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Interpello Ambientale 29.10.2021 - Interpretazione art. 208 co. 14 TUA

ID 14919 | | Visite: 2453 | Documenti AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/14919

Interpello Ambientale 29 10 2021   Interpretazione art  208 co  14 TUA

Interpello Ambientale 29.10.2021 - Interpretazione dell’art. 208 co. 14 del D. Lgs 152/2006 e del relativo rinvio alla Legge n. 84/1994

ID 14919 | 11.11.2021 / In allegato Testo interpello Ambientale

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente

Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione
"Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale

Sezione Economia Circolare

29.10.2021 - Interpretazione dell’art. 208, comma 14, del D.lgs. 152/2006 e del relativo rinvio alla Legge n. 84/1994.

In allegato:

- Quesito
- Nota di trasmissione
- Riscontro

Oggetto: riscontro interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006 - interpretazione dell’art. 208, comma 14, del D.lgs. 152/2006 e del relativo rinvio alla Legge n. 84/1994. Richiesta Regione Toscana del 30 luglio 2021 prot. 0312577 (pervenuta in data 2 agosto 2021, prot. 84384)

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3 – septies del D.lgs. 152/2006, la Regione Toscana ha richiesto i seguenti chiarimenti:
1) quale sia la corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 208, comma 14, del D.lgs. 152/2006 e, in particolare, se, in caso di esercizio di operazioni di messa in riserva R13 su aree demaniali affidate in concessione, sia sufficiente una autorizzazione dell’Autorità di Sistema Portuale (o Autorità Marittime laddove la prima non sia costituita) o sia necessario un atto dell’autorità competente in materia di autorizzazioni al trattamento dei rifiuti;
2) se sia ancora vigente la previsione di cui all’articolo 265, comma 2, del D.lgs. 152/2006 che, in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera l), assimila i rifiuti alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

A. L’art. 208, comma 14, primo periodo, del D.lgs. 152/2006, dispone che “Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle
specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.”
B. La legge n. 84 del 28 gennaio 1994, recante Riordino della legislazione in materia portuale, all’articolo 16 elenca le operazioni portuali, definendo tali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali.
C. L’articolo 183, comma 1, lettera aa), del citato D.lgs. 152/2006, definisce lo stoccaggio: “le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte IV del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte IV”.
D. l’articolo 1, comma 20, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, ha introdotto nel D.lgs. 152/2006, l’articolo 193-bis recante la disciplina del trasporto intermodale:
“1. Fermi restando gli obblighi in materia di tracciabilità e le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario, nonché degli altri soggetti ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito.
2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro sei giorni dall'inizio dell'attività di trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non oltre le successive 24 ore, all'autorità competente ed al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione è tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per
il successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
3. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.
4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro”.
E. L’articolo 265, comma 2 del citato D.lgs. 152/2006, reca: “in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dall’articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare, i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.”

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 152/2006.

Dal quadro normativo sopraesposto emerge quanto segue.

In base alle disposizioni contenute nell’articolo 208, comma 14 del TUA e nell’articolo 16 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, risulta assegnata all’Autorità di sistema portuale o all’Autorità marittima una peculiare disciplina autorizzativa, riferita e funzionale alle operazioni tipicamente svolte in ambito portuale, rinviando alle norme di settore.

Al riguardo, la messa in riserva dei rifiuti (R13) elencata nell’Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 tra le attività di recupero, non rientra tra le operazioni di cui al citato articolo 16 della legge n. 84/1994, e pertanto è da ritenersi come attività da sottoporre ad autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Ciò premesso, si evidenzia come la necessità di disporre di specifiche autorizzazioni al trattamento dei rifiuti debba essere valutata caso per caso, sulla base della verifica delle attività concretamente svolte in ambito portuale dal soggetto concessionario dell’area demaniale, nonché delle relative modalità e tempistiche, anche per l’eventuale applicazione di quanto previsto in materia di trasporto intermodale dall’articolo 193-bis del D.lgs. 152/2006. In merito alla disposizione di cui al 265 co. 2 del d.lgs. 152/2006, si rappresenta che la mancata abrogazione espressa della norma ne rende in astratto ancora possibile l’applicazione nelle singole fattispecie al di fuori dei casi disciplinati in modo specifico dal citato articolo 193-bis TUA relativo al
trasporto intermodale, alle condizioni ivi indicate.

Ad ogni buon conto risulta evidente la complessità della normativa, che potrebbe giustificare un intervento di semplificazione soprattutto per gli operatori del settore.

È comunque auspicabile che le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di sistema, o autorità marittime, ovvero laddove necessario, dalle autorità regionali, contengano adeguate motivazioni circa la disciplina applicata, le modalità di svolgimento delle attività autorizzate, nonché le prescrizioni atte a garantire la tracciabilità dei rifiuti e la completa tutela ambientale e sanitaria.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MITE

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