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Nuovo obbligo di assicurazione per le macchine agricole

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Obbligo assicurazione macchine agricole

Nuovo obbligo di assicurazione per le macchine agricole dal 23 Dicembre 2023 (DL n. 184/2023) / Termine proroga il 30 giugno 2024

ID 21341 | 09.02.2024 / Nota allegata

Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione Decreto-Legge 30 dicembre 2023 n. 215 Milleproroghe 2024 approva:

Art. 8. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
...

10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Sono circa 2 milioni i trattori e le macchine agricole presenti in Italia che sono potenzialmente interessate al nuovo obbligo assicurativo. (Coldiretti)

Prima del nuovo obbligo, l’assicurazione di un veicolo era legata solo alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate.
________

Pubblicato nella GU n.290 del 13 dicembre 2023 il Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità ed in vigore dal 23 dicembre 2023.

La novità più importante del nuovo decreto riguarda l'introduzione dell'obbligo assicurativo non più legato solo alla "circolazione" del veicolo, ma alla sua "funzione", eliminando quindi la distinzione tra aree pubbliche e private. Prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 dovevano avere una RCA i soli veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o nelle aree ad esse equiparate.

Il nuovo obbligo, quindi, prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. In sostanza, tutti i veicoli utilizzati conformemente alla funzione di mezzi di trasporto, che si trovano anche in aree diverse dalle strade pubbliche devono avere un’ assicurazione RCA, perché considerati in grado di causare danni a terzi, indipendentemente dal fatto che siano fermi o in movimento.

Il Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 stabilisce l’obbligo di assicurare la generalità dei veicoli a motore, compresi quelli che sono custoditi o circolano in aree private. Il decreto legislativo modifica, infatti, il comma 1 dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) prevedendo l’obbligatorietà dell’assicurazione RCA indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in un’area pubblica o privata, sia fermo o in movimento oppure sia “utilizzato esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni” (ad es. aree aeroportuali).

L’obbligo assicurativo viene quindi correlato all’idoneità del mezzo ad essere utilizzato conformemente “alla sua funzione abituale” cioè quella di mezzo di trasporto, interessando qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km orari o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km orari.

Inoltre, l’obbligo di stipula di un’assicurazione per la responsabilità civile riguarda qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con i veicoli di cui sopra, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

Per veicolo soggetto a obbligo di assicurazione RC si intende:

- qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h
- qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo a prescindere che sia agganciato o meno- l’obbligo è per i veicoli qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente
- l’obbligo si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento
L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.

Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 / Codice delle assicurazioni private.

Modificato dal Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184 (in rosso le novità)

Articolo 1, comma 1 lett. rrr)

Ante D.Lgs.184/2023 Post D.Lgs.184/2023
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad buna motrice. rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

[…]

Art. 122 Veicoli a motore

Ante D.Lgs.184/2023 Post D.Lgs.184/2023

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

1. Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente.

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

1-ter. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

1-quater. Alla violazione della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione della disposizione di cui al comma 1-ter è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2, è soggetta alle sanzioni amministrative di cui al citato articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 del citato articolo 193. Si applicano le disposizioni del titolo VI del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 122-bis Deroghe

[...]

Il legislatore individua l’obbligo di RCA in relazione all’utilizzo dei veicoli conformemente “alla funzione abituale” in quanto mezzo di trasporto.

DL n  184 2023 Obbligo di assicurazione per le macchine agricole

Direttiva 2009/103/CE (come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2118)

Articolo 1 Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) «veicolo»:
a) qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
i) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o
ii) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
b) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui alla lettera a), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

Fatte salve le lettere a) e b), le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi della presente direttiva;

1 bis) «uso del veicolo» ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento; (N)

(N) Nota di commento

Nelle sentenze delle cause Vnuk, Rodrigues de Andrade e Torreiro, la Corte di giustizia ha chiarito il significato del concetto di «uso di un veicolo». In particolare, la Corte di giustizia ha precisato che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento. La Direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto». Tale circostanza potrebbe verificarsi se il veicolo non è utilizzato ai sensi dell’articolo 3, primo comma, di tale direttiva, dal momento che la sua funzione abituale è, ad esempio, un «uso in quanto fonte di energia industriale o agricola»

...Segue in allegato

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