Slide background
Slide background




Decreto 15 aprile 2019

ID 8485 | | Visite: 4524 | Direttiva RoHS IIPermalink: https://www.certifico.com/id/8485

Decreto 15 aprile 2019

Decreto 15 aprile 2019 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2018/736/UE2018/737/UE2018/738/UE del 27 febbraio 2018, 2018/739/UE, 2018/740/UE, 2018/741/UE, 2018/742/UE del 1° marzo 2018 e 2019/178/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).

(GU Serie Generale n.126 del 31-05-2019)

Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.

...

Art. 1. Modifiche all’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  la voce 6, lettera a), è sostituita dalla seguente:

 «6 a)

 

Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

 

 

6 a)-I

Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso

 

 

Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

b)  la voce 6, lettera b), è sostituita dalla seguente:

 

 

 

«6 b)

 

 

Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11;

 

6 b)-I

Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo

 

Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10

 

6 b)-II

Piombo come elemento di lega nell’alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

 

Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10».

a) la voce 6, lettera c), è sostituita dalla seguente:

«6 c)

Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

Scade il:21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

 b)  la voce 7, lettera a), è sostituita dalla seguente:

 «7 a)

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il  21 luglio 2024».

c)  la voce 7, lettera c)-I, è sostituita dalla seguente:

 

«7 c)-I

Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico- diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il  21 luglio 2024».

d) la voce 24 è sostituita dalla seguente:

«24

Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multi- strato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

Scade il:

21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 -dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 -strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

g) la voce 34 è sostituita dalla seguente:

 «34

Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

Applicabile a tutte le categorie, scade il:

21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico- diagnostici in vitro;

21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monito- raggio e controllo industriali, e per la categoria 11».

b)  dopo la voce 41 è aggiunta la seguente:

 

 

 

 

 

 

«41-bis

Piombo in cuscinetti e pistoni per motori a combustione interna alimentati a

diesel o a carburante gassoso applicati in apparecchiature non stradali a uso professionale:con cilindrata totale del motore ≥ 15 litri;

oppure

con cilindrata totale del motore ≤   15 litri e con motore destinato a funzionare in applicazioni nelle quali il tempo che intercorre tra il segnale di inizio e il pieno carico deve essere inferiore a 10 secondi; o la cui regolare manutenzione  è solitamente svolta in ambiente esterno sporco e difficile, come ad esempio applicazioni in ambito minerario, edile e agricolo.

Si applica alla categoria 11, escluse le applicazioni contemplate dalla voce 6 c) del presente allegato.Scade il 21 luglio 2024. 

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a g) si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

2. La disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , si applica a decorrere dal 22 luglio 2019.

...

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 15 aprile 2019.pdf)Decreto 15 aprile 2019
 
IT1510 kB831

Tags: Marcatura CE Direttiva RoHS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 29, 2024 619

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024

Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 ID 21950 | 29.05.2024 Decreto Dirigenziale numero 123 del 20 maggio 2024 - Programma e modalità d'esame per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2,… Leggi tutto
Mag 17, 2024 216

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024

Rettifica regolamento (UE) 2024/1103 - 17.05.2024 ID 21874 | 17.05.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione… Leggi tutto
Mag 12, 2024 293

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024

Decreto dirigenziale ANSFISA 2 maggio 2024 ID 21844 | 12.05.2024 Disciplina per la formazione e l’aggiornamento professionale dei Direttori, Responsabili di esercizio e dei Capi servizio di impianti a fune ai sensi del Decreto Ansfisa n.76655 del 7 dicembre 2023. [box-note]Decreto Dirigenziale 07… Leggi tutto
Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato
Mag 07, 2024 222

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato

Orientamenti interpretazione direttiva caricabatteria standardizzato ID 21808 | 07.05.2024 / In allegato Comunicazione della Commissione - Orientamenti per l'interpretazione della direttiva relativa al caricabatteria standardizzato GU C/2024/2997 del 7.5.2024 Scopo del presente documento è fornire… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Set 04, 2022 110811

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto