Slide background
Slide background




CEI 111-51: Guida alla conformità RoHS

ID 15906 | | Visite: 8731 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/15906

ID 15906 CEI 111 51

CEI 111-51: Guida alla conformità RoHS

ID 15906 | 03.03.2022 / Documento di approfondimento in allegato

Documento di approfondimento sulle corrette modalità per il raggiungimento della conformità RoHS del proprio prodotto basato sulle indicazioni della Guida CEI 111-51 “Guida alla conformità RoHS: implicazioni tecniche e indicazioni di buona pratica".

L’obiettivo della Guida CEI 111-51 è quello di fornire chiarimenti relativi alla Direttiva RoHS vista nel contesto d’insieme delle altre Direttive, Regolamenti e norme tecniche ad essa correlate:

- Direttiva WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) 2012/19/UE;  
- Regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) 1907/2006/CE 
- Regolamento 2019/1021/UE relativo agli inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants – «POP»);
- Direttiva “Ecodesign” relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia 2009/125/CE.

Open Scope: A partire dal 22 luglio 2019 è diventata applicabile per la Direttiva 2011/65/EU (termine validità esenzione previsto dalla Direttiva (UE) 2017/2102), l'undicesima categoria dell'Allegato I: “Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate”. A partire da questa data, infatti, il costruttore di una qualsiasi apparecchiatura che dipende dall’energia elettrica per svolgere una delle proprie funzioni, deve attestare il rispetto della RoHS attraverso la marcatura CE, a meno che il prodotto non ricada in una delle esclusioni o delle esenzioni previste.

A partire dal 22 luglio 2019 è entrata anche in vigore la Direttiva delegata (UE) 2015/863 che aggiunge nuove sostanze all'allegato I della Direttiva 2011/65/EU, tale inclusione è considerata una la terza integrazione della RoHS.

[...]

Direttiva RoHS

La direttiva prevede il divieto di utilizzo di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurati (PBDE) e con la Direttiva delegata (UE) 2015/863 sono stati aggiungi 4 nuovi flatati nell’elenco delle sostanze soggette a restrizione:

- Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP)
- Benzilbutilftalato (BBP)
- Dibutilftalato (DBP)
- Diisobutilftalato (DIBP)

Nell’allegato II della Direttiva sono specificati anche i valori delle concentrazioni massime di ciascuna sostanza regolamentata che saranno tollerate all’interno dei singoli materiali omogenei; i valori sono espressi come percentuale della quantità di sostanza regolamentata sul peso complessivo del materiale omogeneo.

La RoHS esclude alcune tipologie di prodotti dall’obbligo del rispetto della Direttiva stessa ed inoltre l’esenzione di alcune applicazioni specifiche dal sottostare ai limiti di presenza previsti per le singole sostanze.

[...]

Materiali e sostanze

Tabella 1 Materiali sostanze

Tabella 1 - Le presenze più comuni delle sostanze regolamentate

[...]

I fabbricanti devono compilare la documentazione tecnica affinché sia possibile valutare la conformità del prodotto alle norme pertinenti: essa comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le prescrizioni applicabili e illustrare, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto.

Figura 1 Processo IEC EN 63000

Fig. 1 - Processo seguito dal fabbricante per redigere la documentazione tecnica in accordo alla IEC EN 63000 

Al fine di creare una documentazione tecnica corretta il soggetto responsabile si impegna a:

- Identificare le informazioni necessarie.
- Raccogliere le informazioni.
- Valutare le informazioni riguardo alla loro qualità e affidabilità e decidere se includerle nella documentazione tecnica.
- Rivedere la documentazione tecnica.

Identificare le informazioni necessarie

La tipologia di documentazione tecnica richiesta per i materiali, le parti e/o i sotto -assiemi si basa sulla valutazione del fabbricante La valutazione o le relative procedure possono far parte di un sistema di gestione della qualità o equivalente. Alla base della valutazione condotta dal fabbricante vi sono i seguenti criteri da considerare e schematizzabili secondo la matrice di rischio sottostante.

Figura 2 Matrice valutazione del rischio

Fig. 2 - Matrice di valutazione del rischio

Raccogliere le informazioni

Sulla base della valutazione fatta il soggetto responsabile deve predisporre i seguenti documenti:

1. dichiarazione dei fornitori attestante che il contenuto di sostanza soggetta a restrizione del materiale, parte o sub-assemblaggio è entro i livelli consentiti (All. II) e che specifichi le eventuali esenzioni che sono state applicate (All. III, All. IV);
2. accordi contrattuali indicanti che le specifiche tecniche di fornitura per il contenuto massimo di sostanze soggette a restrizioni in un materiale, componente o semilavorato sono soddisfatte;
3. dichiarazione dei materiali (“material declaration”) completa delle informazioni in merito alle sostanze contenute secondo quanto previsto dalla norma IEC 62474;
4. risultati delle prove analitiche effettuate utilizzando i metodi descritti nella serie di Norme IEC 62321. 

[...]

Figura 3 Esempio Dichiarazione UE Conformit

Fig. 3 - Esempio Dichiarazione UE di Conformità

[...]

Attenzione! Marcatura RoHS non pertinenti (salvo "CE")

Nella Direttiva RoHS non è previsto alcun obbligo di marcatura dei prodotti, al di fuori della Marcatura CE, per attestare la conformità degli stessi alla Direttiva ed ai limiti previsti per le sostanze regolamentate.

Malgrado ciò, dopo l’entrata in vigore della prima Direttiva 2002/95/CE vi è stato un impiego di marchi e simboli (tutti diversi) ideati ed utilizzati da Produttori, Laboratori, Enti di certificazione, ecc... L’utilizzo di questi marchi avvenne con l’intento di attestare la conformità dei prodotti così contrassegnati ai requisiti della direttiva.

Alcuni dei marchi hanno l’indicazione “RoHS compliant” o simile e cioè affermano esplicitamente la conformità dei prodotti ai limiti delle sei sostanze regolamentate dalla RoHS, mentre altri riportano indicazioni parziali quali ad esempio “Pb Free” affermando quindi che il prodotto così contrassegnato, non contiene Piombo.

Si riportano di seguito, a solo titolo esemplificativo, alcuni dei numerosi marchi “RoHS” in circolazione:

Figura 5 Marchi non obbligatori

Fig. 5 - Marchi non obbligatori - non pertinenti 

Non si può negare che la proliferazione di marchi diversi e nel contempo la presenza di prodotti non marcati (perché non richiesto) abbia creato confusione ed incertezza nel mercato e che il valore ed il significato di simili marchi non rappresenti per i clienti un valore così sicuro ed attendibile come inizialmente si voleva intendere.

[...] segue in allegato

Fonti:
Guida CEI 111-51
Direttiva 2011/65/EU

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 03.03.2022 ---- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato CEI 111-51 Guida alla conformità RoHS Rev. 0.0 2022.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2022
458 kB 159

Tags: Marcatura CE Direttiva RoHS Abbonati Marcatura CE

Ultimi archiviati Chemicals

ECHA Annual report 2024
Apr 19, 2025 566

ECHA Annual report 2024

ECHA Annual report 2024 ID 23848 | 19.04.2025 / Attached ECHA’s achievements in 2024 reflect a strong commitment to our strategic goals and priorities, as well as our vision of chemical safety through science, collaboration and knowledge. We continued to progress and implement our existing legal… Leggi tutto
Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025 2027
Apr 17, 2025 656

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027

Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari 2025-2027 ID 23839 | 17.04.2025 / In allegato Piano nazionale di controllo ufficiale degli additivi e aromi alimentari come materia prima e negli alimenti comprese le sostanze aromatizzanti di affumicatura anni 2025-2027 Il… Leggi tutto
Apr 08, 2025 764

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed.

Decreto 27 marzo 2025 | Suppl. 11.7 Farmacopea europea 11ª ed. ID 23772 | 08.04.2025 Decreto 27 marzo 2025 Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 11.7 della 11ª edizione della Farmacopea europea. (GU n.82 del 08.04.2025) _________ Art. 1. 1. I testi… Leggi tutto
Apr 07, 2025 756

Regolamento delegato (UE) 2025/687

Regolamento delegato (UE) 2025/687 ID 23761 | 07.04.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/687 della Commissione, del 30 gennaio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda le ispezioni ante mortem presso i macelli, le ispezioni ante mortem presso l’azienda di… Leggi tutto
Mar 20, 2025 851

Regolamento delegato (UE) 2020/1413

Regolamento delegato (UE) 2020/1413 ID 23662 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2020/1413 della Commissione del 29 giugno 2020 che rettifica la versione in lingua svedese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,… Leggi tutto
IARC Monograph Volume 58
Mar 17, 2025 857

IARC Monographs Volume 58 / 1993

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Volume 58 / IARC 1993 ID 23643 | 17.03.2025 / Attached Beryllium, Cadmium, Mercury, and Exposures in the Glass Manufacturing Industry Evaluates the carcinogenic risk to humans posed by exposure to selected metals and their compounds.… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 98857

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto