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SAPAF 2016: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione

ID 3292 | | Visite: 8180 | Guide Marcatura CE INAIL

SAPAF 2016 Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione 

Gli atti del convegno biennale 2016 SAPAF sulle attrezzature a pressione

L'evento Safap “Sicurezza e affidabilità delle attrezzature a pressione” rappresenta per gli addetti ai lavori un appuntamento atteso e punto di riferimento nazionale di confronto tecnico-scientifico del settore delle attrezzature a pressione.

Il volume raccoglie le relazioni che illustrano sotto diversi punti di vista il contesto, le implicazioni, le problematiche e gli scenari a breve-medio termine, analizzando i vari aspetti della vita delle attrezzature a pressione, dalla progettazione alla fabbricazione, dall’ispezione alla manutenzione

INAIL 2016

[box-note]SAPAF 2018 | Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
SAPAF 2014: Sicurezza ed affidabilità delle attrezzature a pressione
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE [/box-note]

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Allegato riservato SAPAF 2016 Atti.pdf
Atti convegno 2016
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Piattaforme lavoro mobili elevabili (PLE): Non conformità

ID 191 | | Visite: 19064 | Documenti Riservati Direttiva macchine


Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE): Non Conformità

Breve guida all'identificazione delle piattaforme di lavoro mobili elevabili non conformi

Modello a braccio
Modello a forbice

Voci più comuni di non conformità alle normative UE:

1. Marcatura
2. Documentazione
3. Istruzioni
4. Emissioni motori diesel
5. Emissioni acustiche
6. Avvertenze/marcature

Fédération Européenne de la Manutention 
(Gruppo di prodotto: Piattaforme di lavoro mobili elevabili)

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Allegato riservato Piattaforme di lavoro mobili elevabili.pdf
FEM
743 kB 305

RAPEX Report 47 del 25/11/2016 N.28 A12/1509/16 Spagna

ID 3264 | | Visite: 3621 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 47 del 25/11/2016 N.28 A12/1509/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Calzature di sicurezza

Il prodotto, di marca Security Line, modello “new landa nr”, è stato respinto alla frontiera perché non conforme al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ed alla norma tecnica EN ISO 20345.

Il contenuto di Cromo (VI) nella pelle della scarpa risulta essere troppo alto (valore misurato 5,5 mg/kg).

Il Cromo (VI) è una sostanza tossica che causa allergie da contatto e dermatiti. 

Regolamento (UE) 2016/425

Allegato II - REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA

3.10.2 Protezione dai contatti epidermici o oculari

I DPI destinati a evitare contatti superficiali di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze e miscele pericolose per la salute o con agenti biologici nocivi devono impedire la penetrazione o la permeazione di tali sostanze e miscele e agenti attraverso l'involucro di protezione nelle condizioni prevedibili di impiego cui tali DPI sono destinati.

A tal fine, i materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere scelti o concepiti e combinati in modo tale da garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta, se necessario, un uso quotidiano eventualmente prolungato o, nel caso ciò non sia possibile, una chiusura  stagna limitata con conseguente limitazione della durata di impiego.

Qualora, per la loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze e miscele pericolose per la salute o agenti biologici nocivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione delle loro prestazioni. I DPI considerati conformi alle specifiche di prova devono recare una marcatura che indichi in particolare i nomi o, in assenza dei nomi, i codici delle sostanze utilizzate per le prove, nonché il tempo di protezione convenzionale corrispondente. Il fabbricante deve inoltre fornire, nelle istruzioni, il significato eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile di impiego del DPI nelle diverse condizioni di impiego prevedibili.

EN ISO 20347

5.4.9 – Contenuto di CROMO (VI)

Quando misurato secondo quanto previsto dal test descritto nella ISO 17075, la quantità di Cr VI nelle calzature di pelle non deve superare 3,0 mg/kg.

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Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Modello ufficiale Dichiarazione di Conformità UE Direttiva EMC 2014/30/UE

ID 2912 | | Visite: 30064 | Documenti Marcatura CE UE

Modello ufficiale di Dichiarazione UE di Conformità Direttiva EMC 2014/30/UE

Fonte: European Commission

Direttiva 2014/30/UE
ALLEGATO IV Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX)

1. Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori di chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione dell’apparecchio):
5. L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche:
7. Se del caso, l’organismo notificato … (denominazione, numero) ha effettuato … (descrizione dell’intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):

___________________________

Directive 2014/30/EU
ANNEX IV EU declaration of conformity (No Xxxx) (1)

1. Apparatus model/Product (product, type, batch or serial number):
2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
4. Object of the declaration (identification of apparatus allowing traceability; it may include a colour image of sufficient clarity where necessary for the identification of the apparatus):
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
6. References to the relevant harmonised standards used, including the date of the standard, or references to the other technical specifications, including the date of the specification, in relation to which conformity is declared:
7. Where applicable, the notified body … (name, number) performed … (description of intervention) and issued the certificate:
8. Additional information:
Signed for and on behalf of:
(place and date of issue):
(name, function) (signature):

Formato doc/pdf

Nuova Direttiva EMC 2014/30/UE

Dichiarazione di Conformita' UE Apparecchi elettrici BT/EMC 2016

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Allegato riservato EMC ADCO information sheet for economic operators.pdf
EMC Directive 2014/30/EU
298 kB 81
Allegato riservato EU Declaration of Conformity.docx
European Commission 2016
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Documenti ufficiali sull'applicazione della Direttiva macchine 2006/42/CE

ID 2986 | | Visite: 10549 | Documenti Riservati Direttiva macchine

RAPEX Report 46 del 18/11/2016 N.22 A12/1488/16 Italia

ID 3237 | | Visite: 5305 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 46 del 18/11/2016 N.22 A12/1488/16 Italia

Approfondimento tecnico: Bastoncini d'incenso

Il prodotto, di marca HEM, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato.

L’accensione dei bastoncini fa sì che in aria vengano rilasciati idrocarburi aromatici come il benzene, il toluene, lo xilene e lo stirene. Il benzene è cancerogeno e mutageno. Inoltre, questi idrocarburi aromatici sono tossici se inalati o ingeriti e irritanti per gli occhi e la pelle.

I valori degli idrocarburi aromatici superano i valori-soglia per l’aria all’interno delle case previsti dalle Direttive e Linee Guida Europee.

Al contrario dell’aria esterna, esistono molte poche leggi/disposizioni sulla qualità dell’aria interna in locali non industriali. Anche se non specifiche per l’analisi del problema, tuttavia, possono essere applicate la Direttiva 89/391/CEE, la Direttiva 98/24/CE, la Direttiva 2004/37/CE, la Direttiva 2008/50/UE e la Direttiva 2004/107/CE.

Oltre le Direttive citate, nel 1987, un gruppo di lavoro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato le linee guida per la qualità dell’aria per l’Europa.

Queste linee guida si applicano sia all’aria esterna che a quella interna. Nel corso degli anni hanno subito numerose revisioni e, nel 2010, sono state completate da ulteriori linee guida per alcune sostanze chimiche frequentemente riscontrate nell’aria interna. Le sostanze in questione sono benzene, monossido di carbonio, formaldeide, naftalene biossido di azoto, idrocarburi policiclici aromatici, radon, tri-/tetracloroetilene.

Infine, alcuni paesi europei, così come il Canada, gli Stati Uniti ed l’Australia, hanno i loro regolamenti interni sulla valutazione della qualità interna dell’aria.

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Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Matrice del rischio conforme EN ISO 12100

ID 323 | | Visite: 26390 | Documenti Riservati Marcatura CE

Matrice rischio conforme EN ISO 12100

Matrice del rischio conforme EN ISO 12100

Riscontriamo, spesso, in molti documenti, tra cui DVR Testo Unico Sicurezza, Valutazioni dei Rischi Direttiva macchine, ecc, grafici a matrice R= f (P,G) non conformi a standard riconosciuti, il Focus evidenzia la forma matriciale prevista dalla EN ISO 12100.

La Valutazione dei Rischi:

- Modulo identificazione pericoli
- Modello Matrice del Rischio

La scelta operata dalle persone che eseguono la valutazione del rischio dipende da molti diversi fattori e può condurre a risultati diversi.

Seppure la Valutazione e Stima dei rischi è un esercizio qualitativo/soggettivo, è utile avere un riferimento tecnico ben definito per descrivere e strutturare un metodo di valutazione e stima conforme a standard normativi.

Questo focus è estratto dal Rapporto Tecnico ISO/TR 14121-2 ed ha lo scopo di illustrare come avvenga, nella pratica, l'identificazione dei pericoli o la stima del rischio quando si sceglie un metodo matriciale.

Il Focus riportata modelli di:

a) Identificazione dei pericoli con l'uso di moduli
b) Matrice del rischio (Standards EN ISO 12100)

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019

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Il Fascicolo Tecnico Direttiva macchine: Domande & Risposte

ID 976 | | Visite: 34122 | Documenti Riservati Marcatura CE

Fscicolo Tecnico Direttiva macchine

Il Fascicolo Tecnico Direttiva macchine

FAQ Domande & Risposte

La Direttiva macchine 2006/42/CE obbliga fabbricanti (o mandatari) a costituire il Fascicolo Tecnico di cui all’All. VIIA per i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione.

Il Fascicolo Tecnico deve consentire di dimostrare la conformità della macchina (nel senso ampio del termine) ai pertinenti Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute (RESS) di cui all’All. I.

Inoltre, deve consentire, alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato, di controllare più agevolmente la conformità della macchina, in particolare per gli aspetti che non possono essere verificati con le ispezioni visive.

La strutturazione del Fascicolo Tecnico, oltre a documenti essenziali inerenti aspetti di Sicurezza e Salute, quali:

- Descrizione e disegni;
- Norme tecniche;
- Valutazione dei Rischi;
- Relazioni di prova;
- Dichiarazione CE di Conformità;
- Istruzioni per l’Uso,

deve prevedere documenti caratterizzanti il rispetto dei RESS.

La Guida ebook è strutturata in forma di FAQ con contenuti estratti dalla Guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE “macchine” della Commissione europea.

Non sono oggetto della Guida le “quasi-macchine”, per le quali è richiesta la costituzione della “Documentazione Tecnica Pertinente” di cui all’All. VIIB della Direttiva macchine 2006/42/CE.

[box-note]FAQ Domande & Risposte

01. Cos’è il fascicolo tecnico?
02. Per quali prodotti deve essere costituito?
03. Quali sono gli aspetti generali da trattare?
04. Quali informazioni devono essere contenute?
05. Quali documenti deve contenere?
06. Chi è il fabbricante?
07. Chi è il mandatario?
08. Chi è la persona autorizzata a costituire il FT?
09. In che lingua deve essere redatto?
10. Come gestire il fascicolo tecnico per più modelli?
11. Come documentare la valutazione dei rischi?
12. Come documentare l’uso delle norme tecniche?
13. Quali relazioni di prova deve contenere?
14. Come devono essere redatte le istruzioni?
15. Come deve essere redatta la Dichiarazione CE di Conformità?
16. Come comportarsi per la messa in servizio e/o il montaggio?
17. Quale deve essere il dettaglio rispetto alle sottounità?
18. Cosa fare in caso di fabbricazione in serie?
19. Come fare per la custodia del fascicolo tecnico?
20. Quando deve essere aggiornato?
21. Cosa succede in caso di mancata presentazione?[/box-note]

[box-note]Direttiva 2006/42/CE “Macchine”

ALLEGATO VII

A. Fascicolo tecnico per le macchine
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.

1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei
circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazioone dei rischi residui connessi con la macchina,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
- se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
- da una copia della dichiarazione CE di conformità;

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.

2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
_________

B. Documentazione tecnica pertinente per quasi-macchine
Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente.
La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti.
Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.
Essa comprende gli elementi seguenti:

a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasimacchina;

b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri.
Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile.
La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.[/box-note]

Elaborato: Certifico S.r.l.
Ed: 1.0 Aprile 2013
Formato: pdf
www.certifico.com 

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Allegato riservato Il Fascicolo Tecnico Direttiva Macchine Ed. 1.0_2013.pdf
Ed. 1.0 2013
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I rischi residui nella Direttiva macchine 2006/42/CE

ID 2199 | | Visite: 34013 | Documenti Riservati Direttiva macchine

I Rischi residui nella Direttiva macchine 2006/42/CE

Un approfondimento sulla definizione e sulla gestione dei "Rischi Residui" in riferimento alla Direttiva macchine 2006/42/CE ed alla norma tecnica EN ISO 12100.

1. Direttiva macchine 2006/42/CE

I "Rischi residui" sono definiti al punto 1.7.2 dei RESS dell'Allegato I della Direttiva che richiede, in particolare, di provvedere ad adeguate avvertenze:

"1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze, compresi i dispositivi di avvertenza".
 
2. Guida alla Direttiva macchina UE - Commenti

Paragrafo §249 Avvertenze in merito ai rischi residui

Il requisito di cui al punto 1.7.2 cita i rischi residui, cioè i rischi che non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti dalle misure di progettazione intrinsecamente sicura e che non possono essere completamente evitati dalle misure di protezione integrate – cfr. §174: commenti sul punto 1.1.2, lettera b).

Gli avvertimenti sui rischi residui sulla macchina sono complementari alle informazioni sui rischi residui da fornire nelle istruzioni del fabbricante – cfr. §267: commenti sul punto 1.7.4.2, lettera l).

Gli avvertimenti sulla macchina sono utili quando gli operatori e altre persone esposte devono essere informati sulle particolari precauzioni da prendere riguardo ai rischi residui durante l’uso della macchina, come, ad esempio, la presenza di superfici calde o di apparecchiature laser.

Possono essere utili anche per ricordare la necessità di indossare i DPI. Gli avvertimenti indicati sulla macchina devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.

Gli avvertimenti forniti tramite i dispositivi di allarme devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.2.

Le norme di tipo C possono definire la forma e dare orientamenti sul contenuto degli avvertimenti. In aggiunta, la direttiva 92/58/CEE e la norma EN 61310-1 includono gli orientamenti che sono pertinenti alla progettazione di tali avvertimenti.

3. EN ISO 12100 - Valutazione e riduzione del Rischi

La EN ISO 12100 definisce "Rischio Residuo":

"Rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione"

Nota 1
La presente norma internazionale distingue:
- il rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure di protezione;
- il rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure di protezione.

Nota 2
Vedere anche figura seguente:



...segue in allegato

Certifico Srl - IT 2016

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Allegato riservato I Rischi residui nella Direttiva macchine.pdf
Certifico Srl - IT
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RAPEX Report 44 del 04/11/2016 N.14 A12/1399/16 Spagna

ID 3190 | | Visite: 4270 | RAPEX 2016

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 44 del 04/11/2016 N.14 A12/1399/16 Spagna

Approfondimento tecnico: Orologio per il fitness

Il prodotto “PEAK”, di marca BASIS (Intel), è stato richiamato dal mercato perché non conforme alla Direttiva sulle Apparecchiature Radio. L’orologio, infatti, potrebbe surriscaldarsi, causando scottature o vesciche sulla pelle. La comunicazione da parte dell’azienda per il richiamo dei prodotti è datata 13 giugno 2016, data di entrata in vigore della Direttiva Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE, che sostituisce la Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE.

Di seguito riportiamo i requisiti essenziali di entrambe le Direttive.

Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE

Articolo 3
Requisiti essenziali

1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:

a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;

b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.

2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.

3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:

a) interagiscono con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati;

b) interagiscono con altre apparecchiature radio via rete;

c) possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;

d) non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;

e) contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;

f) supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;

g) supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;

h) supportano caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;

i) supportano alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere da a) a i).

Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE 

Articolo 3
Requisiti essenziali 

1. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi:

a) la protezione della salute e della sicurezza dell’utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione;

b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE.

2. Inoltre, le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.

3. Secondo la procedura di cui all’articolo 15, la Commissione può stabilire che gli apparecchi all’interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da:

a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato all’interno della Comunità; e/o da

b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o da

c) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell’utente e dell’abbonato; e/o da

d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o da

e) supportare funzioni speciali che consentano l’accesso a servizi d’emergenza; e/o da

f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi. 

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Expert Commentary on BS EN ISO 13485:2016

ID 3179 | | Visite: 4712 | Documenti Marcatura CE ENTI

Expert Commentary on BS EN ISO 13485:2016

Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes

The third edition of ISO 13485 was published on 1 March 2016 and has been adopted as EN ISO 13485:2016.

The European adoption has identical requirements in the body of the standard and the addition of a European Foreword and European Annexes ZA, ZB and ZC, which describe the relationship between the requirements of the three European Medical Devices Directives and the clauses of the standard. ISO 13485:2016 is a revision of the second edition of ISO 13485, which was published in 2003.

An updated European adoption of the second edition was published in 2012 with a revised European Foreword and new Annexes ZA, ZB and ZC. The third edition of the standard has been put forward to be harmonized against the Active Implantable Medical Devices Directive (AIMD) 90/385/EEC (as amended), the Medical Devices Directive (MDD) 93/42/EEC (as amended) and the In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive (IVDD) 98/79/EC, and has revised Annexes ZA, ZB and ZC with more detail, as compared with the Annexes Z for the 2012 version of EN ISO 13485, and changes to reflect the revised content of ISO 13485.

The structure of ISO 13485:2016 is aligned with ISO 9001:2008 and follows the clause and subclause sequence in ISO 9001:2008, but with some adjustment to the subclause numbering. This adjustment was introduced to accommodate the classification system for observations described by the Global Harmonization Task Force (GHTF) and used in the pilot Medical Devices Single Audit Programme (MDSAP), established by some members of the International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF).

The GHTF was a precursor organization to the IMDRF. This classification system is numerical with a greater classification being applied to repeat or multiple observations in the same three-digit subclause (e.g. 4.2.1). In ISO 13485:2016, the subclause numbering has been amended to make the content at the three-digit level applicable to discrete aspects of the quality management system and reduce the breadth of content in some of the three-digit subclauses by reducing the occurrence of four- and five-digit subclause numbers. The structure of the revised ISO 13485 does not follow the structure of ISO 9001:20153 because:

1. the two standards were developed in parallel;

and

2. ISO 13485 is used for regulatory purposes and there was not alignment at this time with the regulatory authorities to introduce a major restructure to this standard.

However, Annex B has been included in the standard to provide cross-references with the clause structure in ISO 9001:2015 for organizations that wish to comply with both standards.

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Manuale di istruzioni completo per un Impianto di Betonaggio

ID 858 | | Visite: 18755 | Documenti Riservati Marcatura CE



Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione

Manuale di Istruzioni Uso Manutenzione completo per un Impianto di Betonaggio

Modello "Certifico M.I.U.M."
Formato .pdf - Pag. 59
Realizzazione Certifico S.r.l. 2010

Si ringrazia: Betonmec S.r.l.
www.betonmec.com
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Download Demo MIUM & MIA 6.0 2017

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Allegato riservato Manuale Impianto di Betonaggio - Planet.pdf
Modello esempio - Betonmec S.r.l. IT
1963 kB 242

Circolare 4/2016 Mise

ID 3157 | | Visite: 4092 | Direttiva RED

Verifica della conformità a bordo di navi di apparati radio conformi alla direttiva 2014/53/UE recepita con D. Lgs. 22 giugno 2016, nr.128

In riferimento all’oggetto ed al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di collaudo e ispezione nonché l’omogeneità di comportamento da parte degli Ispettori di bordo, ad
integrazione della nota prot. N. 57918 del 15/9/2016 di questa Direzione Generale, si evidenzia quanto segue.

In sede di visita di collaudo la verifica amministrativa degli apparati installati a bordo di unità navali e conformi alla direttiva 2014/53/UE recepita con d.lgs 22 giugno 2016, nr.128 si esplicita
con la verifica della corretta apposizione della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.

In sede di visita ispettiva, qualora venga verificato che l’apparato riscontrato a bordo coincida con quello collaudato, non appare necessario ripetere la verifica amministrativa sopra descritta in quanto
già effettuata in sede di collaudo, salvo che l’ispettore lo ritenga necessario, in caso di ragionevoli dubbi.

Si fa presente che per la dichiarazione di conformità e per la marcatura CE in argomento bisogna far riferimento a quanto riportato nel Capo III - CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIO- del d.lgs 22 giugno 2016, nr.128 in particolare agli articoli 18, 19 e 20.

Si informa che a decorrere dal 13 giugno 2016, le apparecchiature radio rientrano nel campo di applicazione della richiamata Direttiva 2014/53/UE, la quale non prevede la presentazione della scheda di notifica disposta dalla già Direttiva 1999/5/CE all’articolo 6.4

Per completezza, si fa presente che l’articolo 48 del dlgs 128/2016 consente “la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017”.

Eventuali dubbi, sulla rispondenza delle dichiarazioni di conformità o delle marcature CE a quanto previsto dal precitato dlgs 128/2016, possono essere rappresentati a questa D.G.P.S.R.

pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Circ. DGPGSR-Div.1-UO/1/B.A./N°4/2016

Guida identificazione argani e paranchi non conformi alla Direttiva macchine - FEM

ID 2205 | | Visite: 20625 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Guida identificazione argani e paranchi non conformi alla Direttiva macchine

Scopo di questo documento è individuare quali argani e paranchi motorizzati soddisfano i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE; sono esclusi i prodotti la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

Argani e paranchi motorizzati possono essere macchine o quasi-macchine come definite dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Il presente documento intende fornire una guida che spiega le caratteristiche principali di macchine o di quasi-macchine, e criteri minimi che cosa devono essere soddisfatti per essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. 

L'allegato I della presente guida sintetizza le informazioni fornite nel presente documento.

La check list di cui all'allegato I tratta in forma sintetica le non conformità di argani e paranchi motorizzati per quanto riguarda la marcatura, dichiarazione del prodotto e le istruzioni secondo la direttiva applicabile:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE;

e le norme armonizzate di prodotto:

- EN 14492-1:2006 + A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: motorizzato argani;
- EN 14492-2:2006 + A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: Potenza paranchi motorizzati.

Inoltre, argani e paranchi motorizzati devono soddisfare i requisiti di altre Direttive europee se del caso, ad esempio:

- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e rifusione 2014/35/UE;

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE e rifusione 2014/30/UE;

e/o ulteriori norme armonizzate applicabili (riferimenti normativi delle norme di prodotto).

Questa guida riguarda solo i contenuti e gli obblighi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme europee EN 14492-1 e EN 14492-2 per gli argani e paranchi motorizzati.

FEM 2015
FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION 
Product Group Cranes and Lifting Equipment

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Allegato riservato Guide for non-compliance of Hoists N0089 FEM.pdf
FEM N0089 2015
1722 kB 238

RAPEX Report 42 del 21/10/2016 N.26 A12/1329/16 Cipro

ID 3145 | | Visite: 4200 | RAPEX 2016

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 42 del 21/10/2016 N.26 A12/1329/16 Cipro

Approfondimento tecnico: Fischietto giocattolo

Il prodotto, di marca Play Go, Mod. CM 14-0360 / 4145, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.

Il livello di pressione acustica è troppo alto e può portare alla perdita dell’udito.

In accordo al punto 4.20.1 della norma tecnica EN 71-1, i fischietti devono essere classificati, in riferimento all’emissione sonora, come appartenenti alla categoria di esposizione 3.

La norma stabilisce che il livello di pressione sonora di emissione ponderata A (LpA), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, per i giocattoli a vento, deve essere:

- inferiore a 85 dB per giocattoli di categoria 2;

- inferiore a 90 dB per giocattoli di categoria 3.

Inoltre, il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderata C (LpCpeak), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, non deve superare i 110 dB.

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE 1

- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo superiori ai 30 s dopo ogni avvio della funzione sonora;

- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente superiori ai 30 s;

- giocattoli che usano cuffie o auricolari;

- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per più di 1/3 del tempo di gioco.

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE 2

- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s, dopo ogni avvio della funzione sonora;

- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s;

- sonagli e giocattoli da premere;

- giocattoli a fiato che sono imitazione di strumenti musicali;

- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/3 del tempo di gioco, ma per più di 1/10.

CATEGORIA DI ESPOSIZIONE 3

- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 5 s dopo ogni avvio della funzione sonora;

- giocattoli che per produrre il suono richiedono un notevole sforzo fisico;

- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 5 s;

- giocattoli a fiato, come i fischietti;

- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/10 del tempo di gioco.

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Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Nuovi Regolamenti Dispositivi Medici: entro l'anno la pubblicazione

ID 3136 | | Visite: 6185 | Direttiva MD

Nuovi Regolamenti Dispositivi Medici e Dispositivi Medici diagnostici in vitro

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Notizia aggiornata: 05 Maggio 2017

In GU i nuovi Regolamenti:

Regolamento (UE) 2017/745 (Nuovo Regolamento Dispositivi Medici)

Regolamento (UE) 2017/746 (Nuovo Regolamento Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro)

____

Update 21 Aprile 2017

Disponibili le Versioni Rev. 3, entro l'anno la pubblicazione in GUUE.

Il 15 giugno 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato l'accordo sui nuovi regolamenti relativi ai dispositivi medici raggiunto con il Parlamento europeo il 25 maggio. La Commissione ha affermato di poter sostenere anch'essa l'accordo raggiunto dai due colegislatori.

In caso di conferma dell'accordo da parte della commissione ENVI del Parlamento, il Consiglio lo approverà a livello ministeriale.

Una volta che i progetti di regolamento saranno stati tradotti in tutte le lingue ufficiali.

Dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti i due progetti di regolamento saranno adottati dal Consiglio e dal Parlamento, probabilmente verso la fine dell'anno.

Le nuove norme si applicheranno tre anni dopo la pubblicazione per i dispositivi medici e cinque anni dopo la pubblicazione per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

"Le nuove norme dell'UE hanno un duplice obiettivo: garantire che i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro siano sicuri, consentendo nel contempo ai pazienti di beneficiare tempestivamente di soluzioni innovative in materia di assistenza sanitaria. Contribuiscono inoltre alla promozione della crescita e alla creazione di posti di lavoro nell'UE in quanto offrono ai produttori il corretto quadro giuridico per produrre i dispositivi richiesti dai pazienti", ha dichiarato Edith Schippers, ministro della sanità dei Paesi Bassi e presidente del Consiglio.

I dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro comprendono una vasta gamma di prodotti, dai cerotti alle protesi dell'anca, dai test di gravidanza ai test HIV.

I nuovi regolamenti dell'UE:

- rafforzano le norme relative all'immissione dei dispositivi sul mercato e rendono più rigorosa la sorveglianza dei prodotti una volta commercializzati; ciò contribuirà a garantire la sicurezza dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro

- stabiliscono disposizioni esplicite concernenti le responsabilità dei fabbricanti per il follow-up della qualità, delle prestazioni e della sicurezza dei dispositivi immessi sul mercato; ciòconsentirà ai fabbricanti di agire rapidamente qualora sorgano preoccupazioni e li aiuterà a migliorare costantemente i loro dispositivi in base a dati effettivi

- migliorano la tracciabilità dei dispositivi medici lungo tutta la catena di fornitura fino all'utente finale o al paziente grazie al numero di identificazione unico; ciò consentirà di adottare misure rapide ed efficaci in caso di problemi di sicurezza

- istituiscono una banca dati centrale per fornire ai pazienti, ai professionisti del settore sanitario e al pubblico ampie informazioni sui prodotti disponibili nell'UE così che possanocompiere scelte più consapevoli

Fonte UE

http://www.consilium.europa.eu/it/policies/new-rules-medical-in-vitro-diagnostic-devices/

Direttiva 75/324/CEE

ID 3132 | | Visite: 9712 | Direttiva ADD

Direttiva 75 324 CEE Aerosol

Direttiva 75/324/CEE ADD (Aerosol) / Consolidato 2018

Direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol 75/324/CEE

(GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40)

In allegato Testo consolidato 2018 con le modifiche apportate da:

M1 Direttiva 94/1/CE della Commissione del 6 gennaio 1994 L 23 28 28.1.1994
M2 Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 L 122 36 16.5.2003
M3 Direttiva 2008/47/CE della Commissione dell'8 aprile 2008 L 96 15 9.4.2008
M4 Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 L 87 109 31.3.2009
M5 Direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013 L 77 20 20.3.2013
M6 Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre 2016 L 314 11 22.11.2016

[box-note]Direttiva recepita IT con il D.P.R. 21 luglio 1982 n. 741[/box-note]

________

The Aerosol Dispensers Directive (ADD) (Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers)​ is one of the oldest EU regulations related to product safety. The directive has two objectives which are fulfilled by technical harmonisation at the European level:

- Guaranteeing those products within the scope of the directive will be safe for consumers and other users in respect of hazards related to pressure and where appropriate, flammability and inhalation.

- Securing the free movement of aerosol dispensers throughout the EU. As such, Member States must allow the marketing on their territory of aerosol dispensers that comply with the directive.

The directive defines aerosol dispensers as: “any non-reusable container made of metal, glass or plastic and containing a gas compressed, liquefied or dissolved under pressure, with or without a liquid, paste or powder, and fitted with a release device allowing the contents to be ejected as solid or liquid particles in suspension in a gas, as a foam, paste or powder or in a liquid state".

An aerosol dispenser is composed of a container, an actuator (button), a valve, a propellant and the actual active product. The container is made from metal, plastic or glass and holds the propellant and the product. Within the container, the propellant exerts pressure on the product. When the actuator is pressed by the user, the pressure will force the product out of the container.

The Aerosol Dispensers Directive includes specific requirements related to flammability and pressure hazard as well as a general obligation to analyse all hazards which could apply to a particular aerosol product. Based on such an analysis, the aerosol dispenser is designed, constructed and tested accordingly and meets the appropriate safety requirements concerning its use.

Although there has not been a full revision since its adoption in 1975, the ADD has been modified three times for adaptations to technical progress. These modifications were of technical nature to accommodate changes in technology (e.g. safely increasing the pressure in the containers resulting in better performance of the products) or to ensure coherence with other legislation (e.g. those related to the labelling requirements derived from the CLP Regulation).

Europe is a world leader in the sector of aerosol dispensers which concerns mainly consumer products (large volumes of products in various sectors: cosmetic, healthcare, food, etc.) although there are also a substantial number of products for professional use on the market (e.g. construction products, paints, lubricants, etc.).

Collegati
[box-note]Evaluation of the Aerosol Dispensers Directive | 2018
D.P.R. 21 luglio 1982 n. 741[/box-note]

Decreto 8 giugno 2016

ID 3127 | | Visite: 5912 | Direttiva MD

Decreto 8 giugno 2016

Modifiche e aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND).

Alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND), approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)», sono apportate le modifiche e gli aggiornamenti elencati negli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi rispettivamente ai codici della Classificazione eliminati, ai codici aggiunti e ai codici le cui descrizioni sono modificate.

Il testo coordinato della CND, come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto, è pubblicato sul sito web del Ministero della salute (www.salute.gov.it), nell’area tematica «Dispositivi Medici».

GU n. 242 del 15 Ottobre 2016

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=dispositivi-medici

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=39&area=dispositivi-medici&menu=vuoto

http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA

http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=1

RAPEX Report 48 del 02/12/2016 N.13 A12/1551/16 Finlandia

ID 3293 | | Visite: 3969 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 48 del 02/12/2016 N.13 A12/1551/16 Finlandia

Approfondimento tecnico: Spaccalegna


Spaccalegna a cuneo orizzontale con cuneo fisso

Legenda

1. Cuneo fisso
2. Piastra di pressione mobile
3. Comando a due mani
4. Supporto del ceppo

Il prodotto “5T Log Splitter”, di marca NUTOOL, mod. LS5TFIN, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 609-1.

Nonostante il prodotto sia destinato ad un uso esterno non è protetto contro l’ingresso di acqua  e gli utilizzatori potrebbero ricevere una scossa elettrica. È stato segnalato un incidente occorso con il prodotto.

Direttiva 2006/42/CE

Allegato I

1.5 RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI

1.5.1 Energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.

Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.

EN 609-1

4 Requisiti di sicurezza

4.1 Equipaggiamento elettrico

L'equipaggiamento elettrico delle macchine ad azionamento elettrico deve essere conforme alla norma EN 60204-1.

Il grado di protezione di tutti i componenti elettrici deve essere almeno IP54 in accordo alla EN 60529.

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione - INAIL

ID 605 | | Visite: 18429 | Guide Marcatura CE INAIL

Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione

Esame visivo e spessimetria attrezzature a pressione

Esame visivo e spessimetria

Procedura sperimentale di verifica delle attrezzature a pressione

Disegno di linee guida e strumenti operativi

Le verifiche d'integrità delle attrezzature a pressione vengono tradizionalmente svolte combinando le risultanze di un esame visivo condotto esternamente e, ove possibile, internamente alla membratura, integrato da spessimetria.

Tali controlli non distruttivi, peraltro esplicitamente prescritti all'art. 12 del D.M. n. 329/2004, sono propedeutici ad ogni altro tipo di accertamento diagnostico ai fini della verifica di integrità e, se pur normati a livello internazionale, non sono supportati da una strutturazione della pratica applicativa e, soprattutto, da procedure di oggettiva valutazione dello stato di conservazione e di efficienza dell'attrezzatura/insieme a pressione, come richiesto dall'attuale legislazione.

Per tale ragione, l'INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica ha ritenuto doveroso, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica della strumentazione dedicata, proporre agli operatori del settore uno strumento finalizzato alla elaborazione di una procedura dedicata alle verifiche d'integrità delle membrature delle attrezzature a pressione fondata su criteri innovativi di tipo deterministico e statistico per l'interpretazione analitica dei risultati.

INAIL 2012

Collegati
[box-note]Decreto 1 dicembre 2004 n. 329
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Nuova Direttiva PED 2014/68/UE[/box-note]

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Allegato riservato Attrezzature a pressione - Esame visivo Spessimetria.pdf
INAIL
694 kB 516

Modello di Fascicolo Tecnico e Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione Affilatrice

ID 2053 | | Visite: 38832 | Documenti Riservati Marcatura CE



Modello di Fascicolo Tecnico e Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione Affilatrice

Elaborato Certifico Macchine 4 e Certifico MIUM

La HMT ASL è una macchina affilatrice a carico automatico robotizzato per utensili universali ed è concepita per l'affilatura di utensili (frese, punte, ecc) e profilati.

1. File CEM importabile in Certifico Macchine 4(*)
2. Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione

Si ringrazia A.S.L. Sas di Novello Stefano & C. - TO

(*)Importare il file CEM  in Certifico Macchine 4 da: File/Importa da file di scambio/Macchine

Download CEM4 Trial

Download File CEM

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Manuale Istruzioni Uso e Manutenzione HTM ASL.pdf
Su Modello MIUM 2015
2110 kB 687
Allegato riservato Affilatrice a controllo numerico automatica HTM ASL.zip
File CEM importabile in Certifico Macchine 4
425 kB 268

Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM

ID 3041 | | Visite: 26579 | Regolamento Emissioni

Regolamento (UE) 2016/1628 / Testo consolidato 17.07.2022

ID 3041 | Update news 20.07.2022

Regolamento macchine mobili non stradali (Non-Road Mobile Machinery - NRMM)

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012(UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.

GU L 252/53 del 16.9.2016

Data di entrata in vigore: 1° Gennaio 2017
_________

Testo consolidato al 17.07.2022:

Modifiche:

Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020
Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021
Regolamento (UE) 2022/992 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2022 - Testo consolidato al 17.07.2022

Rettifiche:

Rettifica, GU L 231, 6.9.2019, pag. 29
Rettifica, GU L 103, 31.3.2022, pag. 17

...

La definizione di "Macchine mobili non stradali" comprende una vasta gamma di macchine in genere utilizzate fuori strada in molti modi.

Essa comprende, per esempio:

- macchine da piccolo giardinaggio e da un'apparecchiatura portatile (tagliaerba, motoseghe, ecc)  
- macchine da cantiere (escavatori, pale, ruspe, ecc)  
- macchine agricole (raccoglitori, coltivatori, ecc)
- automotrici
- locomotive
- pompe antincendio mobili
- navi per navigazione interna.
- altro

Le emissioni provenienti da questi motori sono regolati da un nuovo regolamento, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 ("Regolamento macchine mobili non stradali"): Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012(UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE.

Il regolamento NRMM definisce i limiti di emissione per i motori di macchine mobili non stradali per le diverse gamme di potenza e applicazioni. Esso stabilisce inoltre le procedure che i costruttori di motori devono seguire al fine di ottenere l'omologazione dei loro motori - che è un prerequisito per immettere i loro motori sul mercato dell'UE.

È stato sviluppato un nuovo approccio normativo relativamente alla legislazione dell'Unione in materia di omologazione dei motori nell'intento di semplificare e accelerare l'adozione di tale legislazione. Sulla base di tale approccio, il legislatore stabilisce le norme e i principi fondamentali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione riguardo a ulteriori dettagli tecnici. In merito alle prescrizioni essenziali, il presente regolamento dovrebbe pertanto limitarsi a stabilire le disposizioni fondamentali sulle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante e sull'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali e dovrebbe conferire alla Commissione il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati e di esecuzione.

[box-info]Direttiva macchine 2006/42/CE

In relazione anche alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato, la direttiva non stabilisce le prescrizioni relative alle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante per i motori destinati a macchine mobili non stradali.

È pertanto opportuno stabilire alcuni obblighi specifici per i costruttori di macchine mobili non stradali al fine di garantire che l'installazione di motori su tali macchine sia effettuata in modo da non incidere negativamente sulle prestazioni del motore per quanto concerne le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante. Al fine di garantire l'efficacia dei limiti di emissione per motori stabiliti nel presente regolamento, sono altresì necessari taluni obblighi per quanto concerne gli aspetti relativi ai limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante di motori destinati a macchine mobili non stradali.[/box-info]

Il presente regolamento contiene prescrizioni sostanziali in merito ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE dei motori destinati a macchine mobili non stradali.

I principali elementi delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento si basano sui risultati della valutazione d'impatto della Commissione del 20 novembre 2013, che ha analizzato le varie opzioni elencando i possibili vantaggi e svantaggi in termini economici, ambientali, per quanto riguarda gli aspetti sociali e di sicurezza e di effetti sulla salute. In tale analisi sono stati inclusi tanto gli aspetti qualitativi quanto quelli quantitativi.

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2025/14
Regolamento (UE) n. 167/2013
Regolamento (UE) n. 1024/2012
Regolamento (UE) 1024/2016
Non-Road Mobile Machinery emissions - NRMM Guide | Update 2021
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)[/box-note]

Guanti DPI: Le principali norme tecniche armonizzate

ID 3252 | | Visite: 26428 | Regolamento DPI

Guanti DPI   norme armonizzate Rev 1 0 2021

Guanti DPI: Le principali norme tecniche armonizzate / Update Novembre 2021

ID 13693 | Rev. 1.0 2021 / In allegato Pittogrammi EN ISO EN ISO 21420:2020 

Il Regolamento DPI (UE) 2016/425, che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE dal 20 Aprile 2016, con periodo transitorio fino 21 Aprile 2018, prevede la marcatura CE di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale e l'applicazione delle Norme armonizzate è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS del Regolamento.

Vedi Elenco consolidato norme armonizzate Regolamento DPI

[box-warning]Dal 19.11.2021, come stabilito dalla Decis. Di Esec. (UE) 2020/668, sono ritirate:
- EN 381-7:1999 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
- EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici
- EN ISO 10819:2013 Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)[/box-warning]

[panel]Norme armonizzate Guanti DPI - Regolamento DPI (UE) 2016/425

- EN ISO 374-1:2016 (*)
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici (ISO 374-1:2016)

(*)UNI EN ISO 374-1:2018
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi chimici
Recepisce:
EN ISO 374-1:2016/A1:2018 - ancora non armonizzata
EN ISO 374-1:2016

- EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi (ISO 374-5:2016)

- EN 381-7:1999 (**)
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è ritirata dal: 19.11.2021

(**) norma sostituita da EN ISO 11393-4:2019
- EN ISO 11393-4:2019
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - parte 4: Requisiti prestazionali e metodi di prova per guanti di protezione (ISO 11393-4:2018)
19.05.2020 Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è pubblicata dal: 19.05.2020

- EN 388:2016 (***)
Guanti di protezione contro rischi meccanici 21.4.2018
Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è ritirata dal: 19.11.2021

(***) Norma sostituita da EN 388:2016+A1:2018
- EN 388:2016+A1:2018
Guanti di protezione contro rischi meccanici
Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è pubblicata dal: 19.05.2020

- EN 407:2004 (****)
Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)

(****) Norma sostituita da UNI EN 407:2020
Guanti di protezione e altri dispositivi di protezione delle mani contro rischi termici (calore e/o fuoco)
Recepisce: EN 407:2020
Norma non ancora non armonizzata.

- EN 420:2003+A1:2009 (*****)
Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova

(*****) Norma sostituita da EN ISO 21420:2020
- UNI EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
Recepisce: EN ISO 21420:2020
Adotta: ISO 21420:2020
Data entrata in vigore: 02 aprile 2020
Sostituisce: UNI EN 420:2010
Norma ancora non armonizzata.

- EN 421:2010
Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva

- EN 511:2006
Guanti di protezione contro il freddo

- EN 659:2003+A1:2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco

- EN 1082-1:1996
Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica

- EN 1082-2:2000
Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano - Guanti e proteggi-braccia costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica

- EN ISO 10819:2013
Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)
Con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è ritirata dal: 19.11.2021

- EN ISO 10819:2013
EN ISO 10819:2013/A1:2019
con la Decis. Di Esec. (UE) 2020/668 la norma è pubblicata dal: 19.05.2020

- EN 12477:2001
Guanti di protezione per saldatori
EN 12477:2001/A1:2005

- EN 13594:2015
Guanti di protezione per motociclisti - Requisiti e metodi di prova

- EN 14328:2005
Indumenti di protezione - Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova

- EN 16027:2011
Indumenti di protezione - Guanti con effetto di protezione per i portieri di calcio

- EN 16350:2014
Guanti di protezione - Proprietà elettrostatiche[/panel]

UNI EN ISO 21420:2020

requisiti generali e fondamentali che “devono possedere tutti i tipi di guanti destinati alla protezione dai rischi lavorativi sono definiti nella norma EN ISO 21420:2020”.

Ad esempio sono definiti:

- i criteri di realizzazione del guanto; 
- i requisiti generali di innocuità, di ergonomia, di funzionalità e di pulizia; 
- le modalità di marcatura; 
- le informazioni da applicare a tutti i tipi guanti di protezione.

[box-info]UNI EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
Recepisce: EN ISO 21420:2020
Adotta: ISO 21420:2020
Data entrata in vigore: 02 aprile 2020
La norma specifica i requisiti generali e i corrispondenti procedimenti di prova per la progettazione e la fabbricazione dei guanti, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante, applicabili a tutti i guanti di protezione.
Essa può anche essere applicata ai protettori per le braccia e ai guanti permanentemente incorporati in camere di contenimento.
La norma non tratta le proprietà protettive dei guanti e pertanto non è utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata.
Un elenco non esaustivo di tali norme è fornito in bibliografia.
Sostituisce: UNI EN 420:2010[/box-info]

I guanti devono “essere progettati secondo le condizioni d’impiego in modo da proteggere il più possibile i lavoratori dai rischi derivanti dall’attività lavorativa”: è “cura del fabbricante, progettare e fabbricare guanti destinati a rischi specifici, mentre è cura del datore di lavoro effettuare una scelta oculata del guanto stesso in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti dall’attività lavorativa”. Scelta che deve avvenire basandosi sulle indicazioni contenute nel Decreto legislativo 81/2008 e attraverso una idonea valutazione dei rischi.

_____

Vedi Documento Guanti di protezione - Requisiti generali / EN ISO 21420:2020

Guanti di protezione    EN ISO 21420 2020


Tra i guanti che possono essere utilizzati dai lavoratori vi sono:

guanti di protezione contro i rischi meccanici: devono rispettare i requisiti della UNI EN 420/EN ISO 21420:2020 e della EN 388:2016+A1:2018); 

Vedi documento Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018 / UNI EN 388:2019

Cover Guanti di protezione rischi meccanici EN 388 2016 A1 2018

guanti di protezione contro gli agenti chimici e i microrganismi (UNI EN 374-1/5): la norma citata “fornisce i requisiti prestazionali dei guanti sottoposti all’azione degli agenti chimici e biologici”. Ad esempio fa riferimento alla  penetrazione (“processo di diffusione di un prodotto chimico e/o di un microrganismo attraverso porosità, linee di saldatura, punti di spillo o altre imperfezioni del guanto di protezione”) e la permeazione (“il tempo impiegato dal prodotto chimico per passare dalla superficie esterna alla superficie interna al guanto; questo valore varia da 1 a 6 in funzione del tempo di passaggio”) di cui bisognerà tener conto quando si procede alla scelta del guanto più adatto. Queste informazioni “sono riportate sul foglietto informativo predisposto dal fabbricante e allegato al prodotto”. Inoltre in fase di scelta “oltre al tempo di permeazione, è necessario tenere conto anche del tasso di permeazione” e del livello di degradazione (“inteso come il tempo che occorre al materiale per perdere il 30% circa delle sue caratteristiche meccaniche iniziali”);

Vedi  documento Guanti di protezione rischi chimici - EN 374-1:2016/A1:2018 / UNI EN 374-1:2018

Cover Guanti di protezione rischi chimici 374 1

guanti di protezione contro il freddo (UNI EN 511): la norma “si applica ai guanti che proteggono le mani dal freddo convettivo e da contatto” e “l’efficacia della protezione termica contro il freddo e la penetrazione dell’acqua è indicata da un codice di tre cifre”;  

- guanti di protezione contro i rischi termici (UNI EN 407): la norma “definisce i metodi di prova, i requisiti generali, i livelli di prestazione termica e marcatura dei guanti di protezione contro il calore e/o fuoco” e “si applica a tutti i guanti che proteggono contro il calore e/o fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, radiante, convettivo, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso”.  Nel D.Lgs. 475/92 questi DPI “sono suddivisi in tre categorie in base al grado di rischio”;

Vedi documento Guanti di protezione rischi termici (calore e/o fuoco) - EN 407:2020

Guanti di protezione rischi calore EN 407 Rev  0 0 2021 Cover

- guanti di protezione per l’utilizzo di seghe a catena comandate a mano (UNI EN 381 - EN ISO 11393-4:2019): la norma “specifica i requisiti dei guanti per la resistenza al taglio mediante sega a catena”. Le seghe a catena “sono progettate per l’utilizzo con la mano destra quindi i requisiti dei guanti dei protezione sono riferiti ai guanti per la mano sinistra”;

- guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva (UNI EN 421): la norma “stabilisce i requisiti e i metodi di prova dei guanti per la protezione da radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva e i guanti devono rispondere sia alla norma tecnica EN 421 (“per la protezione dalla contaminazione, l’efficienza di attenuazione e l’uniformità di distribuzione del materiale da protezione”) che agli “standard stabiliti dalla norma EN 374”.

- guanti di protezione per saldatori (UNI EN 12477:2006):la norma specifica requisiti e metodi di prova per guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.

Vedi Documento Guanti di protezione per saldatori - EN 12477:2001/A1:2005

Guanti di protezione saldatori rev 0 0 2021

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 15.11.2021 Update normativo Certifico Srl
0.0 22.11.2016 -- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2016/425
Elenco norme armonizzate Regolamento DPI
D.Lgs. 81/2008[/box-note]

Il tempo di vita delle gru a torre

ID 1407 | | Visite: 12202 | Documenti Marcatura CE ENTI

Il tempo di vita delle gru a torre

La posizione ufficiale della FEM sul tempo di vita delle Grù a torre

Questa pubblicazione è solo una guida e fornisce una panoramica per quanto riguarda la valutazione del "Tempo di vita delle gru a torre".

Essa non pretende di coprire ogni aspetto in merito e non riflette tutti gli aspetti normativi in dettaglio.

Non vuole, e non può, sostituire una conoscenza delle relative direttive, leggi e regolamenti.

Inoltre devono essere prese in considerazione le caratteristiche specifiche dei singoli prodotti e le varie possibili applicazioni.

________

FEM
Product Group Cranes and Lifting Equipment
Sub-Group Tower and harbor Cranes
Ed. 2013

Created in 1953, the European Materials Handling Federation (www.fem-eur.com) represents, defends and promotes European manufacturers of materials handling, lifting and storage equipment including cranes and lifting equipment and particular tower cranes.”

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Tempo di vita gru a torre FEM 2013.pdf
FEM 2013
109 kB 263

ATEX Prodotti: precisazioni UE per attrezzature specifiche

ID 2262 | | Visite: 9971 | Documenti Marcatura CE ENTI

ATEX Prodotti 94/9/CE(*): Precisazioni ufficiali UE

(*) La Direttiva ATEX 94/9/CE è stata sostituita dalla nuova Direttiva 2014/34/UE, i contenuti relativi alle precisazioni sono equivalenti.

Data: 18 Marzo 2016

Precisazioni del Comitato ATEX UE sull'applicazione della Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE a Prodotti specifici, nonché procedure per la marcatura e valutazione della conformità, in elenco:

1. Unità filtro e e silo ventilati (versione riveduta)
2. Turbine a gas
3. Turbine a vapore
4. Pompe di benzina (versione riveduta)
5. Cavi
6. Guarnizioni rotazione meccanica
7. Aperture di sicurezza
8. Elevatori a tazze
9. Carrelli elevatori (versione riveduta)
10. Cabine pressurizzate ("moduli")
11. Chiarimenti per le apparecchiature categoria 2 o 3
12. Sistemi di lubrificazione automatica
13. Sistemi elettrici di riscaldamento (versione riveduta)
14. Certificati e marcatura CE senza il nome del produttore originale (versione riveduta)
15. Marcatura di componenti con il numero dell'Organismo Notificato
16. Chiarimenti Organismi Notificati ExNBG: Stato e uso

Fonte: EU Sector

Direttiva 94/9/CE ATEX

Nuova Direttiva ATEX Prodotti 2014/34/UE

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato 16. ExNBG Clarification Sheets status and use.pdf
 
51 kB 59
Allegato riservato 15. Marking of components with the Notified bodys number.pdf
 
49 kB 55
Allegato riservato 14. Certificates and CE marking without the name of the original manufacturer - revised version.pdf
 
24 kB 60
Allegato riservato 13. Electrical Trace Heating Systems - revised version.pdf
 
1716 kB 61
Allegato riservato 12. Automatically lubricating systems.pdf
 
583 kB 54
Allegato riservato 11. Clarification for equipment with categories two or three.pdf
 
16 kB 63
Allegato riservato 10. Application of the Directive 94_9_EC to transportable, pressurised cabins (modules) intended for use.pdf
 
53 kB 54
Allegato riservato 09. Application of the Directive 94_9_EC to Fork lifts trucks - revised version.pdf
 
52 kB 68
Allegato riservato 08. Application of the Directive 94_9_EC to Bucket Elevators.pdf
 
44 kB 75
Allegato riservato 07. Application of the Directive 94_9_EC to Safe Openings.pdf
 
47 kB 58
Allegato riservato 06. Application of the Directive 94_9_EC to Rotating Mechanical Seals.pdf
 
134 kB 55
Allegato riservato 05. Application of the Directive 94_9_EC to Cables.pdf
 
43 kB 57
Allegato riservato 04. Application of the Directive 94_9_EC to Petrol Pumps - revised version.pdf
 
45 kB 57
Allegato riservato 03. Application of the Directive 94_9_EC to Steam Turbines - revised version.pdf
 
129 kB 56
Allegato riservato 02. Application of the Directive 94_9_EC to Gas Turbines - revised version.pdf
 
132 kB 54
Allegato riservato 01. Application of the Directive 94_9_EC to Filter Units and Vented Silo bins - revised version.pdf
 
88 kB 91

RAPEX Report 45 del 11/11/2016 N.18 A12/1452/16 Regno Unito

ID 3211 | | Visite: 3850 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 45 del 11/11/2016 N.18 A12/1452/16 Regno Unito

Approfondimento tecnico: Bicicletta / Telaio della bicicletta

Il prodotto Venge Vias del 2016, di marca Specialized,  con freni tradizionali, è stato richiamato dal produttore.

Il richiamo riguarda sia la bicicletta completa che il singolo telaio.

Il motivo del richiamo è inerente la possibilità che la ruota posteriore possa uscire dal forcellino, causando la rottura del carro posteriore. Se ciò dovesse accadere, ci sarebbe il rischio per l’utilizzatore di perdere il controllo della bicicletta e, di conseguenza, cadere.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri.

Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.

Norme tecniche armonizzate, Direttiva 2001/95/CE, per le biciclette:

a) EN ISO 4210-1:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 1: «Termini e definizioni»;

b) EN ISO 4210-2:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 2: «Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa»;

c) EN ISO 4210-3:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 3: «Metodi di prova comuni»;

d) EN ISO 4210-4:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 4: «Metodi di prova di frenatura»;

e) EN ISO 4210-5:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 5: «Metodi di prova dello sterzo»;

f) EN ISO 4210-6:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 6: «Metodi di prova del telaio e della forcella»;

g) EN ISO 4210-7:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 7: «Metodi di prova di ruote e cerchioni»;

h) EN ISO 4210-8:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 8: «Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema»; 

i) EN ISO 4210-9:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 9: «Metodi di prova di sella e reggisella»;

j) EN ISO 8098:2014 «Biciclette per bambini» — «Requisiti di sicurezza e metodi di prova».

Tutti i Report Rapex 2016

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

Database terminologica Sicurezza Macchine in 35 lingue

ID 3201 | | Visite: 6541 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Database terminologica Sicurezza Macchine in 35 lingue diverse

Lo scopo di questo documento è quello di fornire un database multilingue con i termini che figurano dalla norma ISO 12100 (+ definizioni legate a quei 57 termini).

Il database è composto dai 57 termini definiti dalla norma ISO 12100 in inglese, francese e tedesco, e la traduzione di questi termini in 30 lingue diverse, vale a dire:

arabo, bulgaro, croato, cinese, ceco, danese, olandese, estone, finlandese, greco, ungherese, islandese, italiano, giapponese, coreano, lettone, lituano, malese, norvegese, persiano (o Farsi), polacco, portoghese, rumeno, russo, serbo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese e turco. colonne libere sono previste albanese e macedone. Qualsiasi altra lingua è naturalmente il benvenuto nel database.

La norma ISO 639-1: 2002 è stata utilizzata per l'identificazione delle lingue.

Fonte: CEN/CENELEC
Data: Settembre 2012
Formato: Excel

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Table multilanguage machinery Sept 2012.zip
CEN/CENELEC 2012
44 kB 70

EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Tabella di scelta

ID 314 | | Visite: 31613 | Documenti Riservati Marcatura CE


EN 14122-1  Mezzi di accesso permanenti al macchinario

Formato doc

Tabella di scelta in sequenza successiva, secondo VR e caratteristiche della modalità scelta:
1. Accesso livello terreno
2. Ascensore (2A), rampa (2B), scale a gradini (2C)
3. Scale a castello (3A), scale a pioli (3B)

EN 14122-1:2010
Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario
Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli

La norma riporta raccomandazioni sulla scelta corretta dei mezzi di accesso sicuri alle macchine indicate nella EN ISO 12100-2 quando non è possibile accedere alla macchina direttamente dal livello del terreno o da un piano.

Essa si applica a tutti i macchinari (fissi e mobili) in cui sono necessari mezzi fissi di accesso.

La norma si applica ai mezzi di accesso che fanno parte della macchina e può essere applicata ai mezzi di accesso di quella parte dell'edificio (per esempio le piattaforme di lavoro, i corridoi di passaggio, le scale) in cui è installata la macchina, a condizione che la funzione principale di tale parte dell'edificio sia di fornire i mezzi di accesso alla macchina.

La norma si applica anche ai mezzi di accesso specifici della macchina che non sono fissati permanentemente alla macchina e che possono essere rimossi o mossi su un lato per alcune operazioni della macchina.

NB. Verificare su norma ufficiale UNI/ISO

Download File CEM importabile Certifico Macchine 4

Download File CEM importabile Certifico Macchine nuovo sito cem4.eu

Collegati
[box-note]EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Tabella di scelta
EN 14122-2 Mezzi accesso permanenti macchinario P. 2: Piattaforme e corridoi - File CEM
Progettazione scale, scale a castello e parapetti: EN ISO 14122-3
Progettazione scale fisse accessi macchine: EN ISO 14122-4[/box-note]

RAPEX Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania

ID 3167 | | Visite: 3766 | RAPEX 2016


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania

Approfondimento tecnico: Colla

Il prodotto, di marca e modello sconosciuti, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

La colla contiene cloroformio (valore misurato uguale al 17,38% in peso). Il cloroformio può causare irritazione della pelle e, se inalato o ingerito, danneggiare la salute.

ALLEGATO XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

32. Cloroformio

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.

1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:

- come sostanze,

- come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.

2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:

«Unicamente per uso in impianti industriali».

A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;

b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.

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Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

EN ISO 13732-1 Temperature delle superfici di contatto calde - Dati ergonomici

ID 1483 | | Visite: 34620 | Documenti Riservati Marcatura CE



EN ISO 13732-1: Documento di Approfondimento

EN ISO 13732-1:2009
Temperature delle superfici di contatto 
Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperature per le superfici calde

Le superfici calde rappresentano un elemento di rischio frequentemente presente nelle macchine; la norma di riferimento per determinare la pericolosità delle superfici calde è la UNI EN ISO 13732-1:2009.

La norma fornisce i valori limite della temperatura al di là dei quali si possono avere ustioni quando la pelle umana è a contatto con superfici solide calde.

Descrive anche i metodi per la valutazione dei rischi di ustione quando le persone possono toccare una superficie calda avendo la pelle non protetta.

La norma fornisce, inoltre, una guida per i casi in cui è necessario specificare i valori limite di temperatura per le superfici calde; non stabilisce valori limite di temperatura delle superfici.

La norma riguarda periodi di contatto di durata minima pari a 0,5 s.

In tale norma vengono definite le soglie di ustione per varie tipologie di materiali con i quali sono realizzate le superfici calde; i valori di temperatura per i quali si ha una possibile ustione cambiano grandemente al variare dei materiali.

Soglie di temperatura (°C):

Materiale per 1 min per 10 min per 8 ore
Metallo non rivestito 51 48 43
Metallo rivestito 51 48 43
Ceramica, vetro, pietra 56 48 43
Materie plastiche 60 48 43
Legno 60 48 43


Fonti norme:

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13732-1-2009.html

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13732:-1:ed-1:v1:en

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Allegato riservato EN ISO 13732-1.doc
Temperature delle superfici di contatto calde - Dati ergonomici
350 kB 264

ATEX, Machinery Directive, PED: Study possible amendments in offshore oil and gas industry

ID 3155 | | Visite: 5808 | Documenti Marcatura CE UE

ATEX, Machinery Directive, PED: Study possible amendments in offshore oil and gas industry

Study on the impacts of possible amendments to the ATEX, the Machinery, and the Pressure Equipment Directives with respect to equipment intended for use in the offshore oil and gas industry

Following the explosion of the Deepwater Horizon drilling rig in the Gulf of Mexico in 2010, the Offshore Safety Directive 2013/30/EU (OSD) was adopted in the European Union.

This Directive applies to both fixed and mobile offshore units and is the main mechanism for ensuring that the safety and the environmental protection are fully regulated in the Union waters.

Mobile offshore units are considered as seagoing vessels and their safety is subject to rules in the International Maritime Organization (IMO) (see the Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units (2009 MODU Code)). However, according to point 6 of the preamble of the 2009 MODU Code, “the Code does not include requirements for the drilling of subsea wells or the procedures for their control”, being such drilling operations subject to control by the coastal State (although a harmonised approach at EU level does not exist at the moment).

Contrarily to fixed units (both offshore and onshore), mobile offshore units, and the equipment installed on them, are currently excluded from the EU Product Safety Directives, namely the Machinery Directive (MD), the Pressure Equipment Directive (PED) and the ATEX Directive.

This exclusion has however exceptions to be considered. For example:

- Floating units intended for production, and the machinery/equipment on-board such units are not excluded from the scope of the MD and PED since these are intended to be located on the oil field for the long term and hence considered as fixed units;

-  Machinery which may be installed on both fixed and mobile offshore units is also subject to the MD (guidelines to the application of the MD);

- The exclusion under the PED similarly only applies to “equipment specifically intended for installation on-board mobile offshore units or for the propulsion thereof”.  However, equipment intended for installation on both mobile and fixed offshore units falls within the scope of the PED.

The purpose of this study is to provide the Commission with the information necessary for the assessment of the economic, social, and environmental impacts of a possible extension of the scope of the EU product safety legislation (ATEX Directive 2014/34/EU, Pressure Equipment Directive 2014/68/EU and Machinery Directive 2006/42/EC) with respect to equipment intended for the use in the offshore oil and gas industry.

Whereas equipment on fixed units is in the scope of these three Directives, mobile offshore units and equipment installed on them are currently in general excluded. In addition the Pressure Equipment Directive excludes also well-control equipment. The study investigates whether there are safety issues which could be addressed by extending the scope of the Directives and what would be the impacts of such an extension.

European Commission 2016

Direttiva 2013/30/UE

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145

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Allegato riservato Study impacts amendments ATEX Machinery PED Offshore oil.pdf
European Commission 2015
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Segnalazione di incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro

ID 3153 | | Visite: 6892 | Direttiva DM diagnostici vitro

Segnalazione di incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte di operatori sanitari

Circolare Min. Salute 0055528-P del 14.10.2016

Il Ministero mette a disposizione degli operatori sanitari, sul portale istituzionale, uno strumento per la compilazione on-line del modulo di segnalazione di incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Nel complesso sistema della vigilanza sui dispositivi medici, l’operatore sanitario svolge infatti un ruolo chiave in quanto direttamente coinvolto negli eventi avversi che possono verificarsi utilizzando il dispositivo medico, in particolare l'operatore sanitario è responsabile della comunicazione al fabbricante e all'autorità competente degli incidenti occorsi.

La normativa stabilisce, infatti, che gli operatori sanitari pubblici e privati, sulla base di quanto rilevato nell’esercizio della propria attività, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della Salute, come autorità competente, qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso che possano causare o che abbiano causato il decesso o il grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore.

L'operatore sanitario è tenuto anche a comunicare al fabbricante o al mandatario ogni altro inconveniente che, pur non corrispondendo alle caratteristiche dell'incidente, possa richiedere l'adozione di misure correttive che garantiscono la protezione e la salute dei pazienti e degli utilizzatori.

La compilazione on line del modulo di segnalazione da un lato di aiuta il compilatore facilitando la ricerca di informazioni relative al luogo dell’evento e al dispositivo, dall’altro consente di effettuare controlli di coerenza e obbligatorietà che garantiranno dati di buona qualità e completezza.

Il Decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 "Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro" recepisce, tra gli altri aspetti significativi delle direttiva, la necessità di armonizzare a livello comunitario le norme in materia di sicurezza e protezione della salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente dei terzi nell'uso dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, per garantire un elevato livello di protezione, anche attraverso sistemi di vigilanza integrati.

Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell'esercizio della loro attività rilevino un incidente che coinvolga un dispositivo medico-diagnostico in vitro sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, con termini e modalità stabilite dalla normativa.

La comunicazione è effettuata direttamente o tramite la struttura sanitaria in cui è avvenuto l'incidente segnalato, nel rispetto di eventuali disposizioni regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici. La comunicazione deve essere inviata altresì al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del fornitore del dispositivo medico-diagnostico in vitro.

Fra i compiti dell'operatore sanitario vi è anche quello di comunicare al fabbricante o al mandatario ogni altro inconveniente che, pur non corrispondendo alle caratteristiche dell'incidente, possa richiedere l'adozione di misure correttive che garantiscono la protezione e la salute dei pazienti e degli utilizzatori.

La normativa stabilisce gli obblighi in materia di vigilanza sugli incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro per il fabbricante o suo mandatario, in particolare la comunicazione immediata all’autorità competente di tutti gli incidenti di cui sono venuti a conoscenza e di tutte le azioni correttive di campo che sono state intraprese per scongiurare o ridurre i rischi di decesso o serio peggioramento dello stato di salute associati all’utilizzo di un dispositivo medico-diagnostico in vitro.

ll fabbricante ha anche la responsabilità della gestione di tutti gli altri inconvenienti che non corrispondono a veri e propri incidenti ma che potrebbero richiedere azioni correttive.

Per  tali adempimenti sono previsti specifici modelli di schede:

Fabbricanti

- Scheda di rapporto iniziale di incidente o di mancato incidente
- Scheda di rapporto finale di incidente o di mancato incidente

Operatori

- Scheda di rapporto di incidente o mancato incidente

A partire da ottobre 2016 è stata messa a disposizione degli operatori sanitari una funzionalità di compilazione on-line del modulo per la segnalazione di incidenti: Rapporto di incidente da parte di operatori sanitari al Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/

EN 13000 Gru Mobili Check list - Non Conformità di marchi, documenti, caratteristiche

ID 190 | | Visite: 26460 | Documenti Riservati Direttiva macchine

EN 13000 gru mobili

Check list EN 13000 Gru Mobili

Check list Non Conformità di marchi, documenti, caratteristiche

Una breve guida per l'identificazione di Gru mobili non conformi

Marcatura delle macchine, documenti, caratteristiche

Le gru mobili immesse sul mercato UE per la prima volta devono essere conformi alla legislazione UE in materia e devono soddisfare i requisiti di sicurezza e  ambientali. 
Le macchine che non soddisfano questi requisiti non sono conformi e non possono essere immessi sul mercato UE.

La linea guida ha lo scopo di aiutare a distinguere facilmente tra gru mobili conformi e non conformi. 

Essa descrive solo i criteri essenziali che possono essere controllati anche senza una conoscenza approfondita e informazioni tecniche.

La linea guida non intende essere esauriente, ma è stata realizzata per agire come uno strumento di "early warning".

Tuttavia, se uno o più elementi sono fuori linea con i criteri, allora è probabile che si dispone di macchine non conformi. 

Gli incidenti con macchine non conformi è più probabile che accadano con quelle macchine che non rispettano gli standard ambientali richiesti dall'UE. 

Il gruppo di lavoro di FEM sulle gru mobili, è un organismo riconosciuto che rappresenta e promuove i produttori di gru mobile europei e delle industrie interessate, e chiede a tutte le autorità competenti e le parti interessate di lavorare insieme per eliminare non conformi gru mobili nell'UE.

FEM
Fédération Européenne de la Manutention 
Product Group Cranes and Lifting Equipment

[panel]UNI EN 13000:2014
Apparecchi di sollevamento - Gru mobili 
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13000:2010+A1 (edizione maggio 2014). 

La norma, di tipo C, si applica alla progettazione, costruzione e installazione dei dispositivi di sicurezza, alle informazioni per l'uso, alla
manutenzione e alle prove delle gru mobili definite dalla UNI ISO 4306-2 ad eccezione delle gru caricatrici in conformità alla UNI EN 12999. Il presente documento non si applica alle gru mobili costruite prima della pubblicazione della presente norma.
Comprende inoltre l'aggiornamento A1 che riporta le principali modifiche seguenti:
- Chiarimento sullo scopo della EN 13000.
- Introduzione del riferimento alla EN 13849 in sostituzione della EN 954.
- Monitoraggio degli stabilizzatori.
- Carichi del vento e condizioni di carico e di fuori servizio.
- Controllo dell'efficienza della EN 13000:2010 (RCL) punto 4.2.6.3.3 - ISO 7752 (il lay-out dei controlli per le gru cingolate è un obiettivo della presente versione).[/panel] 
 
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Allegato riservato Check list EN ISO 13000 FEM.pdf
FEM
2333 kB 316

Guideline Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms

ID 3134 | | Visite: 6206 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Guideline Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms

This document outlines a major inspection scheme to validate structural integrity and functionality of critical components of a mobile elevating work platform (MEWP).

Such a scheme may be undertaken to determine if a machine is within safe design and use criteria beyond the manufacturer’s design life. Design life is defined as the duration determined by the manufacturer for which a structure or a structural component may be used for its intended purpose with recommended maintenance.

MEWPs are designed and constructed to set criteria as defined by national and international standards dependent on which country/continent they are intended to be first put into service. As the benefits and efficiencies of using MEWPs are recognised by more industries and countries throughout the world, the number of machines in service is continually increasing. The growing demand for second-hand machines and the retention of machines in some rental fleets has led to the use of MEWPs beyond the original design life.

It is recognised that there are machines in general use which:

i) Have been in service for 10 years or more, yet may not have reached their design life with regard to design cycling i.e. usage

ii) Have reached their design life prior to 10 years because of excessive cycling and/or severe operating environment

Countries including Australia, Canada and Finland have formally documented a requirement for a “major inspection” in specific circumstances including where a MEWP is to be used beyond its original design life.

FEM/IPAF 2014

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Allegato riservato Guideline Major Inspections Mobile Elevating Work Platforms.pdf
FEM/IPF 2014
402 kB 26

Elenchi dei fabbricanti di dispositivi medici su misura

ID 3130 | | Visite: 9082 | Direttiva MD

Elenchi dei fabbricanti di dispositivi medici su misura

L'elenco è suddiviso per tipologia di fabbricante e mandatario di dispositivi medici su misura e aggiornato ogni quindici giorni circa. L’iscrizione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Il fabbricante o il mandatario deve aver cura di verificare l’avvenuta iscrizione consultando i link sottostanti. La lettera (F) riportata  indica la qualifica di fabbricante, la lettera (M) la qualifica di mandatario.

L’Ufficio effettua periodici controlli sullo stato di aggiornamento degli elenchi. Qualora, da verifiche effettuate a campione sul registro delle imprese, l’attività risulti cessata, si procederà cancellando la posizione del fabbricante:

- OTTICO (pdf)
- OFTALMICO - PROTESI OCULARI (pdf)
- OFTALMICO - LENTI A CONTATTO (pdf)
- PODOLOGICO (pdf )
- ORTOPEDICO (pdf)
- ALTRO (pdf)

In particolare, nel mese di luglio 2015, per gli elenchi ODONTOTECNICO è stato effettuato il controllo di tutti i dati con il registro delle imprese. A partire dalla pubblicazione del 4 agosto, sono stati cancellati dall’elenco pubblicato i fabbricanti le cui attività sono risultate cessate.

Per eventuali errori rilevati è possibile inviare segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Le segnalazioni dovranno riportare come oggetto della e-mail: "Oggetto: segnalazione errore elenco ODONTOTECNICI"

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=15&area=dispositivi-medici&menu=vuoto

http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=192

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine: EN 12198-1

ID 2270 | | Visite: 19747 | Documenti Riservati Marcatura CE

Cover Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine 2021

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine

ID 2270 | Rev. 1.0 del 05.09.2021 / Documento completo allegato

La norma EN 12198-1 armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE, se applicata, è Presunzione di Conformità per RESS "1.5.10 Radiazioni", nonché per aspetti di Sicurezza sul lavoro inerenti la Prevenzione e Protezione da Radiazioni emesse da macchine.

I macchinari alimentati da corrente elettrica oppure contenenti sorgenti di radiazioni possono emettere radiazioni o generare campi elettrici e/o magnetici. 

I campi e le emissioni di radiazioni variano in frequenza e in grandezza.

La Direttiva europea "Macchine" richiede certe precauzioni al fine di evitare o di ridurre i rischi causati dalla emissione di radiazioni da una macchina. Una macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose (EN ISO 12100).

Secondo quanto riportato al punto 1.5.10 dell’Allegato I della direttiva macchine 2006/42/CE la progettazione e costruzione di tali macchinari deve essere tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni a quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o comunque non pericolosi.

[box-note]Allegato I direttiva macchine 2006/42/CE
[…]
1.5.10. Radiazioni

Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.

Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.

Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.[/box-note]

[alert]UNI EN 12198-1:2009
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali
Recepisce: EN 12198-1:2000+A1:2008
Data entrata in vigore: 15 gennaio 2009
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12198-1:2000+A1 (edizione settembre 2008). La norma riguarda l'emissione dai macchinari di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante.
Essa fornisce consigli sulla costruzione di macchinari sicuri, nel caso in cui manchino norme pertinenti di tipo C.
Fornisce inoltre consigli su come identificare i campi o le emissioni di radiazioni, su come determinare la loro significatività e intensità, su come valutare i rischi possibili e su quali mezzi possono essere utilizzati per evitare o per ridurre le emissioni di radiazioni.
Le sorgenti di radiazioni fissate a una macchina che sono utilizzate unicamente per l'illuminazione sono escluse dallo scopo e campo di applicazione della norma.[/alert]

Per valutare il rischio di lesione causato da campi e da emissioni di radiazioni da una macchina, è necessario conoscere il tipo di radiazione emessa, il livello della emissione e l'intensità di detta emissione rispetto a possibili effetti nocivi sulla salute.

La norma EN 12198-1:2000+A1:2008 fornisce consigli ai fabbricanti e ai redattori di norme di tipo C su come identificare le emissioni di radiazioni da macchinari, su come decidere riguardo alla loro grandezza e significatività, su come valutare i rischi e su quali mezzi potrebbero essere utilizzati per evitare o per ridurre le emissioni di radiazioni dalle macchine.

La norma EN 12198-1:2000+A1:2008 riflette i principi generali per l'identificazione e la valutazione di radiazioni emesse da macchinari.

I dettagli della misurazione dell'emissione di radiazioni sono forniti nella parte 2 della presente norma. La parte 3 della presente norma contiene dettagli sulle misure di protezione atte a evitare o a ridurre l'esposizione a radiazioni di persone attraverso la riduzione delle emissioni e l'obbligo di fornire informazioni.

Le radiazioni emesse dai macchinari possono essere previste dal processo di lavorazione oppure possono verificarsi in modo involontario. Il punto 7 della presente norma stabilisce che il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria di progetto di emissione di radiazioni. Per le emissioni di radiazioni indesiderate, il livello di emissione dovrebbe essere ridotto a valori corrispondenti alla categoria 0.
L'emissione funzionale di radiazioni deve essere limitata al grado necessario per il funzionamento della macchina.

I livelli rimanenti di emissione devono essere valutati e deve essere determinata una categoria di emissione. Se necessario, devono essere applicate misure di protezione.

La norma EN 12198-1:2000+A1:2008 è di tipo B1 e fa parte di una serie di norme relative alla sicurezza del macchinario.

Il fabbricante ha la possibilità di riferirsi alla norma UNI EN 12198-1 del 2009, di riferimento per la valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario, e che riguarda l’emissione di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante (sia i campi elettromagnetici che le radiazioni ottiche). La norma fornisce consigli sulla costruzione di macchinari sicuri nel caso in cui manchino norme specifiche di prodotto (norme di tipo C) che contemplino la valutazione dei CEM. In funzione del livello di emissione di radiazioni (valori riportati in appendice B della UNI EN 12198:2009), la norma richiede che il fabbricante assegni alla macchina una categoria di emissione di radiazioni. Sono considerate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, addestramento.

Le radiazioni emesse dai macchinari possono essere previste dal processo di lavorazione (emissioni funzionali) oppure possono verificarsi in modo involontario (emissioni indesiderate).

Per le emissioni di radiazioni indesiderate, il livello di emissione dovrebbe essere ridotto a valori corrispondenti alla categoria 0, mentre l’emissione funzionale di radiazioni deve essere limitata al grado necessario per il funzionamento della macchina, corrispondente alla categoria 1 o 2.

Il fabbricante deve dichiarare nelle istruzioni per l’uso quali siano gli impieghi previsti della macchina, la categoria di emissione di radiazioni e le procedure di funzionamento. Il fabbricante deve specificare, se necessario, il livello di competenza da raggiungere mediante addestramento ai fini dell’utilizzo del macchinario.

Nei casi in cui particolari condizioni operative possano ridurre le emissioni, il fabbricante deve fornirne dettagli appropriati nelle istruzioni.

Se la categoria di emissione di radiazioni è 1 o 2, il fabbricante deve dichiarare come informazione supplementare il tipo e il livello di radiazioni che possono essere emesse dalla macchina.

Classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda

Ai fini della presente norma, la classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda o energia è fornita nel prospetto seguente:

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine EN 12198 1 Tabella 1

Principi
Nota 
Gli intervalli sopra specificati relativi alla frequenza e alla lunghezza d'onda delle radiazioni possono essere diversi in altri documenti riguardanti le radiazioni.

Caratteristiche delle emissioni di radiazioni

Le emissioni di radiazioni possono inoltre essere caratterizzate dalla loro intensità, durata, frequenza, distribuzione spaziale e spettrale, per esempio:

- onda continua;
- modulata, a impulsi;
- a banda larga (copre varie frequenze);
- con spettro continuo o discreto (spettro a righe);
- caratteristiche geometriche;
- coerente, non coerente;
- polarizzazione.

Procedura generale

Il fabbricante di una macchina deve eseguire una valutazione del rischio in conformità alla EN 1050. Tale valutazione comprende la determinazione dei limiti del macchinario, una identificazione di tutti i pericoli, una stima del rischio e una valutazione del rischio. Dopo la valutazione del rischio, se necessarie devono essere applicate misure per la riduzione dei rischi inaccettabili. Poi, può rivelarsi necessaria una ripetizione della valutazione del rischio, o solo di alcune parti di essa.

Per i rischi correlati alla emissione di radiazioni da una macchina, la procedura di valutazione del rischio e di riduzione del rischio che deve essere eseguita dal fabbricante consiste in:

[alert]- una valutazione dei rischi dovuti alla emissione di tutti i tipi di radiazioni
- applicazione di misure appropriate per l'eliminazione o la riduzione delle emissioni di radiazioni al fine di soddisfare i requisiti sulle emissioni
- verifica della conformità ai requisiti della presente norma. Può essere ragionevole integrare la fase di "verifica" nella procedura di "valutazione del rischio".[/alert]

Quando si specificano norme di tipo C per macchine particolari o per un gruppo di macchine, devono essere inclusi i dettagli di questa procedura.

Valutazione del rischio

Il fabbricante della macchina deve identificare le emissioni di radiazioni e valutare i rischi generati da tali emissioni. Questa valutazione deve includere ogni esposizione personale prevedibile causata da qualunque emissione dalla macchina in qualsiasi fase della sua vita.

Le emissioni di radiazioni possono derivare da:
a) l'intera macchina o sue parti;
b) materiale lavorato nella macchina;
c) interazione fra la macchina e il materiale sottoposto a lavorazione.

Nota 1 Dettagli della metodologia di valutazione del rischio sono forniti nella EN 292-1 e nella EN 1050.
Nota 2 Il livello di rischio dipende dalle proprietà della radiazione, dalla probabilità che si verifichi un'esposizione personale e dal grado di esposizione. Gli effetti sulla salute da esposizione alle radiazioni dipendono sia dal tipo di radiazioni, sia dall'intensità e dalla durata di detta esposizione. Questi effetti possono presentarsi a breve o a lungo termine e possono essere reversibili o irreversibili.

Procedura per la valutazione del rischio

La procedura per la valutazione del rischio dovuto all'emissione di radiazioni da un macchinario è composta dai passi seguenti:

- Identificazione delle emissioni di radiazioni (sorgenti, tipo di radiazioni, livello approssimativo di emissione ecc.).

Le emissioni trascurabili possono essere ignorate nei passi seguenti della procedura di valutazione del rischio e nei passi descritti nei punti 7, 8, 9 e 10. In assenza delle norme pertinenti di tipo C, il fabbricante deve determinare se le emissioni di radiazioni sono trascurabili o meno basandosi sull'esperienza, sui calcoli e sulle misurazioni di tecnici esperti. Le loro conclusioni devono essere documentate in una scheda di dati tecnici.

- La misurazione o la previsione dettagliata dei livelli di emissione deve essere effettuata in tutti i punti in cui le persone possono essere esposte durante il normale utilizzo.

- Identificazione delle emissioni più elevate di ogni tipo di radiazione durante tutte le fasi d'uso della macchina (vedere appendice A). Deve inoltre essere considerato il prevedibile uso scorretto durante queste fasi (vedere punto 3.12 della EN 292-1:1991)

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine EN 12198 1 Figura 1

Figura 1 - Procedura per la valutazione del rischio

Procedura

- Assegnazione di una categoria di emissione di radiazioni per le fasi di funzionamento, messa a punto e pulizia relative all'utilizzo della macchina. L'assegnazione deve essere effettuata sulla base di una misurazione che includa opportunamente l'incertezza e/o la previsione della emissione di radiazioni per tutti i punti pertinenti.
- Controllo che i livelli di emissione sulla superficie accessibile della macchina durante l'utilizzo della macchina stessa siano così bassi da non superare i limiti di emissione della categoria 0.

Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine EN 12198 1 Figura 2

Figura 2 - Procedura

Misure di protezione per l'eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti all'emissione di radiazioni

I requisiti seguenti devono essere soddisfatti congiuntamente.

- Nell'area di lavorazione, l'emissione di radiazioni funzionale deve essere stabilita al livello più basso sufficiente per il funzionamento corretto della macchina durante le diverse fasi del suo utilizzo;
- nelle altre aree, l'emissione di radiazioni indesiderata deve essere eliminata o ridotta ad una proporzione tale che gli effetti a carico delle persone esposte siano nulli oppure limitati a proporzioni non pericolose.
Riguardo a questi requisiti, il fabbricante deve adottare le misure di protezione appropriate.

Se non sono sufficienti e in funzione della categoria di emissione di radiazioni assegnata alla macchina, può rivelarsi necessario che l'utilizzatore della macchina adotti misure di protezione supplementari. Il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie agli utilizzatori della macchina.

Classificazione radiazioni

Categoria 0
Non sono necessarie misure speciali di protezione.

Categoria 1
Il fabbricante deve specificare, nelle informazioni per l'utilizzo, le misure di protezione appropriate che devono essere prese, considerando le caratteristiche tecniche della macchina e le informazioni sui livelli di emissione di radiazioni rimanenti in diverse aree attorno alla macchina.

Categoria 2
Le misure di protezione sono necessarie. L'individuazione di quali misure di protezione siano necessarie dipende dal livello di emissione, da come è impiegata la macchina e da altri fattori. Devono essere fornite informazioni sui pericoli, sui rischi e sugli effetti secondari. 
L'addestramento può essere necessario.
Quando una norma di tipo C per tipi o gruppi particolari di macchine è in fase di elaborazione, essa deve includere le misure di protezione necessarie.

Nota 
Indipendentemente dalla categoria della macchina, per alcuni individui, per esempio persone iper-fotosensibili o coloro che portano apparecchi elettrici o ferromagnetici impiantati, può rivelarsi necessario adottare misure di protezione supplementari.

Marcature

Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate.

La marcatura consiste in:

- un segnale di sicurezza che rappresenta il tipo di emissione di radiazione (campo magnetico, elettromagnetico, radiazione ottica).
- Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2).
- Il numero della presente norma: EN 12198.

Le figure 1, 2 e 3 mostrano esempi di marcatura.



EN 12198-1
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Principi generali

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[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN
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