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Europe, Rome

Adeguamento sicurezza gallerie ferroviarie in esercizio: Decreto 4 marzo 2025 / Note

ID 23756 | | Visite: 285 | Trasporto ferroviarioPermalink: https://www.certifico.com/id/23756

Adeguamento sicurezza gallerie ferroviarie in esercizio   Decreto 4 marzo 2025   Note

Adeguamento sicurezza gallerie ferroviarie in esercizio: Decreto 4 marzo 2025 / Note

ID 23756 | 06.04.2025 / In allegato

Dal 31.03.2025 con l'entrata in vigore del Decreto 4 marzo 2025 Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria. (GU n.75 del 31.03.2025), emanato al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria e assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti tecnici e di sicurezza delle gallerie ferroviarie, sono, in particolare, previsti specifici obblighi per i gestori delle infrastrutture per l'adeguamento delle gallerie ferroviarie esistenti, in particolare:

- analisi di rischio per ciascuna galleria della rete gestita (entro il 31 Marzo 2026)
- un programma di interventi per il miglioramento (entro il 31 Luglio 2026)

L'analisi di rischio deve essere effettuata secondo quanto previsto dall'Allegato A p. 12 Determinazione e valutazione dei rischi che può essere sviluppata con le metodologie di cui alle norme CEI EN 50126-1:2018-04 e CEI EN 50126-2:2018-04 o ad altre norme o codici di buona pratica, nonché alla «Guide for risk estimation», pubblicata dalla Commissione europea nell’ambito dell’«Inland TDG risk management framework».
_______

Decreto 4 marzo 2025

Art. 2. Linee guida

1. Sono approvate con il presente decreto le linee guida di cui all’allegato A (di seguito «linee guida»), finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante indicazioni tecniche di prevenzione e di protezione, da applicare alle gallerie ferroviarie e ai veicoli che vi circolano da parte dei gestori dell’infrastruttura, delle imprese ferroviarie e, per le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, da parte degli esercenti, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni.

2. Le linee guida di cui al presente articolo devono essere applicate al fine di garantire il generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento della sicurezza ferroviaria.

3. I tempi di adeguamento dei veicoli e delle gallerie in esercizio sono stabiliti rispettivamente ai paragrafi 6 e 8 delle linee guida di cui al comma 1.

[...]

8. Gallerie in esercizio

l. Il gestore dell’infrastruttura, quale soggetto responsabile del funzionamento sicuro della propria parte di sistema, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida, effettua per ciascuna galleria della rete gestita una analisi di rischio in conformità al paragrafo 12.

2. Il gestore dell’infrastruttura definisce, entro sedici mesi dall’entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida, un programma di interventi per il miglioramento, anche per fasi, dei livelli di sicurezza delle gallerie in esercizio, che prevedano inderogabilmente almeno l’implementazione di tutti i requisiti di base di cui al paragrafo 13. Gli interventi nelle gallerie aventi il livello di rischio nella «zona di accettabilità e attenzione» devono essere completati entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida. I restanti interventi devono essere completati entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle presenti linee guida.

3. Le priorità di intervento devono essere stabilite anche sulla base dei risultati dell’analisi di rischio di cui al comma 1.

4. Se dall’analisi di rischio di cui al comma 1 risulta che il livello di rischio della galleria, è tutto o in parte nella «zona di inaccettabilità», nelle more dell’attuazione del programma di adeguamento, il gestore adotta misure tecniche, operative o organizzative, che riportino i livelli di rischio sociale e individuale della galleria almeno nella «zona di accettabilità e attenzione»

5. Il programma di cui al comma 2 riporta anche il cronoprogramma degli interventi e la stima delle risorse economiche annualmente occorrenti, per cassa e per competenza, alla sua attuazione. Fermo restando il termine di completamento di cui al comma 2, il programma può essere rivisto e aggiornato dal gestore. 6. Qualora nell’arco temporale previsto dal piano di adeguamento, la singola galleria venga interessata anche da interventi di rinnovo/ ristrutturazione, come definiti nel decreto legislativo n. 57/2019, agli stessi si applicano i requisiti definiti al cap. 7 della STI SRT.
________

Allegato A

[...]

12. Determinazione e valutazione dei rischi

1. La metodologia per la stima accurata del rischio ha lo scopo di valutare il livello di rischio derivante dall’esercizio ferroviario.

2. A tal fine vengono considerati gli elementi ed i sottosistemi del sistema ferroviario e le loro interazioni e integrazioni, come definiti negli allegati I e II del decreto legislativo n. 57/2019.

Inoltre, si può fare riferimento alle norme CEI EN 50126-1:2018-04 e CEI EN 50126-2:2018-04 o ad altre norme o codici di buona pratica, nonché alla «Guide for risk estimation», pubblicata dalla Commissione europea nell’ambito dell’«Inland TDG risk management framework».

3. L’applicazione della metodologia descritta nel presente allegato deve considerare i parametri che caratterizzano l’esercizio ferroviario quali - in via non esclusiva - le caratteristiche, le funzionalità e le prestazioni di ciascun sottosistema strutturale e funzionale inerenti l’esercizio ferroviario le condizioni di circolazione, la tipologia e la distribuzione spaziale e temporale del traffico, le tipologie di veicoli (incluso l’eventuale ricorso a vettori energetici non tradizionali, come ad esempio l’idrogeno e il GNL od anche l’eventualità di transito nella medesima galleria di convogli costituiti, anche solo in parte, da veicoli ferroviari di cui ai precedenti art. 6, commi 2 e 3).
...
________

Guide for risk estimation (ERA)

One of the most widely used approaches to the estimation of risks uses the bow tie format for the description of the causes and the consequences of preselected events.
The guide uses this approach and tries to establish, where necessary, harmonised ways of quantifying or qualifying TDG risks. It also shows where assumptions have been made and where it was necessary to use harmonised expert judgement.
The sections of this guide cover the different steps required for risk estimation, considering potential dangerous goods events (DG events), their potential causes and their potential consequences.

 Figure 1 Bow tie approach

Figure 1: Bow-tie approach

[...]

Figure 2 Risk estimation method

Figure 2: Risk estimation method

In accordance with the above approach the general formulation of risk is given by the following formula.

Risk = Frequency of damage X Severity of damage

Damage indicators (impacts) assorted with their related frequencies of occurrence are used for estimating the risk posed on each type of vulnerability for each predefined type of hazardous scenario.

Risk indicators = Frequency of predefined type of impact X Severity of predefined type of impact

Risk indicators are estimated in the same way for each type of vulnerability considered (human, assets, operations, and environment) and each type of hazardous scenarios considered (DG event with release, DG event without release, Normal freight - non-DG - event).
The process of risk estimation has been established to permit a harmonised estimation of the predefined risk indicators in table 1.

Table 1   Definition of risk indicators  R  EVENT TYPE  IMPACT TYPE

Legend: Refer to the framework glossary for the definition of abbreviations

Table 1: Definition of risk indicators (R (EVENT TYPE, IMPACT TYPE))

[...]

see Risk management framework for inland transport of dangerous goods
________

CEI EN 50126-1:2018-04 (CEI: 9-58)

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS)
Parte 1: Requisiti di base e processo generico

[...]

La Tab. 6 mostra un esempio di valutazione del rischio e di riduzione/controllo del rischio per l’accettazione del rischio
 
Tabella 6 Esempio tipico di valutazione e accettazione del rischi
Tabella 6 - Esempio tipico di valutazione e accettazione del rischio
 
* La scala per la frequenza di accadimento delle situazioni pericolose dipenderà dall’applicazione in esame. (4.6.2.2)
 
Valutazione del rischio                        Riduzione/controllo del rischio

Valutazione del rischio     
Deve essere eliminato
Deve essere accettato solo quando la riduzione del rischio è impraticabile e con l’accordo dell’Autorità Ferroviaria
Accettabile con controllo adeguato e con l’accordo dell’Autorità Ferroviaria
Accettabile senza alcun accordo
 
[...]

vedi CEI EN 50126-1:2018-04
...

segue allegato

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