RAPEX Report 15 del 15/04/2016 N.4 A12/0428/16 Danimarca
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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 15 del 15/04/2016
N.4 A12/0428/16 Danimarca
Approfondimento tecnico: Sollevatore per veicoli
Il prodotto “sollevatore per veicoli”, di marca sconosciuta, Mod. QJY-B4000, è stato sottoposto alla procedura obbligatoria di richiamo dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 1493 – “Sollevatori per veicoli”.
Il sistema di bloccaggio automatico dei bracci portanti ha dei fori di forma allungata che possono disimpegnare il sistema.
Il bloccaggio dello stesso, infatti, dipende da una regolazione accurata ed un corretto serraggio che, prevedibilmente, non può essere fatto durante il normale utilizzo. Se i bracci portanti si muovono dal supporto possono causare la caduta del veicolo e lo schiacciamento dell’utente.
È stato segnalato un incidente mortale causato dal prodotto.
La Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato I RESS 1.3.1, stabilisce che:
Allegato I - RESS 1.3.3 - Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione di oggetti.
Ed, in particolare, per il caso in esame, aggiunge:
Allegato I - RESS 4.1.2.6 - Controllo dei movimenti
I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da mantenere in condizioni di sicurezza la macchina su cui sono installati.
a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata con dispositivi che mantengono l’ampiezza dei movimenti dei loro componenti entro i limiti previsti. L’attività di questi dispositivi deve essere preceduta eventualmente da un segnale.
b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni simultanee con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che consentano di evitare tali rischi.
c) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l’azione dell’operatore.
d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non deve essere possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a frizione.
e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta improvvisa dei carichi.
La lettera c) concerne il rischio di movimento incontrollato del carico. Per taluni tipi di macchine di sollevamento, come ad esempio i ponti elevatori per veicoli, laddove non sia ammissibile alcun movimento del carico dalla sua posizione in elevazione, per rispettare questo requisito è necessario dotare la macchina di dispositivi di blocco. La progettazione corretta del dispositivo di blocco può essere fatta in accordo alla norma tecnica armonizzata EN 1493.
Per quanto riguarda i sollevatori per veicoli è importante ricordare che fanno parte dell’elenco dell’Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE (punto 16).
La macchine appartenenti alle categorie dell’allegato 4 devono seguire il percorso di conformità stabilito dall’art. 12 della Direttiva 2006/42/CE:
Articolo 12
[…]
3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il Fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
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