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Interpello ambientale 20.08.2024 - Messa in sicurezza permanente (MISP) rifiuti abbandonati

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Interpello ambientale 20 08 2024   MISP rifiuti abbandonati

Interpello ambientale 20.08.2024 - Messa in sicurezza permanente (MISP) rifiuti abbandonati

ID 22441 | 20.08.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 20.08.2024

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 – Chiarimenti in relazione alla corretta applicazione del Titolo V della Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e, in particolare, con riguardo alla possibilità o meno di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche nel caso di rifiuti abbandonati.

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 la Regione Veneto ha richiesto i seguenti chiarimenti:

1) di confermare la possibilità di approvare progetti di messa in sicurezza permanente dei rifiuti in alternativa alla rimozione, in particolare nel caso di rinvenimento di quantità ingenti di rifiuti sia in aree contaminate che in aree non contaminate, nel caso in cui siano già state esperite le procedure che portano all’attivazione degli interventi in via sostitutiva ai sensi della normativa di cui alla Parte Quarta (Art. 192) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, nel caso di deposito di rifiuti aventi origine antecedente al DPR 915/82 o, nel caso in cui il proponente sia un soggetto interessato non responsabile dell’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti o di chiarire invece se questa possibilità sia in toto da escludersi;

2) di indicare se, come previsto, per gli interventi di MISP di cui al al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, tra i criteri da utilizzare per definire le misure da adottare oltre all’applicazione delle migliori tecnologie a costi sostenibili, possa essere considerato, come possibile elemento di valutazione, la comparazione della sostenibilità ambientale delle due opzioni, rimozione o misure di messa in sicurezza permanente;

3) se, in questo ambito, possono essere utilizzate, come riferimento, le Linee guida nate dal progetto ministeriale “mettiamoci in RIGA” citate, con particolare riferimento alla procedura schematizzata per le sorgenti primarie di contaminazione del diagramma riportato in allegato nell’interpello;

4) di indicare quale sia il procedimento normativo di riferimento - art. 192 o al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - e, di conseguenza, l’autorità competente per l’eventuale approvazione dei progetti di MISP di rifiuti.

Riferimenti normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il quadro normativo applicabile riassunto come segue:

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

L’interpello in oggetto è stato presentato dalla Regione Veneto al fine di chiedere alcuni chiarimenti in relazione alla corretta applicazione del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e, in particolare, con riguardo alla possibilità o meno di applicare la messa in sicurezza permanente (MISP) anche nel caso di rifiuti abbandonati. Sul punto, l’ente regionale ricorda come l’abrogato D.M. 471/99, nel definire la MISP, facesse esplicito riferimento ai rifiuti stoccati; un riferimento che, tuttavia, con il D.Lgs. n.152/2006 è venuto meno.

L’attuale articolo 240 del Codice dell’Ambiente, oggi disciplinante detto istituto, parla, infatti, più genericamente, di “fonti inquinanti” e, ai sensi dell’art. 239, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, la disciplina del Titolo V sulla bonifica dei siti contaminati non si applica all’abbandono dei rifiuti. Tanto premesso, la Regione chiede di confermare la possibilità di approvare progetti di messa in sicurezza permanente dei rifiuti, in alternativa alla loro rimozione, in particolare nei casi di rinvenimento di quantità ingenti e di intervento da parte di un soggetto interessato non responsabile ovvero della pubblica amministrazione, in via sostitutiva ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.152/2006, laddove si tratti di deposito antecedente al D.P.R. n.915/82. Non solo, si chiede anche di indicare se, nella valutazione comparativa tra rimozione e messa in sicurezza permanente, debba essere utilizzata come strumento di paragone la sostenibilità ambientale ovvero se, in detto ambito, sia possibile riferirsi anche alla Linee guida nate dal progetto ministeriale “Mettiamoci in RIGA”. In ultimo, qualora fosse ritenuta applicabile la MISP anche ai rifiuti abbandonati, si chiede quale sia il procedimento normativo di riferimento e, di conseguenza, chi sia l’autorità competente per l’eventuale approvazione dei progetti di MISP di rifiuti.

Nel nostro ordinamento e, in particolare, nel D.Lgs. n.152/2006, sono normate, in modo distinto, la gestione dei rifiuti rispetto alla bonifica dei siti contaminati. Da un lato, infatti, l’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, contenuto al Titolo I della Parte IV del predetto decreto, pone un divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, dall’altro, nei casi di contaminazione, effettiva o potenziale, di un sito, trovano applicazione le procedure di messa in sicurezza e bonifica di cui agli articoli 239 ss. del D.Lgs. n.152/2006, contenuti al Titolo V della Parte IV del predetto decreto.

Orbene, in un siffatto contesto normativo, l’articolo 239, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, precisa che le disposizioni del Titolo V della Parte IV del Codice dell’Ambiente, relative alla bonifica dei siti inquinati, non si applicano all’abbandono dei rifiuti disciplinato, invece, come già ricordato, dal Titolo I della Parte IV del medesimo decreto. In ogni caso, ricorda la citata norma, qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del Titolo V. Ne consegue che, in generale, è esclusa la possibilità di applicazione della normativa sulla bonifica dei siti contaminati alle ipotesi di abbandono di rifiuti e, solo qualora si accerti il superamento dei valori soglia, si dovrà procedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006. Pertanto, in assenza di criticità ambientali, eventuali interventi dovranno essere gestiti nel rispetto della suddetta disciplina, sebbene al di fuori del procedimento di cui al Titolo V della Parte IV il quale, non sussistendo contaminazione o rischio di contaminazione, non potrà essere avviato, configurandosi diversamente un’ipotesi di abbandono di rifiuti, con conseguente obbligo di rimozione e destinazione degli stessi agli impianti autorizzati al trattamento.

Qualora, valutazioni specifiche compiute per il singolo caso portino a escludere la possibilità concreta di rimuovere i rifiuti e pertanto risulti inevitabile che gli stessi rimangano in sito è possibile realizzare interventi di confinamento permanente in sito il cui regime autorizzatorio è quello previsto per le discariche e pertanto il provvedimento di approvazione del relativo progetto deve ricomprendere i titoli necessari alla realizzazione degli interventi, tra cui quelli necessari ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti. In merito al primo quesito, dunque, in presenza di rifiuti depositati ante D.P.R. n.915/82, un intervento di confinamento degli stessi potrà essere autorizzato ma nel rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti e, in particolare, del regime autorizzatorio delle discariche.

Con riguardo, invece, al secondo quesito, riguardante la possibilità di utilizzare, nella valutazione comparativa tra rimozione e messa in sicurezza permanente, la sostenibilità ambientale occorre osservare che, in presenza di rifiuti depositati ante D.P.R. n.915/82, si tratterebbe, più che altro, di una scelta tra rimozione o confinamento permanente in sito, nell’ambito di una discarica; una scelta che, in presenza di tutti i requisiti e presupposti previsti dalla normativa sulla gestione dei rifiuti, potrà aver luogo anche sulla base del criterio di sostenibilità ambientale, attesa la natura di principio fondamentale assunta da quest’ultimo, nonché da valutazioni che tengano conto dei principi generali comunitari in materia di protezione dell’ambiente, di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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