Direttiva 78/891/CEE
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Report 30 del 31/07/2015
N.1 A12/0941/15 Germania
Approfondimento tecnico: scarpe da volteggio
Il prodotto “scarpe da volteggio”, della marca Krämer, provenienti dall’Italia, sono state volontariamente ritirate dal mercato.
Le parti in pelle nera del prodotto contengono CROMO (VI) (il valore misurato risulta essere superiore a 5,9 mg/kg).
Il CROMO (VI) è classificato come sostanza che può scatenare reazioni allergiche.
Il 1° Maggio 2015 è entrato in vigore il REGOLAMENTO (UE) N. 301/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 2014 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i composti del cromo VI.
Nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, colonna 2, voce 47, sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:
5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.
6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1° maggio 2015.
Info RAPEX Certifico
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