Slide background
Slide background




RAPEX Report 10 del 10/03/2017 N.10 A12/0287/17 Germania

ID 3731 | | Visite: 4285 | RAPEX 2017Permalink: https://www.certifico.com/id/3731


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 10 del 10/03/2017 N.10 A12/0287/17 Germania

Approfondimento tecnico: Sveglia


Il Prodotto, di marca sconosciuta, proveniente dalla Cina, è stato sottoposto a delle procedure per la salvaguardia dei consumatori stabilite dallo Stato Membro notificante perché non conforme con la Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La sveglia ha un interruttore ad inclinazione contenente circa 10 µl di mercurio. L’utilizzatore può così essere esposto al mercurio in caso di danneggiamento del prodotto. Il mercurio è una delle tossine ambientali più pericolose per l’ambiente ed, attraverso l’ambiente, anche per l’uomo.

Direttiva 2011/65/UE
Articolo 4
Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II.

2. Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’allegato II. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all’articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, le modalità dettagliate per garantire la conformità ai predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti superficiali.

3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016 e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017.

4. Il paragrafo 1 non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità di:

a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006;
b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016;
d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014;
e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017;
f) AEE che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione medesima, relativamente all’esenzione specifica in questione.

5. Il paragrafo 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2006 e utilizzati in apparecchiature immesse sul mercato anteriormente al 1 luglio 2016, purché il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti riutilizzate sia comunicata al consumatore.

6. Il paragrafo 1 non si applica alle applicazioni elencate negli allegati III e IV.

ALLEGATO II
Sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

- Piombo (0,1 %)
- Mercurio (0,1 %)
- Cadmio (0,01 %)
- Cromo esavalente (0,1 %)
- Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)
- Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)
- Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)
- Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission  

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RAPEX Report 10 del 10_03_2017 N. 10 A12_0287_17 Germania.pdf
Sveglia
368 kB 6

Tags: RAPEX

Ultimi archiviati Marcatura CE

Ott 29, 2024 112

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto
Ott 22, 2024 213

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti ID 22773 | 22.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento… Leggi tutto
Set 21, 2024 2472

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 117356

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto