Il Fascicolo Tecnico Direttiva macchine: Domande & Risposte

Il Fascicolo Tecnico Direttiva macchine
FAQ Domande & Risposte
La Direttiva macchine 2006/42/CE obbliga fabbricanti (o mandatari) a costituire il Fascicolo Tecnico di cui all’All. VIIA per i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione.
Il Fascicolo Tecnico deve consentire di dimostrare la conformità della macchina (nel senso ampio del termine) ai pertinenti Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute (RESS) di cui all’All. I.
Inoltre, deve consentire, alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato, di controllare più agevolmente la conformità della macchina, in particolare per gli aspetti che non possono essere verificati con le ispezioni visive.
La strutturazione del Fascicolo Tecnico, oltre a documenti essenziali inerenti aspetti di Sicurezza e Salute, quali:
- Descrizione e disegni;
- Norme tecniche;
- Valutazione dei Rischi;
- Relazioni di prova;
- Dichiarazione CE di Conformità;
- Istruzioni per l’Uso,
deve prevedere documenti caratterizzanti il rispetto dei RESS.
La Guida ebook è strutturata in forma di FAQ con contenuti estratti dalla Guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE “macchine” della Commissione europea.
Non sono oggetto della Guida le “quasi-macchine”, per le quali è richiesta la costituzione della “Documentazione Tecnica Pertinente” di cui all’All. VIIB della Direttiva macchine 2006/42/CE.
[box-note]FAQ Domande & Risposte
01. Cos’è il fascicolo tecnico?
02. Per quali prodotti deve essere costituito?
03. Quali sono gli aspetti generali da trattare?
04. Quali informazioni devono essere contenute?
05. Quali documenti deve contenere?
06. Chi è il fabbricante?
07. Chi è il mandatario?
08. Chi è la persona autorizzata a costituire il FT?
09. In che lingua deve essere redatto?
10. Come gestire il fascicolo tecnico per più modelli?
11. Come documentare la valutazione dei rischi?
12. Come documentare l’uso delle norme tecniche?
13. Quali relazioni di prova deve contenere?
14. Come devono essere redatte le istruzioni?
15. Come deve essere redatta la Dichiarazione CE di Conformità?
16. Come comportarsi per la messa in servizio e/o il montaggio?
17. Quale deve essere il dettaglio rispetto alle sottounità?
18. Cosa fare in caso di fabbricazione in serie?
19. Come fare per la custodia del fascicolo tecnico?
20. Quando deve essere aggiornato?
21. Cosa succede in caso di mancata presentazione?[/box-note]
[box-note]Direttiva 2006/42/CE “Macchine”
ALLEGATO VII
A. Fascicolo tecnico per le macchine
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei
circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazioone dei rischi residui connessi con la macchina,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
- se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina,
- da una copia della dichiarazione CE di conformità;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
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B. Documentazione tecnica pertinente per quasi-macchine
Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione tecnica pertinente.
La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti.
Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.
Essa comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasimacchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri.
Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile.
La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.[/box-note]
Elaborato: Certifico S.r.l.
Ed: 1.0 Aprile 2013
Formato: pdf
www.certifico.com
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Il Fascicolo Tecnico Direttiva Macchine Ed. 1.0_2013.pdf Ed. 1.0 2013 |
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I rischi residui nella Direttiva macchine 2006/42/CE
I Rischi residui nella Direttiva macchine 2006/42/CE
Un approfondimento sulla definizione e sulla gestione dei "Rischi Residui" in riferimento alla Direttiva macchine 2006/42/CE ed alla norma tecnica EN ISO 12100.
1. Direttiva macchine 2006/42/CE
I "Rischi residui" sono definiti al punto 1.7.2 dei RESS dell'Allegato I della Direttiva che richiede, in particolare, di provvedere ad adeguate avvertenze:
Paragrafo §249 Avvertenze in merito ai rischi residui
Il requisito di cui al punto 1.7.2 cita i rischi residui, cioè i rischi che non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti dalle misure di progettazione intrinsecamente sicura e che non possono essere completamente evitati dalle misure di protezione integrate – cfr. §174: commenti sul punto 1.1.2, lettera b).
Gli avvertimenti sui rischi residui sulla macchina sono complementari alle informazioni sui rischi residui da fornire nelle istruzioni del fabbricante – cfr. §267: commenti sul punto 1.7.4.2, lettera l).
Gli avvertimenti sulla macchina sono utili quando gli operatori e altre persone esposte devono essere informati sulle particolari precauzioni da prendere riguardo ai rischi residui durante l’uso della macchina, come, ad esempio, la presenza di superfici calde o di apparecchiature laser.
Possono essere utili anche per ricordare la necessità di indossare i DPI. Gli avvertimenti indicati sulla macchina devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Gli avvertimenti forniti tramite i dispositivi di allarme devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 1.7.1.2.
Le norme di tipo C possono definire la forma e dare orientamenti sul contenuto degli avvertimenti. In aggiunta, la direttiva 92/58/CEE e la norma EN 61310-1 includono gli orientamenti che sono pertinenti alla progettazione di tali avvertimenti.
3. EN ISO 12100 - Valutazione e riduzione del Rischi
La EN ISO 12100 definisce "Rischio Residuo":
"Rischio che rimane dopo aver preso le misure di protezione"
Nota 1
La presente norma internazionale distingue:
- il rischio residuo dopo che il progettista ha implementato le misure di protezione;
- il rischio residuo dopo che sono state implementate tutte le misure di protezione.
Nota 2
Vedere anche figura seguente:
...segue in allegato
Certifico Srl - IT 2016
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I Rischi residui nella Direttiva macchine.pdf Certifico Srl - IT |
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RAPEX Report 44 del 04/11/2016 N.14 A12/1399/16 Spagna
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 44 del 04/11/2016 N.14 A12/1399/16 Spagna
Approfondimento tecnico: Orologio per il fitness
Il prodotto “PEAK”, di marca BASIS (Intel), è stato richiamato dal mercato perché non conforme alla Direttiva sulle Apparecchiature Radio. L’orologio, infatti, potrebbe surriscaldarsi, causando scottature o vesciche sulla pelle. La comunicazione da parte dell’azienda per il richiamo dei prodotti è datata 13 giugno 2016, data di entrata in vigore della Direttiva Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE, che sostituisce la Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE.
Di seguito riportiamo i requisiti essenziali di entrambe le Direttive.
Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE
Articolo 3
Requisiti essenziali
1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire:
a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione;
b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE.
2. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da utilizzare efficacemente lo spettro radio e supportare l'uso efficiente dello spettro radio stesso al fine di evitare interferenze dannose.
3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:
a) interagiscono con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati;
b) interagiscono con altre apparecchiature radio via rete;
c) possono essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;
d) non danneggiano la rete o il suo funzionamento, né abusano delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;
e) contengono elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;
f) supportano caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;
g) supportano caratteristiche speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;
h) supportano caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;
i) supportano alcune caratteristiche che impediscono di introdurre un software nell'apparecchiatura radio, se non è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere da a) a i).
Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE
Articolo 3
Requisiti essenziali
1. I seguenti requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi:
a) la protezione della salute e della sicurezza dell’utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 73/23/CEE, ma senza applicazione dei limiti minimi di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica previsti dalla direttiva 89/336/CEE.
2. Inoltre, le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose.
3. Secondo la procedura di cui all’articolo 15, la Commissione può stabilire che gli apparecchi all’interno di determinate categorie o determinati tipi di apparecchi siano costruiti in modo da:
a) interagire tramite reti con altri apparecchi e poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato all’interno della Comunità; e/o da
b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; e/o da
c) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell’utente e dell’abbonato; e/o da
d) supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e/o da
e) supportare funzioni speciali che consentano l’accesso a servizi d’emergenza; e/o da
f) supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili, nel caso di determinati tipi di apparecchi.
Expert Commentary on BS EN ISO 13485:2016
Expert Commentary on BS EN ISO 13485:2016
Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes
The third edition of ISO 13485 was published on 1 March 2016 and has been adopted as EN ISO 13485:2016.
The European adoption has identical requirements in the body of the standard and the addition of a European Foreword and European Annexes ZA, ZB and ZC, which describe the relationship between the requirements of the three European Medical Devices Directives and the clauses of the standard. ISO 13485:2016 is a revision of the second edition of ISO 13485, which was published in 2003.
An updated European adoption of the second edition was published in 2012 with a revised European Foreword and new Annexes ZA, ZB and ZC. The third edition of the standard has been put forward to be harmonized against the Active Implantable Medical Devices Directive (AIMD) 90/385/EEC (as amended), the Medical Devices Directive (MDD) 93/42/EEC (as amended) and the In Vitro Diagnostic Medical Devices Directive (IVDD) 98/79/EC, and has revised Annexes ZA, ZB and ZC with more detail, as compared with the Annexes Z for the 2012 version of EN ISO 13485, and changes to reflect the revised content of ISO 13485.
The structure of ISO 13485:2016 is aligned with ISO 9001:2008 and follows the clause and subclause sequence in ISO 9001:2008, but with some adjustment to the subclause numbering. This adjustment was introduced to accommodate the classification system for observations described by the Global Harmonization Task Force (GHTF) and used in the pilot Medical Devices Single Audit Programme (MDSAP), established by some members of the International Medical Devices Regulators Forum (IMDRF).
The GHTF was a precursor organization to the IMDRF. This classification system is numerical with a greater classification being applied to repeat or multiple observations in the same three-digit subclause (e.g. 4.2.1). In ISO 13485:2016, the subclause numbering has been amended to make the content at the three-digit level applicable to discrete aspects of the quality management system and reduce the breadth of content in some of the three-digit subclauses by reducing the occurrence of four- and five-digit subclause numbers. The structure of the revised ISO 13485 does not follow the structure of ISO 9001:20153 because:
1. the two standards were developed in parallel;
and
2. ISO 13485 is used for regulatory purposes and there was not alignment at this time with the regulatory authorities to introduce a major restructure to this standard.
However, Annex B has been included in the standard to provide cross-references with the clause structure in ISO 9001:2015 for organizations that wish to comply with both standards.
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Manuale di istruzioni completo per un Impianto di Betonaggio

Manuale di Istruzioni per l'Uso e la Manutenzione
Manuale di Istruzioni Uso Manutenzione completo per un Impianto di Betonaggio
Modello "Certifico M.I.U.M."
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Realizzazione Certifico S.r.l. 2010
Si ringrazia: Betonmec S.r.l.
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Download Demo MIUM & MIA 6.0 2017
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Manuale Impianto di Betonaggio - Planet.pdf Modello esempio - Betonmec S.r.l. IT |
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Circolare 4/2016 Mise
Verifica della conformità a bordo di navi di apparati radio conformi alla direttiva 2014/53/UE recepita con D. Lgs. 22 giugno 2016, nr.128
In riferimento all’oggetto ed al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di collaudo e ispezione nonché l’omogeneità di comportamento da parte degli Ispettori di bordo, ad
integrazione della nota prot. N. 57918 del 15/9/2016 di questa Direzione Generale, si evidenzia quanto segue.
In sede di visita di collaudo la verifica amministrativa degli apparati installati a bordo di unità navali e conformi alla direttiva 2014/53/UE recepita con d.lgs 22 giugno 2016, nr.128 si esplicita
con la verifica della corretta apposizione della marcatura CE e della dichiarazione di conformità.
In sede di visita ispettiva, qualora venga verificato che l’apparato riscontrato a bordo coincida con quello collaudato, non appare necessario ripetere la verifica amministrativa sopra descritta in quanto
già effettuata in sede di collaudo, salvo che l’ispettore lo ritenga necessario, in caso di ragionevoli dubbi.
Si fa presente che per la dichiarazione di conformità e per la marcatura CE in argomento bisogna far riferimento a quanto riportato nel Capo III - CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIO- del d.lgs 22 giugno 2016, nr.128 in particolare agli articoli 18, 19 e 20.
Si informa che a decorrere dal 13 giugno 2016, le apparecchiature radio rientrano nel campo di applicazione della richiamata Direttiva 2014/53/UE, la quale non prevede la presentazione della scheda di notifica disposta dalla già Direttiva 1999/5/CE all’articolo 6.4
Per completezza, si fa presente che l’articolo 48 del dlgs 128/2016 consente “la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto del presente decreto che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017”.
Eventuali dubbi, sulla rispondenza delle dichiarazioni di conformità o delle marcature CE a quanto previsto dal precitato dlgs 128/2016, possono essere rappresentati a questa D.G.P.S.R.
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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Circ. DGPGSR-Div.1-UO/1/B.A./N°4/2016
Guida identificazione argani e paranchi non conformi alla Direttiva macchine - FEM
Guida identificazione argani e paranchi non conformi alla Direttiva macchine
Scopo di questo documento è individuare quali argani e paranchi motorizzati soddisfano i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE; sono esclusi i prodotti la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
Argani e paranchi motorizzati possono essere macchine o quasi-macchine come definite dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Il presente documento intende fornire una guida che spiega le caratteristiche principali di macchine o di quasi-macchine, e criteri minimi che cosa devono essere soddisfatti per essere conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
L'allegato I della presente guida sintetizza le informazioni fornite nel presente documento.
La check list di cui all'allegato I tratta in forma sintetica le non conformità di argani e paranchi motorizzati per quanto riguarda la marcatura, dichiarazione del prodotto e le istruzioni secondo la direttiva applicabile:
- Direttiva Macchine 2006/42/CE;
e le norme armonizzate di prodotto:
- EN 14492-1:2006 + A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: motorizzato argani;
- EN 14492-2:2006 + A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - Parte 1: Potenza paranchi motorizzati.
Inoltre, argani e paranchi motorizzati devono soddisfare i requisiti di altre Direttive europee se del caso, ad esempio:
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e rifusione 2014/35/UE;
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE e rifusione 2014/30/UE;
e/o ulteriori norme armonizzate applicabili (riferimenti normativi delle norme di prodotto).
Questa guida riguarda solo i contenuti e gli obblighi della Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme europee EN 14492-1 e EN 14492-2 per gli argani e paranchi motorizzati.
FEM 2015
FEDERATION EUROPEENNE DE LA MANUTENTION
Product Group Cranes and Lifting Equipment
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Guide for non-compliance of Hoists N0089 FEM.pdf FEM N0089 2015 |
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RAPEX Report 42 del 21/10/2016 N.26 A12/1329/16 Cipro
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 42 del 21/10/2016 N.26 A12/1329/16 Cipro
Approfondimento tecnico: Fischietto giocattolo
Il prodotto, di marca Play Go, Mod. CM 14-0360 / 4145, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli ed alla norma tecnica armonizzata EN 71-1.
Il livello di pressione acustica è troppo alto e può portare alla perdita dell’udito.
In accordo al punto 4.20.1 della norma tecnica EN 71-1, i fischietti devono essere classificati, in riferimento all’emissione sonora, come appartenenti alla categoria di esposizione 3.
La norma stabilisce che il livello di pressione sonora di emissione ponderata A (LpA), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, per i giocattoli a vento, deve essere:
- inferiore a 85 dB per giocattoli di categoria 2;
- inferiore a 90 dB per giocattoli di categoria 3.
Inoltre, il livello di pressione sonora di emissione di picco ponderata C (LpCpeak), testata con il dispositivo posto a 50 cm dell’orecchio, non deve superare i 110 dB.
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE 1
- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo superiori ai 30 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente superiori ai 30 s;
- giocattoli che usano cuffie o auricolari;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per più di 1/3 del tempo di gioco.
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE 2
- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s, dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 30 s, ma superiori ai 5 s;
- sonagli e giocattoli da premere;
- giocattoli a fiato che sono imitazione di strumenti musicali;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/3 del tempo di gioco, ma per più di 1/10.
CATEGORIA DI ESPOSIZIONE 3
- Giocattoli che emettono suoni per periodi di tempo inferiori ai 5 s dopo ogni avvio della funzione sonora;
- giocattoli che per produrre il suono richiedono un notevole sforzo fisico;
- giocattoli che, mentre emettono suono, sono tenuti vicino all'orecchio per periodi di tempo tipicamente inferiori ai 5 s;
- giocattoli a fiato, come i fischietti;
- altri giocattoli che emettono suoni tipicamente per meno di 1/10 del tempo di gioco.
Nuovi Regolamenti Dispositivi Medici: entro l'anno la pubblicazione
Nuovi Regolamenti Dispositivi Medici e Dispositivi Medici diagnostici in vitro
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Notizia aggiornata: 05 Maggio 2017
In GU i nuovi Regolamenti:
Regolamento (UE) 2017/745 (Nuovo Regolamento Dispositivi Medici)
Regolamento (UE) 2017/746 (Nuovo Regolamento Dispositivi Medico-Diagnostici in Vitro)
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Update 21 Aprile 2017
Disponibili le Versioni Rev. 3, entro l'anno la pubblicazione in GUUE.
Il 15 giugno 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato l'accordo sui nuovi regolamenti relativi ai dispositivi medici raggiunto con il Parlamento europeo il 25 maggio. La Commissione ha affermato di poter sostenere anch'essa l'accordo raggiunto dai due colegislatori.
In caso di conferma dell'accordo da parte della commissione ENVI del Parlamento, il Consiglio lo approverà a livello ministeriale.
Una volta che i progetti di regolamento saranno stati tradotti in tutte le lingue ufficiali.
Dopo la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti i due progetti di regolamento saranno adottati dal Consiglio e dal Parlamento, probabilmente verso la fine dell'anno.
Le nuove norme si applicheranno tre anni dopo la pubblicazione per i dispositivi medici e cinque anni dopo la pubblicazione per i dispositivi medico-diagnostici in vitro.
"Le nuove norme dell'UE hanno un duplice obiettivo: garantire che i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro siano sicuri, consentendo nel contempo ai pazienti di beneficiare tempestivamente di soluzioni innovative in materia di assistenza sanitaria. Contribuiscono inoltre alla promozione della crescita e alla creazione di posti di lavoro nell'UE in quanto offrono ai produttori il corretto quadro giuridico per produrre i dispositivi richiesti dai pazienti", ha dichiarato Edith Schippers, ministro della sanità dei Paesi Bassi e presidente del Consiglio.
I dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro comprendono una vasta gamma di prodotti, dai cerotti alle protesi dell'anca, dai test di gravidanza ai test HIV.
I nuovi regolamenti dell'UE:
- rafforzano le norme relative all'immissione dei dispositivi sul mercato e rendono più rigorosa la sorveglianza dei prodotti una volta commercializzati; ciò contribuirà a garantire la sicurezza dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro
- stabiliscono disposizioni esplicite concernenti le responsabilità dei fabbricanti per il follow-up della qualità, delle prestazioni e della sicurezza dei dispositivi immessi sul mercato; ciòconsentirà ai fabbricanti di agire rapidamente qualora sorgano preoccupazioni e li aiuterà a migliorare costantemente i loro dispositivi in base a dati effettivi
- migliorano la tracciabilità dei dispositivi medici lungo tutta la catena di fornitura fino all'utente finale o al paziente grazie al numero di identificazione unico; ciò consentirà di adottare misure rapide ed efficaci in caso di problemi di sicurezza
- istituiscono una banca dati centrale per fornire ai pazienti, ai professionisti del settore sanitario e al pubblico ampie informazioni sui prodotti disponibili nell'UE così che possanocompiere scelte più consapevoli
Fonte UE
http://www.consilium.europa.eu/it/policies/new-rules-medical-in-vitro-diagnostic-devices/
Direttiva 75/324/CEE
Direttiva 75/324/CEE ADD (Aerosol) / Consolidato 2018
Direttiva del Consiglio del 20 maggio 1975 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol 75/324/CEE
(GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40)
In allegato Testo consolidato 2018 con le modifiche apportate da:
M1 Direttiva 94/1/CE della Commissione del 6 gennaio 1994 L 23 28 28.1.1994
M2 Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio del 14 aprile 2003 L 122 36 16.5.2003
M3 Direttiva 2008/47/CE della Commissione dell'8 aprile 2008 L 96 15 9.4.2008
M4 Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 L 87 109 31.3.2009
M5 Direttiva 2013/10/UE della Commissione del 19 marzo 2013 L 77 20 20.3.2013
M6 Direttiva (UE) 2016/2037 della Commissione del 21 novembre 2016 L 314 11 22.11.2016
[box-note]Direttiva recepita IT con il D.P.R. 21 luglio 1982 n. 741[/box-note]
________
The Aerosol Dispensers Directive (ADD) (Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers) is one of the oldest EU regulations related to product safety. The directive has two objectives which are fulfilled by technical harmonisation at the European level:
- Guaranteeing those products within the scope of the directive will be safe for consumers and other users in respect of hazards related to pressure and where appropriate, flammability and inhalation.
- Securing the free movement of aerosol dispensers throughout the EU. As such, Member States must allow the marketing on their territory of aerosol dispensers that comply with the directive.
The directive defines aerosol dispensers as: “any non-reusable container made of metal, glass or plastic and containing a gas compressed, liquefied or dissolved under pressure, with or without a liquid, paste or powder, and fitted with a release device allowing the contents to be ejected as solid or liquid particles in suspension in a gas, as a foam, paste or powder or in a liquid state".
An aerosol dispenser is composed of a container, an actuator (button), a valve, a propellant and the actual active product. The container is made from metal, plastic or glass and holds the propellant and the product. Within the container, the propellant exerts pressure on the product. When the actuator is pressed by the user, the pressure will force the product out of the container.
The Aerosol Dispensers Directive includes specific requirements related to flammability and pressure hazard as well as a general obligation to analyse all hazards which could apply to a particular aerosol product. Based on such an analysis, the aerosol dispenser is designed, constructed and tested accordingly and meets the appropriate safety requirements concerning its use.
Although there has not been a full revision since its adoption in 1975, the ADD has been modified three times for adaptations to technical progress. These modifications were of technical nature to accommodate changes in technology (e.g. safely increasing the pressure in the containers resulting in better performance of the products) or to ensure coherence with other legislation (e.g. those related to the labelling requirements derived from the CLP Regulation).
Europe is a world leader in the sector of aerosol dispensers which concerns mainly consumer products (large volumes of products in various sectors: cosmetic, healthcare, food, etc.) although there are also a substantial number of products for professional use on the market (e.g. construction products, paints, lubricants, etc.).
Collegati
[box-note]Evaluation of the Aerosol Dispensers Directive | 2018
D.P.R. 21 luglio 1982 n. 741[/box-note]
Decreto 8 giugno 2016
Decreto 8 giugno 2016
Modifiche e aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND).
Alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici (CND), approvata con il decreto del Ministro della salute 20 febbraio 2007, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2007, recante «Approvazione della Classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)», sono apportate le modifiche e gli aggiornamenti elencati negli allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi rispettivamente ai codici della Classificazione eliminati, ai codici aggiunti e ai codici le cui descrizioni sono modificate.
Il testo coordinato della CND, come risultante dalle modifiche apportate con il presente decreto, è pubblicato sul sito web del Ministero della salute (www.salute.gov.it), nell’area tematica «Dispositivi Medici».
GU n. 242 del 15 Ottobre 2016
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=dispositivi-medici
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION_MASCHERA
http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=1
RAPEX Report 41 del 14/10/2016 N.25 A12/1289/16 Regno Unito
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 41 del 14/10/2016 N.25 A12/1289/16 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Thermos
Il prodotto, di marca Thermate, Mod. 0-57024, è stato sottoposto alla procedura di richiamo dai consumatori, perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Il thermos contiene fibre di amianto che, se si rompesse, potrebbero venire inalate. Le fibre di amianto sono cancerogene.
Allegato XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
Punto 6. Fibra di amianto
1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli e delle miscele contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.
Tuttavia, se l'uso di diaframmi contenenti crisotilo in impianti di elettrolisi in funzione il [13 luglio 2016] è stato oggetto di una deroga da parte uno Stato membro in conformità al presente punto, nella sua versione in vigore fino a tale data, il primo comma non si applica fino al 1 luglio 2025 all'uso in tali impianti di diaframmi o di crisotilo utilizzato esclusivamente per la manutenzione di detti diaframmi, purché tale uso avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite in conformità alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Entro il 31 gennaio di ogni anno di calendario gli utilizzatori a valle che beneficiano di tale deroga trasmettono allo Stato membro in cui è situato il pertinente impianto di elettrolisi una relazione indicante il quantitativo di crisotilo utilizzato nei diaframmi a norma della deroga. Lo Stato membro trasmette una copia alla Commissione europea.
Qualora, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, uno Stato membro richieda il monitoraggio del tenore di crisotilo nell'aria da parte degli utilizzatori a valle, i risultati devono essere inclusi nella relazione.
2. L’uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l’uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.
Gli Stati membri possono consentire l’immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d’amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1 gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1 giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.
3. Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura di sostanze e miscele, l’immissione sul mercato e l’uso di articoli contenenti tali fibre, permessi in conformità delle deroghe precedenti, possono essere consentiti soltanto se i fornitori garantiscono prima dell’immissione sul mercato che gli articoli recano un’etichetta conforme all’appendice 7 del presente allegato.
Valutazione dei Rischi Argano Sollevamento

Valutazione dei Rischi Argano Sollevamento su norma tipo C
Norma verticale tipo C - EN 14492-1
Direttiva macchine 2006/42/CE
Modello esempio Valutazione dei Rischi
Argano di sollevamento
Valutazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute RESS p. 1,4
EN 14492-1 Apparecchi di sollevamento - Argani/paranchi motorizzati - P. 1
La EN 14492-1 è una norma di tipo C secondo la UNI EN ISO 12100-1 e fornisce un mezzo per soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva Macchine.
La norma si applica alla progettazione, alle informazioni per l utilizzo, alla manutenzione, alla prova di argani motorizzati il cui motore primo è un motore elettrico, idraulico, pneumatico o a combustione interna.
Modello esempio CEM4 - 2010 - pag. 95
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Valutazione Rischi RESS All.I.zip Direttiva Macchine |
18264 kB | 249 |
Relazione Commissione Applicazione Regolamento CPR
Relazione Regolamento CPR (UE) 305/2011
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) ha sostituito la precedente direttiva sui prodotti da costruzione (CPD) fissando condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione nell'UE. Il CPR si applica pienamente da luglio 2013.
La presente relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, imposta dall'articolo 67, paragrafo 2, del CPR, presenta lo stato di attuazione del CPR e include le esperienze acquisite, il grado di realizzazione degli obiettivi del regolamento e gli aspetti da migliorare. Le prove fattuali alla base di questa relazione sono tratte dalle relazioni trasmesse dagli Stati membri e dalle parti interessate alla Commissione e dai regolari riscontri espressi dagli Stati membri e dalle principali parti interessate in primo luogo attraverso il gruppo consultivo, il comitato permanente per le costruzioni e il gruppo di cooperazione amministrativa per la sorveglianza del mercato (AdCo-CPR), nonché da uno studio esterno intitolato "Analysis of implementation of the Construction Products Regulation" (Analisi dell'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione), completato nel luglio 2015.
La relazione non affronta tematiche già contemplate in studi specifici, in relazioni della Commissione e in relazioni che saranno presentate nel corso dell'anno, tra cui la relazione del 2014 sulle sostanze pericolose, la relazione sui poteri delegati adottata nel 2015 e la prossima relazione sul finanziamento dell'organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) attesa per il 1° gennaio 2017. Analogamente, la coerenza della normativa dell'UE applicabile al settore delle costruzioni, compreso il CPR, e i relativi costi e benefici per il settore sono soggetti a un vaglio di adeguatezza per il settore previsto per il 2017.
Quanto all'impatto economico del CPR, è stato avviato uno studio i cui risultati sono attesi per l'estate 2016.
Bruxelles, 7.7.2016 COM(2016) 445 final
UE Commissione
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Relazione CPR 2016.pdf Commissione 07.7.2016 |
369 kB | 45 |
EN 1090-1: lo scopo e l'integrazione con altre norme/direttive di Prodotto

EN 1090-1: Casi applicativi, border line ed integrazione con altre Direttive di Prodotto
Un prodotto (insieme) soggetto a EN 1090-1 può rientrare nel campo di applicazione o integrato in altre Direttive/Regolamenti (o viceversa).
La norma EN 1090-1 è armonizzata per il Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/21011: un prodotto per il quale sia applicabile la EN 1090-1 può essere soggetto ad altre Direttive e Regolamenti che prevedono la marcatura CE per taluni requisiti in forma esplicita diretta o borderline (o viceversa).
E’ quindi possibile che la marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per i componenti strutturali EN 1090-1 in accordo con il Regolamento CPR 305/2011 debba essere integrata con la Dichiarazione CE/UE di Conformità di Direttive/Regolamenti di Prodotto.
Questo può già avvenire ad esempio per i cancelli elettrici (CPR + Direttiva macchine), la valutazione dovrà comunque essere fatta di caso in caso.
Allegato Documento CEN/TC 135, in risposta alla richiesta della Commissione Europea, DG Enterprise and Industry, sullo scopo della EN 1090-1.
Elenco Prodotti coperti dalla EN 1090-1 (si/no) e possibilità di integrazione del Prodotto macchina/insieme, con i requisiti/norme della Direttiva macchine 2006/42/CE es:
Prodotti |
Regolamento CPR 305/2011 (EN 1090-1) |
Machinery Directive 2006/42/CE |
28. Machinery supports, if integral part of the load bearing structure of the construction works 28. Supporti per macchine, se parti integranti della struttura portante dell'opera di costruzione |
SI |
Possibile |
39. Silos 39. Silos |
SI |
Possibile |
11. Doors 11. Porte |
NO | Possibile |
20. Gates 20. Cancelli |
NO | Possibile |
61. Steel and aluminium components covered by the Machinery Directive 61. Componenti in acciaio e alluminio contemplati dalla Direttiva Macchine |
NO | SI |
65. Stairs as part of machinery according to EN ISO 14122-3 65. Scale come parte delle macchine secondo EN ISO 14122-3 |
NO | SI |
66. Structural components for cranes 66. Componenti strutturali per gru |
NO | SI |
In allegato il Documento ufficiale di applicabilità della EN 1090-1 a taluni prodotti del TC 135.
Il documento è compreso nella Versione 1.3 del Prodotto EN 1090 Modello FPC
I nostri prodotti in formato software, acquistati online, a seguito di aggiornamenti relativi sia a nuove funzionalità/contenuti introdotti che ad evoluzioni normative, sono resi disponibili ai Clienti nell'ultima Release di uscita nella propria Area Riservata.
Comunicazioni dirette previste al riguardo.
CEN/TC 135
Execution of steel structures and aluminium structures
Vedi la nostra policy
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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CEN-TC135-information-about-the-scope-of-EN-1090-1.pdf CEN TC135 |
50 kB | 150 | |
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TC135 response to request from the European Commission scope EN 1090-1.pdf CEN TC135 |
419 kB | 224 |
Technical Report IEC/TR 62061-1 Guidance application ISO 13849-1 and IEC 62061

IEC/TR 62061-1 Technical Report
IEC/TR 62061-1 TECHNICAL REPORT
Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery
These standards classify safety-related control systems that implement safety functions into levels that are defined in terms of their probability of dangerous failure per hour. ISO 13849-1 has five Performance Levels (PLs), a, b, c, d and e, while IEC 62061 has three safety integrity levels (SILs), 1, 2 and 3.
Edition 1.0 2010-07
Licenza: Certifico S.r.l.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
https://webstore.iec.ch/publication/6424
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Estratto IEC-TR_62061-1_ED_1.0.pdf IEC Ed. 1.0 |
63 kB | 124 |
ISO/TR 14121-2:2012 Risk assessment Hybrid Tool - Testo requisiti

ISO/TR 12412-2:2012 Hybrid Tool
Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods
This second edition ISO 2012 which cancels and replaces the first edition (ISO / TR 14121-2:2007 ) has been significantly restructured and revised , in particular:
1 . The examples previously listed in Annex A , and a description of the risk assessment quantified, were suppressed ;
2 . The explanations of the methods or tools, taken from Annex A, are now presented in 5.3.5 and 5.4.4.1 hazard identification to risk assessment ;
3 . The terminology and criteria have been revised as a result, the information is provided in a more clear and comprehensive and in line with the ISO 12100 .
In particular , with regard to the method Hybrid Estimation of Risks ( Ref A7 Ed 2007), which is no longer provided in the Appendices, but in the rules of section 6.5 , has been corrected in the description of the frequency , the value 6 with the value 5, since this value previously created inconsistencies and in some cases not tabulated values in the calculation of Estimated Risk .
See period :
"5 interval less than or equal to an hour - this value is not to be decreased At at any time"
The New Technical Report , prepared by Technical Committee ISO / TC 199, Safety of machinery in Store site at ISO:
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57180
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-iso-tr-14121-2-2013.html
ISO/TR 14121-2:2012
Safety of machinery
Risk assessment
Part 2: Practical guidance and examples of methods
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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ISO TR 14121-2_2010.pdf Testo Requisiti |
71 kB | 123 | |
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ISO TR 14121-2_2012_Hibrid_Tool.pdf Metodo Ibrido |
50 kB | 109 |
Dichiarazione di Prestazione DoP - Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011
Dichiarazione di Prestazione - DoP | Regolamento (UE) 305/2011 | CPR
ID 477 | Update Agosto 2017
Aggiornato Modello 2017 con:
- campo per indicazione sito disponibilità copia online - Regolamento Delegato (UE) 157/2014
- istruzioni compilazione - Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014
Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
Il CPR Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) N. 305/2011, ha sostituito la Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD) e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Il CPR fornisce ulteriori chiarimenti di concetti e applicazione della marcatura CE; introduce procedure semplificate che ridurranno i costi sostenuti dalle imprese, in particolare quelli per le piccole e medie imprese (PMI).
La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR).
La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del suo prodotto che vuole offrire al mercato.
Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e può essere immettere il prodotto sul mercato.
Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.
Sulla base delle informazioni contenute nel DoP, gli utenti si assumeranno la piena responsabilità di tale decisione.
La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo con la necessaria trasparenza e stabilendo un chiaro sistema di ripartizione delle responsabilità tra i soggetti.
Articolo 5
Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:
a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;
b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure
c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.
La DoP può anche essere resa disponibile online: Vedi DoP - Regolamento CPR 305/2011
______
Matrice Revisioni
Revisione | Anno | Oggetto | Autore |
3.0 | 2017 | Modifica P. 9 - Istruzioni | Certifico Srl |
2.0 | 2015 | Reg. (UE) 574/2014 | Certifico Srl |
1.0 | 2015 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Modifica alla Dichiarazione di Prestazione DoP Regolamento CPR: Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014
DoP - Regolamento CPR 305/2011
Vedi il Prodotto Certifico per il CPR[/box-note]
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Dichiarazione di Prestazione 2017.pdf Rev. 2017 |
407 kB | 279 | |
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Dichiarazione di Prestazione 2017.docx Rev. 2017 |
35 kB | 200 | |
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Dichiarazione di Prestazione 2015.pdf Rev. 2015 |
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Dichiarazione di Prestazione 2015.doc Rev. 2015 |
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Dichiarazione di Prestazione - DoP.doc Rev. 2014 |
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Dichiarazione di Prestazione - DoP.pdf Rev. 2014 |
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RAPEX Report 45 del 11/11/2016 N.18 A12/1452/16 Regno Unito

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 45 del 11/11/2016 N.18 A12/1452/16 Regno Unito
Approfondimento tecnico: Bicicletta / Telaio della bicicletta
Il prodotto Venge Vias del 2016, di marca Specialized, con freni tradizionali, è stato richiamato dal produttore.
Il richiamo riguarda sia la bicicletta completa che il singolo telaio.
Il motivo del richiamo è inerente la possibilità che la ruota posteriore possa uscire dal forcellino, causando la rottura del carro posteriore. Se ciò dovesse accadere, ci sarebbe il rischio per l’utilizzatore di perdere il controllo della bicicletta e, di conseguenza, cadere.
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/95/CE, i produttori sono tenuti ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
Inoltre, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2001/95/CE, si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.
Norme tecniche armonizzate, Direttiva 2001/95/CE, per le biciclette:
a) EN ISO 4210-1:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 1: «Termini e definizioni»;
b) EN ISO 4210-2:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 2: «Requisiti per biciclette da città e da trekking, biciclette da ragazzo, biciclette da montagna (mountain bike) e da corsa»;
c) EN ISO 4210-3:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 3: «Metodi di prova comuni»;
d) EN ISO 4210-4:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 4: «Metodi di prova di frenatura»;
e) EN ISO 4210-5:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 5: «Metodi di prova dello sterzo»;
f) EN ISO 4210-6:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 6: «Metodi di prova del telaio e della forcella»;
g) EN ISO 4210-7:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 7: «Metodi di prova di ruote e cerchioni»;
h) EN ISO 4210-8:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 8: «Metodi di prova del pedale e dell'unità di sistema»;
i) EN ISO 4210-9:2014 «Cicli — Requisiti di sicurezza per biciclette» — parte 9: «Metodi di prova di sella e reggisella»;
j) EN ISO 8098:2014 «Biciclette per bambini» — «Requisiti di sicurezza e metodi di prova».
Database terminologica Sicurezza Macchine in 35 lingue
Database terminologica Sicurezza Macchine in 35 lingue diverse
Lo scopo di questo documento è quello di fornire un database multilingue con i termini che figurano dalla norma ISO 12100 (+ definizioni legate a quei 57 termini).
Il database è composto dai 57 termini definiti dalla norma ISO 12100 in inglese, francese e tedesco, e la traduzione di questi termini in 30 lingue diverse, vale a dire:
arabo, bulgaro, croato, cinese, ceco, danese, olandese, estone, finlandese, greco, ungherese, islandese, italiano, giapponese, coreano, lettone, lituano, malese, norvegese, persiano (o Farsi), polacco, portoghese, rumeno, russo, serbo, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese e turco. colonne libere sono previste albanese e macedone. Qualsiasi altra lingua è naturalmente il benvenuto nel database.
La norma ISO 639-1: 2002 è stata utilizzata per l'identificazione delle lingue.
Fonte: CEN/CENELEC
Data: Settembre 2012
Formato: Excel
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Table multilanguage machinery Sept 2012.zip CEN/CENELEC 2012 |
44 kB | 70 |
EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Tabella di scelta

EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario
Formato doc
Tabella di scelta in sequenza successiva, secondo VR e caratteristiche della modalità scelta:
1. Accesso livello terreno
2. Ascensore (2A), rampa (2B), scale a gradini (2C)
3. Scale a castello (3A), scale a pioli (3B)
EN 14122-1:2010
Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario
Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli
La norma riporta raccomandazioni sulla scelta corretta dei mezzi di accesso sicuri alle macchine indicate nella EN ISO 12100-2 quando non è possibile accedere alla macchina direttamente dal livello del terreno o da un piano.
Essa si applica a tutti i macchinari (fissi e mobili) in cui sono necessari mezzi fissi di accesso.
La norma si applica ai mezzi di accesso che fanno parte della macchina e può essere applicata ai mezzi di accesso di quella parte dell'edificio (per esempio le piattaforme di lavoro, i corridoi di passaggio, le scale) in cui è installata la macchina, a condizione che la funzione principale di tale parte dell'edificio sia di fornire i mezzi di accesso alla macchina.
La norma si applica anche ai mezzi di accesso specifici della macchina che non sono fissati permanentemente alla macchina e che possono essere rimossi o mossi su un lato per alcune operazioni della macchina.
NB. Verificare su norma ufficiale UNI/ISO
Download File CEM importabile Certifico Macchine 4
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[box-note]EN 14122-1 Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Tabella di scelta
EN 14122-2 Mezzi accesso permanenti macchinario P. 2: Piattaforme e corridoi - File CEM
Progettazione scale, scale a castello e parapetti: EN ISO 14122-3
Progettazione scale fisse accessi macchine: EN ISO 14122-4[/box-note]
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Tabella EN ISO 14122-1 - Scelta Mezzi di accesso permanenti al macchinario.doc Certifico |
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RAPEX Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania

RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 43 del 28/10/2016 N.1 A12/1378/16 Germania
Approfondimento tecnico: Colla
Il prodotto, di marca e modello sconosciuti, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
La colla contiene cloroformio (valore misurato uguale al 17,38% in peso). Il cloroformio può causare irritazione della pelle e, se inalato o ingerito, danneggiare la salute.
ALLEGATO XVII del Regolamento (CE) N. 1907/2006
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi
32. Cloroformio
Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.
1. L’immissione sul mercato, o l’uso, non sono ammessi:
- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti.
2. Senza pregiudizio per l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura:
«Unicamente per uso in impianti industriali».
A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:
a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;
b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.
EN ISO 13732-1 Temperature delle superfici di contatto calde - Dati ergonomici

EN ISO 13732-1: Documento di Approfondimento
EN ISO 13732-1:2009
Temperature delle superfici di contatto
Dati ergonomici per stabilire i valori limite di temperature per le superfici calde
Le superfici calde rappresentano un elemento di rischio frequentemente presente nelle macchine; la norma di riferimento per determinare la pericolosità delle superfici calde è la UNI EN ISO 13732-1:2009.
La norma fornisce i valori limite della temperatura al di là dei quali si possono avere ustioni quando la pelle umana è a contatto con superfici solide calde.
Descrive anche i metodi per la valutazione dei rischi di ustione quando le persone possono toccare una superficie calda avendo la pelle non protetta.
La norma fornisce, inoltre, una guida per i casi in cui è necessario specificare i valori limite di temperatura per le superfici calde; non stabilisce valori limite di temperatura delle superfici.
La norma riguarda periodi di contatto di durata minima pari a 0,5 s.
In tale norma vengono definite le soglie di ustione per varie tipologie di materiali con i quali sono realizzate le superfici calde; i valori di temperatura per i quali si ha una possibile ustione cambiano grandemente al variare dei materiali.
Soglie di temperatura (°C):
Materiale | per 1 min | per 10 min | per 8 ore |
Metallo non rivestito | 51 | 48 | 43 |
Metallo rivestito | 51 | 48 | 43 |
Ceramica, vetro, pietra | 56 | 48 | 43 |
Materie plastiche | 60 | 48 | 43 |
Legno | 60 | 48 | 43 |
Fonti norme:
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-iso-13732-1-2009.html
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:13732:-1:ed-1:v1:en
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EN ISO 13732-1.doc Temperature delle superfici di contatto calde - Dati ergonomici |
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ATEX, Machinery Directive, PED: Study possible amendments in offshore oil and gas industry
ATEX, Machinery Directive, PED: Study possible amendments in offshore oil and gas industry
Study on the impacts of possible amendments to the ATEX, the Machinery, and the Pressure Equipment Directives with respect to equipment intended for use in the offshore oil and gas industry
Following the explosion of the Deepwater Horizon drilling rig in the Gulf of Mexico in 2010, the Offshore Safety Directive 2013/30/EU (OSD) was adopted in the European Union.
This Directive applies to both fixed and mobile offshore units and is the main mechanism for ensuring that the safety and the environmental protection are fully regulated in the Union waters.
Mobile offshore units are considered as seagoing vessels and their safety is subject to rules in the International Maritime Organization (IMO) (see the Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units (2009 MODU Code)). However, according to point 6 of the preamble of the 2009 MODU Code, “the Code does not include requirements for the drilling of subsea wells or the procedures for their control”, being such drilling operations subject to control by the coastal State (although a harmonised approach at EU level does not exist at the moment).
Contrarily to fixed units (both offshore and onshore), mobile offshore units, and the equipment installed on them, are currently excluded from the EU Product Safety Directives, namely the Machinery Directive (MD), the Pressure Equipment Directive (PED) and the ATEX Directive.
This exclusion has however exceptions to be considered. For example:
- Floating units intended for production, and the machinery/equipment on-board such units are not excluded from the scope of the MD and PED since these are intended to be located on the oil field for the long term and hence considered as fixed units;
- Machinery which may be installed on both fixed and mobile offshore units is also subject to the MD (guidelines to the application of the MD);
- The exclusion under the PED similarly only applies to “equipment specifically intended for installation on-board mobile offshore units or for the propulsion thereof”. However, equipment intended for installation on both mobile and fixed offshore units falls within the scope of the PED.
The purpose of this study is to provide the Commission with the information necessary for the assessment of the economic, social, and environmental impacts of a possible extension of the scope of the EU product safety legislation (ATEX Directive 2014/34/EU, Pressure Equipment Directive 2014/68/EU and Machinery Directive 2006/42/EC) with respect to equipment intended for the use in the offshore oil and gas industry.
Whereas equipment on fixed units is in the scope of these three Directives, mobile offshore units and equipment installed on them are currently in general excluded. In addition the Pressure Equipment Directive excludes also well-control equipment. The study investigates whether there are safety issues which could be addressed by extending the scope of the Directives and what would be the impacts of such an extension.
European Commission 2016
Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145
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Study impacts amendments ATEX Machinery PED Offshore oil.pdf European Commission 2015 |
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Segnalazione di incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro
Segnalazione di incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte di operatori sanitari
Circolare Min. Salute 0055528-P del 14.10.2016
Il Ministero mette a disposizione degli operatori sanitari, sul portale istituzionale, uno strumento per la compilazione on-line del modulo di segnalazione di incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Nel complesso sistema della vigilanza sui dispositivi medici, l’operatore sanitario svolge infatti un ruolo chiave in quanto direttamente coinvolto negli eventi avversi che possono verificarsi utilizzando il dispositivo medico, in particolare l'operatore sanitario è responsabile della comunicazione al fabbricante e all'autorità competente degli incidenti occorsi.
La normativa stabilisce, infatti, che gli operatori sanitari pubblici e privati, sulla base di quanto rilevato nell’esercizio della propria attività, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della Salute, come autorità competente, qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l’uso che possano causare o che abbiano causato il decesso o il grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un operatore.
L'operatore sanitario è tenuto anche a comunicare al fabbricante o al mandatario ogni altro inconveniente che, pur non corrispondendo alle caratteristiche dell'incidente, possa richiedere l'adozione di misure correttive che garantiscono la protezione e la salute dei pazienti e degli utilizzatori.
La compilazione on line del modulo di segnalazione da un lato di aiuta il compilatore facilitando la ricerca di informazioni relative al luogo dell’evento e al dispositivo, dall’altro consente di effettuare controlli di coerenza e obbligatorietà che garantiranno dati di buona qualità e completezza.
Il Decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 "Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro" recepisce, tra gli altri aspetti significativi delle direttiva, la necessità di armonizzare a livello comunitario le norme in materia di sicurezza e protezione della salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente dei terzi nell'uso dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, per garantire un elevato livello di protezione, anche attraverso sistemi di vigilanza integrati.
Gli operatori sanitari pubblici o privati che nell'esercizio della loro attività rilevino un incidente che coinvolga un dispositivo medico-diagnostico in vitro sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, con termini e modalità stabilite dalla normativa.
La comunicazione è effettuata direttamente o tramite la struttura sanitaria in cui è avvenuto l'incidente segnalato, nel rispetto di eventuali disposizioni regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui dispositivi medici. La comunicazione deve essere inviata altresì al fabbricante o al suo mandatario, anche per il tramite del fornitore del dispositivo medico-diagnostico in vitro.
Fra i compiti dell'operatore sanitario vi è anche quello di comunicare al fabbricante o al mandatario ogni altro inconveniente che, pur non corrispondendo alle caratteristiche dell'incidente, possa richiedere l'adozione di misure correttive che garantiscono la protezione e la salute dei pazienti e degli utilizzatori.
La normativa stabilisce gli obblighi in materia di vigilanza sugli incidenti con dispositivi medico-diagnostici in vitro per il fabbricante o suo mandatario, in particolare la comunicazione immediata all’autorità competente di tutti gli incidenti di cui sono venuti a conoscenza e di tutte le azioni correttive di campo che sono state intraprese per scongiurare o ridurre i rischi di decesso o serio peggioramento dello stato di salute associati all’utilizzo di un dispositivo medico-diagnostico in vitro.
ll fabbricante ha anche la responsabilità della gestione di tutti gli altri inconvenienti che non corrispondono a veri e propri incidenti ma che potrebbero richiedere azioni correttive.
Per tali adempimenti sono previsti specifici modelli di schede:
Fabbricanti
- Scheda di rapporto iniziale di incidente o di mancato incidente
- Scheda di rapporto finale di incidente o di mancato incidente
Operatori
- Scheda di rapporto di incidente o mancato incidente
A partire da ottobre 2016 è stata messa a disposizione degli operatori sanitari una funzionalità di compilazione on-line del modulo per la segnalazione di incidenti: Rapporto di incidente da parte di operatori sanitari al Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/DispoVigilancePortaleRapportoOperatoreWeb/
EN 13000 Gru Mobili Check list - Non Conformità di marchi, documenti, caratteristiche

Check list EN 13000 Gru Mobili
Check list Non Conformità di marchi, documenti, caratteristiche
Una breve guida per l'identificazione di Gru mobili non conformi
Marcatura delle macchine, documenti, caratteristiche
Le gru mobili immesse sul mercato UE per la prima volta devono essere conformi alla legislazione UE in materia e devono soddisfare i requisiti di sicurezza e ambientali.
Le macchine che non soddisfano questi requisiti non sono conformi e non possono essere immessi sul mercato UE.
La linea guida ha lo scopo di aiutare a distinguere facilmente tra gru mobili conformi e non conformi.
Essa descrive solo i criteri essenziali che possono essere controllati anche senza una conoscenza approfondita e informazioni tecniche.
La linea guida non intende essere esauriente, ma è stata realizzata per agire come uno strumento di "early warning".
Tuttavia, se uno o più elementi sono fuori linea con i criteri, allora è probabile che si dispone di macchine non conformi.
Gli incidenti con macchine non conformi è più probabile che accadano con quelle macchine che non rispettano gli standard ambientali richiesti dall'UE.
Il gruppo di lavoro di FEM sulle gru mobili, è un organismo riconosciuto che rappresenta e promuove i produttori di gru mobile europei e delle industrie interessate, e chiede a tutte le autorità competenti e le parti interessate di lavorare insieme per eliminare non conformi gru mobili nell'UE.
FEM
Fédération Européenne de la Manutention
Product Group Cranes and Lifting Equipment
Apparecchi di sollevamento - Gru mobili
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13000:2010+A1 (edizione maggio 2014).
La norma, di tipo C, si applica alla progettazione, costruzione e installazione dei dispositivi di sicurezza, alle informazioni per l'uso, alla
manutenzione e alle prove delle gru mobili definite dalla UNI ISO 4306-2 ad eccezione delle gru caricatrici in conformità alla UNI EN 12999. Il presente documento non si applica alle gru mobili costruite prima della pubblicazione della presente norma.
Comprende inoltre l'aggiornamento A1 che riporta le principali modifiche seguenti:
- Chiarimento sullo scopo della EN 13000.
- Introduzione del riferimento alla EN 13849 in sostituzione della EN 954.
- Monitoraggio degli stabilizzatori.
- Carichi del vento e condizioni di carico e di fuori servizio.
- Controllo dell'efficienza della EN 13000:2010 (RCL) punto 4.2.6.3.3 - ISO 7752 (il lay-out dei controlli per le gru cingolate è un obiettivo della presente versione).[/panel]
[box-note]La classificazione delle gru prevista dalla norma ISO 4306-1:2007
Focus Istruzioni d'uso e Marcature Gru caricatrici EN 12999
Testo Requisiti EN 12999:2011 Gru caricatrici autoveicoli
EN 12999:2011 Gru caricatrici autoveicoli - File CEM[/box-note]
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Check list EN ISO 13000 FEM.pdf FEM |
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Guideline Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms
Guideline Major Inspections of Mobile Elevating Work Platforms
This document outlines a major inspection scheme to validate structural integrity and functionality of critical components of a mobile elevating work platform (MEWP).
Such a scheme may be undertaken to determine if a machine is within safe design and use criteria beyond the manufacturer’s design life. Design life is defined as the duration determined by the manufacturer for which a structure or a structural component may be used for its intended purpose with recommended maintenance.
MEWPs are designed and constructed to set criteria as defined by national and international standards dependent on which country/continent they are intended to be first put into service. As the benefits and efficiencies of using MEWPs are recognised by more industries and countries throughout the world, the number of machines in service is continually increasing. The growing demand for second-hand machines and the retention of machines in some rental fleets has led to the use of MEWPs beyond the original design life.
It is recognised that there are machines in general use which:
i) Have been in service for 10 years or more, yet may not have reached their design life with regard to design cycling i.e. usage
ii) Have reached their design life prior to 10 years because of excessive cycling and/or severe operating environment
Countries including Australia, Canada and Finland have formally documented a requirement for a “major inspection” in specific circumstances including where a MEWP is to be used beyond its original design life.
FEM/IPAF 2014
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Guideline Major Inspections Mobile Elevating Work Platforms.pdf FEM/IPF 2014 |
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Elenchi dei fabbricanti di dispositivi medici su misura
Elenchi dei fabbricanti di dispositivi medici su misura
L'elenco è suddiviso per tipologia di fabbricante e mandatario di dispositivi medici su misura e aggiornato ogni quindici giorni circa. L’iscrizione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Il fabbricante o il mandatario deve aver cura di verificare l’avvenuta iscrizione consultando i link sottostanti. La lettera (F) riportata indica la qualifica di fabbricante, la lettera (M) la qualifica di mandatario.
L’Ufficio effettua periodici controlli sullo stato di aggiornamento degli elenchi. Qualora, da verifiche effettuate a campione sul registro delle imprese, l’attività risulti cessata, si procederà cancellando la posizione del fabbricante:
- OTTICO (pdf)
- OFTALMICO - PROTESI OCULARI (pdf)
- OFTALMICO - LENTI A CONTATTO (pdf)
- PODOLOGICO (pdf )
- ORTOPEDICO (pdf)
- ALTRO (pdf)
In particolare, nel mese di luglio 2015, per gli elenchi ODONTOTECNICO è stato effettuato il controllo di tutti i dati con il registro delle imprese. A partire dalla pubblicazione del 4 agosto, sono stati cancellati dall’elenco pubblicato i fabbricanti le cui attività sono risultate cessate.
Per eventuali errori rilevati è possibile inviare segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Le segnalazioni dovranno riportare come oggetto della e-mail: "Oggetto: segnalazione errore elenco ODONTOTECNICI"
http://www.salute.gov.it/portale/p5_1_1.jsp?lingua=italiano&id=192
Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine: EN 12198-1
Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine
ID 2270 | Rev. 1.0 del 05.09.2021 / Documento completo allegato
La norma EN 12198-1 armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE, se applicata, è Presunzione di Conformità per RESS "1.5.10 Radiazioni", nonché per aspetti di Sicurezza sul lavoro inerenti la Prevenzione e Protezione da Radiazioni emesse da macchine.
I macchinari alimentati da corrente elettrica oppure contenenti sorgenti di radiazioni possono emettere radiazioni o generare campi elettrici e/o magnetici.
I campi e le emissioni di radiazioni variano in frequenza e in grandezza.
La Direttiva europea "Macchine" richiede certe precauzioni al fine di evitare o di ridurre i rischi causati dalla emissione di radiazioni da una macchina. Una macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose (EN ISO 12100).
Secondo quanto riportato al punto 1.5.10 dell’Allegato I della direttiva macchine 2006/42/CE la progettazione e costruzione di tali macchinari deve essere tale da limitare qualsiasi emissione di radiazioni a quanto necessario al loro funzionamento e tale che i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o comunque non pericolosi.
[box-note]Allegato I direttiva macchine 2006/42/CE
[…]
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.[/box-note]
[alert]UNI EN 12198-1:2009
Sicurezza del macchinario - Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Parte 1: Principi generali
Recepisce: EN 12198-1:2000+A1:2008
Data entrata in vigore: 15 gennaio 2009
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12198-1:2000+A1 (edizione settembre 2008). La norma riguarda l'emissione dai macchinari di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante.
Essa fornisce consigli sulla costruzione di macchinari sicuri, nel caso in cui manchino norme pertinenti di tipo C.
Fornisce inoltre consigli su come identificare i campi o le emissioni di radiazioni, su come determinare la loro significatività e intensità, su come valutare i rischi possibili e su quali mezzi possono essere utilizzati per evitare o per ridurre le emissioni di radiazioni.
Le sorgenti di radiazioni fissate a una macchina che sono utilizzate unicamente per l'illuminazione sono escluse dallo scopo e campo di applicazione della norma.[/alert]
Per valutare il rischio di lesione causato da campi e da emissioni di radiazioni da una macchina, è necessario conoscere il tipo di radiazione emessa, il livello della emissione e l'intensità di detta emissione rispetto a possibili effetti nocivi sulla salute.
La norma EN 12198-1:2000+A1:2008 fornisce consigli ai fabbricanti e ai redattori di norme di tipo C su come identificare le emissioni di radiazioni da macchinari, su come decidere riguardo alla loro grandezza e significatività, su come valutare i rischi e su quali mezzi potrebbero essere utilizzati per evitare o per ridurre le emissioni di radiazioni dalle macchine.
La norma EN 12198-1:2000+A1:2008 riflette i principi generali per l'identificazione e la valutazione di radiazioni emesse da macchinari.
I dettagli della misurazione dell'emissione di radiazioni sono forniti nella parte 2 della presente norma. La parte 3 della presente norma contiene dettagli sulle misure di protezione atte a evitare o a ridurre l'esposizione a radiazioni di persone attraverso la riduzione delle emissioni e l'obbligo di fornire informazioni.
Le radiazioni emesse dai macchinari possono essere previste dal processo di lavorazione oppure possono verificarsi in modo involontario. Il punto 7 della presente norma stabilisce che il fabbricante deve assegnare alla macchina una categoria di progetto di emissione di radiazioni. Per le emissioni di radiazioni indesiderate, il livello di emissione dovrebbe essere ridotto a valori corrispondenti alla categoria 0.
L'emissione funzionale di radiazioni deve essere limitata al grado necessario per il funzionamento della macchina.
I livelli rimanenti di emissione devono essere valutati e deve essere determinata una categoria di emissione. Se necessario, devono essere applicate misure di protezione.
La norma EN 12198-1:2000+A1:2008 è di tipo B1 e fa parte di una serie di norme relative alla sicurezza del macchinario.
Il fabbricante ha la possibilità di riferirsi alla norma UNI EN 12198-1 del 2009, di riferimento per la valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario, e che riguarda l’emissione di tutti i tipi di radiazione elettromagnetica non ionizzante (sia i campi elettromagnetici che le radiazioni ottiche). La norma fornisce consigli sulla costruzione di macchinari sicuri nel caso in cui manchino norme specifiche di prodotto (norme di tipo C) che contemplino la valutazione dei CEM. In funzione del livello di emissione di radiazioni (valori riportati in appendice B della UNI EN 12198:2009), la norma richiede che il fabbricante assegni alla macchina una categoria di emissione di radiazioni. Sono considerate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, addestramento.
Le radiazioni emesse dai macchinari possono essere previste dal processo di lavorazione (emissioni funzionali) oppure possono verificarsi in modo involontario (emissioni indesiderate).
Per le emissioni di radiazioni indesiderate, il livello di emissione dovrebbe essere ridotto a valori corrispondenti alla categoria 0, mentre l’emissione funzionale di radiazioni deve essere limitata al grado necessario per il funzionamento della macchina, corrispondente alla categoria 1 o 2.
Il fabbricante deve dichiarare nelle istruzioni per l’uso quali siano gli impieghi previsti della macchina, la categoria di emissione di radiazioni e le procedure di funzionamento. Il fabbricante deve specificare, se necessario, il livello di competenza da raggiungere mediante addestramento ai fini dell’utilizzo del macchinario.
Nei casi in cui particolari condizioni operative possano ridurre le emissioni, il fabbricante deve fornirne dettagli appropriati nelle istruzioni.
Se la categoria di emissione di radiazioni è 1 o 2, il fabbricante deve dichiarare come informazione supplementare il tipo e il livello di radiazioni che possono essere emesse dalla macchina.
Classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda
Ai fini della presente norma, la classificazione delle radiazioni in base alla frequenza e alla lunghezza d'onda o energia è fornita nel prospetto seguente:
Principi
Nota
Gli intervalli sopra specificati relativi alla frequenza e alla lunghezza d'onda delle radiazioni possono essere diversi in altri documenti riguardanti le radiazioni.
Caratteristiche delle emissioni di radiazioni
Le emissioni di radiazioni possono inoltre essere caratterizzate dalla loro intensità, durata, frequenza, distribuzione spaziale e spettrale, per esempio:
- onda continua;
- modulata, a impulsi;
- a banda larga (copre varie frequenze);
- con spettro continuo o discreto (spettro a righe);
- caratteristiche geometriche;
- coerente, non coerente;
- polarizzazione.
Procedura generale
Il fabbricante di una macchina deve eseguire una valutazione del rischio in conformità alla EN 1050. Tale valutazione comprende la determinazione dei limiti del macchinario, una identificazione di tutti i pericoli, una stima del rischio e una valutazione del rischio. Dopo la valutazione del rischio, se necessarie devono essere applicate misure per la riduzione dei rischi inaccettabili. Poi, può rivelarsi necessaria una ripetizione della valutazione del rischio, o solo di alcune parti di essa.
Per i rischi correlati alla emissione di radiazioni da una macchina, la procedura di valutazione del rischio e di riduzione del rischio che deve essere eseguita dal fabbricante consiste in:
[alert]- una valutazione dei rischi dovuti alla emissione di tutti i tipi di radiazioni
- applicazione di misure appropriate per l'eliminazione o la riduzione delle emissioni di radiazioni al fine di soddisfare i requisiti sulle emissioni
- verifica della conformità ai requisiti della presente norma. Può essere ragionevole integrare la fase di "verifica" nella procedura di "valutazione del rischio".[/alert]
Quando si specificano norme di tipo C per macchine particolari o per un gruppo di macchine, devono essere inclusi i dettagli di questa procedura.
Valutazione del rischio
Il fabbricante della macchina deve identificare le emissioni di radiazioni e valutare i rischi generati da tali emissioni. Questa valutazione deve includere ogni esposizione personale prevedibile causata da qualunque emissione dalla macchina in qualsiasi fase della sua vita.
Le emissioni di radiazioni possono derivare da:
a) l'intera macchina o sue parti;
b) materiale lavorato nella macchina;
c) interazione fra la macchina e il materiale sottoposto a lavorazione.
Nota 1 Dettagli della metodologia di valutazione del rischio sono forniti nella EN 292-1 e nella EN 1050.
Nota 2 Il livello di rischio dipende dalle proprietà della radiazione, dalla probabilità che si verifichi un'esposizione personale e dal grado di esposizione. Gli effetti sulla salute da esposizione alle radiazioni dipendono sia dal tipo di radiazioni, sia dall'intensità e dalla durata di detta esposizione. Questi effetti possono presentarsi a breve o a lungo termine e possono essere reversibili o irreversibili.
Procedura per la valutazione del rischio
La procedura per la valutazione del rischio dovuto all'emissione di radiazioni da un macchinario è composta dai passi seguenti:
- Identificazione delle emissioni di radiazioni (sorgenti, tipo di radiazioni, livello approssimativo di emissione ecc.).
Le emissioni trascurabili possono essere ignorate nei passi seguenti della procedura di valutazione del rischio e nei passi descritti nei punti 7, 8, 9 e 10. In assenza delle norme pertinenti di tipo C, il fabbricante deve determinare se le emissioni di radiazioni sono trascurabili o meno basandosi sull'esperienza, sui calcoli e sulle misurazioni di tecnici esperti. Le loro conclusioni devono essere documentate in una scheda di dati tecnici.
- La misurazione o la previsione dettagliata dei livelli di emissione deve essere effettuata in tutti i punti in cui le persone possono essere esposte durante il normale utilizzo.
- Identificazione delle emissioni più elevate di ogni tipo di radiazione durante tutte le fasi d'uso della macchina (vedere appendice A). Deve inoltre essere considerato il prevedibile uso scorretto durante queste fasi (vedere punto 3.12 della EN 292-1:1991)
Figura 1 - Procedura per la valutazione del rischio
Procedura
- Assegnazione di una categoria di emissione di radiazioni per le fasi di funzionamento, messa a punto e pulizia relative all'utilizzo della macchina. L'assegnazione deve essere effettuata sulla base di una misurazione che includa opportunamente l'incertezza e/o la previsione della emissione di radiazioni per tutti i punti pertinenti.
- Controllo che i livelli di emissione sulla superficie accessibile della macchina durante l'utilizzo della macchina stessa siano così bassi da non superare i limiti di emissione della categoria 0.
Figura 2 - Procedura
Misure di protezione per l'eliminazione o la riduzione dei rischi dovuti all'emissione di radiazioni
I requisiti seguenti devono essere soddisfatti congiuntamente.
- Nell'area di lavorazione, l'emissione di radiazioni funzionale deve essere stabilita al livello più basso sufficiente per il funzionamento corretto della macchina durante le diverse fasi del suo utilizzo;
- nelle altre aree, l'emissione di radiazioni indesiderata deve essere eliminata o ridotta ad una proporzione tale che gli effetti a carico delle persone esposte siano nulli oppure limitati a proporzioni non pericolose.
Riguardo a questi requisiti, il fabbricante deve adottare le misure di protezione appropriate.
Se non sono sufficienti e in funzione della categoria di emissione di radiazioni assegnata alla macchina, può rivelarsi necessario che l'utilizzatore della macchina adotti misure di protezione supplementari. Il fabbricante deve fornire le informazioni necessarie agli utilizzatori della macchina.
Classificazione radiazioni
Categoria 0
Non sono necessarie misure speciali di protezione.
Categoria 1
Il fabbricante deve specificare, nelle informazioni per l'utilizzo, le misure di protezione appropriate che devono essere prese, considerando le caratteristiche tecniche della macchina e le informazioni sui livelli di emissione di radiazioni rimanenti in diverse aree attorno alla macchina.
Categoria 2
Le misure di protezione sono necessarie. L'individuazione di quali misure di protezione siano necessarie dipende dal livello di emissione, da come è impiegata la macchina e da altri fattori. Devono essere fornite informazioni sui pericoli, sui rischi e sugli effetti secondari.
L'addestramento può essere necessario.
Quando una norma di tipo C per tipi o gruppi particolari di macchine è in fase di elaborazione, essa deve includere le misure di protezione necessarie.
Nota
Indipendentemente dalla categoria della macchina, per alcuni individui, per esempio persone iper-fotosensibili o coloro che portano apparecchi elettrici o ferromagnetici impiantati, può rivelarsi necessario adottare misure di protezione supplementari.
Marcature
Le macchine rientranti nelle categorie 1 e 2 devono essere marcate.
La marcatura consiste in:
- un segnale di sicurezza che rappresenta il tipo di emissione di radiazione (campo magnetico, elettromagnetico, radiazione ottica).
- Il numero di categoria (categoria 1 o categoria 2).
- Il numero della presente norma: EN 12198.
Le figure 1, 2 e 3 mostrano esempi di marcatura.
EN 12198-1
Valutazione e riduzione dei rischi generati dalle radiazioni emesse dal macchinario - Principi generali
Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | 05.09.2021 | Aggiornamenti grafici | Certifico Srl |
0.0 | 2016 | --- | Certifico Srl |
Collegati
[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE
Guida direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2019 EN[/box-note]
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Radiazioni non ionizzanti emesse da macchine EN 12198-1 Rev. 1.0 2021.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2021 |
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Emissioni radiazioni non ionizzanti macchine EN 11218.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2016 |
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Harmonisation framework mobile machinery
Harmonisation framework mobile machinery
Study on the EU harmonisation of the requirements for the road circulation of mobile machinery
Mobile machinery is indispensable for the proper functioning of the agricultural, construction, municipal equipment, lifting/handling, gardening and forestry sectors. Various initiatives at an EU level have been undertaken to harmonise the requirements of the sector. These include (non-exhaustive list):
- the Non-Road Mobile Machinery (NRMM) Directive 97/68/EC;
- the Outdoor Noise Equipment Directive 2000/14/EC;
- the revised Machinery Directive 2006/42/EC;
- the Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles.
As a consequence of these EU efforts and initiatives, at least parts of the sector and its products have harmonised requirements today. However, disparate technical requirements, including third-party certification, remain at national level and create an additional burden on the industry. The lack of harmonisation entails additional costs for various actors along the value chain.
These costs primarily impact manufacturers (small and medium-sized as well as larger companies), where non-harmonisation causes difficulties in innovation, longer periods for the development of marketable products and necessary variants which comply with quite different provisions of Member States and delays in the introduction of new products within the EU, because of multiple third-party testing and certification.8 However, these costs may also have a bearing on the proper functioning of the agricultural, construction, municipal equipment, lifting/handling, gardening and forestry sectors for which this machinery is produced.
Since the publication of the Ifo (2001) study, which already assessed the costs of non-harmonisation, the number of Member States has almost doubled (from 15 to 28 Member States) and EU regulation and national regulations have evolved.
In several Member States, national regulations have been tightened since and the divergence between Member States appears to have grown over time. In essence, the issue at stake remains the same - non-harmonisation causes costs. However, the scale of the problem appears to have increased since and it risks to further increase in the future. Therefore, a new and updated assessment of the state-of-play with respect to non-harmonised requirements and their impacts is considered timely and necessary by the EC. In this context, the present study supports an Impact Assessment through outlining
Ecorys Brussels N.V.
2016
Regolamento (UE) 2016/1628 NRMM
Direttiva Emissioni da Macchine Mobili non Stradali (NRMMD)
Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
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Harmonisation framework mobile machinery.pdf Ecorys 2016 |
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Modello Valutazione rischi Direttiva macchine su norma di tipo C

Modello Valutazione rischi Direttiva macchine su norma di tipo C
Linea di estrusione
EN 1114-3 Estrusori e linee di estrusione. Requisiti di sicurezza per traini
Modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi
La Direttiva Macchine prevede che il costruttore, effettui una Valutazione dei Rischi sui Requisti Essenziali di Sicurezza e Salute "RESS" dell'Allegato I, considerando che è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' di rispondenza ai RESS dell'Allegato I, l’'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate - NTA (Norme Tecniche pubblicate sulla GUCE, comunque facoltative, ma che la prassi giuridica ne avvalora l'applicazione), il primo passo da effettuare per il processo di marcatura CE è l'individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate, in sequenza, tipo C (verticali), tipo B (comuni a gruppi), tipo A (orizzontali), ed effettuare sulle stesse, in relazione ad ogni RESS dell'Allegato I della Direttiva, l'Analisi dei Rischi.
Come si effettua la Valutazione dei Rischi
Per effettuare una corretta procedura di Valutazione dei Rischi è applicabile la Norma Tecnica Armonizzata (NTA) UNI EN ISO 12100 - Valutazione dei Rischi.
E' sempre da valutare che:
- LA MACCHINA RIENTRA COMPLETAMENTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NTA DI TIPO B/C.
- I REQUISITI DELLE NORME TECNICHE (ANCHE DI TIPO "C"), DEVONO "COPRIRE" TUTTI I RESS.
Quindi i passi da seguire, sono:
1) Individuazione delle Norme Tecniche Armonizzate tipo A, B, C.
2) Se esistente una norma tipo C (verticale), "sostanzialmente", da considerare eventuali Norme citate e correlate nella stessa, la Valutazione dei Rischi effettuata sui Requisiti della stessa è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' al rispetto dei RESS.
3) Se non esiste una norma di tipo C, occorre prendere in esame norme di tipo B e di tipo A, la "combinazione"(*) dei requisiti di tali Norme, considerate eventuali Norme citate e correlate nelle stesse, e la Valutazione dei Rischi effettuata considerando tale "combinazione" è PRESUNZIONE DI CONFORMITA' al rispetto dei RESS.
(*) Approfondimenti necessari, non riportati nella presente informativa.
4) Nel caso in cui non esistano o non è possibile applicare Norme Tecniche Armonizzate A, B, C (o il costruttore non voglia applicare tali Norme, ricordiamo che è il carattere facoltativo di applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate), il costruttore potrà adottare sue soluzioni tecniche, tali comunque da poter/dover dimostrare il rispetto dei RESS. (Porre molta attenzione).
CEM4
Valutazione dei rischi su norme tecniche
Collegati
[box-note]CEM4 | Rel. 4.8.3 "New Standard Risk Assessment EN ISO 12100 / Report"
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Valutazione dei Rischi EN 1114-3.pdf Norma armonizzata EN 1114-3 |
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UE: Consultazione pubblica Direttiva macchine
Public consultation for the evaluation of Directive 2006/42/EC
Deadline: 16.12.2016
The consultation consists of an online questionnaire available in 6 official languages of the European Union: German, English, Spanish, French, Italian and Polish. It runs during 12 weeks, from 22 September until 16 December 2016.
This open consultation concerns the evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC.
The Machinery Directive aims to facilitate the functioning of the internal market for machinery while ensuring a high level of health and safety protection for machinery users (workers, consumers and other exposed persons) as well as environment protection for machinery used in pesticide applications. It defines mandatory essential health and safety requirements for machinery placed on the market or put into service within the EU (expressed by means of CE marking), and sets out requirements for associated conformity assessment, monitoring and enforcement procedures.
Examples of products covered by the Machinery Directive include small hand held power tools, gardening machinery, construction machinery, industrial robots, etc.
The provisions of this Directive have been incorporated into national laws. This consultation asks for your experience of the Directive as applied directly, and also as implemented through national laws. For simplicity however, we will refer to both as Machinery Directive in the questionnaire.
For further information, please contact the Machinery functional e-mail box: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MachineryDirectiveEvaluation
UE: Consultazione pubblica Direttiva ascensori
Public consultation for the Evaluation of the Lifts Directive
Deadline: 16/12/2016
Introduction
Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts aims at ensuring the free movement of lifts and safety components for lifts within the internal market and a high level of protection of the health and safety for users and maintenance personnel of lifts. It applies to:
- Lifts intended for the transport of persons only;
- Lifts intended for the transport of persons and goods;
- Lifts intended for the transport of goods only, if the carrier is accessible to persons and if the controls of the lift are inside the carrier or can be reached from within the car.
It shall also apply to the safety components for use in such lifts listed in Annex IV.
More in particular, Directive 95/16/EC applies to new lifts, when they are first placed on the market and put into service. The provisions of the Directive are therefore not applicable to existing lifts, that is to say, lifts placed on the market and put into service before Directive 95/16/EC came into force (at the earliest, after the 1st July 1997 and at the latest, after the 1st July 1999).
New lifts, subject to the provisions of Directive 95/16/EC, include:
- Lifts installed in new buildings;
- Lifts installed in existing buildings;
- Lifts installed in existing wells in replacement of existing lifts, including when the existing guide rails and their fixings or the fixings alone are retained.
In line with the “New Approach to Technical Harmonization and Standards”, the design and manufacturing of lifts and safety components for lifts and the installation of lifts are subject to essential health and safety requirements which are applicable to any lifts and safety components for lifts placed on the EU internal market. The essential health and safety requirements define the objectives to be attained in terms of lift safety. In general, the installer or manufacturer remains free to choose the means to attain those objectives, though conformity with the applicable essential health and safety requirements is mandatory.
In 2014, the Directive was aligned to the New Legislative Framework, which clarified the obligations of economic operators and the operating rules of notified bodies and improved consistency with respect to conformity assessment. The new Lifts Directive 2014/33/EU was published on the OJEU on 29 March 2014 and is applicable since 20 April 2016.
This recast only aligned Directive 95/16/EC to the New Legislative Framework, thus not entailing its full revision.
This Public Consultation is launched in the framework of the Evaluation of Directive 95/16/EC.
[1] It is open to everyone and aims at gathering data on the evaluation criteria, in particular the relevance, effectiveness and added value of the Directive; on newly developed technologies and their impact on the lift industry and safety; on the current state of the art of the accessibility to lifts granted to people with disabilities (either permanent or temporary); on the clarity and exhaustiveness of the definitions and rules provided in the Directive.
Language: The questionnaire has been drafted in 6 EU languages.
Implementation: The minimum period for public consultations is 12 weeks.
Moreover, in line with the Regulatory Fitness and Performance programme of the European Commission (REFIT) and on behalf of DG GROW, an evaluation of the 1995 Lifts Directive is currently ongoing. To this purpose, four targeted surveys have also been developed, addressed specifically to:
- All Member State Authorities responsible for the Directive’s implementation;
- All Market Surveillance Authorities;
- All Notified Bodies;
- As many economic operators as possible (including SMEs), and their industry associations.
These targeted surveys are more detailed and specific than the Public Consultation, thus requiring an in-depth knowledge of the Lifts Directive. These surveys aim at gathering data on the implementation of the Directive, on the market and accidents related to lifts, on market surveillance activities, on costs and benefits entailed by the Directive.
If you belong to one of the above categories and would like to take part in the relevant targeted survey, please write to the following address:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Please consider that you may contribute to these targeted surveys until 15th September 2016, while the Public Consultation will remain open until the end of November.
[1] The alignment to the NLF addressed the horizontal elements of New Approach, but did not include a revision of the sector specific aspects of Directive 95/16/EC. Article 46 of Directive 2014/33/EU requires the Commission to submit a report to the Council and the European Parliament regarding the implementation and functioning of the Directive before 19 April 2018. Taking into consideration the scientific and technological progress, there is a need to evaluate its relevance in relation with the scope and the health and safety requirements of Directive 95/16/EC.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/The_Evaluation_of_the_Lifts_Directive
Decreto 15 giugno 2016
Decreto 15 giugno 2016
Nuovi limiti a sostanze pericolose nei giocattoli
Modifiche all’allegato II, appendice C, del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione delle direttive 2015/2115/UE, 2015/2116/UE e 2015/2117/UE della Commissione
del 23 novembre 2015, per quanto riguarda la formammide, il benzisotiazolinone e, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1, il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone.
Modifiche all’allegato A appendice C, del Decreto Legislativo n. 54 del 2011 (Attuazione Direttiva giocattoli 2009/48/CE) e relativa entrata in vigore.
1. Nell’allegato II, appendice C, del decreto legislativo n. 54 del 2011 sono aggiunte le seguenti voci, con applicazione a decorrere dal 24 maggio 2017:
Sostanza | Numero CAS | Valore limite |
«Formammide | 75-12-7 | 20 μg/m 3 (limite di emissione) dopo un massimo di 28 giorni dall’inizio della prova di emissione dei materiali per giocattoli in schiuma contenenti oltre 200 mg/kg (soglia limite per quanto concerne il contenuto)» |
«1,2-benzisotiazol-3(2H)-one | 2634-33-5 | 5 mg/kg (tenore limite) in materiali a base acquosa per giocattoli, conformemente ai metodi di cui alle norme EN 71-10:2005 e EN 71-11:2005». |
Sostanza | Numero CAS | Valore limite |
«Massa di reazione di: 5-cloro-2- metil-4- isotiazolin-3-one (n. CE 247-500-7) e 2-metil- 2H-isotiazol-3-one (n. CE 220-239-6) (3: 1) |
55965-84-9 | 1 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli |
5-cloro-2-metil-isotiazolin- 3 (2H)-one |
26172-55-4 | 0,75 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli |
2-metilisotiazolin-3(2H)- one |
2682-20-4 | 0,25 mg/kg (tenore limite) nei materiali a base acquosa per giocattoli». |
Direttiva 2009/48/CE giocattoli
Decreto Legislativo n. 54 del 11 aprile 2011
RAPEX Report 40 del 07/10/2016 N.1 A12/1234/16 Spagna
RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products
Report 40 del 07/10/2016 N.1 A12/1234/16 Spagna
Approfondimento tecnico: Detergente gel
Il prodotto, di marca MISTER POMEZ, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detergenti.
Il prodotto è corrosivo. Sulla confezione non sono riportate le dovute avvertenze di sicurezza, il nome delle sostanze pericolose contenute e le indicazioni sul come comportarsi in caso di contatto con la pelle o ingestione.
Il Regolamento (CE) n. 648/2004 stabilisce che:
Articolo 11
Etichettatura
1. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano quelle relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi di cui alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE.
2. Le seguenti informazioni devono figurare a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulla confezione con cui i detergenti sono venduti al consumatore:
a) la denominazione e il marchio commerciale del prodotto;
b) il nome o la denominazione commerciale o il marchio depositato e l'indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
c) l'indirizzo e l'indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica di cui all'articolo 9, paragrafo 3..
Le stesse indicazioni devono figurare su tutti i documenti di accompagnamento dei detergenti trasportati alla rinfusa.
3. Sull'imballaggio dei detergenti è riportata l'indicazione del contenuto in conformità delle specifiche di cui all'allegato VII.A. Esso riporta altresì istruzioni per l'uso e precauzioni particolari, ove necessario.
4. Inoltre l'imballaggio dei detergenti messi in vendita al pubblico e destinati ad essere utilizzati come detergenti per bucato riporta le informazioni di cui all'allegato VII.B.
5. Quando uno Stato membro richieda sul proprio territorio l'etichettatura nella lingua o nelle lingue nazionali, il fabbricante e il distributore si conformano a tale requisito per le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicate le norme nazionali vigenti secondo cui rappresentazioni grafiche di frutta che possono indurre in errore l'utilizzatore circa l'uso di prodotti liquidi, non devono figurare sull'imballaggio nel quale i detergenti sono posti in vendita al consumatore.
Per quanto riguarda le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, il Regolamento (CE) n. 648/2004 fa riferimento alla direttiva 67/548/CEE e alla direttiva 1999/45/CE, ad oggi, abrogate dal Regolamento (CE) N. 1272/2008.
Il Regolamento (CE) N. 1272/2008 stabilisce che:
TITOLO III
COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA
CAPO I
Contenuto dell'etichetta
Articolo 17
Disposizioni generali
1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:
a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.
2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.
Cavi elettrici: obbligo marcatura CE Regolamento CPR dal 1° Luglio 2017
Cavi elettrici: marcatura CE in accordo con il Regolamento CPR (UE) 305/2011 dal 1° Luglio 2017
Con la pubblicazione della norma EN 50575, nell'elenco delle norme armonizzate per il Regolamento CPR 305/2011, Com. 2016/C 209/03, anche i cavi elettrici, soggetti già a marcatura CE per la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, dovranno essere marcati CE anche ai sensi del Regolamento CPR.
La Commissione Europea, all’interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni (7 requisiti*), ha deciso di considerare per i cavi la Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in caso di incendio.
Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è in vigore per tutti gli Stati dell’UE dal 1° Luglio 2013, nella Comunicazione della Commissione 2016/C 209/03 del 10 Giugno 2016, le tempistiche sono:
Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata: 10.6.2016
Data di scadenza del periodo di coesistenza: 1.7.2017
Dal 10 Giugno 2016, gli Organismi di certificazione potranno essere notificati (diventando Organismi Notificati) e successivamente potranno rilasciare i certificati di Costanza delle Prestazione o effettuare i test di laboratorio per consentire l’apposizione della marcatura CE e l’emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP).
Fino al 1° Luglio 2017, sussisterà un periodo di coesistenza, durante il quale produttori e importatori potranno immettere sul mercato indifferentemente cavi che rispettano o meno il Regolamento CPR.
Dopo questo periodo (1 anno) la marcatura CE e la Dichiarazione di Performance saranno obbligatorie per tutti i cavi per costruzione immessi sul mercato, anche nel caso non esistano ancora le prescrizioni in merito al loro utilizzo da parte delle autorità italiane.
Dopo il 1° Luglio 2017: I cavi non marcati CE potranno comunque essere utilizzati:
- in applicazioni differenti da edifici ed opere di ingegneria civile;
- al di fuori dell’Unione Europea (export).
EN 50575:2014
Cavi di energia, comando e comunicazioni
Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
In allegato all'articolo la Guida AICE sulla marcatura CE dei cavi:
I CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11: Raccomandazioni dell’Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici
Anche il rilascio di sostanze nocive è tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante al momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo non rilasciano sostanze nocive.
I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco:
- Aca,
- B1ca,
- B2ca,
- Cca,
- Dca,
- Eca,
- Fca
identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti.
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma. Oltre a questa classificazione principale, le autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:
a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3
s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3
d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2.
Rimangono esclusi al momento dalla classificazione di comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in quanto le norme per questa gamma di prodotti sono ancora in fase di elaborazione.
È compito degli Stati Membri definire la classe di reazione al fuoco relativa all’ambiente di installazione.
..segue
* I 7 requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata sono relativi a:
1) resistenza meccanica e stabilità
2) sicurezza in caso di incendio
3) igiene, salute e ambiente
4) sicurezza e accessibilità nell’uso
5) protezione contro il rumore
6) risparmio energetico e ritenzione del calore
7) uso sostenibile delle risorse naturali
AICE Settembre 2016
Collegati
Vedi il Focus: Cavi elettrici Marcatura CE
Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR
Tutte le comunicazioni norme armonizzate Regolamento (UE) CPR 305/2011
CEI 64-8 Variante V4: Allineamento CPR