DM 18 ottobre 2016

DM 18 ottobre 2016
Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti.
(GU n.262 del 09-11-2016)
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Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
(GU n.130 del 07.06.2007 - SO n. 133)
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Art. 1. Emanazione delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili
Ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri specifici per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le attivita' rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti dell’allegato I del medesimo decreto:
5.1. Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno;
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3 tonnellate all’ora;
5.3. Impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno. Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono riportate in allegato.
Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di monitoraggio relativamente alle categorie di attivita' citate al comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio gia' emanate per le attivita' rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.
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