Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 19.11.2024

ID 23008 | | Visite: 725 | Legislazione EmissioniPermalink: https://www.certifico.com/id/23008

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 19.11.2024

ID 23008 | 25.11.2024

Rettifica del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 

GU L 2024/90731 del 19.11.2024

_________

Pagina 6, considerando 25:

anziché:

«… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'attrezzatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»,

leggasi:

«… Tale divieto di esportazione dovrebbe applicarsi solo nei casi in cui l'apparecchiatura sia soggetta a un divieto ai sensi dell'allegato IV e soddisfi nel contempo i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.».

2. Pagina 15, articolo 3, punto 44):

anziché:

«44) “refrigeratore”: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;»,

leggasi:

«44) “refrigeratore (chiller)”: un singolo sistema la cui funzione principale è raffreddare un fluido termovettore (come acqua, glicole, salamoia o CO2) a fini di refrigerazione, trattamento, conservazione o comfort;».

3. Pagina 19, articolo 7, paragrafo 4:

anziché:

«… Le imprese che vendono le attrezzature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.»

leggasi:

«… Le imprese che vendono le apparecchiature di cui all'articolo 11, paragrafo 7, conservano i registri per un periodo di almeno cinque anni e su richiesta li mettono a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.».

4. Pagina 27, articolo 12, paragrafo 7:

anziché:

«… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'attrezzatura di rigenerazione nell'Unione.»

leggasi:

«… In caso di rigenerazione, devono essere fornite informazioni sul numero di lotto e sul nome e l'indirizzo dell'impianto di rigenerazione nell'Unione.».

5. Pagina 28, articolo 13, paragrafo 4, primo comma:

anziché:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.»

leggasi:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2 500 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature di condizionamento d'aria e delle pompe di calore.».

6. Pagina 29, articolo 13, paragrafo 5:

anziché:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione (esclusi i refrigeratori).»

leggasi:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2032 è vietato l'uso dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I con GWP pari o superiore a 750 per la manutenzione o l'assistenza delle apparecchiature fisse di refrigerazione [esclusi i refrigeratori (chillers)].».

7. Pagina 38, articolo 22, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle attrezzature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.»

leggasi:

«Il divieto di cui al primo comma non si applica al materiale militare e ai prodotti e alle apparecchiature che possono essere immessi sul mercato dell'Unione conformemente all'allegato IV.».

8. Pagina 54, allegato IV, riga 5, prima colonna:

anziché:

«5) Apparecchiature di refrigerazione (chillers), ad eccezione dei refrigeratori e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:»,

leggasi:

«5) Apparecchiature di refrigerazione, ad eccezione dei refrigeratori (chillers) e delle apparecchiature di cui ai punti 4 e 6, che contengono o il cui funzionamento dipende da:».

9. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera b):

anziché:

«b) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,

leggasi:

«b) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 150 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale pari a 12 kW, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».

10. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera c):

anziché:

«c) gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,

leggasi:

«c) gas fluorurati a effetto serra per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW inclusi, tranne se necessari per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».

11. Pagina 55, allegato IV, riga 5, seconda colonna, lettera d):

anziché:

«d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;»,

leggasi:

«d) gas fluorurati a effetto serra con GWP pari a 750 per i refrigeratori (chillers) di capacità nominale superiore a 12kW, tranne se necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza nel sito di attività;».

12. Pagina 55, allegato IV, riga 8, prima colonna:

anziché:

«8) Apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori:»,

leggasi:

«8) Apparecchiature autonome di condizionamento d'aria e pompe di calore, esclusi i refrigeratori (chillers):».

13. Pagina 56, allegato IV, riga 11, seconda colonna, lettera c):

anziché:

«c) che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito. di attività»,

leggasi:

«c) che contengono o usano altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I, tranne se necessari per rispettare i requisiti di sicurezza nel sito di attività.».

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Rettifica regolamento (UE) 2024 573 - 19.11.2024.pdf)Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 19.11.2024
 
IT882 kB67

Tags: Ambiente Emissioni

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Gen 22, 2025 213

Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220

Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220 ID 23341 | 22.10.2025 Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 220 Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (GU n.17 del… Leggi tutto
Decisione 2009 292 CE
Gen 22, 2025 154

Decisione 2009/292/CE

Decisione 2009/292/CE ID | 25.01.2025 Decisione della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l’applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento… Leggi tutto
Decisione 2001 171 CE
Gen 22, 2025 149

Decisione 2001/171/CE

Decisione 2001/171/CE ID 23336 | 22.01.2025 Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e… Leggi tutto
Gen 21, 2025 253

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025 ID 23333 | 21.01.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento… Leggi tutto
Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture  2024
Gen 17, 2025 215

Guida risparmio di carburante e emissioni di CO2 delle autovetture - Ed. 2024

Guida sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture - Edizione 2024 ID 23330 | 17.01.2025 / In allegato Il D.P.R. n. 84/2003, che attua la direttiva 1999/94/CE, prevede, all’art. 4, che ogni anno i costruttori di autovetture forniscano al Ministero delle Imprese e del made… Leggi tutto

Più letti Ambiente