Vademecum Decreto F-GAS 2025 / Update 02 Aprile 2025
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20 Aprile 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vademecum Decreto F-GAS 2025 / Rev. 6.0 Aprile 2025 ID 9804 | Rev. 6.0 del 02 Aprile 2025 Vademecum sul Decreto F-GAS, D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 (Parte 1) con il quale è iniziato l'iter di revisione dell’intera legislazione che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono. Seguiranno revisioni a seguito atti collegati in attesa di emanazione, Regolamenti tecnici degli Organismi di Certificazione accreditati e FAQ. DPR in vigore dal 24.01.2019. L’11 marzo 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2024/573 (Parte 2) che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014. Riferimenti Atti delegati riportati (Parte 3) capo. 15. ________ Update Rev. 6.0 del 02 Aprile 2025 - Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2473 della Commissione, del 19 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione nel portale F-Gas e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione. (GU L 2024/2473 del 20.9.2024). Entrata in vigore: 10.10.2024 - Aggiunta nota Paragraf. 14.16 Comunicazione dei dati da parte delle imprese - Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2729 della Commissione, del 22 ottobre 2024, che autorizza una deroga a norma del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra in determinati dispositivi di simulazione ambientale, apparecchiature da laboratorio per l'essiccazione a spruzzo o la liofilizzazione e centrifughe da laboratorio. (GU L 2024/2729 del 23.10.2024). Entrata in vigore: 24.10.2024 - Modifica Allegato IV Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3120 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei congelatori criogenici meccanici (-150 °C).(GU L 2024/3120 del 17.12.2024). Entrata in vigore: 18.12.2024 - Modifica Allegato IV Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3122 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 nei contenitori per il trasporto di sangue e nei congelatori rapidi per plasma ematico per contatto. (GU L 2024/3122 del 17.12.2024). Entrata in vigore: 18.12.2024 Modifica Allegato IV Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento di esecuzione (UE) 2025/33 della Commissione, del 13 gennaio 2025, che autorizza una deroga a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 negli abbattitori, nelle gelatiere per gelato artigianale, nei produttori di ghiaccio, nei carrelli per la conservazione e la rigenerazione degli alimenti, negli armadi fermalievitazione, nei granitori e nelle macchine per creme fredde. (GU L 2025/33 del 14.1.2025). Entrata in vigore: 15.01.2025. - Modifica Allegato IV Regolamento (UE) 2024/573 - Regolamento di esecuzione (UE) 2025/623 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda il recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature e che abroga il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione. (GU L 2025/623 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025 - Aggiunta nota paragrafo 14.8 - Regolamento di esecuzione (UE) 2025/625 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e giuridiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda le apparecchiature fisse di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra o pertinenti alternative e che abroga il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione. (GU L 2025/625 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025 - Aggiunta nota paragrafo 14.8 - Regolamento di esecuzione (UE) 2025/627 della Commissione, del 28 marzo 2025, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i certificati per le persone fisiche e le condizioni per il riconoscimento reciproco di tali certificati per quanto riguarda l’installazione, la manutenzione, l’assistenza, la riparazione o lo smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati a effetto serra e il recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione. (GU L 2025/627 del 31.3.2025). Entrata in vigore: 20.04.2025 - Aggiunta nota paragrafo 14.8 - Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 (GU L 2024/90731 del 19.11.2024) - Rettifica del Regolamento (UE) 2024/573 (GU L 2025/90271 del 24.3.2025) _________ Update Rev. 5.0 del 09 Settembre 2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (GU L 2024/2195 del 5.9.2024). Entrata in vigore: 25.09.2024 Articolo 1 Le comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 sono basate sul formato stabilito nell’allegato del presente regolamento. Update Rev. 4.0 del 05 Settembre 2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 della Commissione, del 4 settembre 2024, che stabilisce il formato delle comunicazioni di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (GU L 2024/2195 del 5.9.2024). Entrata in vigore: 25.09.2024 - Aggiunta nota paragrafo 14.16 Update Rev. 3.0 del 03 Settembre 2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione (GU L 2024/2174 del 3.9.2024). Entrata in vigore: 23.09.2024. Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025 - Modificato paragrafo 10 “Etichettatura” Il Vademecum risulta essere così strutturato: Premessa Parte 1: D.P.R. 16 novembre 2018 n. 146 1. Persone fisiche e imprese e Registro 1.1 Persone fisiche e imprese non iscritte Registro telematico nazionale Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi: All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente. 2. Banca dati gas fluorurati Principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati (Art. 14 e 16), gestita dalle Camere di Commercio, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-gas vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità. Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas. 3. Certificazione Persone fisiche e Imprese / Attestazioni Persone fisiche Le Persone fisiche e le Imprese che intendono svolgere determinate attività F-GAAS devono essere Certificate/Attestate, devono, in sintesi (a seguire il dettaglio): Fig. 1. Certificazione Persone fisiche 3.2. Certificazione Imprese
3.3. Attestazione Persone fisiche
Certificazione delle persone fisiche Art. 7. Persone fisiche soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale 1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere: a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore fisse: 4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1. Certificazione delle imprese Art. 8. Imprese soggette all’obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale 1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall’organismo di certificazione di cui all’articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell’Allegato B. 2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell’interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo. 3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono: 4. All’iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all’articolo 15, comma 4, e l’iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1. 5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c). 6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c) , comporta, previa notifica all’impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale. Attestazione delle persone fisiche Art. 9. Persone fisiche soggette all’obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale 1. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 12, le persone fisiche che svolgono l’attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione. 4. Esenzioni certificazione persone fisiche Esenzioni persone fisiche dall’obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale 5. Registrazioni dati: Registro telematico nazionale / Registro Banca dati F-GAS Art. 14 Registrazioni 6. Comunicazioni in Banca dati gas fluorurati
Art. 16 Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati 7. Registro apparecchiatura F-GAS 8. Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione do Organismo Accreditato Nel nuovo DPR 146/2018 non è previsto più l’obbligo della predisposizione da parte delle imprese di un Piano della Qualità n accordo con la norma UNI 10005 (Vedi DPR 43/2012 Allegato B (il Piano della Qualità in effetti non era previsto dai Regolamenti UE), con il DPR 146/2018 solo previste per le Imprese Istruzioni e Procedure secondo schema di Valutazione dell’Organismo di Certificazione Accreditato. 11. Nuovi Regolamenti Tecnici Sono in attesa di pubblicazoione nuovi Regolamenti Tecnici o l'aggiornamento degli attuali (RT28, RT29, RT30) ulla certificazione di persone ed imprese dio ACCREDIA: vedi gli esistenti: 1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008"; 12. Regime transitorio Art. 21 Disposizioni transitorie Il Decreto Legislativo del 5 dicembre 2019 n. 163 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 è stato pubblicato nella GU Serie Generale n.1 del 02-01-2020. Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/2020 Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa allo scopo di illustrare in maniera sintetica quelle che sono le sanzioni amministrative e penali delle violazioni delle disposizioni al Regolamento (UE) n. 517/2014, come attuato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018, previste e disciplinate dal Decreto Legislativo del 5 dicembre 2019 n. 163. [...] Parte 2: Regolamento (UE) 2024/573 14. Nuovo Regolamento F-GAS - Regolamento (UE) 2024/573 Pubblicato nella GU L 2024/573 del 20.02.2024 il Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 ed in vigore dall’11 marzo 2024. Il regolamento (UE) n. 517/2014 è abrogato dall'11 marzo 2024. L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024. L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 applicabile il 10 marzo 2024 continua ad applicarsi per quanto riguarda il periodo di dichiarazione dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. La quota assegnata a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 517/2014 rimane valida ai fini del rispetto del presente regolamento. L’esenzione degli idrofluorocarburi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, lettera f), del regolamento (UE) n. 517/2014 si applicano fino al 31 dicembre 2024. Il Regolamento (UE) 2024/573 stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate. Inoltre, impone condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas e per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra. Infine, stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi e norme in materia di comunicazione. 14.1 Ambito di applicazione Il Regolamento (UE) 2024/573 si applica: - ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III, da soli o come miscele contenenti tali sostanze; e 14.2 Prevenzione delle emissioni (Articolo 4 Prevenzione delle emissioni il Regolamento (UE) 2024/573) Il rilascio intenzionale gas fluorurati a effetto serra nell'atmosfera è vietato se non è tecnicamente necessario per l'uso previsto. Se un rilascio intenzionale è tecnicamente necessario per l'uso previsto, gli operatori di apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra adottano tutte le misure che sono tecnicamente ed economicamente praticabili per prevenire, per quanto possibile, il loro rilascio nell'atmosfera, anche catturando i gas emessi. In caso di fumigazione con fluoruro di solforile, gli operatori documentano l'uso di misure di cattura e raccolta o specificano i motivi per cui le misure di cattura e raccolta non erano tecnicamente o economicamente praticabili. Gli operatori conservano gli elementi di prova per cinque anni e li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione, su richiesta. Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o gli operatori di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, e le imprese in possesso di tali apparecchiature durante il trasporto o lo stoccaggio di queste ultime adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire il rilascio accidentale di tali gas. Adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare le perdite di gas. In fase di produzione, stoccaggio e trasporto dei gas fluorurati a effetto serra e del loro trasferimento da un contenitore o sistema a un altro, a un'apparecchiatura o impianto, l'impresa interessata adotta tutte le precauzioni necessarie per limitare per quanto possibile il rilascio di tali gas. Il presente paragrafo si applica altresì se i gas fluorurati a effetto serra risultano come sottoprodotti. Se è rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, l'operatore e il fabbricante di apparecchiature e l'operatore di impianti in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra, come anche l'impresa in possesso di tale apparecchiatura durante il trasporto o lo stoccaggio provvedono a che l'apparecchiatura o l'impianto in cui sono utilizzati gas fluorurati a effetto serra siano riparati senza indebito ritardo. Se l'apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite, ed è stata riparata una perdita nell'apparecchiatura, l'operatore dell'apparecchiatura provvede a che essa sia controllata da una persona fisica certificata prima che sia trascorso un tempo di funzionamento di 24 ore, ma comunque entro un mese dalla riparazione per verificare che quest'ultima sia stata efficace. Per le apparecchiature mobili quali: unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore in veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili, un controllo delle perdite può essere effettuato direttamente dopo una riparazione. E’ vietata l'immissione sul mercato di gas fluorurati a effetto serra, a meno che il produttore o l'importatore non dimostri all'autorità competente di uno Stato membro, all'atto dell'immissione sul mercato, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra, compreso nella produzione delle materie prime usate nella produzione di tali gas, è stato distrutto o recuperato per uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili. Dichiarazione di conformità Per fornire le necessarie prove, i produttori e gli importatori redigono una dichiarazione di conformità, corredata di una documentazione giustificativa: a) che stabilisce l'origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato; b) che identifica l'impianto di produzione di origine dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato, compresa l'identificazione degli impianti di origine di eventuali precursori che comportano la produzione di clorodifluorometano (R-22) come parte del processo di produzione dei gas fluorurati a effetto serra da immettere sul mercato; c) che dimostra la disponibilità e il funzionamento della tecnologia di abbattimento negli impianti di origine equivalente alla metodologia di riferimento AM0001 approvata dall'UNFCCC per l'incenerimento dei flussi di rifiuti di trifluorometano o che dimostra la metodologia di cattura e distruzione che ha garantito la distruzione delle emissioni di trifluorometano conformemente agli obblighi previsti dal protocollo; d) su eventuali informazioni supplementari che facilitano la tracciabilità dei gas fluorurati a effetto serra prima dell'importazione. I produttori e gli importatori conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione giustificativa per almeno cinque anni dall'immissione sul mercato e, su richiesta, le mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato o della Commissione. [...] Parte 3: Regolamento (UE) 2024/573 15. Atti delegati [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2025
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