RAPEX 2016
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
Alcune notifiche del sistema RAPEX potrebbero essere sottoposte a rettifica, consultare il sito ufficiale.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
[box-warning]Testo Consolidato Regolamento DPI
Disponibile il testo Consolidato del Regolamento DPI 2016/425 Rev. 00 2018, che sarà aggiornato con le modifiche ed integrazioni al Regolamento, (previsti Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione) e da altri documenti d'interesse:
- Allegato al presente articolo
- Alla pagina dell'ebook Regolamento DPI (UE) 2016/425[/box-warning]
Il Regolamento DPI entra in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018 (vedi eccezioni Art. 48).
Il presente regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.
Campo di applicazione
Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti:
a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.
Non si applica ai DPI:
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:
i) condizioni atmosferiche non estreme;
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
Suddivisione/Catergorie di rischio
La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I):
Categoria I
La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali;
b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;
d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.
Categoria II
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
Categoria III
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute;
b) atmosfere con carenza di ossigeno;
c) agenti biologici nocivi;
d) radiazioni ionizzanti;
e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C;
f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 50 °C o inferiore;
g) cadute dall'alto;
h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
i) annegamento;
j) tagli da seghe a catena portatili;
k) getti ad alta pressione;
l) ferite da proiettile o da coltello;
m) rumore nocivo.
Il Regolamento DPI è entrato in vigore il 20 Aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad eccezione:
a) degli articoli da 20 a 36 e dell'articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
La direttiva 89/686/CEE è abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018.
GU L 81/51 del 31 Marzo 2016
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Recepimento IT: D.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17
Articoli correlati:
[box-note]D.Lgs. 19 febbraio 2019 n. 17
Dichiarazione di Conformita' UE DPI: Regolamento (UE) 2016/425
Nuovo Regolamento DPI: imminente la pubblicazione
Direttiva 89/686/CEE DPI
Focus Nuovo Regolamento DPI (UE) 2016/425
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
Guida transizione Direttiva DPI al Regolamento DPI
DPI Calzature Panoramica requisiti EN ISO 20349-2:2017
Norme armonizzate DPI [/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Regolamento DPI (UE) 2016 425 Rev. 00 Febbraio 2018.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2017 |
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Decreto direttoriale 18 marzo 2016 - Idropulitrice
Decreto direttoriale 18 marzo 2016
Il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 dispone il ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di una idropulitrice del tipo Parkside PHD 100 B2.
Considerato che il provvedimento di divieto spagnolo e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che i suddetti prodotti sono risultati non conformi alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:
1.5.1- Energia elettrica;
La macchina presenta un grado di protezione contro l 'ingresso dannoso dell'acqua inferiore al livello IPX 7 richiesto per gli apparecchi a mano, peraltro il punto non rispetta neanche la norma armonizzata EN 60335-2-2009:6, norma di riferimento citata nella dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante;
1.5.2- Elettricità statica;
La macchina non è progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o sia munita di mezzi che consentano di scaricar/e;
MISE
Decreto direttoriale 18 marzo 2016 - Spiumatura volatili
Decreto direttoriale 18 marzo 2016
Il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 dispone il ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di una macchina per la spiumatura dei volatili tipo RF-169.
Il suddetto prodotto è risultato non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, come nel seguito indicato:
1.2.3 - "Avviamento" e 1.2.4.1 "Arresto normale"
La macchina non è munita di alcun interruttore on/off;
1.2.4.3 - "Arresto di emergenza"
La macchina può essere spenta solo staccando la spina della presa, non essendo dotata di un dispositivo di arresto di emergenza;
1.2.6 - "Guasto del circuito di alimentazione di energia"
Dopo il ripristino del! 'alimentazione, a seguito di un 'interruzione, la macchina si avvia immediatamente;
1.3. 7 "Rischi dovuti agli elementi mobili"
Gli elementi mobili della macchina sono accessibili e parti del corpo del! 'utilizzatore possono entrare in contatto con meccanismi rotanti e subire lesioni;
1.5.1 "Energia elettrica"
I cavi in PVC utilizzati per la macchina sono concepiti per carichi leggerissimi, leggeri e normali e sono classificati pericolosi per le finalità di utilizzo previsto della macchina (gocce che possono cadervi in presenza di acqua e uso temporaneo all'aperto) in relazione al! 'eventualità che il cavo venga bagnato e i carichi possano rivelarsi pesanti;
1.7.3 - "Marcatura delle macchine"
La macchina non reca alcuna indicazione dell'anno di fabbricazione e la targhetta di identificazione non è fissata sulla macchina in modo permanente.
Il motore non riporta: numero di serie o simbolo di identificazione del fabbricante numero dei trefoli, norme applicate, classe di temperatura/limite di temperatura ne fattori di potenza nominali; Considerato che tali non conformità comportano, per quanto riguarda l'assenza di un interruttore on/off e di un dispositivo di arresto di emergenza, nonché l'accessibilità dei mezzi mobili della macchina e la tipologia di cavi utilizzati per la stessa, gravi rischi di lesioni per gli utilizzatori, connessi ad una consequenziale perdita di controllo della macchina e alla possibilità di accedere alle sue parti attive, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;
MISE
Direttiva Delegata (UE) 2016/585
Direttiva Delegata (UE) 2016/585
Direttiva Delegata (UE) 2016/585 della Commissione del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici (Testo rilevante ai fini del SEE).
(GU L 101 16.4.2016)
Collegati
[box-note]Direttiva 2011/65/UE RoHS
Direttiva RoHS III | Testo consolidato[/box-note]
Forno industriale: Manuale Istruzioni Uso Manutenzione

Forno industriale: Manuale Istruzioni Uso Manutenzione
Questa tipologia di forni è utilizzata in vari campi di applicazione come la cottura di porcellane, sanitari, terrecotte ed altro.
Sono costruiti con struttura in acciaio saldato e verniciato; gli organi e i materiali sono dimensionati per ottenere il massimo fattore di sicurezza e durata.
Il sistema di riscaldamento si basa su bruciatori a gas controllati da sensori che, facendo capo ad un computer, monitorano le fasi del processo di cottura.
Un sistema di serrande scorrevoli interposto fra la camera e il camino permette di controllare il livello di umidità interno, dei fumi e di sostanze alcali.
Campi di impiego:
- Cottura di ceramica
- Cottura di sanitari
- Cottura di laterizi
- Cottura di porcellana
- Trattamento termico del vetro
- Trattamento termico dei metalli
Ed.: 2011
Modello completo - Pagine 71 Formato .doc
Fonte: Forni Ficola S.r.l.
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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![]() |
Manuale_Forni_Rev01_2011.zip Rev 01.2011 |
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Decisione di Esecuzione (UE) 2016/575
Decisione di Esecuzione (UE) 2016/575
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/575 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2016 che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2016) 1702]
La Decisione, in mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti in materia di accendini a prova di bambino, proroga la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.
La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2017
Linee Guida gestione del sistema d'informazione rapida RAPEX
Linee Guida gestione del sistema d'informazione rapida RAPEX
L'EFTA adotta le Linee Guida RAPEX
Linee guida dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Le linee guida RAPEX sono il documento di riferimento per la gestione del sistema RAPEX e della procedura di notifica di cui alla direttiva 2001/95/CE.
Decisione EFTA N. 447/14/COL
Decisione dell'Autorità di Vigilanza dell'EFTA N. 447/14/COL del 5 novembre 2014 che adotta linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti [2016/487]
GUUE L 92/1 del 07.04.2016
EFTA (European Free Trade Association):
- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera
GUIDELINES for the management of the Rapid Information System RAPEX
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Linee Guida gestione del sistema d'informazione rapida RAPEX.pdf Decisione EFTA 447/14/COL |
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EN 12547:2009 Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza - Testo pdf

EN 12547:2009 Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza
Requisiti di cui ai punti:
5. REQUISITI E MISURE DI SICUREZZA
6. VERIFICA DEI REQUISITI E DELLE MISURE DI SICUREZZA
7. INFORMAZIONI PER L'USO
8. MARCATURA, SEGNALI E AVVERTENZE SCRITTE
La norma si applica alle centrifughe destinate alla separazione di liquido/liquido/solido/solido o di almeno due di queste sostanze.
Essa fornisce requisiti per ridurre al minimo i rischi dovuti ai pericoli di natura meccanica, ai pericoli provocati dall inosservanza dei principi ergonomici e ai pericoli di natura elettrica.
La norma precisa anche i requisiti riguardanti le misurazioni del rumore.
La norma tratta i pericoli significativi collegati al funzionamento delle centrifughe.
Organi tecnici [Commissione Tecnica / Sottocommissioni / Gruppi di lavoro] : [Sicurezza / Macchine / Sicurezza delle centrifughe]
Data entrata in vigore: 16 luglio 2009
Download file CEM sito cem4.eu
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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EN 12547 Sicurezza centrifughe Testo requisiti 5 6 7 8.PDF Testo requisiti 5,6,7,8 |
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RAPEX Report 13 del 01/04/2016 N. 19 A12/0392/16 Islanda

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 13 del 01/04/2016
N.19 A12/0392/16 Islanda
Approfondimento tecnico: Portachiavi con giocattolo collegato
Il prodotto “Neyðarkallinn” è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE – Giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.
Le componenti del prodotto possono essere facilmente separate e, se messe in bocca da un bambino, possono provocare soffocamento.
La Direttiva 2009/48/CE, all’Allegato II, contenente i Requisiti Particolari di Sicurezza, stabilisce che:
4. […]
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
[…]
Al fine del rispetto del requisito della Direttiva 2009/48/CE, la norma tecnica EN 71-1, al cap. 8.2 indica come testare i prodotti ed i loro componenti per verificare che non possano causare soffocamento.
Ogni giocattolo o componente deve essere inserito, senza compressione dello stesso, all’interno di un cilindro di prova (vedi immagine). La prova ha esito positivo se il giocattolo o componente non si adatta completamente all’interno del cilindro.
Regolamento (UE) 2016/424: Impianti a fune
Regolamento impianti a fune / Consolidato 31.03.2016
Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Il Regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016 ed abroga la Direttiva 2000/9/CE con effetto dal 21 aprile 2018.
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato e la libera circolazione dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune. Contiene inoltre norme relative alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti a fune nuovi.
Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti a fune adibiti al trasporto di persone, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione e ai sottosistemi e ai componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune.
Il presente regolamento non si applica:
a) agli ascensori di cui alla direttiva 2014/33/UE;
b) agli impianti a fune classificati dagli Stati membri come impianti appartenenti al patrimonio storico o culturale, messi in servizio prima del 1° gennaio 1986 e ancora in esercizio, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza specificamente progettati per detti impianti;
c) agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali;
d) agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto di merci e di persone specificamente designate;
e) alle attrezzature fisse e mobili che servono esclusivamente per il divertimento e a scopi ricreativi e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
f) agli impianti minerari o ad altri impianti in siti industriali utilizzati per attività industriali;
g) agli impianti i cui utenti o veicoli si trovino sull'acqua.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:
a) degli articoli da 22 a 38 e 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
GU L 81/1 del 31.3.2016
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[box-note]Modifiche e rettifiche
Modificato da:
- Regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024 (GU L 2024/2748 dell'8.11.2024)
Rettificato da:
- C1 Rettifica, GU L 266 del 30.9.2016, pag. 8 (2016/424)[/box-note]
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Vedi il testo consolidato e NTA
Vedi Testo consolidato e NTA
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Collegati:
[box-note]Decreto 11 maggio 2017
Decreto Dirigenziale n. 189 del 29 maggio 2019
La sezione legislazione "Impianti a fune trasporto persone"
Norme armonizzate Regolamento Impianti a fune
Regolamento (UE) 2016/424 - Impianti a fune | Testo consolidato e NTA[/box-note]
Bimbi sicuri
Bimbi sicuri
La sicurezza nel mondo del bambino
Sono 2 le pubblicazioni della Camera di Commercio di Milano dedicate alla sicurezza nel mondo dei bambini, l'Edizione Estiva e l'Edizione Invernale.
Edizione Estiva
- Giocare all’aria aperta
- Il parco giochi
- Le altalene
- Gli scivoli
- Le attrezzature gonfiabili ad aria
- L’angolo della psicologa
- I palloncini e gli aquiloni
- Nell’acqua Le piscine
- Le piscine private
- Le piscine gonfiabili
- Divertirsi in acqua
- Salvagenti con mutandina
- I braccioli
- I consigli della pediatra
- In “movimento”
- Le sacche e gli zaini porta-bambini
- I passeggini e le carrozzine
- In bicicletta
- La prima bicicletta
- I monopattini
- Pattini a rotelle, pattini in linea e gli skateboards
- I primi motori
- I consigli della pediatra
- Al sole
- Le creme solari
- Gli occhiali da sole
- I consigli della pediatra
Edizione Invernale
- Il Natale
- Le luci di natale
- I festeggiamenti di Capodanno
- Giocare è Crescere
- Le principali Direttive comunitarie applicabili ai giocattoli
- Le norme armonizzate EN 71
- La sicurezza generale dei prodotti Prodotti che simulano alimenti
- Gli accendini
- I videogiochi
- In viaggio
- I seggiolini da auto e gli adattatori
- Sulla neve
- Abbigliamento per i bambini
- Laccetti e corde
- Abbigliamento notturno
Sono tanti e diversificati gli interventi legislativi, soprattutto a livello comunitario, che si preoccupano di proteggere i bambini da potenziali rischi e pericoli. Ancora più numerose le norme tecniche elaborate dagli enti normatori nazionali e comunitari (UNI per l’Italia e CEN per l’Unione Europea) che forniscono ai fabbricanti i parametri costruttivi che allo stato della tecnica sono ritenuti più adeguati per i prodotti destinati ai bambini e che rispondono quindi ad un elevato standard di tutela dei più piccoli.
Obiettivo dell’iniziativa è ricondurre tali differenti interventi a gruppi omogenei di argomenti, riferendoli a situazioni della vita comune, per consentirne una più facile conoscenza a tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di bambini e della loro sicurezza.
La Camera di Commercio di Milano, impegnata quotidianamente attraverso il proprio Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica nell’attività di vigilanza per la verifica della conformità e sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, intende contribuire a diffondere tra i soggetti interessati qualche spunto di maggior attenzione e informazione sui prodottti che facilmente vengono a contatto con i bambini.
Le principali Direttive comunitarie applicabili ai giocattoli
La nuova direttiva 2009/48/CE è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 54/2011.
Ha sostituito la 88/378/CEE a partire dal 20 luglio 2011 per i requisiti fisico-meccanici ed elettrici e la sostituirà dal 20 luglio 2013 per i requisiti chimici.
Si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
Altre Direttive applicabili ai giocattoli e ai loro accessori:
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 194/2007 (si applica ai giocattoli contenenti componenti elettronici o motori).
Direttiva R&TTE 1999/5/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 269/2001 (si applica ai giocattoli radiocomandati)
Alcuni accessori venduti insieme ai giocattoli con funzioni di protezione (ad es. caschi per utilizzatori di biciclette o skateboard, gomitiere, ginocchiere, occhiali da sole, ecc.) non sono giocattoli, ma Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
A tali accessori si applica la Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale 89/686/CEE, recepita in Italia con D.Lgs. 475/1992.
Il trasformatore o il caricabatterie fornito in dotazione con alcuni giocattoli elettrici non è considerato parte del giocattolo, ed è soggetto, oltre che alle Direttive applicabili ai prodotti elettrici qui elencate, anche alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE ex 73/23) recepita in Italia con Legge 791/77.
Direttiva 2001/95/CE sulla Sicurezza Generale dei Prodotti, recepita in Italia dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo, Artt. 102-113) (si applica ai giocattoli per gli aspetti di sicurezza non considerati dalle Direttive specifiche).
Direttiva RAEE 2002/96/CE e Direttiva RoHS 2002/95/CE, recepite in Italia con D.Lgs. 151/2005 sullo smaltimento a fine vita e sulla limitazione della presenza di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (si applica ai giocattoli in cui la funzione primaria dipende dall’elettricità).
Direttiva Batterie 2006/66/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 188/2008 (si applica alle batterie contenute nei giocattoli).
Direttiva Cosmetici 76/768/CEE, recepita in Italia con Legge 713 del 1986 (si applica ai giocattoli che contengono cosmetici destinati ad essere applicati al bambino).
Regolamento REACH Regolamento CE N 1907/2006 (che sostituisce, incorporandone i requisiti, la Direttiva 76/769/CEE e successive modifiche).
Le norme armonizzate EN 71
La presunzione di conformità è data dall’applicazione, da parte del fabbricante, delle norme armonizzate:
EN 71-1 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche”
Questa norma stabilisce specifici requisiti (esempio acustica, stabilità, resistenza strutturale) e metodi di test atti a valutare la sicurezza di giocattoli nuovi e tiene conto della durata di utilizzo normale e prevedibile di tali giocattoli considerando il comportamento abituale dei bambini. La norma specifica anche requisiti per l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura. Non tratta gli strumenti musicali, le attrezzature sportive o articoli simili, ma include le loro versioni giocattolo. Inoltre non si applica agli articoli, che non sono considerati giocattoli e sono elencati nell’allegato I della Direttiva 2009/48/CE Sicurezza Giocattoli.
EN 71-2 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 2: Infiammabilità”
Questa norma comprende i requisiti generali di infiammabilità per tutti i giocattoli e requisiti specifici e metodi di prova relativi ai giocattoli elencati di seguito, che sono considerati quelli che presentano il rischio più elevato:
• giocattoli da indossare sulla testa
• giocattoli da travestimento quali i costumi di carnevale, Halloween, ect.
• i giocattoli destinati a farvi entrare un bambino quali tende e casette
• giocattoli morbidi imbottiti con una superficie pelosa o in tessuto.
EN 71-3 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 3: Migrazione di alcuni elementi”
Questa norma verifica un aspetto di sicurezza chimica dei giocattoli: stabilisce requisiti e metodi di prova per analizzare la migrazione di alcuni elementi antimonio, arsenico, bario, cadmio, cromo, piombo, mercurio e selenio dai materiali dei giocattoli.
EN 71-4 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse”
La norma specifica i requisiti relativi alla quantità massima di alcune sostanze e preparati utilizzati nei set sperimentali per chimica e attività connesse. Essa inoltre si applica ai giocattoli che permettono di effettuare degli esperimenti nel campo delle scienze della mineralogia, biologia, fisica, microscopia e della scienza ambientale ogni volta che essi contengono una o più sostanze e/o preparati chimici.
EN 71-5 “Sicurezza dei giocattoli. Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per la chimica”
La norma specifica i requisiti relativi alle sostanze e ai materiali utilizzati nei giochi chimici (set) esclusi i set sperimentali per la chimica. La norma si applica a:
• set di calchi per gesso;
• materiali di smaltatura ceramici e vetrosi forniti con set per laboratori in miniatura;
• set di argilla a base di PVC plastificato da indurire in forno;
• set di modellatura plastica;
• set di inclusione;
• set di sviluppo fotografico;
• adesivi, pitture, vernici, diluenti e agenti di pulitura (solventi) forniti o raccomandati nei set per modelli.
EN 71-7 “Sicurezza dei giocattoli - Pitture a dito - Requisiti e metodi di prova”
La norma specifica i requisiti per le sostanze e materiali usati nelle pitture a dito e si applica esclusivamente alle pitture a dito.
EN 71-8 “Sicurezza dei giocattoli. Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno”
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i giocattoli di attività per uso domestico spesso fissati a o che incorporano una trave trasversale e giocattoli simili destinati ai bambini di età inferiore ai 14 anni, che giocano sopra di essi o al loro interno e che spesso devono reggere il peso di uno o più bambini. La nuova versione della norma EN 71 parte 8 include anche requisiti per le piscinette per uso domestico, i giochi di attività gonfiabili e i tunnel giocattolo. Lo scopo e il campo di applicazione escludono le attrezzature destinate all’uso in scuole, asili, aree da gioco pubbliche, ristoranti, centri commerciali e aree pubbliche simili trattate all’interno della norma EN 1176.
Nota: Il giocattolo o l’imballaggio, se presente, devono recare un’etichetta chiaramente leggibile con l’indicazione “Solo per uso domestico” e che indichi inoltre se esso è destinato all’uso interno o esterno.
EN 62115 “Sicurezza dei giocattoli elettrici”
La norma tratta la sicurezza dei giocattoli che hanno almeno una funzione che dipende dall’elettricità. La norma specifica anche dei requisiti aggiuntivi per giocattoli che incorporano laser e diodi luminosi. I trasformatori per giocattoli e i caricatori di batterie non sono considerati un giocattolo, anche se sono forniti con lo stesso.
Camera Commercio MI
RAPEX Report 12 del 25/03/2016 N.28 A11/0030/16 Francia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 12 del 25/03/2016
N.28 A11/0030/16 Francia
Approfondimento tecnico: Peluche
Il prodotto, di marca ZEEMAN, è stato ritirato volontariamente dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE (Giocattoli) ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.
Il materiale fibroso contenuto all’interno del prodotto è facilmente accessibile a causa della debolezza di alcune cuciture. Pertanto, può provocare soffocamento se inserito in bocca dal bambino.
Il punto 5.2, della norma tecnica EN 71-1, stabilisce che i peluche devono essere testati tramite una specifica prova di trazione ed, in seguito alla prova, non deve essere possibile inserire uno stelo di 12 mm di diametro attraverso una qualsiasi cucitura. La prova serve a verificare che le cuciture del peluche non permettano l’inserimento di due dita del bambino all’interno del prodotto e la conseguente estrazione del materiale di riempimento.
Il test prevede l’utilizzo di apposite pinze munite di dischi di 19 mm di diametro. Le pinze devono essere posizionate, ad esempio, tra la gamba ed il corpo del peluche ed in modo che siano equidistanti dalle cuciture.
Gradualmente deve essere applicata una forza di 70 ± 2 N per un periodo di 5 s.
A seguito della prova di trazione, è necessario verificare l’inserimento, in una qualsiasi cucitura, di uno stelo di 12 mm di diametro, applicando una forza massima di 10 N. Lo stelo non deve entrare per più di 6 mm.
Relazione fonometrica Direttiva macchine

Relazione di rilievo fonometrico Direttiva macchine / Rev. 4.0 2023
ID 342 | Rev. 4.0 del 24.01.2023
Il Documento è un modello per il rilievo fotometrico del rumore emesso da una macchina in accordo con i RESS 1.5.8 e 1.7.4.2 della Direttiva macchine 2006/42/CE, in applicazione delle norme armonizzate EN ISO 3746:2010, EN ISO 11204:2010, EN ISO 4871:2009 (Presunzione di Conformità RESS).
[box-info]EN ISO 3746:2010 - Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora e dei livelli di energia sonora delle sorgenti di rumore mediante misurazione della pressione sonora - Metodo di controllo con una superficie avvolgente su un piano riflettente
EN ISO 11204:2010 - Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchia ture - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali accurate
EN ISO 4871:2009 - Acustica - Dichiarazione e verifica dei valori di emissione sonora delle macchine e delle apparecchiature[/box-info]
[panel]Direttiva macchine 2006/42/CE
RESS Allegato I
[...] 1.5.8. Rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.
Il livello dell'emissione di rumore può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili. [...]
[...] 1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni [...]
[...] u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 μPa),
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).
I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa della macchina da produrre.
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza acustica ponderato
A possono essere indicati livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi punti intorno alla macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli di pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso.
Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima.
Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le prescrizioni corrispondenti del presente punto; [...][/panel]
[...] segue in allegato modello .docx
Fonti
Direttiva Macchine 2006/42/CE
EN ISO 3746:2010
EN ISO 11204:2010
EN ISO 4871:2009
Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
4.0 | 2023 | Aggiornamento normativa Aggiornamento grafico |
Certifico Srl |
3.0 | 2019 | Aggiornamento normativa | Certifico Srl |
2.0 | 2017 | Aggiornamento normativa | Certifico Srl |
1.0 | 2014 | --- | Certifico Srl |
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Tema Marcatura CE
Collegati
[box-note]Direttiva Macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva Macchine 2006/42/CE (DM)
ebook Guida Tecnica Direttiva macchine Ed. 7.0 2021
ebook Direttiva macchine e Norme Tecniche Armonizzate
Direttiva 2000/14/CE Emissione acustica ambientale macchine
ebook Direttiva rumore macchine all'aperto (OND)[/box-note]
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Relazione Rilievo Fonometrico Direttiva Macchine Rev. 4.0 2023.docx Certifico Srl - Rev. 4.0 2023 |
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Acustica Direttiva Macchine Rev. 4.0 2023 - Norme armonizzate.pdf Certifico Srl - Rev. 4.0 2023 |
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Relazione Rilievo Fonometrico Direttiva Macchine Rev. 03 2019.docx Certifico Srl - Rev. 3.0 2019 |
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Acustica Direttiva Macchine Rev. 03 2019 - Norme armonizzate.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2019 |
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Acustica Direttiva Macchine Rev. 02 2017 - Norme armonizzate.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2017 |
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Relazione Rilievo Fonometrico Direttiva Macchine Rev. 02 2017.docx Certifico Srl - Rev. 2.0 2017 |
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Relazione Rilievo Fonometrico Direttiva Macchine Rev. 01 2015.docx Certifico Srl - Rev. 1.0 2015 |
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Guidelines ecodesign requirements for Electric Motor
Guidelines ecodesign requirements for Electric Motor
Commission Regulation 640/2009 of 22 July 2009 implementing Directive 2005/32/EC whith regard to ecodesign requirements for Electric Motors and No 4/2014 of 6 January 2014 amending Regulation 640/2009.
The guidelines are intended to be used only for facilitating the implementation of the Regulations. They are not intended to replace the Regulations or to provide “interpretation” beyond their intent.
The guidelines only reflect the opinion of the Commission services and are not legally binding. A finally binding legal interpretation of EU legislation may only be provided by the European Court of Justice. The guidelines are without prejudice to the position the Commission might take should an issue arise in a procedure before the European Court of Justice.
Electric motors are subject to EU ecodesign requirements. Electric motors use almost 50% of the electricity in Europe. They are in machines such as elevators, cranes and cooling systems. With a more efficient motor, an average of € 700 can be saved over the lifetime of the product. More efficient motors could save Europe around 135 TWh of electricity by 2020 – equivalent to the annual electricity consumption of Sweden. This means over 60 million tonnes of CO2 emissions will be avoided.
Some motors designed for specific conditions, for example those that operate immersed in a liquid such as in a sewage system, are excluded from these requirements.
Ecodesign requirements for electric motors are mandatory for all manufacturers and suppliers wishing to sell their products in the EU. These requirements cover energy efficiency.
European Commission 2014
Motori elettrici: Dal 1 Gennaio 2015 limiti di classe di efficienza energetica almeno IE2/IE3
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Guidelines Electric Motors.pdf European Commission 2014 |
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Focus Istruzioni d'uso e Marcature Gru caricatrici EN 12999

Focus Istruzioni d'Uso e marcature Gru caricatrici EN 12999:2020
ID 1542 | 11.11.2021 / Documento di approfondimento in allegato
Documento di approfondimento sulle istruzioni per l’uso e le marcature necessarie per le gru caricatrici in accordo alla norme tecnica EN 12999:2020 “Apparecchi di sollevamento - Gru Caricatrici”.
Il presente documento è una traduzione non ufficiale in lingua italiana di parti della norma EN 12999:2020 - Traduzione non ufficiale IT.
[panel]Definizione
Gru caricatrice: Gru a motore composta da una colonna, che ruota attorno a una base, e un sistema di bracci che è applicato alla sommità della colonna, progettata per il carico e lo scarico di veicoli.[/panel]
[box-info]EN 12999:2020 “Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici”
Data entrata in vigore: 14 ottobre 2020
La norma è stata recepita in Italia con la UNI EN 12999:2020 il 10 dicembre 2020.
Sostituisce: EN 12999:2011+A2:2018
Con la Dec. di es. (UE) 2021/1813 la norma è stata pubblicata, dal 15.10.2021, nell’elenco delle norme armonizzate per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.[/box-info]
La norma specifica i requisiti minimi per la progettazione, il calcolo, le prove delle gru caricatrici idrauliche e per il loro montaggio su veicoli o fondazioni statiche.
La norma si applica alle gru da carico progettate per essere installate su:
- veicoli stradali, compresi i rimorchi, con capacità di carico;
- trattori (stradali o agricoli), in cui solo un rimorchio trainato ha la capacità di trasportare merci;
- corpi smontabili che devono essere trasportati da uno dei soggetti sopra indicati;
- altri tipi di vettori (ad esempio caricatori separati, cingolati, veicoli ferroviari, navi non marittime);
- fondamenta statiche.
La norma si applica anche alle gru caricatrici dotate di attrezzi speciali o attrezzature intercambiabili (es. pinza, benna, pinza per pallet, ecc.), come specificato nel manuale dell’operatore.
[...]
1. Componenti principali gru caricatrici
Legenda
1 Base
2 Braccio stabilizzatore
3 Martinetto stabilizzatore
4 Meccanismo di rotazione: per esempio, cremagliera, ralla
5 Colonna
6 Primo braccio
7 Cilindro primo braccio
8 Secondo braccio
9 Cilindro secondo braccio
10 Braccio sfilo idraulico
11 Martinetti sfilo
12 Prolunga manuale
13 Gancio
14 Comandi
15 Piede stabilizzatore
16 Adattatore terzo braccio
17 Terzo braccio
18 Cilindro terzo braccio
19 Braccio sfilo idraulico
29 Martinetti sfilo
21 Gancio
22 Prolunga manuale
Figura 1 - Parti principali di una gru caricatrice
2. Esempi di configurazioni e montaggi
2.1 Gru caricatrici con gruppo bracci diritto
Figura 2 - Gru caricatrici con gruppo bracci diritto
[...]
Figura 16 - Gru caricatrice montata su nave non marittima
3. Informazioni per l’uso
3.1 Istruzioni per l’installatore
Le istruzioni di installazione devono includere:
[panel]a) descrizione del telaio su cui può essere montata la gru;
b) requisiti dei bulloni e degli elementi di fissaggio per il montaggio della gru caricatrice su un veicolo o su una fondazione statica;
c) masse, baricentri e tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei carichi sugli assi e la stabilità;
d) i valori di TL, Gb e, se applicabile, ∆ per la prova di stabilità;
e) istruzioni per prova di stabilità mediante pressione di prova, se prevista dal fabbricante. Se necessari per la prova, devono essere forniti anche strumenti software appropriati;
f) l'angolo del braccio che corrisponde al momento massimo del 1° braccio;
g) la specifiche dell’impianto idraulico che devono includere:
- requisiti di pressione e portata;
- capacità olio impianto;
- specifiche dell'olio del sistema;
- raccomandazioni sulla capacità minima del serbatoio;
- filtrazione consigliata;
h) requisiti dell'impianto elettrico;
i) informazioni su come collegare i dispositivi di segnalazione nella cabina del camion;
j) requisiti per l'accesso e l'uscita nelle e dalle stazioni di controllo;
k) un'istruzione per eseguire le prove in conformità al capitolo 6 della norma EN 12999:2020.[/panel]
[...]
Figura 19 - Esempio di diagramma del carico nominale per la gru con paranco. Il carico è ridotto al 50% al di sopra di un’elevazione di 60°
[...]
4.4 Targhe speciali sulle gru per la movimentazione del legname
Le gru per la movimentazione del legname devono essere dotate della seguenti targhe speciale:
a) in corrispondenza della stazione di comando e sul gruppo bracci una figura che mostri la distanza di sicurezza (vedi esempio Figura 23);
Figura 23 – Esempio di un simbolo indicante la distanza di sicurezza dalla gru in funzione
b) un simbolo sul secondo braccio delle gru indicante servizio con gancio non ammesso (vedi esempio Figura 24);
Figura 24 - Esempio di simbolo per gru indicante il servizio con gancio non ammesso
[...]
5. Simboli per funzioni operative e di messa in opera
Le parti della gru caricatrice che si muovono svolgendo una funzione operativa devono essere contrassegnate con circoli bianchi, linee spesse e/o freccia nei simboli.
I simboli devono essere conformi alla tabella 1.
Tabella 1 - Simboli da utilizzare
[...]
8.3 Telecomandi
Le leve di comando multidirezionale dovrebbero essere disposte in conformità alla figura 30.
Le leve di comando bidirezionali dovrebbero essere conformi alla figura 27, disposizione A.
Legenda
1 Apertura benna
2 Discesa 2° braccio
3 Rotazione colonna in senso antiorario
4 Rotazione colonna in senso orario
5 Salita 2° braccio
6 Chiusura benna
7 Rotazione in senso orario del dispositivo di presa del carico
8 Discesa 1° braccio
9 Estensione dei bracci sfilabili
10 Rotazione in senso orario del dispositivo di presa del carico
11 Salita 1° braccio
12 Rientro bracci sfilabili
13 Operatore
Figura 30 - Comandi multidirezionali - Disposizione di un sistema di comando a due leve
[...] Segue in allegato
Fonti
EN 12999:2020
Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
2.0 | 11.11.2021 | Aggiornato in accordo alla EN 12999:2020 | Certifico Srl |
1.0 | 26.04.2015 | -- | Certifico Srl |
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[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
EN 12999:2020 Apparecchi di sollevamento - Gru caricatrici
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)
Certifico MIUM & MIA SUITE Ed. 13.0 2021
Direttiva macchine: Il Manuale di Istruzioni, redazione e validazione
ISO 20607:2019 Redazione manuale di istruzioni[/box-note]
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Focus istruzioni e marcature Gru caricatrici Rev. 2.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2021 |
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Focus istruzioni e marcature Gru caricatrici Rev. 2.0 2021.docx Certifico Srl - Rev. 2.0 2021 |
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Focus Gru autocarro Informaziomi e Istruzioni in accordo EN 12999.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2015 |
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Focus Gru autocarro Informaziomi e Istruzioni in accordo EN 12999.docx Certifico Srl - Rev. 1.0 2015 |
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Divieto di immissione sul mercato macchina spellafili: Decisione (UE) 382/2016
Divieto di immissione sul mercato di macchina spellafili: Decisione di Esecuzione (UE) 382/2016
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/382 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2016 relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina spellafili.
Non conformità RESS:
1.2.4.3 «Arresto di emergenza»
1.3.7 «Rischi dovuti agli elementi mobili»
1.7.1 «Informazioni e avvertenze sulla macchina»
1.7.4.2 «Contenuto delle istruzioni»
In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di una macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.
Il motivo della misura è la non conformità della macchina spellafili ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
L'allegato I, punto 1.2.4.3 («Arresto di emergenza»), della direttiva 2006/42/CE richiede che la macchina sia munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo.
Sono escluse da quest'obbligo:
a) le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
b) le macchine portatili tenute e/o condotte a mano.
La macchina spellafili, anche se non esclusa dall'obbligo, non era munita di interruttore di arresto di emergenza.
L'allegato I, punto 1.3.7 («Rischi dovuti agli elementi mobili»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
La macchina spellafili presentava le seguenti lacune:
- rischio dovuto a elementi mobili per mancanza di dispositivi di protezione; nella fattispecie, una cinghia trapezoidale scoperta,
- distanza insufficiente dalla zona pericolosa; nella fattispecie, vi è il rischio di inserire le mani nella zona di passaggio dei fili sui rulli se non si rispettano le distanze di sicurezza.
L'allegato I, punto 1.7.1 («Informazioni e avvertenze sulla macchina»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta, della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori. Nel caso della macchina spellafili le avvertenze che figurano nel manuale sono redatte solo in inglese.
L'allegato I, punto 1.7.4.2 («Contenuto delle istruzioni»), della direttiva 2006/42/CE specifica le informazioni che ciascun manuale di istruzioni deve contenere.
Il manuale operativo della macchina spellafili non conteneva informazioni in merito ai rischi residui che permangono malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate, né informazioni sul livello di potenza acustica emesso come previsto dal punto 1.7.4.2, lettera l). I disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento erano pressoché mancanti o poco chiari contrariamente a quanto previsto dal punto 1.7.4.2, lettera e).
La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania.
Non è pervenuta alcuna risposta.
L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che la macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Germania, non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania.
[notificata con il numero C(2016) 1520]
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Decisione Esecuzione UE 382 2016.pdf Divieto immissione sul mercato di macchina spellafili |
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Technical documentation of Directive 2009/48/EC on the Safety Toys - Rev. 1.5 2016

Guidance document on the application of Directive 2009/48/EC on the Safety Toys
Technical documentation
In order to ensure compliance with the essential safety requirements, it was necessary to lay down appropriate conformity assessment procedures to be followed by the manufacturer.
Internal production control based on the manufacturer's own responsibility for the conformity assessment has proven adequate in cases where he has followed the harmonised standards, the reference number of which has been published in the Official Journal of the European Union (OJEU), covering all the safety requirements for the toy. In cases where such harmonised standards do not exist the toy should be submitted to third party verification, in this case EC-type examination.
The same should apply if one or more of such standards has been published with a restriction in the Official Journal of the European Union, or if the manufacturer has not followed such standards completely, or only in part. The manufacturer can submit the toy to EC-type examination in cases where it considers that the nature, design, construction or purpose of the toy necessitates third party verification.
To complete the legal obligations of the manufacturer which aim at ensuring the safety of toys, an explicit obligation to carry out an analysis of the various hazards that the toy may present and an assessment of the potential exposure to them, is included in the new Toy Safety Directive 2009/48/EC (TSD).
With regards to chemicals, this includes in particular an assessment of the likelihood of the presence in the toy of prohibited or restricted substances. Manufacturers are obliged to keep this safety assessment in the technical documentation to allow market surveillance authorities to perform their tasks efficiently.
This guidance document aims at providing necessary information in order to elaborate an adequate technical documentation. Focus is the safety assessment to be carried out by manufacturers – including SMEs.
This document must ensure that, when correctly applied, the Directive leads to the removal of obstacles and difficulties related to the free circulation (free movement) of goods within the European Union. It should be noted that the statements in these guidelines refer only to the application of Directive 2009/48/EC unless otherwise indicated.
Rev. 1.5 2016
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Technical documentation guide Rev. 1.5 2016.pdf Eurpean Commission - Rev. 1.5 2016 |
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RAPEX 2015
RAPEX: Rapid Alert System for non-food consumer products
Archivio prodotti pericolosi
Creato nel 1984, il RAPEX (Rapid Alert System for non-food consumer products) ha la funzione di prevenire i rischi per la salute e sicurezza dei consumatori relativa a prodotti non alimentari in commercio, con uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati membri dell'UE.
Il sistema consente alle autorità nazionali di notificare alla Commissione la presenza sul mercato europeo di un prodotto non alimentare pericoloso, la cui vendita, una volta pervenuta la segnalazione a livello europeo, sarà vietata o condizionata.
Info RAPEX Certifico
RAPEX European Commission
Circolare dirigenziale interministeriale 9 marzo 2016
Decreto direttoriale 18 marzo 2016 Taglia-spacca legna
Decreto direttoriale 18 marzo 2016
Il decreto direttoriale del 18 marzo 2016 dispone il ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di una taglia-spacca legna dei tipi Bonnetklippen e Brannhultsklippen.
Considerato che il provvedimento di divieto svedese e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che i suddetti prodotti sono risultati non conformi . alle seguenti prescrizioni éssenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:
1.3.7 - Rischi dovuti agli elementi mobili e 1.1.2 - Principi d'integrazione della sicurezza (Connesso);
La macchina non dispone di carter o altri dispositivi di protezione dai rischi connessi agli elementi mobili
MISE
Apparecchi di sollevamento: Istruzioni e Marcature

Apparecchi di sollevamento: Istruzioni e Marcature
Come deve essere redatto il Manuale di Istruzioni e le Marcature per gli apparecchi di sollevamento
La EN 12644-1 specifica i requisiti per la presentazione e il contenuto del/dei libretto/i di istruzioni fornito/i dal fabbricante per l’utilizzo di apparecchi di sollevamento.
La EN 12644-2 specifica i requisiti per le marcature, i segnali e gli avvertimenti per gli apparecchi di sollevamento.
Il manuale di istruzioni può essere pubblicato in una o più parti.
Ove appropriato, devono essere fatti riferimenti incrociati ad altre parti al fine di evitare ripetizioni inutili.
Tutte le parti del libretto devono presentare un’identificazione chiara riguardo agli apparecchi di sollevamento a cui si applicano, compreso come minimo:
a) titolo del libretto;
b) titolo di altre parti (se appropriato);
c) modello e numero di serie dell’apparecchio di sollevamento (se appropriato);
d) elenco degli argomenti, numero di pagine e/o indice.
Il manuale di istruzioni deve essere scritto con termini, definizioni, unità e simboli riconosciuti a livello internazionale, comprensivi del relativo significato e legenda.
Il testo deve essere semplice e adattato alle persone che lo utilizzano, con tutte le informazioni chiare ed esaurienti. Illustrazioni, diagrammi, grafici e prospetti chiari e semplici devono essere utilizzati di preferenza insieme a testo scritto ed essere posizionati vicini a ogni testo corrispondente.
EN 12644-1
Apparecchi di sollevamento
Informazioni per l’impiego ed il collaudo - Istruzioni
EN 12644-2
Apparecchi di sollevamento
Informazioni per l’impiego e il collaudo - Marcatura
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Check list Manuali e Marcature Apparecchi di sollevamento.pdf EN 12644-1 e 2 |
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RAPEX Report 15 del 15/04/2016 N.4 A12/0428/16 Danimarca

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 15 del 15/04/2016
N.4 A12/0428/16 Danimarca
Approfondimento tecnico: Sollevatore per veicoli
Il prodotto “sollevatore per veicoli”, di marca sconosciuta, Mod. QJY-B4000, è stato sottoposto alla procedura obbligatoria di richiamo dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 1493 – “Sollevatori per veicoli”.
Il sistema di bloccaggio automatico dei bracci portanti ha dei fori di forma allungata che possono disimpegnare il sistema.
Il bloccaggio dello stesso, infatti, dipende da una regolazione accurata ed un corretto serraggio che, prevedibilmente, non può essere fatto durante il normale utilizzo. Se i bracci portanti si muovono dal supporto possono causare la caduta del veicolo e lo schiacciamento dell’utente.
È stato segnalato un incidente mortale causato dal prodotto.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato I RESS 1.3.1, stabilisce che:
Allegato I - RESS 1.3.3 - Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti.
Ed, in particolare, per il caso in esame, aggiunge:
Allegato I - RESS 4.1.2.6 - Controllo dei movimenti
I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da mantenere in condizioni di sicurezza la macchina su cui sono installati.
a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata con dispositivi che mantengono l’ampiezza dei movimenti dei loro componenti entro i limiti previsti. L’attività di questi dispositivi deve essere preceduta eventualmente da un segnale.
b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni simultanee con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che consentano di evitare tali rischi.
c) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l’azione dell’operatore.
d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non deve essere possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a frizione.
e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta improvvisa dei carichi.
La lettera c) concerne il rischio di movimento incontrollato del carico. Per taluni tipi di macchine di sollevamento, come ad esempio i ponti elevatori per veicoli, laddove non sia ammissibile alcun movimento del carico dalla sua posizione in elevazione, per rispettare questo requisito è necessario dotare la macchina di dispositivi di blocco. La progettazione corretta del dispositivo di blocco può essere fatta in accordo alla norma tecnica armonizzata EN 1493.
Per quanto riguarda i sollevatori per veicoli è importante ricordare che fanno parte dell’elenco dell’Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (punto 16).
La macchine appartenenti alle categorie dell’allegato 4 devono seguire il percorso di conformità stabilito dall’art. 12 della Direttiva 2006/42/CE:
Articolo 12
[…]
3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il Fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
Decisione 2006/502/CE
Decisione 2006/502/CE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell’11 maggio 2006 che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2006) 1887 e C(2006) 1887 COR] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il presente testo annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 197 del 19 luglio 2006, pag. 9) (2006/502/CE)
Per «accendino» s’intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più
sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato.
Fatto salvo il divieto d’immissione sul mercato di accendini fantasia di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione, la presente definizione non si applica agli accendini
ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti
e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i requisiti indicati qui di seguito:
- una garanzia scritta del fabbricante valida almeno due anni per ciascun accendino, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
- la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile.
- le parti non di consumo, ma soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea;
Accendino fantasia
Per «accendino fantasia» s’intende qualsiasi accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002;
Accendino a prova di bambino
Per «accendino a prova di bambino» s’intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere
azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.
Si presumono sicuri per i bambini:
a) gli accendini conformi alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4 e 5.2.3 della norma;
b) accendini conformi alle pertinenti regole dei paesi non UE in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione;
4) per «modello di accendino» s'intendono gli accendini dello stesso produttore che non differiscono per concezione o altre caratteristiche in nessun modo che possa ripercuotersi sulla sicurezza per i bambini;
5) per «test di sicurezza per i bambini» s’intende un test sistematico di sicurezza per i bambini relativo a un determinato modello di accendino, effettuato su un campione degli accendini in questione, in particolare test effettuati conformemente alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4, e 5.2.3 della norma, ovvero conformi ai requisiti di prova previsti nelle regole nazionali dei paesi non UE in cui sono in vigore disposizioni in materia di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione;
6) per «produttore» s’intende quanto definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/95/CE;
7) per «distributore» s’intende quanto definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 2001/95/CE.
Articolo 2
1. Gli Stati membri assicurano che esclusivamente accendini sicuri per i bambini vengano immessi sul mercato a decorrere da dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione.
2. A decorrere dalla stessa data di cui al precedente paragrafo 1, gli Stati membri proibiscono l’immissione sul mercato di accendini fantasia.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
La presente decisione si applica fino a dodici mesi dalla data di notifica della presente decisione.
GU L 198/45 del 20.7.2006
RAPEX Report 14 del 08/04/2016 N.19 A12/0420/16 Spagna

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 14 del 08/04/2016
N.19 A12/0420/16 Spagna
Approfondimento tecnico: Lampada da soffitto
Il prodotto “Lampada da soffitto”, marca IKEA, Mod. HYBY (rif 90.196.432.), LOCK (ref 00.055.691 e 80.119.260.) E RINNA (rif 00.251.319 20.199.250 y.), è stato volontariamente ritirato dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/95/CE Bassa Tensione.
I ganci di plastica che fissano il paralume in vetro potrebbero rompersi causando la caduta dello stesso.
Ikea ha ricevuto segnalazioni da parte dei clienti ed, in alcuni casi, ci sono stati dei feriti.
L’allegato I della Direttiva 2006/95/CE riporta gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. In particolare, in riferimento al caso in esame, stabilisce che:
1. Requisiti generali
[…] c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata. […]
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti; […].
Guida al passaggio dalla Direttiva ATEX 94/9/CE alla nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE
Guida al passaggio dalla Direttiva ATEX 94/9/CE alla nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE
La nuova direttiva ATEX 2014/34/UE è il risultato dell'allineamento della direttiva ATEX precedente 94/9/CE per il "nuovo quadro normativo" (NQN), in particolare alla decisione 768/2008/CE, nonché per quanto riguarda le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dopo il trattato di Lisbona.
Essendo il risultato di un allineamento e una rifusione, le principali variazioni della nuova direttiva 2014/34/UE rispetto alla precedente direttiva 94/9/CE sono piuttosto limitate, e non riguardano le caratteristiche più rilevanti dell'atto che rimane lo stesso: procedure di scopo, requisiti essenziali di salute e sicurezza, categorizzazione e valutazione della conformità.
Le principali modifiche sono le seguenti:
- Numero di riferimento: AAAA/No/UE
- Definizioni: integrazioni orizzontali del nuovo quadro normativo
- Gli operatori economici (produttori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori) e dei loro obblighi: descrizioni più dettagliate dal NQN
- Norme armonizzate e la presunzione di conformità: riferimento al regolamento (UE) N. 1025/2012 su european Standardisation
- Marcatura CE: riferimento al regolamento (CE) n 765/2008
- Organismi notificati: requisiti più dettagliate e procedure dal nuovo quadro normativo
- Vigilanza del mercato e procedura di salvaguardia: le attività di rinforzo e di nuove procedure semplificate (anche in relazione al "pacchetto sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato"
- Comitato ATEX e atti di esecuzione: riferimento al regolamento (UE) n 182/2011 di esecuzione della Commissione, decisioni in materia di obiezioni formali alle norme armonizzate, clausole di salvaguardia nei confronti dei prodotti e sulla competenza degli organismi notificati
- Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati, e un modello, dal nuovo quadro normativo
- Certificato di esame UE del tipo: condizioni di validità e data di scadenza dal nuovo quadro normativo
La nuova direttiva ATEX 2014/34/UE è applicabile dal 20 Aprile 2016.
Questo documento include un elenco di "domande e risposte frequenti" sulla transizione alla Direttiva ATEX 2014/34/UE, che copre sia domande "orizzontali" che domande "verticali", comuni a tutta la normativa comunitaria allineata con il "nuovo quadro normativo" e quelle proprie della direttiva 2014/34/UE.
Essa riflette il risultato delle discussioni in corso, in particolare durante il seminario sulla transizione alla nuova direttiva ATEX 2014/34/UE tenutosi il 30 settembre 2015.
Si precisa che il presente documento è preliminare, in attesa della revisione della Guida Blu e le nuove linee guida ATEX.
Al perfezionamento della Guida rivisto Blu (previsto per la fine del 2015) e le linee guida ATEX (previste per il primo trimestre del 2016), questi ultimi documenti devono essere considerati come i principali riferimenti per l'interpretazione delle questioni orizzontali relative, rispettivamente, al nuovo quadro legislativo NQN e alla Direttiva ATEX.
Un elenco di documenti di riferimento per l'orientamento è fornita alla fine del documento.
Commissione europea
14 Ottobre 2015
Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE
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Guidance document on the ATEX transition 14 October 2015.pdf European Commission 14 October 2015 |
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Divieto immissione sul mercato generatore di corrente: Decisione (UE) 2016/530
Decisione di Esecuzione (UE) 2016/530
Decisione di Esecuzione (UE) 2016/530 della Commissione dal 1° aprile 2016 relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di generatore di corrente [notificata con il numero C(2016) 1779] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Adozione da parte della Germania del divieto di immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.
Non Conformità RESS Direttiva macchine 2006/42/CE
- 1.5.1 Energia elettrica
- 1.7.3 Marcatura delle macchine
In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina, e distribuito da FRINGO GmbH & Co. KG Germania.
L'adozione di questa misura è stata giustificata dalla non conformità del generatore di corrente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
L'allegato I, sezione 1.5.1., della direttiva 2006/42/CE, concernente l'energia elettrica, dispone che una macchina alimentata con energia elettrica deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. Il generatore di corrente presentava le seguenti lacune:
- i cavi esposti tra l'interruttore di accensione e il meccanismo di accensione del motore a benzina e la batteria da 12 V liberamente accessibile potevano, in caso di guasto, provocare una scossa elettrica o un incendio e il cortocircuito della batteria;
- sebbene il quadro operativo del gruppo elettrogeno fosse protetto da un alloggiamento sul retro, il punto di entrata del cavo (cavo del generatore) e un'apertura nell'alloggiamento erano stati progettati in modo tale per cui era possibile accedere a parti sotto tensione dei collegamenti a 230 V del voltmetro e a parti sotto tensione della presa ad alta tenuta;
- alcuni componenti del pannello di controllo non corrispondevano al livello di protezione IPX3;
- numerosi cavi di messa a terra erano collegati a un terminale di connessione sia sulla presa da 400 V che sulle prese da 230 V;
- le estremità dei cavi erano stagnate e non erano presenti puntali di chiusura, il che comportava un maggior rischio di scossa elettrica potenzialmente letale in caso di contatto dell'utilizzatore con una parte del prodotto ad alta tensione;
- ad eccezione del cavo di messa a terra (combinazione bicolore VERDE/GIALLO) nessuno dei cavi era chiaramente identificabile. Non era presente alcuno schema di cablaggio da poter utilizzare per identificare i cavi;
- il codice cromatico impiegato per vari tipi di cavi non era conforme ai requisiti.
L'allegato I, sezione 1.7.3., della direttiva 2006/42/CE, concernente la marcatura delle macchine, dispone che ogni macchina deve recare in modo visibile, leggibile e indelebile almeno una serie di indicazioni.
Il generatore di corrente a benzina non recava un'etichetta con la dicitura «gruppo elettrogeno a bassa potenza». Le targhette segnaletiche erano incollate e facilmente rimovibili. Mancavano la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante.
La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta. (6) L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che il generatore di corrente a benzina fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori.
È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania.
https://www.cem4.eu/it/cosa-dice-la-direttiva
Foto: archivio
Regolamento (UE) 2016/426: Apparecchi a gas
Regolamento (UE) 2016/426 "Apparecchi a gas"
ID 2444 | Update news 03.04.2024
Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
GU L 81/125 del 31.3.2016
_______
Entrata in vigore: 21 Aprile 2018
Il Regolamento abroga la direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" a decorrere completamente dal 21 aprile 2018.
Il presente regolamento si applica ad apparecchi e accessori.
Ai fini del presente regolamento, un apparecchio si considera «usato normalmente» quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) è installato correttamente e sottoposto a una regolare manutenzione conforme alle istruzioni del fabbricante;
b) è usato nell'ambito della normale gamma di variazioni della qualità del gas e della pressione di alimentazione come stabilito dagli Stati membri nella loro comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) è usato per gli scopi ai quali è stato destinato o in modi ragionevolmente prevedibili.
Il presente regolamento non si applica ad apparecchi destinati specificamente:
a) all'uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali;
b) all'uso su aerei e ferrovie;
c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei laboratori. Ai fini del presente paragrafo, un apparecchio è considerato «appositamente concepito» quando la progettazione è intesa unicamente a rispondere a un'esigenza specifica per un procedimento o un utilizzo specifico.
Se gli aspetti trattati dal presente regolamento per apparecchi o accessori sono trattati in modo più specifico da altri atti della normativa di armonizzazione UE, il presente regolamento non si applica o cessa di essere applicato a tali apparecchi o accessori per quanto riguarda i suddetti aspetti.
Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui all'allegato I, punto 3.5, del presente regolamento non si applica agli apparecchi disciplinati da una misura adottata ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
Il presente regolamento non inficia l'obbligo a carico degli Stati membri di adottare misure atte a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, ai sensi delle direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE.
[alert] Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne:
a) l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018 (ndr "Sanzioni") [/alert]
[panel] Regolamento (UE) 2016/426
...
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 43 Sanzioni
1. Gli Stati membri fissano le norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori economici. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.
Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano le disposizioni alla Commissione entro il 21 marzo 2018 e le notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva che le riguardi.
Vedi: Legge 25 ottobre 2017 n. 163
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione delle loro norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento da parte degli operatori economici.
...
ALLEGATO I REQUISITI ESSENZIALI
...
ALLEGATO II CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA DEL GAS
...
ALLEGATO III PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER APPARECCHI E ACCESSORI...
...
ALLEGATO IV ISCRIZIONI
1. Oltre al marchio CE di cui all'articolo 16, l'apparecchio o la targhetta dei dati devono recare le informazioni seguenti:
a) nome del fabbricante, denominazione commerciale o marchio registrato;
b) tipo, lotto o numero di serie dell'apparecchio o un altro elemento che ne consenta l'identificazione;
c) eventuale tipo di alimentazione elettrica;
d) marchio caratteristico della categoria dell'apparecchio;
e) pressione nominale di alimentazione per quanto concerne l'apparecchio;
f) informazioni necessarie a garantire un'installazione corretta e sicura, conforme alle caratteristiche particolari dell'apparecchio.
2. L'accessorio o la sua targhetta dei dati deve riportare, se pertinenti, le informazioni di cui al punto 1.
...
ALLEGATO V DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITÀ
...[/panel]
Abroga:
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 in materia di apparecchi a gas.
Testo consolidato Regolamento GAR
Vedi il Testo Consolidato Regolamento GAR
Collegati:
[box-note]Decreto Legislativo 21 febbraio 2019 n. 23
Direttiva 2009/142/CE
Direttiva 90/396/CEE
D.P.R. N. 661 del 15 Novembre 1996
Apparecchi a GAS: In arrivo il Nuovo Regolamento che modifica la direttiva 2009/142/CE
Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426
Dichiarazione UE di Conformita' | Regolamento GAR
Legge 25 ottobre 2017 n. 163[/box-note]
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Regolamento GAR Regolamento (UE) 2016 426 Consolidato 2018.pdf Certifico S.r.l. - Consolidato 2018 |
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CD/DVD Supporti radiografici: esclusi Dispositivi medici
CD/DVD Supporti radiografici: esclusi Dispositivi medici
I Supporti per la registrazione di immagini radiografiche (CD-R/DVD-R) sono esclusi dalla Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE e non devono essere marcati CE.
Risultano disponibili sul mercato supporti per la registrazione di immagini radiografiche (CD-R/DVD-R) marcati CE come dispositivi medici ed inseriti nella Banca Dati dei dispositivi medici del Ministero.
Il Ministero chiarisce che questi supporti alla luce della loro destinazione d'uso, non rientrano nella definizione di dispositivo medico e non devono recare la marcatura CE di dispositivo medico.
Solo i supporti destinati alla registrazione primaria dell'immagine, vale a dire che l'immagine si deve formare direttamente sul supporto, sono da considerarsi dispositivi medici.
Le aziende fabbricanti che hanno marcato CE i supporti per la registrazione di immagini radiografiche dovranno eliminare il marchio CE dagli stampati e non definire i prodotti come dispositivi medici.
Min. Salute
Direttiva click

Direttiva click:
le comunicazioni delle norme armonizzate aggiornate quotidianamente
Il materiale pubblicato in questo spazio è estratto direttamente dal sito dell'Unione Europea Eurlex e può essere scaricato e utilizzato liberamente senza restrizione alcuna, fatte salve eventuali limitazioni imposte da terze parti proprietarie od altre aventi titolo.
Si fa presente che, come per tutto il materiale pubblicato nella rete, l'aggiornamento e la rispondenza con le norme vigenti non è assicurato.
Chi intende utilizzare il materiale pubblicato è quindi tenuto a controllarne l'esattezza e la completezza.
RAPEX Report 11 del 18/03/2016 N.52 A12/1992/13 Finlandia

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 11 del 18/03/2016
N.52 A12/1992/13 Finlandia
Approfondimento tecnico: Sega circolare
Il prodotto, marca MAX PRO, Mod. LG405 / 1094, 2011/2261, è stato sottoposto alla procedura di ritiro obbligatorio dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica EN 1870.
La distanza dai denti della lama alla superfice esterna del riparo, sulla tavola rotante, è troppo piccola. Inoltre, la protezione fissa che racchiude la parte esterna della lama ha un’apertura troppo ampia.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato I RESS 1.3.7 (Requisito Essenziale di Salute e Sicurezza), stabilisce che:
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.
Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.
Inoltre, al RESS 1.4.1 vengono definiti i requisiti generali che i ripari ed i dispositivi di protezione devono avere:
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina.
Marcatura CE Dispositivi medici utilizzati come DPI
Marcatura CE Dispositivi medici utilizzati come DPI
Documento interpretativo sulla marcatura CE di dispositivi medici (DM) destinati ad essere utilizzati in conformità delle disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Alcuni prodotti possono essere destinati dal fabbricante ad essere utilizzati sia come dispositivi medici (Direttiva 93/42/CEE, recepita in Italia con D. Lgs. 46/1997 e succ. mod.) che come dispositivi di protezione individuale (Direttiva 89/686/CEE, recepita in Italia con D. Lgs. 475/1992 e succ. mod.).
A questi prodotti, dunque, si attribuisce una duplice funzione. I guanti per uso chirurgico e quelli da esplorazione, ad esempio, in quanto impiegati sul paziente ai fini di prevenzione di una malattia, sono dispositivi medici.
Allo stesso tempo possono anche rispondere all’esigenza di protezione dell’operatore che li indossa: in questo caso rientrano anche nella definizione di DPI.
Analoghe situazioni possono presentarsi per altre tipologie di prodotti. Antecedentemente all’emendamento introdotto dalla Direttiva 2007/47/CE, l’art. 1, c.6 della Direttiva 93/42/CEE stabiliva che la stessa non era applicabile ai DPI e che la destinazione d’uso principale del prodotto ne determinava l’appartenenza o meno ad una sola categoria tra DM e DPI.
Tale situazione normativa aveva presentato diversi problemi applicativi, anche di tipo legale, per quei prodotti che potevano essere utilizzati con una duplice funzione DM - DPI.
A tale proposito questo Ministero aveva emanato due note circolari (datate 4 maggio 2005 e 21 giugno 2005) specifiche per i guanti chirurgici e da esplorazione, con le quali si ribadiva che detti prodotti erano da considerarsi DM ma che ciò non escludeva che i guanti, sul piano tecnico, potessero essere allo stesso tempo conformi alle norme tecniche relative ai guanti DM e alle norme tecniche concernenti i guanti DPI, né che le relative confezioni potessero far riferimento alla conformità a tali norme.
L’intera problematica è stata oggetto di un riesame a livello comunitario con conseguente modifica della direttiva di riferimento. In particolare, l’art. 1, c.6 della Direttiva 93/42/CEE, così come emendato dalla Direttiva 2007/47/CE (recepita in Italia con D. Lgs. 37/2010), stabilisce ora che, se un prodotto è destinato dal fabbricante ad essere utilizzato sia in conformità delle disposizioni in materia di DPI (di cui alla Direttiva 89/686/CEE), sia in conformità delle disposizioni in materia di DM (di cui alla Direttiva 93/42/CEE), sono rispettati anche i requisiti essenziali in materia di sanità e sicurezza stabiliti nella Direttiva 89/686/CEE.
Alla luce di quest’ultimo emendamento risulta chiaro che un prodotto possa avere la duplice funzione di DM e DPI; in tale caso dovranno essere rispettati i pertinenti requisiti essenziali di entrambe le direttive. Come indicato dalla Commissione europea nella nota “Interpretative document on the interpretation of the relation between the revised Directive 93/42/EEC concerning medical devices and Directive 89/686/EEC on personal protective equipment” 1 , del 21 agosto 2009, è da prevedere comunque una unica marcatura CE con l’eventuale indicazione di uno o due Organismi Notificati, eventualmente intervenuti nel processo di certificazione per le direttive di riferimento.
Pertanto l’etichetta e le istruzioni per l’uso che accompagnano i prodotti con duplice destinazione d’uso, riporteranno un solo marchio CE, corredato dall’indicazione delle direttive applicate, ciascuna eventualmente preceduta dal numero identificativo dell’Organismo Notificato intervenuto nel procedimento di valutazione della conformità.
Min. Salute
24 aprile 2014
Direttiva Dispositivi medici 93/42/CEE
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Interpretative PPE 2009 en.pdf Medical Device Directive 93/42/CEE |
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Marcatura CE dispositivi medici utilizzati DPI.pdf Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE |
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DT Oleoidraulica EN ISO 4413:2010 (UNI 2012)

Documento Tecnico Rev. 2.0.2014
Oleoidraulica EN ISO 4413:2010 (UNI 2012)
Info generali e Modulo raccolta dati per la conformità
1. Focus Tecnico Estratto Norma tecnica EN ISO 4413:2010 [pdf]
2. Modulo per la raccolta dei dati del sistema oleoidraulico e componenti per garantire la conformità a EN ISO 4413:2010 - Annex B [doc]
3. EN ISO 4413:2010 Traduzione Non Ufficiale punti 6-7-8 [pdf]
4. File CEM importabile CEM4 [cem]
EN ISO 4413:2010 Oleoidraulica
Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti
Allegato ZA
Presunzione Conformità RESS pertinenti della Direttiva Macchine 2006/42/CE ad eccezione di:
- 1.5.8 Rumore
- 1.7.4.2 u) Emissione di rumore aereo
La norma specifica le regole generali e i requisiti di sicurezza per i sistemi oleoidraulici e i loro componenti utilizzati sul macchinario come definito nella EN ISO 12100.
Essa tratta tutti i pericoli significativi associati ai sistemi oleoidraulici e specifica i principi da applicare al fine di evitare tali pericoli quando i sistemi sono installati per l’uso previsto.
(!) EN ISO 4413:2010 Punto. 8:
Dichiarazione di identificazione (riferimento alla presente norma internazionale)
Si raccomanda vivamente ai produttori che hanno scelto di adeguarsi a questo standard internazionale di inserire la seguente dichiarazione in prove, cataloghi e materiale informativo di vendita:
"I sistemi oleoidraulici e i loro componenti sono conformi alla norma EN ISO 4413:2010, Oleoidraulica - Regole generali e di sicurezza per i sistemi e i loro componenti”.
CEN: Approved on 6 November 2010
UE: Armonizzazione 30 Novembre 2011
UNI: Pubblicazione Febbraio 2012
Elaborazione Certifico Rev. 2.0 2014
pag. 20 + Modello dati doc
Maggiori Info e acquisto Documento
Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Marcatura CE
File CEM importabile Certifico Macchine 4
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-4413-2012.html
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Focus Tecnico Oleoidraulica EN ISO 4413_2010.zip Documento Certifico |
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Decreto dirigenziale del 10 luglio 2015 MISE
Decreto dirigenziale del 10 luglio 2015
Divieto di immissione sul mercato rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA
Con il Decreto dirigenziale del 10 luglio 2015, è data esecuzione sul mercato domestico della Decisione della Commissione (10.06.2015) concernente una misura adottata dalla Lettonia in conformità all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, che vieta l’immissione sul mercato di un rasaerba fabbricato da GGP Italy SpA.
Non conforme alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell’allegato I della direttiva 2006/42/CE:
1.3.8 - Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili;
1.4.1 - Requisiti generali per i ripari e i dispositivi di protezione Considerato che tali non conformità comportano un rischio per l’utente di tagliarsi ovvero venire a contatto con gli elementi attivi del macchinario, per cui è necessario richiamare l’attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;
MISE
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Decreto dirigenziale del 10 luglio 2015 MISE.pdf Divieto immissione sul mercato rasaerba |
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Regolamento Delegato (UE) 2016/364
Reazione al fuoco: Classificazione prestazione Prodotti da Costruzione Regolamento (UE) 305/2011 CPR
ID 2393 | Update news 07.06.2022
Regolamento Delegato (UE) 2016/364 della Commissione dal 1° luglio 2015
relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(GU L 68/4 del 15.3.2016)
_______
Il Regolamento (che entra in vigore a 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) abroga la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000)
Quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato.
L'Allegato riporta le "Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio" ed un insieme di tabelle:
-Tabella 1: Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici
-Tabella 2: Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco
-Tabella 3: Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco
-Tabella 4: Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco
Con la decisione 2000/147/CE della Commissione è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco.
Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata per la valutazione di tale azione e la classificazione dei risultati della valutazione.
La decisione 2000/147/CE prevede varie classi di reazione all'azione del fuoco e contiene le classi F, FFL, FL ed FCA, definite come «Reazione non determinata».
Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo.
Le classi definite con il riferimento «nessuna prestazione determinata» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.
L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «nessuna prestazione determinata» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione.
Affinché i fabbricanti possano dichiarare una prestazione in relazione alla reazione al fuoco di livello inferiore rispetto a quella indicata dalle classi E, EFL, EL ed ECA, è necessario modificare di conseguenza i criteri di classificazione delle classi F, FFL, FL ed FCA.
La decisione 2000/147/CE, è abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2016/364: i riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento del 2015.
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segue in allegato
Collegati
[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR[/box-note]
Guidance document on the application of Directive 2009/48/EC on the Safety Toys - Rev. 1.9 2016

Guidance document on the application of Directive 2009/48/EC on the Safety Toys
The technological developments in the toys market have raised new issues with respect to the safety of toys, and made consumers express increased preoccupations in this regard.
The experience made with the operation of the "old" Directive 88/378/EEC on the safety of toys led to the conclusion that there was a need to update and complete the safety requirements, in particular in areas such as noise and chemicals in toys and choking hazards presented by toys in food. At the same time, market surveillance authorities highlighted the need to ensure a coherent approach, in particular in the areas of implementation of legislation and of market surveillance, towards a very different market compared to the market existing at the time when Directive 88/378/EEC entered into force in 1988.
The new Directive 2009/48/EC, therefore, needed to be adapted to those developments. According to its Better Regulation initiative, the Commission had also engaged in simplifying the legislative framework and in increasing its quality and efficiency.
Directive 2009/48/EC is the first sectoral Directive to incorporate and be aligned to the general framework for the marketing of products in the EU, the so called “goods package”.
(Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products, and repealing Regulation (EEC) no 339/93 and Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC).
The objective of these guidelines is to clarify certain matters and procedures referred to in Directive 2009/48/EC on the safety of toys. The guidelines should be used in conjunction with the Directive and with the European Commission’s 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules 2014:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/index_en.htm
The objective of these guidelines is to provide guidance on how to ensure that the information in instructions and warnings is accessible and can be understood by the consumers, those who buy or play with the toy, so they can use the toy safely and appropriately.
The new measures are meant to improve the warnings effectiveness in the prevention of accidents. Therefore, toys should be accompanied by clearly visible, easily legible and understandable warnings in order to reduce inherent risks of their use. Bear in mind that some toys that are safe for one category of children or under certain use conditions, might be hazardous for other children or under other use circumstances.
These guidelines are not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, their trade associations, bodies in charge of the preparation of standards as well as those entrusted with the conformity assessment procedures.
First and foremost, this document must ensure that, when correctly applied, the directive leads to the removal of obstacles and difficulties related to the free circulation (free movement) of goods within the European Community. It should be noted that the statements in these guidelines refer only to the application of Directive 2009/48/EC unless otherwise indicated. All parties concerned should be aware of other requirements, which may also apply (see http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation/index_en.htm#other)
The images appearing in this document constitute examples intended to facilitate the comprehension. They do not presuppose the conformity of the represented products.
Rev. 1.9 2016
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An explanatory guidance document Rev. 1.9 2016.pdf European Commission Rev. 1.9 2016 |
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