Slide background
Certifico 2000/2024


/ Documenti disponibili: 41.244

/ Totale documenti scaricati: 27.001.117

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.117 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.117 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.117 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.117 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.117 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.117 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.117 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.244 *

/ Totale documenti scaricati: 27.001.117 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Interpello Ambientale 20.10.2021 - Tipologia 4h) Allegato IV alla parte seconda D. Lgs. 152/2006

ID 14920 | | Visite: 2479 | Documenti AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/14920

Interpello Ambientale 20 10 2021   Tipologia 4h Allegato IV alla parte seconda TUA

Interpello Ambientale 20.10.2021 - Tipologia 4h) Allegato IV alla parte seconda D. Lgs. 152/2006

ID 14920 | 11.11.2021 / In allegato Testo interpello Ambientale

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

...

Interpello ambientale

Sezione Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

20.10.2021 - Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4h) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006: molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnica che superino 5.000 m2 di superficie impegnata e 50.000 m3 di volume.

In allegato:

- Quesito
- Riscontro

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D. Lgs. 152/2006. Istanza in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4h) di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Riscontro vs. nota prot. PG/2021/0412383

Con nota prot.n. 412383/2021 del 8.08.2021, acquisita con prot. n. 88023/MATTM del 10.08.2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale in merito ai criteri per l’applicazione della tipologia 4h), denominata “molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnica che superino 5.000 m2 di superficie impegnata e 50.000 m3 di volume”, di cui all’Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. In particolare, codesta Regione chiede se le soglie indicate ovvero 5.000 m2 di superficie impegnata e 50.000 m3 di volume possano riferirsi alla superficie “produttiva” dell’impianto - ovvero alla superficie impiantistica per la produzione al netto delle superfici di stoccaggio, movimentazione merci ed altre attività connesse e di servizio - e alla capacità produttiva annuale dell’impianto.
Al fine di fornire una risposta quanto più coerente a quelle che possono essere state le intenzioni del legislatore, è opportuno richiamare l’originario dettame della Direttiva 2014/52/CE nelle parti in cui si prevede che:
- Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale.
- Nel fissare tali soglie o criteri e nell’esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono i soggetti più idonei per l’applicazione di detti criteri nei casi concreti;
- Art. 4 [..]Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante: a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b. [..]3. Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell' allegato III.
Nel succitato allegato III, contenente i criteri intesi a stabilire se i progetti elencati nell’allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione dell’impatto ambientale, viene, per l’appunto, stabilito, tra l’altro, che “le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto”.
Tenendo presente che la tipologia di opera in esame è riconducibile alla categoria “industria dei prodotti alimentari” di cui all’allegato II della Direttiva, si ritiene condivisibile il dubbio interpretativo espresso da codesta Regione circa il riferimento al “volume” in termini di “capacità produttiva”, essendo questa il parametro maggiormente significativo, ai fini della valutazione dei potenziali impatti significativi e negativi, per l’attività industriale di che trattasi.
Tuttavia, se così fosse, susciterebbero perplessità le seguenti considerazioni:
a) per altre tipologie di opere dell’allegato IV, il “fattore di produzione”, come “capacità”, “capacità produttiva”, “capacità di trattamento”, inteso come parametro caratterizzante la tipologia progettuale, è chiaramente espresso (es. tipologie di opera di cui al punto 3b), 3c), 3d), 3m), 3n). 3o), 4a), 4b), 5a), 5b), 5c) e 5d), 7r, 7s, 7t, 7u);
b) per alcune tipologie di opera della stessa categoria “industria dei prodotti alimentari” non è sufficiente esprimere la capacità produttiva come “peso/intervallo di tempo”, ma viene fatta un’ulteriore specifica rispetto alla base temporale di riferimento (es. tipologie di opere di cui al punto 4a) e 4b));
c) in aggiunta a quanto rappresentato al punto b), l’assenza di un espressa unità di riferimento temporale a cui rapportare il “volume” prodotto dalla tipologia di attività industriale in esame al fine di ricondurlo “dimensionalmente” alla “capacità produttiva”, imporrebbe un intervento “interpretativo”, che non può essere ammesso dalla norma in quanto sarebbe intriso inevitabilmente - benchè guidato auspicabilmente da criteri quanto più oggettivi possibili e quanto più ispirati all’esperienza comune - di un carattere di discrezionalità e di arbitrarietà (es. scelta di base mensile, anziché semestrale o annuale);
d) come ipotesi interpretativa alternativa, codesta Regione, propone l’eventualità di ricondurre i 50.000 m3 al “prodotto”, mentre i 5000 m2 sarebbero da riferirsi alla “superficie impiantistica per la produzione, al netto delle superfici per stoccaggio, movimentazione merci ed altre attività connesse al servizio”. E’ chiaro quindi non solo la discrasia che si verrebbe a verificare nell’adottare tale interpretazione, riferendo il “volume” ad un parametro di “capacità produttiva” a differenza della “superficie impegnata” che non avrebbe correlazioni dirette con i quantitativi prodotti, ma anche l’inserimento di ulteriore discrezionalità per la definizione delle superfici utili al computo di tale “superficie impegnata”, con lo scorporamento di quelle “non utili” da una potenziale superficie totale riferita all’impianto.
Considerato anche che la definizione di “capacità produttiva” è strettamente funzionale alla tipologia di prodotto specifica, si può concludere che la scelta del legislatore probabilmente è stata quella, per questa tipologia di intervento, di fare riferimento ad un parametro dimensionale del sito produttivo anche se non strettamente rappresentativo della tipologia progettuale.
Per tutto quanto sopra rappresentato, si ritiene pertanto che, nel caso in esame, l’interpretazione normativa non possa prescindere da quella letterale e che quindi le soglie dimensionali di cui alla tipologia di opera in argomento non siano riferibili alla “superficie produttiva” e alla “capacità produttiva”, bensì a parametri dimensionali - nello specifico, “superficie impegnata” e “volume”, dell’impianto produttivo medesimo.

Fonte: MITE

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Riscontro - Tipologia 4h Allegato IV alla parte seconda TUA.pdf
Interpello ambientale
189 kB 11
Allegato riservato Quesito - Tipologia 4h Allegato IV alla parte seconda TUA.pdf
Interpello ambientale
449 kB 7

Tags: Ambiente Abbonati Ambiente Testo Unico Ambientale Interpello ambientale

Ultimi inseriti

Nov 21, 2024 18

Circolare Ministero LL.PP. n. 1501 del 14 Aprile 1969

Circolare Ministero LL.PP. n. 1501 del 14 Aprile 1969 ID 22981 | 21.11.2024 / In allegato Interpretazione della legge n. 765 del 1967 (art. 17 comma 6). Collegati
Legge 6 agosto 1967 n. 765
Leggi tutto
Nov 21, 2024 21

DdL Salva-Milano

DdL Salva-Milano / Approvato Camera 21 Novembre 2024 ID 22980 | 21.11.2024 / In allegato Proposta di Legge (C. 1987) ________ Update 21.11.2024 La Camera dei deputati approva con 172 voti a favore e 41 contrari la approvato la proposta di legge recante "Disposizioni di interpretazione autentica in… Leggi tutto
UNI ISO 9374 1 2024 Apparecchi di sollevamento
Nov 21, 2024 34

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal… Leggi tutto
Bolletta dei clienti finali di energia   dal 1 Lugliop 2025
Nov 20, 2024 59

Delibera 315/2024/R/com: Bolletta dei clienti finali di energia 2025

in News
Delibera 315/2024/R/com - Bolletta dei clienti finali di energia 2025 - dal 1° luglio 2025 ID 22973 | 20.11.2024 / In allegato Delibera 315/2024/R/com Delibera 315 2024/R/comDelibera 315 2024/R/com - Allegato ADelibera 315 2024/R/com - Relazione AIR______ ARERA, con la Delibera 315/2024/R/com del… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

UNI ISO 9374 1 2024 Apparecchi di sollevamento
Nov 21, 2024 34

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire

UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire ID 22976 | 21.11.2024 / Preview in allegato UNI ISO 9374-1:2024 Apparecchi di sollevamento - Informazioni da fornire - Parte 1: Generalità La norma stabilisce le informazioni che devono essere fornite dal cliente e dal… Leggi tutto
Ruolo del RSL e UNI EN ISO 4001
Nov 19, 2024 179

Il ruolo degli RLS nei SGSSL UNI EN ISO 45001

Il ruolo degli RLS nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro alla luce della UNI EN ISO 45001:2018 ID 22959 | 19.11.2024 / In allegato Una cultura di impresa che guardi alla salute e sicurezza non soltanto come adempimento normativo, ma anche come parte integrante dei processi… Leggi tutto