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L’obbligo di diagnosi energetica / ENEA 2024

ID 23476 | | Visite: 920 | Documenti impianti ENTIPermalink: https://www.certifico.com/id/23476

L obbligo di diagnosi energetica   ENEA 2024

L’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 comma 1 e 3 del D. Lgs. 102/2014 / ENEA Dic. 2024

ID 23476 | 17.02.2025 / In allegato

L’obbligo di diagnosi energetica ai sensi dell’Art. 8 comma 1 e 3 del D. Lgs. 102/2014: le risultanze dell’adempimento normativo alla scadenza del dicembre 2023.

Nel documento sono riportati tutti i dati relativi ai soggetti obbligati coinvolti nell'obbligo, ovvero le grandi imprese e le imprese energivore iscritte agli elenchi definitivi di CSEA, sia a livello nazionale che a livello regionale.

Sono riportati il numero di diagnosi presentate ad ENEA tramite portale Audit102, i consumi, gli interventi pianificati e realizzati, gli EGE e le ESCo coinvolte nel meccanismo, il numero di imprese dotate di sistemi di gestione dell'energia. Parte del rapporto è dedicata anche agli aggiornamenti normativi avuti nel corso del 2023, a partire dalla nuova direttiva europea su Efficienza Energetica e dal nuovo DL 131/2023 sulla riforma degli obblighi per le imprese energivore.
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I risultati dell’obbligo: le diagnosi energetiche presentate ad ENEA nel dicembre 2023.

La scadenza del 5 dicembre 2023 determina l’inizio del terzo ciclo di diagnosi energetiche, obbligatorio per le tipologie di impresa definite ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs. 102/2014. Trattandosi dell’avvio di un nuovo ciclo di raccolta, Il portale Audit102 ha registrato un cospicuo caricamento pari a 10.559 diagnosi, delle quali 10.241 da parte dei soggetti obbligati, ovvero grandi imprese, grandi imprese energivore e piccole/medie imprese energivore. Dal confronto con il 2019 -la fase di avvio del quadriennio precedente- osserviamo un aumento del 42% delle diagnosi presentate dalle grandi imprese energivore ed una diminuzione del 13% delle diagnosi delle grandi imprese.

Figura 6 Distribuzione diagnosi energetiche presentate a dicembre 2023

Figura 6 Distribuzione diagnosi energetiche presentate a dicembre 2023

Il conteggio dei soggetti partecipanti indica che hanno adempiuto all’obbligo di diagnosi un totale di 5.797 soggetti obbligati, dei quali il 44% sono grandi imprese, il 40% piccole/medie imprese energivore ed il 16% sono grandi imprese energivore. L’analisi storica riporta un andamento coerente rispetto quanto osservato per il numero di diagnosi: rispetto al dicembre 2019, le grandi imprese energivore che hanno adempiuto all’obbligo di diagnosi sono aumentate del 19% e le grandi imprese sono diminuite dell’11%. Fra le possibili cause, ricordiamo che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha aumentato il costo dell’energia (crisi energetica 2022) ed ha probabilmente stimolato un numero crescente di imprese a profilarsi come energivori per accedere ai rispettivi incentivi. Inoltre, il D. Lgs. 73/2020 ha esentato le imprese con consumi annui inferiori a 50 tep dall’obbligo di diagnosi energetica, specializzando quest’ultimo sui grandi consumatori di energia e riducendo il numero delle Grandi Imprese NON energivore coinvolte.

Figura 7 Distribuzione imprese che hanno presentato la diagnosi a dicembre 2023

Figura 7 Distribuzione imprese che hanno presentato la diagnosi a dicembre 2023

Le imprese certificate ai sensi della normativa tecnica UNI CEI EN ISO 50001:2018 sono 557, delle quali il 43% sono grandi imprese, 31% sono grandi imprese energivore ed il 21% sono PMI energivore. I rispettivi siti certificati sono 1.490 distribuiti in 65% sono grandi imprese, 23% sono grandi imprese energivore ed il 10% sono PMI energivore. Rispetto al 2018, osserviamo un aumento del 28% del totale delle imprese certificate ed un aumento del 43% dei rispettivi siti certificati. Poiché il sistema di certificazione ISO 50001 ha aumentato la sua diffusione soprattutto nelle grandi imprese NON energivore ed il numero di siti certificati è quasi raddoppiato rispetto al ciclo precedente, assumiamo che tale meccanismo abbia coinvolto maggiormente le aziende del settore terziario con numerose sedi e filiali (es., i grandi gruppi bancari e assicurativi).

Figura 8 Distribuzione imprese certificate ISO50001

Figura 8 Distribuzione imprese certificate ISO50001

Figura 9 Distribuzione siti dotati di piano di monitoraggio e di ISO 50001

Figura 9 Distribuzione siti dotati di piano di monitoraggio e di ISO 50001

D. Lgs. 102/2014

Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia

1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici o esperti in gestione dell'energia, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e, successivamente, ogni quattro anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 . Tale obbligo di periodicità non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica in conformità ai dettati di cui all'allegato 2. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.

2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339.

2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.

3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva l'attuazione dell'intervento stesso.

3-bis. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep. A tal fine, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, è definita la tipologia di documentazione che le grandi imprese devono trasmettere qualora le stesse presentino consumi annui inferiori a 50 tep.
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ENEA 

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