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Decreto 17 gennaio 2025

ID 23487 | | Visite: 112 | ComunicazioniPermalink: https://www.certifico.com/id/23487

Decreto 17 gennaio 2025

Decreto 17 gennaio 2025 / Numero unico di emergenza europeo 112

ID 23487 | 18.02.2025

Decreto 17 gennaio 2025
Disposizioni relativamente al servizio numero unico di emergenza europeo «112».

(GU n.40 del 18.02.2025)

...

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle comunicazioni di emergenza originate da reti pubbliche di comunicazioni elettroniche che forniscono servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ed effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» e verso le numerazioni nazionali associate ai servizi di emergenza per i quali, ai sensi dell’art. 98-vicies-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è richiesta al Ministero dell’interno la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.
2. Le numerazioni nazionali associate ai servizi di emergenza sono individuate nel piano di numerazione del settore delle comunicazioni elettroniche e disciplina attuativa.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP (Public safety answering point): un luogo fisico in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza quale definito all’art. 2, lettera n), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo quale definito all’art. 2, lettera o), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) comunicazione di emergenza: la comunicazione di emergenza quale definita all’art. 2, lettera q) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) operatore: un’impresa quale definita all’art. 2, lettera ll), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) PSAP più idoneo: uno PSAP più idoneo quale definito all’art. 2, lettera mm), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo quali definiti all’art. 2, lettera ss), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, quale definita all’art. 2, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;
h) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale, quale definito all’art. 2, lettera ggg), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;
i) servizio di emergenza: il servizio di emergenza quale definito all’art. 2, lettera nnn), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni ed integrazioni;
j) servizio vocale di tipo Voice over long term evolution o VoLTE: il servizio vocale fornito da una rete mobile basato su standard internazionali ETSI/3GPP per abilitare comunicazioni voce di alta qualità nelle reti attraverso l’accesso radio in tecnologia LTE 4G e la rete «core» in tecnologia IMS (IP Multimedia system).
k) servizi vocali di tipo Voice over IP o VoIP: servizi vocali forniti da una rete fissa o mobile basata su standard internazionali ETSI/3GPP per la fornitura del servizio vocale in tecnologia Voice over IP attraverso connessioni IP, come per il mobile attraverso il 5G;
l) dispositivi mobili: telefoni cellulari con caratteristiche simili a quelle dei computer in termini di capacità di elaborazione e conservazione dei dati di cui all’art. 1, comma 1, del regolamento delegato (UE) 2019/320;
m) produttori di sistemi operativi dei dispositivi mobili: i soggetti che sviluppano, producono e distribuiscono software destinato a costituire la piattaforma operativa necessaria per la gestione delle risorse hardware dei dispositivi mobili;
n) testo in tempo reale: una forma di conversazione testuale quale definita all’art. 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Art. 3. Accesso al servizio numero unico di emergenza europeo «112»

1. Le modalità per l’instradamento verso le CUR delle comunicazioni di emergenza, di cui all’art. 1, comma 1, sono adottate sulla base delle disposizioni contenute nell’allegato 1.
2. Le modalità di consegna all’interconnessione delle comunicazioni di emergenza sono adottate con i formati di routing number definiti nelle specifiche tecniche 763-3 e 769 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero assicurano, attraverso l’applicazione delle modalità definite nelle specifiche tecniche ST 763, ST 763-3 e ST 769 e successive modificazioni ed integrazioni, l’instradamento delle chiamate tramite il numero unico di emergenza europeo «112», anche per le chiamate originate dai dispositivi privi di una scheda SIM attiva o con SIM non registrata su rete mobile come previsto nella parte C dell’allegato 1.
4. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero assicurano l’accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti private di comunicazione elettronica, che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso reti pubbliche, tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato 1, in particolare quando l’impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo a un servizio di emergenza.
5. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero assicurano l’accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» per le comunicazioni di emergenza basate su servizi vocali di tipo VoLTE o VoIP e testo in tempo reale.
6. Gli operatori provvedono, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla consegna delle comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo «112» in modo conforme ai requisiti di accessibilità di cui all’art. 3, comma 5 e all’allegato I, sezione V, lettera a) punto i) e iii) del decreto legislativo 22 maggio 2022, n. 82 e secondo le modalità definite con le specifiche tecniche ST 769 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4. Localizzazione del chiamante su rete fissa e mobile

1. Le informazioni di localizzazione del chiamante relative a tutte le comunicazioni di emergenza sono fornite secondo le modalità di cui agli allegati 2 e 3.
2. La trasmissione delle informazioni di localizzazione è obbligatoria anche nel caso di comunicazioni di emergenza originate da utenti che usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile.
3. Gli operatori che forniscono servizi pubblici di comunicazione interpersonale basati sul numero garantiscono il solo trasporto delle informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, ove disponibili. Dette informazioni sono conservate per il solo tempo strettamente necessario.
4. I produttori dei sistemi operativi dei dispositivi mobili assicurano l’individuazione delle informazioni di localizzazione del chiamante derivanti dai suddetti dispositivi e ne garantiscono la disponibilità per il relativo trasporto di cui al comma 3.
5. I produttori di sistemi operativi dei dispositivi mobili fanno riferimento alle specifiche linee guida indicate nella parte C, punto 2, dell’allegato 1, con riguardo alle comunicazioni di emergenza che usano servizi vocali di tipo VoLTE o VoIP e testo in tempo reale.

Art. 5. Obblighi di comunicazione relativi ai distretti telefonici NUE 112

1. La comunicazione agli operatori dell’avvenuta transizione delle aree coperte dai distretti telefonici al modello individuato all’art. 98-vicies-semel, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è pubblicata sul sito governativo del servizio numero unico d’emergenza europeo «112» gestito dal Ministero dell’interno.
2. Gli operatori, a seguito di tale comunicazione, sono tenuti ad ottemperare all’obbligo di corretta gestione del routing number secondo quanto indicato all’art. 2, comma 5, dell’allegato 1 del presente decreto.
3. Entro novanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 1 tutti gli operatori provvedono all’aggiornamento delle modalità di gestione del routing number.

Art. 6. Sanzioni

1. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all’art. 30, comma 12, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 7. Norme transitorie

1. Fino al completamento della transizione dei servizi di emergenza al modello individuato all’art. 98-vicies- semel, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per tutti i distretti telefonici sul territorio nazionale, è assicurata dagli operatori la continuità del servizio secondo le modalità previste all’art. 2, comma 5, dell’allegato 1 del presente decreto.

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