Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655
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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655
ID 23733 | 03.04.2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/655 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche e le procedure relative alla disponibilità e all’accessibilità dei dati sull’infrastruttura per i combustibili alternativi
GU L 2025/655 del 3.4.2025
Entrata in vigore: 23.04.2025
Applicazione a decorrere dal 14 aprile 2025
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Articolo 1 Specifiche relative al formato dei dati
1. I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, assicurano la disponibilità dei tipi di dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 conformemente:
a) alle specifiche relative al formato dei tipi di dati per i punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico, con le descrizioni, fornite nelle tabelle di cui all’allegato del presente regolamento;
b) al modello di dati previsto per i dati sui combustibili alternativi fornito in formato DATEX II, con inclusa almeno la CEN/TS 16157-10:2022 in aggiunta alle specifiche di cui alla lettera a), a decorrere dal 14 aprile 2026.
2. I tipi di dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 sono resi disponibili conformemente alle specifiche relative al formato di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Specifiche relative alla frequenza dei dati
I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, assicurano la disponibilità dei tipi di dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 conformemente alle prescrizioni seguenti:
a) i dati statici devono essere aggiornati quando si verifica un cambiamento e, in ogni caso, entro ventiquattro ore dal cambiamento;
b) i dati dinamici devono essere aggiornati quando si verifica un cambiamento e, in ogni caso, entro un minuto dal cambiamento.
Articolo 3 Specifiche relative alla qualità dei dati
1. Nel garantire la disponibilità dei dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804, i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, rispettano le prescrizioni seguenti:
a) completezza: sono resi disponibili tutti i tipi di dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804. I gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico possono inoltre rendere disponibili a titolo volontario ulteriori tipi di dati qualora ritengano che possano apportare un valore aggiunto per lo sviluppo di servizi informativi per gli utenti finali dell’infrastruttura per i combustibili alternativi;
b) correttezza: i tipi di dati riflettono correttamente le descrizioni di cui all’allegato;
c) coerenza: i tipi di dati sono resi disponibili conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 e alle specifiche relative al formato dei dati di cui all’articolo 1 del presente regolamento. Sono eliminate le possibili duplicazioni o sovrapposizioni di dati;
d) tempestività: i tipi di dati sono aggiornati conformemente alle specifiche relative alla frequenza di cui all’articolo 2 del presente regolamento. Sono messe in atto le misure tecniche necessarie per fare in modo che i tipi di dati sensibili al fattore tempo, come la disponibilità di punti di ricarica o di rifornimento, siano aggiornati conformemente alle presenti specifiche;
e) affidabilità: i tipi di dati sono monitorati regolarmente per individuare eventuali incongruenze ed errori.
2. I gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti, istituiscono meccanismi di controllo della qualità dei dati che assicurino che i dati alla fonte siano conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, prima che siano resi accessibili tramite i punti di accesso nazionali.
3. Qualsiasi soggetto può istituire un’API che dia accesso ai dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 agli utenti dei dati per conto dei gestori o dei proprietari di punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e può trasmettere informazioni su tali API ai punti di accesso nazionali, conformemente agli accordi applicabili tra il soggetto e il gestore o il proprietario. Tali accordi di esternalizzazione non esonerano i gestori o i proprietari dall’obbligo di cui al presente articolo di garantire la qualità dei dati originali forniti.
Articolo 4 Procedure in riferimento all’accessibilità dei dati
Al fine di rendere accessibili i dati di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804, conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1804, gli Stati membri predispongono le seguenti procedure per:
a) monitorare regolarmente i tipi di dati, comprese le informazioni sulle API, resi accessibili attraverso i propri punti di accesso nazionali dai gestori dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, dai proprietari di tali punti. Questo monitoraggio deve garantire che i dati resi accessibili attraverso i punti di accesso nazionali siano conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2023/1804 e al presente regolamento;
b) agevolare lo scambio di informazioni tra i gestori o i proprietari dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico e i propri punti di accesso nazionali;
c) affrontare i problemi diffusi e persistenti in relazione alla qualità dei dati, tra cui i problemi che incidono sullo scambio complessivo automatizzato e uniforme dei dati tramite le API attraverso i propri punti di accesso nazionali.
Articolo 5 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2025.
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