Decreto 4 marzo 2025
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Decreto 4 marzo 2025 / Linee guida in materia di sicurezza ferroviaria
ID 23717 | 31.03.2025
Decreto 4 marzo 2025 Approvazione delle linee guida in materia di sicurezza ferroviaria.
(GU n.75 del 31.03.2025)
Entrata in vigore: 31.03.2025
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Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell’art. 13, comma 17 -bis , del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria e assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti tecnici e di sicurezza delle gallerie ferroviarie.
Art. 2. Linee guida
1. Sono approvate con il presente decreto le linee guida di cui all’allegato A (di seguito «linee guida»), finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante indicazioni tecniche di prevenzione e di protezione, da applicare alle gallerie ferroviarie e ai veicoli che vi circolano da parte dei gestori dell’infrastruttura, delle imprese ferroviarie e, per le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, da parte degli esercenti, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni.
2. Le linee guida di cui al presente articolo devono essere applicate al fine di garantire il generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento della sicurezza ferroviaria.
3. I tempi di adeguamento dei veicoli e delle gallerie in esercizio sono stabiliti rispettivamente ai paragrafi 6 e 8 delle linee guida di cui al comma 1.
Art. 3. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica al sistema ferroviario italiano, come definito nell’art. 3 del decreto legislativo n. 50/2019, costituito da:
a) le reti, site sul territorio italiano, facenti parte del sistema ferroviario interoperabile europeo;
b) le reti, site sul territorio italiano, isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario;
c) le ferrovie turistiche;
d) i veicoli circolanti sulle reti di cui ai punti a) e b) ;
e) i veicoli nuovi circolanti sulle reti di cui al punto c).
2. Alle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario non si applicano le disposizioni previste all’art. 5, comma 2, del presente decreto e ai paragrafi 6.2, 6.3 e 10 delle linee guida, fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 2, lettera bb) del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, in merito alla possibilità del gestore del servizio di proporre all’ANSFISA misure mitigative o compensative sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei veicoli e dei servizi di trasporto. Nei casi in cui sia presente un solo soggetto integrato esercente, gli adempimenti previsti nei paragrafi 2, 3, 4 e 5 delle linee guida in capo al gestore infrastruttura e all’impresa ferroviaria sono assolti dallo stesso soggetto integrato.
3. Alle gallerie situate lungo le ferrovie turistiche si applica esclusivamente quanto previsto ai paragrafi 10, 11 e 12 delle linee guida.
4. Il presente decreto non si applica a:
a) infrastrutture delle reti ferroviarie e delle ferrovie turistiche che non presentano gallerie come definite nella STI SRT vigente, ed ai veicoli destinati a circolare esclusivamente sulle stesse infrastrutture;
b) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
c) stazioni/fermate ferroviarie in sotterraneo, fermo restando quanto indicato nella STI SRT vigente e nelle norme nazionali in materia di sicurezza antincendio;
d) infrastrutture ferroviarie private, ivi compresi i binari di raccordo privati, nonché ai veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
e) veicoli storici come definiti all’art. 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128, limitatamente al paragrafo 6 delle linee guida;
f) veicoli turistici esistenti come definiti all’art. 3, comma 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, limitatamente al paragrafo 6 delle linee guida.
5. Ove non altrimenti specificato, ogni riferimento alla STI SRT si intende con riguardo alla versione vigente e aggiornata al momento della sua applicazione.
6. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2019, al decreto legislativo n. 57/2019 e della STI SRT.
7. È fatto salvo quanto previsto al punto 7.1.4 della STILOC&PAS.
Art. 4. Livelli di accettabilità del rischio
1. Per le finalità di cui al punto 6.2.6 della STI SRT (valutazione della conformità ai requisiti di sicurezza che si applicano ai sottosistemi «infrastruttura» e «energia») e delle analisi del rischio previste dalla legge n. 172/2017 per le ferrovie isolate, nel caso si adotti il criterio della stima accurata quantitativa dei rischi, i relativi livelli di accettazione sono definiti nelle linee guida.
2. La corretta applicazione del procedimento di gestione dei rischi di cui al regolamento (UE) n. 402/2013, garantisce l’ottemperanza a quanto richiesto all’art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Art. 5. Raccordo con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 19, del decreto legislativo n. 139/2006, per le gallerie ferroviarie in esercizio rientranti nell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, al termine di ogni fase del programma di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza di cui all’art. 8, comma 2, delle linee guida di cui al precedente art. 2 che prevedono almeno l’implementazione di tutti i requisiti di base riportati al paragrafo 13 delle succitate linee guida, i titolari dell’attività sono tenuti a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, corredata della documentazione prevista.
2. Per le gallerie ferroviarie di nuova costruzione o oggetto di rinnovo o ristrutturazione, qualora l’istanza di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 57/2019 interessi l’impossibilità di osservare un requisito della STI SRT applicabile e presente negli elenchi di cui al paragrafo 14 delle linee guida di cui al precedente art. 2, dovranno essere attivate, da parte dei titolari delle attività, le procedure di cui all’art. 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011. In tale caso, per le valutazioni di competenza, i comitati tecnici regionali di cui all’art. 22, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico di personale esperto dell’ANSFISA da convocarsi in apposita seduta del medesimo comitato. L’istanza di cui al citato art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 57 del 2019, ove riferita ai requisiti di sicurezza antincendio, è corredata anche dal provvedimento rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
3. Nei casi di applicazione del punto 3.1, lettera a), della STI SRT oppure della analisi di rischio di cui alla legge n. 172/2017, l’ANSFISA può chiedere specifico parere alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile.
Art. 6. Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni
1. Il piano di emergenza e soccorso (PES) è predisposto dal Prefetto territorialmente competente sentiti le regioni, gli enti locali e i servizi pubblici di soccorso interessati, sulla base dello schema fornito dal gestore dell’infrastruttura.
Il Prefetto, che sulla scorta degli scenari incidentali ipotizzati definisce compiti e responsabilità dei vari enti coinvolti nelle operazioni di soccorso, coordina l’attuazione e gli aggiornamenti del PES, nonché le esercitazioni su scala reale. Tutti gli oneri derivanti dalle esercitazioni sono a carico dei gestori dell’infrastruttura o degli esercenti, sulla base del costo effettivo del servizio. Le tempistiche e i dettagli relativi alle varie attività sono indicati al paragrafo 11 delle linee guida.
Art. 7. Abrogazioni
1. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie » è abrogato.
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LINEE GUIDA SPECIFICHE TECNICHE PER LA SICUREZZA DELLE GALLERIE FERROVIARIE
Indice
1. Principi generali
2. Gestore dell’infrastruttura
3. Referente della manutenzione
4. Referente delle emergenze
5. Imprese ferroviarie
6. Veicoli
7. Gallerie di nuova realizzazione
8. Gallerie in esercizio
9. Disposizioni particolari per le reti ferroviarie isolate
10. Disposizioni particolari per le ferrovie turistiche
11. Piani di emergenza e soccorso ed esercitazioni
12. Determinazione e valutazione dei rischi
12.1 Metodologia per la stima e valutazione dei rischi
12.2 Scenari di rischio
12.3 Individuazione degli eventi pericolosi
12.4 Stima delle frequenze di accadimento
12.5 Stima delle conseguenze
12.6 Limiti di accettabilità e di attenzione per la stima quantitativa accurata dei rischi
12.7 Accettabilità dei rischi
13. Requisiti per l’adeguamento delle gallerie in esercizio
13.1 Requisiti di base
13.2 Misure aggiuntive
14. Requisiti per i quali è necessario attivare le procedure di cui all’art. 5 comma 2 del decreto di approvazione delle linee guida
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Collegati
Decisione 2008/163/CE
Decreto-Legge 24 gennaio 2012 n. 1
Regolamento (UE) n. 1303/2014
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Proroghe