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Documentazione Tecnica EN 795 Paletto

ID 495 | | Visite: 12700 | Documenti Riservati Marcatura CE


Documentazione Tecnica EN 795 Paletto

Paletto antinfortunistico - Dispositivo di ancoraggio

EN 795 Documentazione Tecnica

- Valutazione dei Rischi e modalità d'uso
- Analisi della norma UNI EN 795
- Attestazione di rispondenza alla norma tecnica UNI EN 795
- Istruzioni per l’installazione

Università degli Studi di Perugia
Dipartimento di Ingegneria Industriale - Ing. R. Marsili
- Rapporto di prova secondo UNI EN 795
- Analisi delle prestazioni dinamiche di dispositivi di ancoraggio per la protezione delle cadute dall’alto

Coordinatore
Ing. M. Maccarelli
Anno 2006

……………

Il paletto antinfortunistico non rientra nel campo di applicazione della Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale DPI 89/686/CEE e di conseguenza non è prevista la marcatura CE in quanto non corrisponde alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3.

In particolare il testo dell’Art. 1 comma 3 recita:

Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al (ai) rischio(i).

Il paletto antinfortunistico è considerabile in questo caso un dispositivo esterno.

Ad ulteriore conferma della non applicabilità della direttiva 89/686/CEE al prodotto in questione si è pronunciata la Commissione europea per chiarire l’incongruenza secondo cui la norma EN 795 è armonizzata secondo la direttiva DPI ma in realtà i dispositivi di cui tratta non sono DPI.

La decisione, il cui testo è riportata di seguito, tenendo conto che la norma EN 795 riguarda sia DPI corrispondenti alle definizioni date nell’Art.1 comma 2 e 3 che dispositivi non corrispondenti a questa definizione, risolve la questione imponendo una avvertenza di seguito al riferimento alla norma EN 795 nell’elenco delle norme armonizzate pubblicate dalla GUCE. L’avvertenza dichiara che la norma EN 795 non è armonizzata per i dispositivi di classe C, a cui il paletto è riconducibile e per essi non conferisce presunzione di conformità.

Il paletto antinfortunistico in ogni caso è stato progettato e costruito e testato per soddisfare i requisiti della norma EN 795 che costituisce un valido riferimento per realizzare ancoraggi a linea flessibile orizzontale sicuri e secondo la regola dell’arte.

UNI EN 795:2002
Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto.

Si ringrazia Manini Prefabbricati S.p.A.
www.manini.it

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Allegato riservato Documentazione Tecnica Paletto antifortunistico UNI EN 795.pdf
Certifico Srl - 2006
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EN 60204-1: Test Report Equipaggiamenti elettrici

ID 760 | | Visite: 43584 | Documenti Riservati Marcatura CE

Test report EN 60204 1 2018

EN 60204-1: Test Report Equipaggiamenti elettrici / 10.2021

ID 760 | Rev. 2.0 del 06.10.2021 / Documento di lavoro in allegato

Modello Test Report CEI EN 60204-1 | Prove di verifica equipaggiamento elettrico

EN 60204-1:2018 "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine Parte 1: Regole generali" - Ed. 6.0

Data pubblicazione CEI: 01 dicembre 2018

[box-warning]EN 60204-1:2018 Armonizzazione BT/DM

Con la  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 (GU L 306/26 del 27.11.2019), la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva 2014/35/UE "Bassa Tensione" a partire dalla data del 27 Novembre 2019. La norma sostituita, EN 60204-1:2006, è ritirata dal 27 maggio 2021 (cessazione Presunzione di Conformità).

Con la Decis. di es. (UE) 2020/480 la EN 60204-1:2018 entra in regime di armonizzazione per la Direttiva Macchine 2006/42/CE.[/box-warning]

[box-warning]N.B.

Questa edizione (Ed. 6.0) annulla e sostituisce la precedente CEI EN 60204-1:2006-09 (Ed. 5.0) che è rimasta in vigore fino al 14-09-2021 e ne costituisce una revisione tecnica[/box-warning]

La norma si applica agli equipaggiamenti e sistemi elettrici, elettronici e programmabili di macchine non portatili quando sono in moto, inclusi i gruppi di macchine che lavorano in modo coordinato. L'equipaggiamento considerato inizia dal punto di connessione dell'alimentazione all'equipaggiamento elettrico della macchina. La presente Norma si applica agli equipaggiamenti elettrici o a parti di equipaggiamenti elettrici alimentati con tensioni nominali non superiori a 1 000 V in corrente alternata o 1 500 V in corrente continua e con frequenze nominali non superiori a 200 Hz.

Essa non copre tutte le prescrizioni (per es. protezioni, interblocchi o comandi) necessarie o richieste da altre norme o regolamenti al fine di proteggere le persone da pericoli diversi da quelli elettrici. Questa edizione annulla e sostituisce la precedente CEI EN 60204-1:2006-09 che è rimasta in vigore fino al 14-09-2021 e ne costituisce una revisione tecnica.

[panel]Questa nuova edizione include le seguenti modifiche tecniche rispetto alla precedente:

- aggiunta di requisiti per affrontare le applicazioni che coinvolgono i Power Drive System (PDS);
- cambiamento nell’elenco delle differenze nazionali;
- chiarimenti sui dispositivi di sezionamento dell’alimentazione,
- revisione dei requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC);
- chiarimenti sui requisiti per la protezione contro le sovracorrenti;
- requisiti per calcolare la corrente nominale di cortocircuito;
- revisione dei requisiti dei collegamenti dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
- riorganizzazione e revisione dell’articolo 9 relativo ai circuiti e funzioni di comando e controllo, compresi i requisiti relativi all’arresto del PDS all'arresto di emergenza e alla protezione del circuito dalle sovracorrenti; 
- revisione dei requisiti della documentazione tecnica;
- aggiornamento generale in relazione agli standard normativi e ai riferimenti bibliografici.[/panel]

Il documento riporta tutte le verifiche, obbligatorie e non, da effettuare sull'equipaggiamento elettrico di una macchina, secondo quanto prescritto dalla norma EN 60204-1:2018.

Sono descritti i metodi e valori di prova, inseriti in un comodo report dove organizzare i valori ottenuti e le valutazioni effettuate ottenendo una relazione sulla sicurezza elettrica delle macchine.

Prove:

a) Verifica che l’equipaggiamento elettrico sia conforme alla documentazione tecnica.
b) In caso di protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica, devono essere verificate le condizioni per la protezione mediante interruzione automatica.
c) Prove di resistenza dell’isolamento.
d) Prove di tensione.
e) Protezione contro le tensioni residue.
f) Prove funzionali.

Qualora non esistano norme di prodotto specifiche per la macchina che indichino quali prove effettuare, le verifiche devono sempre includere le voci a), b), e f), e possono includere una o più voci da c) a e).

EN 60204 1 Prova 2

[...] Segue in allegato

Fonti
EN 60204-1:2018

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 06.10.2021 Aggiornamento normativo EN 60204-1:2018
Aggiornamento format modello
Certifico Srl
1.0 04.07.2019 Aggiornamento format modello
Aggiornamento riferimenti normativi
Certifico Srl
0.0 28.09.2014 -- Certifico Srl

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Collegati
[box-note]CEI EN 60204-1:2018 / IEC 60204-1:2016: Le verifiche previste dalla Ed. 6.0
IEC 60204-1 Nuova Ed. 6 2016: Novità e cambiamenti
IEC 60204-1:2016 Equipaggiamento elettrico macchine | File cem
IEC 60204-1:2016 Allegato I: Documentazione equipaggiamenti elettrici macchine
La nuova 6a edizione 2016 della norma iec 60204-1
Certifico Equipaggiamenti Elettrici EN 60204-1 Ed. 2018
IEC 60204-1:2016: le verifiche previste
IEC 60204-1:2016 Misure riduzione EMC (Annex H)
IEC 60204-1:2016 disponibile la versione 6.0
IEC 60204-1:2016 RLV Redline version
EN 60204-1 Ed. 6.0 2016 Annex B: Questionario informativo da fornire all'utilizzatore[/box-note]

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Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2018
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Application of the Construction Products Regulation to materials handling, lifting and storage equipment

ID 1830 | | Visite: 4986 | Documenti Marcatura CE ENTI

Application of the Construction Products Regulation to materials handling, lifting and storage equipment

FEM has issued a guidance document providing assistance in the interpretation and application of key principles of the Construction Products Regulation (305/2011/EU).

This document helps to assess whether this piece of legislation applies to potentially relevant equipment, since several types of materials handling, lifting and storage equipment are associated with construction works.

The Construction Products Regulation lays down harmonised conditions for the marketing of construction products, notably their performance and the use of CE marking on these products.

FEM

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Allegato riservato Guidance on the application CPR materials handling - FEM.pdf
FEM 2015
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Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP Regolamento CPR: Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

ID 1658 | | Visite: 22862 | Regolamento CPR



Regolamento CPR 305/2011: Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP 

Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione.

Il modello di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 è adeguato al fine di essere rispondente ai progressi tecnici, di consentire la flessibilità richiesta dai diversi tipi di prodotti da costruzione e fabbricanti, nonché per semplificare la dichiarazione di prestazione.

L'esperienza pratica derivata dall'attuazione dell'allegato III indica che i fabbricanti necessitano di ulteriori istruzioni per redigere dichiarazioni di prestazione in materia di prodotti da costruzione che siano coerenti con la legislazione vigente.

Rendere disponibili tali istruzioni garantirebbe altresì l'applicazione armonizzata e corretta dell'allegato III.

Ai fabbricanti andrebbe concessa una certa flessibilità nella redazione delle dichiarazioni di prestazione, a condizione che essi forniscano in modo chiaro e coerente le informazioni essenziali prescritte dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011.

Al fine di identificare univocamente il prodotto a cui si riferisce una dichiarazione di prestazione con i relativi livelli o classi di prestazione i fabbricanti dovrebbero porre ogni prodotto in relazione al rispettivo prodotto-tipo e ad un dato insieme di livelli o di classi di prestazione per mezzo del codice di identificazione unico, secondo quanto prescritto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 305/2011.

Lo scopo dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 305/2011 è permettere l'identificazione e la rintracciabilità di ogni singolo prodotto da costruzione mediante l'indicazione a cura dei fabbricanti di un numero di tipo, di lotto o di serie. Non è questo lo scopo della dichiarazione di prestazione, destinata ad essere usata successivamente per tutti i prodotti corrispondenti al prodotto-tipo ivi definito. Ne consegue che per le informazioni prescritte dall'articolo 11, paragrafo 4, non dovrebbe esservi obbligo di inserimento nella dichiarazione di prestazione.

GU L 159/41 del 28.5.2014

Correllati:

Vedi il Modello DoP aggiornato

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Nuovo progetto di standardizzazione congiunto di ISO/IEC 17305

ID 235 | | Visite: 14424 | Documenti Riservati Marcatura CE



Sicurezza dei Sistemi di Comando

Nuovo progetto di standardizzazione congiunto di ISO/IEC 17305

Come da precedente notizia, i gruppi di lavoro di ISO TC199 e IEC TC 44, hanno creato un gruppo di lavoro congiunto JWG1 per affrontare una possibile unificazione delle norme ISO 13849 e IEC 62061 al fine di creare uno standard convergente in una norma ISO/IEC 17305 sulla Sicurezza dei Sistemi di comando.

Il VDMA, (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) associazione di costruttori tedeschi di macchine, partecipa attivamente a questo progetto, ed ha, sin dalla creazione del Gruppo di lavoro, reso disponibili documenti inerenti workshop e realizzato un questionario online per favore lo scambio di informazioni tra l'industria (utenti standard) e gli esperti di normalizzazione ed avere elementi di analisi in merito.

Vedi anche il documento di aggiornamento di Rockwell Automation:

Preparing for ISO 17305: Rockwell Automation news

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Allegato riservato Documenti di lavoro ISO IEC 17305.zip
VDMA
539 kB 115

Guida escavatori non conformi

ID 180 | | Visite: 19231 | Documenti Marcatura CE ENTI

Guida per l’individuazione delle macchine non conformi

Questo escavatore è conforme alla legislazione UE?

Le macchine da costruzione, per poter essere legalmente immesse sul mercato comunitario, devono rispettare tutte le direttive europee applicabili particolarmente nei settori della sicurezza e della tutela ambientale. 

Le macchine che non soddisfano questi requisiti non sono conformi e non possono essere immesse sul mercato. 

Questa guida ha lo scopo di fornire alcuni elementi  immediati per la valutazione della conformità o meno delle macchine e descrive i criteri essenziali che possono essere controllati anche senza una conoscenza tecnica approfondita. 

Non ha quindi la pretesa di essere onnicomprensiva, ma intende solo  accendere una spia di allarme su aspetti specifici di  conformità. ora, qualora una o più di queste spie  siano accese, è molto probabile che ci si trovi di  fronte ad una macchina non conforme.

L’importazione di macchine non conformi nella UE,  il loro uso e vendita hanno conseguenze dannose. 

Infatti la presenza di queste macchine comporta una distorsione della concorrenza, determinando perdita di quote di mercato da parte delle aziende che rispettano le regole, di capacità di investimento e competitività. 

Tutti elementi che alla lunga riducono i volumi occupazionali. 

Una macchina non conforme inoltre espone gli  operatori a maggiori rischi di infortuni e non  rispetta le norme ambientali imposte dall’UE.

Il Cece, come associazione riconosciuta dei produttori di macchine da cantiere, sollecita le autorità competenti e tutti gli operatori del settore a collaborare strettamente per eliminare dal mercato dell’unione europea le macchine non conformi.

CECE
Associazione europea dei produttori di macchine per costruzioni

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1377 della Commissione del 7 agosto 2015

ID 1797 | | Visite: 7855 | Non Conformità CE

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1377 della Commissione del 7 agosto 2015

Non Conformità CE macchine taglia-spacca legna da ardere alla direttiva 2006/42/CE

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1377 della Commissione del 7 agosto 2015 relativa a una misura adottata dalla Svezia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di due macchine taglia-spacca legna da ardere prodotte dalla Bonnet AB.
[notificata con il numero C(2015) 5412]

Il provvedimento è stato preso a causa della non conformità di tali macchine con i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti:

1.1.2 e 1.3.7 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE per quanto riguarda i principi di integrazione della sicurezza e i rischi dovuti agli elementi mobili.

In particolare, le macchine non disponevano di carter o altri dispositivi di protezione dai rischi connessi agli elementi mobili ed era possibile raggiungere la zona di pericolo durante il loro funzionamento.

Decisione N. 44/2015

ID 1782 | | Visite: 4890 | Direttiva EMC

DECISIONE N. 44/2015 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI D'AMERICA del 15 luglio 2015 concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità negli allegati settoriali sulla compatibilità elettromagnetica [2015/1354]

Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «accesso della CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica

INTEL MOBILE COMMUNICATIONS France S.A.S.
425 Rue de Goa, Le Cargo Bat. B6 Zone des 3 Moulins Antibes,
06600 FRANCIA 5.8.2015
L 208/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT

ACCORDO sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America

RAPEX Report 30 del 31/07/2015 N.1 A12/0941/15 Germania

ID 1776 | | Visite: 9704 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 30 del 31/07/2015 

N.1 A12/0941/15 Germania

Approfondimento tecnico: scarpe da volteggio

Il prodotto “scarpe da volteggio”, della marca Krämer, provenienti dall’Italia, sono state volontariamente ritirate dal mercato.

Le parti in pelle nera del prodotto contengono CROMO (VI) (il valore misurato risulta essere superiore a 5,9 mg/kg).

Il CROMO (VI) è classificato come sostanza che può scatenare reazioni allergiche.

Il 1° Maggio 2015 è entrato in vigore il REGOLAMENTO (UE) N. 301/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2014 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti del cromo VI.

Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, colonna 2, voce 47, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.

6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.

7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1° maggio 2015.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RoHS II FAQ Guidance Document

ID 1762 | | Visite: 11130 | Guide Nuovo Approccio

RoHS 2 FAQ guidance document

RoHS II - Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

The new RoHS Directive 2011/65/EU (RoHS 2) entered into force on 21 July 2011 and requires Member States to transpose the provisions into their respective national laws by 2 January 2013.

The FAQ document was drafted by a Member States working group under a mandate from the RoHS/WEEE Technical Adaptation Committee and takes account of stakeholder input from a consultation on an earlier version.

The FAQs are intended to help economic operators interpret the provisions of RoHS 2 in order to ensure compliance with the Directive’s requirements.

European Commission 2012

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Allegato riservato RoHS II FAQ Guidance Document.pdf
Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
221 kB 134

RAPEX Report 29 del 24/07/2015 N.34 A12/0933/15 Lituania

ID 1760 | | Visite: 9324 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 29 del 24/07/2015 
N.34 A12/0933/15 Lituania

Approfondimento tecnico: Sedia da ufficio

La sedia da ufficio IGO Mod. C112B01 è stata sottoposta al divieto di commercializzazione perché il prodotto non presenta una sufficiente resistenza e stabilità durante l’uso.

Il prodotto non è risultato conforme alla norma tecnica EN 1335.

In particolare, la norma EN 1335-2 “Mobili per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 2: Requisiti di sicurezza”, al paragrafo 4.3, stabilisce che:

La sedia non si deve sbilanciare nelle seguenti condizioni:

a) premendo verso il basso sul bordo anteriore della superficie del sedile nella posizione più sfavorevole;
b) sporgendosi dai braccioli;
c) appoggiandosi contro lo schienale;
d) sedendosi sul bordo anteriore.

Inoltre, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.5:

La sedia dovrebbe essere costruita in modo da assicurare che non ci siano rischi per l'utilizzatore nelle seguenti condizioni:

a) sedendosi sulla sedia, sia centralmente che decentrati ;
b) muovendosi avanti, indietro e lateralmente mentre si è seduti ; 
c) appoggiandosi sui braccioli; 
d) premendo sui braccioli per alzarsi.

Tutti i test per soddisfare i requisiti di sicurezza dei paragrafi 4.3 e 4.5 della norma tecnica EN 1335-2 devono essere eseguiti con i metodi descritti dalla norma EN 1335-3.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Attrezzature a pressione trasportabili: attualizzate le regole ex D.M. 12 settembre 1925

ID 1747 | | Visite: 8341 | Direttiva SPVD

Attrezzature a pressione trasportabili : attualizzate le regole ex D.M. 12 settembre 1925

Definiti le modalità per la richiesta di riconoscimento e l’iter per la verifica iniziale e le ispezioni degli organismi riconosciuti

Importanti adeguamenti per il mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite e approvate  secondo  il  decreto  12  settembre  1925  e successive serie di norme integrative; è quanto dispone il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2015, n. 159.

Tra i contenuti del provvedimento:

– il riconoscimento degli organismi di controllo;

– le modalità per la richiesta di riconoscimento;

– l‘iter per la verifica iniziale e le ispezioni degli organismi riconosciuti.

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 giugno 2015 Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalita' ivi previste. (15A05089)

Fascicolo Tecnico completo Attrezzatura automatica lavorazione traversini

ID 1541 | | Visite: 15624 | Documenti Riservati Marcatura CE

FT Attrezzatura lavorazione traversini

Fascicolo Tecnico completo Attrezzatura automatica lavorazione traversini Ed. 2024

ID 1541 | 22.04.2024 Ed. 2024 / Documenti Fascicolo Tecnico allegati

Esempio di Fascicolo Tecnico realizzato con CEM4

In allegato all'articolo i documenti esportati:

00. Indice del Fascicolo Tecnico
01. Quadro complessivo stato Stato VR
02. Dichiarazione CE di Conformità
03. Marcatura CE
04. Valutazione dei Rischi RESS all. I (Metodo Classico)

Dati Macchina

Figura 1 - Dati macchina

Valutazione dei rischi

Figura 2 - Valutazione dei rischi

Dichiarazione di conformit

Figura 3 - Dichiarazione CE di Conformità

[box-info]Il Fascicolo, in formato .CEM, per essere visualizzato ed esportato in formato .pdf,  deve essere importato in Certifico Machine 4 con la funzione "Importa macchine".[/box-info]

File CEM importabile Certifico Macchine 4

File CEM importabile Certifico Macchine 4 sito dedicato cem4.eu

Si ringrazia USA Stampi S.r.l. - PG

Collegati
[box-note]CEM4 October 2023 Update
Fascicolo Tecnico Attrezzatura automatica lavorazione traversini
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]

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Allegato riservato 04. Valutazione dei Rischi Report 1 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
829 kB 29
Allegato riservato 03. Targa di Marcatura CE 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
99 kB 24
Allegato riservato 02. Dichiarazione CE di Conformità 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
157 kB 24
Allegato riservato 01. Quadro complessivo stato VR 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
191 kB 23
Allegato riservato 00. Indice del Fascicolo Tecnico 2024.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
72 kB 31
Allegato riservato 04. Valutazione dei Rischi Report 1 2022.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
4462 kB 35
Allegato riservato 03. Targa di Marcatura CE 2022.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
99 kB 20
Allegato riservato 02. Dichiarazione CE di Conformità 2022.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
126 kB 21
Allegato riservato 01. Quadro complessivo stato VR 2022.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
510 kB 20
Allegato riservato 00. Indice del Fascicolo Tecnico 2022.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
72 kB 21
Allegato riservato 04. Valutazione dei Rischi Report 1 2011.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
4524 kB 18
Allegato riservato 03. Targa di Marcatura CE 2011.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
97 kB 68
Allegato riservato 02. Dichiarazione CE di Conformità 2011.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
83 kB 70
Allegato riservato 01. Quadro complessivo stato VR 2011.PDF
Modello Fascicolo Tecnico
510 kB 93
Allegato riservato 00. Indice del Fascicolo Tecnico 2011.pdf
Modello Fascicolo Tecnico
148 kB 90

ATEX Guidelines Update: 12.2013

ID 143 | | Visite: 15764 | Guide Nuovo Approccio



ATEX Guidelines Update: 12.2013

Guidelines on the application of directive 94/9/EC of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially Explosive Atmospheres - 4TH Edition - Update Dicember 2013.

Changes with regard to the 4th Edition (September 2012):

- rewording of the second paragraph of the “Note to the 4th Edition – September 2012” 
- new version of Annex II: “Borderline list - ATEX products” (10 July 2013)

Note to the 4th Edition - September 2012
This 4th Edition - September 2012 is the last edition of the ATEX Guidelines on the application of Directive 94/9/EC. 

On 21 November 2011 the Commission issued a Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres, within the New Legislative Framework (NLF) alignment package, in order to align the European legislation on ATEX to Decision No 768/2008/EC establishing a common framework for the marketing of products.

The Proposal is currently under discussion at the European Parliament and the Council and its final approbation is expected by the end of 2012 or beginning of 2013. 

When the text of the new aligned ATEX Directive is available, new adapted and restructured ATEX Guidelines will be drafted, in view of entry into force of the new legislation.


DG ENTERPRISE AND INDUSTRY

European Commission
4TH Edition - Update Dicember 2013

Contraffazione: 6 vademecum per il consumatore

ID 1729 | | Visite: 9914 | Non Conformità CE

 

Contraffazione: 6 vademecum per il consumatore

Come si traduce la contraffazione in cifre, quale dimensione occupa nel mercato e nell'economia, come difendersi dai danni che provoca, qual è la normativa che tutela i consumatori in caso di acquisti “falsi”, come distinguere il vero dal falso, questo l’obiettivo dei nuovi VADEMECUM per i CONSUMATORI, che il Ministero ha realizzato insieme alle Associazioni dei Consumatori iscritte al CNCU.

‘Conoscere il problema per affrontarlo meglio' è lo slogan di tutti i vademecum, in lingua italiana e inglese, per guidare il consumatore nella scelta dei prodotti nei diversi settori, imparando a riconoscere gli originali a vantaggio della qualità e della salute.

Leggi i Vademecum, in Italiano o in Inglese, selezionando le parole ITA e ENG:

1. ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
2. INFORMATICA (Apparecchiature)
3. CALZATURE
4. OCCHIALI
5. OROLOGI e OREFICERIA
6. PELLETTERIA

Considerazioni sull'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti ad equipaggiamenti specifici

ID 1704 | | Visite: 8313 | Guide Nuovo Approccio



Considerazioni sull'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE ad equipaggiamenti specifici

Consideration Papers by the ATEX Committee Directive 94/9/EC Product

Consideration Papers concern the application of the Directive to specific equipment, as well as procedures for marking and conformity assessment:

- Filter Units and Vented Silo bins (revised version)
- Gas Turbines (revised version)
- Steam Turbines
- Petrol Pumps (revised version)
- Cables
- Rotating Mechanical Seals
- Safe Openingspdf
- Bucket Elevators
- Fork Lift Trucks (revised version)
- Transportable, pressurised cabins ("modules")
- Clarification for equipment with categories two or three
- Automatically lubricating systems
- Electrical Trace Heating Systems (revised version)
- Different categories within one product, or mixes of equipment and protective systems
- Certificates and CE marking without the name of the original manufacturer(revised version)
- Marking of components with the Notified Body's number
- ExNBG Clarification Sheets: Status and use

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Elaborato Certifico 2015

Tutte le Guide Ufficiali UE Nuovo Approccio

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Consideration Papers
6677 kB 155

Le indagini Cliniche sui Dispositivi Medici - Ministero Salute

ID 1696 | | Visite: 11918 | Documenti Marcatura CE ENTI



Le indagine Cliniche Dispositivi Medici

La normativa italiana recepisce le specifiche Direttive Comunitarie che regolamentano in modo uniforme, in tutti i paesi della UE, il complesso settore dei dispositivi medici in tutti i suoi molteplici aspetti (requisiti essenziali, caratteristiche tecniche, produzione, indagini cliniche, registrazione dei fabbricanti, organismi notificati, immissione in commercio, vigilanza e sorveglianza sul mercato).

I riferimenti normativi fondamentali sono:

- Decreto legislativo 46/97 (di recepimento della Direttiva Generale 93/42/CEE sui dispositivi medici delle classi III, II e I), modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37.
- Decreto legislativo 507/92 (di recepimento della Direttiva Generale 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi), modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37.
- Decreto legislativo 332/00 (di recepimento della Direttiva Generale 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro), modificato dal D. Lgs 25/01/2010 n. 37.

Con la presente pubblicazione si intende fornire una breve e pratica illustrazione della vigente normativa nazionale ed europea - comprese le linee guida europee (MEDDEV) - in materia di indagini cliniche con dispositivi medici e di chiarire il ruolo del Ministero della salute nel processo di autorizzazione di tali indagini.

Questo volume, dedicato alla sperimentazione clinica, sarà seguito da ulteriori documenti rivolti ad argomenti di particolare rilevanza quali ad esempio la vigilanza, i dispositivi diagnostici in vitro ed altre tematiche. Esso è rivolto a tutti gli operatori che possono essere interessati all’argomento: Fabbricanti, Sponsor, Comitati Etici, Sperimentatori, Clinici, Associazioni di pazienti ed ulteriori soggetti interessati e non pretende di costituire una guida su questioni etiche o decisionali relative alle indagini cliniche dei dispositivi.

1. Sintesi della normativa rilevante
2. Definizione di dispositivo medico
2.1 Classificazione dei dispositivi medici
3. Requisiti essenziali dei dispositivi medici
4. Valutazione clinica
4.1 Valutazione clinica ai fini della marcatura CE
4.2 Valutazione clinica post-commercializzazione (Post - market Clinical follow-up)
5. L’autorizzazione allo svolgimento di indagini cliniche di dispositivi medici
5.1 Riferimenti normativi specifici
5.2 Indagini condotte con dispositivi privi di marcatura CE per l’uso cui sono destinati
5.3 Indagini condotte con dispositivi marcati per l’uso cui sono destinati
5.4 L’autorizzazione allo svolgimento di indagini cliniche dei dispositivi medici
5.5 Indagini cliniche per le quali è necessario presentare la notifica al Ministero della salute
5.6 Tipologie di indagini
6. La notifica di indagine clinica al Ministero della salute
6.1 Documentazione che il Fabbricante/Sponsor deve inviare al Ministero per avviare un’indagine clinica con dispositivo non marcato CE
6.2 Documentazione in caso di indagini no profit di dispositivi non marcati per l’utilizzo cui sono destinati.
6.3 Documentazione necessaria per la valutazione della idoneità delle strutture allo svolgimento di indagini cliniche.
7. Le strutture Sanitarie idonee allo svolgimento delle indagini cliniche.
7.1 Idoneità delle strutture allo svolgimento delle indagini cliniche pre- market 
7.2 Idoneità delle strutture allo svolgimento delle indagini cliniche post market
8. Alcune considerazioni relative ai comitati etici
9. Emendamenti
9.1 Emendamenti alla indagine clinica pre-market su iniziativa dello Sponsor.
9.1.La domanda di emendamento sostanziale 
9.2 Emendamenti alla indagine clinica pre-market su iniziativa del Ministero
10. Sospensione, conclusione anticipata, Conclusione di una indagine clinica premarket
10.1 Sospensione o interruzione di una indagine clinica da parte del Ministero
10.2 Sospensione o conclusione anticipata di una indagine clinica da parte dello Sponsor
10.3 Sospensione in seguito ad ottenimento della marcatura CE.
10.4 Conclusione di una indagine clinica- Report Finale
11. Segnalazione degli eventi avversi occorsi durante una indagine clinica.
11.1 Situazioni particolari.
12. Impiego di dispositivi medici non marcati al di fuori di una indagine clinica.
12.1 Impiego ad uso compassionevole.
12.2 Impiego “non certificato”.
13. Particolari categorie di dispositivi medici.
13.1 Prove precliniche
13.2 Dispositivi medici che incorporano tessuti di origine animale
13.3 Dispositivi medici che incorporano una sostanza medicinale o un derivato del sangue umano con un'azione accessoria
13.4 Dispositivi attivi
13.5 Software e dispositivi programmabili
13.6 Dispositivi medici sterili o da sterilizzare al momento dell’utilizzo.
14. Quesiti più frequenti sulle indagini cliniche
14. 1 Quesiti Generali
14.2 Quesiti relativi all’avvio di indagini cliniche pre-market.
14.3 Quesiti relativi alla documentazione
da allegare alla notifica di indagini pre market.
14.5 Quesiti relativi alla comunicazione di avvio di indagini post-market tramite modulo on line
14.6 Quesiti relativi alle comunicazioni da inviare durante lo svolgimento di indagini cliniche pre e post market.
14.7 Quesiti relativi alla idoneità delle Strutture sanitarie
APPENDICE A - Normativa rilevante
APPENDICE B - Definizioni relative ai dispositivi medici
Definizioni generali
Definizioni relative alla valutazione clinica e alle indagini cliniche
Definizioni relative alla vigilanza e alla sorveglianza del mercato e agli eventi avversi occorsi in una indagine clinica:
APPENDICE C - Esempi di emendamenti sostanziali e non sostanziali
APPENDICE D - Schema per la redazione di un protocollo clinico in una indagine clinica di dispositivi medici
APPENDICE E - Schema per la redazione del Clinical investigator’s
Brochure (IB)/dossier per lo sperimentatore.

Ministero della Salute
2015

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Ministero Salute 2015
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Decisione di Esecuzione (UE) 2015/975 della Commissione del 19 giugno 2015

ID 1681 | | Visite: 8007 | Non Conformità CE



Decisione di Esecuzione (UE) 2015/975 della Commissione del 19 giugno 2015

relativa a una misura adottata dalla Spagna in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un trapano a percussione importato in Spagna da HIDALGO'S GROUP, Spagna.

Divieto di immissione sul mercato, per non conformità ai RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE.

Il motivo per l'adozione della misura era la non conformità del trapano a percussione con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE,

- 1.3.2 - Rischio di rottura durante il funzionamento,
- 1.7.3 - Marcatura delle macchine,
- 1.7.4.2 - Contenuto delle istruzioni,

con la motivazione che l'apparecchio non ha superato la prova di resistenza: il telaio si è rotto con il conseguente rischio per l'utente di tagliarsi e/o venire a contatto con gli elementi attivi.

Foto Archivio

RAPEX Report 36 del 11/09/2015 N.3 A12/1100/15 Cipro

ID 1829 | | Visite: 10191 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 36 del 11/09/2015

N.3 A12/1100/15 Cipro

Approfondimento tecnico: Luce per la notte 

 
Il prodotto “PATRULL” di IKEA (Mod. pink 002-461-15, orange 502-411-39, white 702-390-22, white GB 502-588-70, pink GB 702-588-69, orange GB 902-588-68) è stato richiamato dal mercato dal Fabbricante perché non conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione.

Durante la rimozione dalla presa di corrente, il bulbo in plastica colorata potrebbe staccarsi esponendo i componenti elettrici in tensione.

IKEA ha ricevuto la segnalazione di un caso in cui un bambino che, giocando con la luce PATRULL, ha cercato di estrarla dalla presa di corrente e il coperchio si è staccato. Il bambino ha preso la scossa, riportando evidenti lesioni sulla mano.

La Direttiva 2006/95/CE copre tutti i rischi derivanti dall'uso di apparecchiature elettriche, compresi non solo quelli elettrici, ma anche meccanici, chimici (ad esempio, in particolare, l'emissione di sostanze aggressive) e tutti gli altri rischi. La Direttiva copre anche gli aspetti sanitari del rumore e delle vibrazioni, e gli aspetti ergonomici, nella misura in cui detti requisiti ergonomici sono necessari per garantire la protezione dai rischi, nella logica della direttiva.

Il prodotto non è, pertanto, conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute della Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione (Rif. All.I):

1. Requisiti generali

a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico
In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Il 1° Giugno è entrato in vigore l'Art. 13 della nuova Direttiva PED 2014/68/UE

ID 1621 | | Visite: 13127 | Direttiva PED



Dal 1° Giugno - Circolare MISE: Classificazione attrezzature a pressione in applicazione dell’articolo 13 della direttiva 2014/68/UE

Circolare MISE N. 0069094 15 Maggio 2015 - Classificazione Attrezzature a Pressione

Il 1° Giugno 2015 è entrato in vigore  l'art 13 della nuova Direttiva PED 2014/68/UE che sostituisce l’articolo 9 della Direttiva 97/23/CE.

IL Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare del 15 Maggio 2015 (allegata) informa tutti i soggetti interessati circa le prescrizioni derivanti dall'entrata in vigore, a partire dal primo giugno 2015, dell’Articolo 13 della Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

La necessità di prendere atto dell’entrata in vigore dell’articolo 13 deriva dal fatto che sarà necessario riclassificare il fluido secondo le classi di pericolo espresse dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP)
 
Pertanto, ne deriva che, solo per alcune situazioni limite, si potrà avere una diversa categorizzazione dell’attrezzatura a pressione.  
Per evitare di incorrere in errore, sarà sufficiente valutare attentamente la procedura di classificazione dell’attrezzatura a pressione, ai sensi dell’ Art. 13 della Direttiva 2014/68/UE.

Nel caso in cui dovesse verificarsi, per i prodotti presi in considerazione, una diversa categorizzazione, sarà necessario provvedere alla valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione.

Sino alla completa entrata in vigore della Direttiva 2014/68/UE la dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura non subirà variazione alcuna, in cui resterà esplicitato il riferimento alla Direttiva 97/23/CE.

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP

Entrata in vigore Direttiva 2014/68/UE “Attrezzature a Pressione - PED”

RAPEX Report 35 del 04/09/2015 N.28 A12/1089/15 Malta

ID 1843 | | Visite: 5373 | RAPEX 2015

Temi: RAPEX


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 35 del 04/09/2015

N.18 A12/1089/15 Malta

Approfondimento tecnico: Montascale


Il prodotto “montascale” della Acorn, Mod: 120 Montascale Superglide, è stato sottoposto al richiamo dagli utenti finali perché non risulta conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine.

Il reggisella, infatti, potrebbe staccarsi dal supporto del sedile mentre il prodotto è in uso, causando la caduta dell’utilizzatore.

Sono stati segnalati due incidenti mortali.

La Direttiva 2006/42/CE Macchine, All.I RESS 1.3.2 (Requisito Essenziale di Salute e Sicurezza), stablisce che:

RESS 1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica, invecchiamento, corrosione e abrasione.

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni pericolose.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi.

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone:

- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro, 
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.

Per rispettare i primi due punti del RESS 1.3.2, gli elementi della macchina devono essere costruiti in modo da resistere alla rottura durante il funzionamento grazie all’impiego di materiali adeguati e progettando e costruendo i componenti e gli assemblaggi in modo che possano resistere alle sollecitazioni cui saranno sottoposti durante l’attività.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Check list Apparecchi sollevamento Istruzioni EN 12644-1 e 2

ID 288 | | Visite: 18782 | Documenti Riservati Marcatura CE



Check List Apparecchi di sollevamento

Istruzioni e Marcature

1. Come deve essere strutturato un Manuale di Istruzioni?
2. Quali sono le marcature previste?

Un aiuto importante per la risposta a queste domande è indicato nelle norme tecniche armonizzate EN 12644-1 e 2 che danno informazioni per l’impiego ed il collaudo in Presunzione di Conformità al RESS 1.7.4 della Direttiva macchine 2006/42/CE.

EN 12644-1:2008
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l’impiego e il collaudo - Parte 1 Istruzioni

EN 12644-2:2008
Apparecchi di sollevamento - Informazioni per l’impiego e il collaudo - Parte 2 Marcature

Download File CEM importabile in Certifico Macchine 4

Download File CEM importabile in Certifico Macchine 4 sito cem4.eu

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Allegato riservato Apparecchi di Sollevamento - Istruzioni e Marcatura.pdf
Certifico
48 kB 87

RAPEX Report 33 del 21/08/2015N.24 A12/1046/15 Slovacchia

ID 1810 | | Visite: 6385 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 33 del 21/08/2015

N.24 A12/1046/15 Slovacchia

Approfondimento tecnico: guanti da donna in pelle

Il prodotto “Guanti da donna in pelle” Mod. 814-9677-221-1xx-07 è stato sottoposto al divieto di commercializzazione perché contenente coloranti azoici che rilasciano una quantità eccessiva di ammina aromatica p-cresidine (valore misurato 102 mg/kg).


L’ammina aromatica, dopo un lungo contatto, viene assorbita dalla pelle e può provocare il cancro, mutazioni di cellule ed influire sulla riproduzione.

Il prodotto non è risultato conforme al Reg. 1907/2006 REACH.

Secondo l’All. XVII del Reg. 1907/2006:

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

- capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,

- filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Guida Sicurezza dei Prodotti in Europa

ID 1805 | | Visite: 5623 | Documenti Marcatura CE UE



SICUREZZA DEI PRODOTTI IN EUROPA:
Una guida agli interventi correttivi, richiamo compreso - un aiuto alle aziende per proteggere i consumatori dai prodotti pericolosi

La presente guida copre tutti i tipi di intervento correttivo (non solo il richiamo dei prodotti) da parte di produttori e distributori, volti all'eliminazione di un rischio per la sicurezza causato da prodotti non alimentari immessi sul mercato. Gli interventi correttivi comprendono:

- Modifica della progettazione dei prodotti
- Ritiro dei prodotti dalla catena di distribuzione
- Invio di informazioni e avvisi ai consumatori sull'uso corretto dei prodotti
- Conformazione dei prodotti presso i clienti o in altre sedi
- Richiamo dei prodotti dai consumatori per la sostituzione o il rimborso.

I contenuti della guida sono stati riassunti in un elenco di controllo a pagina 9.

Il diagramma di flusso a pagina 10 descrive il processo di svolgimento dell'intervento correttivo.

L'Appendice I contiene uno studio di caso pratico che illustra molti dei principi descritti nella guida.

L'ALLEGATO I contiene una versione ridotta della guida rivolta ai lettori che hanno già familiarità con gli argomenti trattati e desiderano disporre di un documento più breve per una rapida consultazione.

Le sezioni della guida completa e dell'edizione ridotta sono numerate allo stesso modo, per facilitarne la consultazione

Commissione europea

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Allegato riservato Guida Sicurezza dei Prodotti in Europa.pdf
EU 2015
1522 kB 84

ACCORDO sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America

ID 1783 | | Visite: 4671 | Direttive Marcatura CE

ACCORDO sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America e smei

Procedure di valutazione della conformità di prodotti e/o processi e alle altre attività di cooperazione

INDICE
1. Accordo quadro
2. Apparecchiature per le telecomunicazioni
3. Compatibilità elettromagnetica (CEM)
4. Sicurezza elettrica
5. Imbarcazioni da diporto
6. Buone prassi di fabbricazione (BPF) dei medicinali
7. Dispositivi medici

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1345

ID 1780 | | Visite: 3789 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Decisione di Esecuzione  (UE) 2015/1345 della Commissione del 31 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei riferimenti alle norme relative ai cordoncini e ai lacci nell'abbigliamento per bambini, alle sacche porta bambini e ai supporti, alle barriere di sicurezza e ai fasciatoi per uso domestico nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1320

ID 1773 | | Visite: 4434 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1320

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1320 della Commissione del 30 luglio 2015 sul ritiro dei riferimenti alle norme relative ai trattieni succhietti, ai succhietti, agli aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto e ai barbecue dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

I riferimenti alle seguenti norme sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in quanto non soddisfano i requisiti della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti:

a) EN 12586:1999 ed EN 12586:1999/AC:2002 «Articoli per puericoltura - Trattieni succhietti - Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

b) EN 1400-1:2002 «Articoli per puericultura - Succhietti per neonati e bambini piccoli - parte 1: Requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al prodotto»;

c) EN 1400-2:2002 «Articoli per puericultura - Succhietti per neonati e bambini piccoli - parte 2: Requisiti generali meccanici e prove»;

d) EN 1400-3:2002 «Articoli per puericultura - Succhietti per neonati e bambini piccoli - parte 3: Requisiti chimici e prove»;

e) EN 13138-2:2002 «Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto - parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da tenere con sé»;

f) EN 1860-1:2003 «Apparecchi, combustibili solidi e accenditori per barbecue - parte 1: Barbecue alimentati con combustibili solidi - Requisiti e metodi di prova».

ISO/TR 22100-1: Relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C - Testo Requisiti pdf

ID 1749 | | Visite: 15154 | Documenti Riservati Marcatura CE



ISO/TR 22100-1: Criteri di relazione tra ISO 12100 e le norme di tipo B e C

Il Rapporto Tecnico ISO/TR 22100-1 di maggio 2015 è lo Standard TR che stabilisce i criteri per la relazione tra la norma tipo A ISO 12100 con le norme ti tipo B e C.

Testo dei Requisiti pdf

Questo rapporto tecnico è stato scritto per assistere il progettista/produttore di macchinari e affini componenti in comprensione e navigazione dei diversi tipi di norme di sicurezza macchine ISO.

Esso identifica i diversi tipi di Standards ISO (vedi Tabella B.1) e spiega la struttura delle norme di sicurezza macchine tipo A, tipo B e C e la loro correlazione con riguardo alla progettazione pratica di macchinari per i quali è deve essere effettuata una riduzione del rischio (rischio tollerabile).

ISO/TR 22100-1:2015 Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards
 
 
 

[box-warning]ISO/TR 22100-1:2021

Aggiornato Rapporto Tecnico al 2021 (Ed. 2a)

ISO/TR 22100-1:2021 “Safety of machinery — Relationship with ISO 12100 — Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards”

Data di pubblicazione: Gennaio 2021

Comitato Tecnico: ISO/TC 199 Safety of machinery

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Allegato riservato ISO TR 22100-1 2015 - EN 12100 and relationship Standartd's tipe B e C.PDF
Testo Requisiti
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EN 12453 Porte motorizzate: Non soddisfa i RESS della Direttiva macchine - Decisione (UE) 2015/1194

ID 1752 | | Visite: 15452 | Non Conformità CE

La norma EN 12453 relativa ai cancelli industriali non soddisfa taluni RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE

Tenuto conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 12635:2002+A1:2008 si è in attesa di una revisione adeguata di tale norma.

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1194 della Commissione del 20 luglio 2015 sulla pubblicazione, con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 12635:2002+A1:2008 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa di cui alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

E
N 12453 Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza d'uso di porte motorizzate - Requisiti

Nel dicembre 2010, il Regno Unito ha sollevato un'obiezione formale relativamente alla norma EN 12635:2002 +A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Installazione e utilizzo», di cui il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha proposto l'armonizzazione in applicazione della direttiva 2006/42/CE e il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'8 settembre 2009.

Nell'obiezione formale si contestava il mancato rispetto, nella norma di riferimento EN 12453 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza d'uso di porte motorizzate - Requisiti», di cui al punto 5.1 Installazione e all'allegato D della norma EN 12635:2002+A1:2008, del complesso dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

Le carenze riscontrate nella norma di riferimento EN 12453:2000 riguardavano i punti:

- 4.1.1 Pericoli causati da punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento;
- 4.2 Pericoli causati dall'automazione o dalla fonte di energia;
- 4.4.3 Oltrecorsa dell'anta; 4.5 Influenza della modalità di impiego sul livello del rischio;
- 5.1.1 Eliminazione o salvaguardia dai pericoli causati dai punti di schiacciamento, cesoiamento e convogliamento;
- 5.5 Livello minimo di protezione.

Dopo aver esaminato la norma EN 12635:2002+A1:2008 insieme ai rappresentanti del comitato istituito in base all'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione è giunta alla conclusione che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui ai punti:

- 1.1.2 Principi d'integrazione della sicurezza;
- 1.1.6 Ergonomia; 1.2.1 Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando;
- 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili;
- 1.3.8.2 Elementi mobili che partecipano alla lavorazione;
- 1.4.1 Requisiti generali dei ripari e dei dispositivi di protezione;
- 1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione;
- 1.5.14 Rischio di restare imprigionati in una macchina di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/EC.

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Allegato riservato Decisione di Esecuzione UE 2015 1194.pdf
Sicurezza d\'uso di porte motorizzate
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RAPEX Report 28 del 17/07/2015 N. 29 A12/0886/15 Belgio

ID 1740 | | Visite: 8507 | RAPEX 2015



RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 28 del 17/07/2015 
N.29 A12/0886/15 Belgio

Approfondimento tecnico: Macchina per il taglio del cartone



La macchina per il taglio del cartone WUXI Mod. HF-C 1600, HCM-2000 è stata sottoposta al divieto di commercializzazione.

Le parti mobili non sono protette e non sono rispettate le distanze di sicurezza. Il prodotto non risulta, pertanto, conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.


Per essere conformi alla Direttiva Macchine, Il Fabbricante deve effettuare una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono il prodotto (Rif. Allegato I, c.1, Dir. 2006/42/CE).


Nel caso in esame la macchina non risulta essere conforme ai RESS (Requisito Essenziale di Sicurezza e Salute) 1.3.7 ed 1.3.8.


RESS 1.3.7 All.I Dir.2006/42/CE - Rischi dovuti agli elementi mobili


Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.


Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro.

Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.

Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.

RESS 1.3.8 All.I Dir.2006/42/CE - Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili

I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti:

1.3.8.1 - Elementi mobili di trasmissione

I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili di trasmissione devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2.
Se si prevedono interventi frequenti, dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione.
I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti:

1.3.8.2 - Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi mobili che partecipano alla lavorazione devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure
- dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure
- una combinazione di quanto sopra.

Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono essere resi interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore, detti elementi devono essere muniti di:
- ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione, e
- ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario accedere.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Recommandations to maintain tower cranes in safe conditions - FEM

ID 1735 | | Visite: 5931 | Documenti Marcatura CE ENTI

Recommandations to maintain tower cranes in safe conditions

The aim of this recommendation is to identify the different operations (content and periodicity) needed to maintain tower cranes in a safe condition.
It gives also guidance for detection of defects and actions to be taken.

This recommendation should be used in absence of manufacturer's requirements or national regulations.
It can also be a guidance for the manufacturer to establish his requirements.

The manufacturer's instructions have priority over this recommendation.
National regulations shall also be considered.

SCOPE
INSPECTIONS
2.1 Daily inspections
2.2 Frequent inspections
2.3 Periodic inspections
2.4 Thorough inspections
ANNEX A SYNTHESIS OF THE RECOMMENDED INSPECTIONS
ANNEX B LIST OF THE PERIODIC INSPECTIONS TO BE PERFORMED
ANNEX C VERIFICATION OF THE HOOKS
ANNEX D EXAMPLE OF REPORT FOR PERIODIC AND THOROUGH INSPECTIONS

FEM

Direttiva macchine 2006/42/CE: Macchine / Quasi-macchine e gli obblighi relativi

ID 1730 | | Visite: 9906 | Documenti Marcatura CE ENTI



Direttiva macchine 2006/42/CE: un interessante articolo sulla differenza fra Macchine e Quasi-macchine e gli obblighi relativi

a firma Derek Coulson

When is a machine not a machine? When it is partly completed 

Derek Coulson* explains the differences between a machine and a partly completed machine with reference to the Machinery Directive 2006/42/EC, and when it is appropriate to issue a Declaration of Conformity (DoC) and a Declaration of Incorporation (DoI).

CE marking of machinery has been with us since 1993, so it is concerning that many machinery users and manufacturers still do not do it properly. The original machinery directive was significantly modified at the end of 2009.

Machinery supplied since then should comply with the current Machinery Directive 2006/42/EC, which defines machinery as:

'an assembly, fitted with or intended to be fitted with a drive system other than directly applied human or animal effort, consisting of linked parts or components, at least one of which moves, and which are joined together for a specific application,'

also

'assemblies of machinery ... or partly completed machinery ... which, in order to achieve the same end, are arranged and controlled so that they function as an integral whole,'

It goes on to define partly completed machinery as

''partly completed machinery' means an assembly which is almost machinery but which cannot in itself perform a specific application. Partly completed machinery is only intended to be incorporated into or assembled with other machinery or other partly completed machinery or equipment, forming machinery to which this Directive applies;'

The difference is that machinery must carry CE marking, partly completed machinery must not.

Examples

A robot is a partly completed machine, as it has to be integrated into other machinery to carry out its functions. The hazards need to be addressed by the integrator, rather than the robot manufacturer. Something like a conveyor could be either a machine or a partly completed machine. If it is supplied with controls, and just needs connecting to a power source, then it is a machine and should carry CE marking. If it is controlled by the system it is being incorporated into, it should not carry the CE marking.

When purchasing a standalone machine that works on its own, that does not require any other equipment to feed it, and does not need any other communication with other equipment, it should carry CE marking and be supplied with a Declaration of Conformity (DoC) and an Instruction Manual.

If a machine is purchased that cannot work on its own, one that needs other equipment to work with it, that needs inter-connection, it should be considered as partly completed machinery. CE marking should not be applied, and a Declaration of Incorporation (DoI) and assembly instructions should be supplied. The equipment must not be used until the complex assembly of machines has been CE marked, and is safe.

Responsibilities

End users need to understand what their responsibilities are when ordering machines, as they have a duty to ensure that the equipment being supplied has been CE marked correctly. It is not enough to assume the manufacturer is doing it correctly; the end user should be checking that the equipment is safe, and the documentation is correct.

Under the Provision and Use of Work Equipment Regulations (PUWER), Regulation 10 specifies 'Every employer shall ensure that an item of work equipment conforms at all times with any essential requirements ... in which these Regulations apply ...'

Essential Health and Safety Requirements

CE marking is a process that must be followed to ensure that machinery meets the Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) of the Machinery Directive. The manufacturer of the individual machinery should be checking their machinery to ensure it meets the EHSRs and recording the information in a Technical File, along with risk assessments, drawings, calculations and any other information to ensure that the machinery meets the EHSRs and is safe.

If a new machine is being created from a complex assembly of machines, it still needs to go through the CE marking process, a Technical File created, hazards created by linking the machines assessed and reduced or removed, adequate instructions provided for the assembly (not just individual manuals), and a Declaration of Conformity issued when the equipment is safe.

Technical File

The end user has no legal right to see the Technical File for purchased equipment - and often it will not exist in a hard copy form - but end users should be asking to visit the suppliers premises and review the Technical File to ensure that items such as an EHSR report, adequate risk assessments, and other reasonable information, actually exists. If the manufacturer will not allow any such inspection, then consider whether that supplier is the best one to use. Do not expect the manufacturer to supply a copy of the Technical File because there is too much information, and some of it will have intellectual property rights.

Manufacturers are also in a difficult position because many purchasers are aware that CE marking is a requirement and they want to see it on the machine, and the documentation. They often do not understand that it is a criminal offence to apply CE marking where it should not be, and pressure is applied on sales people within manufacturing organisations to provide what the customer wants to see, whether it is correct or not.

Complex assembly of machines

When machines are linked together to create a production line or complex assembly, the person assembling the line has the responsibility for the CE marking, and should create a Technical File, address the EHSRs, carry out risk assessments and ensure that the machines, and the interfaces between machines, are safe and compliant. The person responsible for this could be the end user, a prime contractor or someone appointed to take the responsibility. The contract should define who will be responsible for the CE marking of the assembly. If it is not addressed, the end user will probably end up having the responsibility, and it may be missed in the commissioning process.

There are many things that need to be considered: for example, how safety functions are connected on a number of machines, how the emergency stop system works, how interlocks work, and how to ensure that the complex assembly is safe to use. This requires discussions and design reviews with users, designers and integrators to develop a functional safety specification. There are European Normative standards (EN standards) that should be followed to ensure the functional safety of the equipment is assessed correctly, then validated. This results in a report that should be part of the Technical File, but the end user should also be provided with a copy. This is important, as if the equipment is modified in the future, this validation may need to be reviewed and reassessed. Similarly, individual machines require the same information to be available. Compliance with these standards usually requires experienced electrical engineers who understand the basics of functional safety.

End users should also be considering items such as consistency of control colours. It is a little known fact that within the electrical standard EN 60204-1 (section 10) the preferred colour for a Start control is white, while the preferred colour for Stop is black. Many machines come with green Start and red Stop, which is acceptable within the standard; however, where there is a complex assembly of machines, consistency should be applied across the system. End users also need to ensure that machinery across their sites have consistent colours, especially where operators often use different machines. Consideration should also be given to makes of components for maintenance consistency, types of guard fixings, to ensure operators are not provided with tools that allow them to dismantle parts of the machinery they should not have access to.

Maintenance considerations

The person responsible for CE marking the complex assembly needs to consider such tasks as maintenance. An individual machine may be accessible for maintenance, but when there are hoppers, gantries and other equipment in the area, then maybe access is not as easy as the original manufacturer intended, meaning that additional access platforms may need to be added. Consideration must be given to how to get tools, spare parts and components to the areas where they are needed. If access is by a ladder then it is difficult to get tools and equipment up them safely, so maybe better access needs to be provided in order that they can be lifted by forklift truck or overhead crane. If there is room for stairs, they should be provided.

If the Essential Health and Safety Requirements are addressed for each machine and assembly of machines, then all of these items, and more, should be identified, and the design should ensure that the equipment is safe to use and maintain.

It is important that someone is allocated this responsibility within the contract, and that the correct documentation is provided. As a start, it helps if the end user knows what to look for in the documentation.

Documentation

A partly completed machine should come with a Declaration of Incorporation to the Machinery Directive, the only European Directive with which a Declaration of Incorporation is used. This is a legal document, the equipment should be identifiable, by model, type, serial number, name and address of manufacturer, and this information should be repeated on the machine plate so it is obvious to which machine the Declaration applies. This should be a document supplied with the machine, not a download from a website. A list of the EHSRs that have been addressed should be provided on the Declaration of Incorporation, along with the name and address of the responsible person; the name should be printed and a signature shown. The name and address of the person responsible for compiling the Technical File should also be on the Declaration. This person should be based in Europe so that the authorities can access the Technical File if required. There should be a statement specifying that the equipment must not be used until the equipment into which it is being incorporated complies with all applicable EHSRs.

When a machine or complex assembly of machines has been installed and made safe, a Declaration of Conformity should be issued. This should list all Directives applied, should have all information to identify the machinery or complex assembly of machines, and should list any standards applied. The responsible person should sign and date the Declaration; the name and job title should be printed, as should the name and address of the person responsible for compiling the Technical File. The Declaration on the Declaration of Conformity should state that the machinery identified complies with all relevant Essential Health and Safety Requirements applicable. Finally the CE marking should be applied.

In conclusion, CE marking is something that should be considered from the start of the project. The Essential Health and Safety Requirements are a key part to CE marking so, if they are not addressed, it is likely things will be missed. Contracts need to specify where responsibility lies, and do not assume that because a company is large, they are doing it right, whether that company is the buyer or seller.

Follow the link for more information about CE marking and CE Audit services available from Safe Machine Ltd.

About the author

Derek Coulson is a Technical Advisor with Safe Machine Ltd and has been assisting companies with CE marking of machinery since 1995. He delivers many of the PPMA machinery safety seminars, which are regularly held in Manchester, Northampton and Dublin. These cover topics include the Machinery Directive, Machinery Risk Assessment, Provision and Use of Work Equipment Regulations, Machinery Guarding and Safety in Robotic Automation.

Fonte: machinebuilding.net

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1085

ID 1706 | | Visite: 9141 | Non Conformità CE



Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1085

Non conformità di macchine per la preparazione di legna da ardere

Decisione di Esecuzione (UE) 2015/1085 della Commissione del 2 luglio 2015 concernente una misura adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB.

[notificata con il numero C(2015) 4428]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue:

La Svezia ha comunicato alla Commissione una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia.

Le macchine per la preparazione di legna da ardere erano munite della marcatura CE, conformemente alla direttiva 2006/42/CE.

Il motivo comunicato dalla Svezia per l'adozione della misura era la non conformità delle macchine per la preparazione di legna da ardere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui ai punti dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

1.1.2 (principi d'integrazione della sicurezza)
1.3.7 (elementi mobili)

le macchine non sono infatti munite di ripari o dispositivi di protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili.

La Commissione ha invitato la Hammars Verkstad AB a presentare le sue osservazioni in merito alla misura adottata dalla Svezia.

La Hammars Verkstad ha risposto alla Commissione che il dispositivo per tagliare i tronchi che ha sostituito sia una sega che un apposito dispositivo spaccalegna presenta nel suo insieme un rischio di lesione per gli utilizzatori nettamente inferiore.

La Commissione ha richiesto al fabbricante documenti giustificativi che comprovino l'argomento concernente la classificazione del rischio nell'ambito della valutazione di conformità svolta.

Non è pervenuta alcuna risposta.

L'esame delle prove fornite dalla Svezia dimostra che le macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE- 790 20 Grycksbo, Svezia, non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 2006/42/CE e che tale mancata conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori.

È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Svezia, di vietare l'immissione sul mercato delle macchine per la preparazione di legna da ardere Hammars vedklipp 5,5 hk e Hammars vedklipp 7,5 hk fabbricate da Hammars Verkstad AB, Lustebo 40, SE-790 20 Grycksbo, Svezia.

Divieto immissione mercato seghetto alternativo - Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067

ID 1703 | | Visite: 13745 | Non Conformità CE



Divieto immissione sul mercato di un seghetto alternativo - Spagna

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1067 della Commissione del 10 luglio 2015 relativa a una misura adottata dalla Spagna, in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, volta a vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd (Cina)
[notificata con il numero C(2015) 4360]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione Europea, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- La Spagna ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF-55-1, fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd (Cina), importato da Adeo Service (Francia) e distribuito in Spagna da Leroy Merlin (Spagna).

- Il seghetto alternativo era provvisto della marcatura «CE», in conformità alla direttiva 2006/42/CE.

La misura è stata adottata poiché il seghetto alternativo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, punti:

1.3.2 - Rischio di rottura durante il funzionamento,
1.3.4 - Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli,
1.4.1 - Requisiti generali per i ripari ed i dispositivi di protezione
1.4.2 - Requisiti particolari per i ripari.

L'apparecchio non ha infatti superato la prova di resistenza e presenta rischi di taglio e di accesso alle parti attive.

La Spagna ha informato il distributore e l'importatore di tali carenze.

L'importatore ha adottato volontariamente le misure necessarie per ritirare dal mercato i prodotti non conformi.

La documentazione disponibile, le osservazioni formulate e le misure adottate dalle parti interessate dimostrano che il seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF-55-1, non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alla direttiva 2006/42/CE.

È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Spagna.

La misura adottata dalla Spagna per vietare l'immissione sul mercato di un seghetto alternativo, modello Practyl/JS-HF- 55-1, fabbricato da Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd, è giustificata.

RAPEX Report 25 del 26/06/2015 N. 14 A12/0784/15 Francia

ID 1689 | | Visite: 8087 | RAPEX 2015


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 25 del 26/06/2015 
N.14 A12/0784/15 Francia

Approfondimento tecnico: set per manicure

Il prodotto “set manicure per bambini” S&Li Cosmetics – Kimyon, Mod. SLI 22055, è stato ritirato dal mercato e distrutto, perché contenente antimonio (180 mg/kg).

Presentando un rischio chimico, il prodotto non risulta conforme alla Dir. 2009/48/CE - Sicurezza dei Giocattoli.

La Dir. 2009/48/CE al CAPO III, art.10, p.1-2, specifica che:

1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti, per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza, dall’allegato II.

2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

Parte III, All.II, p.13 (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute dei Giocattoli – Proprietà chimiche):

Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Rettifica della direttiva PED 2014/68/UE del 23.10.2015

ID 1677 | | Visite: 6605 | Direttiva PED

Rettifica della direttiva PED 2014/68/UE

23.06.2015

Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

A pagina 184, articolo 14, paragrafo 7:

anziché: «7.In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.»,

leggi: «7.In deroga ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo le autorità competenti possono, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai paragrafi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.»;

a pagina 200, articolo 48, paragrafo 2:

anziché: «2.Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 1o giugno 2015.»,

leggi: «2.Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad essa conformi, immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016.»

Nuova Direttiva PED 2014/68/UE

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