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RAPEX Report 20 del 20/05/2016 N. 12 A12/0594/16 Austria

ID 2626 | | Visite: 5416 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 20 del 20/05/2016

N. 12 A12/0594/16 Austria

Approfondimento tecnico: Ascender

Il prodotto, di marca Black Diamond, Mod. 620.003 RH/620.004 LH, è stato sottoposto alla procedura di richiamo, attivata dallo stesso Fabbricante, perché non conforme alla Direttiva 89/686/CEE Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

I rivetti che fissano la camma dentata al corpo dell’ascender potrebbero non essere stati fissati correttamente, conseguentemente, l’ascender e la camma possono staccarsi dalla corda.

C’è, inoltre, il rischio che anche i rivetti che collegano il fermo di sicurezza alla camma dentata non siano stati fissati correttamente, aumentando il rischio di distacco dell’ascender dalla corda, con conseguenti lesioni gravi o mortali per l’utilizzatore.

L’allegato II della Direttiva 89/686/CEE stabilisce che:

1.1 Principi di progettazione

1.1.1 Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui; sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile.

1.1.2. Livelli e classi di protezione

1.1.2.1 Livelli di protezione quanto possibile elevati
II livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività.

1.1.2.2 Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio
Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

Il 20 aprile 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad eccezione:
a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX Report 19 del 13/05/2016 N.32 A12/0572/16 Spagna

ID 2597 | | Visite: 4225 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 19 del 13/05/2016

N.32 A12/0572/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Bambola di plastica




Il prodotto, di marca Victoria Party, Mod. E6270747, è stato respinto alla frontiera perché non conforme al Regolamento N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La testa della bambola contiene ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (valore misurato: 20% in peso). La presenza della sostanza può essere pericolosa per la salute del bambino, causando possibili danni al sistema produttivo.

Il REACH vieta l’uso dei flatati in tutti i giocattoli e articoli di puericultura.

51. Flatati DEHP, DBP, BBP – Allegato XVII Regolamento N. 1907/2006.

1. Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura.
2. I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato.
3. SOPPRESSO DAL REGOLAMENTO (UE) 2015/326 del 2 marzo 2015.
4. Ai fini della presente voce, per «articoli di puericultura» si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini.

Con il REGOLAMENTO (UE) 2015/326 del 2 marzo 2015 La Commissione ha completato il riesame delle misure della voce 51 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), dibutilftalato (DBP) e benzilbutilftalato (BBP), conformemente al paragrafo 3 di tale voce.

Tale riesame è stato avviato il 4 settembre 2009 con la richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di esaminare i nuovi dati scientifici disponibili e valutare se vi siano elementi tali da giustificare un riesame delle attuali restrizioni. Presentando le informazioni alla Commissione nel marzo 2010, l'ECHA ha indicato l'opportunità di una valutazione dei pertinenti fascicoli di registrazione REACH. La Commissione ha pertanto chiesto all'ECHA di procedere come suggerito. Tuttavia, nell'aprile 2011 il Regno di Danimarca ha avviato la procedura di restrizione per quanto riguarda la presenza di detti ftalati in articoli per uso in interni e articoli che possono entrare in contatto diretto con la pelle o le mucose, nel corso della quale, tra le altre cose, sono stati esaminati i fascicoli di registrazione. Come comunicato il 9 agosto 2014 (1), alla fine della procedura di restrizione la Commissione non ha proposto di modificare l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Inoltre, mediante il regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione ( 2), la Commissione ha incluso tali ftalati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Di conseguenza, a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l'ECHA ha l'obbligo di esaminare dopo la «data di scadenza» se l'utilizzo di tali ftalati negli articoli suddetti presenti per la salute umana o per l'ambiente un rischio non adeguatamente controllato. Non è pertanto stato considerato necessario alcun ulteriore riesame delle misure per tale restrizione di detti ftalati, ed è quindi opportuno sopprimere il relativo paragrafo da tale voce.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

RAPEX: Report annuale Certifico 2015

ID 2171 | | Visite: 7716 | RAPEX 2015

RAPEX: Report annuale Certifico 2015

Tutti gli Approfondimenti relativi al RAPEX di Certifico elaborati nel 2015:

Vedi tutti Report Certifico 2015

https://www.facebook.com/certifico.rapex

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/

Resp.: Giuseppe Zappia

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

RAPEX Report 17 del 29/04/2016 N.24 A12/0494/16 Austria

ID 2570 | | Visite: 5104 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 17 del 29/04/2016

N.24 A12/0494/16 Austria

Approfondimento tecnico: Set poliziotto giocattolo







Il prodotto, marca B&G, modello 20241, è stato sottoposto al ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE (Giocattoli) ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Le ventose possono essere facilmente staccate dai proiettili della pistola e, se ingerite dal bambino, possono provocare soffocamento.
Il punto 4.17.1, della norma tecnica EN 71-1, stabilisce che:

[…]

b. I materiali resilienti utilizzati usati per la superficie di impatto non si devono staccare, quando testati in accordo al punto 8.4.2.3 della norma EN 71-1.
Se la superficie di impatto è costituita da una ventosa, che passa completamente attraverso la superficie di prova E, non si deve staccare completamente durante i test di torsione e trazione cui deve essere sottoposta (punti 8.3 e 8.4.2.1 della norma EN 71-1).

[…]

d. I proiettili a ventosa devono avere una lunghezza superiore a 57 mm, misurata con la ventosa poggiata su di una superficie piana e senza l’influenza di alcuna forza diversa da quella prodotta dalla massa dello stesso oggetto.
Il requisito non si applica se la ventosa passa interamente attraverso la superficie di prova E.
Il requisito non si applica se la ventosa è parte integrante del proiettile.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

DPI, Impianti fune, Apparecchi gas: i Regolamenti UE del 31 Marzo 2016

ID 2446 | | Visite: 5308 | Nuovo Approccio



Regolamenti Prodotto UE 31 Marzo 2016

Il 31 Marzo 2016 sono stati pubblicati in GUUE 3 Regolamenti particolarmente attesi:

- Regolamento (UE) 2016/425 "Dispositivi di Protezione Individuale"
- Regolamento (UE) 2016/426 "Apparecchi a gas"
- Regolamento (UE) 2016/424 "Impianti a fune"

Una breve scheda sintesi:

_______________________________________________________________________________
Entrata in vigore: 20 Aprile 2016 Direttiva Abrogata Termine ultimo
Direttiva 89/686/CEE 21 Aprile 2018
Regolamento (UE) 2016/425 "Dispositivi di Protezione Individuale"
_______________________________________________________________________________
         
Entrata in vigore: 20 Aprile 2016 Direttiva Abrogata Termine ultimo
Direttiva 2009/142/CE 21 Aprile 2018
Regolamento (UE) 2016/426 "Apparecchi a gas"
_______________________________________________________________________________
          
Entrata in vigore: 20 Aprile 2016 Direttiva Abrogata Termine ultimo
Direttiva 2000/9/CE 21 Aprile 2018
Regolamento (UE) 2016/424 "Impianti a fune"
_______________________________________________________________________________

Linee guida Nuova Direttiva ATEX 2014/34/EU

ID 2241 | | Visite: 21212 | Guide Nuovo Approccio

Linee guida Nuova Direttiva ATEX 2014/34/EU

Official Version 1.0 April 2016 
Draft Version 0.4 September 2015

Guida alla applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione della legge degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Queste Linee Guida ATEX sono destinate ad essere un manuale per tutte le parti direttamente o indirettamente interessate dalla direttiva 2014/34/UE, comunemente indicata come ATEX ("Atmosfere EXplosibles") direttiva di "prodotto", applicabile dal 20 aprile 2016, in sostituzione della precedente direttiva 94/9/CE applicabile dal 1 luglio 2003 fino al 19 aprile 2016.

L'Attenzione dei lettori è richiamata sul fatto che queste linee guida hanno il solo scopo di facilitare l'applicazione della direttiva 2014/34/UE, ed è la trasposizione nazionale pertinente del testo della direttiva che è giuridicamente vincolante.

Tuttavia, il documento rappresenta un punto di riferimento per garantire l'applicazione coerente della direttiva per tutte le parti interessate.

Le linee guida ATEX hanno lo scopo di contribuire a garantire la libera circolazione dei prodotti nell'ambito di applicazione della direttiva ATEX nell'Unione europea tra gli esperti Stati membri e le altre parti interessate.

Versioni:

1st Edition - April 2016
Draft 0.4 - September 2015

Ultimo controllo 28.04.2016

Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Guidelines ATEX 2014 34 EU - 1st Edition April 2016.pdf
Official V. 1.0 April 2016
4318 kB 156
Allegato riservato Guidelines ATEX 2014-34-EU - Draft V.04.pdf
Draft V. 0.4 September 2015
2901 kB 109

Proposal for a Regulation of the european parliament and of the council on medical devices

ID 1873 | | Visite: 7754 | Direttiva MD

Nuovo Regolamento Dispositivi medici

Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/ce, del regolamento (ce) n. 178/2002 e del regolamento (ce) n. 1223/2009

L'attuale quadro normativo dell'UE sui dispositivi medici diversi dai dispositivi medicodiagnostici in vitro è costituito dalla direttiva 90/385/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi1 e dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici, che coprono un'ampia gamma di prodotti.

Quest'ultima direttiva suddivide i dispositivi medici in quattro classi di rischio: classe I (basso rischio, ad es. cerotti, occhiali correttivi), classe IIa (rischio medio-basso, ad es. tubi tracheali, materiali per otturazioni dentarie), classe IIb (rischio medio-alto, ad es. apparecchi a raggi x, placche ossee e viti) e classe III (alto rischio, ad es. valvole cardiache, protesi totali d'anca, impianti mammari). I dispositivi medici impiantabili attivi (ad es. pacemaker, defibrillatori impiantabili) disciplinati dalla direttiva sui dispositivi medici impiantabili attivi rientrano de facto nella classe III.

Le due direttive, adottate negli anni Novanta, sono basate sul "nuovo approccio" e mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno nonché un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza. I dispositivi medici non sono oggetto di un'autorizzazione pre-commercializzazione da parte di un'autorità di regolamentazione, ma di una valutazione della conformità che, nel caso dei dispositivi ad alto o medio rischio, comporta una terza parte indipendente denominata "organismo notificato".

Gli organismi notificati, circa ottanta in tutta Europa, sono designati e monitorati dagli Stati membri e operano sotto il controllo delle autorità nazionali. I dispositivi riconosciuti conformi recano la marcatura CE che ne consente la libera circolazione nei paesi UE/EFTA e in Turchia.

L'attuale quadro normativo ha dimostrato i propri meriti, ma è anche stato oggetto di dure critiche, in particolare quando le autorità sanitarie francesi hanno accertato che un fabbricante francese (Poly Implant Prothèse, PIP) per diversi anni ha apparentemente utilizzato silicone industriale anziché silicone di grado medico per la produzione di protesi mammarie, in violazione dell'autorizzazione rilasciata dall'organismo notificato, danneggiando la salute di migliaia di donne nel mondo.

In un mercato interno cui partecipano 32 paesi e che registra progressi scientifici e tecnologici costanti, sono emerse notevoli differenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme e questo compromette gli obiettivi principali delle direttive, che sono la sicurezza dei dispositivi medici e la loro libera circolazione nel mercato interno.

Esistono inoltre lacune o incertezze normative in rapporto ad alcuni prodotti (ad es. prodotti fabbricati utilizzando tessuti o cellule umani non vitali, dispositivi impiantabili o altri prodotti invasivi utilizzati per scopi cosmetici).

La presente revisione mira a superare questi difetti e lacune e a rafforzare ulteriormente la sicurezza dei pazienti. Occorre predisporre un quadro normativo solido, trasparente e sostenibile, che sia adeguato agli obiettivi perseguiti.

Tale quadro deve essere favorevole all'innovazione e alla concorrenzialità dell'industria dei dispositivi medici e far sì che i dispositivi medici innovativi possano accedere al mercato in modo rapido ed efficiente in termini di costi, a vantaggio dei pazienti e degli operatori sanitari. La presente proposta è adottata parallelamente a una proposta di regolamento sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD), come i test ematici, che sono disciplinati dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli aspetti orizzontali comuni a entrambi i settori sono armonizzati, mentre le caratteristiche specifiche di ciascun settore richiedono atti giuridici distinti. 

Bruxelles, 2012.9.26. COM(2012) 542 final

RAPEX 2016

ID 2337 | | Visite: 8850 | RAPEX

RAPEX EU

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

ID 2442 | | Visite: 97643 | Regolamento DPI

Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

[box-warning]Testo Consolidato Regolamento DPI

Disponibile il testo Consolidato del Regolamento DPI 2016/425 Rev. 00 2018, che sarà aggiornato con le modifiche ed integrazioni al Regolamento, (previsti Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione) e da altri documenti d'interesse:

- Allegato al presente articolo
- Alla pagina dell'ebook Regolamento DPI (UE) 2016/425[/box-warning]

Il Regolamento DPI entra in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018 (vedi eccezioni Art. 48).

Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Campo di applicazione
Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Non si applica ai DPI:
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:
i) condizioni atmosferiche non estreme;
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Suddivisione/Catergorie di rischio
La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I):

Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:

a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.

Il Regolamento DPI è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad eccezione:

a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.

GU L 81/51 del 31 Marzo 2016

______

Recepimento ITD.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17

Articoli correlati:

[box-note]D.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Nuovo Regolamento DPI: imminente la pubblicazione
Direttiva 89/686/CEE DPI
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI
DPI Calzature Panoramica requisiti EN ISO 20349-2:2017
Norme armonizzate DPI [/box-note]

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Regolamento DPI (UE) 2016 425 Rev. 00 Febbraio 2018.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
2059 kB 302

Decreto direttoriale 18 marzo 2016 - Idropulitrice

ID 2523 | | Visite: 6602 | Non Conformità CE

Decreto direttoriale 18 marzo 2016

Il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 dispone il ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di una idropulitrice del tipo Parkside PHD 100 B2.

Considerato che il provvedimento di divieto spagnolo e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che i suddetti prodotti sono risultati non conformi alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

1.5.1- Energia elettrica;
La macchina presenta un grado di protezione contro l 'ingresso dannoso dell'acqua inferiore al livello IPX 7 richiesto per gli apparecchi a mano, peraltro il punto non rispetta neanche la norma armonizzata EN 60335-2-2009:6, norma di riferimento citata nella dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante;

1.5.2- Elettricità statica;
La macchina non è progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o sia munita di mezzi che consentano di scaricar/e;


MISE

Decreto direttoriale 18 marzo 2016 - Spiumatura volatili

ID 2525 | | Visite: 4479 | Non Conformità CE

Decreto direttoriale 18 marzo 2016

Il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 dispone il ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di una macchina per la spiumatura dei volatili tipo RF-169.

Il suddetto prodotto è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, come nel seguito indicato:

1.2.3 - "Avviamento" e 1.2.4.1 "Arresto normale"
La macchina non è munita di alcun interruttore on/off;

1.2.4.3 - "Arresto di emergenza"
La macchina può essere spenta solo staccando la spina della presa, non essendo dotata di un dispositivo di arresto di emergenza;

1.2.6 - "Guasto del circuito di alimentazione di energia"
Dopo il ripristino del! 'alimentazione, a seguito di un 'interruzione, la macchina si avvia immediatamente;

1.3. 7 "Rischi dovuti agli elementi mobili"
Gli elementi mobili della macchina sono accessibili e parti del corpo del! 'utilizzatore possono entrare in contatto con meccanismi rotanti e subire lesioni;

1.5.1 "Energia elettrica"
I cavi in PVC utilizzati per la macchina sono concepiti per carichi leggerissimi, leggeri e normali e sono classificati pericolosi per le finalità di utilizzo previsto della macchina (gocce che possono cadervi in presenza di acqua e uso temporaneo all'aperto) in relazione al! 'eventualità che il cavo venga bagnato e i carichi possano rivelarsi pesanti;

1.7.3 - "Marcatura delle macchine"
La macchina non reca alcuna indicazione dell'anno di fabbricazione e la targhetta di identificazione non è fissata sulla macchina in modo permanente.
Il motore non riporta: numero di serie o simbolo di identificazione del fabbricante numero dei trefoli, norme applicate, classe di temperatura/limite di temperatura ne fattori di potenza nominali; Considerato che tali non conformità comportano, per quanto riguarda l'assenza di un interruttore on/off e di un dispositivo di arresto di emergenza, nonché l'accessibilità dei mezzi mobili della macchina e la tipologia di cavi utilizzati per la stessa, gravi rischi di lesioni per gli utilizzatori, connessi ad una consequenziale perdita di controllo della macchina e alla possibilità di accedere alle sue parti attive, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

MISE

Direttiva Delegata (UE) 2016/585

ID 2497 | | Visite: 4946 | Direttiva RoHS II

Direttiva Delegata (UE) 2016/585 

Direttiva Delegata (UE) 2016/585 della Commissione del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici (Testo rilevante ai fini del SEE).

(GU L 101 16.4.2016)

Collegati
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS
Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]

Forno industriale: Manuale Istruzioni Uso Manutenzione

ID 379 | | Visite: 20621 | Documenti Riservati Marcatura CE



Forno industriale: Manuale Istruzioni Uso Manutenzione

Questa tipologia di forni è utilizzata in vari campi di applicazione come la cottura di porcellane, sanitari, terrecotte ed altro.

Sono costruiti con struttura in acciaio saldato e verniciato; gli organi e i materiali sono dimensionati per ottenere il massimo fattore di sicurezza e durata.

Il sistema di riscaldamento si basa su bruciatori a gas controllati da sensori che, facendo capo ad un computer, monitorano le fasi del processo di cottura.

Un sistema di serrande scorrevoli interposto fra la camera e il camino permette di controllare il livello di umidità interno, dei fumi e di sostanze alcali.

Campi di impiego:
- Cottura di ceramica
- Cottura di sanitari
- Cottura di laterizi
- Cottura di porcellana
- Trattamento termico del vetro
- Trattamento termico dei metalli

Ed.: 2011
Modello completo - Pagine 71 Formato .doc

Fonte: Forni Ficola S.r.l.

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE

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Allegato riservato Manuale_Forni_Rev01_2011.zip
Rev 01.2011
6040 kB 205

Decisione di Esecuzione (UE) 2016/575

ID 2491 | | Visite: 4422 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Decisione di Esecuzione (UE) 2016/575

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/575 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2016 che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2016) 1702]

La Decisione, in mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti in materia di accendini a prova di bambino, proroga la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.

La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2017

Decisione 2006/502/CE

Linee Guida gestione del sistema d'informazione rapida RAPEX

ID 2472 | | Visite: 6729 | RAPEX

Linee Guida gestione del sistema d'informazione rapida RAPEX

L'EFTA adotta le Linee Guida RAPEX

Linee guida dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

Le linee guida RAPEX sono il documento di riferimento per la gestione del sistema RAPEX e della procedura di notifica di cui alla direttiva 2001/95/CE.

Decisione EFTA N. 447/14/COL

Decisione dell'Autorità di Vigilanza dell'EFTA N. 447/14/COL del 5 novembre 2014 che adotta linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti [2016/487]

GUUE L 92/1 del 07.04.2016

EFTA (European Free Trade Association):
- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera

GUIDELINES for the management of the Rapid Information System RAPEX

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Allegato riservato Linee Guida gestione del sistema d'informazione rapida RAPEX.pdf
Decisione EFTA 447/14/COL
1169 kB 14

EN 12547:2009 Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza - Testo pdf

ID 1820 | | Visite: 13971 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN 12547:2009 Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza

Requisiti di cui ai punti:

5. REQUISITI E MISURE DI SICUREZZA
6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE MISURE DI SICUREZZA
7. INFORMAZIONI PER L'USO
8. MARCATURA, SEGNALI E AVVERTENZE SCRITTE

La norma si applica alle centrifughe destinate alla separazione di liquido/liquido/solido/solido o di almeno due di queste sostanze.
Essa fornisce requisiti per ridurre al minimo i rischi dovuti ai pericoli di natura meccanica, ai pericoli provocati dall inosservanza dei principi ergonomici e ai pericoli di natura elettrica.

La norma precisa anche i requisiti riguardanti le misurazioni del rumore.

La norma tratta i pericoli significativi collegati al funzionamento delle centrifughe.

Organi tecnici [Commissione Tecnica / Sottocommissioni / Gruppi di lavoro] : [Sicurezza / Macchine / Sicurezza delle centrifughe]
Data entrata in vigore: 16 luglio 2009

Download file CEM

Download file CEM sito cem4.eu

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Allegato riservato EN 12547 Sicurezza centrifughe Testo requisiti 5 6 7 8.PDF
Testo requisiti 5,6,7,8
106 kB 113

RAPEX Report 13 del 01/04/2016 N. 19 A12/0392/16 Islanda

ID 2451 | | Visite: 5304 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 13 del 01/04/2016

N.19 A12/0392/16 Islanda

Approfondimento tecnico: Portachiavi con giocattolo collegato

Il prodotto “Neyðarkallinn” è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE – Giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Le componenti del prodotto possono essere facilmente separate e, se messe in bocca da un bambino, possono provocare soffocamento.

La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:

4. […]

b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.

c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.

d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.

[…]

Al fine del rispetto del requisito della Direttiva 2009/48/CE, la norma tecnica EN 71-1, al cap. 8.2 indica come testare i prodotti ed i loro componenti per verificare che non possano causare soffocamento.

Ogni giocattolo o componente deve essere inserito, senza compressione dello stesso, all’interno di un cilindro di prova (vedi immagine). La prova ha esito positivo se il giocattolo o componente non si adatta completamente all’interno del cilindro.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune

ID 2443 | | Visite: 17212 | Regolamento impianti fune persone

Regolamento impianti a fune / Consolidato 31.03.2016

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Il Regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016 ed abroga la Direttiva 2000/9/CE con effetto dal 21 aprile 2018.

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.

Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune.

Il presente regolamento non si applica:

a) agli ascensori di cui alla direttiva 2014/33/UE;
b) agli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1° gennaio 1986 e ancora in esercizio, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza specificamente progettati per detti impianti;
c) agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali;
d) agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto di merci e di persone specificamente designate;
e) alle attrezzature fisse e mobili che servono esclusivamente per il divertimento e a scopi ricreativi e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
f) agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali;
g) agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.

Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:

a) degli articoli da 22 a 38 e 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

GU L 81/1 del 31.3.2016
________

[box-note]Modifiche e rettifiche
Modificato da: 
Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024)

Rettificato da:
- C1 Rettifica, GU L 266 del 30.9.2016, pag. 8 (2016/424)[/box-note]
________

Vedi il testo consolidato e NTA

Cover impianti a fune small 2024

Vedi Testo consolidato e NTA
_________

Collegati:
[box-note]Decreto 11 maggio 2017
Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019
La sezione legislazione "Impianti a fune trasporto persone"
Norme armonizzate Regolamento Impianti a fune
Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTA[/box-note]

EN ISO 12100: Tutte le definizioni

ID 321 | | Visite: 16819 | Documenti Riservati Marcatura CE


EN ISO 12100: Standard A per la Valutazione dei Rischi

Tutte le definizioni indicate nella norma di tipo A per la sicurezza delle macchine

La norma internazionale specifica la terminologia di base, i principi e una metodologia per ottenere la sicurezza nella progettazione del macchinario.

Specifica i principi di valutazione del rischio e riduzione del rischio per aiutare i progettisti a raggiungere questo obiettivo.

Questi principi sono basati sulla conoscenza e l’esperienza riguardanti la progettazione, l’uso, gli incidenti, gli infortuni e i rischi associati al macchinario.

Sono descritte le procedure per l’identificazione dei pericoli e la stima e la valutazione dei rischi durante le fasi pertinenti del ciclo di vita di una macchina, e per l’eliminazione dei pericoli o il raggiungimento di una sufficiente riduzione del rischio.

Sono fornite linee guida sulla documentazione e la verifica del processo di valutazione del rischio e riduzione del rischio.

La presente norma internazionale è inoltre destinata ad essere utilizzata come base per la preparazione di norme di sicurezza di tipo B o C.

La norma non tratta il rischio e/o i danni relativi ad animali domestici, beni materiali o ambiente.

Nota 1
L'appendice B fornisce, in prospetti separati, esempi di pericoli, situazioni pericolose ed eventi pericolosi, allo scopo di chiarire questi concetti e di facilitare l'identificazione dei pericoli da parte del progettista.

Nota 2
L’uso pratico di diversi metodi per ogni fase della valutazione del rischio è descritto nell'ISO/TR 14121-2.

Download File CEM importabile in CEM4

Download File CEM importabile in CEM4 sito cem4.eu

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Allegato riservato EN ISO 12100 Le definizioni.PDF
Certifico
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Approccio Modulare: i Moduli per le Procedure di Valutazione della Conformità

ID 909 | | Visite: 26832 | Nuovo Approccio



Tabella dei Moduli per le Procedure di Valutazione della Conformità

La normativa comunitaria di armonizzazione prescrive la valutazione della conformità per i prodotti, le procedure da utilizzare vanno scelte tra i moduli stabiliti e specificati nell'allegato II della Decisione 768/2008/CE, conformemente ai criteri seguenti:

a) adeguatezza del modulo al tipo di prodotto;
b) natura dei rischi connessi al prodotto e misura in cui la valutazione della conformità corrisponde al tipo e al grado di rischio;
c) qualora sia obbligatoria la partecipazione di terzi, necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli di garanzia qualità e di certificazione del prodotto stabiliti nell’allegato II;
d) l’esigenza di evitare di imporre moduli troppo onerosi rispetto ai rischi coperti dalla normativa in questione.

Allegato II PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ:

Modulo A - Controllo interno della produzione
Modulo A1 - Controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto
Modulo A2 - Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali effettuati a intervalli casuali
Modulo B - Esame CE di tipo
Modulo C - Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
Modulo C1 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
Modulo C2 - Conformità al tipo basata sul controllo interno sulla produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
Modulo D - Conformità basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione
Modulo D1 - Garanzia della qualità del processo di produzione
Modulo E - Conformità al tipo fondata sulla garanzia della qualità del prodotto
Modulo E1 - Garanzia della qualità fornita dall’ispezione e dalla prova del prodotto finale
Modulo F - Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto
Modulo F1 - Conformità basata sulla verifica del prodotto
Modulo G - Conformità basata sulla verifica dell’unità
Modulo H - Conformità basata sulla garanzia qualità totale
Modulo H1 - Conformità basata sulla garanzia qualità totale e sull’esame del progetto

Collegati
[box-note]Decisione N. 768/2008/CE
Regolamento (CE) N. 765/2008
Nuovo Quadro Normativo (NQN)
Direttiva click[/box-note]

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Allegato riservato Procedure valutazione conformita.pdf
Tabella
49 kB 689
Allegato riservato Decisione n. 768 2008 CE.pdf
Nuovo Approccio 2008
244 kB 497

RAPEX Report 18 del 06/05/2016 N.11 A12/0548/16 Gemania

ID 2569 | | Visite: 4548 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 18 del 06/05/2016

N.11 A12/0548/16 Germania

Approfondimento tecnico: Sandali femminili




Il prodotto, di marca Infiniti, è stato sottoposto alla procedura di richiamo dal mercato perché non conforme al Regolamento N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La quantità di cromo (VI) presente nel cuoio della soletta è troppo alta (valore misurato 21,9 mg/kg), di conseguenza, può provocare reazioni allergiche.

In base all’Allegato XVII del Regolamento N. 1907/2006 REACH, concernente le restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi, gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la pelle non possono contenere cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg sul peso totale di parte in cuoio.

Di seguito il testo integrale del Regolamento relativamente a tutti i composti del cromo VI.

47. Composti del cromo VI – Allegato XVII Regolamento N. 1907/2006.
1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento.
2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1.
3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle.
4. La norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) per le prove relative al tenore di cromo VI idrosolubile nel cemento e nelle miscele contenenti cemento è utilizzata come metodo di prova per dimostrare la conformità con il paragrafo 1.
5. Gli articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) sul peso totale secco del cuoio.
6. Gli articoli con parti in cuoio che vengono a contatto con la cute non possono essere immessi sul mercato qualora una di queste parti in cuoio contenga cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003% in peso) sul peso totale secco di tale parte in cuoio.
7. I paragrafi 5 e 6 non si applicano all’immissione sul mercato di articoli usati già nella fase di uso finale nell’Unione prima del 1 maggio 2015.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

20 Aprile 2016: in vigore le Nuove Direttive di Prodotto UE 2014/2016

ID 2520 | | Visite: 8847 | Nuovo Approccio



20 Aprile 2016: In vigore le Nuove Direttive di Prodotto UE 2014/2016

In assenza, ad oggi, dei Decreti di recepimento, il MISE ha precisato, comunque, l'entrata in vigore dalla data del 20 Aprile, delle Nuove Direttive di Prodotto UE.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per il mercato e la concorrenza, ha emanato la Circolare del 21 marzo 2016 (prot. n. 79499) che provvede a comunicare che gli obblighi delle direttive di Prodotto UE sottoindicate, sono da applicare dal 20 Aprile 2016, anche nelle more del recepimento integrale:

Direttiva 2014/29/UE SVPD - Recipienti semplici a pressione
Direttiva 2014/30/UE EMC - Prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica
Direttiva 2014/31/UE NAWI - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
Direttiva 2014/32/UE MID - Strumenti di misura
Direttiva 2014/33/UE - Ascensori e loro componenti di sicurezza
Direttiva 2014/34/UE ATEX - Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
Direttiva 2014/35/UE LVD - Materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

La circolare intende chiarire che le disposizioni delle Direttive elencate troveranno applicazione, a partire dal giorno 20 aprile 2016, anche in caso di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella definitiva pubblicazione dei decreti di recepimento italiani.

Un maggiore ritardo si è invece determinato relativamente allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con cui si intende recepire la direttiva relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, che presumibilmente sarà sottoposta all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri solo nei prossimi giorni, ai fini dell’avvio dell’iter per l’acquisizione dei diversi pareri in questo caso previsti prima della deliberazione definitiva.

In ogni caso eventuali ritardi nel recepimento, probabili quanto meno per quest’ultima direttiva, non dovrebbero determinare problemi sostanziali in quanto le disposizioni delle sette direttive sopra richiamate in parte sono già applicate ed in parte sono direttamente applicabili.

Più precisamente, sono in parte già applicate in quanto le direttive stesse, per il loro dichiarato carattere di “rifusione” di norme europee vigenti, riproducono le corrispondenti disposizioni delle analoghe precedenti direttive relative ai medesimi prodotti, già recepite nell’ordinamento interno, così come integrate e modificate dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (che pone norme generali in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE) e dalla Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce un quadro comune di principi generali e di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale); regolamento e decisione che nel diritto europeo sono fonti che hanno in ogni caso diretta applicazione nell'ordinamento interno dei singoli Stati e che comunque, sono state già attuate.

La circolare, infatti, esplicita, che "Con la presente circolare, pertanto, questo Ministero, informandone anche le altre Amministrazioni competenti nonché tutte le altre parti interessate, provvede alla necessaria informativa e comunicazione al mercato circa le prescrizioni (per le quali si rinvia al contenuto delle direttive stesse, pubblicate in Gazzetta ufficiale) cui è comunque obbligatorio adeguarsi a decorrere dal prossimo 20 aprile 2016, anche nelle more del recepimento integrale delle direttive più volte menzionate".

Si evidenzia che la presente nota circolare è diretta in primo luogo agli Organismi di valutazione della conformità attualmente presenti sul sistema comunitario NANDO e che sono interessati alle predette direttive di prodotto oggetto di rifusione, con la sola esclusione di quella relativa al materiale elettrico che non prevede più il ricorso ad organismi di valutazione della conformità. Per tali Organismi si ritiene opportuno integrare le predette considerazioni in merito ai tempi di recepimento delle direttive in questione e, comunque, alla diretta applicabilità delle stesse, con le seguenti ulteriori specifiche considerazioni.

Circolare MISE del 21 marzo 2016 (prot. n. 79499)

Le nuove Direttive CE di Prodotto 2014

Nuovo Quadro Normativo (NQN)

Direttiva click

Collegamenti bullonati, modalità di serraggio in conformità alla EN 1090-2

ID 2316 | | Visite: 18791 | Documenti Marcatura CE ENTI

Collegamenti bullonati, modalità di serraggio in conformità alla EN 1090-2 

La norma armonizzata EN 1090-2 “Requisiti tecnici per strutture di acciaio” fornisce specifiche regole per i controlli da eseguire sui collegamenti bullonati.

Dopo il preliminare assemblaggio è necessario effettuare dei controlli visivi, verificando il corretto posizionamento delle rondelle ed accertando l’avvenuta certificazione di accuratezza dell’avvitatore, per poi procedere alle operazioni di serraggio di seguito descritte.

http://www.promozioneacciaio.it/

RAPEX Report 16 del 22/04/2016 N.19 A12/0468/16 Germania

ID 2536 | | Visite: 5045 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 16 del 22/04/2016

N.19 A12/0468/16 Germania

Approfondimento tecnico: Pompa ad immersione



Il prodotto pompa ad immersione, marca Heidmann, modello H00605, è stata sottoposta al ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 60335-1:2012 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte 1: Norme generali”.

I cavi della pompa non sono correttamente marcati, risultando, quindi, impossibile valutare se gli stessi soddisfano i requisiti dei cavi in gomma e se sono adatti al contatto con l’acqua. L’utente potrebbe, pertanto, ricevere una scossa elettrica durante l’uso del prodotto.

La Direttiva 2006/42/CE Macchine, Allegato I RESS (Requisito Essenziale di Salute e Sicurezza) 1.5.1, stabilisce che:

RESS 1.5.1 Energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all’energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE (ad oggi 2014/35/UE) si applicano alle macchine.

Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

I rischi principali associati all’energia elettrica sono quelli di elettrocuzione dovuta al contatto diretto con elementi in tensione (contatto accidentale con elementi che sono normalmente in tensione) o al contatto indiretto (contatto con elementi che non sono normalmente in tensione ma lo sono a causa di un guasto), di ustione, incendio o esplosione dovuti a scintille elettriche o a causa del surriscaldamento delle attrezzature elettriche.

Il primo paragrafo del punto 1.5.1 prevede che il fabbricante della macchina adotti le misure necessarie per evitare tutti i pericoli di natura elettrica. Questo requisito generale si applica a prescindere dalla tensione dell’alimentazione elettrica.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425

ID 2448 | | Visite: 41483 | Documenti Riservati Marcatura CE

Dichiarazione di Conformità UE - Regolamento DPI

Modello di Dichiarazione di Conformità UE Regolamento DPI

Rev. 2.0 2017

Regolamento (UE) 2016/425 - DPI
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Art. 2 Campo di applicazione
Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti (Art. 3):

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; 
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.

Non si applica ai DPI
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico; 
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive; 
c) progettati per l'uso privato per proteggersi da: 
i) condizioni atmosferiche non estreme; 
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura; 
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri; 
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

Articolo 15 Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato il DPI è immesso o messo a disposizione.
3. Se a un DPI si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del DPI ai requisiti stabiliti dal presente regolamento.

ALLEGATO III DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI
La documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II.

La documentazione tecnica deve comprendere almeno gli elementi seguenti:
a) una descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato;
b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere;
c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI;
d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, sottoinsiemi e circuiti;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI;
f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;
g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;
i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;
j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione;
k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano nell'allegato II, punto 1.4;
l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato;
m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

ALLEGATO IV CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (Modulo A)
1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.
2. Documentazione tecnica Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta nell'allegato III.
3. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei DPI fabbricati alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti applicabili del presente regolamento.
4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE
4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i requisiti applicabili del presente regolamento.
4.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello di DPI e la tiene, insieme alla documentazione tecnica, a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI. La dichiarazione di conformità UE identifica il DPI per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
5. Mandatario Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, dal suo mandatario, purché siano specificati nel mandato.

ALLEGATO V ESAME UE DEL TIPO (Modulo B)

ALLEGATO VI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE (Modulo C)

ALLEGATO VII CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI (Modulo C 2)

ALLEGATO VIII CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE (Modulo D) 

ALLEGATO IX
Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)(*)

1. DPI (numero del prodotto, del tipo, del lotto o di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del DPI che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione del DPI, un'immagine a colori sufficientemente chiara può essere inclusa):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione …
6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo … (riferimento a tale certificato).
8. Ove applicabile, il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità … [conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2) o conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D)] … sotto la sorveglianza dell'organismo notificato … (denominazione, numero).
9. Informazioni supplementari:

Firmato a nome e per conto di … (luogo e data del rilascio):
(nome e cognome, funzione) (firma):

(*) L’assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.


Elaborato Certifico S.r.l.

Rev. 1.0 2016 (Nuovo Regolamento DPI in vigore dal 20 Aprile 2016 con applicazione definitiva il 21 Aprile 2018)

Rev. 2.0 2017 (Inserimento campo immagini | foto)

Collegati
[box-note]Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425[/box-note]

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RAPEX 2015

ID 1321 | | Visite: 11280 | RAPEX

RAPEX EU

RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products

Archivio prodotti pericolosi

Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE. 

Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Decreto direttoriale 18 marzo 2016 Taglia-spacca legna

ID 2524 | | Visite: 5154 | Non Conformità CE

Decreto direttoriale 18 marzo 2016

Il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 dispone il ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di una taglia-spacca legna dei tipi Bonnetklippen e Brannhultsklippen.

Considerato che il provvedimento di divieto svedese e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che i suddetti prodotti sono risultati non conformi . alle seguenti prescrizioni éssenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

1.3.7 - Rischi dovuti agli elementi mobili e 1.1.2 - Principi d'integrazione della sicurezza (Connesso);
La macchina non dispone di carter o altri dispositivi di protezione dai rischi connessi agli elementi mobili


MISE

Apparecchi di sollevamento: Istruzioni e Marcature

ID 506 | | Visite: 12681 | Documenti Riservati Marcatura CE


Apparecchi di sollevamento: Istruzioni e Marcature

Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni e le Marcature per gli apparecchi di sollevamento

La EN 12644-1 specifica i requisiti per la presentazione e il contenuto del/dei libretto/i di istruzioni fornito/i dal fabbricante per l’utilizzo di apparecchi di sollevamento.

La  EN 12644-2 specifica i requisiti per le marcature, i segnali e gli avvertimenti per gli apparecchi di sollevamento.

Il manuale di istruzioni può essere pubblicato in una o più parti.

Ove appropriato, devono essere fatti riferimenti incrociati ad altre parti al fine di evitare ripetizioni inutili. 

Tutte le parti del libretto devono presentare un’identificazione chiara riguardo agli apparecchi di sollevamento a cui si applicano, compreso come minimo:

a) titolo del libretto;
b) titolo di altre parti (se appropriato);
c) modello e numero di serie dell’apparecchio di sollevamento (se appropriato);
d) elenco degli argomenti, numero di pagine e/o indice.

Il manuale di istruzioni deve essere scritto con termini, definizioni, unità e simboli riconosciuti a livello internazionale, comprensivi del relativo significato e legenda.

Il testo deve essere semplice e adattato alle persone che lo utilizzano, con tutte le informazioni chiare ed esaurienti. Illustrazioni, diagrammi, grafici e prospetti chiari e semplici devono essere utilizzati di preferenza insieme a testo scritto ed essere posizionati vicini a ogni testo corrispondente.

EN 12644-1
Apparecchi di sollevamento
Informazioni per l’impiego ed il collaudo - Istruzioni

EN 12644-2
Apparecchi di sollevamento
Informazioni per l’impiego e il collaudo - Marcatura

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Allegato riservato Check list Manuali e Marcature Apparecchi di sollevamento.pdf
EN 12644-1 e 2
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RAPEX Report 15 del 15/04/2016 N.4 A12/0428/16 Danimarca

ID 2495 | | Visite: 5286 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 15 del 15/04/2016

N.4 A12/0428/16 Danimarca

Approfondimento tecnico: Sollevatore per veicoli



Il prodotto “sollevatore per veicoli”, di marca sconosciuta, Mod. QJY-B4000, è stato sottoposto alla procedura obbligatoria di richiamo dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 1493 – “Sollevatori per veicoli”.

Il sistema di bloccaggio automatico dei bracci portanti ha dei fori di forma allungata che possono disimpegnare il sistema.

Il bloccaggio dello stesso, infatti, dipende da una regolazione accurata ed un corretto serraggio che, prevedibilmente, non può essere fatto durante il normale utilizzo. Se i bracci portanti si muovono dal supporto possono causare la caduta del veicolo e lo schiacciamento dell’utente.

È stato segnalato un incidente mortale causato dal prodotto.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato I RESS 1.3.1, stabilisce che:

Allegato I - RESS 1.3.3 - Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti

Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti.

Ed, in particolare, per il caso in esame, aggiunge:

Allegato I - RESS 4.1.2.6 - Controllo dei movimenti

I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da mantenere in condizioni di sicurezza la macchina su cui sono installati.

a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata con dispositivi che mantengono l’ampiezza dei movimenti dei loro componenti entro i limiti previsti. L’attività di questi dispositivi deve essere preceduta eventualmente da un segnale.

b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni simultanee con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che consentano di evitare tali rischi.

c) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l’azione dell’operatore.

d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non deve essere possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a frizione.

e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta improvvisa dei carichi.

La lettera c) concerne il rischio di movimento incontrollato del carico. Per taluni tipi di macchine di sollevamento, come ad esempio i ponti elevatori per veicoli, laddove non sia ammissibile alcun movimento del carico dalla sua posizione in elevazione, per rispettare questo requisito è necessario dotare la macchina di dispositivi di blocco. La progettazione corretta del dispositivo di blocco può essere fatta in accordo alla norma tecnica armonizzata EN 1493.

Per quanto riguarda i sollevatori per veicoli è importante ricordare che fanno parte dell’elenco dell’Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (punto 16).

La macchine appartenenti alle categorie dell’allegato 4 devono seguire il percorso di conformità stabilito dall’art. 12 della Direttiva 2006/42/CE:

Articolo 12

[…]

3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il Fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;

b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;

c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;

b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

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RAPEX European Commission

Decisione 2006/502/CE

ID 2492 | | Visite: 4365 | Direttiva Sicurezza Prodotti

Decisione 2006/502/CE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’11 maggio 2006 che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2006) 1887 e C(2006) 1887 COR] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 197 del 19 luglio 2006, pag. 9) (2006/502/CE)

Per «accendino» s’intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più
sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato.

Fatto salvo il divieto d’immissione sul mercato di accendini fantasia di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, la presente definizione non si applica agli accendini
ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti
e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i requisiti indicati qui di seguito:
- una garanzia scritta del fabbricante valida almeno due anni per ciascun accendino, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
- la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile.
- le parti non di consumo, ma soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea;

Accendino fantasia
Per «accendino fantasia» s’intende qualsiasi accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002;

Accendino a prova di bambino
Per «accendino a prova di bambino» s’intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere
azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.

Si presumono sicuri per i bambini:
a) gli accendini conformi alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4 e 5.2.3 della norma;
b) accendini conformi alle pertinenti regole dei paesi non UE in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione;
4) per «modello di accendino» s'intendono gli accendini dello stesso produttore che non differiscono per concezione o altre caratteristiche in nessun modo che possa ripercuotersi sulla sicurezza per i bambini;
5) per «test di sicurezza per i bambini» s’intende un test sistematico di sicurezza per i bambini relativo a un determinato modello di accendino, effettuato su un campione degli accendini in questione, in particolare test effettuati conformemente alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4, e 5.2.3 della norma, ovvero conformi ai requisiti di prova previsti nelle regole nazionali dei paesi non UE in cui sono in vigore disposizioni in materia di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione;
6) per «produttore» s’intende quanto definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/95/CE;
7) per «distributore» s’intende quanto definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2001/95/CE.

Articolo 2
1. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini sicuri per i bambini vengano immessi sul mercato a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri proibiscono l’immissione sul mercato di accendini fantasia.


Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

La presente decisione si applica fino a dodici mesi dalla data di notifica della presente decisione.

GU L 198/45 del 20.7.2006

RAPEX Report 14 del 08/04/2016 N.19 A12/0420/16 Spagna

ID 2482 | | Visite: 5629 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 14 del 08/04/2016

N.19 A12/0420/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Lampada da soffitto

Il prodotto “Lampada da soffitto”, marca IKEA, Mod. HYBY (rif 90.196.432.), LOCK (ref 00.055.691 e 80.119.260.) E RINNA (rif 00.251.319 20.199.250 y.), è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione.

I ganci di plastica che fissano il paralume in vetro potrebbero rompersi causando la caduta dello stesso.

Ikea ha ricevuto segnalazioni da parte dei clienti ed, in alcuni casi, ci sono stati dei feriti.

L’allegato I della Direttiva 2006/95/CE riporta gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. In particolare, in riferimento al caso in esame, stabilisce che:

1. Requisiti generali

[…] c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata. […]

3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; […].

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Guida al passaggio dalla Direttiva ATEX 94/9/CE alla nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE

ID 1971 | | Visite: 41900 | Guide Nuovo Approccio

Guida al passaggio dalla Direttiva ATEX 94/9/CE alla nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE

La nuova direttiva ATEX 2014/34/UE è il risultato dell'allineamento della direttiva ATEX precedente 94/9/CE per il "nuovo quadro normativo" (NQN), in particolare alla decisione 768/2008/CE, nonché per quanto riguarda le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dopo il trattato di Lisbona.

Essendo il risultato di un allineamento e una rifusione, le principali variazioni della nuova direttiva 2014/34/UE rispetto alla precedente direttiva 94/9/CE sono piuttosto limitate, e non riguardano le caratteristiche più rilevanti dell'atto che rimane lo stesso: procedure di scopo, requisiti essenziali di salute e sicurezza, categorizzazione e valutazione della conformità.

Le principali modifiche sono le seguenti:

- Numero di riferimento: AAAA/No/UE
- Definizioni: integrazioni orizzontali del nuovo quadro normativo
- Gli operatori economici (produttori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) e dei loro obblighi: descrizioni più dettagliate dal NQN
- Norme armonizzate e la presunzione di conformità: riferimento al regolamento (UE) N. 1025/2012 su european Standardisation
- Marcatura CE: riferimento al regolamento (CE) n 765/2008
- Organismi notificati: requisiti più dettagliate e procedure dal nuovo quadro normativo
- Vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia: le attività di rinforzo e di nuove procedure semplificate (anche in relazione al "pacchetto sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato"
- Comitato ATEX e atti di esecuzione: riferimento al regolamento (UE) n 182/2011 di esecuzione della Commissione, decisioni in materia di obiezioni formali alle norme armonizzate, clausole di salvaguardia nei confronti dei prodotti e sulla competenza degli organismi notificati
- Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati, e un modello, dal nuovo quadro normativo
- Certificato di esame UE del tipo: condizioni di validità e data di scadenza dal nuovo quadro normativo

La nuova direttiva ATEX 2014/34/UE è applicabile dal 20 Aprile 2016.

Questo documento include un elenco di "domande e risposte frequenti" sulla transizione alla Direttiva ATEX 2014/34/UE, che copre sia domande "orizzontali" che domande "verticali", comuni a tutta la normativa comunitaria allineata con il "nuovo quadro normativo" e quelle proprie della direttiva 2014/34/UE.

Essa riflette il risultato delle discussioni in corso, in particolare durante il seminario sulla transizione alla nuova direttiva ATEX 2014/34/UE tenutosi il 30 settembre 2015.

Si precisa che il presente documento è preliminare, in attesa della revisione della Guida Blu e le nuove linee guida ATEX.

Al perfezionamento della Guida rivisto Blu (previsto per la fine del 2015) e le linee guida ATEX (previste per il primo trimestre del 2016), questi ultimi documenti devono essere considerati come i principali riferimenti per l'interpretazione delle questioni orizzontali relative, rispettivamente, al nuovo quadro legislativo NQN e alla Direttiva ATEX.

Un elenco di documenti di riferimento per l'orientamento è fornita alla fine del documento.

Commissione europea
14 Ottobre 2015

Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE

Nuovo Quadro Normativo (NQN)

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Allegato riservato Guidance document on the ATEX transition 14 October 2015.pdf
European Commission 14 October 2015
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Divieto immissione sul mercato generatore di corrente: Decisione (UE) 2016/530

ID 2459 | | Visite: 7921 | Non Conformità CE

Decisione di Esecuzione (UE) 2016/530

Decisione di Esecuzione (UE) 2016/530 della Commissione dal 1° aprile 2016 relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di generatore di corrente [notificata con il numero C(2016) 1779] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Adozione da parte della Germania del divieto di immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.

Non Conformità RESS Direttiva macchine 2006/42/CE

- 1.5.1 Energia elettrica
- 1.7.3 Marcatura delle macchine

In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina, e distribuito da FRINGO GmbH & Co. KG Germania.

L'adozione di questa misura è stata giustificata dalla non conformità del generatore di corrente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

L'allegato I, sezione 1.5.1., della direttiva 2006/42/CE, concernente l'energia elettrica, dispone che una macchina alimentata con energia elettrica deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. Il generatore di corrente presentava le seguenti lacune:

- i cavi esposti tra l'interruttore di accensione e il meccanismo di accensione del motore a benzina e la batteria da 12 V liberamente accessibile potevano, in caso di guasto, provocare una scossa elettrica o un incendio e il cortocircuito della batteria;
- sebbene il quadro operativo del gruppo elettrogeno fosse protetto da un alloggiamento sul retro, il punto di entrata del cavo (cavo del generatore) e un'apertura nell'alloggiamento erano stati progettati in modo tale per cui era possibile accedere a parti sotto tensione dei collegamenti a 230 V del voltmetro e a parti sotto tensione della presa ad alta tenuta;
- alcuni componenti del pannello di controllo non corrispondevano al livello di protezione IPX3;
- numerosi cavi di messa a terra erano collegati a un terminale di connessione sia sulla presa da 400 V che sulle prese da 230 V;
- le estremità dei cavi erano stagnate e non erano presenti puntali di chiusura, il che comportava un maggior rischio di scossa elettrica potenzialmente letale in caso di contatto dell'utilizzatore con una parte del prodotto ad alta tensione;
- ad eccezione del cavo di messa a terra (combinazione bicolore VERDE/GIALLO) nessuno dei cavi era chiaramente identificabile. Non era presente alcuno schema di cablaggio da poter utilizzare per identificare i cavi;
- il codice cromatico impiegato per vari tipi di cavi non era conforme ai requisiti.

L'allegato I, sezione 1.7.3., della direttiva 2006/42/CE, concernente la marcatura delle macchine, dispone che ogni macchina deve recare in modo visibile, leggibile e indelebile almeno una serie di indicazioni.

Il generatore di corrente a benzina non recava un'etichetta con la dicitura «gruppo elettrogeno a bassa potenza». Le targhette segnaletiche erano incollate e facilmente rimovibili. Mancavano la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante.

La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta. (6) L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che il generatore di corrente a benzina fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori.

È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania.

https://www.cem4.eu/it/cosa-dice-la-direttiva

Foto: archivio

Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas

ID 2444 | | Visite: 34414 | Regolamento apparecchi gas

Regolamento (UE) 2016/426 "Apparecchi a gas"

ID 2444 | Update news 03.04.2024

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

GU L 81/125 del 31.3.2016
_______

Entrata in vigore: 21 Aprile 2018

Il Regolamento abroga la direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" a decorrere completamente dal 21 aprile 2018.

Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.

Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.

Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente:

a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
b) all'uso su aerei e ferrovie;
c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori. Ai fini del presente paragrafo, un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico.

Se gli aspetti trattati dal presente regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il presente regolamento non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti.

Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui all'allegato I, punto 3.5, del presente regolamento non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura adottata ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.

Il presente regolamento non inficia l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare misure atte a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, ai sensi delle direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE.

[alert] Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne:

a) l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018 (ndr "Sanzioni") [/alert]

[panel] Regolamento (UE) 2016/426
...
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43 Sanzioni

1. Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori economici. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri comunicano le disposizioni alla Commissione entro il 21 marzo 2018 e le notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.

Vedi: Legge 25 ottobre 2017 n. 163

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione delle loro norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori economici.
...
ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI
...
ALLEGATO II CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA DEL GAS
...
ALLEGATO III PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER APPARECCHI E ACCESSORI...
...
ALLEGATO IV ISCRIZIONI

1. Oltre al marchio CE di cui all'articolo 16, l'apparecchio o la targhetta dei dati devono recare le informazioni seguenti:
a) nome del fabbricante, denominazione commerciale o marchio registrato;
b) tipo, lotto o numero di serie dell'apparecchio o un altro elemento che ne consenta l'identificazione;
c) eventuale tipo di alimentazione elettrica;
d) marchio caratteristico della categoria dell'apparecchio;
e) pressione nominale di alimentazione per quanto concerne l'apparecchio;
f) informazioni necessarie a garantire un'installazione corretta e sicura, conforme alle caratteristiche particolari dell'apparecchio.

2. L'accessorio o la sua targhetta dei dati deve riportare, se pertinenti, le informazioni di cui al punto 1.
...
ALLEGATO V DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
...[/panel]

Abroga:

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas.

Testo consolidato Regolamento GAR



Vedi il Testo Consolidato Regolamento GAR

Collegati:

[box-note]Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23
Direttiva 2009/142/CE
Direttiva 90/396/CEE
D.P.R. N. 661 del 15 Novembre 1996
Apparecchi a GAS: In arrivo il Nuovo Regolamento che modifica la direttiva 2009/142/CE
Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426
Dichiarazione UE di Conformita' | Regolamento GAR
Legge 25 ottobre 2017 n. 163[/box-note]

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Allegato riservato Regolamento GAR Regolamento (UE) 2016 426 Consolidato 2018.pdf
Certifico S.r.l. - Consolidato 2018
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CD/DVD Supporti radiografici: esclusi Dispositivi medici

ID 2439 | | Visite: 7036 | Direttiva MD

CD/DVD Supporti radiografici: esclusi Dispositivi medici

I Supporti per la registrazione di immagini radiografiche (CD-R/DVD-R) sono esclusi dalla Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE e non devono essere marcati CE.

Risultano disponibili sul mercato supporti per la registrazione di immagini radiografiche (CD-R/DVD-R) marcati CE come dispositivi medici ed inseriti nella Banca Dati dei dispositivi medici del Ministero.

Il Ministero chiarisce che questi supporti alla luce della loro destinazione d'uso, non rientrano nella definizione di dispositivo medico e non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico.

Solo i supporti destinati alla registrazione primaria dell'immagine, vale a dire che l'immagine si deve formare direttamente sul supporto, sono da considerarsi dispositivi medici.

Le aziende fabbricanti che hanno marcato CE i supporti per la registrazione di immagini radiografiche dovranno eliminare il marchio CE dagli stampati e non definire i prodotti come dispositivi medici.

Min. Salute

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