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Interpello ambientale 20.08.2024 - Miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili

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Interpello ambientale 20 08 2024   Miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili

Interpello ambientale 20.08.2024 - Miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili 

ID 22442 | 20.08.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 20.08.2024

Oggetto: Indicazioni in merito a interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 relativo a chiarimenti in materia di operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili ai sensi dell’art. 187, comma 2, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la Confindustria ha richiesto di conoscere se, in relazione alle operazioni di miscelazione di rifiuti in deroga autorizzabili ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sia compatibile con detta disposizione normativa una prassi operativa generale che preveda quanto segue:

a) i rifiuti oggetto di miscelazione devono essere conferibili singolarmente all’impianto finale;
b) la miscela che contiene almeno un rifiuto pericoloso è anch’essa classificata come rifiuto pericoloso, indipendente dal fatto che gli inquinanti, per effetto della diluizione, siano o meno scesi sotto le soglie di pericolo (i.e. come un rifiuto pericoloso assoluto);
c) alla miscela che contiene rifiuti pericolosi vengono attribuite le classi di pericolo proprie dei rifiuti pericolosi che la compongono (cd. “HP” tecniche o “HP” amministrative);
d) la miscela così composta può essere conferita solo all’impianto di trattamento finale e non può quindi subire ulteriori passaggi per altri impianti di stoccaggio o autorizzati a loro volta alla miscelazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di definire la compatibilità della prassi normativa proposta con la normativa vigente, alla luce dell’istruttoria tecnica condotta e, in particolare, del parere di ISPRA, richiesto con nota prot. n. 4748 del 11 gennaio 2024 e fornito con nota prot 22746 del 7 febbraio 2024, è emerso quanto segue.

L’articolo 187 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 pone il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo nonché di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Tra le operazioni di miscelazione rientra, ai sensi del medesimo articolo, anche la diluzione. Lo stesso articolo stabilisce che, in deroga alle suddette disposizioni, la miscelazione di rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolo, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 a condizione che:

“a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;
b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 183, comma 1, lettera nn)”.

Il comma 5-ter dell’articolo 184 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 prescrive quanto segue: “la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto”. Tale disposizione sembra, quindi, indicare che la miscelazione non deve determinare una riduzione del contenuto di sostanze pericolose al di sotto dei limiti previsti dalla normativa sulla classificazione, ossia dei limiti individuati dall’allegato I alla parte quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 per l’attribuzione di una o più caratteristiche di pericolo.

Anche il comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2003 fa espresso divieto di ricorrere alla diluizione o alla miscelazione di rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica.

Il documento “Reference Document on best available techniques for the waste treatments industries” (ottobre 2018), stabilisce il principio secondo il quale la miscelazione deve essere funzionale alle esigenze del successivo trattamento cui è destinato il rifiuto e non deve essere un metodo volto a facilitare l'accettazione dei rifiuti e, inoltre, deve garantire un flusso omogeneo e stabile di rifiuti da sottoporre a trattamento. Il Bref WT Document individua poi allo specifico paragrafo “Blending and mixing” (paragrafo 2.1.4) i seguenti principi generali, da tradurre in procedure autorizzative e criteri operativi come di seguito:
- deve essere evitata la miscelazione tra loro di sostanze che possono dare origine ad una forte reazione (sviluppo di calore, fuoco, formazione di gas) o di sostanze esplosive […] devono, pertanto, essere evitati rischi per la salute umana e per l’ambiente. Per ciascuna tipologia di rifiuto e per qualsiasi scopo dovranno essere effettuati, preliminarmente a qualunque operazione di miscelazione (sia di rifiuti liquidi che di rifiuti solidi), opportuni test di compatibilità; (sezione 2.3.2.8).
Deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (sezione 2.3.2.5).

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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