottata dalla Spagna per vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF- 55-1, fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd, è giustificata.

RAPEX Report 25 del 26/06/2015 N. 14 A12/0784/15 Francia

ID 1689 | | Visite: 7931 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 25 del 26/06/2015 
N.14 A12/0784/15 Francia

Approfondimento tecnico: set per manicure

Il prodotto “set manicure per bambini” S&Li Cosmetics – Kimyon, Mod. SLI 22055, è stato ritirato dal mercato e distrutto, perché contenente antimonio (180 mg/kg).

Presentando un rischio chimico, il prodotto non risulta conforme alla Dir. 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli.

La Dir. 2009/48/CE al CAPO III, art.10, p.1-2, specifica che:

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti, per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza, dall’allegato II.

2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Parte III, All.II, p.13 (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute dei Giocattoli – Proprietà chimiche):

Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Rettifica della direttiva PED 2014/68/UE del 23.10.2015

ID 1677 | | Visite: 6499 | Direttiva PED

Rettifica della direttiva PED 2014/68/UE

23.06.2015

Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

A pagina 184, articolo 14, paragrafo 7:

anziché: «7.In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.»,

leggi: «7.In deroga ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.»;

a pagina 200, articolo 48, paragrafo 2:

anziché: «2.Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 1o giugno 2015.»,

leggi: «2.Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016.»

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato"

ID 1671 | | Visite: 15102 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Evoluzione Direttiva sulla Sicurezza generale dei Prodotti 2001/95/CE

ID 1671 | 21.06.2015

Evoluzione Direttiva sulla Sicurezza generale dei Prodotti 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato"

[box-info]GU 23.05:2023: Pubblicato il Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR)

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (GU L 135/1 del 23.5.2023)

La direttiva 2001/95/CE è abrogata dal 13 dicembre 2024.[/box-info]

La direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti (DSGP) contiene le principali disposizioni in materia di sicurezza che devono essere rispettate per molti prodotti di consumo: dispone che i prodotti di consumo siano sicuri, regolamenta la normazione, impone obblighi agli Stati membri e alle autorità nazionali di vigilanza del mercato e stabilisce procedure per lo scambio di informazioni e per l'intervento rapido relativo ai prodotti non sicuri.

La direttiva 2001/95/CE va rivista per aggiornare le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti e adeguarle, per quanto possibile, a quelle in vigore per i prodotti armonizzati.

In particolare, gli obblighi degli operatori economici (soprattutto le disposizioni in tema di identificazione e tracciabilità) vanno rafforzati per dare alle autorità di vigilanza del mercato i mezzi necessari per svolgere le loro attività in modo efficace.

Oggi la Commissione ha adottato il pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato", un insieme di misure per semplificare e rendere più omogenee le norme di sicurezza applicabili ai prodotti non alimentari, per razionalizzare le procedure e migliorare il coordinamento e il monitoraggio delle attività di vigilanza del mercato nell'UE.

Il pacchetto comprende:

- una proposta di nuovo regolamento sulla sicurezza dei prodotti di consumo;
- una proposta di regolamento unico sulla vigilanza del mercato dei prodotti;
- la comunicazione "prodotti più sicuri e conformi per l'Europa", che delinea un piano pluriennale per la vigilanza del mercato;
- una relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008, compresa una valutazione finanziaria.

Collegati
[box-note] Regolamento (UE) 2023/988
Direttiva 2001/95/CE Sicurezza Generale Prodotti
Evoluzione Direttiva 2001/95/CE (DSGP): Il nuovo pacchetto "sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Codice del Consumo[/box-note]

EN ISO 14119:2013 Interblocchi

ID 324 | | Visite: 27637 | Documenti Riservati Marcatura CE

EN ISO 14119 2013

EN ISO 14119:2013 Dispositivi di interblocco associati ai ripari

ID 324 | Rev. 1.0 del 25.11.2020 / Documento di lavoro completo allegato

La norma EN ISO 14119:2013 specifica i principi per la progettazione e la scelta, indipendentemente dalla natura della fonte di energia, dei dispositivi di interblocco associati ai ripari.

Essa tratta le parti dei ripari che azionano i dispositivi di interblocco.

[panel]EN ISO 14119:2013 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta

Data entrata in vigore: 02 ottobre 2013

Sostituisce: EN 1088:1995+A2:2008

Recepita in Italia UNI EN ISO 14119:2013 (Entrata in vigore: 21 novembre 2013)

Norma armonizzata Direttiva 2006/42/CE Macchine[/panel]

I requisiti per i ripari che proteggono le persone dai pericoli di natura meccanica sono trattati dalla ISO 14120:2015 mentre l’elaborazione del segnale dal dispositivo di interblocco per l’arresto e l’immobilizzazione della macchina è trattato dalla EN ISO 13849-1:2015 o EN 62061:2005.

_________

Classificazione

Un dispositivo di interblocco è costituito da 3 elementi:

[panel]- attuatore,
- sistema di azionamento,
- sistema di uscita.[/panel]

Tabella 1

Tabella 1 – Panoramica dispositivi di interblocco

Tipo 1: dispositivo di interblocco con un interruttore di posizione attuato meccanicamente con un attuatore non codificato

Figura 1

Fig. 1 - Tipo 1 interblocco con azionamento a camma (riparo aperto)

Tipo 2: dispositivo di interblocco con un interruttore di posizione attuato meccanicamente con un attuatore codificato

Figura 2

Fig. 2 - Tipo 2 interblocco con azionamento a chiavetta (riparo aperto)

Tipo 3: dispositivo di interblocco con un interruttore di posizione attuato senza contatto con un attuatore non codificato

Tipo 4: dispositivo di interblocco con un interruttore di posizione attuato senza contatto con un attuatore codificato

Figura 3

Fig. 3 - Tipo 3 o 4 interblocco con azionamento senza contatto codificato o non codificato (riparo chiuso)

Dispositivi di TIPO 1

Figura 4

Legenda
A: Riparo mobile
B: Attuatore (camma)
C: Interruttore di posizione
1: senso di apertura

Fig. 4 – Camme rotanti

_________

Valutazione della forza di ritenuta

Tabella 4

Tabella 4 – Valutazione della forza di ritenuta

_________

Analisi elusione dispositivi

Figura 13

Fig. 13 – Analisi possibilità elusione dispositivi

Tabella 5

Note
a Modi operativi
b Vantaggi senza riparo: 0 = nessuno; + = limitati; ++ = sostanziali

Tabella 5 – Matrice analisi possibile elusione

Analisi elusione dispositivi

Scelta del dispositivo

La scelta del dispositivo dipende da:

[panel]Temperatura
Umidità
Sporco
Shock/vibrazioni
Atmosfera esplosiva
Forze di ritenuta necessarie[/panel]

Il seguente diagramma di flusso riepiloga tutti i passaggi necessari per l’applicazione della norma EN ISO 14119:2013.

Diagramma applicazione

Fig. 14 – Scelta del dispositivo, applicazione EN ISO 14119:2013

...

Segue in allegato (Documento di lavoro | Foglio di calcolo valutazione elusioni)

Fonti
EN ISO 14119:2013
Linea guida INAIL - Il defeating di un dispositivo di interblocco associato ai ripari

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 25.11.2020 Aggiornamento normativo Certifico Srl
0.0 18.06.2015 --- Certifico Srl

Maggiori Info e acquisto Documento

Collegati
[box-note]Direttiva Macchine 2006/42/CE
Norme Armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE (DM)
Macchine: misure di protezione e dispositivi complementari
ISO/TS 19837:2018 - Trapped key interlocking devices
EN ISO 14119 Allegato I: analisi della forza di tenuta interblocchi
Interblocchi e sicurezza positiva: esempi di installazione[/box-note]

Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124

ID 1654 | | Visite: 12218 | Direttiva macchine

Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

(GU n. 180 del 3 agosto 2012)

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva 2009/127/CE[/box-note]

Decisione ritiro dal mercato decespugliatore: Non Conformità RESS 1.4.1, 1.4.2, 1.7.3

ID 1647 | | Visite: 9150 | Non Conformità CE

Decisione ritiro dal mercato decespugliatore

del 10.06.2015

Non Conformità RESS 1.4.1, 1.4.2, 1.7.3

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/903 DELLA COMMISSIONE del 10 giugno 2015 relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per proibire l'immissione sul mercato di un decespugliatore fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd (Cina)

notificata con il numero C(2015) 3800
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a proibire l'immissione sul mercato del decespugliatore modello N1E-SPK-200 (CB200-08), fabbricato dalla NINGBO SPARK TOOLS Co Ltd (Cina), importato dalla ADEO SERVICES (Francia) e distribuito in Spagna dalla LEROY MERLIN (Spagna).

(2) Il decespugliatore recava la marcatura «CE» in conformità alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

(3) L'adozione di tale misura era giustificata dalla non conformità del decespugliatore alle prescrizioni essenziali in materia di salute e sicurezza stabilite all'allegato I, punti:

- 1.4.1 (Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione),
- 1.4.2 (Requisiti particolari per i ripari)
- 1.7.3 (Marcatura delle macchine),

della direttiva 2006/42/CE, in quanto la distanza tra il piano di taglio e il bordo di protezione dello strumento era inferiore a 10 mm, con il conseguente rischio di taglio.

(4) La Spagna ha informato il distributore di tale carenza. Il distributore ha adottato le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.

(5) La documentazione disponibile, le osservazioni formulate e le misure adottate dalle parti interessate dimostrano che il decespugliatore modello N1E-SPK-200 (CB200-08) non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alla direttiva 2006/42/CE.

Decisione Esecuzione Commissione UE 2015/903
del 12.06.2015

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Allegato riservato Decisione Esecuzione Commissione UE 2015_903.pdf
Ritiro mercato decespugliatore
310 kB 51

API Standard 610/ISO 13709 Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries

ID 1196 | | Visite: 23501 | Documenti Riservati Marcatura CE

Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industries

ISO 13709:2009 (Identical),  Centrifugal pumps  for petroleum, petrochemical and natural gas industries

API Standard 610/ISO 13709

This  International  Standardspecifies  requirements  for  centrifugalpumps,  including  pumps  running  in  reverse  as hydraulic power recovery turbines,for use in petroleum, petrochemical and gas industry process services.

This International Standard is applicable to over hung pumps,between-bearings pumps and vertically suspended pumps (see Table 1).

Clause provides requirements applicable to specificty pes of pumps.

All other clauses of this International Standardar e applicableto all pump types. Illustrations are provided of the various specific pump types and the designations assigned to each specific type.

Relevant industry operating experience suggests pumps produced to this International Standard are cost effective when pump ingliquids at conditions exceeding anyone ofthefollowing:

- dischargepressure (gauge)                    1 900 kPa(275 psi; 19,0 bar)

- suction pressure (gauge)                      500 kPa(75 psi; 5,0 bar)

- pumping temperature                          150 oC (300 oF)

-  rotative speed                                    3 600 r/min

- rated totalhead                                   120 m(400ft)

- impeller diameter, overhungpumps        330 mm(13 in)

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Allegato riservato ANSI-API 610-11th.pdf
Centrifugal Pumps Petroleum - Petrochemical - Natural Gas Industries
4406 kB 83

Energy-Efficiency with Electric Drive Systems - CEMEP

ID 1629 | | Visite: 6521 | Documenti Marcatura CE ENTI



Energy-Efficiency with Electric Drive Systems

The Energy-Using Products (EuP) Directive (2005/32/EC) of 6 July 2005 defines the requirements for the eco-friendly design of energy-using products. On 21 October 2009, a revised version of this directive came into force, and the EuP Directive became the Energy-Related Products (ErP) Directive (2009/125/EC). 

The ErP Directive extends the requirements to cover the eco-friendly design of products relevant to energy consumption, but otherwise remains unchanged. As a framework directive, however, it is valid only for those products for which there is what is called an ‘implementing measure’ with product-specific requirements.

For three-phase asynchronous motors, this is the case with the Regulation (EC) 640/2009 and the amending Regulation (EU) 4/2014.

Product-related statutory regulations The Regulation (EC) 640/2009 of 22 July 2009 is the product-related regulation governing drive system technology.

It defines the efficiency classes for motors supplied directly from the mains, the requirements for the use of variable speed drive technology and the time schedule for implementation.

Scope
The Regulation (EC) 640/2009 applies to threephase asynchronous motors with a squirrelcage rotor for 50 Hz or 50/60 Hz with the following properties:

- Rated voltage up to 1,000 V;
- Rated output from 0.75 to 375 kW;
- Number of poles 2, 4 or 6;
- Rated for continuous operation.

Time schedule for implementation

The individual requirements come into force in accordance with the following time schedule (Fig. A):

- Since 1 January 2015, motors with a nominal output power from 7.5 to 375 kW placed for the fi rst-time on the market must either be effi ciency class IE3 or efficiency class IE2, but may then be operated/equipped only with a variable speed drive.
Motors with a nominal output power from 0.75 to 7.5 kW placed for the first-time on the market must be at least efficiency class IE2.

- From 1 January 2017, the following regulation will apply: motors with a nominal output power from 0.75 to 375 kW placed for the fi rst-time on the market must either be at least effi ciency class IE3 or efficiency class IE2, but may then be operated only with a variable speed drive.
The most energy-effi cient solution depends on the application involved, and should be determined in each individual case by the operator or planner of the system concerned.
With fullload applications, an IE3 motor should be selected, while with variable load systems speed control with a variable speed drive can produce substantial savings.

Ongoing standardisation 

Standards are recommendations and become legally binding when used in statutory instruments and/or business agreements.

The international standard IEC 60034-30-1, defines the efficiency classes (IE Code) for three-phase low-voltage motors directly connected to the mains:

- IE1 (standard efficiency)
- IE2 (high efficiency)
- IE3 (premium efficiency)

In future, the IEC 60034-30 standard will be divided into two parts:

- Part 1: Efficiency classes of line operated motors
- Part 2: Efficiency classes of inverter operated motors


Fig. A

 

April, 2015

CEMEP

European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Electronics
Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
1020 Brussels, Belgium
www.cemep.eu
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Allegato riservato CEMEP Energy Efficiency with Drive Systems 2015.pdf
CEMEP 2015
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Libro Bianco Confindustria-Accredia

ID 1600 | | Visite: 6630 | Documenti Marcatura CE ENTI

Libro Bianco

Le Prove, i Controlli, le Valutazioni e le Certificazioni per i prodotti, i servizi, le aziende ed i professionisti

Il Libro Bianco è il risultato di un’analisi effettuata su due importanti famiglie di servizi di attestazione della conformità: la sfera cogente e la sfera volontaria.

Le direttive e le norme,che stabiliscono la regolamentazione tecnica rispetto alla quale viene operata la valutazione di conformità di terza parte indipendente, sono state scelte analizzando quelle che maggiormente vengono richieste dal mercato agli Organismi di Certificazione (OdC) o Organismi Notificati (ON).

Ciò che viene presentato rappresenta solo un campione dell’intero pacchetto normativo, rispetto al quale si opera l’attestazione di conformità e l’attività di ispezione tecnica in genere.

Per ognuno di questi prodotti normativi è stato individuato, tra le Associazioni degli OdC, un esperto disponibile a fornire il suo contributo a predisporre un primo documento, da condividere successivamente con almeno altri due/ tre esperti di altre associazioni, in modo da elaborare documenti armonizzati che evidenziassero una serie di aspetti caratterizzanti: la norma, il mercato dei clienti utilizzatori delle attestazioni di conformità, gli operatori dei servizi di attestazione della conformità, il sistema di sorveglianza (azione di controllo operato sugli OdC e ON) e di vigilanza (azione operata sui costruttori/distributori).

L’obiettivo principale dell’analisi è stato quello di raccogliere gli aspetti caratteristici della attestazione di conformità, delcontrollo e della vigilanza, in forma scritta e armonizzata, redatta da un insiemesignificativo di professionisti e di addetti ai lavori che operano nelle società di certificazione, ispezione e nei laboratori di controllo autorizzati, accreditati o notificati.

La quantità delle norme analizzateela numerosità deisoggetticoinvoltirappresentano il valore dell’iniziativa: ciò infatti rende possibile il confronto tra le schede realizzate dai diversi relatori, permette di fare confronti e misurare la ricorrenza di alcune delle caratteristiche carenti, così come consente di cogliere la ricorrenza di alcune richieste di intervento o di proposte.

Il documento è dinamico, pronto ad essere periodicamente aggiornato, semplice nella sua organizzazione e nella sua lettura, proprio per richiamarel’attenzione, anche dichi non ha competenza, sui requisiti normativi e le relativecertificazioni, ma checomunque è chiamato in causa e, in quanto imprenditore o manager, deve prendere decisionicheimpattano con requisiti normativicogenti o volontarie aspetti diforma o dicontenuto, facendo scelte di opportunità e di gestione del rischio.

Confindustria - Accredia

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Confindustria-Accredia
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