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Direttiva 2009/148/CE

ID 7192 | | Visite: 8282 | Legislazione Sicurezza UEPermalink: https://www.certifico.com/id/7192

Direttiva 2009 148 CE

Direttiva 2009/148/CE / Amianto lavoro

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

GU L330/228 del 16.12.2009

30.11.2023 Direttiva (UE) 2023/2668 | Modifica Direttiva 2009/148/CE protezione esposizione amianto sul lavoro

Pubblicata nella GU L 2023/266 del 30.11.2023 la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

Entrata in vigore: 20.12.2023

Attuazione direttiva: 21.12.2025

Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:

- 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore o
- 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

L'italia non ha recepito la Direttiva 2009/148/CE.

Nel 2012 è stato presentato un Disegno di legge, Atto Senato n. 3364, recante disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e divieto di discriminazione in materia di benefici previdenziali per lavoratori esposti all'amianto, di cui però non si è dato seguito a livello legislativo.

Il mancato recepimento probabilmente è da ravvisare nel fatto che molte delle norme introdotte dalla Direttiva 2009/148/CE in Italia sono già in vigore nel nostro ordinamento, perché introdotte principalmente con la Legge 27 Marzo 1992, n. 257 (recante le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), con il decreto del Presidente della Repubblica 8 Agosto 1994, con il Decreto del Ministero della Sanità 6 Settembre 1994, con il decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 66, con il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (Titolo IX Sostanze pericolose - Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto).

Nel 2022 è stata presentata la Proposta di modifica Direttiva 2009/148/CE protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto sul lavoro, rispetto alla quale, nel giugno del 2023, Il Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo.

La futura pubblicazione della direttiva di modifica della Direttiva 2009/148/CE, prevista per il secondo semestre 2023, consentirà di armonizzare (modificando il TUS), a seguito del suo recepimento nel nostro ordinamento, la disciplina sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

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Testo consolidato CE 2019 con le modifiche apportate da:

Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198/241 25.7.2019)

...

Articolo 1

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.
Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell’amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi:

a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS;

b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS;

c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS;

d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS;

e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS;

f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto.

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all’amianto non sarà superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

c) l’incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) la sorveglianza e il controllo dell’aria e il prelievo di campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.

5. La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

...

Armonizzazione norme in materia di protezione dei lavoratori dall'amianto

Con la direttiva 2009/148/CE L’Unione europea ha codificato in un unico provvedimento le regole recate dalla direttiva 83/477/CE e successivi quattro omonimi provvedimenti di modifica.

Molte delle nuove norme introdotte da questa norma comunitaria in Italia sono già in vigore da anni:

Legge 27 Marzo 1992, n. 257 (recante le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto),
- D.P.R. 8 Agosto 1994 (piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento amianto)
- Decreto 6 Settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche cessazione amianto)
- Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000 n. 66 (Attuazione della direttiva 97/42/CE amianto lavoro)
- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza)

e altre norme che nel tempo sono state abrogate.

___________

Direttiva 2009/148/CE | Direttiva amianto lavoro Consolidato 2023

Cover SMALL Direttiva 2009 148 CE

Testo consolidato della Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (in GU L330/228 del 16.12.2009), contenente le modifiche disposte dalla/dal:

1. Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 2023/266 del 30.11.2023). Entrata in vigore: 20.12.2023. Attuazione direttiva: 21.12.2025

La Direttiva (UE) 2023/2668 stabilisce che fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, mentre entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:
- 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore o
- 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

2. Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (GU L 198/241 25.7.2019).

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio amianto

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